21994A1231(40)

Accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra - Protocollo n. 1 sul commercio dei tessili e dei capi d'abbigliamento - Protocollo n. 2 relativo agli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e l'Estonia - Protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa - Protocollo n. 4: Disposizioni specifiche relative agli scambi tra l'Estonia, la Spagna e il Portogallo - Protocollo n. 5 relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale - Protocollo n. 6 sulle concessioni con limiti annui - Atto finale

Gazzetta ufficiale n. L 373 del 31/12/1994 pag. 0002 - 0162


ACCORDO sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra

LA COMUNITÀ EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

in appresso denominate «la Comunità», da una parte,

e la REPUBBLICA DI ESTONIA,

in appresso denominata «Estonia», dall'altra,

CONSIDERANDO che le parti ricordano i loro vincoli storici e i loro valori comuni; che esse desiderano rafforzare detti vincoli e instaurare relazioni strette e durature su basi reciproche affinché l'Estonia possa partecipare al processo di integrazione europea, consolidando e sviluppando ulteriormente le relazioni già create, segnatamente attraverso l'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica;

CONSIDERANDO che il presente accordo contribuisce al conseguimento dell'associazione;

CONSIDERANDO che le parti si sono impegnate a rafforzare le libertà politiche ed economiche alla base del presente accordo e a sviluppare ulteriormente il nuovo sistema economico e politico dell'Estonia in modo da rispettare, anche conformemente agli impegni assunti nell'ambito della CSCE, lo Stato di diritto e i diritti dell'uomo, compresi quelli delle minoranze, e che preveda un regime pluripartitico con elezioni libere e democratiche nonché la liberalizzazione necessaria per introdurre l'economia di mercato;

CONSIDERANDO che le parti concordano nel ritenere che l'Estonia abbia ottenuto notevoli risultati per quanto riguarda le riforme politiche ed economiche e che ha intenzione di proseguire su questa via;

CONSIDERANDO che le parti rispetteranno gli impegni assunti nel quadro della CSCE, segnatamente quelli contenuti nell'Atto finale di Helsinki, nei documenti conclusivi delle riunioni di Madrid, di Vienna e di Copenaghen, nella Carta di Parigi per una nuova Europa, nelle conclusioni della conferenza CSCE di Bonn, nel documento CSCE di Helsinki del 1992, nella Convenzione europea sui diritti dell'uomo e della Carta europea dell'energia, dopo la ratifica;

CONSIDERANDO che il commercio e la liberalizzazione del commercio possono contribuire considerevolmente alla stabilità dell'Europa grazie alla cooperazione, principio fondamentale della Comunità europea;

CONSIDERANDO che occorre portare avanti, con l'aiuto della Comunità, le riforme politiche ed economiche in Estonia;

CONSIDERANDO che la Comunità intende contribuire a dette riforme e aiutare l'Estonia ad affrontare le conseguenze economiche e sociali dell'adeguamento strutturale;

CONSIDERANDO che la piena applicazione dell'accordo è legata all'attuazione, da parte dell'Estonia, di un programma coerente di riforme economiche e politiche;

CONSIDERANDO che le parti riconoscono l'esigenza di una cooperazione regionale ininterrotta tra i paesi baltici, considerata la maggiore integrazione tra l'Unione europea (UE) e questi ultimi, e la necessità per i paesi baltici di proseguire parallelamente su questa via;

CONSIDERANDO che le parti si sono impegnate a liberalizzare gli scambi commerciali in base ai principi del GATT;

CONSIDERANDO che, secondo le previsioni delle parti, l'accordo creerà un nuovo clima per le relazioni economiche tra di esse, e soprattutto per lo sviluppo del commercio e degli investimenti, di capitale importanza per la ristrutturazione economica e per la modernizzazione tecnologica;

CONSIDERANDO che è importante intensificare il dialogo politico tra le parti;

CONSIDERANDO che le parti riconoscono che l'Estonia intende, a termine, diventare membro dell'UE e che, secondo le parti, i più stretti rapporti di associazione instaurati dal presente accordo la aiuteranno a conseguire questo obiettivo;

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come loro plenipotenziari,

LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA:

Klaus KINKEL

Ministro federale degli Affari esteri e Vicecancelliere federale della Repubblica federale di Germania, Presidente in esercizio del Consiglio dell'Unione europea

Sir Leon BRITTAN,

Membro della Commissione delle Comunità europee

LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO:

Sir Leon BRITTAN

Membro della Commissione delle Comunità europee

LA REPUBBLICA DI ESTONIA:

Jüri LUIK

Ministro degli Affari esteri

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

1. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo sancito, in particolare, dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché i principi dell'economia di mercato, sono alla base delle politiche interna ed estera delle parti e costituiscono elementi fondamentali del presente accordo.

2. Le parti ritengono fondamentale, per la futura prosperità e stabilità della regione, che i paesi baltici mantengano e sviluppino la cooperazione tra di essi e moltiplichino gli sforzi per promuovere questo processo.

3. Le parti ritengono che l'applicazione del presente accordo costituisca un passo decisivo verso la rapida conclusione di un accordo europeo tra l'Estonia e la Comunità europea.

TITOLO II LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Articolo 2

1. All'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l'Estonia istituiscono una zona di libero scambio, secondo le sue disposizioni e in conformità con le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT).

2. Per classificare le merci negli scambi tra le parti si applica la nomenclatura combinata delle merci.

3. Il dazio di base per ciascun prodotto contemplato dal presente accordo è quello effettivamente applicato erga omnes il 1° gennaio 1994.

Le riduzioni successive previste dal presente accordo vanno applicate a detti dazi di base.

4. Qualora, successivamente all'entrata in vigore dell'accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare riduzioni derivanti dall'accordo in materia di tariffe concluso a seguito dell'Uruguay Round del GATT, i dazi ridotti sostituiscono i dazi di base di cui al paragrafo 3 a partire dalla data di applicazione della riduzione.

5. La Comunità e l'Estonia si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.

CAPITOLO I Prodotti industriali

Articolo 3

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e dell'Estonia elencati nei capitoli da 25 a 97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I.

2. Gli scambi commerciali tra le parti per i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica avvengono in conformità con le disposizioni di detto trattato.

Articolo 4

I dazi doganali e le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunità e le misure d'effetto equivalente sono aboliti all'entrata in vigore dell'accordo per i prodotti originari dell'Estonia.

Articolo 5

I dazi doganali e le restrizioni quantitative sulle importazioni in Estonia e le misure d'effetto equivalente sono aboliti all'entrata in vigore dell'accordo per i prodotti originari della Comunità.

Articolo 6

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

Articolo 7

All'entrata in vigore dell'accordo, la Comunità e l'Estonia aboliscono negli scambi commerciali tra di esse, tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni.

Articolo 8

1. All'entrata in vigore dell'accordo, la Comunità e l'Estonia aboliscono negli scambi commerciali tra di esse, tutti i dazi doganali sulle esportazioni e gli oneri di effetto equivalente.

2. All'entrata in vigore dell'accordo, la Comunità e l'Estonia aboliscono, negli scambi commerciali tra di esse, le restrizioni quantitative sulle esportazioni e le misure di effetto equivalente.

Articolo 9

Nel protocollo n. 1 sono previste disposizioni specifiche relative al commercio di prodotti tessili e capi di abbigliamento originari dell'Estonia.

Articolo 10

Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento da parte della Comunità di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato II.

CAPITOLO II Agricoltura

Articolo 11

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti agricoli originari della Comunità e dell'Estonia.

2. Per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, fatta però eccezione per i prodotti della pesca, definiti ai sensi del regolamento (CEE) n. 3759/92.

Articolo 12

Il protocollo n. 2 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati ivi elencati.

Articolo 13

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo, cessano di applicarsi le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunità di prodotti agricoli originari dell'Estonia e sulle importazioni in Estonia di prodotti agricoli originari della Comunità.

2. I riferimenti alle concessioni previste dal presente accordo figurano negli allegati III, IV e V.

3. Le concessioni di cui al paragrafo 2 possono essere rivedute di concerto tra le parti entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, in base ai principi e alle procedure di cui al paragrafo 4.

4. Tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, della loro appartenenza a settori particolarmente sensibili, delle regole della politica agraria comune della Comunità, delle regole della politica agraria dell'Estonia e del ruolo dell'agricoltura nell'economia estone, la Comunità e l'Estonia esaminano in sede di commissione mista, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni.

Articolo 14

Fatte salve altre disposizioni del presente accordo, e in particolare l'articolo 23, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli, le importazioni di prodotti originari di una delle parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 13 provochino gravi perturbazioni sui mercati dell'altra parte, le due parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la parte interessata può adottare le misure che ritiene necessarie.

CAPITOLO III Prodotti della pesca

Articolo 15

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti della pesca originari della Comunità e della Estonia, che sono contemplati dal regolamento (CEE) n. 3759/92.

Articolo 16

1. I riferimenti alle concessioni previste dal presente accordo figurano nell'allegato VI.

2. Ai prodotti della pesca si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni degli articoli 13, paragrafo 4, 14 e 18, paragrafi 2 e 3.

CAPITOLO IV Disposizioni comuni

Articolo 17

Le disposizioni del presente titolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente titolo o nei protocolli n. 1 e n. 2.

Articolo 18

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, negli scambi tra la Comunità e l'Estonia:

- non si introducono nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni né oneri di effetto equivalente, né si aumentano quelli già applicati;

- non si introducono nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni né misure d'effetto equivalente, né si rendono più restrittive quelle esistenti.

2. Fatte salve le concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 13, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non limitano in alcun modo l'applicazione delle politiche agricole dell'Estonia e della Comunità o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche.

3. Considerata la struttura tariffaria dell'Estonia al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, laddove non siano previsti dazi per i prodotti agricoli e qualora venga instaurato un nuovo regime tariffario per le importazioni di prodotti agricoli, in deroga al paragrafo 1 e nel quadro della sua politica agricola relativa alla produzione nazionale, l'Estonia può introdurre dazi su un numero limitato di prodotti agricoli originari della Comunità. Tali dazi possono essere introdotti solo per i primi due anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo e previa consultazione in sede di commissione mista. L'Estonia deve in ogni caso garantire un considerevole margine preferenziale per i prodotti originari della Comunità. All'occorrenza, il periodo di due anni può essere prolungato di un anno con decisione della commissione mista.

Articolo 19

1. Le parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti simili originari del territorio dell'altra parte.

2. I prodotti esportati nel territorio di una delle due parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne superiore all'ammontare delle imposte dirette o indirette cui sono stati soggetti.

Articolo 20

1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o intese sugli scambi transfrontalieri se non nella misura in cui alterano la disciplina degli scambi prevista dal presente accordo.

2. Nell'ambito della commissione mista si tengono consultazioni tra le parti in merito agli accordi istitutivi delle suddette unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. Nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, in particolare, si avviano consultazioni di questo tipo per poter tener conto dei reciproci interessi della Comunità e dell'Estonia sanciti nel presente accordo.

Articolo 21

L'Estonia può adottare misure eccezionali di durata limitata in deroga alle disposizioni dell'articolo 5 e dell'articolo 18, paragrafo 1, primo trattino, sotto forma di dazi doganali maggiorati.

Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie oppure determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficoltà, in particolare qualora dette difficoltà siano fonte di gravi problemi sociali.

I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Estonia ai prodotti originari della Comunità introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25 % ad valorem e mantengono un elemento di preferenza per i prodotti originari della Comunità.

Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 15 % delle importazioni totali dalla Comunità di prodotti industriali, definiti ai sensi del capitolo I, nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici.

Le suddette misure sono applicate per un periodo non superiore a due anni, a meno che la commissione mista non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al più tardi dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Nessun prodotto può essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi più di tre anni dall'abolizione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative oppure degli oneri o delle misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto.

L'Estonia informa la commissione mista di ogni misura eccezionale che intende adottare e, a richiesta della Comunità, si tengono consultazioni nell'ambito della commissione mista sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, l'Estonia fornisce alla commissione mista un calendario con le date di abolizione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. La commissione mista può decidere un calendario diverso.

Articolo 22

Qualora una delle parti ritenga che negli scambi con l'altra parte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell'accezione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, essa può adottare le misure del caso nei confronti di tali pratiche in conformità con l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, della relativa legislazione interna e delle condizioni e procedure di cui all'articolo 26.

Articolo 23

Qualora un prodotto venga importato in quantità talmente maggiorate e in condizioni tali da recare o minacciare di recare:

- grave pregiudizio ai fabbricanti nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenziali nel territorio di una delle parti, oppure

- gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un serio deterioramento della situazione economica di una regione,

la parte interessata, sia essa la Comunità o l'Estonia, può adottare le opportune misure alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 26.

Articolo 24

Qualora l'osservanza delle disposizioni degli articoli 8 e 18 porti a:

i) una riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la parte esportatrice mantenga, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative sulle esportazioni, dazi all'esportazione o misure d'effetto equivalente; o

ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la parte esportatrice,

e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano probabilmente dar luogo a gravi difficoltà per la parte esportatrice, quest'ultima può adottare le opportune misure alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 26. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono revocate quando la situazione non ne giustifica più il mantenimento.

Articolo 25

Gli Stati membri dell'Unione europea (in appresso denominati «Stati membri») e l'Estonia procedono ad un graduale riordinamento dei monopoli di Stato che presentano un carattere commerciale, in modo che venga esclusa, alla scadenza del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri e dell'Estonia per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi delle merci. La commissione mista è informata delle misure adottate a tal fine.

Articolo 26

1. Nel caso in cui la Comunità o l'Estonia assoggettino le importazioni di prodotti suscettibili di creare le difficoltà di cui all'articolo 23 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano l'altra parte.

2. Nei casi specificati agli articoli 22, 23 e 24, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d), il più rapidamente possibile, la parte interessata, sia essa la Comunità o l'Estonia, fornisce alla commissione mista tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

Nella scelta delle misure si deve dare la priorità a quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate alla commissione mista e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, valgono le seguenti disposizioni:

a) Per quanto riguarda l'articolo 23, le difficoltà generate dalla situazione ivi descritta vengono sottoposte all'esame della commissione mista, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine.

Qualora la commissione mista o la parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando è stata sollevata la questione, la parte importatrice può adottare le misure adeguate per risolvere il problema. La portata di dette misure non deve eccedere quella necessaria per porre rimedio alle difficoltà insorte.

b) Per quanto riguarda l'articolo 22, la commissione mista è informata del caso di dumping non appena le autorità della parte importatrice hanno aperto l'inchiesta. Qualora non si sia posta fine al dumping o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione è stata sottoposta alla commissione mista, la parte importatrice può adottare le misure adeguate.

c) Per quanto riguarda l'articolo 24, le difficoltà generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame della commissione mista.

La commissione mista può adottare qualsiasi decisione necessaria per porre fine alle difficoltà. Qualora essa non abbia preso tale decisione entro trenta giorni da quando le è stata sottoposta la questione, la parte esportatrice può applicare le misure adeguate alle esportazioni del prodotto interessato.

d) Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la parte interessata, sia essa la Comunità o l'Estonia, può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate agli articoli 22, 23 e 24, le misure precauzionali strettamente necessarie per far fronte alla situazione; la commissione mista ne viene subito informata.

