21995A1219(02)

Accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e il Regno del Marocco - Protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e gli importi della compensazione finanziaria e dei contributi finanziari

Gazzetta ufficiale n. L 306 del 19/12/1995 pag. 0007 - 0043
L 030 31/01/1997 P. 0005


ACCORDO di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e il Regno del Marocco

LA COMUNITÀ EUROPEA,

IN APPRESSO DENOMINATA «Comunità», e

IL REGNO DEL MAROCCO,

in appresso denominato «Marocco»,

in appresso denominati «parti contraenti»,

CONSIDERANDO gli stretti legami e i rapporti privilegiati esistenti tra la Comunità e il Marocco, nonché l'ambizione delle due parti contraenti di istituire, nell'ambito del progetto euro-mediterraneo, un partenariato effettivo che tenga conto del ruolo importante svolto dal Marocco nella regione;

CONSAPEVOLI dell'importanza che il settore della pesca marittima, comprese le industrie connesse, riveste per lo sviluppo economico e sociale del Marocco, nonché di talune regioni della Comunità, e tenendo conto della volontà manifestata dalle due parti contraenti di procedere, ciascuna per quanto la riguarda, all'ammodernamento e alla ristrutturazione della rispettiva flotta da pesca;

RICORDANDO che la Comunità e il Marocco sono firmatari della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e che, in base a tale Convenzione, il Marocco ha istituito una zona economica esclusiva avente un'estensione massima di 200 miglia marine dalle coste marocchine, all'interno della quale esso esercita i propri diritti sovrani in materia di esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse di detta zona;

CONSCI dell'interesse che rivestono la tutela e la gestione razionale delle risorse alieutiche, nonché la protezione dell'ambiente marino;

RISOLUTI ad assicurare nell'interesse comune, la conservazione, la gestione razionale e lo sviluppo sostenibile delle risorse alieutiche nelle acque attigue alle loro coste, nonché a cooperare per istituire un regime di controllo applicabile a tutte le attività di pesca, onde garantire l'efficacia delle misure di gestione e di tutela di tali risorse;

CONVINTI che la realizzazione delle rispettive finalità economiche e sociali nel settore della pesca sarà facilitata da una stretta cooperazione nel campo della ricerca scientifica e tecnica in questo settore, secondo condizioni che assicurino la conservazione degli stock ittici e il loro sfruttamento razionale;

CONSAPEVOLI del fatto che l'attività della pesca marittima costituisce un ciclo economico completo e desiderosi di rinsaldare i propri rapporti attraverso una stretta ed approfondita cooperazione fra le due parti, la quale investa tutti gli elementi di tale ciclo, in modo da contribuire mutualmente allo sviluppo di quest'ultimo;

COSCIENTI del ruolo che il settore della pesca marittima, comprese le industrie connesse, svolge nello sviluppo economico e sociale del Marocco;

ANIMATI dalla volontà di sviluppare i vari aspetti della loro cooperazione su basi reciprocamente vantaggiose nel settore della pesca marittima e delle industrie connesse;

INTENZIONATI a stabilire modalità di cooperazione nel campo della pesca marittima e delle industrie connesse,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 Oggetto e definizioni

1. Il presente accordo definisce i principi, le regole e le modalità di cooperazione tra la Comunità e il Marocco per quanto riguarda la conservazione delle risorse alieutiche e la loro valorizzazione, effettuata direttamente o previa trasformazione, e precisa tutte le condizioni per l'esercizio della pesca da parte dei pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Marocco.

2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, degli allegati e del protocollo, si intende per:

a) «zona di pesca del Marocco»: le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Regno del Marocco;

b) «pescherecci della Comunità»: i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro e registrati nella Comunità, che operano nel quadro del presente accordo;

c) «il Ministero»: il Ministero della pesca marittima e della marina mercantile del Marocco;

d) «la Delegazione»: la Delegazione della Commissione delle Comunità europee in Marocco.

Articolo 2 Assi di cooperazione

1. Le parti contraenti cooperano, bilateralmente o nell'ambito delle competenti organizzazioni internazionali, oppure, se del caso, su base regionale o subregionale, al fine di garantire la conservazione e lo sfruttamento razionale degli stock ittici in base alle disposizioni pertinenti della Convenzione delle nazioni Unite sul diritto del mare.

2. Le parti contraenti intensificano la cooperazione scientifica e tecnica tra le loro istituzioni specializzate in campo alieutico.

3. Le parti contraenti sviluppano la loro cooperazione economica, commerciale e industriale nel settore della pesca. A tal fine, esse facilitano la divulgazione e gli scambi d'informazioni sulle tecniche e sulle attrezzature di pesca e di acquacoltura, sui metodi di protezione dell'ambiente marino.

4. Per favorire lo sviluppo sostenibile del settore della pesca marittima, la Comunità fornisce al Marocco, in base alle disposizioni dell'articolo 7 del presente accordo, un sostegno finanziario per rafforzare la ricerca scientifica in campo alieutico e di attuare la politica di gestione delle risorse ittiche marocchine.

Articolo 3 Azioni di sviluppo

Le parti contraenti intraprendono azioni specifiche per promuovere lo sviluppo sostenibile del settore alieutico marocchino e per rinsaldare la solidarietà di interessi dei rispettivi operatori, in particolare:

- ammodernando la flotta da pesca costiera e le industrie connesse al settore della pesca;

- sviluppando le infrastrutture portuali e migliorando le condizioni di accoglienza delle flottiglie di pesca nei porti marocchini;

- realizzando progetti di acquacoltura;

- tutelando l'ambiente sia in mare sia nei perimetri adibiti all'acquacoltura;

- avviando studi specifici;

- sviluppando la ricerca su nuove tecniche di pesca atte a favorire uno sfruttamento razionale degli stock ittici;

- migliorando e sviluppando i circuiti di commercializzazione dei prodotti della pesca;

- rafforzando l'assistenza e il salvataggio in mare;

- sorvegliando lo sfruttamento delle risorse ittiche e potenziando i mezzi di cui dispone l'amministrazione competente per la gestione del presente accordo;

- incoraggiando la creazione e lo sviluppo di imprese congiunte nel settore dell'acquacoltura e delle attività connesse al settore della pesca.

Tali programmi e azioni, elaborati dal Marocco e adottati in sede di commissione mista di cui all'articolo 10, beneficiano di un sostegno finanziario della Comunità, in base al disposto dell'articolo 7 del presente accordo.

Articolo 4 Formazione marittima

La Comunità rivolge particolare attenzione alle esigenze del Marocco in materia di formazione marittima, in particolare sviluppando e potenziando le capacità umane nonché le infrastrutture e le attrezzature degli istituti marocchini di formazione marittima. A tal fine essa fornisce alla parte marocchina un sostegno finanziario, in base al disposto dell'articolo 7.

Articolo 5 Possibilità di pesca

1. Nella propria zona di pesca, il Marocco accorda ai pescherecci della Comunità le possibilità di pesca precisate nel protocollo allegato al presente accordo.

2. L'accluso protocollo precisa, per l'intero periodo di validità dell'accordo, le possibilità di pesca accordate annualmente dal Marocco ai pescherecci della Comunità, nonché la contropartita finanziaria di cui all'articolo 7.

Articolo 6 Condizioni generali di esercizio della pesca

1. L'esercizio delle attività di pesca da parte dei pescherecci della Comunità è subordinato alla detenzione di una licenza rilasciata dalle autorità competenti del Marocco, su richiesta delle autorità competenti della Comunità. Il rilascio delle licenze comporta il pagamento, a carico degli armatori, dei diritti di licenza, di vari canoni e delle spese per osservatori scientifici.

2. La Comunità mette a disposizione del Marocco tutte le informazioni pertinenti sulle attività dei propri pescherecci autorizzati ad operare nella zona di pesca del Marocco, e più particolarmente le informazioni riguardanti i quantitativi sbarcati secondo le modalità previste negli allegati.

3. Negli allegati sono stabilite le modalità di rilascio delle licenze e di pagamento dei diritti di licenza, dei canoni e delle spese per osservatori scientifici, nonché le altre condizioni per l'esercizio dell'attività alieutica, da parte dei pescherecci della Comunità, nella zona di pesca del Marocco.

4. Le parti contraenti provvedono alla corretta applicazione di tali modalità e condizioni mediante una cooperazione amministrativa adeguata tra le rispettive autorità competenti.

Articolo 7 Compensazione e contributi finanziari

La Comunità accorda al Marocco, come contropartita per le possibilità di pesca di cui all'articolo 5:

- una compensazione finanziaria e

- i contributi finanziari di cui agli articoli 2, 3 e 4.

La compensazione finanziaria e i contributi finanziari in precedenza citati sono precisati nel protocollo allegato al presente accordo.

Articolo 8 Osservanza delle condizioni di esercizio della pesca

1. La Comunità si impegna a prendere tutte le misure necessarie per garantire che i propri pescherecci ottemperino alle disposizioni del presente accordo nonché alle leggi e ai regolamenti che disciplinano le attività di pesca nella zona di pesca del Marocco, in base alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

2. Le autorità marocchine notificano con sufficiente anticipo alla Delegazione qualsiasi nuova normativa concernente l'esercizio della pesca. I pescherecci della Comunità debbono conformarsi a tale normativa entro il termine di un mese.

