Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde
Gazzetta ufficiale n. L 199 del 24/08/1995 pag. 0010 - 0018
PROTOCOLLO che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde Articolo 1 A norma dell'articolo 2 dell'accordo e per un periodo di tre anni a decorrere dal 6 settembre 1994 sono concesse le seguenti possibilità di pesca: a) specie fortemente migratorie: - tonniere congelatrici con sciabica: 23 unità; - tonniere con lenze a canne e pescherecci con palangari di superficie: 17 unità; b) altre specie: - pescherecci con palangari di fondo: 3 unità, ciascuna di stazza inferiore a 210 tsl. Articolo 2 1. La compensazione finanziaria di cui all'articolo 7 dell'accordo è fissata, per il periodo di cui all'articolo 1, a 1 063 500 ECU, da versare in tre rate annuali di uguale importo. Per quanto riguarda la pesca del tonno, detta compensazione copre un quantitativo annuo di 4 850 tonnellate di tonno catturato nelle acque del Capo Verde. Se il volume delle catture effettuate dai pescherecci della Comunità nelle acque del Capo Verde supera tale quantitativo, la compensazione summenzionata è aumentata di 50 ECU per ogni tonnellata supplementare. 2. La destinazione della predetta compensazione è di esclusiva competenza delle autorità del Capo Verde. 3. La compensazione è versata su un conto aperto presso un organismo finanziario o qualsiasi altro organismo designato dalle autorità del Capo Verde. Articolo 3 La Comunità partecipa inoltre, durante il periodo di cui all'articolo 1, al finanziamento di un programma scientifico e tecnico del Capo Verde (attrezzature, infrastrutture, seminari, studi ecc.) destinato a migliorare la conoscenza delle risorse alieutiche nella zona economica esclusiva del Capo Verde, per un importo di 261 900 ECU. Detto importo è messo a disposizione del Ministero della pesca, dell'agricoltura e dell'animazione rurale del Capo Verde e sarà versato sul conto da questo indicato. Articolo 4 1. Le due parti convengono che il miglioramento della competenza e delle conoscenze degli addetti alla pesca marittima costituisce un elemento essenziale per il successo della loro cooperazione. A tal fine, la Comunità favorisce l'accoglienza dei cittadini del Capo Verde negli istituti degli Stati membri e mette a loro disposizione borse di studio e di formazione pratica nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche attinenti alla pesca. Le borse in questione possono essere utilizzate in qualsiasi Stato legato alla Comunità da un accordo di cooperazione. 2. L'importo totale delle borse non può essere superiore a 174 600 ECU. Parte di questo importo può, su richiesta delle autorità competenti del Capo Verde, essere utilizzato a copertura delle spese di partecipazione a convegni internazionali o a tirocini in materia di pesca. Il versamento dell'importo è effettuato in funzione degli esborsi sostenuti. Articolo 5 Qualora la Comunità non provveda ad effettuare i pagamenti di cui agli articoli 2 e 3, l'applicazione del presente protocollo può essere sospesa. Articolo 6 L'allegato dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde è abrogato e sostituito dall'allegato del presente protocollo. Articolo 7 Il presente protocollo, con il relativo allegato, entra in vigore alla data della firma. Essi sono applicabili a decorrere dal 6 settembre 1994. ALLEGATO CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DEL CAPO VERDE APPLICABILI AI PESCHERECCI DELLA COMUNITÀ A. Formalità per la richiesta e il rilascio delle licenze 1. Le autorità competenti della Comunità presentano, tramite la delegazione della Commissione nel Capo Verde, al Ministero della pesca, dell'agricoltura e dell'animazione rurale del Capo Verde, una domanda per ciascun peschereccio che intende esercitare la pesca a norma dell'accordo, almeno 15 giorni prima della data di inizio del periodo di validità richiesto. Le domande sono presentate conformemente agli appositi formulari che sono forniti dal Ministero della pesca, dell'agricoltura e dell'animazione rurale del Capo Verde, di cui è riportato in appresso il modello (appendice 1). 2. Ogni domanda di licenza deve essere corredata della prova di pagamento del canone relativo al periodo di validità. Il pagamento è effettuato su un conto aperto presso un organismo finanziario o qualsiasi altro organismo designato dalle autorità del Capo Verde. I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi. 3. Le licenze per tutti i pescherecci sono rilasciate entro 15 giorni dalla ricezione della prova del pagamento di cui al punto 2 dal Ministero della pesca, dell'agricoltura e dell'animazione rurale del Capo Verde agli armatori o ai loro rappresentanti tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee nel Capo Verde. 