21995A0422(02)

Convenzione sul trattamento doganale dei pool container utilizzati nel trasporto internazionale (Ginevra, 21 gennaio 1994)

Gazzetta ufficiale n. L 091 del 22/04/1995 pag. 0046 - 0052


ALLEGATO I

CONVENZIONE SUL TRATTAMENTO DOGANALE DEI POOL CONTAINER UTILIZZATI NEL TRASPORTO INTERNAZIONALE (Convenzione sui pool container)

PREAMBOLO

LE PARTI CONTRAENTI,

CONSAPEVOLI della crescente importanza del trasporto internazionale di merci a mezzo di container,

DESIDEROSE di promuovere l'efficace utilizzazione dei container nel trasporto internazionale,

CONSIDERANDO la necessità di facilitare le procedure amministrative per ridurre il trasporto di unità vuote,

HANNO CONVENUTO quanto segue:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente convenzione:

a) il termine « dazi e tasse all'importazione » designa i dazi doganali e qualsiasi altro dazio, tassa, canone e imposizione riscossi all'importazione o in occasione dell'importazione di merci, esclusi i canoni e le imposizioni il cui importo copra il costo approssimativo dei servizi resi;

b) il termine « container » designa un dispositivo per il trasporto (telaio, cisterna amovibile o altro dispositivo analogo):

i) che costituisce un compartimento, totalmente o parzialmente chiuso, destinato a contenere delle merci;

ii) che ha carattere permanente ed è, pertanto, abbastanza resistente da poter essere usato ripetutamente;

iii) che è concepito specificamente per facilitare il trasporto delle merci, senza rottura del carico, mediante uno o più modi di trasporto;

iv) che è concepito in modo da poter essere facilmente manipolato, specialmente durante il suo trasbordo da un modo di trasporto ad un altro;

v) che è concepito in modo da essere facilmente riempito e vuotato; e

vi) che ha un volume interno di almeno 1 m3, eccezion fatta per i container per il trasporto aereo;

le « carrozzerie amovibili » e le « casse mobili caricabili a pianale piatto (flats) » sono assimilate ai container;

il termine « container » comprende i container aerei standardizzati di volume interno inferiore a 1 m3, purché ricorrano i requisiti di cui ai commi da i) a v);

il termine « container » comprende gli accessori e le attrezzature del container in base alla sua categoria, a condizione che siano trasportati con il container. Il termine « container » non comprende i veicoli, gli accessori o i pezzi di ricambio dei veicoli, né gli imballaggi;

c) il termine « parzialmente chiuso » quale si applica ai container di cui all'articolo 1, lettera b) punto i), designa i container costituiti in genere da un pianale e da una sovrastruttura che delimitano un vano di carico equivalente a quello di un container chiuso. La sovrastruttura consiste in genere in elementi metallici che formano l'intelaiatura del container. Questi tipi di container possono comprendere anche una o più pareti laterali o frontali. Taluni di essi comportano semplicemente un tetto collegato al pianale da montanti verticali. I container di questo tipo sono utilizzati, in particolare, per il trasporto di merci voluminose (per esempio, automobili);

d) il termine « carrozzeria amovibile » designa un compartimento di carico, non dotato di mezzi di locomozione, progettato, in particolare, per essere trasportato su veicoli stradali il cui telaio e il pianale della carrozzeria sono specificamente adatti a tale scopo. Il termine designa anche le casse mobili, che sono scomparti da carico specialmente concepiti per il trasporto combinato rotaia/strada;

e) il termine « cassa mobile caricabile a pianale piatto (flat) » designa una piattaforma de carico priva di sovrastruttura o con sovrastruttura incompleta, avente tuttavia le medesime lunghezza e larghezza dei container ed elementi d'angolo superiori ed inferiori, per utilizzare i medesimi dispositivi di stivamento e di sollevamento;

f) il termine « riparazione » riguarda unicamente le piccole operazioni di riattamento o di normale manutenzione di un container;

g) il termine « accessori e attrezzature del container » comprende, in particolare, i seguenti dispositivi, amovibili o meno:

i) attrezzature per controllare, modificare o mantenere la temperatura all'interno del container;