3. Le misure in materia di pesca adottate dal Marocco non saranno discriminatorie per i pescherecci della Comunità rispetto ai pescherecci dei paesi terzi e non saranno tali da ostacolare il pieno esercizio dei diritti di pesca attribuiti alla Comunità a norma del presente accordo.

Articolo 9 Cooperazione amministrativa

Le parti contraenti, desiderose di garantire l'efficacia delle misure di gestione e di preservazione delle risorse alieutiche:

- sviluppano una cooperazione amministrativa al fine di accertarsi che i propri pescherecci ottemperino alle disposizioni del presente accordo ed alla legislazione marocchina sulla pesca marittima, ciascuna per quanto la riguarda;

- collaborano per prevenire e combattere la pesca abusiva, in particolare mediante lo scambio d'informazioni ed una stretta collaborazione amministrativa.

Le modalità pratiche per l'attuazione della succitata cooperazione amministrativa sono stabilite nell'allegato II.

Lo stato d'applicazione delle modalità pratiche di detta cooperazione amministrativa viene esaminato dalle due parti in sede di commissione mista di cui all'articolo 10.

Articolo 10 Commissione mista

È istituita una commissione mista incaricata di vigilare sulla corretta applicazione del presente accordo. La commissione mista ha, in particolare, il compito di:

- sorvegliare l'esecuzione, l'interpretazione e il corretto funzionamento dell'accordo, nonché la risoluzione delle controversie;

- fungere da necessario tramite nelle questioni d'interesse comune concernenti la pesca;

- adottare i programmi e le azioni di cui all'articolo 3 del presente accordo;

- valutare i risultati della cooperazione tra le parti contraenti per ciò che riguarda il controllo previsto nell'allegato II;

- sorvegliare gli sbarchi delle catture, effettuati nei porti marocchini dai pescherecci comunitari;

- esaminare lo stato d'applicazione sia delle modalità di cooperazione in materia di lotta contro la pesca abusiva, sia delle modalità di cooperazione amministrativa per il rispetto della normativa marocchina e delle disposizioni del presente accordo.

La commissione mista si riunisce una volta all'anno, alternativamente in Marocco e nella Comunità, nonché in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti contraenti.

Articolo 11 Risoluzione delle controversie

Le parti contraenti si consultano in caso di controversie concernenti l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo.

Articolo 12 Allegati e protocollo

Il protocollo con relative schede tecniche, nonché gli allegati I, II e III con relative appendici costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 13 Diritto del mare

Nessuna disposizione del presente accordo inficia o pregiudica in alcun modo le opinioni di ciascuna parte contraente su qualunque questione attinente al diritto del mare.

Articolo 14 Campo d'applicazione

Il presente accordo si applica, da un lato, al Regno del Marocco e, dall'altro, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate.

Articolo 15 Periodo di validità

Il presente accordo è concluso per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1° dicembre 1995.

Articolo 16 Disposizione finale

Il presente accordo, redatto in duplice copia in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede, entra in vigore alla data in cui le parti contraenti notificano l'una all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

ALLEGATO I

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ALIEUTICA DA PARTE DEI PESCHERECCI DELLA COMUNITÀ NELLA ZONA DI PESCA DEL MAROCCO

A. DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER LA DOMANDA DI LICENZA

1. Quando un peschereccio chiede per la prima volta il rilascio di una licenza di pesca, la Delegazione presenta al Ministero un modulo di «domanda di licenza» compilato secondo il facsimile contenuto nell'appendice 1. I dati riguardanti il nome del peschereccio, la stazza espressa in tonnellate di stazza lorda (tsl), il numero d'immatricolazione esterna, l'indicativo di chiamata radio, la potenza motrice, la lunghezza fuori tutto e il porto d'immatricolazione, devono essere conformi a quelli contenuti nello schedario dei pescherecci della Comunità.

2. Nel presentare la prima domanda di licenza, l'armatore deve accludervi:

- una copia certificata conforme del certificato di stazza, indicante la stazza del peschereccio in termini di tsl;

- una fotografia a colori del peschereccio nel suo stato attuale, visto di profilo; la fotografia deve essere recente e certificata conforme, ed avere una dimensione minima di cm 15 × 10.

Per i pescherecci battenti bandiera spagnola, occorre allegare alla domanda una copia certificata conforme della «Patente de Navegación». Secondo la legislazione nazionale vigente in materia, gli armatori dei battelli di fabbricazione recente dispongono di due anni dalla data di fabbricazione per trasmettere tale patente.

3. In caso di modifica della stazza di un peschereccio, l'armatore di quest'ultimo deve trasmettere una copia certificata conforme del nuovo certificato di stazza nonché i documenti giustificativi di tale modifica, in particolare una copia della domanda presentata dall'armatore alle autorità competenti, l'accordo delle autorità stesse e una descrizione dettagliata delle trasformazioni apportate.

In caso di modifica della struttura o dell'aspetto esterno di un peschereccio, deve essere pure presentata una nuova fotografia.

4. Le domande di licenza di pesca possono essere presentate soltanto per i pescherecci per i quali siano stati trasmessi i documenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

B. DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DOMANDA, IL RILASCIO E LA VALIDITÀ DELLE LICENZE

1. Domanda di licenza

1. Ogni tre mesi la Delegazione presenta al Ministero gli elenchi dei pescherecci che chiedono di esercitare l'attività alieutica entro i limiti indicati - per categoria di pesca - nelle schede tecniche allegate al protocollo; gli elenchi devono essere presentati almeno 20 giorni prima che inizi il periodo di validità delle licenze richieste.

2. In questi elenchi sono precisati, per categoria di pesca e per zona, la stazza espressa in tonnellate di stazza lorda (tsl), il numero di pescherecci e, per ciascun peschereccio, le principali caratteristiche tecniche nonché l'importo, per il periodo considerato, dei diritti annuali di licenza, dei canoni trimestrali e delle spese per gli osservatori scientifici. Per la categoria «pescherecci armati a palangari» occorre altresì indicare, per ogni battello, l'attrezzo (gli attrezzi) utilizzato(-i) durante il periodo in questione.

Ogni modifica dei dati riguardanti un peschereccio, subentrata dopo la trasmissione del modulo «domanda di licenza» o dopo l'ultima domanda di licenza del peschereccio stesso, è indicata in un elenco supplementare. I dati provenienti dallo schedario dei pescherecci della Comunità potranno essere modificati solo se lo schedario è aggiornato.

3. Alla domanda di licenza deve essere pure accluso - in un formato compatibile con i software utilizzati dal Ministero - uno schedario contenente tutti i dati necessari per la compilazione delle licenze di pesca, comprese eventuali modifiche dei dati tecnici riguardanti i pescherecci.

4. Le domande di licenza possono essere presentate soltanto per i pescherecci che abbiano adempiuto gli obblighi di cui ai punti A.1, 2, 3, F.5, G.1.3, H.8, I.6 dell'allegato I ed al capitolo V, punto 2.v), dell'allegato II.

Le domande di licenza presentate fuori dai termini precisati al paragrafo 1 non verranno prese in considerazione.

5. Per talune categorie di pesca, indicate nelle schede tecniche allegate al protocollo, è ammesso un adeguamento del numero di pescherecci - purché non ecceda i tassi di variazione fissati dalle singole schede - per tener conto delle modifiche intervenute nella struttura della flotta e nella stazza dei battelli.

Questi tassi di variazione possono essere applicati a condizione che non venga superata la stazza globale autorizzata per ciascuna categoria.

2. Rilascio delle licenze

1. Il Ministero, dopo aver ricevuto gli assegni indicati al punto E.1, rilascia le licenze alla Delegazione almeno dieci giorni prima dell'inizio del loro periodo di validità.

2. Le licenze vengono compilate in base ai dati contenuti nelle schede tecniche allegate al protocollo, indicando, in particolare, la zona di pesca, la distanza dalla costa, gli attrezzi autorizzati, le specie principali, le dimensioni autorizzate delle maglie e le catture accessorie tollerate.

3. Le licenze di pesca possono essere rilasciate solo per i pescherecci che abbiano espletato tutte le formalità amministrative all'uopo necessarie.

3. Validità e utilizzazione delle licenze

1. Una licenza è valida soltanto per il periodo coperto dal pagamento del canone, nonché per la zona di pesca, per i tipi di attrezzi e per la categoria di pesca indicati nella licenza stessa.

2. Purché possieda i requisiti specificati nelle schede tecniche allegate al protocollo, un peschereccio può ottenere una licenza per una categoria di pesca diversa, da un periodo di validità ad un altro.

3. Ogni licenza è rilasciata a nome di un peschereccio determinato e non è trasmissibile; tuttavia, in caso di forza maggiore debitamente constatato dalle autorità competenti dello Stato di bandiera e su richiesta della Comunità, la licenza di un peschereccio è sollecitamente sostituita da una licenza per un altro peschereccio della stessa categoria di pesca, a condizione che non risulti superata la stazza autorizzata per tale categoria.

4. Gli adeguamenti degli importi pagati che si rivelassero necessari in caso di rinuncia anteriore al primo giorno di validità della licenza e in caso di trasferimento di quest'ultima, sono contabilizzati in occasione della domanda di licenza successiva.

