21995A1122(01)

Accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America istitutivo di un programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione professionale

Gazzetta ufficiale n. L 279 del 22/11/1995 pag. 0013 - 0017


ACCORDO fra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America istitutivo di un programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione professionale

La COMUNITÀ EUROPEA, da una parte e

gli STATI UNITI D'AMERICA, dall'altra

in prosieguo del presente testo denominati « le parti »,

RILEVATO che la Dichiarazione transatlantica adottata nel novembre 1990 dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri e dagli Stati Uniti d'America fa espresso riferimento al rafforzamento della mutua cooperazione in diversi campi che interessano direttamente il benessere presente e futuro dei propri cittadini, quali gli scambi e progetti comuni nei settori dell'istruzione e della cultura, fra cui gli scambi universitari e giovanili;

RICONOSCENDO il contributo essenziale che dall'istruzione e dalla formazione può venire allo sviluppo di risorse umane capaci di partecipare ad un'economia globale basata sul possesso delle conoscenze;

CONSTATATO che le parti hanno un interesse comune alla cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione professionale nel quadro della più vasta cooperazione in atto fra di loro;

RIPROMETTENDOSI di trarre un mutuo beneficio dalle attività di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione professionale;

CONSIDERATA l'esperienza positiva maturata dalle due parti nella fase esplorativa di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione professionale;

DESIDERANDO stabilire i presupposti formali per lo svolgimento delle attività di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione professionale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto

Il presente accordo istituisce un programma di cooperazione (nel prosieguo denominato « il programma ») fra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America nei settori dell'istruzione superiore e della formazione professionale.

Articolo 2

Obiettivi

Obiettivi del programma sono:

1) favorire la comprensione reciproca fra i popoli della Comunità europea e degli Stati Uniti d'America, ivi compresa una più diffusa conoscenza delle loro lingue, culture ed istituzioni;

2) migliorare la qualità della preparazione delle risorse umane nella Comunità europea e negli Stati Uniti d'America;

3) incoraggiare attività di cooperazione al servizio degli studenti fra le differenti regioni della Comunità europea e degli Stati Uniti d'America nel settore dell'istruzione superiore e della formazione professionale;

4) elevare la qualità della mobilità studentesca fra le due sponde dell'Atlantico, compresi la promozione della comprensione reciproca e il mutuo riconoscimento, e quindi la trasferibilità dei crediti didattici;

5) favorire lo scambio di conoscenze specializzate sui nuovi indirizzi dell'istruzione superiore e della formazione professionale;

6) promuovere la creazione di associazioni fra Istituti d'istruzione superiore e di formazione professionale, associazioni professionali, autorità pubbliche, associazioni d'imprese o d'altro genere della Comunità europea e degli Stati Uniti d'America;

7) introdurre una dimensione comunitaria e statunitense nella cooperazione transatlantica nei settori dell'istruzione superiore e della formazione professionale;

8) integrare i programmi bilaterali in corso fra Stati membri della Comunità europea e gli Stati Uniti d'America nonché altri programmi ed iniziative nei settori dell'istruzione superiore e della formazione professionale.

Articolo 3

Principi

La cooperazione prevista dall'accordo è disciplinata dai seguenti principi:

1) pieno rispetto delle competenze degli Stati membri della Comunità europea e degli Stati degli Stati Uniti d'America e dell'autonomia degli Istituti d'istruzione superiore;

2) godimento dei benefici reciproci derivanti dalle attività intraprese nell'ambito dell'accordo;

3) erogazione efficace di finanziamenti d'avviamento a favore d'una gamma diversificata di progetti innovativi che creino nuove strutture e legami e che perdurino nel lungo periodo con minimo o nessun sostegno continuo delle due parti;

4) rappresentanza di tutta la diversità geografica, culturale e sociale della Comunità europea e degli Stati Uniti d'America;

5) selezione dei progetti mediante concorso, tenendo conto dei principi di cui sopra.

Articolo 4

Campo d'applicazione

Le attività realizzate nel quadro del presente accordo, specificate nell'allegato, che ne costituisce parte integrante, possono comprendere:

1) progetti comuni realizzati da consorzi di istituzioni aventi sede nella Comunità europea e consorzi di istituzioni aventi sede negli Stati Uniti d'America. Tali consorzi potranno comprendere istituti d'istruzione superiore e di formazione professionale ed altri organismi interessati; essi risponderanno all'esigenza d'una cooperazione strutturale fra personale docente e non docente e all'ampliamento ed intensificazione degli scambi di studenti fra le due parti;

2) scambi d'informazioni e di conoscenze specializzate nei settori dell'istruzione superiore e della formazione professionale volti ad intensificare il dialogo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America;

3) concessione di borse di studio nel quadro del programma Fulbright a cittadini della Comunità europea e degli Stati Uniti per studi, ricerche e svolgimento di seminari su questioni comunitarie e sui rapporti fra la Comunità e gli Stati Uniti;

4) iniziative complementari, riguardanti in particolare il sostegno tecnico.

