Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese, per il periodo dal 2 ottobre 1994 al 1ºottobre 1996
Gazzetta ufficiale n. L 193 del 16/08/1995 pag. 0006 - 0021
PROTOCOLLO che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese, per il periodo dal 2 ottobre 1994 al 1° ottobre 1996 Articolo 1 A decorrere dal 2 ottobre 1994 e per un periodo di due anni, i limiti di cui all'articolo 4, secondo comma dell'accordo sono stabiliti come segue: 1) pescherecci da traino per la pesca demersale costiera dei pesci e dei cefalopodi, che non sbarcano le proprie catture in Senegal: 1 000 tsl/anno, con facoltà di pesca con congelazione per 500 tsl; 2) pescherecci da traino per la pesca demersale profonda, che non sbarcano le proprie catture in Senegal e che esercitano l'attività di pesca per un periodo di quattro mesi: 4 000 tsl per cisascun periodo di quattro mesi, con facoltà di pesca con congelazione per 1 000 tsl; 3) pescherecci da traino congelatori per la pesca demersale costiera dei pesci e dei cefalopodi, che sbarcano e commercializzano una parte delle proprie catture in Senegal: 1 000 tsl/anno; 4) pescherecci da traino congelatori per la pesca demersale costiera dei pesci e dei cefalopodi, che sbarcano una parte delle proprie catture in Senegal e che esercitano l'attività di pesca per un periodo di quattro mesi determinati per ogni nave in base ad un piano di pesca globale comunicato semestralmente dalla Comunità al governo del Senegal: 2 000 tsl per ciascun periodo di quattro mesi; 5) pescherecci da traino congelatori per la pesca demersale profonda dei gamberetti, che non sbarcano le proprie catture in Senegal: 5 000 tsl/anno; 6) tonniere con lenze e canne: 11 navi; 7) tonniere congelatrici con reti a circuizione: 47 navi; 8) pescherecci con palangari da superficie: 6 navi. Articolo 2 1. La compensazione finanziaria di cui all'articolo 9 dell'accordo è fissata, per il periodo di cui all'articolo 1, a 15 800 000 ecu, da versare in due quote annue di pari importo. 2. I fondi della compensazione sono versati sul conto del tesoriere generale del Senegal. Articolo 3 La Comunità partecipa inoltre, durante il periodo di cui all'articolo 1, al finanziamento dei programmi scientifici senegalesi destinati a migliorare le conoscenze delle risorse alieutiche concernenti la zona economica esclusiva del Senegal, per un importo di 458 000 ecu. Detta somma viene messa a disposizione del Centro di ricerche oceanografiche di Dakar-Thiaroye (CRODT). Le autorità senegalesi competenti trasmettono ai servizi della Commissione relazioni succinte sui programmi realizzati. Articolo 4 Le due parti convengono che il miglioramento della competenza e delle conoscenze delle persone dedite alla pesca marittima costituisce un elemento essenziale per il successo della loro cooperazione. A questo scopo, la Comunità agevola l'accesso dei cittadini senegalesi agli istituti degli Stati membri e, in quest'ottica, mette a loro disposizione borse di studio e di formazione pratica nelle diverse discipline scientifiche, tecniche ed economiche attinenti alla pesca. Queste borse possono essere utilizzate in qualsiasi paese legato alla Comunità da un accordo di cooperazione. Il costo totale delle borse suddette non può essere superiore a 230 000 ecu. Parte di questo importo può, su richiesta delle autorità del Senegal, essere utilizzato a copertura delle spese di partecipazione a riunioni internazionali o a tirocini in materia di pesca, nonché per l'organizzazione di seminari sulla pesca in Senegal e come contributo al bilancio degli organismi regionali di cooperazione nel settore della pesca. L'importo in questione viene corrisposto man mano che viene utilizzato. Articolo 5 La Commissione partecipa inoltre al finanziamento dei seguenti programmi: - sostegno alle strutture incaricate si sorvegliare l'attività di pesca (PSPS), per un importo di 860 000 ecu; - sostegno istituzionale alle strutture del Ministero della pesca, incaricato del controllo e della valutazione, per un importo di 452 000 ecu; - sostegno alla pesca artigianale, per un importo di 200 000 ecu. Questi