5. La licenza deve essere tenuta a bordo del peschereccio beneficiario e presentata per qualunque controllo alle autorità all'uopo abilitate.

C. DIRITTI DI LICENZA

1. L'importo dei diritti annuali riscossi per il rilascio delle licenze è quello fissato dalla legislazione marocchina per tutti i pescherecci dello stesso tipo, operanti nella stessa zona di pesca del Marocco.

2. I diritti di licenza riguardano l'anno civile nel corso del quale è stata rilasciata la licenza e sono esigibili al momento della prima domanda di licenza dell'anno in corso. Gli importi di tali diritti comprendono ogni altro diritto o tassa relativa, eccettuate le tasse portuali o per prestazioni di servizi.

3. Ogni modifica di tale legislazione è comunicata alla Delegazione non oltre due mesi prima della sua applicazione.

D. CANONI

1. Per ciascun peschereccio, i canoni vengono calcolati in base ai tassi indicati nelle schede tecniche allegate al protocollo.

2. Essi sono pagabili per trimestre dell'anno civile, ad eccezione dei periodi più ridotti risultanti dall'applicazione dell'accordo, per i quali i canoni sono pagabili proporzionalmente all'effettiva validità della licenza.

3. Parimenti, per il primo e l'ultimo anno di validità dell'accordo, si possono istituire periodi inferiori o superiori a tre mesi.

E. MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Previa approvazione da parte del Ministero degli importi da pagare, risultanti dagli elenchi trasmessi di cui al punto B.1.2 e dagli eventuali adeguamenti di cui al punto B.3.4, i pagamenti si effettuano, tramite la Delegazione, come segue:

a) per gli importi corrispondenti ai diritti di licenza: mediante assegno in ecu, intestato al Tesoriere generale del Marocco;

b) per gli importi corrispondenti ai canoni: mediante assegno in ecu, intestato al Tesoriere generale del Marocco;

c) per gli importi corrispondenti alle spese per osservatori scientifici: mediante assegno in ecu, intestato al Ministero.

2. Il tasso di cambio dell'ecu rispetto al dirham, utilizzato per compilare l'assegno di cui al punto E.1.a), è il tasso applicabile all'acquisto, stabilito dalla BANK AL-MAGHRIB un mese prima della data indicata al punto B.1.1 per la presentazione delle domande di licenza.

F. DISPOSIZIONI APPLICABILI AI PESCHERECCI DEDITI ALLA PESCA DI SPECIE A FORTE MIGRAZIONE (NAVI TONNIERE)

1. I canoni sono fissati a 20 ecu per tonnellata pescata nella zona di pesca del Marocco.

2. Le licenze sono rilasciate per un anno civile, previo versamento di un anticipo dell'importo forfettario di 4 000 ecu per peschereccio.

Per il primo e l'ultimo anno dell'accordo, l'anticipo è calcolato proporzionalmente al periodo di validità della licenza.

3. I comandanti dei pescherecci titolari di licenze per le specie a forte migrazione devono tenere un giornale di bordo conforme al modello riprodotto nell'appendice 2 del presente allegato, provvedendo a tenerlo costantemente aggiornato.

Essi devono altresì trasmettere una copia del giornale di bordo alle rispettive autorità competenti non oltre 15 giorni prima della fine del terzo mese successivo al mese cui esso si riferisce. Le autorità trasmettono senza indugio detta copia alla Delegazione, che a sua volta la inoltra al Ministero prima della fine del terzo mese successivo al mese cui è fatto riferimento.

4. Anteriormente al 30 aprile di ogni anno, la Delegazione presenta al Ministero un computo dei canoni dovuti per la campagna annuale precedente, computo effettuato in base alle dichiarazioni di cattura di ciascun armatore.

Per l'ultimo anno di applicazione dell'accordo, il computo dei canoni dovuti per la campagna precedente viene notificato entro i quattro mesi successivi alla data di scadenza dell'accordo stesso.

Previa approvazione del Ministero, il computo definitivo viene trasmesso agli armatori interessati, i quali dispongono di un termine di 30 giorni dalla data di notifica di tale approvazione per ottemperare ai loro obblighi finanziari presse le rispettive autorità competenti. Non oltre un mese e mezzo dopo la suddetta data di notifica, la Delegazione trasmette al Ministero un assegno in ecu, intestato al Tesoriere generale del Marocco.

Tuttavia, se il risultato del computo è inferiore all'importo dell'anticipo di cui sopra, il saldo corrispondente non è recuperabile.

5. Gli armatori prendono tutte le disposizioni necessarie affinché la trasmissione della copia del giornale di bordo e l'esecuzione degli eventuali pagamenti complementari abbiano luogo entro i termini indicati ai punti F.3 e F.4.

Se l'armatore non assolve gli obblighi di cui ai punti F.3 e F.4, la licenza di pesca è automaticamente sospesa fino a che tali obblighi risultino adempiuti.

G. COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE CATTURE

1. Giornale di bordo

1. I comandanti dei pescherecci di stazza pari o superiore a 80 tsl devono utilizzare il giornale di bordo appositamente previsto per l'attività alieutica nella zona di pesca del Marocco e devono tenerlo aggiornato in base alle disposizioni contenute nella sua nota esplicativa.

2. Gli armatori devono trasmettere una copia del giornale di bordo alle rispettive autorità competenti non oltre 15 giorni prima della fine del terzo mese successivo al mese cui esso si riferisce. Tali autorità trasmettono senza indugio le copie alla Delegazione, che a sua volta le inoltra al Ministero prima della fine del terzo mese successivo al mese cui si fa riferimento.

3. Se l'armatore non assolve gli obblighi di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2, la licenza di pesca è automaticamente sospesa fino a che tali obblighi risultino adempiuti.

2. Dichiarazioni di cattura trimestrali

1. Entro la fine di ogni trimestre, la Delegazione notifica al Ministero i quantitativi catturati nel trimestre precedente da tutti i pescherecci della Comunità.

2. I dati notificati sono ripartiti per mese, per tipo di pesca, per pescherecci e per specie ittiche registrate nel giornale di bordo.

3. Tali dati sono pure trasmessi al Ministero per mezzo di uno schedario informatico, costituito in un formato compatibile con i software utilizzati dal Ministero.

3. Attendibilità dei dati

I dati contenuti nei documenti di cui ai punti 1 e 2 devono rispecchiare esattamente la realtà della pesca, in quanto costituiscono uno degli elementi su cui è fondata la sorveglianza dell'evoluzione degli stock.

H. IMBARCO DI PESCATORI MARITTIMI

1. Gli armatori titolari di licenze di pesca contribuiscono alla formazione pratica dei cittadini marocchini, assumendo a bordo dei loro pescherecci almeno:

- 1 pescatore marittimo per i pescherecci di stazza pari o superiore a 50 tsl e inferiore a 80 tsl;

- 2 pescatori marittimi per i pescherecci di stazza pari o superiore a 80 tsl e inferiore a 100 tsl;

- 3 pescatori marittimi per i pescherecci di stazza pari o superiore a 100 tsl e inferiore a 130 tsl;

- 4 pescatori marittimi per i pescherecci di stazza pari o superiore a 130 tsl e inferiore a 150 tsl;

- 5 pescatori marittimi per i pescherecci di stazza pari o superiore a 150 tsl e inferiore a 250 tsl;

- 6 pescatori marittimi per i pescherecci di stazza pari o superiore a 250 tsl.

2. I contratti di lavoro dei pescatori marittimi sono conclusi tra questi ultimi e gli armatori od i loro rappresentanti.

3. Se uno o più pescatori marittimi assunti a bordo non si presentano all'ora stabilita per la partenza del peschereccio, quest'ultimo è autorizzato a iniziare il viaggio previsto, dopo aver aggiornato il ruolino d'equipaggio e comunicato alle autorità competenti del porto d'imbarco le assenze che impediscono di raggiungere il numero di pescatori prescritto; dette autorità trasmettono tale informazione al Ministero.

L'armatore è tenuto a prendere le necessarie disposizioni affinché, al più tardi nel viaggio seguente, il suo peschereccio imbarchi il numero di pescatori marittimi richiesto dal presente accordo.

4. Se il contratto non viene né concluso in Marocco né depositato presso una rappresentanza del Marocco all'estero, l'armatore o il suo rappresentante deve trasmetterne una copia direttamente al Ministero entro un mese dalla data di rilascio della licenza. La rappresentanza del Marocco all'estero trasmette senza indugio al Ministero una copia di ogni contratto da essa vidimato.

5. I contratti in questione includono il regime di sicurezza sociale applicabile agli interessati, il quale contempla, fra l'altro, l'assicurazione sulla vita, l'assicurazione infortuni e l'assicurazione malattia.

6. Con frequenza periodica, viene trasmesso alla Delegazione un elenco dei diplomati dei corsi di formazione marittima titolari dei diplomi e brevetti prescritti dalla legislazione marocchina vigente, affinché venga data loro la precedenza tra i candidati all'imbarco.

7. Ogni sei mesi, il primo gennaio e il primo luglio di ogni anno, la Delegazione trasmette al Ministero l'elenco dei pescatori marittimi marocchini imbarcati a bordo dei pescherecci comunitari, menzionando il loro numero d'iscrizione nelle matricole della gente di mare e indicando i pescherecci sui quali hanno avuto luogo gli imbarchi.

