Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia sull' applicazione provvisoria dell' accordo concernente taluni accordi nel settore agricolo -
Gazzetta ufficiale n. L 109 del 01/05/1993 pag. 0018
ACCORDO in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia sull'applicazione provvisoria dell'accordo concernente taluni accordi nel settore agricolo Lettera n. 1 Bruxelles, 17 marzo 1993 Signor . . . . . ., mi pregio riferirmi alle consultazioni sull'applicazione provvisoria dell'accordo concernente taluni accordi nel settore agricolo, tra la Comunità economica europea e la Finlandia, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992, che hanno avuto luogo in margine alle consultazioni relative ad un protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo. Con la presente confermo che da dette consultazioni è risultata l'intesa tra la Comunità economica europea e la Finlandia, il cui testo è riportato in appresso: «Intesa tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia nel settore agricolo 1. Tenuto conto che le parti contraenti dell'accordo SEE sono risolute a mettere in vigore detto accordo anteriormente al 1° luglio 1993, e con riferimento all'articolo 15 dell'accordo di libero scambio tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia, la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia convengono che l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia concernente taluni accordi nel settore agricolo, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992, si applica in via provvisoria a decorrere dal 15 aprile 1993. Qualora al 1° gennaio 1994 l'accordo SEE non sia entrato in vigore, la presente intesa termina a tale data, salvo qualora le parti contraenti decidano altrimenti. 2. Ai fini della suddetta applicazione provvisoria e in attesa che l'accordo SEE entri in vigore, le disposizioni del punto 3.2), nonché dei punti 4 e 5 dell'allegato IV sulle norme di origine dell'accordo firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 sono sostituite dalle disposizioni in appresso: "3.2) La prova che le condizioni di cui al punto 3.1) sono state soddisfatte è fornita alle autorità doganali del paese importatore, conformemente all'articolo 12, paragrafo 6 del protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa. 4.1) I prodotti originari ai sensi del presente allegato beneficiano, all'atto dell'importazione nella Comunità o in Finlandia, delle disposizioni dell'accordo su presentazione di una prova d'origine rilasciata o compilata a norma del titolo II del protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio. 4.2) In deroga al punto 4.1) i titoli di cui, rispettivamente, al punto IV dell'accordo in forma di scambio di lettere concernente la vodka e all'allegato I concernente i formaggi, sono accettati quale valida prova d'origine ai sensi del presente accordo senza che sia necessaria la presentazione di una prova d'origine distinta come specificato nel punto 4.1). 5. Le disposizioni del protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio relative alla restituzione, alla prova d'origine e alle intese in materia di cooperazione amministrativa sono applicabili. Per quanto attiene alla disposizione relativa alla restituzione, resta inteso che il divieto di restituzione si applica esclusivamente ai materiali che rientrano nel campo d'applicazione dell'accordo di libero scambio."» Le parti contraenti approvano lo scambio di lettere secondo le rispettive procedure. Le sarei grato se volesse confermarmi che il governo della Repubblica di Finlandia è d'accordo sul contenuto della presente lettera. Voglia accettare, Signor . . . . . ., l'espressione della mia profonda stima. Per il Consiglio delle Comunità europee Lettera n. 2 Bruxelles, 17 marzo 1993 Signor . . . . . ., mi pregio comunicarLe di aver ricevuto in data odierna la Sua lettera, così redatta: «Mi pregio riferirmi alle consultazioni sull'applicazione provvisoria dell'accordo concernente taluni accordi nel settore agricolo, tra la Comunità economica europea e la Finlandia, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992, che hanno avuto luogo in margine alle consultazione relative ad un protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo. Con la presente confermo che da dette consultazioni è risultata l'intesa tra la Comunità economica europea e la Finlandia, il cui testo è riportato in appresso: "Intesa tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia nel settore agricolo 1. Tenuto conto che le parti contraenti dell'accordo SEE sono risolute a mettere in vigore detto accordo anteriormente al 1° luglio 1993, e con riferimento all'articolo 15 dell'accordo di libero scambio tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia, la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia convengono che l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia concernente taluni accordi nel settore agricolo, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992, si applica in via provvisoria a decorrere dal 15 aprile 1993. Qualora al 1° gennaio 1994 l'accordo SEE non sia entrato in vigore, la presente intesa termina a tale data, salvo qualora le parti contraenti decidano altrimenti. 2. Ai fini della suddetta applicazione provvisoria e in attesa che l'accordo SEE entri in vigore, le disposizioni del punto 3.2), nonché dei punti 4 e 5 dell'allegato IV sulle norme di origine dell'accordo firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 sono sostituite dalle disposizioni in appresso: '3.2) La prova che le condizioni di cui al punto 3.1) sono state soddisfatte è fornita alle autorità doganali del paese importatore, conformemente all'articolo 12, paragrafo 6 del protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa. 4.1) I prodotti originari ai sensi del presente allegato beneficiano, all'atto dell'importazione nella Comunità o in Finlandia, delle disposizioni dell'accordo su presentazione di una prova d'origine rilasciata o compilata a norma del titolo II del protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio. 4.2) In deroga al punto 4.1) i titoli di cui, rispettivamente, al punto IV dell'accordo in forma di scambio di lettere concernente la vodka e all'allegato I concernente i formaggi, sono accettati quale valida prova d'origine ai sensi del presente accordo senza che sia necessaria la presentazione di una prova d'origine distinta come specificato nel punto 4.1). 5. Le disposizioni del protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio relative alla restituzione, alla prova d'origine e alle intese in materia di cooperazione amministrativa sono applicabili. Per quanto attiene alla disposizione relativa alla restituzione, resta inteso che il divieto di restituzione si applica esclusivamente ai materiali che rientrano nel campo d'applicazione dell'accordo di libero scambio.'" Le parti contraenti approvano lo scambio di lettere secondo le rispettive procedure. Le sarei grato se volesse confermarmi che il governo della Repubblica di Finlandia è d'accordo sul contenuto della presente lettera.» Mi pregio confermarLe che il mio governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera. Voglia accettare, Signor . . . . . ., l'espressione della mia profonda stima. Per il governo della Repubblica di Finlandia