21994A0205(01)

Protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana

Gazzetta ufficiale n. L 032 del 05/02/1994 pag. 0045 - 0051
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 29 pag. 0007
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 29 pag. 0007


PROTOCOLLO sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte,

LA REPUBBLICA ARABA SIRIANA,

dall'altra,

RIAFFERMANDO la loro volontà di attuare, nell'ambito della politica mediterranea rinnovata della Comunità, una cooperazione che contribuisca allo sviluppo economico e sociale della Siria e favorisca il rafforzamento delle relazioni tra la Comunità e la Siria,

DESIDEROSI di proseguire a tal fine la cooperazione finanziaria e tecnica prevista dall'accordo di cooperazione, tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana,

HANNO DECISO di concludere il presente protocollo ed a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

P.C. NIEMAN,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

Rappresentante permanente dei Paesi Bassi,

Presidente del Comitato dei Rappresentanti permanenti;

Eberhard RHEIN,

Direttore generale f.f., incaricato dei rapporti Nord/Sud della Direzione generale delle relazioni esterne della Commissione delle Comunità europee;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ARABA SIRIANA:

Siba NASSER,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario;

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

Articolo 1

Nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica prevista dall'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana, la Comunità partecipa, alle condizioni indicate nel presente protocollo, al finanziamento di progetti destinati a contribuire allo sviluppo economico e sociale della Siria.

Articolo 2

1. Ai fini di cui all'articolo 1 e per un periodo che scadrà il 31 ottobre 1996 potrà essere impegnato un importo complessivo di 158 milioni di ECU, a concorrenza di:

a) 115 milioni di ECU sotto forma di prestiti della Banca europea per gli investimenti, qui di seguito denominata la « Banca », concessi sulle risorse proprie;

b) 41 milioni di ECU nelle disponibilità di bilancio della Comunità sotto forma di aiuti non rimborsabili;

c) 2 milioni di ECU nelle disponibilità di bilancio della Comunità sotto forma di contributi alla formazione di capitali di rischio.

2. I prestiti di cui al paragrafo 1, lettera a), salvo quelli destinati al finanziamento del settore petrolifero, fruiscono di abbuoni d'interesse del 2 %, finanziati sui fondi indicati nel paragrafo 1, lettera b).

3. I capitali di rischio di cui al paragrafo 1, lettera c) contribuiscono agli obiettivi e alle azioni di cooperazione definiti all'articolo 3 e, in particolare, a quelli indicati al relativo paragrafo 2, secondo trattino.

Essi sono utilizzati in via prioritaria per mettere fondi propri o assimilati a disposizione di imprese private, come pure di imprese pubbliche o a partecipazione pubblica, siriane, con particolare riguardo alle imprese alle quali si associano persone fisiche o giuridiche di uno Stato membro della Comunità. Essi potranno, alle stesse condizioni, essere utilizzati per il finanziamento di studi specifici diretti a preparare e mettere a punto progetti di tali imprese, nonché per l'assistenza a queste ultime durante il periodo di avviamento.

Essi sono concessi e gestiti dalla Banca e possono assumere la forma:

a) di prestiti subordinati per i quali il rimborso e, se del caso, il pagamento degli interessi hanno luogo solo dopo il pagamento degli altri crediti bancari;

b) di prestiti condizionali per i quali il rimborso o la durata dipendono dall'adempimento di condizioni fissate all'atto della concessione del prestito;

c) di partecipazioni minoritarie e temporanee prese, a nome della Comunità, nel capitale di imprese stabilite in Siria;

d) di finanziamenti di partecipazioni, sotto forma di prestiti condizionali concessi alla Siria o, con l'accordo del governo siriano, a imprese siriane, direttamente o tramite istituti finanziari siriani.

Articolo 3

1. L'importo complessivo fissato all'articolo 2 viene utilizzato in via prioritaria per il finanziamento o per la partecipazione al finanziamento di progetti o azioni di cooperazione che si prefiggono:

- lo sviluppo e la diversificazione della produzione agricola destinata a ridurre la dipendenza alimentare della Siria nonché il perseguimento di una diversificazione delle produzioni e delle esportazioni agricole nella prospettiva di una maggiore complementarità tra le varie regioni del Mediterraneo;

- il rafforzamento, nel reciproco interesse, dei legami economici fra la Comunità e la Siria mediante uno sviluppo della cooperazione nei settori dell'industria, della formazione e della ricerca, della tecnologia, del commercio e degli altri servizi;

- la protezione dell'ambiente.

