21994A0226(03)

Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea dei veicoli stradali ad uso commerciale (1956)

Gazzetta ufficiale n. L 056 del 26/02/1994 pag. 0028 - 0049


ALLEGATO I

CONVENZIONE DOGANALE RELATIVA ALL'IMPORTAZIONE TEMPORANEA DEI VEICOLI STRADALI AD USO COMMERCIALE (1956)

LE PARTI CONTRAENTI,

DESIDEROSE di facilitare i trasporti stradali internazionali,

CONSIDERANDO le disposizioni della convenzione doganale relativa all'importazione temporanea dei veicoli stradali in uso privato, Nuova York, 4 giugno 1954,

DESIDEROSE d'applicare anche all'importazione temporanea dei veicoli stradali in uso commerciale, nella misura più ampia possibile, disposizioni analoghe e, in particolare, di permettere per questi veicoli l'uso di documenti doganali previsti per i veicoli stradali in uso privato,

HANNO CONVENUTO quanto segue:

CAPITOLO I Definizioni

Articolo 1

Ai fini della presente convenzione, si intende:

a) per dazi e tasse all'importazione, i dazi doganali e tutti gli altri tributi, tasse e canoni o imposizioni varie, che vengono riscossi all'importazione o in occasione dell'importazione delle merci previsti dalla presente convenzione, eccettuati i canoni e le imposizioni il cui ammontare è limitato al costo approssimativo dei servizi resi;

b) per veicoli, a meno che il contrario non risulti dal contesto, tutti i veicoli stradali a motore (ivi compresi i cicli a motore) e i rimorchi (importati con il veicolo o separatamente), nonché i loro pezzi di ricambio, gli accessori e le attrezzature normali importati con il veicolo;

c) per uso commerciale, l'utilizzazione, a fini di trasporto di persone a titolo oneroso, a premio o con altro vantaggio materiale, o a fini di trasporto industriale o commerciale di merci, a titolo oneroso o no;

d) per titolo d'importazione temporanea, il documento doganale che permette di constatare la garanzia o il deposito dei dazi e tasse all'importazione;

e) per imprese, le imprese commerciali o industriali, qualunque sia la loro forma giuridica, comprese le persone fisiche che esercitano un'attività commerciale o industriale;

f) per persone, sia una persona fisica che una persona giuridica;

g) per associazione emittente, un associazione autorizzata a rilasciare i titoli d'importazione temporanea;

h) per associazione garante, un'associazione riconosciuta dall'autorità doganale di una parte contraente che garantisce per persone che utilizzano titoli d'importazione temporanea;

i) per organizzazione internazionale, un'organizzazione cui sono affiliate le associazioni nazionali abilitate a rilasciare e a garantire i titoli d'importazione temporanea;

j) per parte contraente, uno Stato o un'organizzazione di integrazione economica regionale, parte della presente convenzione;

k) per organizzazione di integrazione economica regionale, un'organizzazione costituita e composta dai paesi di cui al paragrafo 1 dell'articolo 33 della presente convenzione, competente ad adottare la propria legislazione che è vincolante per i suoi Stati membri nelle materie contemplate dalla presente convenzione e a decidere, secondo le proprie procedure interne, di aderire alla presente convenzione.

CAPITOLO II Importazione in franchigia dei dazi e delle tasse all'importazione e senza proibizioni o restrizioni all'importazione

Articolo 2

1. Ciascuna parte contraente accetta in franchigia temporanea dei dazi e tasse all'importazione, senza proibizioni o restrizioni all'importazione, sotto la condizione della riesportazione ed alle altre condizioni stabilite nella presente convenzione, i veicoli immatricolati sul territorio di una delle altre parti contraenti che sono importati e utilizzati per uso commerciale nel traffico stradale internazionale dalle imprese che esercitano la loro attività a partire da tale territorio.

2. Le parti contraenti possono, alle condizioni stabilite dalla presente convenzione, prescrivere che questi veicoli siano vincolati ad un titolo d'importazione temporanea che garantisce il pagamento dei dazi e tasse all'importazione o di una somma equivalente, fatte salve le disposizioni speciali dell'articolo 27, paragrafo 4, in caso di mancata riesportazione nei termini accordati per il veicolo vincolato al titolo in questione.

3. I veicoli importati per essere noleggiati dopo l'importazione non beneficieranno della presente convenzione.

Articolo 3

1. Il guidatore e gli altri membri del personale saranno autorizzati ad importare temporaneamente, alle condizioni stabilite dalle autorità doganali, una quantità ragionevole di effetti personali, tenendo conto della durata di soggiorno nel paese d'importazione.

2. Saranno ammessi in franchigia dei dazi e tasse all'importazione le provviste di bordo e piccole quantità di tabacco, sigari e sigarette per il consumo personale.

Articolo 4

I combustibili e i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli importati temporaneamente sono ammessi in franchigia dei dazi e tasse all'importazione e senza proibizioni o restrizioni all'importazione. Ciascuna della parti contraenti ha tuttavia il diritto di stabilire dei massimali per le quantità di combustibili e di carburanti che possono essere ammesse sul suo territorio e che sono contenute nel serbatoio del veicolo importato temporaneamente.