8. Tranne nel caso previsto al paragrafo 3, se l'armatore di un peschereccio non imbarca il numero prescritto di pescatori marittimi marocchini, la sua licenza di pesca viene automaticamente sospesa fino all'adempimento di tale obbligo.

I. VERIFICHE TECNICHE

1. Una volta all'anno, come pure dopo ogni cambiamento di stazza o cambiamento di categoria di pesca implicante l'uso di attrezzi da pesca di tipo diverso, tutti i pescherecci autorizzati ad esercitare la loro attività devono presentarsi, su richiesta dell'autorità marocchina, in un porto marocchino, a scelta dell'armatore, per sottoporsi a una verifica tecnica.

2. Se il peschereccio dispone di una licenza di pesca, tale verifica deve effettuarsi entro tre mesi dalla notifica della richiesta. L'armatore presenta il peschereccio, con l'equipaggio e gli attrezzi da pesca occorrenti per l'attività prevista, in un porto marocchino di sua scelta tra quelli indicati dal Ministero.

3. Al termine della verifica viene rilasciato al comandante del peschereccio un attestato conforme al modello riprodotto nell'appendice 3.

4. La verifica viene effettuata nei giorni lavorativi, entro le 24 ore successive all'arrivo del peschereccio nel porto. Essa serve a controllare che gli attrezzi a bordo siano conformi alle norme dell'accordo e che le disposizioni riguardanti l'equipaggio marocchino siano rispettate. Le spese della verifica sono a carico dell'armatore, secondo la tabella fissata dalla legislazione marocchina; all'inizio dell'applicazione dell'accordo, il Ministero provvede a trasmettere questa tabella alla Delegazione.

5. Ogni modifica di detta tabella viene comunicata alla Delegazione non oltre 2 mesi prima della sua applicazione.

6. Se l'armatore non assolve gli obblighi di cui al paragrafo 2, la licenza di pesca viene automaticamente sospesa fino a che tali obblighi risultino adempiuti.

J. IDENTIFICAZIONE DEI PESCHERECCI

1. I marchi d'identificazione di ogni peschereccio della Comunità devono essere conformi alla normativa comunitaria in materia.

2. Se un peschereccio cerca di occultare i marchi d'identificazione esterni, incorre nelle sanzioni previste dalla normativa vigente.

K. SOSPENSIONE DELLE LICENZE

La sospensione delle licenze è limitata ai casi previsti ai punti F.5, G.1.3, H.8, I.6 del presente allegato ed al capitolo V, punto 2. v), dell'allegato II.

Se le autorità marocchine decidono di sospendere la licenza di un peschereccio della Comunità, il comandante di quest'ultimo deve cessare l'attività di pesca e rientrare in un porto di sua scelta, non appena gli viene notificato il provvedimento di sospensione; al suo arrivo in porto, egli deve trasmettere l'originale della sua licenza alle autorità competenti. Una volta adempiuti i suddetti obblighi, il ministero informa la Delegazione del ritiro del provvedimento di sospensione e la licenza è respinta.

Appendice 1

REGNO DEL MAROCCO MINISTERO DELLA PESCA MARITTIMA E DELLA MARINA MERCANTILE DOMANDA DI LICENZA DI PESCA NELLA ZONA DI PESCA DEL MAROCCO PER I PESCHERECCI DELLA COMUNITÀ (da compilare al momento della prima domanda di licenza)

>INIZIO DI UN GRAFICO>

I. RICHIEDENTE

1. Nome dell'armatore: .

2. Nome dell'associazione o del rappresentante dell'armatore: .

3. Indirizzo dell'associazione o del rappresentante dell'armatore: .

.

4. Telefono: . Telefax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telex: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Nome del comandante: . Nazionalità: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. PESCHERECCIO E SUA IDENTIFICAZIONE

1. Nome del peschereccio: .

2. Battente bandiera: .

3. Numero d'immatricolazione esterno: .

4. Porto d'immatricolazione: .

5. Anno e luogo di costruzione: .

6. Indicativo di chiamata radio: .

Frequenza di chiamata radio: .

7. Scafo costruito in:Acciaio Legno Poliestere Altro materiale III. CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PESCHERECCIO E SUO ARMAMENTO

1. Lunghezza fuori tutto: .

Larghezza: .

2. Stazza (espressa in tsl): .

3. Potenza del motore principale in CV: .

Marca: . Tipo: . . . . . . . . . . . . . . .

4. Tipo di nave: .

Categoria di pesca: .

5. Attrezzi di pesca: .

6. Equipaggio totale a bordo: .

7. Sistema di conservazione a bordo:Fresco Refrigerazione Misto Congelamento 8. Capacità di congelamento in 24 ore (in tonnellate): .

9. Capacità delle stive: .

Numero di stive: .

Fatto a . ,

addì .

Firma del richiedente

.

In base al punto A.1 dell'allegato I, alcuni dati provengono dallo schedario dei pescherecci della Comunità.

>FINE DI UN GRAFICO>

Appendice 2

>RIFERIMENTO A UN FILM>

Appendice 3

ATTESTATO DI VERIFICA TECNICA N. . . . . . . . . . . . . . . . .

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Il delegato regionale per gli affari marittimi di . . . . . . . . . . . . . . . . attesta che il peschereccio battente bandiera . . . . . . . . . . . . . . . . titolare della licenza di pesca n. . . . . . . . . . . . . . . . . e avente le caratteristiche sotto riportate è stato sottoposto a verifica tecnica in data . . . /. . . /199 . .

Nome del peschereccio: . Numero d'immatricolazione esterna: . . . . . . . . . . . . . . . .

Tipo di licenza: .

Stazza in tsl: .

Lunghezza fuori tutto: .

Sistema di conservazione a bordo: .

Nome del comandante o dell'imprenditore: .

Data dell'ultimo ingresso nella zona di pesca del Marocco: .

Nome dell'osservatore scientifico a bordo: .

Numero di marittimi: .

ATTREZZI DI PESCA TENUTI A BORDO

Tipo di attrezzo: .

Numero di attrezzi: .

Dimensioni/Maglie: .

Marittimi marocchini a bordo

Libretto di navigazione

Imbarco

Cognome

Nome

N.

Rilasciato a

Data

Luogo

Documenti di bordo

Rilasciato il

Luogo

Periodo di validità

Certificato di stazza

«Patente di navegación»

Permesso di navigazione

«Certificat National de Franc bord»

Certificato di navigabilità

Il quaderno di pesca è aggiornato?

No

Il ruolino d'equipaggio è aggiornato?

No

Osservazioni:

>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO II

COOPERAZIONE IN MATERIA DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI PESCA DELLE NAVI COMUNITARIE NELLA ZONA DI PESCA DEL MAROCCO

LE PARTI CONTRAENTI,

consapevoli dell'importanza della salvaguardia e di uno sfruttamento razionale delle risorse ittiche, nonché della protezione dell'ambiente marino,

desiderose di garantire l'efficacia delle misure di gestione e di salvaguardia delle risorse ittiche e di cooperare a favore di un regime efficace di controllo che riguardi tutte le attività di pesca delle navi della Comunità,

CONCORDANO LE SEGUENTI MISURE:

CAPITOLO I Entrata e uscita dalla zona di pesca

I comandanti delle navi della Comunità, fatta eccezione per quelle con stazza inferiore a 50 tsl, comunicano alla stazione radio del Ministero la loro entrata e la loro uscita dalla zona di pesca del Marocco, come pure le catture detenute a bordo in tale momento.

Tuttavia, qualora sia impossibile comunicare via radio, i comandanti dei pescherecci possono utilizzare altri mezzi di comunicazione, quali il telex o il telefax a bordo, per informare il Ministero della data di entrata e di uscita dalla zona di pesca del Marocco e delle catture detenute a bordo in quel momento; va utilizzato a tal fine il modello che figura nell'appendice 1 del presente allegato.

Per le navi che non dispongono di telex o telefax a bordo le informazioni sull'entrata nella zona di pesca possono essere trasmesse al momento della partenza della nave dal porto di immatricolazione e quelle relative all'uscita al massimo 24 ore dopo il ritorno della nave in questo stesso porto, utilizzando il modello che figura nell'appendice 1 del presente allegato.

Nelle comunicazioni di entrata nella zona, effettuate per telex o telefax, debbono figurare i nomi e i numeri dei libretti di navigazione dei marittimi marocchini imbarcati.

Le caratteristiche della stazione radio nonché i numeri di telex e di telefax del Ministero figurano nell'appendice 2 del presente allegato.

CAPITOLO II Passaggio inoffensivo

Quando esercitano il loro diritto di passaggio inoffensivo e di navigazione nella zona di pesca del Marocco, in base alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e delle legislazioni nazionali e internazionali in materia, i pescherecci comunitari debbono tenere debitamente sistemati a bordo tutti i loro attrezzi di pesca, in modo tale che essi non siano immediatamente utilizzabili.

CAPITOLO III Trasbordo

È vietato il trasbordo in mare delle catture tra navi da pesca autorizzate o con qualsiasi altra unità nella zona di pesca del Marocco.