4. La licenza è rilasciata per un determinato peschereccio e non è trasferibile. Tuttavia, su richiesta della Commissione delle Comunità europee, la licenza rilasciata per un peschereccio può essere, e in caso di forza maggiore è, sostituita da una nuova licenza valida per un altro peschereccio avente caratteristiche analoghe a quelle che esso sostituisce. L'armatore del peschereccio da sostituire consegna la licenza annullata al Ministero della pesca, dell'agricoltura e dell'animazione rurale del Capo Verde tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee nel Capo Verde. La nuova licenza menziona: - la data del rilascio; - il fatto che la licenza sostituisce quella rilasciata per il peschereccio precedente, per il periodo di validità residuo. In tal caso, per il periodo di validità residuo non è dovuto nessun canone del tipo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 dell'accordo. 5. La licenza deve essere tenuta permanentemente a bordo dell'imbarcazione. 6. Il Ministero della pesca, dell'agricoltura e dell'animazione rurale del Capo Verde comunica, prima dell'entrata in vigore dell'accordo, le modalità relative al pagamento del canone e, in particolare, le informazioni concernenti i conti bancari e le valute da utilizzare. B. Disposizioni applicabili alle tonniere e ai pescherecci con palangari di superficie 1. Le licenze sono valide per un anno. Esse sono rinnovabili. 2. Il canone è fissato a 20 ECU per tonnellata pescata nella zona di pesca del Capo Verde. 3. Le licenze sono rilasciate previo versamento al Ministero della pesca, dell'agricoltura e dell'animazione rurale del Capo Verde di una somma forfettaria di 1 500 ECU l'anno per tonniera con sciabica e di 300 ECU l'anno per tonniera con lenze a canna e peschereccio con palangari di superficie; tali importi corrispondono al canone da pagare per la cattura di - 75 t/anno per tonniera con sciabica, - 15 t/anno per tonniera con lenze a canna e per peschereccio con palangari di superficie. 4. Il capitano del peschereccio compila una scheda di pesca per ciascun periodo di attività nella zona di pesca del Capo Verde, conformemente al modello che figura nell'appendice 2. Entro un mese dalla fine di ogni trimestre, le schede sono trasmesse - per esservi trattate - all'Ufficio francese per la ricerca scientifica e tecnologica d'oltremare (ORSTOM), all'Istituto oceanografico spagnolo (IEO) e all'Istituto nazionale di ricerca sulla pesca (INIP) del Capo Verde. Anteriormente al 15 aprile, gli Stati membri comunicano alla Commissione delle Comunità europee i quantitativi catturati nell'anno precedente e confermati dagli istituti scientifici. La Commissione effettua su tali basi il computo dei diritti dovuti per una campagna annuale e lo trasmette, per eventuali osservazioni, al Ministero della pesca, dell'agricoltura e dell'animazione rurale del Capo Verde. Entro la fine di aprile gli armatori ricevono notifica del computo effettuato dalla Commissione delle Comunità europee e dispongono di un termine di 30 giorni per adempiere ai loro obblighi finanziari. Se l'importo dovuto per le attività di pesca effettive è inferiore all'anticipo versato, l'armatore non può ricuperare la somma residua corrispondente. C. Disposizioni applicabili alle licenze per gli altri pescherecci Per i pescherecci con palangari di fondo, le licenze hanno una validità di 3, 6 o 12 mesi. Il canone annuo è fissato in funzione del tonnellaggio di stazza lorda, nella misura di 100 ECU/tsl, proporzionalmente alla durata della licenza. D. Dichiarazione delle catture 1. Le tonniere con sciabica, le tonniere con lenze a canna e i pescherecci con palangari di superficie compilano la scheda di pesca menzionata alla parte B, punto 4. 2. I pescherecci con palangari di fondo sono tenuti a comunicare al Ministero della pesca, dell'agricoltura e dell'animazione rurale del Capo Verde le catture effettuate compilando il formulario di cui è riportato il modello in appresso (appendice 3) tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee nel Capo Verde. Le dichiarazioni di cattura sono mensili e devono essere trasmesse almeno una volta per trimestre. 3. I documenti di cui sopra devono essere compilati in modo leggibile ed essere firmati dal capitano del peschereccio. 