Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla compartecipazione e sullo sviluppo
Gazzetta ufficiale n. L 085 del 19/04/1995 pag. 0033 - 0042
ACCORDO DI COOPERAZIONE tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla compartecipazione e sullo sviluppo IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, da una parte, e IL GOVERNO DELLO SRI LANKA, dall'altra, CONSIDERANDO le eccellenti relazioni di amicizia e i vincoli che tradizionalmente legano la Comunità e gli Stati membri, in appresso denominati « Comunità », alla Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka, in appresso denominata « Sri Lanka »; RICONOSCENDO l'importanza che riveste il rafforzamento dei legami e della compartecipazione tra la Comunità e lo Sri Lanka; RIBADENDO l'importanza da essi attribuita ai principi della Carta delle Nazioni Unite e al rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo; CONSIDERANDO le basi di una stretta cooperazione tra lo Sri Lanka e la Comunità istituite dall'accordo tra lo Sri Lanka e la Comunità concluso il 22 luglio 1975; RICONOSCENDO con soddisfazione i risultati ottenuti grazie all'accordo suddetto; SPINTI dalla comune volontà di consolidare, approfondire e diversificare le relazioni reciproche nei settori di comune interesse su base di parità, non discriminazione e mutuo vantaggio; RICONOSCENDO gli effetti positivi del processo di riforme economiche ai fini della liberalizzazione e della modernizzazione dell'economia, intrapreso nello Sri Lanka per l'approfondimento delle relazioni commerciali ed economiche tra lo Sri Lanka e la Comunità; DESIDEROSI di creare condizioni favorevoli ad un solido sviluppo e alla diversificazione del commercio e delle attività industriali tra la Comunità e lo Sri Lanka, al fine di promuovere i flussi d'investimenti, la cooperazione commerciale ed economica nei settori di comune interesse, compresa la scienza e la tecnologia e la cooperazione culturale; RICONOSCENDO la necessità di sostenere lo sviluppo economico e sociale dello Sri Lanka, segnatamente migliorando le condizioni di vita degli indigenti e degli strati svantaggiati della popolazione; CONSIDERANDO l'importanza attribuita dalla Comunità e dello Sri Lanka alla tutela dell'ambiente a livello globale e locale, nonché all'uso sostenibile delle risorse naturali e riconoscendo il nesso esistente tra ambiente e sviluppo; RILEVANDO il loro comune interesse nel far progredire e rafforzare la cooperazione regionale e il dialogo Nord-Sud; TENENDO CONTO della rispettiva adesione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), dell'importanza dei suoi principi e della necessità di sostenere e di rafforzare le norme volte a promuovere un commercio libero e senza ostacoli in condizioni stabili, trasparenti e non discriminatorie; CONSTATANDO che le relazioni reciproche si sono già sviluppate al di là del campo di applicazione dell'accordo concluso nel 1975, HANNO DECISO, in qualità di parti contraenti, di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, Klaus KINKEL, Ministro federale degli Affari esteri e Vice Cancelliere federale della Repubblica federale di Germania Presidente in esercizio del Consiglio dell'Unione europea, Manuel MARÍN, Vicepresidente della Commissione delle Comunità europee, IL GOVERNO DELLO SRI LANKA, Abdul Cader Shahul Hameed, Ministro degli Affari esteri della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka, I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Base democratica della cooperazione Il rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo che ispirano le politiche interne ed estere della Comunità e dello Sri Lanka e che costituiscono un elemento essenziale dell'accordo è alla base della cooperazione tra la Comunità e lo Sri Lanka. Articolo 2 Obiettivi generali 1. L'accordo si prefigge essenzialmente di rafforzare e sviluppare, attraverso il dialogo e la compartecipazione, i vari aspetti della cooperazione tra le parti contraenti al fine di migliorare e intensificare le relazioni. La cooperazione sarà intesa, in particolare, a: - sviluppare e diversificare ulteriormente il commercio e gli investimenti nell'interesse di entrambe le parti e in funzione delle rispettive situazioni economiche; - sviluppare, nell'interesse di entrambe le parti, forme esistenti e nuove di cooperazione economica volta a promuovere e facilitare gli