Chiunque contravvenga a questa disposizione è passibile delle sanzioni previste dalla legislazione vigente in materia.

CAPITOLO IV Ispezione e controllo

1. Il Marocco

I comandanti delle navi della Comunità consentono e agevolano l'imbarco e il lavoro dei funzionari marocchini incaricati di ispezionare e di controllare le attività di pesca.

La presenza a bordo di questi funzionari non deve oltrepassare i tempi necessari per l'espletamento del loro compito.

2. La Comunità

La Comunità si impegna a mantenere il programma specifico di controllo nei porti comunitari. Rapporti sintetici sui controlli effettuati vengono trasmessi periodicamente dalle competenti autorità di controllo al Ministero.

CAPITOLO V Osservatori scientifici marocchini a bordo delle navi della Comunità

È introdotto un sistema di osservazione a bordo delle navi della Comunità.

1. Il Ministero

i) Su richiesta del Ministero, i pescherecci comunitari con una stazza pari o superiore a 80 tsl e i pescherecci in possesso di una licenza per le categorie di pesca riguardanti le navi adibite alla pesca dei cefalopodi, i pescherecci da traino per la pesca del nasello e i pescherecci da traino pelagici imbarcano a bordo un osservatore scientifico marocchino. Non può essere comunque imbarcato più di un osservatore scientifico alla volta e per singola nave.

ii) Il Ministero comunica alla Delegazione, con frequenza trimestrale e prima del rilascio delle licenze, l'elenco alfabetico delle navi designate per imbarcare un osservatore scientifico.

iii) L'osservatore scientifico resta a bordo di una nave per la durata di una bordata. Su richiesta esplicita del Ministero l'imbarco può essere però ripartito su varie bordate, in funzione della durata media delle bordate previste per una determinata nave. La richiesta viene formulata dal Ministero al momento della comunicazione del nome dell'osservatore scientifico designato per salire a bordo della nave in questione. Anche qualora la bordata si concluda prima del previsto, l'osservatore scientifico può nuovamente imbarcarsi sulla nave per una nuova bordata.

iv) Il Ministero trasmette alla Delegazione i nomi degli osservatori scientifici designati, corredati dei documenti richiesti, perlomeno sette giorni feriali prima della data prevista per il loro imbarco.

v) Tutte le spese relative alle attività degli osservatori scientifici compresi gli stipendi, gli emolumenti, le indennità e le spese di viaggio sono a carico del Ministero. Tuttavia, in caso di missione inutile dell'osservatore scientifico dovuta al mancato rispetto degli impegni da parte dell'armatore, le spese di viaggio e le indennità giornaliere, pari a quelle percepite dai funzionari nazionali marocchini di grado equivalente, per i giorni di inattività dell'osservatore scientifico sono a carico dell'armatore. Anche in caso di ritardo nell'imbarco imputabile all'armatore, quest'ultimo è tenuto a pagare all'osservatore scientifico le indennità giornaliere summenzionate.

Ogni modifica della normativa concernente le indennità giornaliere è comunicata alla Delegazione almeno due mesi prima della sua applicazione.

vi) Per facilitare le procedure amministrative il Ministero comunica alla Delegazione il nome, la qualifica e il numero del passaporto dei funzionari designati per l'espletamento di questi compiti inviando un elenco annuo che può essere modificato trimestralmente. Tale elenco è trasmesso alla Delegazione almeno un mese prima di essere applicato.

2. Armatori/comandanti

i) I comandanti delle navi designate per accogliere a bordo un osservatore scientifico adottano tutte le disposizioni necessarie per facilitare l'imbarco e lo sbarco dell'osservatore scientifico.

Le condizioni di soggiorno a bordo dell'osservatore scientifico sono identiche a quelle degli ufficiali del peschereccio e ciò vale, per quanto possibile, anche per l'alloggio.

L'osservatore deve poter disporre di tutti gli strumenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione, i documenti che riguardano direttamente le attività di pesca della nave, ossia il giornale di bordo e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave, nella misura necessaria per poter svolgere i propri compiti di osservazione.

ii) L'imbarco dell'osservatore scientifico avviene nel porto scelto dall'armatore all'inizio della prima bordata successiva alla comunicazione dell'elenco delle navi designate.

Entro un termine di quattro settimane a decorrere da tale comunicazione e con un preavviso di dieci giorni gli armatori interessati comunicano, per il tramite della Delegazione, le date e i porti previsti per l'imbarco dell'osservatore scientifico.

iii) L'osservatore scientifico deve presentarsi al comandante della nave designata alla vigilia della data proposta per l'imbarco. Qualora non si presenti alla data dell'imbarco o in caso di indisponibilità dell'osservatore, confermata dal Ministero, la nave ha il diritto di lasciare il porto alle ore 0,00 (ora locale) senza osservatore scientifico a bordo.

iv) Per rimborsare il Marocco dalle spese derivanti dalla presenza degli osservatori scientifici a bordo dei pescherecci, è previsto, in aggiunta al canone versato dagli armatori, un importo per «le spese per gli osservatori scientifici» pari a 3 ecu/tsl/trimestre per ogni peschereccio che esercita le proprie attività nella zona di pesca del Marocco.

Questo importo viene corrisposto al momento dei pagamenti trimestrali, in base alle disposizioni di cui al punto E dell'allegato I.

v) L'inosservanza degli obblighi di cui al precedente punto 2.ii) comporta la sospensione automatica della licenza di pesca fino a quando l'armatore avrà rispettato i suoi obblighi.

3. L'osservatore scientifico

i) L'osservatore scientifico deve essere in possesso di:

- un'adeguata qualifica professionale,

- un'adeguata esperienza in materia di pesca,

- una conoscenza approfondita delle disposizioni del presente accordo e della normativa marocchina in vigore.

ii) L'osservatore scientifico vigila sul rispetto delle disposizioni del presente accordo da parte delle navi della Comunità che operano nella zona di pesca del Marocco e redige un rapporto in materia. I suoi compiti sono in particolare i seguenti:

- osservare le attività di pesca delle navi,

- verificare la posizione delle navi impegnate nelle operazioni di pesca,

- procedere al prelievo di campioni biologici nell'ambito dei programmi scientifici,

- fare l'inventario degli attrezzi da pesca e delle dimensioni di maglia delle reti utilizzate,

- verificare i dati ripresi nel giornale di bordo.

iii) I compiti degli osservatori si limitano alle attività di pesca e alle attività connesse disciplinate dal presente accordo.

iv) L'osservatore scientifico:

- adotta tutte le disposizioni necessarie affinché il suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca,

- utilizza gli strumenti e le procedure di misura riconosciute per misurare le dimensioni di maglia delle reti utilizzate nell'ambito dell'accordo,

- rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché il carattere riservato di tutti i documenti appartenenti alla nave.

v) Alla fine del periodo di osservazione e prima di lasciare la nave l'osservatore scientifico redige un rapporto utilizzando il modello che figura nell'appendice 3 e lo firma in presenza del comandante che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni ritenute opportune apponendo poi la sua firma. Una copia del rapporto viene consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell'osservatore scientifico.

L'osservatore scientifico consegna una copia del rapporto alle autorità di controllo immediatamente dopo l'arrivo della nave in porto.

4. Autorità competenti

Le autorità competenti che ricevono i rapporti degli osservatori scientifici sono tenute a verificare quanto prima il contenuto e le conclusioni di tali rapporti.

Qualora constatino che sono state commesse alcune infrazioni le autorità competenti adottano, in base alle legislazioni nazionali, le misure adeguate, compreso l'avvio di procedimenti amministrativi contro le persone fisiche o giuridiche responsabili. I procedimenti promossi devono, secondo le pertinenti disposizioni legislative nazionali, privare effettivamente i responsabili del beneficio economico derivante dall'infrazione oppure produrre effetti proporzionati alla gravità dell'infrazione, tali da fungere da deterrente per ulteriori infrazioni dello stesso tipo.

Se il porto di sbarco è situato in uno Stato membro diverso da quello di bandiera, il primo informa lo Stato membro di bandiera delle misure adottate.

CAPITOLO VI Sistema di reciproca osservazione dei controlli a terra

Le parti contraenti hanno deciso di creare un sistema di reciproca osservazione dei controlli a terra volto a migliorare l'efficacia dei controlli.

1. Obiettivi

Assistere ai controlli e alle ispezioni effettuate dai servizi nazionali di controllo per garantire il rispetto delle disposizioni del presente accordo.

Assistere ai controlli degli sbarchi previsti dall'allegato III e osservare le modalità del loro svolgimento.

2. Statuto degli osservatori

Le autorità competenti di ciascuna parte contraente designano il loro osservatore e ne comunicano il nome all'altra parte contraente.

L'osservatore deve possedere:

- una qualifica professionale adeguata,

- un'esperienza adeguata in materia di pesca,

- una conoscenza approfondita delle disposizioni del presente accordo.

Le ispezioni alle quali l'osservatore assiste vengono effettuate dai servizi nazionali di controllo ed egli non può, di propria iniziativa, esercitare i poteri d'ispezione conferiti ai funzionari nazionali.

Quando accompagna i funzionari nazionali l'osservatore ha accesso alle navi, ai locali e ai documenti oggetto dell'ispezione.