importi sono messi a disposizione delle strutture interessate. Le autorità del Senegal indicano i conti bancari da utilizzare per tali pagamenti. Articolo 6 La mancata esecuzione da parte della Comunità dei versamenti di cui agli articoli 2, 3 e 5 può comportare la sospensione dell'accordo di pesca. Articolo 7 L'allegato I dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese è abrogato e sostituito dall'allegato del presente protocollo. Articolo 8 Il presente protocollo entra in vigore alla data della firma. Esso è applicabile a decorrere dal 2 ottobre 1994. ALLEGATO «ALLEGATO I CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA SENEGALESE APPLICABILI ALLE NAVI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO DELLA COMUNITÀ A. Formalità relative alla domanda e al rilascio delle licenze 1.1. Le autorità competenti della Comunità presentano al ministero incaricato della pesca marittima del Senegal una domanda per ciascuna nave che intenda esercitare la pesca a norma dell'accordo. Le domande sono redatte utilizzando l'apposito formulario fornito dal governo del Senegal, il cui modello figura nell'appendice 1. Esse sono corredate del certificato di stazza e della prova di pagamento del canone. 1.2. I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi. Dopo il pagamento del canone, la licenza è firmata e trasmessa alla delegazione della Commissione delle Comunità europee a Dakar. 1.3. Per determinare la validità delle licenze e il tasso dei canoni, si fa riferimento ai periodi annuali così definiti: - primo anno: dal 2 ottobre 1994 al 1° ottobre 1995, - secondo anno: dal 2 ottobre 1995 al 1° ottobre 1996. I pescherecci da traino che esercitano la pesca demersale possono ottenere licenze speciali valide per quattro mesi, entro i limiti definiti ai punti 2 e 4 dell'articolo 1 del protocollo che fissa i diritti di pesca e la compensazione finanziaria. 1.4. I canoni e gli anticipi sono annui, fatta eccezione per quelli di cui al punto 1.3. Essi sono fissati conformemente alla tabella seguente: A) Canoni applicabili ai pescherecci da traino 1. Pescherecci da traino per la pesca demersale costiera dei pesci e dei cefalopodi, che non sbarcano le proprie catture in Senegal: 180 ecu/tsl/anno. 2. Pescherecci da traino per la pesca demersale profonda, che non sbarcano le proprie catture in Senegal e che esercitano l'attività di pesca per un periodo di quattro mesi: 35 ecu/tsl per quattro mesi per i pescherecci per pesce fresco e 40 ecu/tsl per quattro mesi per i pescherecci congelatori. 3. Pescherecci da traino congelatori per la pesca demersale costiera dei pesci e dei cefalopodi, che sbarcano e commercializzano in Senegal una parte delle proprie catture: 140 ecu/tsl/anno. 4. Pescherecci da traino congelatori per la pesca demersale costiera dei pesci e dei cefalopodi, che sbarcano una parte delle proprie catture in Senegal ed esercitano l'attività di pesca per un periodo di quattro mesi determinati per ogni nave in base ad un piano di pesca globale comunicato semestralmente dalla Comunità al governo del Senegal: 80 ecu/tsl per quattro mesi. 5. Pescherecci da traino congelatori per la pesca demersale profonda dei gamberetti, che non sbarcano le proprie catture in Senegal: 140 ecu/tsl/anno, B) Canoni applicabili alle tonniere e ai pescherecci con palangari 1. Tonniere con lenze e canne: 8 ecu per tonnellata di pesce pescato nella zona di pesca del Senegal. 2. Tonniere congelatrici con reti a circuizione: 20 ecu per tonnellata di pesce pescato nella zona di pesca del Senegal. 