scambi e i rapporti tra i settori commerciali, tenendo conto della realizzazione delle riforme economiche dello Sri Lanka e delle opportunità di creare un ambiente favorevole agli investimenti; - agevolare la comprensione reciproca e rafforzare i legami tra le due regioni in materia tecnica, economica e culturale; - aumentare la capacità economica dello Sri Lanka di collaborare con la Comunità in modo più efficace; - accelerare lo sviluppo dello Sri Lanka contribuendo alla creazione delle sue potenzialità economiche ed in particolare al miglioramento delle condizioni di vita degli strati più poveri della popolazione; - favorire la tutela ambientale e una gestione sostenibile delle risorse naturali. 2. Le parti contraenti, considerati gli obiettivi del presente accordo, riconoscono l'importanza di consultarsi sulle questioni internazionali di reciproco interesse. Articolo 3 Scambi e cooperazione commerciale 1. La Comunità e lo Sri Lanka continuano a concedersi reciprocamente, nell'ambito degli scambi commerciali, il trattamento della nazione più favorita, conformemente alle disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio. 2. Al fine di rafforzare le loro relazioni, rendendole più dinamiche e complementari con reciproci vantaggi, le parti contraenti si impegnano a sviluppare e a diversificare i loro scambi commerciali e a migliorare, per quanto possibile, l'accesso al mercato compatibilmente con le rispettive situazioni economiche. 3. Le parti contraenti si impegnano ad attuare una politica volta a migliorare le condizioni di accesso ai rispettivi mercati per i prodotti dell'altra parte. Esse si concedono reciprocamente il massimo grado di liberalizzazione delle importazioni e delle esportazioni che in generale applicano ai paesi terzi e decidono di esaminare i metodi e i mezzi per eliminare progressivamente gli ostacoli agli scambi, segnatamente quelli non tariffari, tenendo conto di quanto già realizzato in materia dalle organizzazioni internazionali. 4. Le parti contraenti concordano di promuovere gli scambi di informazioni sulle opportunità commerciali vantaggiose per entrambi e di consultarsi, con spirito costruttivo, sulle questioni connesse agli ostacoli tariffari e non tariffari, ai servizi, alla sanità, alla sicurezza e alle misure ambientali nonché ai requisiti tecnici. 5. Le parti contraenti concordano di approfondire la cooperazione tra le rispettive autorità in materia doganale, in particolare per quanto riguarda la formazione professionale, la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure doganali, nonché la prevenzione e l'eliminazione delle infrazioni delle norme doganali e le indagini sulle stesse. 6. Le parti contraenti si impegnano inoltre a prendere in considerazione, conformemente alle rispettive legislazioni, la possibilità di esonerare da dazi, imposte e altri oneri, le merci ammesse temporaneamente tali e quali o reintrodotte nei loro territori dopo aver subito, nel territorio dell'altra Parte contraente, trasformazioni insufficienti per poter considerare le merci originarie del territorio di detta parte contraente. 7. Le parti contraenti si impegnano a consultarsi, fatti salvi i rispettivi diritti e doveri nell'ambito del GATT, su qualsiasi controversia in materia commerciale. Se la Comunità o lo Sri Lanka richiedono detta consultazione, questa si svolgerà con la massima sollecitudine. La parte contraente che presenta la richiesta fornisce all'altra parte tutte le informazioni necessarie per un'analisi approfondita della situazione. In tali consultazioni si cercherà di risolvere il più rapidamente possibile le controversie commerciali. Articolo 4 Cooperazione economica 1. Le parti contraenti si impegnano, conformemente alle rispettive politiche e finalità e nell'ambito dei mezzi finanziari disponibili, a promuovere la cooperazione economica per il reciproco interesse. 2. Le parti contraenti decidono di imperniare la cooperazione economica su tre vasti settori d'intervento al fine di: a) migliorare l'attività economica nello Sri Lanka facilitando l'accesso al know-how, alla tecnologia e ai capitali della Comunità; b) agevolare i contatti tra gli operatori economici e le altre misure volte a promuovere gli scambi commerciali e gli investimenti; c) migliorare la comprensione dei rispettivi contesti economici, sociali e culturali come basi di una cooperazione efficace. 