3. Compiti degli osservatori

L'osservatore accompagna i servizi nazionali di controllo durante le ispezioni nei porti, a bordo delle navi attraccate al molo, nei centri di asta pubblica, nei magazzini dei grossisti, nei depositi frigoriferi e negli altri locali che servono per lo sbarco e il magazzinaggio del pesce prima che venga venduto sul territorio di prima commercializzazione.

L'osservatore redige e trasmette, ogni quattro mesi, un rapporto alle autorità competenti sui controlli ai quali ha assistito. Queste autorità fanno pervenire una copia del rapporto all'altra parte contraente.

4. Attuazione

L'autorità di controllo di una parte contraente comunica per iscritto all'altra parte contraente, caso per caso e con un preavviso di dieci giorni, le missioni d'ispezione che ha deciso di effettuare nel proprio porto.

L'altra parte contraente comunica, con un preavviso di cinque giorni, la propria intenzione di inviare un osservatore.

La durata della missione dell'osservatore non può superare i quindici giorni.

5. Riservatezza

L'osservatore rispetta i beni e le attrezzature che si trovano a bordo delle navi e eventuali altri impianti, nonché il carattere riservato di tutti i documenti ai quali ha accesso.

L'osservatore comunica i risultati dei suoi lavori solamente alle proprie autorità competenti.

6. Ubicazione

Il presente programma si applica ai porti di Las Palmas e di Agadir.

7. Finanziamento

Ciascuna parte contraente si accolla tutte le spese per il proprio osservatore, comprese le spese di viaggio e di soggiorno.

CAPITOLO VII Sistema di localizzazione continua via satellite

In attesa che il Marocco introduca un sistema per sorvegliare, via satellite, tutti i pescherecci dello stesso tipo che operano nella sua zona di pesca, le parti contraenti hanno deciso di istituire, sin dal primo anno dell'accordo, un progetto pilota per la localizzazione continua via satellite delle navi comunitarie.

1. Obiettivi

La localizzazione continua via satellite dei pescherecci comunitari nella zona di pesca del Marocco consente di gestire direttamente le disposizioni relative allo sforzo di pesca e alle restrizioni geografiche. Essa permette inoltre di effettuare ispezioni ad hoc in mare e un controllo a posteriori delle zone dichiarate nel giornale di bordo.

2. Attuazione

Le parti contraenti stabiliscono di creare un gruppo di lavoro incaricato di definire le modalità d'applicazione, di attuazione e di finanziamento di questo progetto, che deve entrare in vigore a decorrere dal 1° dicembre 1996.

CAPITOLO VIII Procedura in caso di fermo

1. Trasmissione dell'informazione

Il Ministero informa entro 48 ore la Delegazione di qualsiasi fermo di un peschereccio comunitario operante nell'ambito dell'accordo, effettuato nella zona di pesca del Marocco e trasmette una relazione succinta sulle circostanze e sui motivi che sono all'origine del fermo.

La Delegazione viene parimenti tenuta al corrente dello svolgimento delle procedure avviate e delle sanzioni eventualmente prese.

2. Verbale di fermo

Il comandante della nave, dopo che l'autorità marocchina di polizia sulla pesca avrà proceduto ad un verbale di accertamento, deve firmare il verbale suddetto.

Tale firma non pregiudica i diritti e i mezzi di difesa che il comandante può far valere nei riguardi dell'infrazione che gli viene contestata.

Egli deve condurre il suo peschereccio nel porto marocchino indicato dall'autorità marocchina responsabile del controllo in mare.

3. Risoluzione del fermo

In base alle disposizioni del Dahir del 23 novembre 1973 concernente la disciplina della pesca marittima, l'infrazione può esser definita come segue:

a) in via transattiva:

l'importo dell'ammenda applicata è determinato all'interno di una forcella che comprende un minimo o un massimo previsti dalla legislazione marocchina;

b) in via giudiziaria:

qualora la controversia non abbia potuto essere definita in via transattiva e venga quindi portata davanti ad un organo giudiziario competente, l'autorità competente fissa sollecitamente, a norma dell'articolo 110 del Dahir del 31 marzo 1919, una cauzione bancaria che l'armatore deposita presso una banca designata dalle autorità marocchine.

Detta cauzione non può essere revocata prima della conclusione della procedura giudiziaria.

La cauzione viene svincolata dall'autorità competente non appena la controversia si risolva senza condanna del comandante del peschereccio interessato, dedotte le eventuali spese processuali.

Anche in caso di condanna con un'ammenda inferiore alla cauzione depositata, il restante saldo viene sbloccato dopo la sentenza, dedotte le eventuali spese processuali.

Si ottiene lo svincolo del peschereccio e l'equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:

- ad avvenuto espletamento degli obblighi derivanti dalla procedura transattiva su presentazione della ricevuta relativa,

- una volta depositata la cauzione bancaria, in attesa dell'espletamento della procedura giudiziaria, su presentazione di un attestato che certifichi il deposito di una cauzione.

CAPITOLO IX Rigetti in mare

Le parti contraenti esaminano i problemi dei rigetti in mare da parte dei pescherecci e studiano le modalità e le possibilità per valorizzare tali rigetti.

CAPITOLO X Lotta alla pesca illegale

Per prevenire e combattere le attività di pesca illegali nella zona di pesca del Marocco che nuocciono alla politica di gestione delle risorse ittiche, le parti contraenti hanno stabilito di effettuare regolarmente scambi d'informazioni su queste attività.

Oltre alle misure che le parti contraenti applicano in base alle rispettive normative, esse si consultano su eventuali iniziative supplementari da adottare separatamente o congiuntamente. A tal fine esse rafforzano la cooperazione, in particolare nel campo della lotta alle attività di pesca illegali.

Appendice 1

>INIZIO DI UN GRAFICO>

>FINE DI UN GRAFICO>

Appendice 2

STAZIONE RADIO E ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE CON IL MINISTERO DELLA PESCA MARITTIMA E DELLA MARINA MERCANTILE DEL REGNO DEL MAROCCO

1. >SPAZIO PER TABELLA>

2. >SPAZIO PER TABELLA>

3. >SPAZIO PER TABELLA>

4.>SPAZIO PER TABELLA>

5. Le comunicazioni via radiotelex (J2B) e per via telegrafica (A1A) sono sempre precedute da una chiamata radiotelefonica.

6.>SPAZIO PER TABELLA>

7.>SPAZIO PER TABELLA>

Appendice 3

ACCORDO DI PESCA MAROCCO-COMUNITÀ EUROPEA RAPPORTO DELL'OSSERVATORE SCIENTIFICO MAROCCHINO

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Nome dell'osservatore: .

Nave: .

Nazionalità: .

Numero e porto di immatricolazione: .

Identificazione: .

stazza: .

tsl: ... Potenza: . cv . . . . . .

Licenza: .

n.: .

Tipo: .

Nome del comandante: .

Nazionalità: .

Imbarco dell'osservatore: Data: .

Porto: .

Sbarco dell'osservatore: Data: .

Porto: .

Tecnica di pesca autorizzata: .

Attrezzi utilizzati: .

Dimensioni di maglia e/o dimensioni degli attrezzi: .

Zone di pesca frequentate: .

Distanza dalla costa: .

Numero di marittimi marocchini imbarcati: .

Dichiarazione di entrata . . . . . . / . . . . . . / . . . . . . e di uscita . . . . . . / . . . . . . / . . . . . . dalla zona di pesca

Stima dell'osservatore

Produzione globale (kg): .

dichiarata sul g.b.: .

Catture accessorie: specie .

Tasso previsto: . %

Rigetti: Specie: .

Quantità (kg): .

Specie considerate

Quantità (kg)

Specie considerate

Quantità (kg)

Constatazioni dell'osservatore:

Natura della constatazione

data

posizione

Osservazioni dell'osservatore (generali): . . . .

Fatto a . , il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Firma dell'osservatore

.

Osservazioni del comandante . . . Ricevuta copia del rapporto il . Firma del comandante .

Rapporto trasmesso a: . Qualifica: . (timbro)

>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO III

SBARCHI

Le parti contraenti, consapevoli dell'importanza di una maggiore integrazione per lo sviluppo congiunto dei rispettivi settori della pesca, hanno concordato le seguenti disposizioni relative allo sbarco delle catture nei porti marocchini da parte delle navi comunitarie.

A. SBARCHI FACOLTATIVI

a) Sin dal primo anno d'applicazione dell'accordo le navi di tutte le categorie di pesca possono sbarcare le loro catture in un porto marocchino.

Al momento di chiedere una licenza trimestrale gli armatori comunicano l'intenzione di sbarcare tutte le catture nel corso del trimestre corrispondente.

b) L'armatore sceglie il porto e la data dello sbarco e ne informa, via telefax o telex, le autorità portuali marocchine e il Ministero 72 ore prima della prevista entrata in porto, indicando le previsioni relative al quantitativo totale da sbarcare. Le autorità portuali debbono confermare, con gli stessi mezzi ed entro 24 ore, che le operazioni di sbarco si svolgeranno nelle 24 ore successive all'entrata in porto.