3. Pescherecci con palangari da superficie: 46 ecu per tonnellata di pesce pescato nella zona di pesca del Senegal. Le licenze di cui al punto B), paragrafi 2 e 3, sono rilasciate previo versamento, presso il Receveur des domaines, di un importo forfettario di 1 000 ecu per tonniera con reti a circuizione e di 1 150 ecu per peschereccio con palangari da superficie, corrispondente ai canoni dovuti rispettivamente per 50 e 25 t/anno di pesce per nave. Una volta ricevuta la notifica del pagamento dell'anticipo inviata dalla Commissione delle Comunità europee alle autorità senegalesi, queste ultime iscrivono la nave di cui trattasi nell'elenco delle navi autorizzate a pescare, il quale viene trasmesso alle autorità di controllo senegalesi. Una copia dell'originale della licenza può essere provvisoriamente detenuta a bordo. La Commissione delle Comunità europee adotta il computo definitivo dei canoni dovuti per la campagna al termine di ogni anno civile, in base alle dichiarazioni di cattura presentate dall'armatore per ciascuna nave e confermate al Centro di ricerche oceanografiche di Dakar-Thiaroye (CRODT). Questo computo è comunicato contemporaneamente alle autorità senegalesi e agli armatori. Gli eventuali pagamenti aggiuntivi vengono effettuati dagli armatori presso il Receveur des domaines entro trenta giorni dalla notifica del computo definitivo. Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all'importo dell'anticipo di cui sopra, l'armatore non può recuperare l'importo in eccedenza. 1.5. Le autorità del Senegal indicano, prima dell'entrata in vigore dell'accordo, il conto bancario da utilizzare per il versamento o l'accreditamento dei canoni. B. Dichiarazioni di cattura Tutte le navi autorizzate a pescare nelle acque senegalesi nell'ambito dell'accordo devono comunicare alla Direzione dell'oceanografia e della pesca marittima, con copia alla delegazione della Commissione delle Comunità europee a Dakar, una dichiarazione di cattura conforme alle appendici 2, 3, 4, e 5. Dette dichiarazioni di cattura per i pescherecci da traino per pesce fresco debbono essere comunicate alla fine di ciascun periodo di pesca e per i pescherecci congelatori ogni mese, prima della fine del mese successivo alla fine della campagna di pesca. In caso di inosservanza di questa disposizione, il governo del Senegal si riserva il diritto di sospendere la licenza del peschereccio incriminato sino ad espletamento della formalità e di applicare la sanzione prevista dall'articolo 58 del codice della pesca marittima del Senegal. In tal caso ne informa la delegazione della Commissione delle Comunità europee a Dakar. C. Sbarco delle catture a) I pescherecci da traino congelatori per la pesca demersale costiera della categoria 3 sbarcano, al prezzo del mercato locale, 200 kg di pesci e gamberetti per tsl e per semestre. Tali sbarchi possono essere effettuati individualmente o collettivamente. L'inosservanza dell'obbligo di sbarco espone il contravvenente alle seguenti sanzioni da parte delle autorità senegalesi: - ammenda di 900 ecu per tonnellata non sbarcata; - revoca e rifiuto del rinnovo della licenza del peschereccio interessato o di un altro peschereccio armato dallo stesso armatore. A titolo di garanzia per il pagamento di eventuali ammende, il rilascio della licenza è subordinato al deposito di una cauzione bancaria costituita in Senegal e pari a 200 ecu/tsl/semestre. La cauzione è svincolata dalle autorità senegalesi non appena il peschereccio ha adempiuto i propri obblighi in materia di sbarco. b) Per quanto riguarda le tonniere con lenze e canne, le due parti stabiliscono un obiettivo di sbarchi nei porti del Senegal il cui volume non può essere inferiore a 3 500 tonnellate di tonno all'anno al prezzo internazionale in vigore. Qualora nel corso della campagna di pesca la totalità degli sbarchi della flotta interessata non raggiunga tale volume minimo in conseguenza di una variazione imprevedibile dello stock o della struttura della flotta stessa, le due parti si consultano immediatamente allo scopo di individuare ed adottare le soluzioni opportune per raggiungere tale quantitativo. c) L'obbligo di sbarco per le tonniere congelatrici con reti a circuizione è di 12 500 tonnellate di tonno all'anno, al prezzo internazionale in vigore e conformemente ad un programma da concordare tra gli armatori della CEE e le industrie di trasformazione del Senegal. In caso di disaccordo sul calendario degli sbarchi, la commissione mista di cui all'articolo 11 dell'accordo si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti. D. Imbarco di marinai 1. I pescherecci da traino e i pescherecci a palangari autorizzati