Possono essere finanziati anche infrastrutture economiche ed investimenti industriali complementari di detti progetti o azioni di cooperazione.

2. Fra i progetti e le azioni che possono formare oggetto di finanziamenti verranno scelti anzitutto quelli che si prefiggono:

- nel settore agricolo, lo sviluppo di produzioni agricole deficitarie, in particolare produzioni alimentari, specialmente nell'ambito di programmi pluriennali e di azioni rientranti nella strategia alimentare nazionale. Per ottenere la massima efficacia, si cercherà di concentrare gli interventi in settori specifici;

- in materia di industria e di servizi, l'incoraggiamento di azioni comuni fra operatori degli Stati membri della Comunità e operatori siriani, i contatti diretti, lo scambio di informazioni, la promozione degli investimenti e l'apporto di capitali privati, il sostegno alle piccole e medie imprese, comprese quelle di carattere artigianale, allo scopo di favorire l'occupazione;

- nel settore della scienza e della tecnologia, l'estensione della capacità di formazione e di ricerca della Siria e l'istituzione o il rafforzamento di collegamenti fra istituti di formazione e di ricerca siriani ed europei, privati e pubblici;

- nel settore del commercio, la diversificazione e la promozione delle esportazioni, nonché l'organizzazione di contatti fra operatori siriani e operatori degli Stati membri della Comunità;

- nel settore dell'ambiente, un appoggio per l'elaborazione e l'attuazione della politica siriana, segnatamente mediante la formazione di esperti, un'assistenza tecnica e un contributo agli investimenti; tenuto conto dell'impatto della crescita demografica, un appoggio potrà essere concesso, a richiesta della Siria, alla politica demografica e ai programmi di pianificazione familiare;

- nei settori prioritari succitati, azioni di formazione pratica collegate a progetti o azioni, nelle imprese e in istituti di ricerca.

3. I contributi finanziari della Comunità sono destinati a coprire le spese interne ed esterne necessarie alla realizzazione di progetti (comprese le spese di studio le spese per i consulenti tecnici e quelle per l'assistenza tecnica) o azioni approvati. In casi eccezionali e debitamente giustificati, essi possono essere utilizzati per coprire in modo decrescente le spese correnti di amministrazione, manutenzione e funzionamento sostenute nel periodo di avvio dei progetti.

Articolo 4

1. Un contributo della Comunità di 300 milioni di ECU sotto forma di aiuti non rimborsabili è previsto a favore dei paesi mediterranei per un periodo che scade il 31 ottobre 1996, per finanziare azioni di appoggio a riforme economiche intraprese nel quadro d'un programma di adattamento strutturale.

L'ammissibilità dei paesi mediterranei in questione a partecipare a tale aiuto sarà decisa in funzione dei seguenti criteri:

- i paesi devono avviare programmi di riforme approvati dalle istituzioni di Bretton Woods od attuare programmi riconosciuti come analoghi, di concerto con le medesime, in funzione dell'ampiezza ed efficacia delle riforme sul piano macroeconomico, senza che tali programmi siano necessariamente sostenuti da tali istituzioni sul piano finanziario;

- si terrà conto dei seguenti elementi: situazione economica del paese, con particolare riguardo al livello d'indebitamento e all'onere del servizio del debito; situazione della bilancia dei pagamenti e disponibilità di valuta; situazione di bilancio; situazione monetaria; livello del PIL per abitante; situazione sociale e segnatamente livello della disoccupazione.

2. Le azioni che possono essere finanziate in conformità del paragrafo 1 sono di due tipi:

- un appoggio all'adattamento strutturale sotto forma di programmi settoriali o generali di importazione diretti ad apportare un contributo all'utilizzazione e al rafforzamento del sistema produttivo.

I fondi di contropartita generati dai programmi d'importazione saranno utilizzati per finanziare misure previste nel quadro del programma prioritario di spesa pubblica dello Stato mirante ad attenuare, in particolare con la creazione di posti di lavoro, le ripercussioni sociali negative dell'adattamento strutturale, segnatamente per gruppi sfavoriti della popolazione;

- un'assistenza tecnica connessa a programmi d'appoggio all'adattamento strutturale in campo macroeconomico e nei settori interessati da tale adattamento.