Articolo 5

Comitato paritetico

1. È istituito un comitato paritetico. Esso comprende un numero eguale di rappresentanti di entrambe le parti.

2. Sono compiti del comitato paritetico:

a) analizzare le attività di cooperazione contemplate dal presente accordo;

b) presentare una relazione annuale alle parti su livello, andamento ed efficacia delle attività di cooperazione avviate nell'ambito del presente accordo.

3. Il comitato paritetico si adopera per riunirsi almeno una volta l'anno, alternativamente nella Comunità europea e negli Stati Uniti d'America; si possono tenere altre riunioni previo mutuo accordo.

4. Le decisioni del comitato sono adottate per mutuo consenso. Di ogni riunione è redatto un verbale, comprendente l'indicazione delle decisioni prese e dei principali argomenti trattati, ed il cui testo, concordato fra i membri designati dall'una e dall'altra parte a presiedere congiuntamente la seduta è sottoposto, assieme alla relazione annuale, ai competenti funzionari a livello ministeriale delle due parti.

Articolo 6

Controlli e valutazione

Le attività realizzate nel quadro del programma sono sottoposte agli opportuni controlli e valutazioni: ciò consente, ove necessario, il riorientamento delle attività alla luce di esigenze o possibilità che emergano nel corso dello svolgimento del programma.

Articolo 7

Finanziamento

1. Le attività di cooperazione sono subordinate alla disponibilità di fondi ed alle leggi, ai regolamenti, alle politiche ed ai programmi della Comunità europea e degli Stati Uniti d'America in materia. Al finanziamento si provvederà, nei limiti del possibile, sulla base di quote globalmente equilibrate fra le due parti. Le parti si adoperano di offrire, nell'ambito del programma, attività di portata e di benefici comparabili.

2. Le spese occasionate dal comitato paritetico o per suo conto sono a carico della parte rappresentata. Le spese, diverse da quelle di viaggio e di diaria, direttamente connesse alle riunioni del comitato paritetico sono a carico della parte ospitante.

Articolo 8

Accesso del personale

Ognuna delle due parti s'adopera al meglio delle sue possibilità per agevolare l'entrata e l'uscita dal proprio territorio del personale e degli studenti partecipanti alle attività di cooperazione contemplate dall'accordo e del materiale e delle attrezzature utilizzate nell'ambito delle stesse attività.

Articolo 9

Altri accordi

Il presente accordo non sostituisce né incide in altro modo sulle altre attività avviate, nei settori interessati, fra ciascuno Stato membro della Comunità europea e gli Stati Uniti d'America.

Articolo 10

Ambito territoriale d'applicazione dell'accordo

Il presente accordo si applica, da un lato, nei territori in cui si applica il trattato istitutivo della Comunità europea, secondo le condizioni fissate in tale trattato e, dall'altro, nel territorio degli Stati Uniti d'America.

Articolo 11

Entrata in vigore e denuncia

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto l'avvenuto adempimento delle condizioni di legge prescritte per la sua entrata in vigore.

2. Il presente accordo rimane in vigore per un periodo iniziale di cinque anni e può essere prorogato mediante reciproco accordo. Le modifiche o la proroga hanno luogo per iscritto ed entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto adempimento delle condizioni per l'entrata in vigore dell'accordo relativo alla modifica o alla proroga.

3. L'accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle due parti previo preavviso scritto di dodici mesi. La scadenza o la denuncia dell'accordo non incide sulla validità o la durata di qualsiasi intesa intercorsa ai sensi dello stesso.

Articolo 12

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascuna di esse facenti egualmente fede.

In fede di che i sottoscritti, muniti dei regolari poteri, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a . . .

Per la Comunità europeaPer il governo degli Stati Uniti d'America

ALLEGATO

Azione 1 Progetti realizzati da consorzi misti comunitari/statunitensi

1. Le parti garantiranno il proprio sostegno agli Istituti d'istruzione superiore e professionale ed agli organismi di formazione che costituiranno consorzi misti comunitari/statunitensi al fine di realizzare progetti comuni nei settori dell'istruzione superiore e professionale e della formazione. La Comunità europea fornirà il proprio sostegno agli aderenti ai consorzi di parte comunitaria e gli Stati d'America forniranno il proprio sostegno agli aderenti ai consorzi di parte statunitense.