ii) piccoli apparecchi, ad esempio registratori di temperatura o di urti, progettati per indicare o registrare le variazioni delle condizioni ambientali e gli urti;

iii) paratie interne, bancali, ripiani, supporti, ganci, teloni, sacchi e altri dispositivi analoghi progettati per essere utilizzati con un container;

h) il termine « pool » designa l'utilizzazione in comune di container, a norma di un accordo;

i) il termine « membro del pool » designa l'utilizzatore di container che è parte contraente dell'accordo che istituisce il pool;

j) il termine « utilizzatore » di un container designa la persona che, proprietaria o meno del container, ne controlla effettivamente l'utilizzazione;

k) il termine « persona » designa sia le persone fisiche che quelle giuridiche;

l) il termine « compensazione per equivalenza » designa il sistema che permette la riesportazione o la reimportazione di un container dello stesso tipo di un altro precedentemente importato o esportato;

m) il termine « traffico interno » designa il trasporto di merci caricate nel territorio di una parte contraente per essere scaricate all'interno del medesimo territorio;

n) il termine « parte contraente » designa uno Stato o un'organizzazione d'integrazione economica regionale, parte della presente convenzione;

o) il termine « organizzazione d'integrazione economica regionale » designa un'organizzazione costituita e composta di Stati di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, della presente convenzione, competente per adottare la propria normativa, che è vincolante per gli Stati membri nelle materie contemplate dalla presente convenzione, e per decidere, secondo le proprie procedure interne, di firmare, ratificare o aderire alla presente convenzione;

p) il termine « ratifica » designa la ratifica vera e propria, l'accettazione o l'approvazione.

Articolo 2

Finalità

Scopo della presente convenzione è di facilitare l'utilizzazione in comune dei container da parte dei membri del pool, sulla base della compensazione per equivalenza.

Articolo 3

Portata

La presente convenzione si applica allo scambio, tra parti contraenti, dei container del pool i cui membri sono stabiliti sul territorio di dette parti.

Articolo 4

Agevolazioni

Ogni parte contraente ammette i container di cui all'articolo 3 della presente convenzione in franchigia dai dazi e dalle tasse all'importazione, senza divieti o restrizioni all'importazione di carattere economico e senza limitazioni d'impiego nel traffico interno, senza che occorra presentare, all'atto della loro importazione o esportazione, documenti doganali e senza che sia costituita alcuna garanzia, sempreché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 5 della presente convenzione.

Articolo 5

Condizioni

1. Ogni parte contraente applica le facilitazioni di cui all'articolo 4 della presente convenzione ai container utilizzati dal pool, a condizione:

a) che siano stati precedentemente esportati o siano stati riesportati in un secondo tempo; oppure che un numero equivalente di container dello stesso tipo sia stato precedentemente esportato o sia riesportato in un secondo tempo;

b) ai sensi dell'accordo recante costituzione del pool, i membri del medesimo:

i) scambiano fra loro container in occasione di trasporti internazionali di merci;

ii) tengono, per tipo di container, una contabilità dei movimenti dei container così scambiati;

iii) si impegnano a consegnarsi reciprocamente il numero di container di ciascun tipo necessario a permettere la compensazione, in periodi di dodici mesi, dei saldi dei conti così tenuti, per mantenere in equilibrio, per ciascun membro del pool, il numero di container dello stesso tipo messo a disposizione del pool con il numero di container del pool degli stessi tipi che sono a sua disposizione sul territorio della parte contraente in cui è stabilito. Il periodo di dodici mesi può essere prorogato dall'autorità doganale competente di detta parte contraente.

2. Ogni parte contraente può decidere se per i container messi a disposizione del pool da un membro del medesimo stabilito sul proprio territorio debbano ricorrere i presupposti stabiliti dalla normativa vigente riguardo all'ammissione e alla libera circolazione sul proprio territorio.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo si applicano unicamente quando:

a) i container sono muniti di contrassegni duraturi e unici, ammessi dall'accordo di utilizzazione in comune, che ne permettono l'identificazione;

b) l'accordo di utilizzazione in comune è stato comunicato alle autorità doganali delle parti contraenti interessate e tali autorità lo hanno approvato ritenendolo conforme alle disposizioni della presente convenzione. Le autorità competenti informano il segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa sia della loro approvazione sia del nome delle parti contraenti interessate. Il segretario esecutivo trasmette tali informazioni alle parti contraenti interessate.