4. Qualora le disposizioni di cui sopra non siano rispettate, le autorità competenti del Capo Verde si riservano il diritto di applicare, tra l'altro, le sanzioni seguenti, che possono essere cumulabili: - sospensione della licenza del peschereccio incriminato, - pagamento di un'ammenda. In tal caso, ne è informata la delegazione della Commissione delle Comunità europee nel Capo Verde. E. Sbarco delle catture Le tonniere della Comunità partecipano all'approvvigionamento delle imprese conserviere di tonno del Capo Verde, proporzionalmente al loro sforzo di pesca nella zona, ad un prezzo fissato di comune accordo tra gli armatori della Comunità e le autorità preposte alla pesca del Capo Verde, in base ai prezzi vigenti sul mercato internazionale. L'importo corrispondente è pagato in valuta convertibile. Inoltre, le tonniere che sbarcano le loro catture in un porto del Capo Verde si adoperano per mettere una parte delle loro catture accessorie a disposizione delle autorità preposte alla pesca del Capo Verde ai prezzi del mercato locale. F. Imbarco di marinai 1. Gli armatori delle tonniere e dei pescherecci con palangari di superficie assumono cittadini del Capo Verde alle condizioni e nei limiti seguenti: - per la flotta delle tonniere con sciabica, quattro marinai del Capo Verde sono imbarcati durante la campagna di pesca del tonno nella zona di pesca del Capo Verde; - per la flotta delle tonniere con lenze a canna: tre marinai del Capo Verde sono imbarcati durante la campagna di pesca del tonno nella zona di pesca del Capo Verde, in ragione di non più di un marinaio per imbarcazione; - per la flotta dei pescherecci con palangari di superficie: due marinai del Capo Verde sono imbarcati durante la campagna di pesca nella zona di pesca del Capo Verde, in ragione di non più di un marinaio per imbarcazione. 2. Il salario dei marinai di cui sopra deve essere stabilito prima del rilascio delle licenze di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e le autorità competenti del Capo Verde; esso è a carico degli armatori e deve comprendere gli oneri relativi al regime di previdenza al quale sono iscritti i marinai in questione (tra i quali i premi di assicurazione dei rami vita, incidenti e malattia). L'armatore, o il suo rappresentante, trasmette copia del contratto di lavoro alla Direzione generale della pesca nel Capo Verde. 3. I suddetti obblighi possono essere sostituiti dal versamento, da parte degli armatori, di una somma forfettaria equivalente ai salari dei marinai non imbarcati. La somma in questione, che deve essere versata sul conto indicato dalle autorità competenti del Capo Verde, verrà utilizzata per la formazione dei marinai del Capo Verde. 4. L'armatore, o il suo rappresentante, comunica al Ministero della pesca, dell'agricoltura e dell'animazione rurale del Capo Verde l'elenco dei marinai capoverdiani imbarcati su navi comunitarie nella campagna in corso, indicando la loro iscrizione nel ruolo di bordo e le navi sulle quali hanno avuto luogo gli imbarchi. G. Imbarco di osservatori 1. Il Ministero della pesca, dell'agricoltura e dell'animazione rurale del Capo Verde comunica agli armatori o ai loro rappresentanti, prima del rilascio delle licenze, l'elenco delle navi sulle quali dovranno imbarcare un osservatore. La permanenza dell'osservatore a bordo non deve superare il tempo necessario per l'esecuzione dei compiti che gli sono affidati. La retribuzione dell'osservatore e gli oneri sociali connessi sono a carico delle autorità competenti del Capo Verde. 2. Le condizioni di imbarco e l'attività dell'osservatore non devono interrompere né ostacolare le operazioni di pesca. L'osservatore viene imbarcato, nel porto scelto dall'armatore, all'inizio della prima campagna di pesca successiva alla notifica dell'elenco delle navi designate. Gli armatori interessati comunicano entro due settimane e con un preavviso di dieci giorni le date e i porti del Capo Verde in cui gli osservatori verranno imbarcati. In caso di imbarco in un porto straniero, le spese di viaggio dell'osservatore sono a carico dell'armatore. Qualora una tonniera con a bordo un osservatore del Capo Verde esca dalla zona di pesca del Capo Verde, devono essere prese le misure necessarie, a spese dell'armatore, affinché l'osservatore possa tornare al più presto nel Capo Verde. H. Zone di pesca I pescherecci della Comunità possono esercitare l'attività di pesca nelle zone sotto indicate, definite rispetto alle linee di base: - oltre 12 miglia, per le tonniere con sciabica e i pescherecci con palangari di superficie, - oltre 6 miglia, per le tonniere con lenze a canna, - a partire dalle linee di base, per la pesca con esche vive e per i pescherecci con palangari di fondo. I. Dimensioni minime delle maglie autorizzate Le dimensioni minime delle maglie misurate nel sacco delle reti a strascico (maglia stirata) sono le seguenti: - 16 mm per la pesca con esche vive. Per la pesca del tonno, sono applicabili le norme internazionali, come quelle raccomandate dall'ICCAT. J. Entrata e uscita dalla zona di pesca, comunicazioni radio 1. Tutti i pescherecci della Comunità impegnati in attività di pesca nella zona di pesca del Capo Verde in virtù del presente accordo comunicano alla stazione radio di São Vicente la data, l'ora e la loro posizione al momento di ogni entrata nella zona di pesca del Capo Verde e della loro uscita dalla stessa. 