3. In questi vasti settori, e senza escludere dall'inizio alcun settore, le parti contraenti cercheranno soprattutto di: - migliorare l'ambiente economico e commerciale; - collaborare per tutelare l'ambiente e le risorse naturali; - cooperare in materia di energia, ivi comprese le fonti non convenzionali e l'uso razionale dell'energia; - collaborare a livello di telecomunicazioni, tecnologia dell'informazione e questioni connesse; - cooperare nel settore della metrologia e delle norme industriali; - cooperare nel settore della proprietà intellettuale; - cooperare nel settore dell'integrazione regionale, tramite il trasferimento di esperienze; - incentivare i trasferimenti di tecnologia in altri settori di reciproco interesse; - scambiare informazioni sulle questioni monetarie e sul contesto macro-economico; - rafforzare e diversificare i vincoli economici tra le parti; - favorire, in un contesto favorevole, i flussi commerciali e gli investimenti bilaterali CE-Sri Lanka; - promuovere la cooperazione per sviluppare l'agricoltura, la pesca, l'industria mineraria, i trasporti e le comunicazioni, la sanità, il controllo degli stupefacenti, il sistema bancario e assicurativo, il turismo e gli altri servizi; - facilitare la creazione di condizioni adatte alla creazione di posti di lavoro; - incoraggiare una stretta cooperazione tra i settori privati di entrambe le regioni; - promuovere la cooperazione tra piccole e medie imprese; - attivare la cooperazione nel settore industriale, inclusa l'agro-industria e l'industria con forti supporti tecnologici; - promuovere la cooperazione nel settore dell'ecologia industriale e urbana; - sostenere gli sforzi dello Sri Lanka nel settore della promozione commerciale e dello svilluppo del mercato; - promuovere la collaborazione tra scuole e istituiti di formazione; - promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica; - promuovere la cooperazione in materia di privatizzazioni nello Sri Lanka; - collaborare in materia di informazione e cultura. La cooperazione prevista per alcuni dei settori summenzionati viene illustrata con maggiori particolari negli articoli 5 e 12. 4. Per conseguire questi obiettivi, le parti contraenti utilizzeranno, nell'interesse reciproco e in conformità delle rispettive politiche e degli obiettivi, gli strumenti seguenti: - scambi di informazioni e d'idee; - preparazione di studi; - assistenza tecnica; - programmi di formazione, inclusa la formazione professionale; - contratti tra centri di ricerca e di formazione, agenzie specializzate e organizzazioni commerciali; - promozione degli investimenti e delle joint venture; - potenziamento istituzionale degli enti e delle amministrazioni pubblici e privati; - accesso alle rispettive basi di dati e creazione di nuove basi; - gruppi di lavoro e seminari; - scambi di esperti. 5. Le parti contraenti stabiliscono congiuntamente, con reciproci vantaggi, i settori e le priorità che saranno oggetto di azioni concrete di cooperazione economica, conformemente ai rispettivi obiettivi a lunga scadenza. Articolo 5 Investimenti 1. Le parti contraenti incoraggiano l'aumento degli investimenti di reciproco interesse creando un contesto più favorevole agli investimenti privati, ivi comprese condizioni migliori per il trasferimento di capitali e lo scambio di informazioni sulle opportunità di investimento. 2. Tenendo conto dell'attività svolta in questo settore in importanti ambiti internazionali e in particolare dei trattati bilaterali di investimento conclusi tra lo Sri Lanka e un certo numero di Stati membri della Comunità, consapevoli che lo Sri Lanka è parte contraente dell'accordo MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) nonché firmatario dell'ICSID (International Convention for the Settlement of Investment Disputes), le parti contraenti incoraggeranno ulteriori accordi sulla promozione e sulla tutela degli investimenti tra gli Stati membri della Comunità e lo Sri Lanka, sulla base dei principi della non discriminazione e della reciprocità. 