3. Una parte limitata degli aiuti non rimborsabili previsti nel presente protocollo potrà essere utilizzata per l'appoggio all'adattamento strutturale, alle stesse condizioni di ammissibilità indicate nel paragrafo 1.

4. In caso d'applicazione delle disposizioni pertinenti del presente articolo, le procedure necessarie alla loro attuazione saranno stabilite in uno scambio di lettere tra le due parti.

Articolo 5

1. I progetti di investimenti possono essere finanziati con prestiti della Banca accompagnati da abbuoni di interesse alle condizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 2, con capitali di rischio, con aiuti non rimborsabili o con una combinazione di questi mezzi.

2. Le azioni di cooperazione tecnica ed economica sono di norma finanziate con aiuti non rimborsabili.

Articolo 6

1. Gli importi da impegnare ogni anno devono essere ripartiti nel modo più regolare possibile sull'intero periodo di applicazione del presente protocollo.

2. L'eventuale rimanenza non impegnata al termine del periodo di cui all'articolo 2, paragrafo 1 sarà utilizzata fino ad esaurimento. In tal caso l'utilizzazione è effettuata secondo modalità identiche a quelle previste nel presente protocollo.

Articolo 7

1. I prestiti della Banca sulle risorse proprie sono concessi secondo le modalità, le condizioni e le procedure previste dal suo statuto. Essi sono corredati di condizioni di durata determinata sulla base delle caratteristiche economiche e finanziarie dei progetti cui sono destinati e tenuto conto anche delle condizioni prevalenti sui mercati dei capitali sui quali la Banca si procura i fondi. Il tasso di interesse è stabilito secondo gli usi della Banca in materia al momento della firma di ciascun contratto di prestito, fatto salvo l'abbuono di interesse di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2. Le condizioni e le modalità dei contributi alla formazione dei capitali di rischio sono fissate caso per caso.

3. Gli aiuti concessi su disponibilità di bilancio della Comunità, diversi da quelli destinati all'abbuono d'interesse dei prestiti della Banca e alle operazioni di capitali di rischio, vengono concessi e gestiti dalla Commissione.

4. I fondi di cui all'articolo 2 possono essere concessi per il tramite dello Stato o di organismi siriani appropriati, i quali provvedono a incanalare i fondi verso i beneficiari, a determinate condizioni, d'intesa con la Comunità, in base alle caratteristiche economiche e finanziarie dei progetti e delle azioni cui sono destinati.

Articolo 8

Il contributo della Comunità alla realizzazione di taluni progetti può, con l'accordo della Siria, assumere la forma di un cofinanziamento al quale possono partecipare in particolare organismi ed istituti di credito e di sviluppo della Siria, degli Stati membri o di Stati terzi, ovvero organismi finanziari internazionali.

Articolo 9

Possono beneficiare della cooperazione finanziaria e tecnica:

a) in genere:

- lo Stato siriano;

b) con l'accordo del governo siriano per progetti e azioni da esso approvati:

- gli organismi pubblici di sviluppo della Siria;

- gli organismi privati che operano in Siria per lo sviluppo economico e sociale;

- le imprese che svolgono la loro attività secondo metodi di gestione industriale e commerciale, costituite in persone giuridiche ai sensi dell'articolo 13;

- le associazioni di produttori di nazionalità siriana o, in mancanza di dette associazioni ed a titolo eccezionale, i produttori stessi;

- i borsisti e tirocinanti inviati dalla Siria nel quadro delle azioni di formazione di cui all'articolo 3.

Articolo 10

1. Per un'utilizzazione ottimale degli strumenti e dei mezzi previsti nel protocollo e per il conseguimento degli obiettivi fissati all'articolo 3, la Comunità e la Siria procedono, in base ad elementi forniti dalla Siria, ad un esame:

- degli obiettivi prioritari di sviluppo fissati sul piano nazionale;

- del o dei settori su cui si concentrerà il contributo comunitario, tenendo segnatamente conto degli interventi degli altri finanziatori, su piano bilaterale o multilaterale e di altri strumenti comunitari, compreso l'aiuto alimentare;

- delle misure ed azioni più appropriate per il conseguimento degli obiettivi settoriali menzionati al secondo trattino o, qualora tali azioni non siano sufficientemente definite, delle grandi linee di programmi di sostegno alle politiche definite dal paese in tali settori.