Qualora le autorità portuali non fornissero la conferma richiesta entro il termine previsto, lo sbarco per la bordata in questione si considera effettuato.

c) La durata delle operazione di sbarco non deve superare le 24 ore successive all'arrivo della nave in porto. Se questo termine non viene rispettato, la nave ha il diritto di lasciare il porto e lo sbarco viene considerato effettuato per la bordata in questione. Al comandante deve essere consegnato un certificato equivalente a quello di cui al punto A.d).

d) Alla fine delle operazioni di sbarco, le autorità portuali competenti consegnano al comandante un certificato di sbarco.

e) I pescatori marittimi beneficiano di un regime di libero transito con «libretto di navigazione».

B. SBARCHI OBBLIGATORI

1. Il numero di navi comunitarie che rientrano nella categoria pescherecci adibiti alla pesca dei cefalopodi e che hanno l'obbligo di sbarcare le proprie catture in un porto marocchino è il seguente:

Secondo anno: 12 navi

Terzo anno: 15 navi

Quarto anno: 25 navi

2. Nel chiedere la licenza per il primo periodo del secondo, terzo e quarto anno la Comunità presenta l'elenco delle navi che sbarcheranno obbligatoriamente tutte le loro catture nel corso dell'anno corrispondente.

3. Ad eccezione dei casi previsti ai successivi punti 4.b) e c), una nave iscritta nell'elenco di cui al precedente punto 2 che si trovi nell'impossibilità di sbarcare è sostituita, per lo stesso trimestre, da un'altra nave e la relativa informazione è comunicata al Ministero.

4. Condizioni

a) Al momento di chiedere una licenza trimestrale gli armatori comunicano l'intenzione di sbarcare tutte le catture nel corso del trimestre corrispondente. Il numero di navi deve essere conforme a quanto stabilito dal punto B.1.

b) L'armatore stabilisce il porto e la data dello sbarco e ne informa, via telefax o telex, le autorità portuali marocchine e il Ministero 72 ore prima della prevista entrata in porto, indicando le previsioni relative al quantitativo totale da sbarcare. Le autorità portuali debbono confermare, con gli stessi mezzi ed entro 24 ore, che le operazioni di sbarco si svolgeranno nelle 24 ore successive all'entrata in porto.

Qualora le autorità portuali non fornissero la conferma richiesta entro il termine previsto, lo sbarco per la bordata in questione si considera effettuato.

c) La durata delle operazioni di sbarco non deve superare le 24 ore successive all'arrivo della nave in porto. Se questo termine non viene rispettato, la nave ha il diritto di lasciare il porto e lo sbarco viene considerato effettuato per la bordata in questione. Al comandante deve essere consegnato un certificato equivalente a quello di cui al punto 4.d).

d) Alla fine delle operazioni di sbarco, le autorità portuali competenti consegnano al comandante un certificato di sbarco.

e) I pescatori marittimi beneficiano di un regime di libero transito con «libretto di navigazione».

C. INCENTIVI FINANZIARI

1. Sbarchi

Le navi comunitarie che sbarcano le catture in un porto marocchino beneficiano di una riduzione dei canoni per il trimestre nel corso del quale lo sbarco è avvenuto. Il tasso di riduzione è il seguente:

- per le navi addette alla pesca dei cefalopodi che sbarcano obbligatoriamente o facoltativamente: 15 %,

- per le altre categorie di pesca che sbarcano facoltativamente: 10 %.

2. Modalità d'applicazione

Le copie del certificato o dei certificati di sbarco per tutte le operazioni effettuate durante il trimestre in corso sono trasmesse alla Delegazione entro la fine del primo mese del trimestre successivo.

Una volta ottenuta l'approvazione del Ministero, che deve fornirla entro la fine del secondo mese del trimestre successivo, agli armatori interessati vengono comunicati gli importi che saranno loro restituiti. Tali importi saranno detratti dai canoni dovuti per le domande di licenze successive.

3. Valutazione

L'entità degli incentivi finanziari verrà adeguata nell'ambito della commissione mista in funzione dell'impatto socio-economico derivante dagli sbarchi effettuati nel corso dell'anno in questione.

D. PORTI DI SBARCO

Prima della fine del primo semestre d'applicazione dell'accordo il Marocco comunica alla Delegazione un elenco nel quale figurano, porto per porto, le seguenti informazioni:

- le condizioni generali di sbarco, comprese le tasse portuali;

- gli stabilimenti riconosciuti in base alla normativa comunitaria vigente in materia;

- i depositi doganali;

- la dimensioni massime e il numero di navi che possono avervi accesso;

- le condizioni e la capacità di maggazzinaggio di prodotti congelati (- 22 °C), refrigerati e freschi;

- i volumi e i prezzi medi, per ogni specie, nelle aste di questi porti;

- le tasse e i prelievi applicati alla vendita dei prodotti della pesca nei mercati del pesce o nelle zone portuali;

- i mezzi di trasporto e la relativa frequenza per avviare i prodotti della pesca verso il mercato comunitario o altri mercati;

- le condizioni e i prezzi medi di approvvigionamento (carburanti, viveri...);

- l'indicativo radio, i numeri di telefono, di telefax e di telex e gli orari di apertura degli uffici delle autorità portuali;

- qualsiasi altra informazione atta ad agevolare le operazioni di sbarco.

E. SORVEGLIANZA DEGLI SBARCHI

Le autorità marocchine di controllo hanno il diritto di ispezionare la nave al momento dello sbarco, ma tali ispezioni non possono ritardare le operazioni di sbarco.

F. CONDIZIONI FISCALI E/O FINANZIARIE

1. Le navi comunitarie che sbarcano le catture in un porto marocchino sono esonerate da qualsiasi imposta o tassa di effetto equivalente, fatta eccezione per le tasse e gli oneri portuali applicati, alle stesse condizioni, alle navi marocchine.

2. I prodotti della pesca beneficiano di un regime doganale economico, in base alla legislazione marocchina in vigore. Sono quindi esonerati da qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente nel momento in cui entrano in un porto marocchino o che vengono esportati e vengono considerati come merci in «transito temporaneo» («deposito temporaneo»).

3. L'armatore decide in merito alla destinazione della produzione della propria nave che può essere trasformata, immagazzinata sotto regime doganale, venduta in Marocco o esportata (in dirhams o in divise).

4. Le vendite destinate al mercato marocchino ed effettuate nei mercati del pesce o nelle zone portuali sono soggette alle stesse tasse e prelievi applicati ai prodotti della pesca marocchini.

5. Gli utili possono essere esportati senza oneri supplementari (con esonero del dazio doganale o tasse di effetto equivalente).

PROTOCOLLO che stabilisce le possibilità di pesca e gli importi della compensazione finanziaria e dei contributi finanziari

Articolo 1

A decorrere dal 1° dicembre 1995, per un periodo di quattro anni, le possibilità di pesca mensili di cui all'articolo 5 dell'accordo sono indicate nelle schede tecniche allegate al presente protocollo.

Articolo 2

La compensazione finanziaria di cui all'articolo 7 dell'accordo è fissata, per il periodo indicato all'articolo 1, a 355 milioni di ecu, da versare in quattro quote annue secondo la ripartizione seguente:

Primo anno: 100 milioni di ecu

Secondo anno: 90 milioni di ecu

Terzo anno: 85 milioni di ecu

Quarto anno: 80 milioni di ecu

Articolo 3

Il contributo finanziario di cui all'articolo 3 dell'accordo per l'avvio e la realizzazione delle azioni intese a promuovere uno sviluppo sostenibile del settore alieutico in Marocco ed a rafforzare la solidarietà di interessi dei rispettivi operatori, ammonta a 121 milioni di ecu.

Esso è versato in quattro quote annue secondo la ripartizione seguente:

Primo anno: 21 milioni di ecu

Secondo anno: 25 milioni di ecu

Terzo anno: 35 milioni di ecu

Quarto anno: 40 milioni di ecu

Articolo 4

Il contributo finanziario di cui all'articolo 2 dell'accordo per il potenziamento della ricerca scientifica alieutica e per l'applicazione della politica di gestione delle risorse alieutiche marocchine è fissato, per il periodo di cui all'articolo 1, a 16 milioni di ecu.

Esso è versato in quattro quote annue dell'importo unitario di 4 milioni di ecu.

Articolo 5

1. Il contributo finanziario di cui all'articolo 4 dell'accordo per le azioni di formazione marittima intese a sviluppare e potenziare le capacità umane nonché le infrastrutture e le attrezzature degli istituti di formazione marittima in Marocco è fissato, per il periodo di cui all'articolo 1, a 7 600 000 ecu.

Esso è versato in quattro quote annue dell'importo unitario di 1 900 000 ecu.

2. È messo inoltre a disposizione del Ministero e dei suoi istituti di formazione marittima un importo di 400 000 ecu, destinato a coprire le spese per seminari e tirocini.

Articolo 6

La compensazione finanziaria e i contributi finanziari sono versati su un conto aperto presso un organismo finanziario od altro destinatario designato dal Marocco.

Scheda tecnica di pesca n. 1 CATEGORIA DI PESCA: NAVI ADIBITE ALLA PESCA DEI CEFALOPODI

1. Zona di pesca: zona Sud

a) limite della zona:

- Atlantico a sud del parallelo 28 °44'N

b) distanza rispetto alla costa:

- 12 miglia marine

2. Attrezzo autorizzato: rete a strascico.

È vietato l'addoppio del sacco della rete.