3. Le parti contraenti si impegnano ad incoraggiare la cooperazione tra le rispettive istituzioni finanziarie. Articolo 6 Settore privato 1. Le parti contraenti decidono di coinvolgere il settore privato nei loro programmi di cooperazione CE-Sri Lanka allo scopo di intensificare la cooperazione economica e industriale. Le parti contraenti adottano misure per: a) incoraggiare il settore privato di entrambe le regioni geografiche a realizzare efficaci consultazioni congiunte, i cui risultati potrebbero essere successivamente trasmessi alla Commissione mista di cui all'articolo 20 del presente accordo per le necessarie misure d'applicazione; b) coinvolgere i rispettivi settori privati nelle attività realizzate nell'ambito del presente accordo. 2. Nell'ambito delle reciproche legislazioni, le parti contraenti facilitano l'accesso alle informazioni disponibili e ai finanziamenti con l'obiettivo di incoraggiare progetti ed operazioni atti a promuovere la cooperazione tra aziende, come joint venture, trasferimento di tecnologia in subfornitura, licenze, ricerca applicata e franchigie. Articolo 7 Nome Fatti salvi i loro obblighi internazionali e conformemente alle loro responsabilità e legislazioni, le parti contraenti prendono misure volte a ridurre le differenze a livello di metrologia, standardizzazione e certificazione promuovendo l'uso di sistemi normativi e di certificazione compatibili. A tal fine, esse favoriranno soprattutto: - i contatti tra esperti per agevolare gli scambi di informazioni e gli studi in materia di metrologia e norme nonché di controllo, promozione e certificazione della qualità; - gli scambi e i contatti tra organismi e istituti specializzati in queste materie, comprese le consultazioni volte a impedire che le norme costituiscano un ostacolo al commercio; - le misure intese al reciproco riconoscimento dei sistemi di certificazione della qualità; - l'assistenza tecnica in materia di metrologia, norme, certificazione e programmi di miglioramento qualitativo; - l'assistenza tecnica al potenziamento istituzionale onde migliorare le norme e gli organismi di certificazione della qualità nonché avviare nello Sri Lanka un programma nazionale di accreditamento per la valutazione della conformità. Articolo 8 Proprietà intellettuale 1. Le parti contraenti si impegnano, nella misura in cui lo consentono le rispettive competenze, normative e politiche, a: a) migliorare le condizioni di attuazione di un'adeguata ed efficace protezione, nonché di un rafforzamento, dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale in conformità delle norme internazionali più vincolanti; b) cooperare per garantire il raggiungimento di questi obiettivi. 2. Le parti contraenti si impegnano ad evitare trattamenti discriminatori per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale e, se necessario, ad avviare consultazioni qualora sorgano problemi di proprietà intellettuale con incidenze sulle relazioni commerciali. Articolo 9 Scienza e tecnologia 1. Conformemente al reciproco interesse e agli obiettivi delle rispettive strategie di sviluppo in materia, le parti contraenti si impegnano a promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica al fine di: a) favorire i trasferimenti di know-how e stimolare l'innovazione; b) diffondere le informazioni e le competenze in campo scientifico e tecnologico; c) creare nuove possibilità per la futura cooperazione economica, industriale e commerciale. 2. Le parti contraenti si impegnano a stabilire adeguate procedure per agevolare la massima partecipazione dei rispettivi scienziati e centri di ricerca alla summenzionata cooperazione. Articolo 10 Agricoltura e pesca Le parti contraenti si impegnano a promuovere la cooperazione nei settori dell'agricoltura e della pesca, compresa l'orticoltura e la trasformazione dei prodotti alimentari. A tal fine, in uno spirito di cooperazione e di buona volontà e tenendo conto delle rispettive legislazioni in materia, esse si impegnano ad esaminare: a) le possibilità di incrementare gli scambi di prodotti agricoli e della pesca; b) le misure sanitarie, fitosanitarie, veterinarie e ambientali, nonché gli ostacoli al commercio da esse causati; c) il collegamento fra agricoltura e ambiente rurale; d) la ricerca agricola e ittica. Articolo 11 Turismo Le parti contraenti si impegnano a cooperare in materia di turismo, con iniziative che tengano conto dei problemi ambientali e che includeranno scambi di informazioni, studi, formazione, promozione di investimenti e delle joint venture. Articolo 12 Informazione, cultura e comunicazione Le parti contraenti cooperano nei settori dell'informazione, della cultura e della comunicazione per migliorare la comprensione reciproca e rafforzare i legami culturali tra le due regioni, con studi preparatori e assistenza tecnica per salvaguardare il patrimonio culturale. Articolo 13 Cooperazione allo sviluppo 1. La Comunità riconosce la necessità di contribuire allo sviluppo dello Sri Lanka ed è disposta a rafforzare la cooperazione e a renderla più efficace al fine di sostenere gli sforzi dello Sri Lanka per realizzare un progresso sociale ed economico duraturo della popolazione attraverso progetti e programmi concreti, conformemente alle politiche e alle normative comunitarie, nei limiti dei mezzi finanziari disponibili per la cooperazione. 