Articolo 27

Il protocollo n. 3 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente accordo nonché i metodi di cooperazione amministrativa.

Articolo 28

L'accordo non preclude l'applicazione di proibizioni o restrizioni sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito di merci giustificate da motivi di pubblica moralità, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza; da motivi legati alla tutela della salute e della vita umana, animale o vegetale; alla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, alla protezione della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o alla normativa in materia di oro e di argento. Le suddette proibizioni o restrizioni non costituiscono tuttavia uno strumento di arbitraria discriminazione o una restrizione non dichiarata degli scambi tra le parti.

Articolo 29

Il protocollo n. 4, valido fino al 31 dicembre 1995, riporta le specifiche disposizioni da applicarsi agli scambi tra l'Estonia, da una parte, e la Spagna e il Portogallo, dall'altra.

TITOLO III PAGAMENTI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO

Articolo 30

Le parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, qualsiasi pagamento sul conto corrente della bilancia dei pagamenti, nella misura in cui le transazioni all'origine dei pagamenti riguardano movimenti di merci tra le Parti liberalizzati in conformità del presente accordo.

Articolo 31

Facendo riferimento alle disposizioni del presente capitolo, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 32, fintantoché non sarà stata introdotta la piena convertibilità della moneta estone ai sensi dell'articolo VIII dell'accordo relativo al Fondo monetario internazionale l'Estonia è autorizzata, in circostanze eccezionali, ad applicare restrizioni valutarie per la concessione o l'assunzione di crediti a breve e a medio termine, nella misura in cui dette restrizioni vengono applicate all'Estonia per la concessione di detti crediti e sono permesse dallo statuto dell'Estonia nei confronti del FMI.

L'Estonia applica queste restrizioni in maniera non discriminatoria, al fine di perturbare il meno possibile l'attuazione del presente accordo. L'Estonia informa tempestivamente la commissione mista dell'introduzione di queste misure e degli eventuali cambiamenti.

Articolo 32

1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento dell'accordo, nella misura in cui possono essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e l'Estonia:

i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;

ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o dell'Estonia, o in una sua parte sostanziale;

iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunità europea oppure, per i prodotti contemplati dal trattato CECA, in base alle norme corrispondenti del trattato CECA, compreso il diritto derivato.

3. Entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, la commissione mista adotta mediante decisione le norme necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2.

Fino all'adozione di dette norme, per l'applicazione del paragrafo 1, punto iii) e delle parti pertinenti del paragrafo 2 ci si baserà sulle disposizioni del presente accordo relative all'interpretazione e all'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

4. a) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii) le parti accettano che, durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo, qualsiasi aiuto statale concesso dall'Estonia venga valutato tenendo conto del fatto che l'Estonia va assimilata alle regioni della Comunità di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea. La commissione mista, tenendo conto della situazione economica dell'Estonia, decide se detto periodo debba essere prorogato per ulteriori periodi di tre anni.

b) Ciascuna delle parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro riferendo ogni anno all'altra parte sull'importo totale e sulla distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle parti, l'altra fornisce informazioni su casi particolari di aiuto pubblico.

5. Per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli II e III del titolo II:

- la disposizione del paragrafo 1, punto iii) non si applica;

- le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto i) dovrebbero essere valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità in base agli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare quelli fissati nel regolamento n. 26 del Consiglio.

6. Se la Comunità o l'Estonia ritengono che una particolare pratica sia incompatibile ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, e

- non sia adeguatamente trattata nel quadro delle norme di attuazione di cui al paragrafo 3, o

- in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave pregiudizio agli interessi dell'altra parte o un pregiudizio sostanziale alla sua industria nazionale, ivi compreso il settore dei servizi,

esse possono prendere opportune misure previa consultazione nell'ambito della commissione mista o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.

Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, punto iii) del presente articolo, tali misure appropriate possono, qualora si applichi in materia l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, essere adottate soltanto in conformità delle procedure e alle condizioni fissate da detto accordo e da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato nel suo ambito, applicabile tra le parti.

7. In deroga ad eventuali disposizioni contrarie adottate in conformità del paragrafo 3, le parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale.

Articolo 33

1. Le parti si adoperano per evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese quelle relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. In caso di imposizione di tali misure, la parte che le ha introdotte presenta all'altra, non appena possibile, il calendario relativo alla loro abolizione.

2. Qualora uno o più Stati membri o l'Estonia abbiano, o corrano un imminente rischio di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o l'Estonia, a seconda dei casi, possono, in conformità delle condizioni stabilite nel quadro dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, adottare misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, purché abbiano una durata limitata e una portata non più ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o l'Estonia, a seconda dei casi, informano senza indugio l'altra parte.

Articolo 34

Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi, la commissione mista garantisce che, dal quarto anno a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo, si applichino al funzionamento dello stesso i principi del trattato che istituisce la Comunità europea, segnatamente l'articolo 90, e i principi del documento conclusivo della riunione della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa tenutasi a Bonn nell'aprile 1990, in particolare la libertà di decisione degli imprenditori.

Articolo 35

1. Le parti si impegnano a sviluppare la cooperazione doganale al fine di ravvicinare il sistema doganale dell'Estonia a quello della Comunità.

2. Sono previsti in particolare:

- scambi di informazioni, anche sui metodi di indagine;

- l'organizzazione di seminari e di periodi di formazione;

- l'introduzione del documento amministrativo unico e il collegamento tra i sistemi di transito della Comunità e dell'Estonia;

- la semplificazione dei controlli e delle formalità per il trasporto delle merci.

Si fornirà l'assistenza tecnica necessaria.

3. Le parti si forniranno reciprocamente assistenza amministrativa, conformemente alle disposizioni del protocollo n. 5.

Articolo 36

1. Le parti riconoscono che il ravvicinamento della legislazione attuale e futura dell'Estonia a quella della Comunità è fondamentale per l'instaurazione del libero scambio tra le Parti e per l'ulteriore integrazione economica dell'Estonia nella Comunità. L'Estonia cercherà pertanto di rendere progressivamente la sua legislazione commerciale compatibile con quella della Comunità.

2. Il ravvicinamento delle legislazioni si estenderà in particolare ai seguenti settori: dumping, regole di concorrenza, legislazione doganale, norme e standard tecnici.

3. La Comunità fornisce all'Estonia l'assistenza tecnica necessaria per l'applicazione di queste misure, in particolare mediante:

- scambi di esperti;

- la tempestiva comunicazione delle informazioni, segnatamente in materia normativa;

- l'organizzazione di seminari;

- attività di formazione;

- un aiuto per la traduzione della normativa comunitaria nei settori pertinenti.

TITOLO IV DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

Articolo 37

La commissione mista istituita dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale tra la Comunità economica europea e l'Estonia firmato l'11 maggio 1992 svolge i compiti ad essa assegnati dal presente accordo.

Articolo 38

Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, la commissione mista ha il potere di prendere decisioni nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. La commissione mista può altresì formulare adeguate raccomandazioni.

Le decisioni e raccomandazioni sono elaborate di comune accordo tra le parti.

Articolo 39

1. Ciascuna delle parti può deferire alla commissione mista qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

2. La commissione mista può comporre la controversia mediante una decisione.

3. Ciascuna delle parti è tenuta a prendere i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.

4. Nel caso non sia possibile comporre la controversia conformemente al disposto del paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna delle parti può designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra parte deve designare un secondo arbitro entro due mesi.

La commissione mista designa un terzo arbitro.

Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.

Ciascuna delle parti in causa deve adottare le misure necessarie all'attuazione della decisione arbitrale.

Articolo 40

Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giurisdizionali e amministrativi delle parti per tutelare i loro diritti individuali e i loro diritti di proprietà, inclusi quelli riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

Articolo 41

L'accordo non impedisce ad una parte contraente di adottare qualsiasi misura:

a) ritenuta necessaria a precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;

b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;

c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale;

d) ritenuta necessaria per rispettare i suoi obblighi e impegni internazionali in merito al controllo del duplice uso dei beni e delle tecnologie industriali.

Articolo 42

Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

- le misure applicate dall'Estonia nei confronti della Comunità non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro aziende o imprese;

- le misure applicate dalla Comunità nei confronti dell'Estonia non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini, aziende o imprese dell'Estonia.

Articolo 43

Quando sono importati nella Comunità, i prodotti dell'Estonia non beneficiano di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

Articolo 44

1. Le parti adottano tutte le misure generali o specifiche necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nell'accordo.

2. Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, può adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce alla commissione mista tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio alla commissione mista e, qualora l'altra parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno alla commissione mista.

Articolo 45

I protocolli nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e gli allegati da I a VI sono parte integrante del presente accordo.

Articolo 46

Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

Ciascuna delle parti può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra parte. L'accordo cessa di essere applicabile dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

Articolo 47

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori ai quali si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni precisate in detti trattati e, dall'altro, al territorio dell'Estonia.

Articolo 48

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e estone, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 49

Il presente accordo è approvato dalle parti conformemente alle loro rispettive procedure.

L'accordo entra in vigore, previa approvazione delle parti, il 1° gennaio 1995.

Qualora non venga approvato a tempo debito prima del 1° gennaio 1995, il presente accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'approvazione di entrambe le parti.

Le parti si comunicano senza indugio l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di approvazione.

A decorrere dalla sua entrata in vigore, l'accordo sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale, firmato a Bruxelles l'11 maggio 1992 tra la Comunità economica europea e l'Estonia, è così modificato:

- sono abrogati l'articolo 3 e gli articoli da 5 a 12, nonché l'articolo 13, paragrafi 1 e 4;

- all'articolo 4, sono depennate le parole «gli scambi e» e le parole «sono condotti» vengono sostituite con «è condotta»;

- all'articolo 13, paragrafo 2, sono depennate le parole «In linea con gli obiettivi del presente articolo e».

Articolo 50

1. Nel caso in cui il presente accordo entri in vigore dopo il 1° gennaio, ma prima del 31 dicembre 1995, ai fini dei titoli II e III e dei protocolli nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, per «data di entrata in vigore dell'accordo» si intende:

- la data di entrata in vigore, per quanto riguarda gli obblighi da adempiere a decorrere da tale data, e

- il 1° gennaio 1995, per quanto riguarda gli obblighi da adempiere successivamente alla data di entrata in vigore con riferimento a tale data.

2. Qualora l'accordo entri in vigore in data successiva al 1° gennaio 1995, si applicano le disposizioni del protocollo n. 6.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de julio de mil novecientos noventa y cuatro.

Udfærdiget i Bruxelles, den attende juli nitten hundrede og fireoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Juli neunzehnhundertvierundneunzig.

¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá ïêôþ Éïõëßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ôÝóóåñá.

Done at Brussels on the eighteenth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-four.

Fait à Bruxelles, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto luglio millenovecentonovantaquattro.

Gedaan te Brussel, de achttiende juli negentienhonderd vierennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezoito de Julho de mil novecentos e noventa e quatro.

Allakirjutatud Brüsselis juulikuu kaheksateistkümnendal päeval tuhande üheksasaja üheksakümne neljandal aastal.

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Ãéá ôéò ÅõñùðáúêÝò Êïéíüôçôåò

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopa Ühenduste nimel

>INIZIO DI UN GRAFICO>

>FINE DI UN GRAFICO>

Por la República de Estonia

For Republikken Estland

Für die Republik Estland

Ãéá ôç Äçìïêñáôßá ôçò Åóèïíßáò

For the Republic of Estonia

Pour la république d'Estonie

Per la Repubblica di Estonia

Voor de Republiek Estland

Pela República da Estónia

Eesti Vabariigi nimel

>INIZIO DI UN GRAFICO>

>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti di cui agli articoli 3 e 11 dell'accordo

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Merci di cui all'articolo 10 Merci per le quali la Comunità mantiene una componente agricola nei dazi

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 13, paragrafo 2

>SPAZIO PER TABELLA>

Allegato all'allegato III

Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione

1. Per ciascuna campagna di commercializzazione, si stabiliscono prezzi minimi all'importazione per i prodotti seguenti:

0810 30 10 Ribes nero (cassis)

0810 40 30 Mirtilli neri

0810 40 50 Frutti del «Vaccinium macrocarpon» e del «Vaccinium corymbosum»

I prezzi minimi all'importazione sono stabiliti dalla Comunità, di concerto con l'Estonia, tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi, dei quantitativi importati e dell'andamento del mercato comunitario.

2. Il rispetto dei prezzi minimi all'importazione è soggetto ai seguenti criteri:

- in nessun trimestre di una campagna di commercializzazione il valore medio unitario di ciascuno dei prodotti elencati al paragrafo 1 importati nella Comunità deve essere inferiore al prezzo minimo all'importazione stabilito per il prodotto in questione;

- in nessun periodo di quindici giorni il valore medio unitario dei prodotti elencati al paragrafo 1 importati nella Comunità deve essere inferiore al 90 % del prezzo minimo all'importazione stabilito per il prodotto in questione, a condizione che i quantitativi importati durante quel periodo non siano inferiori al 4 % del livello normale annuale delle importazioni.

3. Qualora non venga rispettato uno di questi criteri, la Comunità può introdurre misure per garantire che sia rispettato il suo prezzo minimo all'importazione per ciascuna partita del prodotto in questione importata dall'Estonia.

ALLEGATO IV

Prodotti di cui all'articolo 13, paragrafo 2

Regime d'importazione nella Comunità di animali vivi della specie bovina e per le carni di animali della specie bovina, ovina e caprina

1. Indipendentemente dalle disposizioni di bilancio di cui al regolamento (CEE) n. 805/68 è aperto, per le importazioni dalla Lettonia, dalla Lituania e dall'Estonia, un contingente tariffario globale di 3 500 capi di animali vivi della specie bovina destinati all'ingrasso o alla macellazione, di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg, di cui al codice NC 0102.

Il prelievo ridotto o l'aliquota del dazio specifico applicabili agli animali che rientrano in detto contingente sono fissati al 25 % dell'importo totale del prelievo o dell'aliquota del dazio specifico.

2. Qualora dalle previsioni risulti che le importazioni nella Comunità in un determinato anno possono superare i 425 000 capi, la Comunità può prendere misure di salvaguardia in conformità del regolamento (CEE) n. 805/68, fatti salvi tutti gli altri diritti previsti dall'accordo.

3. È aperto, per le importazioni dalla Lettonia, dalla Lituania e dall'Estonia, un contingente tariffario globale di 1 500 tonnellate di carni di animali della specie bovina fresche, refrigerate o congelate, di cui ai codici NC 0201 e 0202.

Il dazio o il prelievo ridotto oppure l'aliquota del dazio specifico applicabili nell'ambito del contingente in questione sono fissati al 40 % del loro importo totale.

4. Nel quadro del regime autonomo all'importazione di cui al regolamento (CEE) n. 3643/85, viene riservato alla Lettonia, alla Lituania e all'Estonia un contingente globale di 100 tonnellate di carni delle specie ovina o caprina fresche, refrigerate o congelate, di cui al codice NC 0204.