2. Ciascun consorzio misto deve comprendere, come minimo inderogabile, un minimo di tre soci attivi per ciascuna delle due parti, tra i quali dovranno figurare, come minimo, due Istituti d'istruzione superiore o di formazione per ciascuna delle due parti, aventi sede in Stati membri diversi della Comunità europea e in Stati diversi degli Stati Uniti d'America. Il terzo socio del consorzio e quelli successivi al terzo potranno essere altri Istituti d'istruzione o di formazione professionale od altri organismi interessati al settore (come ad esempio aziende, organizzazioni non governative, Camere di commercio, Istituti di ricerca) aventi sede nello stesso Stato membro o in altri Stati membri della Comunità europea o Stati Uniti d'America. Per gli Stati Uniti d'America, in casi eccezionali, due dei soci istituzionali potranno essere dipartimenti autonomi di una grande Università di uno Stato, più un terzo socio istituzionale avente sede in un altro Stato degli Stati Uniti d'America. Ciascun consorzio misto comporterà, salvo rare eccezioni, una componente di mobilità studentesca tra le due sponde dell'Atlantico, coll'obiettivo della parità dei flussi nelle due direzioni. Le parti convengono di contribuire alle spese degli studi all'estero mediante la concessione di borse di mobilità d'importo contenuto.

3. A sostegno delle attività di cooperazione intraprese da un consorzio potrà essere erogato un finanziamento d'avviamento per un arco di tempo non superiore di norma a tre anni.

4. Le aree tematiche di cooperazione ammissibili ai contributi a favore di consorzi misti comunitari/statunitensi saranno designate di comune accordo da apposite autorità delle due parti.

5. Le attività ammissibili ai contributi possono comprendere:

- creazione di strutture organizzative per la mobilità studentesca, compresi posti di tirocinio pratico, le quali garantiscano un'idonea preparazione linguistica e pieno riconoscimento accademico;

- scambi strutturati di studenti, docenti, formatori ed amministratori fra Istituti d'istruzione superiore ed entri d'istruzione professionale e di formazione;

- elaborazione comune di programmi di studio innovativi, compresa l'ideazione di materiali, metodi e moduli didattici;

- brevi programmi intensivi, di una durata minima di tre settimane;

- incarichi d'insegnamento per materie facenti parte integrante del programma di studio di un Istituto partecipante;

- altri progetti di natura innovativa, compreso l'impiego delle nuove tecnologie e dell'insegnamento a distanza, studiati per migliorare la qualità della cooperazione transatlantica nei settori dell'istruzione superiore e professionale e della formazione e mirati alla realizzazione di almeno uno degli obiettivi indicati all'articolo 2 dell'accordo.

6. Ciascuna delle due parti può concedere, ai fini della cooperazione transatlantica, aiuti finanziari a studenti ed a membri del personale docente e non docente di Istituti d'istruzione superiore e professionale o di enti di formazione aventi sede sul proprio territorio.

7. La gestione dei progetti comuni è curata dai competenti funzionari di ciascuna delle due parti, cui spetteranno le funzioni seguenti:

- stabilire le regole e le procedure di presentazione delle proposte, compresa la formulazione di una serie di criteri direttivi comuni ad uso dei candidati;

- decidere le scadenze di pubblicazione dei bandi, di presentazione e di selezione delle proposte;

- fornire informazioni sul programma e sulla sua attuazione;

- designare consulenti ed esperti del mondo universitario;

- raccomandare alla competente autorità di ciascuna delle parti i progetti meritevoli di finanziamento;

- curare la gestione finanziaria;

- seguire e controllare l'andamento del programma.

Azione 2 Attività complementari

Le parti potranno realizzare le seguenti attività complementari:

1) scambi d'informazioni nei settori dell'istruzione professionale, della formazione e dell'istruzione superiore, compresa, se del caso, l'organizzazione di conferenze su problematiche d'interesse comune;

2) concessione di borse di studio Fulbright per studi, ricerche e svolgimento di seminari sulle problematiche comunitarie e sui rapporti fra la Comunità europea e gli Stati Uniti;

3) iniziative miranti a favorire la divulgazione d'informazioni sul programma, compresa la messa a disposizione di un più vasto pubblico delle realizzazioni e dei risultati usciti dai progetti dei consorzi misti;

4) fornitura d'assistenza tecnica a sostegno del programma.