Accordo di cooperazione per la protezione delle coste e delle acque dell'Atlantico nordorientale contro l'inquinamento
Gazzetta ufficiale n. L 267 del 28/10/1993 pag. 0022 - 0028
ACCORDO di cooperazione per la protezione delle coste e delle acque dell'Atlantico nordorientale contro l'inquinamento IL GOVERNO DEL REGNO DI SPAGNA, IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO, IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, riuniti nella Conferenza sulla protezione delle coste e delle acque della regione dell'Atlantico nordorientale contro l'inquinamento causato dagli idrocarburi e da altre sostanze dannose, tenutasi a Lisbona il 17 ottobre 1990, COSCIENTI della necessità di proteggere l'ambiente umano in generale e l'ambiente marino in particolare; RICONOSCENDO che l'inquinamento dell'oceano Atlantico nordorientale causato da idrocarburi e da altre sostanze dannose minaccia l'ambiente marino in generale, e gli interessi degli Stati rivieraschi in particolare; RILEVANDO che tale inquinamento ha molteplici origini, ma RICONOSCENDO la necessità di adottare misure speciali in caso di incidente ecologico o di inquinamento causato da navi o da piattaforme fisse e galleggianti; SOLLECITI di agire prontamente ed efficacemente in caso di incidente ecologico in mare che minacci le coste o gli interessi connessi di uno Stato costiero, al fine di ridurre i danni che tale incidente abbia provocato; SOTTOLINEANDO l'importanza di essere realmente preparati, a livello nazionale, a fronteggiare gli incidenti ecologici in mare; RICONOSCENDO inoltre l'importanza di instaurare un'assistenza reciproca e una cooperazione internazionale tra gli Stati al fine di proteggere le loro coste e i loro interessi connessi; SOTTOLINEANDO altresì l'importanza di adottare individualmente e congiuntamente misure dirette a ridurre al minimo il rischio di incidenti ecologici in mare; TENENDO CONTO del successo degli attuali accordi regionali, in particolare del programma di azione delle Comunità europee, il cui scopo è prestare assistenza in caso di grave inquinamento del mare causato da idrocarburi o da altre sostanze pericolose; hanno designato i propri plenipotenziari, i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI: Articolo 1 Le parti contraenti del presente accordo (in appresso denominate « le parti ») si impegnano, individualmente o, se del caso, congiuntamente, ad adottare tutte le misure prescritte in base al presente accordo per prepararsi ad affrontare un incidente ecologico in mare causato da idrocarburi o da altre sostanze dannose. Articolo 2 Ai fini del presente accordo, si intende per: « incidente ecologico », un evento o una serie di eventi della medesima origine da cui derivi un versamento o un rischio di versamento di idrocarburi o di altre sostanze dannose, che abbia determinato o possa determinare un danno all'ambiente marino, al litorale o agli interessi connessi di una o più parti e richieda un'azione urgente o una qualsiasi altra reazione immediata; « idrocarburi », il petrolio in tutte le sue forme, in particolare il petrolio grezzo, l'olio combustibile, i fanghi, i residui di idrocarburi e i prodotti raffinati; « altre sostanze dannose », ogni sostanza diversa dagli idrocarburi, ivi compresi i rifiuti pericolosi, il cui versamento nell'ambiente marino potrebbe recare pregiudizio alla salute umana, agli ecosistemi o alle risorse viventi, alle coste o agli interessi connessi delle parti. Articolo 3 La zona di applicazione del presente accordo è la regione dell'Atlantico nordorientale, definita dal limite esterno delle zone economiche esclusive di ciascuno degli Stati contraenti e: a) a nord, da una linea definita, da est a ovest, nel modo seguente: partendo dalla punta meridionale dell'isola di Ouessant, seguendo il parallelo 48° 27' N fino alla sua intersezione con il limite sudoccidentale della zona cui si applica l'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mar del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (accordo di Bonn); seguendo successivamente il limite sudoccidentale di detta zona fino alla sua intersezione con la