Articolo 5

1. I pezzi di ricambio importati per la riparazione di un veicolo determinato già importato temporaneamente, saranno ammessi temporaneamente alla franchigia dei dazi e tasse all'importazione e senza proibizioni o restrizioni all'importazione. Le parti contraenti possono esigere che questi pezzi siano vincolati ad un titolo d'importazione temporanea.

2. I pezzi sostituiti e non riesportati saranno soggetti ai dazi e tasse all'importazione a meno che, conformemente alla regolamentazione del paese interessato, siano abbandonati gratuitamente all'Erario o distrutti, sotto controllo ufficiale, a spese degli interessati.

Articolo 6

Sono ammessi al beneficio della franchigia dei dazi e tasse all'importazione, e senza proibizioni o restrizioni all'importazione, i formulari dei titoli d'importazione temporanea e di circolazione internazionale che sono spediti alle associazioni autorizzate a rilasciare i titoli in considerazione, dalle associazioni straniere corrispondenti, dalle organizzazioni internazionali o dalle autorità doganali delle parti contraenti.

CAPITOLO III Rilascio dei titoli d'importazione temporanea

Articolo 7

1. Alle condizioni e con le garanzie da essa stabilite, ciascuna parte contraente può abilitare associazioni, e in particolare, quelle che sono affiliate ad un'organizzazione internazionale, a rilasciare, sia direttamente, sia tramite associazioni corrispondenti, i titoli d'importazione temporanea previsti dalla presente convenzione.

2. I titoli d'importazione temporanea possono essere validi per un solo paese o territorio doganale o per più paesi o territori doganali.

3. La durata di validità di questi titoli non può eccedere un anno dal giorno del loro rilascio.

Articolo 8

1. I titoli d'importazione temporanea validi per i territori di tutte o di più parti contraenti saranno designati con il nome di «carnet de passages en douane» e devono essere conformi al modello di cui all'allegato 1 della presente convenzione.

2. Se il «carnet de passages en douane» non è valido per uno o più territori, l'associazione emittente del titolo deve menzionarlo sulla copertina e sui tagliandi di entrata del carnet.

3. I titoli d'importazione temporanea validi esclusivamente per il territorio di una sola parte contraente possono essere conformi al modello di cui all'allegato 2 della presente convenzione. È permesso alle parti contraenti d'utilizzare anche altri documenti, conformemente alle proprie leggi e regolamenti.

4. La durata di validità dei titoli d'importazione temporanea diversi da quelli rilasciati, conformemente all'articolo 7, dalle associazioni autorizzate, è fissata da ogni parte contraente secondo le proprie leggi e regolamenti.

5. Ciascuna parte contraente invia alle altre parti contraenti, su loro domanda, i modelli dei titoli d'importazione temporanea validi nel suo territorio e diversi da quelli che figurano negli allegati della presente convenzione.

CAPITOLO IV Indicazioni da apportare sui titoli d'importazione temporanea

Articolo 9

I titoli d'importazione temporanea rilasciati dalle associazioni autorizzate sono emessi al nome delle imprese che gestiscono i veicoli importati temporaneamente.

Articolo 10

1. Il peso da dichiarare sui titoli d'importazione temporanea è il peso dei veicoli a vuoto. Esso va indicato in unità del sistema metrico. Quando si tratta di titoli validi per un solo paese, le autorità doganali di questo paese possono prescrivere l'uso di un altro sistema.

2. Il valore da dichiarare sui titoli d'importazione temporanea validi per un solo paese deve essere indicato nella moneta di questo paese. Il valore da dichiarare in un «carnet de passages en douane» deve essere indicato nella moneta del paese di rilascio.

3. Gli oggetti e utensili che costituiscono l'equipaggiamento normale dei veicoli non devono essere dichiarati espressamente nei titoli d'importazione temporanea.

4. Quando le autorità doganali lo richiedono, i pezzi di ricambio (quali le ruote, i pneumatici, le camere d'aria) come gli accessori non considerati attrezzature normali del veicolo (quali gli apparecchi radio ed i portabagagli) devono essere dichiarati sui titoli d'importazione temporanea, con le indicazioni necessarie (quali peso e valore) ed essere ripresentati all'uscita del paese visitato.

5. I rimorchi faranno oggetto di titoli d'importazione distinti.

Articolo 11

Qualsiasi modifica apportata dalle associazioni emittenti alle indicazioni figuranti nei titoli d'importazione temporanea deve essere debitamente approvata dall'associazione emittente o dall'associazione garante. Dopo l'accettazione dei titoli da parte dell'autorità doganale del paese d'importazione non sarà più permessa alcuna modifica senza l'approvazione della predetta autorità.

CAPITOLO V Condizioni di importazione temporanea

Articolo 12

Senza pregiudizio dell'applicazione di disposizioni delle leggi nazionali che permettono alle autorità doganali delle parti contraenti di rifiutare che i veicoli vincolati a titoli d'importazione temporanea siano guidati da persone che si siano rese responsabili di gravi infrazioni alle leggi o ai regolamenti doganali o fiscali del paese d'importazione temporanea, i veicoli vincolati a titoli d'importazione temporanea potranno essere guidati da persone debitamente autorizzate dai titolari di questi titoli. Le autorità doganali delle parti contraenti avranno il diritto d'esigere la prova che queste persone sono state debitamente autorizzate dai titolari di questi titoli; se le prove loro fornite sembrano insufficienti, le autorità doganali potranno opporsi all'utilizzazione nel loro paese di questi veicoli vincolati ai titoli in questione.