ALLEGATO V

Prodotti di cui all'articolo 13, paragrafo 2

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO VI

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 16, paragrafo 1

>SPAZIO PER TABELLA>

PROTOCOLLO N. 1 sul commercio dei tessili e dei capi d'abbigliamento

Articolo 1

Salvo disposizioni contrarie nel presente protocollo, per tutta la sua durata le importazioni nella Comunità dei prodotti tessili elencati all'allegato I, originari dell'Estonia, non saranno soggette a limiti quantitativi o a misure di effetto equivalente.

Articolo 2

1. Qualora fossero introdotti limiti quantitativi, le esportazioni nella Comunità di prodotti tessili di origine estone cui si applicano detti limiti verranno assoggettate a un sistema di duplice controllo, le cui modalità sono specificate nell'appendice A.

2. All'entrata in vigore del presente protocollo, le esportazioni nella Comunità dei prodotti di origine estone elencati all'allegato II non soggetti a limiti quantitativi verranno assoggettate a sorveglianza mediante il sistema di duplice controllo di cui al paragrafo 1.

3. Previe consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 15, le esportazioni nella Comunità dei prodotti di origine estone di cui all'allegato I non soggetti a limiti quantitativi diversi da quelli elencati all'allegato II possono essere assoggettate a sorveglianza dalla Comunità mediante il sistema di duplice controllo di cui al paragrafo 1 oppure mediante un sistema di vigilanza preventiva.

Articolo 3

1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti tessili contemplati dal presente protocollo non sono soggette ai limiti quantitativi ivi fissati, purché si dichiari che tali prodotti sono destinati ad essere riesportati, tali quali o previa trasformazione, al di fuori della Comunità nel quadro del sistema di controllo amministrativo in vigore nella Comunità.

L'immissione in consumo dei prodotti importati nelle suddette condizioni è tuttavia subordinata alla presentazione di una licenza di esportazione rilasciata dalle autorità dell'Estonia e di un attestato di origine, conformemente alle disposizioni dell'appendice A.

2. Se le competenti autorità della Comunità riscontrano che determinate importazioni di prodotti tessili sono state imputate su uno dei limiti quantitativi fissati a norma del presente protocollo, ma che i prodotti sono poi stati riesportati al di fuori della Comunità, esse comunicano entro quattro settimane alle autorità dell'Estonia i quantitativi in oggetto e autorizzano l'importazione di quantitativi identici di prodotti della stessa categoria, senza imputarle sul limite quantitativo stabilito a norma del presente protocollo per l'anno in corso o per quello successivo.

3. La Comunità e l'Estonia riconoscono il carattere particolare e differenziato delle reimportazioni di prodotti tessili nella Comunità previo perfezionamento in Estonia quale forma specifica di cooperazione industriale e commerciale.

Dette reimportazioni non sono soggette ai limiti quantitativi eventualmente fissati a norma dell'articolo 5 purché vengano effettuate in conformità delle normative sul perfezionamento passivo economico in vigore nella Comunità e siano oggetto del regime specifico di cui all'appendice C.

Articolo 4

Qualora vengano introdotti limiti quantitativi a norma dell'articolo 5, si applicano le seguenti disposizioni:

1) L'uso anticipato, durante un qualsiasi anno di applicazione del protocollo, di una frazione del limite quantitativo fissato per l'anno successivo è autorizzato, per ciascuna categoria di prodotti, fino al 5 % del limite quantitativo per l'anno in corso.

Le forniture anticipate vengono detratte dai corrispondenti limiti quantitativi stabiliti per l'anno successivo.

2) I quantitativi non utilizzati nel corso di un anno di applicazione del protocollo possono essere riportati, per ciascuna categoria di prodotti, sul corrispondente limite quantitativo per l'anno successivo fino al 7 % del limite quantitativo per l'anno in corso.

3) Per quanto riguarda le categorie del gruppo I, sono autorizzati soltanto i seguenti trasferimenti:

- tra le categorie 2 e 3 e dalla categoria 1 alle categorie 2 e 3, fino al 4 % del limite quantitativo fissato per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento;

- tra le categorie 4, 5, 6, 7 e 8 fino al 4 % del limite quantitativo fissato per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento.

I trasferimenti da una categoria qualsiasi dei gruppi II, III, IV e V ad una categoria qualsiasi dei gruppi I, II, III, IV e V sono autorizzati fino al 5 % del limite quantitativo fissato per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento.

4) La tabella delle equivalenze applicabile ai trasferimenti di cui sopra figura nell'allegato I del presente protocollo.

5) L'aumento registrato in una categoria di prodotti per l'applicazione cumulativa dei paragrafi 1, 2 e 3 in un determinato anno di applicazione del protocollo non deve superare i seguenti limiti:

- 13 % per le categorie di prodotti del gruppo I,

- 13,5 % per le categorie di prodotti dei gruppi II, III, IV e V.

6) Le autorità dell'Estonia notificano preventivamente, con un anticipo di almeno 15 giorni, il ricorso alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 5

1. Le esportazioni dei prodotti tessili elencati all'allegato I del presente protocollo possono essere assoggettate a limiti quantitativi fissati secondo le modalità seguenti.

2. Qualora le importazioni di prodotti tessili originari dell'Estonia contemplati dal presente protocollo avvengano in quantitativi talmente aumentati o in condizioni tali da recare o minacciare di recare grave pregiudizio alla produzione comunitaria di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Comunità può chiedere l'avvio di consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 15 del presente protocollo onde concordare un limite quantitativo appropriato per la categoria tessile in questione.

3. In attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, l'Estonia si impegna a sospendere o a limitare al livello indicato dalla Comunità, a decorrere dalla notifica della richiesta di consultazioni, le esportazioni dei prodotti della categoria in questione nella Comunità o nella(e) regione(i) del mercato comunitario da essa specificata(e).

La Comunità autorizza l'importazione dei prodotti di detta categoria spediti dall'Estonia anteriormente alla data di presentazione della richiesta di consultazioni.

4. Se le consultazioni non consentono alle parti contraenti di trovare una soluzione soddisfacente entro il termine di cui all'articolo 15, la Comunità ha il diritto di introdurre un limite quantitativo definitivo ad un livello annuale non inferiore al 106 % del livello di importazioni raggiunto nell'anno di calendario precedente a quello durante il quale le importazioni hanno dato luogo alla richiesta di consultazioni.

Se necessario a causa della tendenza delle importazioni totali nella Comunità del prodotto in questione, il livello annuale fissato viene aumentato previe consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 15.

5. Il tasso d'incremento annuale dei limiti quantitativi introdotti a norma del presente articolo viene determinato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 15.

6. Se vengono applicati i paragrafi 2, 3 e 4, l'Estonia si impegna a rilasciare licenze di esportazione per i prodotti oggetto di contratti conclusi prima dell'introduzione dei limiti quantitativi, fino a concorrenza del limite quantitativo stabilito.

7. Fino a quando non vengono comunicate le statistiche di cui all'articolo 12, paragrafo 6, il paragrafo 2 del presente articolo si applica in base alle statistiche annuali trasmesse precedentemente dalla Comunità.

Articolo 6

1. Per garantire il buon funzionamento del presente protocollo, la Comunità e l'Estonia decidono di collaborare pienamente nella prevenzione, nell'indagine e nell'adozione di tutti i necessari provvedimenti giuridici e/o amministrativi per combattere le elusioni mediante trasbordo, rispedizioni, false dichiarazioni concernenti il paese o il luogo di origine, contraffazione dei documenti, false dichiarazioni concernenti il contenuto di fibre, i quantitativi, la designazione o la classificazione delle merci o qualsiasi altro mezzo. L'Estonia e la Comunità convengono pertanto di definire le disposizioni giuridiche e le procedure amministrative necessarie per poter intervenire in modo efficace contro dette elusioni, anche adottando misure correttive giuridicamente vincolanti nei confronti degli esportatori e/o importatori coinvolti.

2. Qualora, sulla base delle informazioni disponibili, la Comunità ritenga che si stia eludendo il presente protocollo, essa chiede l'avvio di consultazioni con l'Estonia per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente. Le consultazioni vengono avviate quanto prima e comunque non oltre 30 giorni dalla data della richiesta.

3. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 2, su richiesta della Comunità l'Estonia prende, in via cautelare, tutte le misure necessarie per consentire, previa presentazione di prove sufficienti dell'elusione, di adeguare i limiti quantitativi fissati a norma dell'articolo 5 in seguito alle consultazioni di cui al paragrafo 2 per l'anno di contingentamento nel quale è stata presentata la richiesta di consultazioni, conformemente al paragrafo 2, o per l'anno successivo se il limite per l'anno in corso è esaurito.

4. Se, nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 2, le parti non giungono a una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Comunità ha il diritto:

a) se esistono prove sufficienti che i prodotti originari dell'Estonia sono stati importati eludendo il presente protocollo, di imputare i quantitativi corrispondenti sui limiti quantitativi stabiliti a norma dell'articolo 5;

b) se viene sufficientemente dimostrata l'esistenza di false dichiarazioni relative al contenuto di fibre, ai quantitativi, alla designazione o alla classificazione dei prodotti originari dell'Estonia, di rifiutarsi di importare i prodotti in questione;

c) se risulta che il territorio dell'Estonia è coinvolto nel trasbordo o nella deviazione di prodotti non originari di questo paese, di introdurre limiti quantitativi per le stesse categorie di prodotti originari dell'Estonia, sempre che non siano già soggetti a limiti quantitativi, oppure di prendere le altre misure del caso.

5. Le parti decidono di instaurare un sistema di cooperazione amministrativa onde prevenire e risolvere efficacemente tutti i problemi connessi all'elusione del presente protocollo, conformemente all'appendice A dello stesso.

Articolo 7

1. I limiti quantitativi stabiliti a norma del presente protocollo per le importazioni nella Comunità di prodotti tessili di origine estone non saranno suddivisi dalla Comunità in quote regionali.

2. Le parti collaborano per prevenire variazioni repentine e pregiudizievoli delle correnti commerciali tradizionali tali da causare una concentrazione regionale delle importazioni dirette nella Comunità.

3. L'Estonia sorveglia le sue esportazioni di prodotti oggetto di restrizioni o di vigilanza nella Comunità. In caso di variazione repentina e pregiudizievole delle correnti commerciali tradizionali, la Comunità ha il diritto di chiedere che vengano avviate consultazioni per trovare una soluzione soddisfacente. Le consultazioni si tengono entro quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta.

4. L'Estonia si accerta che le esportazioni di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi nella Comunità vengano ripartite nel modo più equo possibile su tutto l'anno tenendo debitamente conto, in particolare, dei fattori stagionali.

Articolo 8

In caso di denuncia del presente protocollo ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, i limiti quantitativi fissati a norma dello stesso vengono ridotti pro rata temporis salvo diversa decisione congiunta delle parti contraenti.

Articolo 9

Le esportazioni estoni di tessuti di fabbricazione artigianale ottenuti su telai azionati a mano o a pedale, di indumenti o altri prodotti tessili fabbricati a mano con i tessuti di cui sopra e di altri manufatti tradizionali del folclore non sono soggette a limiti quantitativi, purché questi prodotti originari dell'Estonia soddisfino le condizioni di cui all'appendice B.

Articolo 10

1. Se la Comunità ritiene che un prodotto tessile oggetto del presente protocollo sia importato dall'Estonia nella Comunità a prezzi anormalmente inferiori a quelli praticati in condizioni di normale concorrenza, recando o minacciando di recare grave pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti simili o direttamente concorrenti, essa può richiedere consultazioni a norma dell'articolo 15, nel qual caso si applicano le seguenti disposizioni specifiche.

2. Se, in seguito a dette consultazioni, le parti riconoscono l'esistenza della situazione di cui al paragrafo 1, l'Estonia prende, nei limiti dei suoi poteri, le misure necessarie per rimediare alla situazione, segnatamente per quanto riguarda il prezzo del prodotto in questione.

3. Al fine di determinare se il prezzo di un prodotto tessile è anormalmente inferiore ai prezzi praticati in condizione di normale concorrenza, detto prezzo può essere confrontato:

- con i prezzi generalmente praticati alla vendita di prodotti simili, in condizioni normali, da altri paesi esportatori sul mercato del paese importatore;

- con i prezzi di prodotti nazionali simili ad uno stadio di commercializzazione comparabile sul mercato del paese importatore;

- con i prezzi minimi praticati da un paese terzo per lo stesso prodotto, nel corso di normali operazioni commerciali, nei tre mesi precedenti la richiesta di consultazioni, a condizione che la Comunità non abbia preso provvedimenti al riguardo.

4. Se, nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 2, non si giunge a un accordo entro trenta giorni dalla richiesta della Comunità, quest'ultima può rifiutare temporaneamente le spedizioni del prodotto in questione ai prezzi di cui al paragrafo 1 fintantoché non si sarà trovata una soluzione reciprocamente soddisfacente.

5. In circostanze critiche e del tutto eccezionali, quando l'importazione di determinati prodotti dall'Estonia nella Comunità a prezzi anormalmente inferiori a quelli praticati in condizioni di normale concorrenza arreca un pregiudizio difficilmente riparabile, la Comunità può rifiutare temporaneamente l'importazione dei prodotti in questione in attesa che si trovi una soluzione durante le consultazioni, che sono avviate senza indugio. Le parti fanno il possibile per giungere ad una soluzione reciprocamente accettabile entro dieci giorni lavorativi dall'avvio delle consultazioni.

6. Qualora la Comunità dovesse ricorrere alle misure di cui ai paragrafi 4 e 5, l'Estonia può chiedere consultazioni in qualsiasi momento per esaminare la possibilità di abolire o di modificare dette misure quando non sussistano più i motivi che le hanno rese necessarie.

Articolo 11

1. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente protocollo si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso denominata «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC») e sulle relative modifiche.

Qualora una decisione relativa alla classificazione modifichi il criterio di classificazione o la categoria di un prodotto contemplato dal presente protocollo, tale prodotto rientra nel regime commerciale applicabile al criterio o alla categoria cui appartiene dopo detta modifica.

Le modifiche della nomenclatura combinata (NC) introdotte secondo le procedure in vigore nella Comunità per le categorie di prodotti contemplate dal presente protocollo e le decisioni relative alla classificazione delle merci non riducono i limiti quantitativi introdotti nel quadro del presente protocollo.

2. L'origine dei prodotti contemplati dal presente protocollo viene determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità.

Qualsiasi modifica delle norme di origine viene comunicata all'Estonia e non riduce nessuno dei limiti quantitativi fissati a norma del presente protocollo.

Nell'appendice A figurano le procedure per il controllo dell'origine dei summenzionati prodotti.

Articolo 12

1. L'Estonia trasmette alla Commissione delle Comunità europee precisi dati statistici su tutte le licenze di esportazione rilasciate per le categorie di prodotti tessili soggette ai limiti quantitativi fissati a norma del presente protocollo o a un sistema di duplice controllo, espressi in quantitativi e in valore e suddivisi per Stato membro della Comunità, nonché su tutti i certificati rilasciati dalle competenti autorità estoni per i prodotti di cui all'articolo 9 soggetti alle disposizioni dell'appendice B.