Articolo 6

Pezzi di ricambio per riparazioni

1. Quando l'accordo di utilizzazione in comune preveda la costituzione di un pool per i pezzi di ricambio, identificabili, da utilizzare per la riparazione dei container del pool, le disposizioni degli articoli 4, 5 [paragrafi 1, 2 e 3 lettera b)] e 9 della presente convenzione si applicano, mutatis mutandis, a tali pezzi.

2. Quando l'accordo di utilizzazione in comune non preveda la costituzione di un pool per i pezzi di ricambio da utilizzare per la riparazione dei container del pool, l'ammissione temporanea in franchigia dai dazi e dalle tasse all'importazione, senza divieti o restrizioni all'importazione di carattere economico, sarà concessa per tali pezzi senza che sia necessario presentare alcun documento doganale all'atto dell'importazione e dell'esportazione, e senza costituzione di alcuna garanzia.

Nei casi in cui non possono applicarsi le disposizioni di cui al comma precedente, invece del documento doganale e della garanzia, il beneficiario dell'ammissione temporanea può essere tenuto ad impegnarsi per iscritto:

a) a fornire all'autorità doganale un elenco dei pezzi di ricambio accompagnato dall'impegno di riesportazione, e

b) a pagare i dazi e le tasse all'importazione che potrebbero essere esatti qualora non ricorrano i presupposti per l'ammissione temporanea.

La riesportazione dei pezzi di ricambio non utilizzati per la riparazione, vincolati al regime dell'ammissione temporanea, avrà luogo nei sei mesi successivi alla data dell'importazione, anche se tale periodo può essere prorogato dalle autorità doganali competenti.

3. I pezzi sostituiti non riesportati saranno, secondo la normativa del paese interessato e se consentito dalle autorità doganali di tale paese:

a) soggetti ai dazi ed alle tasse all'importazione da pagare alla data e secondo lo stato in cui tali pezzi sono presentati;

b) abbandonati, senza spese, alle autorità competenti di tale paese, oppure

c) distrutti, sotto controllo ufficiale, a spese dell'interessato.

Articolo 7

Accessori e attrezzature dei container

1. Quando l'accordo di utilizzazione in comune preveda la costituzione di un pool per gli accessori e le attrezzature identificabili di container, importati con un container del pool per essere riesportati separatamente o con un altro container del pool, oppure importati isolatamente per essere riesportati con un container del pool, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 [(paragrafi 1, 2 e 3 lettera b)] e 9 della presente convenzione si applicano, mutatis mutandis, a tali accessori e attrezzature.

2. Quando l'accordo di utilizzazione in comune non preveda la costituzione di un pool per gli accessori e le attrezzature di container che sono importati con un container del pool per essere riesportati separatamente o con un altro container del pool, oppure importati separatamente per essere riesportati con un container del pool:

a) le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, si applicano a tali accessori ed attrezzature;

b) ciascuna parte contraente si riserva il diritto di non concedere l'ammissione temporanea per gli accessori e le attrezzature che hanno costituito oggetto di acquisto, locazione-vendita, noleggio o contratto similare concluso da una persona domiciliata o stabilita sul suo territorio;

c) fatto salvo il termine previsto per la riesportazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, di applicazione agli accessori e alle attrezzature a norma della lettera a) del presente articolo, non sarà richiesta la riesportazione degli accessori e delle attrezzature gravemente danneggiati, a condizione che, secondo la normativa del paese interessato e se consentito dall'autorità doganale di tale paese, essi siano:

i) soggetti ai dazi e alle tasse all'importazione da pagare alla data e secondo lo stato in cui sono presentati;

ii) abbandonati, senza spese, all'autorità competente di tale paese, oppure

iii) distrutti, sotto controllo ufficiale, a spese degli interessati, e i residui e i pezzi ricuperati siano soggetti ai dazi e alle tasse all'importazione da pagare alla data e secondo lo stato in cui sono presentati.

Articolo 8

Organizzazioni d'integrazione economica regionale

1. Per l'applicazione della presente convenzione, i territori delle parti contraenti che costituiscono un'organizzazione d'integrazione economica regionale possono essere considerati un unico territorio.