Articolo 13

1. I veicoli indicati in un titolo d'importazione temporanea devono essere riesportati tal quali, e, tenendo conto dell'usura normale, nel termine di validità di questo titolo.

2. La prova della riesportazione è fornita dal regolare visto d'uscita apposto sul titolo d'importazione temporanea dalle autorità doganali del paese in cui i veicoli sono stati importati temporaneamente.

3. Ogni parte contraente avrà la facoltà di rifiutare o revocare il beneficio dell'importazione temporanea in franchigia dei dazi e tasse all'importazione e senza proibizioni né restrizioni d'importazione ai veicoli che, anche occasionalmente, caricheranno viaggiatori o merci all'interno delle frontiere del paese nel quale il veicolo è importato e li depositeranno all'interno delle stesse frontiere.

4. Un veicolo in locazione che è stato importato temporaneamente ai sensi della presente convenzione non potrà, nel paese d'importazione temporanea, né essere rilocato ad una persona diversa dal conduttore iniziale né essere sublocato, e le autorità doganali delle parti contraenti avranno il diritto d'esigere la riesportazione di un tale veicolo dopo aver compiuto le operazioni di trasporto per le quali era stata importata temporaneamente.

Articolo 14

1. Nonostante l'obbligo di riesportazione previsto dall'articolo 13, la riesportazione dei veicoli gravemente danneggiati a seguito di un incidente debitamente comprovato, può non essere imposta quando, secondo quanto deciso dalle autorità doganali, tali veicoli siano:

a) o assoggettati ai dazi e tasse all'importazione dovuti nel caso specifico,

b) o abbandonati, senza spese, all'Erario del paese d'importazione temporanea, ed in tal caso il titolare del titolo d'importazione temporanea sarà esentato dai dazi e tasse all'importazione.

c) o distrutti, sotto controllo ufficiale, a spese degli interessati, i rottami ed i pezzi recuperati restano sottoposti al pagamento dei dazi e tasse all'importazione dovuti nel caso specifico.

2. Quando un veicolo ammesso temporaneamente non può essere riesportato in seguito ad un sequestro diverso da quello effettuato su richiesta di privati, l'obbligo di riesportazione nel termine di validità dei titoli d'importazione temporanea è sospeso per la durata del sequestro.

3. Le autorità doganali notificano, per quanto possibile, all'associazione garante i sequestri effettuati, da essa o su sua richiesta, di veicoli coperti da un titolo d'importazione temporanea garantito da tale associazione e le comunicano le misure che intendono adottare.

4. Quando il veicolo o l'oggetto menzionato sul titolo è perduto o rubato durante il sequestro e tale sequestro non è stato effettuato su richiesta di privati, i dazi e le tasse all'importazione non possono essere chiesti al titolare del titolo d'importazione temporanea, che deve presentare una prova del sequestro alle autorità doganali.

Articolo 15

Ogni volta che ne abbiano bisogno e durante la durata di validità dei titoli d'importazione temporanea, i beneficiari dell'importazione temporanea hanno il diritto d'importare i veicoli indicati su questi titoli, sotto riserva di far constatare ogni passaggio (entrata e uscita), se le autorità doganali lo richiedono, con un visto degli agenti doganali interessati. Possono, tuttavia, essere emessi titoli validi per un solo viaggio.

Articolo 16

Quando si faccia uso di titoli d'importazione temporanea che non dispongono di tagliandi da staccare ad ogni passaggio, i visti apposti dagli agenti doganali tra il primo ingresso e l'ultima uscita, hanno carattere provvisorio, Tuttavia, quando l'ultimo visto apposto è un visto di uscita provvisorio, questo visto è accettato quale giustificazione della riesportazione del veicolo o delle parti e dei pezzi staccati temporaneamente importati.

Articolo 17

Quando si faccia uso di titoli d'importazione temporanea che dispongono di tagliandi da staccare ad ogni passaggio, ogni constatazione d'ingresso comporta la presa in carico del titolo da parte della dogana ed ogni constatazione di uscita ulteriore comporta il suo definitivo appuramento, fatte salve le disposizioni dell'articolo 18.

Articolo 18

Quando le autorità doganali di un paese abbiano scaricato definitivamente e senza riserve un titolo d'importazione temporanea, non possono più richiedere all'associazione garante il pagamento dei dazi e delle tasse all'importazione, a meno che il certificato di scarico sia stato ottenuto irregolarmente o fraudolentemente.

Articolo 19

I visti dei titoli d'importazione temporanea utilizzati alle condizioni previste dalla presente convenzione non danno luogo al pagamento di una rimunerazione a favore dei servizi doganali quando questi visti siano apposti in un ufficio o un posto doganale durante l'orario di apertura di questo ufficio o di questo posto.

CAPITOLO VI Proroga di validità e rinnovo di titoli d'importazione temporanea

Articolo 20

Quando i veicoli temporaneamente importati siano presentati per la riesportazione alle autorità doganali entro i quattordici giorni successivi alla data di scadenza dell'ammissione temporanea di tali veicoli e siano fornite sufficienti giustificazioni del ritardo, la mancanza della constatazione della riesportazione sarà sanata.

