21993A0618(01)

Memorandum d'intesa, tra la Comunità economica europea e gli Stati uniti d'America, sui semi oleaginosi, nell'ambito del GATT

Gazzetta ufficiale n. L 147 del 18/06/1993 pag. 0026 - 0027
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 50 pag. 0031
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 50 pag. 0031


MEMORANDUM D'INTESA SUI SEMI OLEAGINOSI

1. La normativa della Comunità europea (CE) relativa ai produttori di semi di colza e ravizzone, di girasole e di soia è contenuta nel regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992.

2. La CE procede ai seguenti ulteriori adeguamenti dei vantaggi di cui godono i produttori europei in virtù di questo programma, per quanto riguarda i pagamenti per singola categoria di semi oleosi.

3. a) La CE non effettua spese per misure di sostegno del mercato dei semi di colza, ravizzone, girasole e soia, se non nell'ambito delle disposizioni del regolamento di cui al paragrafo 1.

b) La CE esclude dal beneficio del regime la coltivazione di « semi di girasole per la confetteria », a decorrere dalle semine per il raccolto 1994.

4. La CE applica ai produttori che beneficiano dei pagamenti per singola categoria di semi oleosi la « superficie di base distinta » (SBD), secondo i seguenti principi:

- applicazione progressiva a partire dalle colture il cui raccolto è previsto nel 1994 e negli anni successivi,

- in considerazione dei trattati di adesione, piena applicazione alla Spagna e al Portogallo a decorrere dal 1995/1996.

5. Il regime della superficie di base distinta si articola nel modo seguente:

- fissazione di una superficie di base per i semi oleosi comunitari, per la quale vengono effettuati pagamenti per singola categoria di semi oleosi (le cifre relative alla CE-12 figurano nell'allegato);

- in ciascuna campagna di commercializzazione, riduzione della superficie di base applicabile per i semi oleosi CE-12, in funzione del tasso annuale di ritiro dei seminativi fissato dal Consiglio. Tuttavia, per ogni campagna la riduzione non può essere inferiore al dieci per cento (10 %) della base.

6. Per ciascuna campagna di commercializzazione, fatte salve le disposizioni relative al meccanismo correttivo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1765/92, i pagamenti per singola categoria di semi oleosi sono inoltre disciplinati dalle seguenti disposizioni:

- per ogni unità percentuale di superficie investita beneficiaria dei pagamenti per singola categoria di semi oleosi che risulta in eccesso rispetto alla superficie di base per i semi oleosi CE (previa riduzione ai sensi del punto 5) i pagamenti compensativi ai produttori di tali semi oleosi sono ridotti dell'1 %;

- tali riduzioni dei pagamenti compensativi per le superfici investite che superano la SBD sono operate nella stessa campagna di commercializzazione;

- inoltre, la riduzione percentuale operata sul pagamento compensativo è riportata alla campagna di commercializzazione successiva;

- tuttavia, se nella campagna non si impone alcuna riduzione del pagamento compensativo (ossia se la superficie investita è pari o inferiore alla SBD, dopo la riduzione di cui al punto 5), il pagamento compensativo relativo a tale campagna può essere riportato al livello dell'importo di riferimento di base;

- i successivi adeguamenti del pagamento compensativo sono operati secondo le modalità di cui sopra.

7. Qualora i sottoprodotti ottenuti dalla coltivazione di semi oleosi su superfici ritirate dalla produzione e utilizzati per la fabbricazione nella Comunità di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale superino il livello di un milione di tonnellate annue in equivalente farina di soia, la CE adotta adeguate misure correttive nell'ambito della riforma della PAC.

8. La CE concede un contingente tariffario per l'importazione in Portogallo di 500 000 t di granturco, a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1993/1994. La tariffa relativa a tale contingente è fissata a livelli tali da garantire l'esaurimento del contingente.

9. La CE include gli impegni di cui ai precedenti punti 1-8 nel programma CE di impegni relativi al sostegno interno, che verrà allegato al protocollo sull'Uruguay Round accluso al GATT.

10. Gli Stati Uniti rinunciano a richiedere altre misure compensative per inadempienza degli obblighi contratti. Qualora una delle parti ritenga che il presente accordo è stato violato, le parti convengono di ricorrere, nel quadro del GATT, ad una procedura arbitrale vincolante in materia di violazione, danno e compensazione.

3 dicembre 1992.

ALLEGATO

Regime della superficie di base distinta per i semi oleosi CE-12 (1)

(Soia, semi di colza e ravizzone e semi di girasole)

>SPAZIO PER TABELLA>