2. Detti progetti e programmi saranno destinati alla fasce più povere della popolazione. Si priviligerà lo sviluppo rurale, coinvolgendo i gruppi beneficiari e, se del caso, organizzazioni non governative qualificate, gradite ad entrambe le parti. La cooperazione nel settore riguarderà anche le politiche sociali e per la promozione dell'occupazione nelle città rurali, il ruolo della donna nello sviluppo, la formazione, la tutela e la promozione dei diritti dell'uomo. 3. La cooperazione sarà imperniata sulle priorità concordate da entrambe le parti, ivi compresa la lotta all'indigenza, di cui all'articolo 14, che garantirà l'efficacia e la sostenibilità del programma. Articolo 14 Lotta all'indigenza Le parti contraenti si impegnano a concentrare la cooperazione, per quanto possibile, sulle misure volte a lottare contro l'indigenza nello Sri Lanka. A questo proposito la Comunità potrà sostenere, nell'ambito dello sviluppo della cooperazione, le misure varate dal governo dello Sri Lanka. Articolo 15 Ambiente 1. Le parti contraenti riconoscono la necessità di tener conto della tutela ambientale come parte integrante della cooperazione economica e allo sviluppo. Esse ribadiscono altresì l'importanza delle questioni ambientali e la volontà di instaurare una cooperazione per la tutela e il miglioramento dell'ambiente, tenendo conto dei lavori svolti nei consessi internazionali. 2. Saranno privilegiati i seguenti aspetti: a) gestione sostenibile degli ecosistemi naturali; b) protezione e conservazione delle foreste naturali; c) rafforzamento degli enti forestali; d) soluzioni pratiche ai problemi energetici rurali e urbani; e) prevenzione dell'inquinamento industriale; f) tutela dell'ambiente urbano. Articolo 16 Sviluppo delle risorse umane Le parti contraenti riconoscono quanto sia importante sviluppare le risorse umane migliorando lo sviluppo economico e le condizioni di vita delle fasce più povere della popolazione e concordano nel giudicare questo aspetto parte integrante della cooperazione economica e allo sviluppo. Articolo 17 Lotta contro l'uso illecito di stupefacenti Conformemente alle rispettive competenze, le parti contraenti ribadiscono la loro ferma intenzione di rendere più efficaci le politiche e le misure volte a combattere la fornitura e la distribuzione di sostanze stupefacenti nonché a prevenire l'uso illecito di stupefacenti, se necessario offrendo assistenza tecnica, tenendo conto dei lavori svolti in merito nei consessi internazionali. Articolo 18 Cooperazione regionale La cooperazione tra le parti contraenti includerà anche le azioni svolte nel contesto di accordi di cooperazione o integrazione con altri paesi della stessa regione, purché le azioni considerate siano compatibili con tali accordi. Potranno formare oggetto di particolare attenzione i seguenti aspetti, senza peraltro escludere alcun settore: a) assistenza tecnica (servizi di esperti esterni, formazione di personale tecnico in alcuni aspetti pratici dell'integrazione); b) promozione del commercio interregionale; c) sostegno di istituti regionali, progetti e iniziative misti creati nell'ambito di organizzazioni regionali come l'Accordo di cooperazione regionale nell'Asia meridionale (SAARC); d) studi su collegamenti e comunicazioni regionali. Articolo 19 Mezzi per realizzare la cooperazione Entro i limiti delle loro disponibilità finanziarie, delle rispettive procedure e degli strumenti a loro disposizione, le parti contraenti forniscono i fondi necessari per agevolare il conseguimento degli obiettivi del presente accordo, segnatamente per quanto riguarda la cooperazione economica. In materia di aiuti allo sviluppo la Comunità sosterrà, nel quadro del suo programma a favore dei paesi dell'America Latina e dell'Asia (ALA), i programmi per lo sviluppo dello Sri Lanka mediante trasferimenti diretti a condizioni vantaggiose, contributi istituzionali e altre fonti di finanziamento conformemente alle norme e alle prassi delle istituzioni della Comunità europea. Articolo 20 Commissione mista 1. Le parti contraenti concordano di mantenere la Commissione mista istituita dall'articolo 8 dell'accordo di cooperazione commerciale tra la Comunità e lo Sri Lanka del 1975. 