2. Su tale base, la Comunità e la Siria stabiliscono di comune accordo un programma indicativo che impegna le due parti e definisce gli obiettivi specifici della cooperazione finanziaria e tecnica, i settori prioritari di intervento e i programmi d'azione previsti.

3. Il programma indicativo può essere riveduto di comune accordo per tener conto dei mutamenti sopraggiunti nella situazione economica della Siria o negli obiettivi e nelle priorità fissati nel suo piano di sviluppo.

4. La Comunità e la Siria hanno scambi di idee nell'ambito degli organi appropriati e procedono almeno una volta durante il periodo d'applicazione del presente protocollo, al più tardi entro la fine del terzo anno dalla sua entrata in vigore, ad una valutazione dell'esecuzione del programma indicativo.

Articolo 11

1. Nel quadro definito in applicazione dell'articolo 10, le richieste di contributi finanziari sono presentate alla Comunità dallo Stato siriano o, con l'accordo del suo governo, dagli altri possibili beneficiari di cui all'articolo 9.

2. La Comunità istruisce le richieste di finanziamento in collaborazione con le autorità siriane competenti e con gli altri beneficiari, tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 10, e li informa del seguito riservato alle richieste.

Articolo 12

1. La Siria o gli altri beneficiari di cui all'articolo 9 sono responsabili dell'esecuzione, della gestione e della manutenzione delle opere finanziarie a titolo del presente protocollo.

La Comunità si accerta che i contributi finanziari siano utilizzati nelle migliori condizioni economiche, per gli scopi previsti.

2. Progetti e programmi d'azione formano oggetto di adeguate valutazioni i cui risultati sono comunicati alle due parti che, di comune accordo, prendono le misure del caso.

3. Talune delle modalità di gestione dei contributi finanziari concessi dalla Comunità formano l'oggetto di uno scambio di lettere o di un accordo quadro tra la Commissione e la Siria al momento della conclusione del presente protocollo.

Articolo 13

1. La partecipazione alle aggiudicazioni, alle gare d'appalto ed ai contratti che possono essere finanziati è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche che rientrano nel campo di applicazione del trattato che istituisce la Comunità economica europea, nonché a tutte le persone fisiche e giuridiche della Siria. Tali persone giuridiche, costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro della Comunità economica europea o della Siria, devono avere la sede sociale, l'amministrazione centrale o lo stabilimento principale nei territori nei quali si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea o in Siria; tuttavia, se esse hanno in tali territori o in Siria soltanto la sede sociale, la loro attività deve presentare un legame effettivo e continuo con l'economia di questi territori o della Siria.

2. Con il consenso della Siria e allo scopo di incoraggiare la cooperazione regionale, le persone fisiche e giuridiche dei paesi in via di sviluppo che sono associati alla Comunità in base ad accordi globali di cooperazione o di associazione possono essere autorizzate dalla Comunità, caso per caso, a partecipare alle operazioni di cui al paragrafo 1, finanziate dalla medesima. L'ammissibilità delle persone fisiche e giuridiche sarà valutata per analogia alle stesse condizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 14

Per favorire la partecipazione delle imprese siriane all'esecuzione di contratti e per garantire l'attuazione rapida ed efficace dei progetti e delle azioni finanziati con risorse gestite dalla Commissione:

1) la Siria, con l'accordo della Commissione, può organizzare una procedura accelerata di bando di gara con termini ridotti per la presentazione delle offerte quando si tratti di eseguire contratti di lavori che, per la loro entità, interessano principalmente le imprese siriane.

L'organizzazione di questa procedura accelerata non esclude la possibilità di indire una gara internazionale ove risulti che la natura dei lavori da eseguire o l'interesse di ampliare la partecipazione lo giustifica;

2) ove sia constatato il carattere di urgenza o qualora la natura, la scarsa entità o le caratteristiche speciali dei lavori o delle forniture lo giustifichino, la Siria, con l'accordo della Commissione, può autorizzare a titolo eccezionale l'aggiudicazione dei contratti con gara ristretta, la conclusione di contratti a trattativa privata e l'esecuzione in economia.