Articolo 21

Per quanto concerne i «carnet de passage en douane», ciascuna delle parti contraenti accetta come valide le proroghe di validità accordate da una qualsiasi di esse conformemente alla procedura stabilita nell'allegato 3 della presente convenzione.

Articolo 22

1. Le domande di proroga di validità di titoli d'importazione temporanea devono, fatta salva l'impossibilità dovuta ad un caso di forza maggiore, essere presentate alle autorità doganali competenti prima della scadenza di questi titoli. Se il titolo d'importazione temporanea è stato rilasciato da un'associazione autorizzata, la domanda di proroga deve essere presentata dall'associazione garante.

2. Le proroghe del periodo necessario per la riesportazione dei veicoli o delle parti e dei pezzi staccati importati temporaneamente saranno concesse quando gli interessati possano provare, a soddisfazione delle autorità doganali, che un caso di forza maggiore ha loro impedito di riesportare tali veicoli o parti e pezzi staccati entro il termine stabilito.

3. La validità dei titoli d'importazione temporanea può essere prorogata soltanto una volta per un periodo non superiore ad un anno. Dopo tale termine dovrà essere rilasciato e preso in carico un nuovo carnet, in sostituzione del precedente.

Articolo 23

Ciascuna parte contraente autorizzerà, con le misure di controllo che giudicherà necessarie, il rinnovo dei titoli d'importazione temporanea rilasciati dalle associazioni autorizzate e relativi ai veicoli o parti e pezzi staccati importati temporaneamente nel suo territorio, tranne il caso in cui non sussistano più le condizioni d'importazione temporanea. La domanda di rinnovo è presentata dall'associazione garante.

CAPITOLO VII Regolarizzazione dei titoli d'importazione temporanea

Articolo 24

1. Quando i titoli d'importazione temporanea non sono scaricati regolarmente, le autorità doganali del paese d'importazione accettano (prima o dopo la scadenza dei titoli), come prova della riesportazione del veicolo o delle parti e dei pezzi staccati, la presentazione di un certificato conforme al modello di cui all'allegato 4 della presente convenzione rilasciato da un'autorità ufficiale (console, dogana, polizia, sindaco, usciere giudiziario, ecc.) attestante che il veicolo o le parti ed i pezzi staccati precitati sono stati presentati a detta autorità e si trovano fuori del paese d'importazione. In alternativa, accettano ogni altra prova certificando che il veicolo o le parti ed i pezzi staccati si trovano fuori del paese d'importazione temporanea. Quando non si tratti di un «carnet de passage en douane», e il titolo non è scaduto, questo titolo è presentato con la prova prevista qui sopra. Quando si tratti di un carnet, le autorità doganali accettano come prova della riesportazione del veicolo o delle parti e dei pezzi staccati i visti di passaggio apposti dalle autorità doganali del paese successivamente visitato.

2. In caso di distruzione, perdita o furto di un titolo d'importazione temporanea, che non è stato scaricato regolarmente ma che si riferisce a un veicolo o a parti e pezzi staccati che sono stati riesportati, le autorità doganali del paese d'importazione accettano come prova della riesportazione del veicolo o delle parti e dei pezzi staccati la presentazione di un certificato conforme al modello di cui all'allegato 4 della presente convenzione rilasciato da un'autorità ufficiale (console, dogana, polizia, sindaco, usciere giudiziario, ecc.) attestante che il veicolo o le parti ed i pezzi staccati precitati sono stati presentati a detta autorità e si trovano fuori del paese d'importazione successivamente alla data di scadenza del titolo. In alternativa, accettano ogni altra prova certificante che il veicolo o le parti ed i pezzi staccati si trovano fuori del paese d'importazione temporanea.

3. In caso di distruzione, perdita o furto di un «carnet de passage en douane» che si riferisce a un veicolo o a parti e pezzi staccati che si trovano nel territorio di una delle parti contraenti, le autorità doganali di questa parte effettuano, a richiesta dell'associazione interessata, una presa in carico di un titolo sostitutivo la cui validità scadrà alla stessa data del titolo sostituito. Questa presa in carico annulla quella effettuata anteriormente sul carnet distrutto, perduto o rubato. In caso di abuso di un carnet dopo l'annullamento della sua validità da parte delle autorità doganali e dell'associazione emittente, quest'ultima non è tenuta responsabile al pagamento dei dazi e delle tasse. Quando, in vista della riesportazione del veicolo o delle parti e dei pezzi staccati, si rilascia, al posto di un titolo sostitutivo, una licenza d'esportazione o un documento analogo, il visto di uscita apposto su questa licenza o su questo documento è accettato come prova della riesportazione.

4. Quando un veicolo è rubato dopo la riesportazione dal paese d'importazione, senza che l'uscita sia stata constatata regolarmente sul titolo d'importazione temporanea e senza che figurino sul titolo i visti d'entrata apposti dalle autorità doganali dei paesi ulteriormente visitati, questo titolo può, comunque, essere regolarizzato a condizione che l'associazione garante lo presenti e fornisca prove soddisfacenti del furto. Se il titolo non è scaduto, il suo deposito può essere preteso dalle autorità doganali.

Articolo 25

Nei casi di cui all'articolo 24, le autorità doganali si riservano il diritto di riscuotere una tassa di regolarizzazione.