2. Nessuna disposizione della presente convenzione esclude la facoltà, per un'organizzazione d'integrazione economica regionale, parte contraente della presente convenzione, di prevedere norme particolari da applicare all'utilizzazione dei container del pool sul territorio di tale organizzazione, sempreché tali disposizioni non sminuiscano le agevolazioni previste dalla presente convenzione.

Articolo 9

Controlli

1. Ogni parte contraente ha diritto di effettuare controlli riguardo alla corretta applicazione della presente convenzione.

2. I membri del pool stabiliti sul territorio delle parti contraenti devono fornire alle autorità doganali di dette parti, a loro richiesta, l'elenco dei numeri dei container messi a disposizione del pool, nonché il numero di container del pool di ciascun tipo che si trovano sul loro territorio.

Articolo 10

Infrazioni

1. Qualsiasi infrazione alle disposizioni della presente convenzione espone il contravventore, sul territorio della parte contraente in cui l'infrazione è stata commessa, alle sanzioni previste dalla normativa di tale parte contraente.

2. Quando non sia possibile determinare il territorio sul quale è stata commessa l'irregolarità, si reputa che essa sia stata commessa sul territorio della parte contraente in cui è stata constatata.

Articolo 11

Scambio d'informazioni

Le parti contraenti si comunicano reciprocamente, su richiesta e nella misura in cui la loro normativa lo consenta, le informazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione.

Articolo 12

Maggiori agevolazioni

La presente convenzione non osta all'applicazione di maggiori agevolazioni che le parti contraenti accordano, o vorrebbero accordare, con disposizioni unilaterali o meno in virtù di accordi bilaterali o multilaterali, sempreché le facilitazioni così concesse non ostacolino l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione.

Articolo 13

Clausola di salvaguardia

La presente convenzione non osta alle disposizioni in materia di concorrenza applicabili in una o più parti contraenti.

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Firma, ratifica e adesione

1. Gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una delle sue istituzioni specializzate possono diventare parti contraenti della presente convenzione:

a) firmandola, senza riserva di ratifica;

b) depositando uno strumento di ratifica, dopo averlo firmato con riserva di ratifica;

c) depositando uno strumento di adesione.

2. Ogni Stato diverso da quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che abbia ricevuto un invito a tale scopo dal depositario, su richiesta del comitato di gestione, può diventare parte contraente della presente convenzione aderendovi dopo la sua entrata in vigore.

3. Ogni organizzazione d'integrazione economica regionale può diventare parte contraente della presente convenzione secondo le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Una tale organizzazione, parte contraente della presente convenzione, informa il depositario della sua competenza e di ogni sua ulteriore modifica con riguardo alle materie contemplate dalla presente convenzione. Tale organizzazione esercita, per le questioni di sua competenza, i diritti e si assume le responsabilità che la presente convenzione conferisce agli Stati che ne sono parti contraenti. Per le materie di competenza dell'organizzazione, di cui il depositario è stato informato, gli Stati membri dell'organizzazione che sono parti contraenti della presente convenzione non sono abilitati ad esercitare individualmente tali diritti, compreso, tra l'altro, il diritto di voto.

4. La presente convenzione è aperta alla firma dal 15 aprile 1994 al 14 aprile 1995 compresi, presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra. Dopo tale data essa sarà aperta all'adesione.

Articolo 15

Riserve

Ciascuna parte contraente può formulare delle riserve riguardo alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2 e articolo 7, paragrafo 2, riguardo alla necessità di presentare un documento doganale e di costituire una garanzia. Ogni parte contraente che abbia formulato riserve può in qualsiasi momento ritirarle, totalmente o parzialmente, mediante notifica al depositario, indicando la data alla quale saranno ritirate.

Articolo 16

Entrata in vigore

1. La presente convenzione entra in vigore sei mesi dopo la data alla quale cinque Stati o organizzazioni d'integrazione economica regionale, di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 3, hanno firmato la presente convenzione senza riserva di ratifica o hanno depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione. Per l'applicazione del presente paragrafo, ogni firma senza riserva di ratifica o ogni strumento depositato da un'organizzazione d'integrazione economica regionale non è sommata a quelle dei suoi Stati membri.