a pescare nelle acque senegalesi nell'ambito dell'accordo di pesca sono tenuti ad imbarcare marittimi senegalesi in misura pari al 33 % del proprio equipaggio, compreso l'osservatore o il marinaio osservatore di cui in appresso al punto H. Se un peschereccio detiene una licenza valida rilasciata da un paese della sottoregione (Mauritania, Gambia, Guinea-Bissau o Guinea), esso deve imbarcare marittimi senegalesi in misura pari al 33 % dei marinai semplici addetti al governo della nave. 2. Per le tonniere congelatrici con reti a circuizione, il numero di marinai da imbarcare verrà determinato globalmente, in base all'importanza della loro attività nella zona di pesca senegalese e all'impiego di personale di altre nazionalità dei paesi nelle cui zone opera la flotta. 3. Il salario di questi marinai pescatori sarà fissato, prima del rilascio delle licenze, di comune accordo fra gli armatori, o i loro rappresentanti, e il ministero incaricato della marina mercantile. Esso è a carico degli armatori e comprende anche il regime di sicurezza sociale applicabile ai marittimi (fra l'altro: assicurazione sulla vita e contro infortuni e malattie). E. Attrezzature particolari e utilizzazione di forniture e di servizi Per quanto possibile, i pescherecci della Comunità si procurano in Senegal le forniture e i servizi necessari per la propria attività, compresi i lavori di cala secca e di manutenzione periodica. F. Zone di pesca 1. I pescherecci da traino per pesce fresco per la pesca demersale costiera di stazza lorda inferiore a 300 tsl sono autorizzati a pescare: a) ad oltre 6 miglia marine dalle linee di base dalla frontiera fra il Senegal e la Mauritania alla latitudine del Cap Manuel (14°36'00″N); b) ad oltre 7 miglia marine dalle linee di base dalla latitudine del Cap Manuel (14°36'00″N) alla frontiera settentrionale fra il Senegal e il Gambia; c) ad oltre 6 miglia marine dalle linee di base dalla frontiera meridionale tra il Senegal e il Gambia alla frontiera fra il Senegal e la Guinea-Bissau. 2. I pescherecci da traino per pesce fresco per la pesca demersale costiera di stazza lorda superiore a 300 tsl e i pescherecci da traino congelatori per la pesca demersale costiera sono autorizzati a pescare ad oltre 12 miglia marine alle linee di base delle acque sotto giurisdizione senegalese. 3. I pescherecci da traino per la pesca demersale profonda sono autorizzati a pescare: a) ad oltre 12 miglia marine dalle linee di base dalla frontiera tra il Senegal e la Mauritania alla latitudine di 15°00'N; b) ad oltre 6 miglia marine dalle linee di base dalla latitudine 15°00'N alla latitudine di Portudal (14°27'00″N); c) ad oltre 25 miglia marine dalle linee di base dalla latitudine di Portudal (14°27'00″N) alla frontiera settentrionale fra il Senegal e il Gambia; d) ad oltre 35 miglia marine dalle linee di base dalla frontiera meridionale tra il Senegal e il Gambia alle frontiera fra il Senegal e la Guinea-Bissau. 4. Le tonniere con lenze e canne e le tonniere congelatrici con reti a circuizione sono autorizzate a pescare l'esca e il tonno in tutte le acque sotto giurisdizione senegalese. 5. I pescherecci con palangari da superficie sono autorizzati a calare gli attrezzi da pesca: a) ad oltre 15 miglia marine dalle linee di base dalla frontiera tra il Senegal e la Mauritania alla latitudine di Portudal (14°27'00″N); b) ad oltre 25 miglia marine dalle linee di base dalla latitudine di Portudal (14°27'00″N) alla frontiera settentrionale tra il Senegal e il Gambia; c) ad oltre 25 miglia marine dalle linee di base dalla frontiera meridionale tra il Senegal e il Gambia alla frontiera tra il Senegal e la Guinea-Bissau. 