Articolo 25 bis

Le autorità doganali competenti rinunciano al pagamento dei dazi e tasse all'importazione quando è sufficientemente provato che un veicolo importato a fronte di un titolo d'importazione temporanea non potrà più essere esportato in seguito alla distruzione o perdita totale per forza maggiore, in particolare a causa di guerra, di sommossa o di catastrofi naturali.

Articolo 26

Le autorità doganali non possono mai esigere dall'associazione garante il pagamento dei dazi e delle tasse all'importazione per veicoli o parti e pezzi staccati importati temporaneamente se a quest'ultima non è stato comunicato il mancato scarico del titolo d'importazione temporanea nel termine di un anno a decorrere dalla data di scadenza di validità di questo titolo. Le autorità doganali forniranno informazioni alle associazioni garanti sul calcolo dei dazi e delle tasse all'importazione entro un anno dalla comunicazione del mancato scarico. La responsabilità dell'associazione garante in merito a queste somme decadrà se le predette informazioni non saranno fornite nel termine di un anno.

Articolo 27

1. Le associazioni garanti hanno un anno di tempo a decorrere dalla data della comunicazione del mancato scarico dei titoli d'importazione temporanea per fornire la prova della riesportazione dei veicoli o parti e pezzi staccati in causa, alle condizioni previste dalla presente convenzione. Tuttavia, questo periodo può avere efficacia solo a decorrere dalla data di scadenza dei titoli d'importazione temporanea. Se le autorità doganali contestano la validità della prova fornita devono informare di ciò l'associazione garante entro un termine non superiore ad un anno.

2. Se tale prova non è fornita nel termine stabilito, l'associazione garante deve depositare o versare a titolo provvisorio, nel termine massimo di tre mesi, i dazi e le tasse all'importazione da pagare. Questo deposito o versamento diventa definitivo alla scadenza di un termine di un anno a decorrere dalla data del deposito o del versamento provvisorio stesso. In quest'ultimo periodo l'associazione garante può ancora, in vista della restituzione delle somme depositate o versate, beneficiare delle facilitazioni previste nel paragrafo precedente.

3. Per i paesi le cui leggi non prevedano il deposito o il versamento provvisorio dei dazi e delle tasse all'importazione, i pagamenti che venissero fatti alle condizioni di cui al paragrafo precedente sono da considerarsi definitivi, ma il loro ammontare è rimborsato qualora siano fornite le prove di cui al presente articolo.

4. In caso di mancato scarico di un titolo d'importazione temporanea, l'associazione garante non può essere tenuta a versare una somma superiore all'ammontare dei dazi e delle tasse d'importazione applicabili al veicolo o alle parti ed ai pezzi staccati non riesportati, maggiorati eventualmente dell'interesse di mora.

Articolo 28

In caso di frode, d'infrazione o di abuso, le parti contraenti hanno il diritto, nonostante le disposizioni della presente convenzione, di procedere contro le persone che si avvalgono dei titoli d'importazione temporanea per recuperare i dazi e le tasse all'importazione nonché per reclamare il pagamento delle penalità di cui tali persone sarebbero passibili. In questo caso, le associazioni garanti devono coadiuvare le autorità doganali.

CAPITOLO VIII Disposizioni diverse

Articolo 29

Le parti contraenti si adopereranno affinché non siano imposte formalità doganali che possano ostacolare lo sviluppo dei trasporti commerciali stradali internazionali.

Articolo 30

Al fine di accelerare il compimento delle formalità doganali, le parti contraenti limitrofe si sforzeranno di realizzare la giustapposizione di loro installazioni doganali e di far coincidere le ore d'apertura degli uffici e posti doganali corrispondenti.

Articolo 31

Qualsiasi infrazione alle disposizioni della presente convenzione, ogni sostituzione, falsa dichiarazione o manovra aventi l'effetto di far beneficiare indebitamente del regime dell'importazione, previsto da questa convenzione, rende il contravventore passibile, nel paese in cui l'infrazione è stata commessa, delle sanzioni previste dalla normativa di tale paese.

Articolo 32

Nessuna disposizione della presente convenzione esclude il diritto per le parti contraenti che formano un'unione doganale o economica di prevedere norme particolari applicabili alle persone che risiedono nel paese che fa parte di quest'unione.

Articolo 32 bis

La presente convenzione non osta all'applicazione di facilitazioni maggiori che talune parti contraenti accordano o accorderanno, sia con disposizioni unilaterali sia in virtù di accordi bilaterali o multilaterali, sempre che tali norme non diminuiscano le facilitazioni previste dalla presente convenzione. È raccomandato alle parti contraenti di rinunciare alla pretesa di titoli d'importazione temporanea e di garanzie.

CAPITOLO IX Disposizioni finali

Articolo 33

1. Gli Stati membri della Commissione economica per l'Europa e gli Stati ammessi alla Commissione a titolo consultivo conformemente al paragrafo 8 del mandato di questa Commissione possono diventare parti contraenti alla presente convenzione:

a) firmandola;

b) depositando uno strumento di ratifica dopo averlo firmato con riserva di ratifica;

c) aderendovi.