linea di delimitazione della piattaforma continentale tra la Francia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, definita con la decisione arbitrale del 30 giugno 1977; seguendo successivamente tale linea di delimitazione fino alla sua estremità occidentale situata al punto N delle coordinate 48° 06' 00″ N e 9° 36' 30″ O; b) a est, dal limite occidentale della zona cui si applica la Convenzione per la protezione del mare Mediterraneo contro l'inquinamento (Convenzione di Barcellona) del 16 febbraio 1976; c) a sud, dal limite meridionale delle acque sottoposte alla sovranità o alla giurisdizione del regno del Marocco. Articolo 4 1. Tutti gli Stati che sono parti del presente accordo allestiscono sul proprio territorio, se necessario in collaborazione con le industrie interessate, ivi comprese quelle di trasporto marittimo, nonché con altri enti, e mantengono in funzione un volume minimo di materiali in punti predeterminati, per poter far fronte a versamenti di idrocarburi o di altre sostanze dannose. 2. Tutte le parti istituiscono un sistema nazionale di prevenzione e lotta contro gli incidenti ecologici in mare. Tale sistema comprende: a) la descrizione dell'organizzazione amministrativa e delle responsabilità di ciascuno dei suoi soggetti nella preparazione e attuazione delle misure di prevenzione e di lotta, in particolare l'autorità nazionale competente a trattare le questioni di assistenza reciproca con le altre parti; b) la designazione di un centro operativo nazionale, che avrà il compito di ricevere e di redigere relazioni in merito agli incidenti ecologici di cui all'articolo 8, paragrafo 3; c) un piano nazionale d'intervento diretto a evitare o fronteggiare tali incidenti ecologici. Detto piano di intervento comprende fra l'altro: i) la definizione delle fonti probabili di versamento di idrocarburi o di altre sostanze dannose; ii) la definizione delle zone sensibili e delle risorse vulnerabili a rischio, nonché delle priorità relative alla loro protezione; iii) un elenco del materiale e delle risorse umane disponibili; iv) la definizione dei mezzi di stoccaggio e di eliminazione degli idrocarburi o delle altre sostanze dannose che saranno state recuperate. 3. Tutte le parti istituiscono inoltre, individualmente o nel quadro di una cooperazione bilaterale o multilaterale, programmi di formazione del personale miranti a migliorare il livello di vigilanza degli organi incaricati di intervenire contro l'inquinamento. Articolo 5 1. Le parti elaborano e stabiliscono congiuntamente linee direttrici relative agli aspetti pratici, operativi e tecnici di un'azione congiunta. 2. Per agevolare una attiva cooperazione, tutte le parti si impegnano a fornire alle altre parti le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), nonché relative: a) ai rispettivi mezzi nazionali (attrezzature e personale) destinati a prevenire o a fronteggiare tale inquinamento, alcuni dei quali potrebbero, in occasione di un incidente ecologico, essere messi a disposizione nel quadro dell'assistenza internazionale, alle condizioni da convenirsi tra le parti interessate; b) ai nuovi metodi per evitare tale inquinamento e alle nuove e più efficaci tecniche per farvi fronte; c) ai principali incidenti ecologici che abbiano richiesto il loro intervento. Articolo 6 La cooperazione prevista nell'articolo precedente si applica allo stesso modo in caso di perdita in mare di sostanze dannose contenute in imballaggi, in containers, in recipienti trasportabili o in cisterne montate su camion o rimorchio, ovvero in vagoni cisterna. Articolo 7 1. Tutte le parti contraenti prescrivono ai propri funzionari competenti, nonché ai comandanti e alle altre persone cui è affidata la responsabilità delle navi battenti la loro bandiera o delle piattaforme in esercizio entro le zone sottoposte alla loro giurisdizione, di dare immediata comunicazione degli incidenti verificatisi sulle loro navi o piattaforme, che abbiano comportato il versamento o il pericolo di versamento di idrocarburi o di altre sostanze dannose. Nel caso di navi, tali comunicazioni saranno conformi alle disposizioni formulate a tal fine dall'Organizzazione marittima internazionale. 