2. La presente convenzione entra in vigore, per tutti gli altri Stati o organizzazioni d'integrazione economica regionale di cui all'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, sei mesi dopo la data della loro firma senza riserva di ratifica o di deposito dei loro strumenti di ratifica o di adesione.

3. Ogni strumento di ratifica o di adesione depositato dopo l'entrata in vigore di un emendamento alla presente convenzione, a norma dell'articolo 21, è considerato applicarsi al testo modificato della presente convenzione.

4. Ogni strumento di tale natura depositato dopo l'accettazione di un emendamento, ma prima della sua entrata in vigore, è considerato applicarsi al testo modificato della presente convenzione alla data dell'entrata in vigore dell'emendamento.

5. La presente convenzione si applica ad un pool determinato solo quando tutti gli Stati o organizzazioni d'integrazione economica regionale interessati da detto pool siano diventati parti contraenti della presente convenzione.

Articolo 17

Denuncia

1. Ogni parte contraente può denunciare la presente convenzione mediante notifica indirizzata al depositario.

2. La denuncia avrà efficacia quindici mesi dopo la data alla quale il depositario ne avrà avuto notifica.

Articolo 18

Estinzione

Se, dopo l'entrata in vigore della presente convenzione il numero di parti contraenti sarà inferiore a cinque per un periodo qualunque di dodici mesi consecutivi, la presente convenzione cesserà di essere in vigore a decorrere dalla fine del suddetto periodo. Per l'applicazione del presente articolo, la presenza di un'organizzazione d'integrazione economica regionale non è sommata a quella dei suoi Stati membri.

Articolo 19

Comitato di gestione

1. È costituito un comitato di gestione, denominato qui di seguito « il comitato », incaricato di verificare la messa in applicazione della presente convenzione, di esaminare qualsiasi emendamento proposto e di approntare le misure volte a garantire un'interpretazione e un'applicazione uniformi della predetta convenzione.

2. Le parti contraenti sono membri del comitato. Il comitato può decidere che l'amministrazione competente di ogni Stato o organizzazione d'integrazione economica regionale che non sia parte contraente, o i rappresentanti delle organizzazioni internazionali, possano, per le questioni che li interessano, assistere alle sessioni del comitato in veste di osservatori.

3. Il segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, qui di seguito denominato « il segretario esecutivo », fornisce al comitato i servizi di segreteria necessari.

4. In occasione di ogni sessione il comitato elegge il proprio presidente e il proprio vicepresidente.

5. Le amministrazioni competenti delle parti contraenti comunicano al segretario esecutivo le proposte motivate di emendamento alla presente convenzione nonché le domande d'iscrizione di punti all'ordine del giorno delle sessioni del comitato. Il segretario esecutivo informa di tali comunicazioni le amministrazioni competenti delle parti contraenti e il depositario.

6. Il segretario esecutivo convoca il comitato:

a) due anni dopo l'entrata in vigore della convenzione;

b) in seguito, ad una data stabilita dal comitato, ma almeno ogni cinque anni;

c) su richiesta delle amministrazioni competenti di almeno due parti contraenti.

Egli invia il progetto di ordine del giorno alle amministrazioni competenti delle parti contraenti e agli osservatori di cui al paragrafo 2 del presente articolo almeno sei settimane prima della sessione del comitato.

7. Su decisione del comitato, adottata a norma delle disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il segretario esecutivo invita le amministrazioni competenti degli Stati e delle organizzazioni di cui a detto paragrafo 2, a farsi rappresentare alle sessioni del comitato da osservatori.

8. Per l'adozione di decisioni è necessario il quorum di almeno un terzo delle parti contraenti. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, la presenza di un'organizzazione d'integrazione economica regionale non è sommata a quella dei suoi Stati membri.

9. Le proposte sono messe ai voti. Eccezion fatta per le disposizioni del paragrafo 10 del presente articolo, ogni parte contraente rappresentata alla riunione dispone di un voto. Le proposte diverse dalle proposte di emendamento sono adottate dal comitato a maggioranza dei suffragi espressi dai presenti e votanti. Le proposte di emendamento sono adottate a maggioranza di due terzi dei suffragi espressi dai presenti e votanti.