2. I paesi suscettibili di partecipare ad alcuni lavori della Commissione economica per l'Europa, in applicazione del paragrafo 11 del mandato di questa Commissione, possono diventare parti contraenti alla presente convenzione aderendovi dopo la sua entrata in vigore.

2 bis. Ogni organizzazione di integrazione economica regionale potrà, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, diventare parte contraente della presente convenzione. Una tale organizzazione che abbia aderito alla presente convenzione informerà il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite circa la propria competenza e sulle eventuali ulteriori modifiche di tale competenza in relazione alle materie sottoposte alla presente convenzione. L'organizzazione ed i suoi Stati membri potranno decidere in merito alle rispettive responsabilità per l'adempimento dei loro obblighi relativi alla presente convenzione, senza deroga alle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione.

3. La presente convenzione sarà aperta alla firma fino al 31 agosto 1956 compreso. Dopo questa data sarà aperta all'adesione.

4. La ratifica o l'adesione sarà fatta con il deposito di uno strumento presso il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 34

1. La presente convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno dopo che cinque dei paesi menzionati al paragrafo 1 dell'articolo 33 l'avranno firmata senza riserva di ratifica o avranno depositato il loro strumento di ratifica o d'adesione.

2. Per ogni Stato o ogni organizzazione di integrazione economica regionale che l'avrà ratificata o vi avrà aderito dopo che cinque paesi avranno firmato senza riserva di ratifica o avranno depositato il loro strumento di ratifica o d'adesione, la presente convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno che segue la data del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, da parte di tale Stato o di tale organizzazione di integrazione economica regionale.

Articolo 35

1. Ogni parte contraente può denunciare la presente convenzione con notifica indirizzata al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. La denunzia ha efficacia quindici mesi dopo che il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ha ricevuto la notifica.

3. La validità di titoli d'importazione temporanea rilasciati prima della data alla quale la denunzia ha efficacia non sarà inficiata da questa denunzia e la garanzia delle associazioni resterà efficace. Le proroghe accordate nelle condizioni previste all'articolo 21 della presente convenzione manterranno la loro validità.

Articolo 36

La presente convenzione cesserà di produrre i suoi effetti se, in qualsiasi momento dopo la sua entrata in vigore, il numero delle parti contraenti è inferiore a cinque durante un periodo di dodici mesi consecutivi.

Articolo 37

1. Qualsiasi Stato può, sia al momento del deposito dello strumento di ratifica o dell'adesione, sia in epoca successiva, notificare al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che la presente convenzione si estende all'insieme o ad alcuni dei territori le cui relazioni internazionali sono poste sotto la sua responsabilità. La convenzione sarà applicabile al territorio o ai territori menzionati nella notifica dal novantesimo giorno dopo il ricevimento di questa notifica del segretario generale o, se a quel giorno la convenzione non è ancora entrata in vigore, dalla data della sua entrata in vigore.

2. Ogni Stato che abbia notificato, conformemente al paragrafo precedente, che la presente convenzione si estende a un territorio le cui relazioni internazionali sono sotto la sua responsabilità, può denunciare la convenzione per la parte che concerne questo territorio conformemente all'articolo 35.

Articolo 38

1. Qualsiasi controversia tra due o più parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione sarà composta, per quanto possibile, mediante negoziati diretti fra le parti.

2. Qualsiasi controversia che non abbia potuto essere composta mediante negoziati diretti verrà sottoposta all'arbitraggio su domanda di qualunque parte contraente in contestazione e sarà, di conseguenza, rinviata a uno o più arbitri scelti di comune accordo dalle parti contraenti in contestazione. Quando, nei tre mesi dalla data di domanda d'arbitraggio, le parti contraenti in contestazione non pervengono ad un'intesa sulla scelta di un arbitro o di più arbitri, una qualsiasi di queste parti contraenti potrà domandare al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di designare un arbitro unico al quale la controversia sarà rinviata per decisione.

3. Il lodo dell'arbitro o degli arbitri designati conformemente al paragrafo precedente sarà obbligatorio per le parti contraenti interessate.

Articolo 39

1. Ogni parte contraente potrà, al momento della firma o della ratifica della presente convenzione o dell'adesione, dichiarare che non si considera legata dall'articolo 38 della convenzione. Le altre parti contraenti non saranno vincolate dall'articolo 38 nei confronti della parte contraente che avrà formulata tale riserva.

2. Ogni parte contraente che avrà formulata una riserva conformemente al paragrafo 1, potrà togliere, in qualsiasi momento, questa riserva con notifica al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3. Nessun'altra riserva alla presente convenzione sarà accettata.

Articolo 40

1. Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, ogni parte contraente può domandare, con notifica al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, la convocazione di una conferenza allo scopo di sottoporre a revisione la presente convenzione. Il segretario generale notificherà questa domanda a tutte le parti contraenti e convocherà una conferenza di revisione se, in un termine di quattro mesi dalla notifica che gli è stata indirizzata, almeno un terzo delle parti contraenti gli manifestano il proprio consenso.

2. Quando una conferenza è convocata conformemente al paragrafo precedente, il segretario generale ne darà avviso a tutte le parti contraenti e le inviterà a presentare, in un termine di tre mesi, le proposte ch'esse desiderano far esaminare dalla conferenza. Il segretario generale comunicherà a tutte le parti contraenti l'ordine del giorno provvisorio della conferenza, nonché il testo di queste proposte, almeno tre mesi prima della data di apertura della conferenza.