2. Parimenti, la Comunità trasmette alle autorità dell'Estonia precisi dati statistici sulle autorizzazioni d'importazione rilasciate dalle sue autorità nonché le statistiche relative alle importazioni dei prodotti cui si applica il sistema di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

3. Le informazioni di cui sopra vengono trasmesse, per tutte le categorie di prodotti, entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono le statistiche.

4. Su richiesta della Comunità, l'Estonia fornisce i dati statistici relativi alle importazioni di tutti i prodotti contemplati dall'allegato I.

5. Qualora l'analisi delle informazioni scambiate dovesse rivelare notevoli divergenze tra le statistiche relative alle esportazioni e quelle relative alle importazioni, possono essere avviate consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 15 del presente protocollo.

6. Per l'applicazione dell'articolo 5, la Comunità s'impegna a comunicare alle autorità dell'Estonia, prima del 15 aprile di ogni anno, le statistiche dell'anno precedente relative alle importazioni di tutti i prodotti tessili contemplati dal presente protocollo, suddivise per paese fornitore e per Stato membro della Comunità.

Articolo 13

L'Estonia evita qualsiasi discriminazione nel rilasciare le licenze di esportazione e i documenti di cui alle appendici A e B.

Articolo 14

Le parti decidono di esaminare ogni anno l'andamento del commercio di prodotti tessili e capi di abbigliamento nel quadro delle consultazioni di cui all'articolo 15 e in base alle statistiche di cui all'articolo 12.

Articolo 15

1. Salvo altrimenti disposto dal presente protocollo, alle procedure di consultazione ivi previste si applicano le seguenti disposizioni:

- nella misura del possibile, si tengono consultazioni periodiche. Non è esclusa la possibilità di consultazioni supplementari specifiche;

- le richieste di consultazioni devono essere notificate per iscritto all'altra parte;

- se del caso, dopo la richiesta di consultazioni viene trasmessa, entro un termine ragionevole (e comunque non oltre 15 giorni dalla notifica), una relazione che illustri le circostanze che, a giudizio della parte richiedente, giustificano la presentazione della richiesta;

- le parti avviano consultazioni entro un mese dalla notifica della richiesta al fine di giungere ad una soluzione reciprocamente accettabile entro e non oltre l'ulteriore termine di un mese;

- il summenzionato periodo di un mese per concordare una soluzione reciprocamente accettabile può essere prolungato di concerto tra le parti.

2. La Comunità può richiedere consultazioni, conformemente al paragrafo 1, se riscontra che, in un particolare anno di applicazione del protocollo, sorgono difficoltà nella Comunità o in una delle sue regioni per un aumento repentino e rilevante, rispetto all'anno precedente, delle importazioni di una data categoria del gruppo I soggetta ai limiti quantitativi fissati a norma del presente protocollo.

3. Su richiesta di una delle parti si avviano consultazioni in merito a qualsiasi problema derivante dall'applicazione del presente protocollo. Le consultazioni avviate a norma del presente articolo si svolgono in uno spirito di cooperazione e col proposito di sormontare le divergenze tra le parti.

Articolo 16

Le parti si impegnano a favorire gli scambi di visite tra singoli, gruppi e delegazioni dei settori commerciale e industriale onde agevolare i contatti a livello industriale, commerciale e tecnico in relazione al commercio e alla cooperazione con l'industria tessile per i prodotti tessili e i capi d'abbigliamento, nonché a contribuire all'organizzazione di fiere ed esposizioni di comune interesse.

Articolo 17

Per quanto riguarda la proprietà intellettuale, su richiesta di una parte si tengono consultazioni, secondo la procedura di cui all'articolo 15, per trovare un'equa soluzione a qualsiasi problema relativo alla tutela dei marchi, disegni e modelli di capi d'abbigliamento e prodotti tessili.

Articolo 18

1. Ciascuna parte può, in qualsiasi momento, proporre di modificare il presente protocollo o denunciarlo previa notifica con un preavviso di almeno sei mesi. In tal caso, il protocollo cessa di applicarsi allo scadere del termine di preavviso.

2. Gli allegati, le appendici e i verbali concordati acclusi al presente protocollo ne costituiscono parte integrante.

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

1. In deroga alle norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formula utilizzata per la designazione delle merci va considerata puramente indicativa; poiché il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dal campo di applicazione dei codici NC. Laddove vengono indicati ex codici NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

2. Gli indumenti non riconoscibili come indumenti per uomo o per ragazzo oppure per donna o per ragazza sono classificati come indumenti per donna o per ragazza.

3. L'espressione «indumenti per bambini piccoli (''bébés")» comprende gli indumenti sino alla taglia commerciale 86 compresa.

>SPAZIO PER TABELLA>

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>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Prodotti non soggetti a limiti quantitativi ma soggetti al sistema di duplice controllo di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del presente protocollo

(Le designazioni complete delle categorie di cui al presente allegato figurano nell'allegato I del presente protocollo.)

Categorie:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

13

20

39

117

118

Appendice A

TITOLO I CLASSIFICAZIONE

Articolo 1

1. Le competenti autorità della Comunità si impegnano ad informare l'Estonia di qualsiasi modifica della nomenclatura combinata (NC) prima della sua entrata in vigore nella Comunità.

2. Le competenti autorità della Comunità informano le competenti autorità estoni di qualsiasi decisione concernente la classificazione dei prodotti contemplati dal presente protocollo, entro e non oltre un mese dall'adozione. Tale comunicazione comprende:

a) una descrizione dei prodotti;

b) la categoria e i codici NC corrispondenti;

c) i motivi della decisione.

3. Se una decisione di classificazione modifica il criterio di classificazione o la categoria di qualsiasi prodotto contemplato dal presente protocollo, le competenti autorità della Comunità concedono un termine di 30 giorni, a decorrere dalla data della comunicazione della Comunità, per l'entrata in vigore della decisione. Ai prodotti spediti anteriormente all'entrata in vigore della decisione continua ad applicarsi la classificazione precedente, sempre che vengano presentati all'importazione nella Comunità entro 60 giorni a decorrere da tale data.

4. Se una decisione comunitaria recante modifica del criterio di classificazione o della categoria di un prodotto contemplato dal protocollo si applica ad una categoria soggetta a limiti quantitativi, le parti avviano consultazioni secondo le procedure di cui all'articolo 15 del protocollo onde adempiere all'obbligo di cui al secondo comma dell'articolo 11, paragrafo 1 dello stesso.

5. Qualora, al punto di entrata nella Comunità, le competenti autorità comunitarie ed estoni abbiano opinioni divergenti circa la classificazione dei prodotti contemplati dal presente protocollo, ci si baserà provvisoriamente sulle indicazioni fornite dalla Comunità, in attesa che si tengano le consultazioni di cui all'articolo 15, al fine di concordare la classificazione definitiva del prodotto in questione.

TITOLO II ORIGINE

Articolo 2

1. I prodotti originari dell'Estonia possono essere esportati nella Comunità secondo il regime previsto dal presente protocollo previa presentazione di un certificato di origine estone conforme al modello allegato alla presente appendice.

2. Il certificato di origine viene rilasciato dai competenti organismi autorizzati a norma della legislazione estone se i prodotti in causa possono essere considerati originali dell'Estonia ai sensi delle pertinenti norme comunitarie.

3. I prodotti dei gruppi III, IV e V possono tuttavia essere importati nella Comunità, secondo il regime previsto dal presente protocollo, previa presentazione di una dichiarazione dell'esportatore figurante sulla fattura o su un altro documento commerciale in cui si attesti che i prodotti in questione sono originari dell'Estonia ai sensi delle pertinenti norme comunitarie.

4. Il certificato di origine di cui al paragrafo 1 non è richiesto per le importazioni di merci corredate di un certificato di circolazione EUR.1 o di un formulario EUR.2 compilati conformemente alle norme comunitarie pertinenti.

Articolo 3

Il certificato di origine viene rilasciato soltanto previa richiesta scritta dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato sotto la sua responsabilità. I competenti organismi autorizzati a norma della legislazione estone sono tenuti ad accertarsi che i certificati di origine siano compilati correttamente; a tal fine, essi richiedono tutti i documenti giustificativi e procedono a tutti i controlli considerati necessari.

Articolo 4

Quando vengono adottati criteri diversi per determinare l'origine di prodotti della stessa categoria, i certificati o le dichiarazioni di origine devono contenere una descrizione delle merci sufficientemente dettagliata, che consenta di individuare il criterio in base al quale è stato rilasciato il certificato o è stata compilata la dichiarazione.

Articolo 5

La constatazione di lievi divergenze tra i dati del certificato di origine e quelli che figurano sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità di importazione dei prodotti non compromette ipso facto la veridicità delle dichiarazioni contenute nel certificato.

TITOLO III SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO

Sezione I Esportazione

Articolo 6

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 294A1231(40).1

Le competenti autorità dell'Estonia rilasciano una licenza di esportazione per tutte le spedizioni dall'Estonia di prodotti tessili soggetti ai limiti quantitativi definitivi o provvisori fissati a norma dell'articolo 5 del protocollo entro i limiti quantitativi corrispondenti, eventualmente modificati a norma degli articoli 4, 6 e 8 del protocollo, e dei prodotti tessili soggetti a un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi come previsto all'articolo 2, paragrafi 2 e 3 del protocollo.

Articolo 7

1. Le licenze di esportazione per i prodotti soggetti a limiti quantitativi a norma del presente protocollo devono essere conformi al modello 1 allegato alla presente appendice e sono valide per l'esportazione in tutto il territorio doganale cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea. Nondimeno, qualora la Comunità dovesse ricorrere alle disposizioni degli articoli 5 e 7 del protocollo, a norma del verbale concordato n. 1, o alle disposizioni del verbale concordato n. 2, i prodotti tessili coperti dalle licenze di esportazione possono essere immessi in libera pratica soltanto nella(e) regione(i) della Comunità indicata(e) nelle licenze.

2. Qualora siano stati introdotti limiti quantitativi a norma del presente protocollo, ciascuna licenza di esportazione deve specificare, tra l'altro, che il quantitativo del prodotto in questione è stato imputato sul limite quantitativo stabilito per la categoria corrispondente e copre unicamente una delle categorie di prodotti soggette a limiti quantitativi. La licenza può essere utilizzata per una o più spedizioni dei prodotti in questione.

3. Le licenze di esportazione per i prodotti soggetti ad un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi devono essere conformi al modello 2 allegato alla presente appendice. Esse riguardano soltanto una categoria di prodotti e possono essere utilizzate per una o più spedizioni dei prodotti in questione.

Articolo 8

Le competenti autorità comunitarie devono essere informate immediatamente del ritiro o della modifica di tutte le licenze di esportazione già rilasciate.

Articolo 9

1. Le esportazioni di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi a norma del presente protocollo vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l'anno in cui sono state spedite le merci, anche se la licenza di esportazione è rilasciata dopo la spedizione.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le merci si considerano spedite alla data in cui vengono caricate, per l'esportazione, sull'aereo, sul veicolo o sulla nave.

Articolo 10

La presentazione di una licenza di esportazione, a norma dell'articolo 12, avviene entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci da essa contemplate.

Sezione II Importazione

Articolo 11

L'importazione nella Comunità di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi o a un sistema di duplice controllo a norma del presente protocollo è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione.

Articolo 12

1. Le competenti autorità della Comunità rilasciano l'autorizzazione d'importazione di cui all'articolo 11 entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione, da parte dell'importatore, dell'originale della corrispondente licenza di esportazione.

2. Le autorizzazioni d'importazione per i prodotti soggetti a limiti quantitativi a norma del presente protocollo sono valide per sei mesi a decorrere dalla data del rilascio per l'importazione in tutto il territorio doganale cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea. Nondimeno, qualora la Comunità dovesse ricorrere alle disposizioni degli articoli 5 e 7 del protocollo, a norma del verbale concordato n. 1, o alle disposizioni del verbale concordato n. 2, i prodotti tessili coperti dalle autorizzazioni d'importazione possono essere immessi in libera pratica soltanto nella(e) regione(i) della Comunità ivi indicata(e).

3. Le autorizzazioni d'importazione per i prodotti soggetti ad un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi sono valide per sei mesi a decorrere dalla data del rilascio per l'importazione in tutto il territorio doganale cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.

4. Le competenti autorità della Comunità annullano l'autorizzazione d'importazione già rilasciata se la corrispondente licenza di esportazione è stata ritirata.

Nondimeno, se le competenti autorità della Comunità vengono informate del ritiro o dell'annullamento di una licenza di esportazione soltanto dopo l'importazione dei prodotti nella Comunità, i quantitativi corrispondenti vengono imputati sui limiti quantitativi stabiliti per la categoria e per l'anno di contingentamento in questione.

Articolo 13

1. Se le competenti autorità della Comunità constatano che i quantitativi totali coperti dalle licenze rilasciate dalle competenti autorità dell'Estonia per una determinata categoria, in un qualsiasi anno, superano il limite quantitativo fissato per detta categoria a norma dell'articolo 5 del protocollo, eventualmente modificato a norma degli articoli 4, 6 e 8 dello stesso, dette autorità possono sospendere il rilascio delle autorizzazioni d'importazione. In tal caso, esse informano immediatamente le competenti autorità dell'Estonia e viene avviata senza indugio la procedura speciale di consultazione di cui all'articolo 15 del protocollo.

2. Le competenti autorità della Comunità possono rifiutare di rilasciare un'autorizzazione di importazione per le esportazioni di prodotti di origine estone soggetti a limiti quantitativi o a un sistema di duplice controllo e non coperti da licenze di esportazione estoni rilasciate conformemente alle disposizioni della presente appendice.

Tuttavia, fatto salvo l'articolo 6 del protocollo, se le competenti autorità della Comunità autorizzano l'importazione di questi prodotti nella Comunità, i quantitativi corrispondenti non vengono imputati sui limiti quantitativi fissati a norma del protocollo senza l'esplicito consenso delle competenti autorità dell'Estonia.

TITOLO IV FORMA E PRESENTAZIONE DELLE LICENZE DI ESPORTAZIONE E DEI CERTIFICATI DI ORIGINE E DISPOSIZIONI COMUNI CONCERNENTI LE ESPORTAZIONI NELLA COMUNITÀ

Articolo 14

1. La licenza di esportazione e il certificato di origine possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Essi sono redatti in inglese o in francese. Se vengono compilati a mano, le informazioni devono essere scritte ad inchiostro e in stampatello.

Il formato dei suddetti documenti è di 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m². Se i documenti sono redatti in più copie, soltanto la prima, che è l'originale, viene stampata su fondo arabescato. Detta copia viene chiaramente contraddistinta dalla dicitura «originale», mentre le altre recano l'indicazione «copia». Le competenti autorità della Comunità accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'esportazione nella Comunità secondo le disposizioni del protocollo.

2. Ogni documento deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

Detto numero è composto dai seguenti elementi:

- due lettere che indicano il paese esportatore: EE;

- due lettere che indicano lo Stato membro dove avviene lo sdoganamento:

BL = Benelux

DE = Repubblica federale di Germania

DK = Danimarca

EL = Grecia

ES = Spagna

FR = Francia

GB = Regno Unito

IE = Irlanda

IT = Italia

PT = Portogallo

- un numero di una cifra che indica l'anno di contingentamento, corrispondente all'ultima cifra dell'anno, ad esempio 4 per il 1994;

- un numero di due cifre, da 01 a 99, che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore;

- un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro dove avviene lo sdoganamento.