2. Tutte le parti prescrivono alle navi e agli aeromobili sottoposti alla loro ispezione marittima e agli altri servizi analoghi di dare comunicazione senza ritardo di tutti gli incidenti ecologici da essi rilevati e attribuibili a idrocarburi o ad altre sostanze dannose. 3. Tutte le parti richiedono ai comandanti di ogni nave battente la loro bandiera e ai piloti di ogni aeromobile immatricolato nel loro territorio di segnalare la presenza, la natura e l'estensione degli idrocarburi e delle altre sostanze dannose rilevate e tali da rappresentare una minaccia per la costa o gli interessi connessi di una o più parti. Articolo 8 1. Ai soli fini del presente accordo, la regione dell'Atlantico nordorientale è suddivisa nelle zone definite dall'allegato 1 del presente accordo. 2. La parte nella cui zona si è verificato un incidente ecologico procede alle necessarie valutazioni in merito alla natura, alla gravità e alle eventuali conseguenze dell'incidente. 3. Ove la gravità dell'incidente ecologico lo giustifichi, la parte interessata informa immediatamente tutte le altre parti, per il tramite dei loro centri operativi, di ogni azione da essa intrapresa per eliminare gli idrocarburi o le altre sostanze dannose. Essa tiene sotto controllo tali sostanze per tutto il tempo in cui si trovano nella sua zona e aggiorna costantemente le altre parti sugli sviluppi dell'incidente ecologico, nonché sui provvedimenti adottati o previsti. 4. Quando la chiazza d'idrocarburi o di sostanze alla deriva passa in una zona limitrofa, gli obblighi di valutazione e di notifica alle altre parti, come sopra precisati, si trasferiscono alla parte nella cui zona gli idrocarburi si trovano in quel momento, salvo deroga concordata tra le parti interessate. Articolo 9 1. Le parti possono designare zone di interesse comune. 2. In caso di incidente ecologico in una zona di interesse comune, la parte sotto la cui responsabilità si trova la zona nella quale l'incidente si è verificato non si limita a informare immediatamente la parte limitrofa, come prescritto dall'articolo 8, paragrafo 3, ma invita altresì detta parte a concorrere alla valutazione della natura dell'incidente e a decidere se esso debba essere qualificato di gravità e ampiezza tali da giustificare un'azione comune delle due parti diretta a fronteggiarlo. 3. Fatto salvo il disposto del successivo paragrafo 4, l'obbligo di dare avvio alla suddetta azione comune grava sulla parte sotto la cui responsabilità si trova la zona nella quale l'incidente si è verificato. Tale parte designa un'autorità avente il compito di coordinare le azioni; questa assume quindi la responsabilità delle azioni, richiedendo tutta l'assistenza necessaria e coordinando tutte le risorse disponibili. La parte limitrofa fornisce il sostegno richiesto in proporzione ai propri mezzi e designa a sua volta un'autorità incaricata del coordinamento delle azioni. 4. La parte limitrofa può assumere la responsabilità di coordinare l'azione, con il consenso della parte nella cui zona l'incidente si è verificato, nei casi seguenti: a) la parte limitrofa è minacciata direttamente dall'incidente; b) la nave o le navi in questione battono la bandiera della parte limitrofa; c) la maggior parte delle risorse, che saranno impiegate nell'operazione, appartiene alla parte limitrofa. In caso di applicazione del presente paragrafo, la parte sotto la cui responsabilità si trova la zona in cui si è verificato l'incidente presta tutta l'assistenza necessaria alla parte che si è assunta la responsabilità di coordinare l'azione. Articolo 10 Una parte che necessiti di assistenza per far fronte a un inquinamento o a una minaccia di inquinamento del mare o delle sue coste può richiedere l'intervento delle altre parti. Essa precisa, sentite ove del caso le altre parti, il tipo di assistenza che le occorre. Le parti di cui è stato richiesto l'intervento ai sensi del presente articolo si prodigano in ogni modo per recare un aiuto proporzionato ai loro mezzi, tenendo conto, in particolare nel caso di inquinamento causato da sostanze dannose diverse dagli idrocarburi, dei mezzi tecnici a loro disposizione. Articolo 11 1. Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano in alcun modo la sovranità degli Stati sulle rispettive acque territoriali, né la giurisdizione e i diritti sovrani da essi esercitati nelle loro zone economiche esclusive e sulla piattaforma continentale, in conformità del diritto internazionale, né l'esercizio, a mezzo di navi e aeromobili, dei diritti e della libertà di navigazione regolati dal diritto internazionale e fondati sugli atti internazionali pertinenti. 2. In nessun caso la suddivisione in zone di cui agli articoli 8 e 9 può essere addotta come precedente o argomento in materia di sovranità o giurisdizione. Articolo 12 Le parti costituiscono i mezzi per la sorveglianza della navigazione istituendo appositi servizi nazionali per il traffico marittimo. A tal fine le parti si consultano con regolarità e partecipano attivamente agli studi, condotti nelle competenti sedi internazionali, necessari a costituire detti mezzi, ivi compresi gli studi riguardanti l'interconnessione dei vari servizi nazionali per il traffico marittimo. Articolo 13 1. In mancanza di un accordo suscettibile di conclusione bilaterale o multilaterale sulle disposizioni finanziarie che disciplinano le azioni delle parti dirette a contrastare l'inquinamento del mare, le parti sopportano le spese delle azioni rispettivamente intraprese, sulla base dei principi seguenti: a) se l'azione è condotta da una parte su espressa richiesta di un'altra parte, quest'ultima rimborsa alla prima le spese che sono derivate dalla sua azione; b) se l'azione è condotta su iniziativa esclusiva di una parte, questa sopporta le spese che ne sono derivate; c) se l'azione è condotta in una zona di interesse comune dalle parti cui tale interesse è pertinente, nel senso di cui all'articolo 9, ciascuna di esse sopporta le spese derivate dalla propria azione. 2. La parte che abbia sollecitato l'assistenza è libera di revocare la propria richiesta in ogni momento, ma restano a suo carico le spese che la parte intervenuta ad assisterla ha già sostenuto o alle quali si è impegnata. 3. Salvo che sia diversamente convenuto, le spese derivanti da un'azione intrapresa da una parte su espressa richiesta di un'altra parte sono computate, se del caso a mezzo di perizia, in base alle leggi e agli usi in vigore nel paese che ha prestato l'assistenza, perché siano rimborsate da persona od organo responsabile. Articolo 14 1. L'articolo 13 non può in alcun caso essere interpretato in modo da pregiudicare i diritti delle parti di ottenere da terzi il rimborso delle spese derivanti da azioni intraprese per far fronte a un inquinamento o a un pericolo di inquinamento, in base ad altre disposizioni e norme di diritto interno e internazionale applicabili. 2. È in facoltà delle parti cooperare e prestarsi reciproca assistenza per ottenere il rimborso delle spese derivanti dalle loro azioni. Articolo 15 1. Le riunioni delle parti del presente accordo si tengono a intervalli regolari ovvero tutte le volte in cui, per circostanze particolari, esse siano convocate ai sensi del regolamento interno. 2. Nelle loro prime riunioni, le parti elaborano un regolamento interno e un regolamento finanziario, che sono adottati all'unanimità. 3. Il governo depositario convoca la prima riunione delle parti entro il più breve termine possibile dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Articolo 16 In relazione ai settori rientranti nella sua competenza, la Comunità economica europea ha diritto a tanti voti quanti sono gli Stati membri aventi la qualità di parti del presente accordo. Essa non ha diritto di voto quando questo sia esercitato dai suoi Stati membri e viceversa. Articolo 17 Spetta alle riunioni delle parti: a) esercitare un controllo generale sull'applicazione del presente accordo; b) valutare con regolarità l'efficacia delle misure adottate ai sensi del presente accordo; c) cercare tempestivamente di identificare e definire le zone che, per le loro caratteristiche ambientali, devono essere considerate particolarmente sensibili; d) esercitare ogni altra funzione che possa rendersi necessaria in conformità del presente accordo. Articolo 18 1. È costituito un centro internazionale incaricato di assistere gli Stati aventi la qualità di parti a reagire in modo rapido ed efficace agli incidenti ecologici. 