3. Il segretario generale inviterà ad ogni conferenza convocata conformemente al presente articolo, tutti i paesi di cui al paragrafo 1 dell'articolo 33 e tutte le parti contraenti di cui ai paragrafi 2 e 2 bis dell'articolo 33.

Articolo 41

1. Ogni parte contraente potrà proporre uno o più emendamenti alla presente convenzione. Il testo di ogni progetto d'emendamento sarà comunicato al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che lo trasmetterà a tutte le parti contraenti e lo porterà alla conoscenza degli altri paesi di cui al paragrafo 1 dell'articolo 33.

2. Ogni progetto d'emendamento comunicato conformemente al paragrafo precedente entra in vigore nel termine di sei mesi a decorrere dalla data alla quale il segretario generale ha trasmesso il progetto di emendamento qualora in tale periodo una parte contraente non abbia notificato obiezioni. Per le questioni di loro competenza, le organizzazioni d'integrazione economica regionale che sono parti contraenti alla presente convenzione esercitano il loro diritto di formulare un'obiezione. Quando ciò avvenga, gli Stati membri di dette organizzazioni, che sono parti contraenti alla presente convenzione, non sono autorizzati ad esercitare tale diritto a titolo individuale.

3. Il segretario generale indirizzerà, nel più breve tempo possibile, a tutte le parti contraenti, una notifica per comunicare loro se un'obiezione è stata formulata contro il progetto di emendamento. Se un'obiezione è stata formulata contro il progetto di emendamento, l'emendamento sarà considerato come non accettato e sarà senza effetto. In mancanza di obiezioni, l'emendamento entrerà in vigore per tutte le parti contraenti tre mesi dopo la scadenza del termine di sei mesi di cui al paragrafo precedente.

4. Gli allegati alla presente convenzione possono essere modificati, indipendentemente della procedura d'emendamento prevista nei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, con accordo tra le amministrazioni competenti di tutte le parti contraenti. Il segretario generale fisserà la data di entrata in vigore dei nuovi testi risultanti da tali modifiche.

Articolo 42

Oltre alle notifiche previste negli articoli 40 e 41, il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà ai paesi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, e a tutte le parti contraenti di cui all'articolo 33, paragrafi 2 e 2 bis:

a) le firme, ratifiche e adesioni ricevute in virtù dell'articolo 33;

a) bis ogni informazione sulla competenza delle organizzazioni d'integrazione economica regionale e qualsiasi modifica ulteriore di questa competenza conformemente al paragrafo 2 bis dell'articolo 33;

b) la data in cui la presente convenzione entrerà in vigore conformemente all'articolo 34;

c) le denunzie in virtù dell'articolo 35;

d) l'abrogazione della presente convenzione conformemente all'articolo 36;

e) le notifiche ricevute conformemente all'articolo 37;

f) le dichiarazioni e notifiche ricevute conformemente all'articolo 39, paragrafi 1 e 2;

g) l'entrata in vigore di ogni emendamento conformemente all'articolo 41.

Articolo 43

A partire dal momento in cui un paese, che è parte contraente dell'accordo relativo all'applicazione provvisoria dei progetti di convenzioni internazionali doganali sul turismo, sui veicoli stradali in uso commerciale e sul trasporto internazionale delle merci su strada, dato a Ginevra il 16 giugno 1949, diverrà parte contraente della presente convenzione, esso adotterà le misure previste dall'articolo IV di tale accordo per denunciarlo per la parte relativa al progetto di convenzione internazionale doganale sui veicoli stradali in uso commerciale.

Articolo 44

Il protocollo di firma della presente convenzione avrà la stessa forza, valore e durata della convenzione stessa e ne costituirà parte integrante.

Articolo 45

L'originale della presente convenzione sarà depositato, dopo il 31 agosto 1956, presso il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmetterà copie certificate conformi a ognuno dei paesi e alle parti contraenti di cui all'articolo 33, paragrafi da 1 a 2 bis.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Ginevra, il diciotto maggio millenovecentocinquantasei, in un solo esemplare in inglese e francese, i due testi facendo ugualmente fede.

ALLEGATI

Allegato 1: Carnet de passage en douane

Allegato 2: Trittico

Allegato 3: Proroga della validità del «carnet de passage en douane»

Allegato 4: Modello di certificato per la regolarizzazione dei titoli d'importazione temporanea non scaricati, distrutti, perduti o rubati.

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Annex 1/Annexe 1

MODEL OF CARNET DE PASSAGE EN DOUANE

MODÈLE DE CARNET DE PASSAGE EN DOUANE

The carnet is issued in English and French

The dimensions of the carnet are 21 × 29,7 cm

The issuing association shall insert its name on each voucher and shall include the initials of the international organization to which it belongs

Toutes les mentions imprimées du carnet de passage en douane sont rédigées en français et en anglais

Les dimensions sont de 21 × 29,7 cm

L'association qui délivre le carnet doit faire figurer son nom sur chacun des volets et faire suivre ce nom des initiales de l'organisation internationale à laquelle elle est affiliée

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Inside front cover/Verso de la page de couverture 4 DESCRIPTION OF VEHICLE/SIGNALEMENT DU VÉHICULE

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Inside back cover/Intérieur du dos de la couverture The following information is provided by the issuing association to motorists.