Articolo 15

La licenza di esportazione e il certificato di origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi dovranno recare la dicitura «delivré a posteriori» o «issued retrospectively».

Articolo 16

1. In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato di origine, l'esportatore può rivolgersi alle competenti autorità estoni per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in suo possesso. I duplicati dei certificati o delle licenze devono recare la dicitura «duplicata» o «duplicate».

2. I duplicati devono recare la data dei rispettivi originali (licenza di esportazione o certificato di origine).

TITOLO V COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 17

La Comunità e l'Estonia collaborano strettamente all'attuazione della presente appendice. A tal fine, le parti agevolano i contatti e gli scambi di opinioni, anche su argomenti di carattere tecnico.

Articolo 18

Per garantire una corretta applicazione della presente appendice, la Comunità e l'Estonia si prestano reciprocamente assistenza nel controllare l'autenticità e l'esattezza delle licenze di esportazione e dei certificati di origine rilasciati nonché di tutte le dichiarazioni fatte a norma della presente appendice.

Articolo 19

L'Estonia trasmette alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti per il rilascio e la verifica delle licenze di esportazione e dei certificati di origine, unitamente ai modelli dei timbri da esse utilizzati e ai facsimili delle firme dei funzionari autorizzati a firmare le licenze di esportazione e i certificati di origine. L'Estonia informa la Commissione di qualsiasi modifica a queste informazioni.

Articolo 20

1. Vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati di origine e delle licenze di esportazione, per sondaggio oppure ogniqualvolta le competenti autorità della Comunità nutrano fondati dubbi sull'autenticità del certificato o della licenza o sull'esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti in questione.

2. In tal caso, le competenti autorità comunitarie rinviano il certificato di origine, la licenza di esportazione o una copia degli stessi alle competenti autorità estoni indicando, eventualmente, i motivi di forma o di fondo che giustificano l'inchiesta. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest'ultima o una sua copia viene allegata all'originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità forniscono inoltre tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni che figurano nel certificato o nella licenza.

3. Il paragrafo 1 si applica anche ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine di cui all'articolo 2 della presente appendice.

4. I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma dei paragrafi 1 e 2 vengono comunicati entro tre mesi alle competenti autorità comunitarie. Le informazioni trasmesse indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione riguardano le merci effettivamente esportate e se queste possono essere esportate sotto il regime definito dal protocollo. La Comunità può inoltre richiedere copie di tutta la documentazione necessaria onde accertare i fatti, in particolare la vera origine delle merci.

Se dalle verifiche emergono irregolarità sistematiche nell'uso delle dichiarazioni di origine, la Comunità può assoggettare le importazioni dei prodotti in questione alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1 della presente appendice.

5. Ai fini dei controlli a posteriori dei certificati di origine, le competenti autorità estoni conservano per almeno due anni le copie dei certificati e tutti i documenti di esportazione ad essi inerenti.

6. Il ricorso alla procedura di controllo per sondaggio descritta nel presente articolo non deve costituire un ostacolo all'immissione in consumo dei prodotti in questione.

Articolo 21

1. Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 20 o dalle informazioni in possesso delle competenti autorità della Comunità o dell'Estonia risultano o sembrano risultare una violazione o un'elusione delle disposizioni del presente protocollo, le parti collaborano strettamente, e con la necessaria diligenza, onde prevenire siffatte infrazioni.

2. A tal fine, di propria iniziativa o su richiesta della Comunità, le competenti autorità dell'Estonia svolgono o fanno svolgere le indagini del caso riguardo alle operazioni che la Comunità considera o tende a considerare elusive o trasgressive della presente appendice. L'Estonia comunica alla Comunità i risultati delle indagini, comprese tutte le informazioni necessarie per determinare la causa dell'elusione o della trasgressione, tra cui la vera origine delle merci.

3. Previo accordo tra la Comunità e l'Estonia, funzionari designati dalla Comunità possono presenziare alle indagini di cui al paragrafo 2.

4. Nell'ambito della cooperazione di cui al paragrafo 1, le competenti autorità della Comunità e dell'Estonia si scambiano tutte le informazioni ritenute utili per prevenire l'elusione o la violazione del protocollo. Queste informazioni possono riguardare la produzione di tessili in Estonia e il commercio del tipo di prodotti tessili oggetto del presente protocollo tra l'Estonia e altri paesi terzi, soprattutto se la Comunità ha fondati motivi di ritenere che i prodotti in questione possano transitare per il territorio estone prima di essere importati nella Comunità. Su richiesta della Comunità, dette informazioni possono comprendere copie di tutta la documentazione utile.

5. Se esistono prove sufficienti dell'elusione o della violazione delle disposizioni della presente appendice, le competenti autorità dell'Estonia e della Comunità possono decidere di prendere le misure di cui all'articolo 6, paragrafo 4 del protocollo e tutte le altre misure necessarie per prevenire nuove elusioni o violazioni.

Allegato all'appendice A, articolo 2, paragrafo 1

>INIZIO DI UN GRAFICO>

>FINE DI UN GRAFICO>

Allegato all'appendice A, articolo 7, paragrafo 1: modello 1

>INIZIO DI UN GRAFICO>

>FINE DI UN GRAFICO>

Allegato all'appendice A, articolo 7, paragrafo 3: modello 2

>INIZIO DI UN GRAFICO>

>FINE DI UN GRAFICO>

Appendice B di cui all'articolo 9

Prodotti dell'artigianato e del folclore originari dell'Estonia

1. L'esonero di cui all'articolo 9, relativo ai prodotti di fabbricazione artigianale, si applica soltanto ai seguenti tipi di prodotti:

a) tessuti ottenuti su telati azionati esclusivamente a mano o a pedale, che fanno parte della tradizionale fabbricazione artigianale dell'Estonia;

b) indumenti o altri prodotti tessili della tradizionale fabbricazione artigianale estone, fabbricati a mano con i tessuti di cui sopra e cuciti solo a mano, senza l'intervento di alcuna macchina;

c) prodotti tradizionali del folclore estone, fabbricati a mano, indicati nell'elenco concordato tra la Comunità e l'Estonia.

L'esonero viene concesso solo per i prodotti corredati di un certificato rilasciato dalle competenti autorità dell'Estonia conformemente al modello allegato alla presente appendice. Detti certificati devono indicare i motivi che ne giustificano il rilascio; le competenti autorità comunitarie li accettano dopo essersi accertate che i prodotti in questione rispondono ai requisiti enunciati nella presente appendice. Sui certificati relativi ai prodotti di cui alla lettera c) deve figurare a caratteri ben visibili la dicitura «FOLCLORE». Qualora vi siano divergenze di opinioni tra le parti circa la natura dei prodotti, si tengono consultazioni entro un mese per risolvere il problema.

Se le importazioni di uno qualsiasi dei prodotti contemplati dalla presente appendice raggiungono proporzioni tali da causare difficoltà nella Comunità, si avviano quanto prima consultazioni con l'Estonia per ovviare alla situazione fissando, se necessario, un limite quantitativo secondo la procedura di cui all'articolo 15 del presente protocollo.

2. Le disposizioni dei titoli IV e V dell'appendice A si applicano mutatis mutandis ai prodotti contemplati dal paragrafo 1 della presente appendice.

Allegato all'appendice B

>INIZIO DI UN GRAFICO>

>FINE DI UN GRAFICO>

Appendice C

Alle reimportazioni nella Comunità, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del presente protocollo, dei prodotti elencati nell'allegato alla presente appendice si applicano le disposizioni del protocollo, a meno che esse corrispondano specificamente alle seguenti disposizioni particolari:

1) Fatto salvo il paragrafo 2, sono considerate reimportazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del protocollo soltanto le reimportazioni nella Comunità di prodotti oggetto dei limiti quantitativi specifici stabiliti nell'allegato al presente protocollo.

2) Le reimportazioni non contemplate dall'allegato al presente protocollo possono essere assoggettate a limiti quantitativi specifici, previe consultazioni secondo le procedure di cui all'articolo 15 del protocollo, purché i prodotti in questione siano soggetti a limiti quantitativi a norma del protocollo, a un sistema di duplice controllo o a misure di vigilanza.

3) Considerati gli interessi di entrambe le parti, di sua iniziativa o in seguito a una richiesta a norma dell'articolo 15 del protocollo la Comunità può prendere in considerazione:

a) trasferimenti tra categorie, usi anticipati o riporti da un anno all'altro di frazioni dei limiti quantitativi specifici.

b) aumenti dei limiti quantitativi specifici.

4) La Comunità, tuttavia, può applicare automaticamente le norme di flessibilità di cui al paragrafo 3 entro i seguenti limiti:

a) i trasferimenti tra categorie non possono superare il 20 % del quantitativo fissato per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento;

b) il riporto di un limite quantitativo specifico da un anno all'altro non può superare il 10,5 % del quantitativo fissato per l'anno di utilizzazione effettiva;

c) l'uso anticipato dei limiti quantitativi specifici da un anno all'altro non può superare il 7,5 % del quantitativo fissato per l'anno di utilizzazione effettiva.

5) La Comunità informa l'Estonia di tutte le misure prese a norma dei paragrafi precedenti.

6) Le competenti autorità della Comunità addebitano i limiti quantitativi specifici di cui al paragrafo 1 al momento del rilascio dell'autorizzazione preventiva richiesta dalla normativa comunitaria in materia di perfezionamento passivo [regolamento (CEE) n. 636/82]. L'imputazione sui limiti quantitativi specifici è effettuata per l'anno in cui è rilasciata l'autorizzazione preventiva.

7) Gli organismi autorizzati a norma della legislazione estone rilasciano un certificato di origine per tutti i prodotti contemplati dal presente protocollo conformemente all'appendice A del protocollo. Il certificato contiene un riferimento all'autorizzazione preventiva di cui al paragrafo 6 per dimostrare che l'operazione di perfezionamento indicata è stata realmente effettuata in Estonia.

8) La Comunità comunica all'Estonia i nomi e gli indirizzi delle competenti autorità della Comunità che rilasciano le autorizzazioni preventive di cui al paragrafo 6, nonché i modelli dei timbri utilizzati.

9) Fatti salvi i paragrafi da 1 a 8, l'Estonia e la Comunità proseguono le consultazioni onde trovare una soluzione reciprocamente accettabile, che consenta a entrambe le parti di beneficiare delle disposizioni del protocollo in materia di traffico di perfezionamento passivo, onde contribuire ad una reale espansione del commercio dei prodotti tessili tra l'Estonia e la Comunità.

Allegato all'appendice C

(Le descrizioni dei prodotti delle categorie elencate nel presente allegato sono riportate nell'allegato I del presente protocollo)

CONTINGENTI TPP LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI

Categoria (p.m.) Unità (p.m.) Anno(i) (p.m.)

Verbale concordato n. 1

Nel quadro del protocollo n. 1 sul commercio dei prodotti tessili e dei capi di abbigliamento, le parti convengono che l'articolo 5 del protocollo non impedisce alla Comunità di applicare, qualora sussistano le necessarie condizioni, le misure di salvaguardia per una o più regioni conformemente ai principi del mercato interno.

In tal caso, l'Estonia verrà informata preventivamente delle disposizioni pertinenti dell'appendice A del protocollo da applicare.

Verbale concordato n. 2

Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 1 del protocollo n. 1 sul commercio dei prodotti tessili e dei capi di abbigliamento, se lo giustificano motivi tecnici o amministrativi incontestabili oppure al fine di risolvere i problemi economici derivanti dalla concentrazione regionale delle importazioni o di combattere l'elusione e la violazione delle disposizioni del presente protocollo, la Comunità instaura, per un periodo di tempo limitato, un sistema di gestione specifico conforme ai principi del mercato interno.

Tuttavia, qualora le parti non trovino una soluzione soddisfacente durante le consultazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, su richiesta della Comunità, l'Estonia accetta di rispettare limiti temporanei per una o più regioni della Comunità. In tal caso, detti limiti non ostano all'importazione nella(e) regione(i) in questione dei prodotti spediti dall'Estonia in base a licenze di esportazione ottenute prima che la Comunità notificasse ufficialmente a questo paese l'introduzione dei limiti suddetti.

La Comunità informa l'Estonia delle misure tecniche e amministrative che entrambe le parti devono prendere per l'esecuzione dei precedenti paragrafi conformemente ai principi del mercato interno.

Verbale concordato n. 3

Nel quadro del protocollo sul commercio dei prodotti tessili e dei capi di abbigliamento, le parti convengono che l'Estonia cercherà di non privare le regioni della Comunità che hanno tradizionalmente quote relativamente modeste dei contingenti comunitari, delle importazioni di prodotti utilizzati come materie prime dalla loro industria di trasformazione.

La Comunità e l'Estonia convengono inoltre che, in caso di necessità, si terranno consultazioni per evitare eventuali problemi al riguardo.

Verbale concordato n. 4

Nel quadro del protocollo n. 1 sul commercio dei prodotti tessili e dei capi di abbigliamento, l'Estonia accetta di collaborare, a decorrere dalla data della richiesta e in attesa delle consultazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, evitando di rilasciare licenze di esportazione che aggraverebbero ulteriormente i problemi dovuti alla concentrazione regionale delle importazioni dirette nella Comunità.

Verbale concordato n. 5

Nel quadro del protocollo sul commercio dei prodotti tessili e dei capi di abbigliamento, le parti convengono di avviare consultazioni specifiche, prima che inizi il terzo anno di applicazione del presente protocollo, per riesaminare l'applicazione del sistema di duplice controllo, segnatamente l'elenco dei prodotti oggetto di questa vigilanza.

PROTOCOLLO N. 2 relativo agli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e l'Estonia

Articolo 1

1. La Comunità accorda le concessioni tariffarie di cui all'allegato I per i prodotti agricoli trasformati originari dell'Estonia. Per quanto riguarda le merci di cui all'allegato II, tuttavia, si accordano riduzioni della componente agricola entro i limiti quantitativi fissati nel medesimo allegato.

2. La commissione mista può:

- ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo;

- aumentare i quantitativi di prodotti agricoli trasformati che possono beneficiare delle concessioni tariffarie previste dal presente protocollo.

3. La commissione mista può sostituire le concessioni con un regime di importi compensativi, senza limitazioni quantitative, definito tenendo conto delle disparità di prezzo constatate sui mercati della Comunità e della Lettonia per i prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo. Essa stabilisce l'elenco dei prodotti cui sono applicabili gli importi compensativi, nonché l'elenco dei prodotti di base, ed adotta, a tal fine, le modalità generali di applicazione.

Articolo 2

Ai fini del presente protocollo, si applicano le seguenti definizioni:

- per «merci» si intendono i prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo;

- per «componente agricola» si intende la parte dell'onere corrispondente alla differenza tra i prezzi, sui mercati interni delle parti, dei prodotti agricoli che si ritiene siano entrati nella fabbricazione delle merci e i prezzi di questi prodotti agricoli nelle importazioni dai paesi terzi;

- per «componente non agricola» si intende la parte dell'onere ottenuta detraendo dall'onere totale la componente agricola;

- per «prodotti di base» si intendono i prodotti agricoli che si ritiene siano entrati nella fabbricazione delle merci ai sensi del regolamento (CE) n. 3448/93;

- per «quantitativo di base», si intende il quantitativo calcolato, per un prodotto di base, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 3448/93 e che serve a determinare la componente agricola applicabile ad una merce particolare, conformemente a questo stesso regolamento.