2. In particolare, la Commissione mista avrà il compito di: a) garantire il corretto funzionamento e la corretta esecuzione dell'accordo; b) formulare adeguate raccomandazioni per conseguire gli obiettivi dell'accordo; c) stabilire priorità in relazione agli scopi del presente accordo; d) esaminare i modi e i mezzi per consolidare la cooperazione nei settori contemplati dall'accordo. 3. La Commissione mista sarà composta da rappresentanti di livello adeguato di entrambe le parti. Essa si riunirà di norma ogni anno, alternativamente a Bruxelles e a Colombo, in una data fissata di comune accordo. Riunioni straordinarie possono essere indette di concerto dalle parti contraenti. 4. La Commissione mista può istituire sottogruppi specializzati per assisterla nello svolgimento dei propri compiti e coordinare l'elaborazione e l'attuazione di progetti e programmi nel quadro del presente accordo. 5. L'ordine del giorno delle riunioni della Commissione mista sarà concordato tra le parti contraenti. 6. Le parti contraenti decidono altresì di affidare alla Commissione mista il compito di garantire il corretto funzionamento di tutti gli accordi settoriali già conclusi o che potrebbero essere conclusi tra la Comunità e lo Sri Lanka. 7. Eventuali problemi che si presentassero negli intervalli tra le riunioni della Commissione mista potranno formare oggetto di consultazioni nei settori contemplati dall'Accordo. A seconda delle competenze tali problemi saranno trattati da sottogruppi specializzati o formeranno oggetto di consultazioni ad hoc. Articolo 21 Futuri sviluppi 1. Le parti contraenti possono ampliare, di concerto, il campo di applicazione del presente accordo al fine di sviluppare la cooperazione mediante accordi su settori o attività ben definiti. 2. Le parti contraenti possono formulare, nell'ambito dell'accordo, suggerimenti per estendere il campo della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicare lo stesso. Articolo 22 Altri accordi 1. Fatte salve le pertinenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, né il presente accordo né qualsivoglia azione intrapresa ai sensi dello stesso pregiudicano in alcun modo la possibilità per gli Stati membri della Comunità di avviare attività bilaterali con lo Sri Lanka nel settore della cooperazione economica o di concludere, se del caso, nuovi accordi di cooperazione economica con questo paese. 2. Fermo restando quanto disposto dal paragrafo 1 in materia di cooperazione economica, le disposizioni del presente accordo sostituiscono le disposizioni di accordi conclusi tra Stati membri delle Comunità e lo Sri Lanka laddove tali disposizioni siano incompatibili con le disposizioni del presente accordo o identiche ad esse. Articolo 23 Agevolazioni Per favorire la cooperazione nel quadro del presente accordo, le autorità dello Sri Lanka concedono ai funzionari e agli esperti della Comunità europea le garanzie e le agevolazioni necessarie per l'espletamento delle loro attività. Disposizioni particolareggiate al riguardo figureranno in uno scambio di lettere a parte. Articolo 24 Applicazione territoriale Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori nei quali si applica il trattato che istituisce la comunità europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio dello Sri Lanka. Articolo 25 Allegati Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante. Articolo 26 Entrata in vigore e rinnovo Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della reciproca notifica, ad opera delle parti contraenti, dell'espletamento delle procedure all'uopo necessarie. Al momento dell'entrata in vigore esso sostituisce gli accordi di cooperazione commerciale firmati il 22 luglio 1975. Il presente accordo è concluso per un periodo di cinque anni. Esso è prorogato tacitamente di anno in anno a condizione che nessuna delle parti contraenti lo denunci sei mesi prima della scadenza. Articolo 27 Testi facenti fede Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e singalese, ciascun testo facente ugualmente fede. En fe de lo cual, los abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo. Til bekræftelse heraf har undertegnede underskrevet denne aftale. Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten dieses Abkommen unterschrieben. Óå ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãñÜöïíôåò Ýèåóáí ôçí õðïãñáöÞ ôïõò êÜôù áðü ôçí ðáñïýóá óõìöùíßá. In witness whereof the undersigned have signed this Agreement. En foi de quoi, les soussignés ont apposé leur signature au bas du présent accord. In fede di che, i sottoscritti hanno firmato il presente accordo. Ten blijke waarvan de ondergetekenden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld. Em fé do que, os abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente acordo. >RIFERIMENTO A UN FILM> Hecho en Bruselas, el dieciocho de julio de mil novecientos noventa y cuatro. Udfærdiget i Bruxelles, den attende juli nitten hundrede og fireoghalvfems. Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Juli neunzehnhundertvierundneunzig. ¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá ïêôþ Éïõëßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ôÝóóåñá. Done at Brussels on the eighteenth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-four. Fait à Bruxelles, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze. Fatto a Bruxelles, addì diciotto luglio millenovecentonovantaquattro. Gedaan te Brussel, de achttiende juli negentienhonderd vierennegentig. Feito em Bruxelas, em dezoito de Julho de mil novecentos e noventa e quatro. >RIFERIMENTO A UN FILM> Por el Consejo de la Unión Europea For Rådet for Den Europæiske Union Für den Rat der Europäischen Union Ãéá ôï Óõìâïýëéï ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò For the Council of the European Union Pour le Conseil de l'Union européenne Per il Consiglio dell'Unione europea Voor de Raad van de Europese Unie Pelo Conselho da União Europeia >RIFERIMENTO A UN FILM> Por el Gobierno de Sri Lanka For regeringen for Sri Lanka Für die Regierung Sri Lankas Ãéá ôçí êõâÝñíçóç ôçò Óñé ËÜíêá For the Government of Sri Lanka Pour le gouvernement du Sri Lanka Per il governo dello Sri Lanka Voor de Regering van Sri Lanka Pelo Governo do Sri Lanka >RIFERIMENTO A UN FILM> ALLEGATO Dichiarazione della Comunità relativa agli adeguamenti tariffari La Comunità ribadisce la dichiarazione acclusa all'accordo di cooperazione firmato il 22 luglio 1975 sul sistema delle preferenze generalizzate (SPG) applicato autonomamente dalla Comunità economica europea il 1° luglio 1971 in base alla risoluzione 21 (II) della seconda Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo tenutasi nel 1968. La Comunità s'impegna inoltre ad esaminare le proposte e le questioni presentate dallo Sri Lanka in merito alle norme d'origine affinché questo paese trarre il massimo vantaggio dal sistema. La Comunità, infine, è disposta ad organizzare nello Sri Lanka alcuni seminari per gli utilizzatori pubblici e privati del sistema, affinché possano avvalersene pienamente. Dichiarazioni della Comunità e dello Sri Lanka 1. Durante i negoziati dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e lo Sri Lanka sulla compartecipazione e sullo sviluppo, le parti contraenti hanno dichiarato che le disposizioni dell'accordo non pregiudicheranno in alcun modo i rispettivi diritti e doveri nell'ambito del GATT e che, in conformità dell'articolo 30, paragrafo 4 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, del 1969, in caso di norma contraddittorie, si applicheranno eventuali accordi successivi, che figurino nella versione definitiva dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round al quale entrambe le parti hanno aderito. 2. Le parti contraenti convengono che ai fini del presente accordo la « proprietà intellettuale, industriale e commerciale » include in particolare la protezione del diritto d'autore (incluso il software per computer) e i diritti ad esso collegati; i marchi commerciali e di servizio; le denominazioni geografiche, comprese le denominazioni di origine; i progetti industriali; i brevetti; gli schemi di configurazione dei circuiti integrati; i sistemi di protezione delle informazioni riservate e di difesa dalla concorrenza sleale.