6. Per motivi di sicurezza le operazioni di pesca e di calo degli attrezzi sono vietate nella zona definita dalle seguenti coordinate: A = L 14° 40'00″ N - G = 017° 43,30 W B = L 14° 40'00″ N - G = 017° 30,50 W C = L 14° 40'65″ N - G = 017° 28,22 W D = L 14° 40'60″ N - G = 017° 28,17 W E = L 14° 39'08″ N - G = 017° 26,20 W F = L 14° 39'00″ N - G = 017° 25,90 W G = L 14° 39'78″ N - G = 017° 24,05 W H = L 14° 39'78″ N - G = 017° 23,95 W I = L 14° 30'00″ N - G = 017° 23,90 W J = L 14° 30'00″ N - G = 017° 43,30 W G. Comunicazioni radio Il capitano autorizza l'osservatore a entrare in comunicazione radio con il PSPS (Projet de Protection et Surveillance des Pêches du Sénégal) due volte alla settimana. H. Osservatori 1. a) Durante le operazioni di pesca nelle acque senegalesi, i pescherecci da traino e i pescherecci a palangari della Comunità, aventi una stazza lorda superiore a 300 tsl, devono avere a bordo un osservatore designato dal Senegal. Il capitano facilita il compito dell'osservatore che beneficia delle stesse prerogative degli ufficiali della nave in questione. b) Le autorità senegalesi comunicano alla Commissione delle Comunità europee i nomi degli osservatori designati. c) L'armatore sostiene le spese relative all'alloggio e al mantenimento degli osservatori, tenuto conto delle possibilità della nave. L'osservatore consuma i propri pasti nel quadrato degli ufficiali, viene alloggiato nei locali predisposti per gli ufficiali o, qualora ciò non sia possibile, in un locale abitabile separato da quello degli uomini dell'equipaggio. 2. a) I pescherecci da traino e i pescherecci a palangari aventi una stazza lorda inferiore a 300 tsl imbarcano un marinaio designato dal Senegal il quale espleterà le funzioni di marinaio osservatore. b) Per quanto riguarda le tonniere congelatrici che utilizzano reti a circuizione, può essere designato come marinaio osservatore uno dei marinai senegalesi presenti a bordo. c) Il capitano facilita il compito del marinaio osservatore al di fuori delle operazioni di pesca stesse. Il marinaio osservatore riceve una remunerazione come marinaio da parte dell'armatore, secondo le norme abituali. 3. L'armatore di un peschereccio da traino o di un peschereccio a palangari versa al PSPS rispettivamente 10 ecu e 20 ecu per ciascuna giornata passata a bordo della nave da un marinaio osservatore o da un osservatore. 4. Di norma l'osservatore rimane a bordo per un termine massimo di 60 giorni. La sua permanenza a bordo può essere più lunga nel caso in cui il periodo di pesca della nave sulla quale è imbarcato l'osservatore superi il termine suddetto. In tal caso l'osservatore viene sbarcato alla fine del periodo in questione. Prima dell'imbarco dell'osservatore o del marinaio osservatore, viene versato un deposito anticipato equivalente ad un'attività di 60 giorni in mare. Il pagamento del saldo viene effettuato dopo ciascun periodo di pesca. 5. Le condizioni di imbarco e di sbarco dell'osservatore non devono interrompere né ostacolare le operazioni di pesca. Pertanto l'osservatore può essere imbarcato e/o sbarcato in un porto non senegalese a condizione che le spese di viaggio e di soggiorno siano a carico dell'armatore. Il deposito anticipato equivalente ad un'attività di 60 giorni in mare va considerato come anticipo sul pagamento della remunerazione dell'osservatore. Il pagamento del saldo viene effettuato dopo ciascuno sbarco dell'osservatore. Il computo definitivo degli anticipi versati viene effettuato alla fine dell'anno civile. I. Dimensione minima delle maglie Le dimensioni minime delle maglie degli attrezzi autorizzati per la pesca industriale sono le seguenti (apertura della maglia): - rete da circuizione a chiusura con esche vive: 16 mm; - rete da traino classica a divergenti (per pesci o cefalopodi): 65 mm; - rete da traino classica a divergenti (per nasello): 60 mm; - rete da traino per gamberetti di profondità: 40 mm. Per quanto riguarda il tonno, saranno applicate le norme internazionali, come quelle raccomandate dall'ICCAT (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico). J. Procedura in caso di fermo La delegazione della Commissione delle Comunità europee a Dakar è informata entro 48 ore dall'arrivo alla base della marina nazionale di qualsiasi fermo di un peschereccio battente bandiera di uno degli Stati membri della Comunità, operante nel quadro dell'accordo di pesca CEE/Senegal, e dei motivi che sono all'origine del fermo in questione. Appendice 1 >INIZIO DI UN GRAFICO> REPUBBLICA DEL SENEGAL MINISTERO INCARICATO