Articolo 3

1. La Comunità accorda all'Estonia le seguenti concessioni:

- la componente non agricola dell'onere viene ridotta come previsto all'articolo I;

- per le merci per le quali l'allegato I prevede una componente agricola ridotta (MOBR), detta componente è calcolata riducendo del 20 % nel 1995, del 40 % nel 1996 e del 60 % a partire dal 1997 i quantitativi di base dei prodotti di base per i quali è concessa una riduzione del prelievo. Nel caso degli altri prodotti di base di queste merci, le riduzioni corrispondenti, per gli stessi anni, sono del 10, del 20 e del 30 %. Dette riduzioni vengono concesse nei limiti dei contingenti tariffari stabiliti nell'allegato II; per i quantitativi che superano tali contingenti viene ripristinata la componente agricola applicabile nei confronti dei paesi terzi.

2. Le componenti agricole sono sostituite da componenti agricole ridotte qualora le suddette merci siano aggiunte in conformità della procedura di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

Articolo 4

L'Estonia applica i dazi in vigore il 1° gennaio 1995 alle importazioni dei prodotti agricoli trasformati di cui al regolamento (CE) n. 2448/93, originari della Comunità. Se desidera applicare i dazi previsti dall'articolo 18, paragrafi 2 e 3 del presente accordo, l'Estonia provvede a darne comunicazione alla commissione mista. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Estonia effettua una distinzione fra la componente agricola e la componente non agricola dei dazi. L'Estonia abolisce, in tre fase annuali uniformi, la componente agricola dei dazi entro tre anni dalla data della separazione. La commissione mista riduce la componente agricola del dazio secondo i principi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino del presente protocollo.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>

PROTOCOLLO N. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

a) per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, inclusi il montaggio e le operazioni specifiche;

b) per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

c) per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere a sua volta successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

d) per «merci» si intendono sia i materiali che i prodotti;

e) per «valore in dogana» si intende quello definito conformemente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, firmato a Ginevra il 12 aprile 1979;

f) per «prezzo franco fabbrica» si intende quello pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché sia compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

g) per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nei territori in questione;

h) per «valore dei materiali originari» si intende il valore in dogana di detti materiali, come definito alla lettera g), che si applica mutatis mutandis;

i) per «valore aggiunto» si intende il prezzo franco fabbrica meno il valore in dogana di ciascuno dei prodotti incorporati non originari del paese in cui sono stati ottenuti i prodotti stessi;

j) per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (qui di seguito denominato «sistema armonizzato» o «SA»);

k) con il termine «classificato» si intende la classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

i) con il termine «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un titolo di trasporto unico che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura.

TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2

Criteri d'origine

Ai fini dell'applicazione dell'accordo e fatte salve le disposizioni degli articoli 3 e 4 del presente protocollo, sono considerati:

1) prodotti originari della Comunità:

a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;

b) i prodotti ottenuti nella Comunità contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti prodotti siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo;

2. prodotti originari dell'Estonia:

a) i prodotti totalmente ottenuti in Estonia ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;

b) i prodotti ottenuti in Estonia contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti prodotti siano stati oggetto in Estonia di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.

Articolo 3

Cumulo bilaterale

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), i materiali originari dell'Estonia ai sensi del presente protocollo sono considerati materiali originari della Comunità e non si richiede che tali materiali siano stati oggetto, nella Comunità, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall'articolo 7 del presente protocollo.

2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i materiali originari della Comunità ai sensi del presente protocollo sono considerati materiali originari dell'Estonia e non si richiede che tali materiali siano stati oggetto, in Estonia, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall'articolo 7 del presente protocollo.

Articolo 4

Cumulo con materiali originari della Lettonia e della Lituania

1. a) In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, i materiali originari della Lettonia o della Lituania ai sensi del protocollo n. 3, allegato agli accordi tra la Comunità e questi paesi, si considerano originari della Comunità e non è necessario che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle di cui all'articolo 7 del presente protocollo.

b) In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, i materiali originari della Lettonia o della Lituania ai sensi del protocollo n. 3, allegato agli accordi tra la Comunità e questi paesi, si considerano originari dell'Estonia e non è necessario che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle di cui all'articolo 7 del presente protocollo.

2. I prodotti ai quali è stato riconosciuto il carattere originario a norma del paragrafo 1 continuano ad essere considerati originari della Comunità o dell'Estonia se il valore aggiunto in questi territori supera il valore dei materiali utilizzati originari della Lettonia o della Lituania.

In caso contrario, ai fini dell'applicazione del presente accordo o dell'accordo tra la Comunità e la Lettonia e la Lituania, questi prodotti si considerano originari della Lettonia o della Lituania, a seconda del paese con il maggior valore dei materiali originari.

3. Ai fini del presente articolo, negli scambi tra la Comunità, la Lettonia e la Lituania nonché tra l'Estonia e questi due paesi e tra i tre paesi suddetti si applicano norme d'origine identiche a quelle del presente protocollo.

Articolo 5

Prodotti totalmente ottenuti

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera a), sono considerati «totalmente ottenuti» nella Comunità o in Estonia:

a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con le loro navi;

g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);

h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero di materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;

i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manufatturiere ivi effettuate;

j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

k) le merci ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a j).

2. L'espressione «loro navi» e «loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g) si applica soltanto nei confronti delle navi officina:

- che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Estonia,

- che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o dell'Estonia,

- che appartengono almeno per metà a cittadini degli Stati membri della Comunità o dell'Estonia o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati o in Estonia, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Estonia e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a tali Stati, all'Estonia, a loro enti pubblici o cittadini,

- il comandante o gli ufficiali delle quali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Estonia,

- e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Estonia.

3. Le espressioni «la Comunità e «l'Estonia» comprendono anche le acque territoriali degli Stati membri della Comunità e dell'Estonia.

Le navi operanti in alto mare, comprese le «navi officina» a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio della Comunità o dell'Estonia, purché rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 6

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2, i materiali non originari sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto è classificato in una voce doganale diversa da quella in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione, fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. Per i prodotti che figurano nelle colonne 1 e 2 dell'elenco di cui all'allegato II, le condizioni stabilite per detti prodotti nella colonna 3 si applicano in luogo della regola di cui al paragrafo 1.

Quando, nell'elenco dell'allegato II, viene applicata una regola percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto nella Comunità o in Estonia, il valore aggiunto mediante la lavorazione o la trasformazione corrisponde alla differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto e il valore dei materiali importati da paesi terzi nella Comunità o in Estonia.

3. Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione di questi prodotti, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario, perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco per detto prodotto, è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si prendono in considerazione i materiali non originari che possono essere stati impiegati nella sua fabbricazione.

Articolo 7

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce doganale:

a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essicazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);

b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

c) (i) il cambiamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli;

(ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette o altri segni distintivi similari;

e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o dell'Estonia;

f) la semplice riunione di parti allo scopo di formare un prodotto completo;

g) il cumulo di due o più operazioni indicate nelle lettere da a) a f);

h) la macellazione degli animali.

Articolo 8

Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è il prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

a) quando un prodotto composto da un gruppo o da una serie di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

b) quando una spedizione consiste in vari prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

5. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Articolo 9

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, pezzi di ricambio e utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, fanno parte del loro normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso in quello di questi ultimi o non è fatturato a parte sono considerati un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 10

Assortimenti

Gli assortimenti, ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, sono considerati originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme, a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 11

Elementi neutri

Allo scopo di determinare se un prodotto è originario della Comunità o dell'Estonia, non è necessario accertare l'origine dell'energia elettrica, del combustibile, degli impianti, delle macchine e degli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto, né delle merci impiegate nel corso della produzione ma che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 12

Principio della territorialità

Le condizioni stabilite nel titolo II, relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario, vanno rispettate senza interruzione nella Comunità o in Estonia, fatte salve le disposizioni degli articoli 3 e 4.

Articolo 13

Reimportazione delle merci

I prodotti originari esportati dalla Comunità o dall'Estonia verso un altro paese e successivamente reimportati sono considerati, salvo il disposto degli articoli 3 o 4, non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

a) che le merci reimportate sono quelle che erano state esportate, e

b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

Articolo 14

Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti o ai materiali trasportati tra i territori della Comunità e dell'Estonia oppure, in caso di applicazione dell'articolo 4, tra i territori della Comunità e della Lettonia o della Lituania, senza attraversare altri territori. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari dell'Estonia o della Comunità in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quello della Comunità e dell'Estonia oppure, in caso di applicazione dell'articolo 4, della Lettonia o della Lituania, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari dell'Estonia o della Comunità possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o dell'Estonia.

2. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

a) una polizza di carico cumulativa rilasciata nel paese di esportazione per l'attraversamento del paese di transito;

b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

i) una descrizione esatta delle merci,

ii) la data di scarico e ricarico delle merci e, se del caso, il nome delle navi utilizzate,

iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito o

c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

Articolo 15

Esposizioni

1. I prodotti spediti da una delle parti contraenti per un'esposizione in un paese terzo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in un'altra parte contraente beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo purché soddisfino le condizioni richieste dal presente protocollo per riconoscere loro l'origine comunitaria o estone e purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

a) un esportatore ha spedito detti prodotti da una delle parti contraenti nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

b) l'esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a una persona in un'altra parte contraente;

c) i prodotti sono stati spediti in quest'ultima parte contraente durante l'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;

d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata normalmente una prova d'origine rilasciata o redatta conformemente alle disposizioni del titolo IV, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale della natura dei prodotti e delle condizioni in cui sono stati esposti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 16

Certificato di circolazione EUR.1

Il carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente protocollo, viene dimostrato mediante un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III del presente protocollo.

Articolo 17

Normale procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1. Il certificato EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato.

2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compilano il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III.

Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui l'accordo è redatto conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti deve essere effettuata senza spaziature. Qualora lo spazio non sia completamente utilizzato, deve essere tracciata una linea orizzontale sotto l'ultima riga, cancellando a tratti di penna la parte non riempita.

3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui è rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

L'esportatore conserva per almeno tre anni i documenti di cui al paragrafo precedente.

Le autorità doganali dello Stato di esportazione conservano per almeno tre anni le domande di certificati di circolazione EUR.1.

4. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità europea se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del presente protocollo. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali dell'Estonia se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari dell'Estonia ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del presente protocollo.

5. Qualora si applichino le disposizioni degli articoli da 2 a 4 sul cumulo, le autorità doganali degli Stati membri della Comunità o dell'Estonia sono abilitate a rilasciare i certificati EUR.1 secondo le condizioni fissate dal presente protocollo, se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari ai sensi del presente protocollo e purché le merci a cui i certificati EUR.1 si riferiscono si trovino nella Comunità o in Estonia.

In questi casi, il rilascio dei certificati EUR.1 è subordinato alla presentazione della prova dell'origine precedentemente rilasciata o compilata, che deve essere conservata per almeno tre anni dalle autorità doganali dello Stato di esportazione.

6. Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'adempimento degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.

Spetta inoltre alle autorità doganali che rilasciano il certificato accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

7. La data del rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere indicata nella parte del certificato riservata alle autorità doganali.

8. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del paese d'esportazione al momento dell'esportazione dei prodotti ai quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 18

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 8, il certificato EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, anche dopo l'esportazione dei prodotti a cui si riferisce se:

a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se

b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che il certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda luogo e data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4. I certificati EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ A POSTÉRIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «ÅÊÄÏÈÅÍ ÅÊ ÔÙÍ ÕÓÔÅÑÙÍ», «EXPEDIDO A POSTERIORI», «EMITADO A POSTERIORI», «TAGENTJÄRELE VÄLJAANTUD».

5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella «Osservazioni» del certificato EUR.1.

Articolo 19

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:

«DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLICATE», «ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ», «DUPLICADO», «SEGUNDA VIA», «DUPLIKAAT».

3. Le diciture di cui al paragrafo 2, la data di rilascio e il numero di serie del certificato originale vengono apposte nella casella «Osservazioni» del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

4. Il duplicato, su cui deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da questa data.

Articolo 20

Sostituzione dei certificati

1. La sostituzione di uno o più certificati EUR.1 con uno o più certificati EUR.1 è sempre possibile, a condizione che venga effettuata dall'ufficio doganale cui spetta la responsabilità del controllo delle merci.

2. Il certificato sostitutivo è considerato come il certificato EUR.1 definitivo ai fini dell'applicazione del presente protocollo, comprese le disposizioni del presente articolo.

3. Il certificato sostitutivo è rilasciato in base a una domanda scritta del riesportatore, previa verifica da parte delle autorità competenti delle informazioni fornite nella domanda. La data e il numero di serie del certificato EUR.1 originario devono figurare nella casella n. 7.

Articolo 21

Procedura semplificata per il rilascio dei certificati

1. In deroga agli articoli 17, 18 e 19 del presente protocollo, è applicabile, secondo le disposizioni seguenti, una procedura semplificata per il rilascio dei certificati EUR.1.

2. Le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato «esportatore autorizzato», che effettui frequenti esportazioni di merci per cui possono essere rilasciati certificati EUR.1 e che offra alle autorità doganali ogni garanzia per controllare il carattere originario dei prodotti, a non presentare all'ufficio doganale una domanda di certificato EUR.1 relativo alla merce, allo scopo di consentire il rilascio di un certificato EUR.1 alle condizioni previste all'articolo 17 del presente protocollo.

3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 specifica, a scelta delle autorità competenti, che la casella n. 11 «Visto della dogana» del certificato EUR.1 deve:

a) essere munita preventivamente dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale competente dello Stato d'esportazione nonché della firma, a mano o no, di un funzionario del predetto ufficio;

b) oppure essere stampigliata dall'esportatore autorizzato con l'impronta di un timbro speciale ammesso dalle autorità doganali dello Stato di esportazione e conforme al modello che figura nell'allegato V del presente protocollo; questa impronta può essere anche già stampata sui moduli.

4. Nei casi di cui al paragrafo 3, lettera a), la casella n. 7 «Osservazioni» del certificato EUR.1 reca una delle seguenti diciture:

«PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO», «FORENKLET PROCEDURE», « VEREINFACHTES VERFAHREN», «ÁÐËÏÃÓÔÅÕÌÅÍÇ ÄÉÁÄÉÊÁÓÉÁ», «SIMPLIFIED PROCEDURE», «PROCÉDURE SIMPLIFIÉE», «PROCEDURA SEMPLIFICATA», «VEREENVOUDIGDE PROCEDURE», «PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO», «LIHTSUSTATUD PROTSEDUUR».

5. La casella n. 11 «Visto della dogana» del certificato EUR.1 viene eventualmente compilata dall'esportatore autorizzato.

6. L'esportatore autorizzato indica, all'occorrenza, nella casella n. 13 «Richiesta di controllo» del certificato EUR.1 il nome e l'indirizzo dell'autorità doganale competente ad effettuare il controllo del certificato EUR.1.

