21995D0809(01)

Decisione n. 3/95 del Consiglio di associazione CE- Turchia, del 24 luglio 1995, che modifica la decisione n. 1/94 relativa all'applicazione dell'articolo 3 del protocollo addizionale all'accordo di Ankara alle merci ottenute negli Stati membri della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 188 del 09/08/1995 pag. 0010 - 0010


DECISIONE N. 3/95 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CE-TURCHIA del 24 luglio 1995 che modifica la decisione n. 1/94 relativa all'applicazione dell'articolo 3 del protocollo addizionale all'accordo di Ankara alle merci ottenute negli Stati membri della Comunità (95/318/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CE-TURCHIA,

visto l'accordo che crea un'associazione economica tra la Comunità economica europea e la Turchia,

visto il protocollo addizionale a detto accordo, in particolare l'articolo 3,

considerando che l'ammissione delle merci ottenute nella Comunità, alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del protocollo addizionale, ai sensi delle disposizioni del titolo I, capitolo I, sezione I e del capitolo II del suddetto protocollo è subordinata alla riscossione, nello Stato esportatore, di un prelievo compensativo la cui aliquota dipende dalla riduzione tariffaria concessa a queste merci in Turchia;

considerando che la decisione n. 1/94 (1) relativa all'applicazione dell'articolo 3 del protocollo addizionale all'accordo di Ankara alle merci ottenute negli Stati membri della Comunità ha fissato un'aliquota del 90 % per le merci che figurano nell'elenco di docidi anni ed un'aliquota dell'80 % per quelle che figurano nell'elenco di ventidue anni;

considerando che il 31 dicembre 1994 la Turchia ha proceduto ad un'ulteriore riduzione dei dazi doganali per le merci soggette al regime di cui all'articolo 10 del protocollo addizionale, portando il tasso totale delle riduzioni che la Turchia ha effettuato al 95 % per l'elenco di dodici anni e al 90 % per l'elenco di ventidue anni; che pertanto, secondo l'articolo 1 paragrafo 2 della decisione n. 1/94, la percentuale dei dazi della tariffa doganale comune da prendere in considerazione per determinare il prelievo compensativo all'esportazione dalla Comunità in Turchia deve essere modificata;

considerando che l'identificazione delle merci, a seconda che figurino nell'uno o nell'altro dei detti elenchi, si rivela particolarmente difficile a causa della presenza di numerose posizioni « ex »; che converrebbe, dunque, al fine di una semplificazione, fissare un'aliquota unica del 90 %, qualunque sia la natura della merce; che l'impatto economico e fiscale di tale semplificazione è trascurabile,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 1 della decisione n. 1/94 è modificato come segue: la frase « per quelle che figurano nell'elenco di dodici anni e a 80 per quelle che figurano nell'elenco di ventidue anni » è cancellata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore un mese dopo la data della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1995.

Per il Consiglio di associazione Il Presidente U. OEZUELKER Ambasciatore delegato permanente