L'association qui a délivré le présent carnet fournit les renseignements suivants aux usagers.

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Back cover/Extérieur du dos de la couverture This carnet, which has been drawn up in accordance with the provisions of the Customs Conventions on the Temporary Importation of Private Road Vehicles (1954) and Commercial Road Vehicles (1956), may be used in the following countries under the guarantee of the authorized associations indicated:/

Ce carnet, qui a été élaboré selon les dispositions des conventions douanières relatives à l'importation temporaire des véhicules routiers privés (1954) et des véhicules routiers commerciaux (1956), peut être utilisé dans les pays suivants, sous la garantie des associations autorisées ci-après:

(LIST OF COUNTRIES AND AUTHORIZED ASSOCIATIONS)

(LISTE DES PAYS ET ASSOCIATIONS AUTORISÉES)

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Annexe 2

TRIPTYQUE

Toutes les mentions imprimées du triptyque sont rédigées dans la langue nationale 3 du pays d'importation; elles peuvent l'être, en outre, en une autre langue.

Les dimensions sont de 13 × 29,5 cm.

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Annexe 3

Annex 3

PROLONGATION DE LA VALIDITÉ DU CARNET DE PASSAGE EN DOUANEEXTENSION OF VALIDITY OF THE CARNET DE PASSAGE EN DOUANE

1. La formule de prolongation de validité doit être conforme au modèle figurant dans la présente annexe.

La formule est libellée en anglais ou en français. Les mentions qu'elle contient peuvent être répétées dans une autre langue.1. The stamp for extension of validity shall conform to the model contained in the present Annex.

The stamp shall be drawn up in English and in French. The inscribed wording may be repeated in another language.

2. La personne qui demande la prolongation et l'association garante qui s'occupe de cette demande se conforment à la procédure indiquée ci-après:2. The following procedure shall be observed by the person requesting the extension and by the guaranteeing association dealing with the request:

a) Dès que le titulaire d'un carnet de passage en douane s'aperçoit qu'il est contraint de demander une prolongation du délai de validité de son document, il remet avec son carnet, à l'association garante, une demande de prolongation expliquant les circonstances qui l'ont obligé à formuler cette requête. À titre justificatif, il joint à la demande, selon le cas, un certificat médical, une attestation de l'atelier de réparation, ou toute autre pièce authentique établissant que la force majeure invoquée est réelle.(a) As soon as the holder of a carnet de passage en douane realizes that he is obliged to request an extension of the period of validity of the document, he sends to the guaranteeing association the carnet and a request for extension, indicating the circumstances which oblige him to make the request. He will submit with his request, as supporting evidence, such papers as a medical certificate, a statement from the garage repairing his vehicle, or any other authentic document showing that the delay in question is caused by force majeure.

b) Si l'association garante estime que la demande de prolongation peut être présentée à la douane, elle imprime, au moyen d'un timbre humide, la formule visée au paragraphe 1 sur la couverture du carnet de passage en douane, à l'endroit spécialement réservé à cet effet.(b) If the guaranteeing association considers that the request for extension might be passed on to the customs authorities, it stamps the cover of the carnet de passage en douane in the space specially reserved for this purpose.

c) L'association garante indique, dans la partie gauche de la formule, jusqu'à quelle date (en lettres et en chiffres) la prolongation est sollicitée. Y sont opposés la signature du président de l'association ou de son délégué ainsi que le cachet officiel de l'association.(c) In the left-hand side of the stamp the guaranteeing association fills in the date, in figures and words, until which the extension is requested. The President or representative of the association signs and the stamp of the association is affixed.

d) La durée de prolongation ne doit pas excéder le délai raisonnablement nécessaire pour terminer le voyage, délai qui ne devrait normalement pas dépasser trois mois à compter de la date de péremption du carnet de passage en douane.(d) The length of the extension must not exceed a reasonable period necessary to complete the journey, and should not normally exceed three months from the previous date of expiry of the carnet.

e) L'association garante transmet ensuite le carnet à l'autorité douanière compétente de son pays. Elle joint au carnet la demande du titulaire, accompagnée des pièces justificatives.(e) The guaranteeing association then sends the carnet to the competent customs authority of its country. The request made by the holder of the carnet and the supporting evidence are attached to the carnet.

f) L'autorité douanière décide si la prolongation doit être accordée. Elle peut réduire la durée de la prolongation demandée ou refuser d'accorder toute prolongation. Si la prolongation est accordée, le fonctionnaire compétent de la douane complète la formule imprimée sur la couverture du carnet par l'association garante, lui donne un numéro d'ordre ou d'enregistrement, fait mention du lieu, de la date et de sa qualité. Il revêt ensuite la formule de sa signature ainsi que du cachet officiel de la douane.(f) The customs authority decides whether the extension shall be granted. It may reduce the period of extension requested, or refuse to grant any extension. If it is granted, the competent customs officer completes the stamp placed on the cover of the carnet by the guaranteeing association, by adding a serial or registry number, the place and date and his own official position. He then signs and adds the Customs stamp.

g) Le carnet de passage en douane est alors renvoyé à l'association garante, qui le restitue à l'intéressé.(g) The carnet is then returned to the guaranteeing association, which in turn returns it to the person concerned.

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