DELLA PESCA MARITTIMA DIREZIONE DELL'OCEANOGRAFIA E DELLA PESCA MARITTIMA FORMULARIO DI DOMANDA DI LICENZA DI ARMAMENTO PER LA PESCA Parte riservata all'amministrazione Osservazioni Nazionalità: . . N. di licenza: . . Data della firma: . . Data del rilascio: . . RICHIEDENTE Ragione sociale: . N. e data di autorizzazione della società: . N. di registro commerciale (*): . Nome e cognome del responsabile: . Data e luogo di nascita: . Professione: . N. di conto del contribuente (*): . Indirizzo: . . Numero di persone occupate (*): . Permanenti (*): . Temporanei (*): . Nome e indirizzo del raccomandatario: . . Cifra di affari annua (*): . NAVE Tipo di nave: . N. di immatricolazione: . Nuovo nome: . Nome precedente: . Data e luogo di costruzione: . Nazionalità d'origine: . Data in cui è stata ottenuta la bandiera senegalese (*): . Provvisoria: . Periodo concesso: . Definitiva: . Lunghezza: . Larghezza: . Altezza: . Stazza lorda: . Stazza netta: . Materiale utilizzato: . Pescaggio: . Marca del motore principale: . Tipo: . Potenza in CV: . Elica: Fissa Variabile Boccolare Velocità di crociera: . Indicativo di chiamata:. Frequenza di chiamata: . Elenco degli strumenti di navigazione, di individuazione e di trasmissione: Radar Navigazione-satellite Pilota automatico Tracciatore di rotta Ecoscandaglio, sonar Scandaglio lima superiore (net sond) Scanmar Radio VHF Radio HF, BLU Telex Altri: . . (*) Facoltativo per le navi straniere. MODO DI CONSERVAZIONE Ghiaccio Ghiaccio + refrigerazione Congelamento: in salamoia a secco in acqua di mare refrigerata Potenza frigorifera (FG): . Capacità di congelamento (in t/24 ore):. Capacità di stoccaggio: . TIPO DI PESCA PRATICATA A. Pesca bentonica costiera Opzione gamberetti Opzione pesci e cefalopodi Tipo di attrezzi: rete da traino per pesci rete da traino per gamberetti palangaro fisso 1. Lunghezza della rete da traino: . Lunghezza della lima da sughero: . Apertura delle maglie alla sacca: . ai bracci: . 2. Lunghezza della lenza: . N. di ami: . N. di lenze: . Dimensione degli ami: . B. Pesca bentonica profonda Opzione gamberetti Opzione pesci Tipo di attrezzi: rete da traino per gamberetti rete da traino per pesci palangaro fisso 1. Lunghezza della rete da traino: . Lunghezza della lima da sughero: . Apertura delle maglie alla sacca: . ai bracci: . 2. Lunghezza della lenza: . N. di ami: . N. di lenze: . Dimensione degli ami: . C. Pesca pelagica costiera Rete da traino pelagica Sciabica 1. Lunghezza della rete da traino: . Lunghezza della lima da sughero: . Apertura delle maglie della sacca: . 2. Lunghezza della sciabica: . Caduta della sciabica: . Dimensione delle maglie (stirate): . D. Pesca pelagica di altura (tonno) Tipo di attrezzi: sciabica canna palangaro 1. Lunghezza della sciabica: . Caduta della sciabica: . Dimensione delle maglie (stirate): . 2. N. di canne: . 3. Palangaro: Lunghezza della lenza: . N. di ami: . N. di lenze: . Dimensioni degli ami: . N. di vivai: . Capacità (in t): . E. Pesca con palangari e nasse N. di nasse: . Materiale: . Lunghezza (diametro di base): . Larghezza (diametro di base): . Diametri delle bocche: . Sistema di copertura: . Dimensione delle maglie (copertura): . IMPIANTI A TERRA Indirizzo e n. di autorizzazione: . . Ragione sociale: . Attività: . Commercio all'ingrosso per l'interno Commercio all'ingrosso per l'esportazione Natura e numero della carta di commerciante all'ingrosso: . Descrizione degli impianti di lavorazione e di conservazione: . . . . . . Numero di persone occupate: . Senegalesi: . Stranieri: . Permanenti: . Temporanei: . Osservazioni tecniche del direttore della pesca Autorizzazione del ministro incaricato della pesca marittima >FINE DI UN GRAFICO> Appendice 2 >INIZIO DI UN GRAFICO> DICHIARAZIONE DI CATTURE DEI PESCHERECCI A PALANGARI E DEI PESCHERECCI MUNITI DI NASSE >FINE DI UN GRAFICO> Appendice 3 >INIZIO DI UN GRAFICO> DICHIARAZIONE DI CATTURA DEI PESCHERECCI DA TRAINO PER LA PESCA DI FONDO >FINE DI UN GRAFICO> Appendice 4 >INIZIO DI UN GRAFICO> DICHIARAZIONE DI CATTURE DELLE TONNIERE >FINE DI UN GRAFICO> Appendice 5 >RIFERIMENTO A UN FILM> »