10. Ove si applichi l'articolo 14, paragrafo 3, le organizzazioni d'integrazione economica regionale, parti contraenti della presente convenzione, dispongono, in caso di voto, di un numero di voti pari al totale dei voti attribuibili ai loro Stati membri, parti contraenti della presente convenzione.

11. Prima della chiusura di ogni sessione il comitato adotta una relazione.

12. In assenza di disposizioni pertinenti nel presente articolo si applica il regolamento interno della Commissione economica regionale per l'Europa delle Nazioni Unite, salvo decisione contraria del comitato.

Articolo 20

Soluzione delle controversie

1. Ogni controversia tra due o più parti contraenti sull'interpretazione o sull'applicazione della presente convenzione è risolta, per quanto possibile, mediante negoziato diretto.

2. Ogni controversia che non sia risolta mediante negoziato diretto è sottoposta, a richiesta di una delle parti, al comitato che la esaminerà e formulerà le raccomandazioni del caso.

3. Le parti della controversia possono convenire anticipatamente di accettare le raccomandazioni del comitato.

Articolo 21

Procedura di emendamento

1. Il comitato può raccomandare emendamenti alla presente convenzione, a norma dell'articolo 19.

2. Il testo di ogni emendamento così raccomandato è comunicato dal depositario a tutte le parti contraenti della presente convenzione e agli altri firmatari.

3. Ogni raccomandazione di emendamento comunicata a norma del paragrafo 2 del presente articolo entra in vigore nei confronti di tutte le parti contraenti entro un termine di tre mesi a decorrere dalla scadenza di un periodo di diciotto mesi successivo alla data della comunicazione della raccomandazione di emendamento, sempreché nel corso di tale periodo non siano state notificate al depositario, da una parte contraente, obiezioni a tale raccomandazione.

4. Se, prima della scadenza del termine di diciotto mesi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, sono notificate al depositario, da una parte contraente, obiezioni alla raccomandazione di emendamento, si ritiene che l'emendamento non è stato accettato e resta, quindi, privo di effetti.

Articolo 22

Depositario

1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato depositario della presente convenzione.

2. Le funzioni del Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in veste di depositario sono quelle indicate nella parte VII della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, firmata a Vienna il 23 maggio 1969.

3. Quando sorge un disaccordo tra una parte contraente e il depositario sull'espletamento delle funzioni di quest'ultimo, il depositario o tale parte deve sottoporre la questione alle altre parti contraenti e ai firmatari o, all'occorrenza, al comitato.

Articolo 23

Registrazione e testi autentici

A norma dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente convenzione sarà depositata presso il segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, a tale scopo debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.

FATTO a Ginevra, il 21 gennaio 1994, in un unico esemplare, nelle versioni in lingua inglese, araba, cinese, spagnola, francese e russa, tutti i sei testi facenti ugualmente fede.

ALLEGATO II

Riserva della Comunità di cui all'articolo 1 della decisione

In applicazione degli articoli 6 e 7 della convenzione, la legislazione comunitaria esige, in talune circostanze, la presentazione di un documento doganale e la costituzione di una garanzia per i pezzi di ricambio per riparazioni nonché per gli accessori e le attrezzature per container. Tali circostanze sono:

- grave rischio di mancato rispetto dell'obbligo di riesportazione e

- incertezza sul fatto che il pagamento di un eventuale debito doganale abbia luogo.

ALLEGATO III

Notifica di cui all'articolo 1, terzo comma

A norma dell'articolo 14, paragrafo 3, della convenzione, la Comunità notifica al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, depositario della convenzione, che la Comunità, agendo quale organizzazione d'integrazione economica regionale, è competente per tutte le materie contemplate dalla convenzione ad eccezione:

- della determinazione dell'importo dei dazi, tasse e canoni o imposizioni di cui all'articolo 1, lettera a) della convenzione, diversi dai dazi doganali comunitari e dalle tasse di effetto equivalente, nonché dai prelievi agricoli e dalle altre imposizioni all'importazione previste nell'ambito della politica agricola della Comunità;

- delle sanzioni previste in caso di infrazione alle disposizioni della convenzione.