Accordo sullo Spazio economico europeo - Protocollo 42 sugli accordi bilaterali concernenti prodotti agricoli specifici
Gazzetta ufficiale n. L 001 del 03/01/1994 pag. 0209 - 0209
PROTOCOLLO 42 sugli accordi bilaterali concernenti prodotti agricoli specifici Le Parti contraenti prendono atto che, contemporaneamente all'accordo, sono stati firmati accordi bilaterali sugli scambi di prodotti agricoli. Detti accordi, che ampliano od integrano accordi precedentemente conclusi dalle Parti contraenti e per di più riflettono, tra l'altro, l'obiettivo comune dalle stesse convenuto di contribuire alla riduzione delle disparità esistenti tra le loro regioni in campo sociale ed economico, entrano in vigore al più tardi alla data di entrata in vigore dell'accordo.