2. Quando escono dalla zona di pesca del Capo Verde, i pescherecci comunicano il volume di catture realizzate alle autorità competenti del Capo Verde, tramite la stazione radio di São Vicente. 3. L'indicativo di chiamata, la frequenza operativa e gli orari sono comunicati agli armatori o ai loro rappresentanti dal Ministero della pesca, dell'agricoltura e dell'animazione rurale del Capo Verde in occasione del rilascio della licenza. 4. In caso di impossibilità di utilizzare la radio, i pescherecci possono ricorrere ad altri mezzi di comunicazione, come il telex o il fax. K. Attrezzature portuali e utilizzazione di forniture e servizi I pescherecci della Comunità faranno in modo di procurarsi nel Capo Verde tutte le forniture e tutti i servizi necessari per le loro attività. Le autorità competenti del Capo Verde stabiliscono, di comune accordo con gli armatori o i loro rappresentanti, le condizioni di utilizzazione delle attrezzature portuali e, ove occorra, delle forniture e dei servizi. L. Procedura in caso di fermo 1. La delegazione della Commissione delle Comunità europee nel Capo Verde è informata entro 48 ore di qualsiasi fermo di un peschereccio battente bandiera di uno degli Stati membri della Comunità ed operante in virtù del presente accordo, effettuato nella zona di pesca del Capo Verde. Una relazione succinta sulle circostanze e i motivi che sono all'origine del fermo deve essere trasmessa entro 72 ore. 2. Entro 24 ore dal momento in cui tali informazioni sono ricevute, viene tenuta una riunione tra la delegazione della Commissione delle Comunità europee nel Capo Verde, il Ministero della pesca, dell'agricoltura e dell'animazione rurale del Capo Verde e le autorità di controllo, con l'eventuale partecipazione di un rappresentante dello Stato membro interessato, allo scopo di esaminare i documenti e le informazioni che possono servire a chiarire le circostanze ed i fatti accertati. L'armatore, o il suo rappresentante, è informato dell'esito della riunione, nonché di tutte le misure che possono derivare dal fermo. 3. Il peschereccio posto in stato di fermo in conseguenza di un'infrazione in materia di pesca è liberato previo deposito di una cauzione che verrà fissata tenendo conto dei costi che ha comportato il fermo e dell'ammontare delle ammende e dei risarcimenti di cui sono passibili i responsabili dell'infrazione. Appendice 1 >INIZIO DI UN GRAFICO> MINISTERO DELLA PESCA, DELL'AGRICOLTURA E DELL'ANIMAZIONE RURALE Domanda di licenza per imbarcazioni straniere adibite alla pesca industriale 1. Nome dell'armatore 2. Indirizzo dell'armatore 3. Nome del rappresentante o dell'agente locale dell'armatore 4. Indirizzo del rappresentante o dell'agente locale dell'armatore 5. Nome del capitano dell'imbarcazione 6. Nome dell'imbarcazione 7. Numero di matricola 8. Data e luogo di costruzione 9. Nazionalità di bandiera 10. Porto di immatricolazione 11. Porto di armamento 12. Lunghezza (fr) 13. Larghezza 14. Stazza lorda 15. Stazza netta 16. Capacità delle stive 17. Capacità di refrigerazione o congelamento 18. Tipo e potenza del motore 19. Artrezzi da pesca 20. Numero di marinai 21. Sistema di comunicazione 22. Indicativo di chiamata 23. Segnaletica utilizzata 24. Operazioni di pesca praticate 25. Luogo di sbarco delle catture 26. Zone di pesca 27. Specie ittiche interessate 28. Periodo di validità 29. Condizioni particolari 30. Altre attività del richiedente nel Capo Verde Parere della direzione generale della pesca Osservazioni del Ministero della pesca, dell'agricoltura e dell'animazione rurale >FINE DI UN GRAFICO> Appendice 2 >RIFERIMENTO A UN FILM> Appendice 3 >INIZIO DI UN GRAFICO> COMUNICAZIONE DELLE CATTURE REALIZZATE CON LA PESCA INDUSTRIALE 1. Nome e numero d'immatricolazione del peschereccio: 2. Nazionalità: 3. Tipo di peschereccio: (adibito alla pesca di pesce fresco, di tonno, ecc.) 4. Nome del capitano o del proprietario: 5. Licenza di pesca rilasciata da: Periodo di validità: 6. Tipi di pesca praticati: 7. Data di uscita dal porto: Data di entrata: 8. Retate: Data Zona di pesca Specie catturate Tonnellate Porto di sbarco Il sottocritto .............................., capitano o proprietario del peschereccio suindicato, o rappresentante del medesimo, dichiaria che la presente comunicazione è conforme alla verità, come certifica l'osservazione del governo. Di cui fede Osservatore del governo Il capitano o proprietario >FINE DI UN GRAFICO>