21994D1231(01)

Decisione del Comitato misto SEE n. 30/94, del 15 dicembre 1994, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 372 del 31/12/1994 pag. 0001 - 0002


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 30/94

del 15 dicembre 1994

che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, adeguato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 7/94, del 21 marzo 1994, che modifica il protocollo 47 ed alcuni allegati dell'accordo SEE ();

considerando che la direttiva 94/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, concernente i dispositivi di attacco meccanico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ed il loro agganciamento a detti veicoli (), deve essere incorporata nell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 45q (Direttiva 93/94/CEE del Consiglio) del capo I dell'allegato II dell'accordo, è inserito il nuovo punto seguente:

«45r. 394 L 0020: Direttiva 94/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, concernente i dispositivi di attacco meccanico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ed il loro agganciamento a detti veicoli (GU n. L 195, del 29. 7. 1994, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva vanno lette con i seguenti adattamenti:

Nell'allegato I, punto 3.3.4 è aggiunto il testo seguente:

- 12 per l'Austria,

- 17 per la Finlandia,

- IS per l'Islanda,

-16 per la Norvegia,

- 5 per la Svezia.»

Articolo 2

I testi della direttiva 94/20/CE nelle lingue finlandese, islandese, norvegese e svedese, acclusi alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° febbraio 1995, a condizione che siano avvenute tutte le notifiche al Comitato misto SEE ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1994.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

H. HAFSTEIN

() GU n. L 160 del 28. 6. 1994, pag. 1.

() GU n. L 195 del 29. 7. 1994, pag. 1.