Le procedure di cui ai punti 1 e 2 possono essere organizzate per operazioni il cui costo stimato è inferiore a 4 milioni di ECU.

Articolo 15

1. La Siria riserva agli appalti e contratti stipulati per l'esecuzione di progetti ed azioni finanziati dalla Comunità un regime fiscale e doganale non meno favorevole di quello applicato nei confronti dello Stato più favorito o dell'organizzazione internazionale in materia di sviluppo più favorita.

2. Il contenuto del regime di cui al paragrafo 1 forma oggetto di uno scambio di lettere tra le parti.

Articolo 16

La Siria adotta le misure necessarie affinché gli interessi e tutte le altre somme dovute alla Banca per le operazioni concluse in base al presente protocollo siano esenti da qualsiasi imposta o prelievo fiscale, nazionale o locale.

Articolo 17

La concessione di un prestito ad un beneficiario che non sia lo Stato egiziano può essere subordinata da parte della Banca alla garanzia di quest'ultimo o ad altre garanzie considerate sufficienti.

Articolo 18

Per tutta la durata dei prestiti o delle operazioni di capitali di rischio di cui all'articolo 2 la Siria si impegna a mettere a disposizione:

a) dei beneficiari o dei loro garanti, le valute necessarie per il servizio degli interessi e delle commissioni e per l'ammortamento dei prestiti e dei contributi per capitale di rischio concessi per la realizzazione di interventi nel suo territorio;

b) della Banca, le valute necessarie per il trasferimento di tutte le somme che essa ha ricevuto in monete nazionali e che corrispondono ai proventi e ricavi netti delle operazioni di partecipazione della Comunità al capitale delle imprese.

Articolo 19

I risultati della cooperazione finanziaria e tecnica possono formare oggetto di esami in sede di Consiglio di cooperazione. Quest'ultimo definisce eventualmente gli orientamenti generali di detta cooperazione.

Articolo 20

Un anno prima della scadenza del presente protocollo le parti contraenti esamineranno le disposizioni che potrebbero essere adottate in materia di cooperazione finanziaria e tecnica per un eventuale nuovo periodo.

Articolo 21

Il presente protocollo è allegato all'accordo di cooperazione concluso tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana.

Articolo 22

1. Il presente protocollo è soggetto ad approvazione secondo le procedure proprie delle parti contraenti, le quali si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

2. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui sono state effettuate le notifiche di cui al paragrafo 1.

Articolo 23

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare, in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e araba, ciascuno di detti testi facente egualmente fede.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne protokol.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt.

Åéò ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãåãñáììÝíïé ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôéò õðïãñáöÝò ôïõò óôï ðáñüí ðñùôüêïëëï.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben geplaatst.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente protocolo.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de julio de mil novecientos noventa y uno.

Udfærdiget i Bruxelles, den syttende juli nitten hundrede og enoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Juli neunzehnhunderteinundneunzig.

¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá åðôÜ Éïõëßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá Ýíá.

Done at Brussels on the seventeenth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-one.

Fait à Bruxelles, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-onze.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette luglio millenovecentonovantuno.

Gedaan te Brussel, de zeventiende juli negentienhonderd een-en-negentig.

Feito em Bruxelas, em dezassete de Julho de mil novecentos e noventa e um.

Por el Consejo de las Comunidades Europeas,

For Rådet for De Europæiske Fællesskaber,

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften,

Ãéá ôï Óõìâïýëéï ôùí Åõñùðáúêþí ÊïíïôÞôùí,

For the Council of the European Communities,

Pour le Conseil des Communautés européennes,

Per il Consiglio delle Comunità europee,

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen,

Pelo Conselho das Comunidades Europeias,

Por el Gobierno de la República Árabe Siria

For Regeringen for den Arabiske Republik Syrien

Für die Regierung der Arabischen Republik Syrien

Ãéá ôçí êõâÝñíçóç ôçò ÁñáâéêÞò Äçìïêñáôßáò ôçò Óõñßáò

For the government of the Syrian Arab Republic

Pour le gouvernement de la République arabe syrienne

Per il governo della Repubblica araba siriana

Voor de Regering van de Syrische Arabische Republiek

Pelo Governo da República Árabe da Síria