2. Tale centro, con sede nello Stato depositario, coopera con gli enti delle altre parti in modo che siano garantite, nell'insieme della regione cui si applica il presente accordo e, ove del caso, al di fuori di essa, la rapidità ed efficacia necessarie. 3. Le parti definiscono in una riunione, le funzioni del centro sulla base delle linee direttrici di cui all'allegato 2. Articolo 19 1. Il centro internazionale elabora per le parti proposte adeguate, dirette al miglioramento della mobilità e della complementarità del materiale di cui le diverse parti dispongono. 2. Le raccomandazioni avranno in particolare ad oggetto le operazioni di rinnovamento e ampliamento delle scorte nazionali. Articolo 20 1. Fatto salvo il disposto dell'allegato 1, punto 3 del presente accordo, tutte le proposte, provenienti da una parte, dirette a modificare il presente accordo o i suoi allegati sono esaminate in una riunione delle parti. Dopo l'adozione della proposta all'unanimità, la modifica è portata a conoscenza delle parti a cura del governo depositario. 2. Tale modifica entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui il governo depositario ha ricevuto la notifica della sua approvazione da tutte le parti contraenti. Articolo 21 1. Ognuna delle parti concorre in ragione del 2,5 % alle spese relative alla funzione di segretariato del presente accordo, di cui all'allegato 2, punto 7. Al saldo di dette spese provvedono, per i due terzi, il governo depositario e, per un terzo, gli altri Stati, nelle seguenti proporzioni: - Regno di Spagna: 40 %; - Repubblica francese: 40 %; - Regno del Marocco: 20 %. 2. Le altre funzioni del centro menzionate nell'allegato 2 sono espletate nella misura consentita dai contributi volontari delle parti, il cui importo è indicato nella riunione delle parti contraenti. Articolo 22 1. Gli Stati firmatari e la Comunità economica europea divengono parti del presente accordo con la firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, oppure con la firma accompagnata dalla riserva di ratifica, accettazione o approvazione e seguita dalla ratifica, accettazione o approvazione. 2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il governo del Portogallo. 3. Il presente accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui gli Stati cui si riferisce questo articolo e la Comunità economica europea l'avranno sottoscritto senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, ovvero avranno depositato uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione. Articolo 23 1. Le parti possono, all'unanimità, invitare altri Stati costieri dell'Atlantico nordorientale ad aderire al presente accordo. 2. In tal caso, gli articoli 3 e 21 del presente accordo e l'allegato 1 saranno modificati di conseguenza. Le modifiche saranno adottate all'unanimità in una riunione delle parti contraenti e avranno effetto dall'entrata in vigore del presente accordo nei confronti dello Stato aderente. Articolo 24 1. Nei confronti dello Stato che vi abbia aderito, il presente accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui detto Stato abbia depositato il proprio strumento di adesione. 2. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il governo del Portogallo. Articolo 25 1. Il presente accordo può essere denunciato da una qualsiasi delle parti, decorsi cinque anni. 2. La denuncia avviene a mezzo di notifica scritta inviata al governo depositario, il quale dà comunicazione di ogni denuncia ricevuta e della relativa data di ricevimento a tutte le altre parti. 