Decisione del Comitato misto SEE n. 17/95, del 24 febbraio 1995, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE  
Gazzetta ufficiale n. L 083 del 13/04/1995 pag. 0048 - 0048
 
 DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 17/95 del 24 febbraio 1995 che modifica l'allegato II  (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE IL  COMITATO MISTO SEE,  visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, adeguato dal protocollo che adegua l'accordo sullo  Spazio economico europeo, in appresso denominato «  l'accordo  », in particolare l'articolo 98,  considerando che l'allegato II dell'accordo è stato emendato da ultimo dalla decisione n. 9/95 del  Comitato misto SEE, del 27 gennaio 1995, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche,  norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE  (1);  considerando che occorre incorporare nell'accordo la comunicazione 94/C 253/03 della Commissione -  Date di applicazione della direttiva 89/392/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, modificata dalle  direttive 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati  membri relative alle macchine, alle strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento  (ROPS) e alle strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS)  (2),  DECIDE:   Articolo 1  Dopo il punto 3 (Comunicazione C/229/93/pag. 3 della Commissione)  del capo XXIV dell'allegato II dell'accordo si aggiunge il punto seguente:  «  4.  C/253/94/pag. 3: Comunicazione della Commissione - Date di applicazione della direttiva  89/392/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, modificata dalle direttive 91/368/CEE, 93/44/CEE e  93/68/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, alle  strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS) e alle strutture di protezione  contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS) (GU n. C 253 del 10. 9. 1994, pag. 3).  »   Articolo 2  I testi della comunicazione C/253/94/pag. 3 in lingua islandese e norvegese allegati  alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione fanno fede.   Articolo 3  La presente decisione entra in vigore il 1° aprile 1995, a condizione che siano  pervenute al Comitato misto SEE tutte le notifiche di cui all'articolo 103, paragrafo 1  dell'accordo.   Articolo 4  La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della  Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.   Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1995.  Per il Comitato misto SEE Il presidente G.  J.  L. AVERY