7. Nel caso della procedura semplificata, le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono prescrivere l'utilizzazione di certificati EUR.1 muniti di un segno distintivo destinato a contraddistinguerli.

8. Nelle autorizzazioni di cui al paragrafo 2, le autorità doganali precisano in particolare:

a) le condizioni secondo cui sono redatte le domande di certificati EUR.1;

b) le condizioni secondo cui tali domande vengono conservate per almeno tre anni;

c) nei casi di cui al paragrafo 3, lettera b), l'autorità che è competente ad effettuare il controllo a posteriori di cui all'articolo 30 del presente protocollo.

9. Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono escludere alcune categorie di merci dal trattamento speciale di cui al paragrafo 2.

10. Le autorità doganali rifiutano le autorizzazioni di cui al paragrafo 2 agli esportatori che non offrono tutte le garanzie da esse ritenute utili. Le autorità competenti possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse devono farlo se non sono più soddisfatte le condizioni di rilascio dell'autorizzazione o se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie suddette.

11. L'esportatore autorizzato può essere tenuto a informare le autorità competenti, secondo modalità da esse determinate, delle merci che intende spedire, per consentire loro di procedere a tutti i controlli che giudicano necessari prima della partenza delle merci.

12. Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono procedere a tutti i necessari controlli degli esportatori autorizzati. Gli esportatori devono accettare tali controlli.

13. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle norme della Comunità, degli Stati membri e dell'Estonia relative alle formalità doganali e all'uso dei documenti doganali.

Articolo 22

Validità della prova d'origine

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentato entro detto termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

2. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 presentati alle autorità doganali del paese importatore dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a causa di forza maggiore o circostanze eccezionali.

3. A parte tali casi, le autorità doganali del paese importatore possono accettare i certificati di circolazione EUR.1 se i prodotti sono stati presentati loro prima della scadenza di detto termine.

Articolo 23

Presentazione della prova d'origine

I certificati di circolazione delle merci EUR.1 sono presentati alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione del certificato e della fattura comportante la dichiarazione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione di importazione sia completata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo.

Articolo 24

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, i prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui ai capitoli 84 e 85 del sistema armonizzato, sono importati con spedizioni scaglionate, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova d'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 25

Formulario EUR.2

1. Fatto salvo l'articolo 16, il carattere originario, ai sensi del presente protocollo, delle spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e di valore unitario non superiore a 3 000 ecu può essere dimostrato mediante un formulario EUR.2, il cui modello figura nell'allegato IV del presente protocollo.

2. Il formulario EUR.2 è compilato e firmato dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato, conformemente al presente protocollo.

3. Viene compilato un formulario EUR.2 per ogni spedizione.

4. L'esportatore che ha richiesto il formulario EUR.2 fornisce, su richiesta, alle autorità doganali dello Stato di esportazione tutti i documenti giustificativi relativi all'uso del formulario.

5. Le disposizioni degli articoli 22 e 23 si applicano mutatis mutandis ai formulari EUR.2.

Articolo 26

Esonero dalla prova formale dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova formale dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti di cui al presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità della dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana C2/CP3 o su un foglio ad essa allegato.

2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente i prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare 300 ecu se si tratta di piccole spedizioni oppure 800 ecu se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 27

Discordanze ed errori formali

1. La costatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sul certificato EUR.1 o sul formulario EUR.2 e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta ipso facto l'invalidità del certificato EUR.1 o del formulario EUR.2 se viene regolarmente accertato che questi documenti corrispondono ai prodotti presentati.

2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sul certificato di circolazione EUR.1 o sul formulario EUR.2, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sull'esattezza delle diciture in esso contenute.

Articolo 28

Importi espressi in ecu

1. Gli importi nella moneta nazionale del paese esportatore equivalenti a quelli espressi in ecu sono fissati dal paese esportatore e comunicati alle altre parti contraenti.

Qualora gli importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione o di un altro paese citato all'articolo 4 del presente protocollo.

Quando la merce è fatturata nella moneta di un altro Stato membro della Comunità, lo Stato d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione.

2. Fino al 30 aprile 2000 compreso, gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in ecu al 1° ottobre 1994.

Per ciascuno di quinquenni successivi, gli importi espressi in ecu e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati vengono riveduti dalla commissione mista in base ai tassi di cambio dell'ecu in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno che precede detto quinquennio.

Nel procedere a detta revisione, la commissione mista garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, essa può decidere di modificare gli importi espressi in ecu.

TITOLO V

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 29

Comunicazione dell'impronta dei timbri e degli indirizzi

Le autorità doganali degli Stati membri e dell'Estonia si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici per il rilascio dei certificati EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il rilascio dei certificati EUR.1 e per il controllo di detti certificati e dei formulari EUR.2.

Articolo 30

Controllo dei certificati EUR.1 e dei formulari EUR.2

1. Il controllo a posteriori dei certificati EUR.1 o dei formulari EUR.2 è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano fondati dubbi sull'autenticità del documento, sul carattere originario dei prodotti o sull'adempimento delle altre condizioni richieste dal presente protocollo.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese di importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 o il formulario EUR.2, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta.

3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche appropriate.

4. Qualora le autorità doganali del paese di importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5. I risultati del controllo devono essere comunicati entro dieci mesi alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari e se rispondono agli altri requisiti del presente protocollo.

6. Qualora, in caso di dubbi fondati, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale a meno che si tratti di casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

Articolo 31

Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 30 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo, o i problemi di interpretazione del presente protocollo, vengono sottoposti alla commissione mista.

Comunque sia, per la composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali dello Stato di importazione si applica la legislazione dello Stato suddetto.

Articolo 32

Sanzioni

Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque rediga o faccia redigere un documento contenente dati inesatti, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti.

Articolo 33

Zone franche

1. Gli Stati membri e l'Estonia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di un certificato EUR.1 e che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o trasformazioni diverse dalle trasformazioni usuali destinate ad evitarne il deterioramento.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o dell'Estonia importati in una zona franca sotto la scorta di un certificato EUR.1 siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti devono rilasciare, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

TITOLO VI CEUTA E MELILLA

Articolo 34

Applicazione del protocollo

1. Nell'espressione «Comunità» utilizzata nel presente protocollo non rientrano Ceuta e Melilla. Nell'espressione «prodotti originari della Comunità» non rientrano i prodotti originari di queste zone.

2. Il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, ai prodotti originari di Ceuta e di Melilla, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 35.

Articolo 35

Condizioni particolari

1. Le disposizioni seguenti sono applicabili in sostituzione dell'articolo 2 ed i riferimenti a detto articolo si applicano mutatis mutandis al presente articolo.

2. Purché siano stati trasportati direttamente a norma dell'articolo 14, sono considerati:

1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:

a) i prodotti totalmente ottenuti a Ceuta e Melilla;

b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione

i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo, oppure

ii) che tali prodotti siano originari dell'Estonia o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7;

2) prodotti originari dell'Estonia:

a) i prodotti totalmente ottenuti in Estonia;

b) i prodotti ottenuti in Estonia nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione

i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo, oppure

ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7.

3. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato è tenuto ad apporre le diciture «Estonia» e «Ceuta e Melilla» nella casella 2 del certificato EUR.1. Inoltre, quando trattasi di «prodotti originari di Ceuta e Melilla», il carattere originario deve essere indicato nella casella 4 del certificato EUR.1.

5. Le autorità doganali spagnole sono incaricate di far applicare il presente protocollo a Ceuta e Melilla.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36

Modifiche del protocollo

La Commissione mista esamina ogni due anni, o quando l'Estonia o la Comunità ne facciano richiesta, l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo, ai fini di apportarvi le modifiche o gli adeguamenti eventualmente necessari.

Tale esame tiene conto, in particolare, della partecipazione delle parti contraenti a zone di libero scambio o ad unioni doganali con paesi terzi.

Articolo 37

Comitato di cooperazione doganale

1. È istituito un comitato di cooperazione doganale incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione corretta ed uniforme del presente protocollo e di assolvere ogni altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale.

2. Il comitato è composto, da un lato, da esperti degli Stati membri e da funzionari dei servizi della Commissione delle Comunità europee che si occupano di problemi doganali e, dall'altro, da esperti designati dall'Estonia.

Articolo 38

Allegati

Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 39

Esecuzione del protocollo

La Comunità e l'Estonia prendono, ciascuna per quanto le riguarda, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.

Articolo 40

Intese con la Lettonia e la Lituania

Le parti contraenti prendono tutte le misure necessarie per la conclusione di intese con la Lettonia e la Lituania ai fini dell'applicazione del presente protocollo. Esse si notificano reciprocamente le misure prese a tal fine.

Articolo 41

Merci in transito o in deposito

Le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in transito, nel territorio della Comunità o dell'Estonia oppure, laddove si applicano le disposizioni dell'articolo 2, in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca in Lettonia o in Lituania, a condizione che vengano presentati - entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1, rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulta che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.

ALLEGATO I

NOTE INTRODUTTIVE

Premessa

Le seguenti note si applicano, ove necessario, a tutti i manufatti che contengono materiali non originari, anche se non soggetti alle condizioni specifiche elencate nell'allegato II, ma alla regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Nota 1

1.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il capitolo del sistema armonizzato, mentre nella seconda colonna figura la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nella colonna 3. Ove tuttavia la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex», ciò significa che la regola della colonna 3 si applica soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

1.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il codice di un capitolo, e di conseguenza la designazione delle merci nella colonna 2 è espressa in termini generali, la corrispondente regola della colonna 3 si applica a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

1.3. Quando nell'elenco compaiono più regole, ciascuna applicabile a differenti prodotti tutti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applica la corrispondente regola della colonna 3.

Nota 2

2.1. Quando una voce o parte di voce non è compresa nell'elenco, ad essa si applica la regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Se un prodotto citato nell'elenco è soggetto alla condizione del cambiamento di voce, tale condizione è menzionata nella regola della colonna 3.

2.2. La lavorazione o la trasformazione richiesta da una regola della colonna 3 deve essere eseguita soltanto in relazione ai materiali non originari impiegati. Analogamente, le restrizioni contenute in una regola della colonna 3 si applicano soltanto ai materiali non originari impiegati.

2.3. Quando una regola prescrive che possono essere utilizzati «materiali di qualsiasi voce», è ammesso l'impiego anche di materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce . . .» significa che possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce del prodotto, purché diversi da quelli indicati nella descrizione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

2.4. Se un prodotto fabbricato con materiali non originari che ha ottenuto il carattere di prodotto originario in base alla regola del cambiamento di voce, oppure in base alla propria regola specifica nell'elenco, viene utilizzato nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, la regola dell'elenco applicabile al prodotto finito in cui esso è incorporato non gli si applica.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia» della voce 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nel paese in questione a partire da un lingotto non originario, il prezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola per la voce ex 7224 nella lista. Pertanto esso è considerato originario nel calcolo basato sul valore per il motore, a prescindere dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o no. Perciò il valore del lingotto non originario non viene preso in considerazione quando si somma il valore dei materiali non originari utilizzati.

2.5. Anche se la regola del cambiamento di voce o le altre regole che figurano nell'elenco sono state osservate, il prodotto non acquisisce il carattere originario se la trasformazione eseguita, considerata globalmente, è insufficiente ai sensi dell'articolo 7.

Nota 3

3.1. La regola dell'elenco rappresenta la lavorazione o trasformazione minima richiesta; l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse è anch'essa idonea a conferire il carattere di prodotto originario, contrariamente all'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario ad un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di questo materiale è autorizzato negli stadi di fabbricazione precedenti ma non in quelli successivi.

3.2. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più di un materiale, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, non che tutti i materiali debbano essere utilizzati.

Ad esempio:

La regola per i tessuti autorizza l'impiego di fibre naturali ed anche, fra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che entrambi debbano essere impiegati, bensì che si può usare un materiale o l'altro, oppure entrambi.

Se, tuttavia, una restrizione si applica ad un determinato materiale ed altre restrizioni ad altri materiali nell'ambito della medesima regola, in tal caso le restrizioni si applicano soltanto ai materiali effettivamente impiegati.

Ad esempio:

Secondo la regola per le macchine da cucire, il meccanismo per la tensione del filo e il meccanismo detto «zigzag» devono essere prodotti originari; queste due restrizioni si applicano soltanto se i meccanismi in questione sono effettivamente incorporati nella macchina da cucire.

3.3. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto va fabbricato partendo da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola.

Ad esempio:

La regola per la voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali o loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche ed altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Ad esempio:

Nel caso di un prodotto fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

Cfr. anche la nota 6.3 per quanto riguarda i tessili.

3.4. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due o più percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. Il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4

4.1. Nell'elenco, con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; inoltre, se non altrimenti specificato, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

4.2. Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 e 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

4.3. Nell'elenco, con i termini «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» sono designati i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre artificiali, sintetiche o di carta oppure filati.

4.4. Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintentici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5

5.1. Nel caso dei prodotti classificati nelle voci che figurano nell'elenco e per cui si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ai materiali tessili di base utilizzati nella fabbricazione che rappresentano globalmente il 10 % o meno del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche note 5.3 e 5.4).

5.2. Tuttavia, questa tolleranza si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;

- lana;

- peli grossolani di animali;

- peli fini di animali;

- crine di cavallo;

- cotone;

- materiali per la fabbricazione della carta e carta;

- lino;

- canapa;

- iuta ed altre fibre tessili liberiane;

- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;

- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;

- filamenti sintetici;

- filamenti artificiali;

- fibre sintetiche in fiocco;

- fibre artificiali in fiocco.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. Perciò, le fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiale chimico o da pasta tessile) possono essere usati fino a un massimo del 10 % del peso del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Perciò, i filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiali chimici o da pasta tessile) o i filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura) o una combinazione di entrambi possono essere utilizzati fino a un massimo del 10 % del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se il filato di cotone usato è esso stesso misto.

Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due diversi materiali tessili di base.

Ad esempio:

Un tappeto con ciuffi di filati artificiali e ciuffi di filati di cotone ed il dorso di iuta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. È quindi ammesso qualsiasi materiale non originario utilizzato ad uno stadio di fabbricazione superiore a quello consentito dalla regola, a condizione che il suo peso globale non superi il 10 % del peso del materiale tessile nel tappeto. Perciò, il dorso di iuta, i filati artificiali e/o filati di cotone potrebbero essere importati in questa fase di fabbricazione a condizione che siano rispettati i limiti di peso.

5.3. Nel caso di tessuti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati.

5.4. Nel caso di tessuti nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, ricoperta o no di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica, la tolleranza è del 30 % per tale nastro.

Nota 6

6.1. Nel caso dei prodotti tessili contrassegnati nell'elenco da una nota a piè di pagina relativa alla presente nota, i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per i prodotti finiti in questione possono essere usati, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

6.2. I materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63 possono essere utilizzati liberamente, anche se non contengono tessili.

Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, né l'uso di chiusure lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.

6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, il valore delle guarnizioni ed accessori deve essere preso in considerazione nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati.

Nota 7

7.1. Per «trattamento specifico» ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403 si intendono le seguenti operazioni:

a) distillazione sotto vuoto;

b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (1);

c) cracking;

d) reforming;

e) estrazione mediante solventi selettivi;

f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) polimerizzazione;

h) alchilazione;

i) isomerizzazione.