3. La denuncia ha effetto decorso un anno dalla data di ricevimento della relativa notifica da parte del governo depositario. Articolo 26 Il governo depositario informa gli Stati che hanno firmato il presente accordo o che vi hanno aderito, nonché la Comunità economica europea: a) di ogni firma apposta al presente accordo; b) del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, nonché del ricevimento di un avviso di denuncia; c) della data di entrata in vigore del presente accordo; d) del ricevimento delle notifiche di approvazione relative alle modifiche apportate al presente accordo o ai suoi allegati e della data di entrata in vigore di dette modifiche. Articolo 27 L'originale del presente accordo, redatto in lingua araba, spagnola, francese e portoghese (il testo francese facente fede in caso di divergenza), sarà depositato presso il governo del Portogallo, il quale trasmetterà copie certificate conformi alle parti contraenti e una copia certificata conforme al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ai fini della registrazione e della pubblicazione, in applicazione dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo e hanno aggiunto i loro sigilli. Fatto a Lisbona, il 17 ottobre 1990. PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE il ministro delegato presso il ministro dell'infrastruttura, dell'edilizia abitativa, dei trasporti e degli affari marittimi, incaricato degli affari marittimi Jacques Mellick PER IL GOVERNO DEL REGNO DI SPAGNA il ministro dei lavori pubblici e dell'urbanistica Javier Sáenz Cosculluela PER IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO il ministro degli interni e dell'informazione Driss Basri PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE il ministro dell'ambiente e delle risorse naturali Fernando Real PER LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA il membro della Commissione delle Comunità europee responsabile della protezione dell'ambiente Carlo Ripa di Meana ALLEGATO 1 1. Fatti salvi gli accordi bilaterali conclusi tra gli Stati contraenti, le zone previste dall'articolo 8, paragrafo 1 corrispondono alle zone economiche esclusive di ciascuno degli Stati contraenti. 2. Gli accordi bilaterali eventualmente conclusi in conformità dell'articolo precedente sono comunicati al governo depositario, che li trasmette alle parti contraenti. Essi entrano in vigore per tutte le parti contraenti il primo giorno del sesto mese successivo a tale trasmissione, a meno che, entro tre mesi dalla stessa, una parte contraente abbia fatto opposizione o abbia sollecitato consultazioni in materia. 3. Due o più Stati aventi la qualità di parti possono modificare i limiti comuni delle loro zone, definiti nel presente allegato. Tale modifica entrerà in vigore per tutte le parti il primo giorno del sesto mese successivo alla data della sua comunicazione a cura del governo depositario, a meno che, entro tre mesi da tale comunicazione, una parte abbia fatto opposizione o abbia sollecitato consultazioni in materia. ALLEGATO 2 Linee direttrici per la definizione delle funzioni del centro internazionale 1. Instaurazione di stretti rapporti di collaborazione con altri centri nazionali e internazionali nella regione soggetta all'accordo e, se del caso, al di fuori di tale regione. 2. Sulla base del principio sopra enunciato e avvalendosi di tutte le competenze esistenti nella regione, coordinare azioni nazionali e internazionali di formazione, di cooperazione tecnica e di ricorso ad esperti in caso di urgenza. 3. Raccolta e diffusione delle informazioni relative agli incidenti ecologici (rilevazioni, perizie, rapporti sugli incidenti, stato della tecnica per migliorare i piani di intervento, ecc.). 4. Elaborazione di sistemi di trasmissione delle informazioni, in particolare di quelle che devono essere scambiate in caso di urgenza. 5. Luogo per lo scambio delle informazioni sulle tecniche di sorveglianza dell'inquinamento marino. 6. Il ruolo del centro in caso di emergenza. 7. Segretariato del presente accordo. 8. Gestione della parte delle scorte portoghesi che potrebbe essere messa a disposizione di altre parti o di altri Stati al di fuori della regione. Inoltre, ove del caso, coordinamento della gestione di altre scorte nazionali analoghe (in particolare, questa funzione potrebbe essere prevista per scorte supplementari che abbiano beneficiato di un contributo finanziario comunitario o internazionale).