Accordo sullo Spazio economico europeo - Protocollo 12 sugli accordi con i paesi terzi relativi alla valutazione della conformità
Gazzetta ufficiale n. L 001 del 03/01/1994 pag. 0174 - 0175
PROTOCOLLO 12 sugli accordi con i Paesi terzi relativi alla valutazione della conformità Accordi con i Paesi terzi per il reciproco riconoscimento della valutazione della conformità per i prodotti per i quali la normativa comunitaria prevede l'uso di un marchio saranno negoziati su iniziativa della Comunità. La Comunità avvierà i negoziati muovendo dal presupposto che i Paesi terzi interessati concludano con gli Stati AELS (EFTA) accordi paralleli in materia, equivalenti a quelli da concludersi con la Comunità. Le Parti contraenti cooperano secondo le procedure generali di informazione e consultazione stabilite nell'accordo SEE. Le controversie che dovessero sorgere nelle relazioni con i Paesi terzi saranno risolte applicando le pertinenti disposizioni dell'accordo SEE.