È vietato l'addoppio dei fili che costituiscono il sacco della rete.

3. Dimensioni minime delle maglie autorizzate: 60 mm.

4. Riposo biologico: Due (2) mesi: settembre e ottobre.

Le parti contraenti potranno decidere, di comune accordo, di adeguare il periodo di riposo biologico.

5. Catture accessorie: -

6. Stazza autorizzata/Numero di navi/Canoni:

>SPAZIO PER TABELLA>

7. Osservazioni: -

Scheda tecnica di pesca n. 2 CATEGORIA DI PESCA: PESCHERECCI DA TRAINO ADIBITI ALLA PESCA DEI GAMBERETTI

1. Zona di pesca: Atlantico settentrionale e Mediterraneo.

a) limite della zona: a nord del parallelo 28°44'N.

b) distanza rispetto alla costa:

- Mediterraneo: 3 miglia marine

- Atlantico: 12 miglia marine

2. Attrezzo autorizzato: rete a strascico.

È vietato l'addoppio del sacco della rete.

È vietato l'addoppio dei fili che costituiscono il sacco della rete.

3. Dimensioni minime delle maglie autorizzate: 50 mm.

4. Riposo biologico: Due (2) mesi: gennaio e febbraio.

5. Catture accessorie: -

6. Stazza autorizzata/Numero di navi/Canoni:

>SPAZIO PER TABELLA>

7. Osservazioni: -

Scheda tecnica di pesca n. 3 CATEGORIA DI PESCA: PESCHERECCI ARMATI A PALANGARI

1. Zona di pesca: Atlantico e Mediterraneo.

Distanza rispetto alla costa:

- Mediterraneo: 3 miglia marine,

- Atlantico: 12 miglia marine.

2. Attrezzo autorizzato:

- palangaro,

- reti da posta fisse,

- tremagli,

- è rigorosamente vietata l'utilizzazione di reti da posta derivanti e di reti da posta impiglianti nonché di reti in monofilamento e multimonofilamento,

- è autorizzata l'utilizzazione di reti in multifilamento costituite da vari filamenti di origine naturale e/o sintetica,

- la lunghezza massima delle reti da posta fisse è di 1 000 m e le distanze minime tra le pezze sono:

- di 200 m se la rete è parallella alla costa,

- di 100 m se la rete è perpendicolare alla costa.

3. Dimensioni minime delle maglie autorizzate: -

4. Riposo biologico: due (2) mesi: dal 15 marzo al 15 maggio.

5. Catture accessorie: 0 % di crostacei.

6. Stazza autorizzata/Numero di navi/Canoni:

>SPAZIO PER TABELLA>

7. Osservazioni:

Gli attrezzi da pesca da utilizzare debbono essere comunicati al momento della domanda di licenza trimestrale.

Scheda tecnica di pesca n. 4 CATEGORIA DI PESCA: PESCHERECCI CON SCIABICHE - NORD

1. Zona di pesca: Atlantico settentrionale e Mediterraneo.

a) Limite della zona:

- Mediterraneo,

- Atlantico: a nord del parallelo 34°18'N.

b) distanza rispetto alla costa:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Attrezzo autorizzato: sciabica.

- Dimensioni massime autorizzate: 500 m × 90 m.

3. Dimensioni minime delle maglie autorizzate: -

4. Riposo biologico: due (2) mesi: febbraio-marzo.

5. Catture accessorie: -

6. Stazza autorizzata/Numero di navi/Canoni:

>SPAZIO PER TABELLA>

7. Osservazioni:

La pesca con la sciabica è vietata nella zona compresa tra i paralleli 28°44'N e 34°18'N.

Scheda tecnica di pesca n. 5 CATEGORIA DI PESCA: PESCHERECCI CON SCIABICHE - SUD

1. Zona di pesca: zona Sud.

a) Limite della zona:

Atlantico a sud del parallelo 28°44'N.

b) Distanza rispetto alla costa:

- 2 miglia marine.

2. Attrezzo autorizzato: sciabica.

- Dimensioni massime autorizzate: 1 000 m × 130 m.

3. Dimensioni minime delle maglie autorizzate: -

4. Riposo biologico: Due (2) mesi: febbraio-marzo.

5. Catture accessorie: -

6. Stazza autorizzata/Numero di navi/Canoni:

>SPAZIO PER TABELLA>

7. Osservazioni: -

Scheda tecnica di pesca n. 6 CATEGORIA DI PESCA: PESCA ARTIGIANALE

1. Zona di pesca: zona Sud.

a) Limite della zona:

- Atlantico a sud del parallelo 30°40'N.

b) Distanza rispetto alla costa: 1 miglio marino.

2. Attrezzo autorizzato:

- lenze a mano,

- canna,

- nasse.

È vietata l'utilizzazione del palangaro, dei tremagli, delle reti da posta fisse, delle reti da posta derivanti, della «traina» e delle reti per bocca d'oro.

3. Dimensioni delle maglie autorizzate: -

4. Riposo biologico: -

5. Catture accessorie: -

6. Stazza autorizzata/Numero di navi/Canoni:

>SPAZIO PER TABELLA>

7. Osservazioni:

Le navi di stazza pari o superiore a 80 tsl non sono autorizzate a pescare in questa categoria.

Scheda tecnica di pesca n. 7 CATEGORIA DI PESCA: PESCHERECCI DA TRAINO PER LA PESCA DEL NASELLO

1. Zona di pesca: zona Sud.

a) Limite della zona:

- Atlantico a sud del parallelo 28°44'N, per la pesca nella zona corrispondente allo stock C delle sardine.

b) Distanza rispetto alla costa:

- 15 miglia marine.

2. Attrezzo autorizzato: rete a strascico.

È vietato l'addoppio del sacco della rete.

È vietato l'addoppio dei fili che costituiscono il sacco della rete.

3. Dimensioni minime delle maglie autorizzate: 60 mm.

4. Riposo biologico: Due (2) mesi: settembre e ottobre.

Questi mesi corrispondono ai mesi stabiliti per il riposo biologico dei cefalopodi.

5. Catture accessorie:

- Massimo: 10 % di cefalopodi e crostacei,

20 % di altre specie.

6. Stazza autorizzata/Numero di navi/Canoni:

>SPAZIO PER TABELLA>

7. Osservazioni:

Le navi che operano in questa categoria debbono figurare nell'elenco di base delle navi autorizzate a pescare in questa categoria. L'elenco è trasmesso prima dell'entrata in vigore dell'accordo.

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 295A1219(02).1

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Scheda tecnica di pesca n. 8 CATEGORIA DI PESCA: PESCHERECCI CON RETE DA TRAINO PELAGICA

1. Zona di pesca: zona Sud.

a) Limite della zona:

- Atlantico a sud del parallelo 28°44'N, per la pesca nella zona corrispondente allo stock C delle sardine.

b) Distanza rispetto alla costa:

- 12 miglia marine.

2. Attrezzo autorizzato: rete da traino pelagica e/o rete da traino a coppia.

È vietato l'addoppio del sacco della rete.

3. Dimensioni minime delle maglie autorizzate: 40 mm.

4. Riposo biologico: Due (2) mesi: settembre e ottobre.

Questi mesi corrispondono ai mesi fissati per il riposo biologico dei cefalopodi.

5. Catture accessorie:

- Massimo: 15 % di specie non pelagiche.

Catture vietate: cefalopodi, crostacei, pesce piatto.

6. Stazza autorizzata/Numero di navi/Canoni:

>SPAZIO PER TABELLA>

7. Osservazioni:

Se le navi operano in coppia ciascuna deve essere in possesso di una licenza.

Scheda tecnica di pesca n. 9 CATEGORIA DI PESCA: NAVI TONNIERE

1. Zona di pesca: Atlantico - Mediterraneo.

a) Limite della zona:

- tutta la zona, eccetto il perimetro di protezione situato ad est della linea che congiunge i punti 33°30'N/7°35'Ovest e 35°48'N/6°20'Ovest.

b) Distanza rispetto alla costa:

- 2 miglia marine, compresa la pesca con esche vive.

2. Attrezzo autorizzato:

- Canne e lenza trainata.

- Sciabica per la pesca con esca viva.

3. Dimensioni minime delle maglie autorizzate:

8 mm per la pesca con esca viva

4. Riposo biologico: -

5. Catture accessorie: -

6. Numero di navi/Canoni:

>SPAZIO PER TABELLA>

7. Osservazioni:

Un anticipo forfettario di 4 000 ECU viene versato al momento della domanda di licenza annua, in base all'allegato I.

Scheda tecnica di pesca n. 10 CATEGORIA DI PESCA: PESCA DELLE SPUGNE

1. Zona di pesca:

a) Limite della zona:

- Mediterraneo.

b) Distanza rispetto alla costa:

- Isobata 6 m.

2. Attrezzo autorizzato:

solamente il materiale necessario alla pesca delle spugne.

3. Dimensioni minime delle maglie autorizzate: -

4. Riposo biologico: -

5. Catture accessorie: -

6. Numero di navi/Canoni:

>SPAZIO PER TABELLA>

7. Osservazioni: -