7.2. Per «trattamento specifico» ai sensi delle voci 2710, 2711, 2712 si intendono le seguenti operazioni:

a) distillazione sotto vuoto;

b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c) cracking;

d) reforming;

e) estrazione mediante solventi selettivi;

f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) polimerizzazione;

h) alchilazione;

ij) isomerizzazione;

k) (solo per gli oli pesanti della voce ex 2710) desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

l) (solo per i prodotti della voce 2710) deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

m) (solo per gli oli pesanti della voce ex 2710) trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);

n) (solo per gli oli combustibili della voce ex 2710) distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86;

o) (solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710) voltolizzazione ad alta frequenza.

7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

(1) Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI DI CUI DEVONO ESSERE OGGETTO I MATERIALI NON ORIGINARI PER CONFERIRE UN CARATTERE ORIGINARIO AL PRODOTTO FINITO

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1

1. Il certificato EUR.1 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo è stampato in una o più lingue in cui l'accordo è redatto. Il certificato EUR.1 viene compilato in una di tali lingue e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato d'esportazione; se viene compilato a mano, deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello.

2. Il certificato EUR.1 deve avere il formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza, ed essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il metro quadrato. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

3. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e dell'Estonia possono riservarsi la stampa dei certificati EUR.1 oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato EUR.1 deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato EUR.1 deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

>RIFERIMENTO A UN FILM>

>RIFERIMENTO A UN FILM>

>RIFERIMENTO A UN FILM>

>RIFERIMENTO A UN FILM>

ALLEGATO IV

FORMULARIO EUR.2

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 294A1231(40).2

1. Il formulario EUR.2 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo è stampato in una o più lingue in cui l'accordo è redatto. Il formulario viene compilato in una di tali lingue e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato d'esportazione; se viene compilato a mano, deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello.

2. Il formulario EUR.2 ha il formato di 210 × 148 mm. Una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più è ammessa per quanto riguarda la lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 g/m2.

3. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e dell'Estonia possono riservarsi la stampa dei formulari o affidarne l'esecuzione a tipografie che abbiano ottenuto la loro autorizzazione. In quest'ultimo caso, su ogni foglio deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni formulario deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il formulario deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

>RIFERIMENTO A UN FILM>

>RIFERIMENTO A UN FILM>

ALLEGATO V

Modello dell'impronta del timbro di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b)

>INIZIO DI UN GRAFICO>

(1) Sigla o stemma dello Stato d'esportazione.

(2) Indicazioni che permettono di identificare l'esportatore autorizzato.

>FINE DI UN GRAFICO>

PROTOCOLLO N. 4 Disposizioni specifiche relative agli scambi tra l'Estonia, la Spagna e il Portogallo

CAPITOLO I Disposizioni specifiche relative agli scambi tra la Spagna e l'Estonia

Articolo 1

Le disposizioni del presente accordo relative agli scambi di cui al titolo II sono modificate nel modo seguente per tener conto delle misure e degli impegni previsti nell'atto di adesione del Regno di Spagna alle Comunità europee (in appresso denominato «l'atto di adesione»).

Articolo 2

Ai sensi dell'atto di adesione, la Spagna non accorda ai prodotti originari dell'Estonia un trattamento più favorevole di quello riservato alle importazioni originarie degli altri Stati membri o in libera circolazione negli altri Stati membri.

Articolo 3

L'adempimento da parte della Spagna degli obblighi previsti dall'articolo 4, paragrafo 2 dell'accordo avviene al momento previsto per gli altri Stati membri, sempreché l'Estonia sia stata esclusa dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi.

Articolo 4

Alle importazioni in Spagna di prodotti originari dell'Estonia possono applicarsi restrizioni quantitative fino al 31 dicembre 1995 per i prodotti elencati nell'allegato A.

Articolo 5

Le disposizioni del presente protocollo lasciano impregiudicato il regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni di diritto comunitario alle isole Canarie, e la decisione 91/314/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di opzioni specificamente connesse alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (POSEICAN).

CAPITOLO II Disposizioni specifiche relative agli scambi tra il Portogallo e l'Estonia

Articolo 6

Le disposizioni dell'accordo relative agli scambi di cui al titolo II sono modificate nel modo seguente per tener conto delle misure e degli impegni previsti dall'atto di adesione della Repubblica portoghese alle Comunità europee (in appresso denominato «l'atto di adesione»).

Articolo 7

Ai sensi dell'atto di adesione, il Portogallo non accorda ai prodotti originari dell'Estonia un trattamento più favorevole di quello riservato alle importazioni originarie degli altri Stati membri o in libera circolazione negli altri Stati membri.

Articolo 8

L'adempimento da parte del Portogallo degli obblighi previsti dall'articolo 4 del paragrafo 2 dell'accordo avviene al momento previsto per gli altri Stati membri, sempreché l'Estonia sia stata esclusa dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi.

Articolo 9

Alle importazioni in Portogallo di prodotti originari dell'Estonia possono applicarsi restrizioni quantitative fino al 31 dicembre 1995 per i prodotti elencati nell'allegato B.

ALLEGATO A

Codice NC

ex 0102 90 10 (1)

ex 0102 90 31 (2)

ex 0102 90 33 (3)

ex 0102 90 35 (4)

ex 0102 90 37 (5)

____________________

0103 91 10

0103 92 11

0103 92 19

____________________

0203 11 10

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

0203 19 55

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

0203 29 55

0203 29 59

____________________

0206 30 21

0206 30 31

0206 41 91

0206 49 91

____________________

0208 10 10

____________________

0209 00 11

0209 00 19

0209 00 30

____________________

0210 11 11

0210 11 19

0210 11 31

0210 11 39

0210 12 11

0210 12 19

0210 19 10

0210 19 20

0210 19 30

0210 19 40

0210 19 51

0210 19 59

0210 19 60

0210 19 70

0210 19 81

0210 19 89

0210 90 31

0210 90 39

ex 0210 90 90 (6)

____________________

ex 0401 (7)

____________________

0403 10 22

0403 10 24

0403 10 26

ex 0403 90 51

ex 0403 90 53 (8)

ex 0403 90 59 (9)

____________________

0404 10 91

0404 90 11

0404 90 13

0404 90 19

0404 90 31

0404 90 33

0404 90 39

____________________

ex 1601 (10)

____________________

ex 1602 10 00 (11)

ex 1602 20 90 (12)

1602 41 10

1602 42 10

1602 49 11

1602 49 13

1602 49 15

1602 49 19

1602 49 30

1602 49 50 ex

1602 90 10 (13)

1602 90 51

____________________

ex 1902 90 30 (14)

(1) Esclusi gli animali per le corride.

(2) Solo di suini domestici.

(3) In imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri.

(4) Non conservati, né concentrati né imballati, destinati esclusivamente all'alimentazione umana.

(5) Solo quelli contenenti carni o frattaglie commestibili di suini domestici.

(6) Solo quelle contenenti sangue di maiale.

(7) Unicamente:

- le salsicce fatte di carni, frattaglie commestibili o sangue di suini domestici,

- tutte le preparazioni o i prodotti conservati contenenti carni o frattaglie commestibili di suini domestici.

ALLEGATO B

Codice NC

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 51

0701 90 59

PROTOCOLLO N. 5 relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

a) «legislazione doganale»: le disposizioni adottate dalla Comunità e dall'Estonia che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette parti;

b) «dazi doganali»: tutti i dazi, le imposte, i diritti o le altre tasse riscossi nei territori delle parti contraenti, in applicazione della legislazione doganale, esclusi i diritti e le tasse il cui importo è limitato ai costi approssimativi dei servizi forniti;

c) «autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;

d) «autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;

e) «infrazione»: ogni violazione della legislazione doganale ovvero ogni tentata violazione di detta legislazione.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Nei limiti delle loro competenze, le parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare per quanto concerne la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione.

2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria salvo accordo di detta autorità.

Articolo 3

Assistenza su richiesta

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie a garantire che siano tenute sotto controllo:

a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la normativa doganale;

b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale dell'altra parte;

c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a sostanziali infrazioni della normativa doganale;

d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la normativa doganale.

Articolo 4

Assistenza spontanea

Senza bisogno di una richiesta preliminare, le parti contraenti si prestano assistenza reciproca, in conformità delle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare allorché ricevono informazioni riguardanti:

- operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale legislazione e che possano interessare l'altra parte contraente;

- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;

- merci note per essere soggette a sostanziali infrazioni della normativa doganale.

Articolo 5

Consegna/Notifica

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alla propria legislazione, prende tutte le misure necessarie per

- consegnare tutti i documenti e

- notificare tutte le decisioni

che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo ad un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 6

Forma e contenuto delle domanda di assistenza

1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

a) l'autorità richiedente che presenta la domanda;

b) la misura richiesta;

c) l'oggetto e il motivo della domanda;

d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;

e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5.

3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità.

4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti può esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.

Articolo 7

Adempimento delle domande

1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata ovvero, qualora essa non possa agire direttamente, il servizio amministrativo al quale la domanda è stata indirizzata da parte di detta autorità, procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte contraente, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione.

2. Le domande di assistenza saranno adempiute conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri strumenti giuridici della parte contraente interpellata.

3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d'intesa con l'altra parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle infrazioni della normativa doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4. I funzionari di una parte contraente, d'intesa con l'altra parte contraente, possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

Articolo 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.

Articolo 9

Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

1. Le parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa:

a) pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali; o

b) riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della normativa relativa ai dazi doganali; ovvero

c) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.

3. Se l'assistenza è rifiutata o negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

Articolo 10

Obbligo di osservare la riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

2. I dati nominativi non vengono trasmessi se vi sono fondati motivi di ritenere che il trasferimento o l'uso di questi dati sarebbe contrario ai principi giuridici di base di una delle parti, e soprattutto che la persona in questione verrebbe indebitamente lesa. Su richiesta, la parte che riceve i dati informa la parte che li ha forniti dell'uso fattone e dei risultati ottenuti.

3. I dati nominativi possono essere trasmessi solo alle autorità doganali e, se necessario per procedimenti penali, al pubblico ministero e alle autorità giudiziarie. Le altre persone o autorità possono ottenere queste informazioni solo previa autorizzazione dell'autorità che le fornisce.

4. La parte che fornisce le informazioni ne verifica l'accuratezza prima di trasferirle. Qualora le informazioni fornite risultino inesatte o da depennare, la parte che le ha ricevute ne viene informata senza indugio ed è tenuta ad effettuare la correzione o la rimozione.

5. Fatti salvi i casi in cui prevale il pubblico interesse, la persona interessata può ottenere, su richiesta, informazioni sulla memorizzazione dei dati e sui suoi scopi.

Articolo 11

Uso delle informazioni

1. Le informazioni ottenute possono utilizzarsi solo ai fini del presente protocollo; le parti contraenti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite e sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità. Queste disposizioni non si applicano quando le informazioni ottenute ai fini del presente protocollo possono essere usate anche per combattere il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope. Dette informazioni possono essere comunicate ad altre autorità direttamente coinvolte nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti, nei limiti dell'articolo 2.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso delle informazioni in procedimenti giudiziari o amministrativi promossi a seguito della mancata osservanza della normativa doganale.

3. Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni promossi dinanzi agli organi giurisdizionali, le parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 12

Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra parte contraente e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

Articolo 13

Spese di assistenza

Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

Articolo 14

Esecuzione

1. La gestione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali centrali dell'Estonia, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare alla commissione mista le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.

2. Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 15

Complementarità

1. Il presente protocollo completa e non pregiudica l'applicazione di qualsiasi accordo di assistenza reciproca che sia stato concluso o possa essere concluso tra uno o più Stati membri dell'Unione europea e l'Estonia. Inoltre esso non osta all'ampliamento dell'assistenza doganale reciproca concessa ai sensi di detti accordi.

2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non recano pregiudizio alle disposizioni della Comunità che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunità.

PROTOCOLLO N. 6 sulle concessioni con limiti annui

Le parti convengono che, qualora l'accordo entri in vigore dopo il 1° gennaio di un qualsiasi anno, ogni concessione accordata entro limiti annui sarà adeguata proporzionalmente.

ATTO FINALE

I plenipotenziari della COMUNITÀ EUROPEA, della COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA e della COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, qui di seguito denominate «la Comunità»,

da una parte, e

i plenipotenziari della REPUBBLICA DI ESTONIA, qui di seguito denominata «Estonia»,

dall'altra,

riuniti a Bruxelles il diciotto luglio millenovecentonovantaquattro per la firma dell'accordo sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, qui di seguito denominato «accordo», hanno adottato i testi elencati in appresso:

l'accordo, nonché i seguenti protocolli:

protocollo 1 sul commercio dei tessili e dei capi d'abbigliamento

protocollo 2 sugli scambi tra l'Estonia e la Comunità di prodotti agricoli trasformati

protocollo 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

protocollo 4 sulle disposizioni specifiche relative agli scambi tra l'Estonia, la Spagna e il Portogallo

protocollo 5 sull'assistenza reciproca tra le autorità amministrative nel settore doganale

protocollo 6 sulle concessioni con limiti annui

I plenipotenziari della Comunità e i plenipotenziari dell'Estonia hanno inoltre preso atto degli scambi di lettere elencati in appresso e allegati al presente atto finale:

accordo in forma di scambio di lettere sul trasporto marittimo

accordo in forma di scambio di lettere per quanto riguarda il riconoscimento del carattere regionale della peste suina africana nel Regno di Spagna

I plenipotenziari della Comunità hanno preso atto della dichiarazione elencata in appresso ed allegata al presente atto finale:

dichiarazione dell'Estonia relativa all'articolo 18, paragrafo 3 dell'accordo

Hecho en Bruselas, el dieciocho de julio de mil novecientos noventa y cuatro.

Udfærdiget i Bruxelles, den attende juli nitten hundrede og fire og halvfems.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Juli neunzehnhundertvierundneunzig.

¸ãéíå óôéò ÂñèîÝëëåò, óôéò äÝêá ïêôþ Éïèëíïè ÷íëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ôÝóóåñá.

Done at Brussels on the eighteenth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-four.

Fait à Bruxelles, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto luglio millenovecentonovantaquattro.

Gedaan te Brussel, de achttiende juli negentienhonderd vierennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezoito de Julho de mil novecentos e noventa e quatro.

Allakirjutatud Brüsselis juulikuu kaheksateistkümnendal päeval tuhande üheksasaja üheksakümne neljandal aastal.

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Ãiá ôiò ÅíñùðáïêÝò Êïéíüôçôåò

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopa Ühenduste nimel

>INIZIO DI UN GRAFICO>

>FINE DI UN GRAFICO>

Por la República de Estonia

For Republikken Estland

Für die Republik Estland

Ãéá ôç Äçìïêñáôíá ôçò Åóäïííáò

For the Republic of Estonia

Pour la république d'Estonie

Per la Repubblica di Estonia

Voor de Republiek Estland

Pela República de Estónia

Eesti Vabariigi nimel

>INIZIO DI UN GRAFICO>

>FINE DI UN GRAFICO>