21993A0316(02)

Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell' accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica popolare dell' Angola sulla pesca al largo dell' Angola, per il periodo dal 3 maggio 1992 al 2 maggio 1994 -

Gazzetta ufficiale n. L 064 del 16/03/1993 pag. 0004


PROTOCOLLO che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica popolare dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola, per il periodo dal 3 maggio 1992 al 2 maggio 1994

Articolo 1

A decorrere dal 3 maggio 1992, per un periodo di due anni, i limiti di cui all'articolo 2 dell'accordo sono stabiliti come segue:

1) Natanti adibiti alla pesca di gamberetti:

7 350 TSL al mese, media annua (massimo 22 pescherecci).

Ogni anno i natanti adibiti alla pesca dei gamberetti non possono catturare più di 5 000 tonnellate di gamberetti, costituiti segnatamente per il 30 % da gamberi e per il 70 % da gamberetti grigi.

2) Pescherecci a strascico per la pesca bentonica:

1 800 TSL al mese, media annua (massimo 5 navi).

3) Tonniere congelatrici con reti a circuizione:

27 navi.

4) Pescherecci con palangari di superficie:

5 navi. Articolo 2

1. L'importo della compensazione finanziaria prevista all'articolo 7 dell'accordo è fissato per il periodo di cui all'articolo 1 del presente protocollo a 13 900 000 ecu, da versare in due quote annue di pari importo su un conto indicato dal Ministero della pesca.

2. L'impiego di detta compensazione è di esclusiva competenza dell'Angola. Articolo 3

Durante il periodo di cui all'articolo 1 la Comunità partecipa, con un importo di 2 800 000 ecu, al finanziamento di programmi scientifici e tecnici dell'Angola (attrezzature, infrastrutture, sorveglianza, seminari, studi, ecc.). Tale contributo viene versato in due quote annue di pari importo al Centro di ricerche del Ministero della pesca. Una parte di tale importo può essere utilizzata per coprire la partecipazione finanziaria dell'Angola alle organizzazioni internazionali del settore della pesca.

Articolo 4

Le due parti convengono che il miglioramento della competenza e delle conoscenze degli addetti alla pesca marittima costituisce un elemento essenziale per il successo della loro cooperazione. A tal fine la Comunità metterà a disposizione delle autorità angolane borse di studio o di formazione pratica nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche attinenti alla pesca.

Queste borse possono essere utilizzate anche in qualsiasi Stato legato alla Comunità da un accordo di cooperazione. Il costo totale di tali borse è limitato a 1 800 000 ecu, che verranno versati sul conto indicato dal Ministero della pesca in due rate annuali di uguale importo. Detto Ministero gestisce l'insieme delle borse e le altre azioni finanziate in tale ambito. Articolo 5

La mancata esecuzione da parte della Comunità, entro i termini stabiliti, dei pagamenti previsti agli articoli 2, 3 e 4 può comportare la sospensione dell'applicazione dell'accordo. Articolo 6

L'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica popolare dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola è abrogato e sostituito dall'allegato del presente protocollo. Articolo 7

Il presente protocollo entra in vigore alla data della firma. Esso è applicabile a decorrere dal 3 maggio 1992.

ALLEGATO

Condizioni per l'esercizio della pesca da parte dei pescherecci della Comunità nelle acque dell'Angola A. RICHIESTA DI LICENZA E FORMALITÀ PER IL RILASCIO

a) La Commissione delle Comunità europee presenta all'autorità angolana competente in materia di pesca, tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee in Angola, una domanda compilata dall'armatore per ogni peschereccio che intenda esercitare un'attività di pesca in virtù del presente accordo, almeno 15 giorni prima della data di inizio del periodo di validità della licenza richiesta. Le domande devono essere compilate sugli appositi moduli forniti dall'Angola e i cui modelli figurano nelle appendici 1 e 2. Ogni domanda di licenza deve essere accompagnata dalla prova dell'avvenuto pagamento del canone per il periodo di validità.

b) Ciascuna licenza viene rilasciata all'armatore per un determinato peschereccio. Su richiesta della Commissione delle Comunità europee, una licenza valida per un peschereccio può essere sostituita, in caso comprovato di forza maggiore, da una licenza valida per un altro peschereccio della Comunità.

c) La licenza viene rilasciata dalle autorità angolane al capitano del peschereccio nel porto di Luanda, previa ispezione dell'imbarcazione da parte dell'autorità competente. Tuttavia le licenze per le tonniere e per i pescherecci con palangari di superficie vengono rilasciate agli armatori oppure ai loro rappresentanti o agenti.

d) La delegazione della Commissione delle Comunità europee in Angola viene informata delle licenze rilasciate dall'autorità angolana competente in materia di pesca.

e) La licenza deve essere tenuta sempre a bordo del peschereccio.

f) Le licenze sono valide per il periodo di un anno o, nel caso dei pescherecci adibiti alla pesca di gamberetti, fino alla data di esaurimento del contingente previsto all'articolo 1 del protocollo.

g) Ogni peschereccio deve essere rappresentato da un agente riconosciuto dal Ministero della pesca.

h) Le autorità angolane comunicano quanto prima le informazioni relative ai conti bancari e alla valuta da utilizzare per l'esecuzione finanziaria del presente accordo.

B. CANONI

I. Disposizioni applicabili ai pescherecci a strascico

Sono fissati i seguenti canoni:

- Natanti adibiti alla pesca di gamberetti: canone mensile di 66 ecu per tonnellata di stazza lorda.

- Pescherecci per la pesca bentonica: canone annuo di 230 ecu per tonnellata di stazza lorda.

Il pagamento dei canoni può essere effettuato con scadenza trimestrale o semestrale. In tal caso si applica una maggiorazione rispettivamente del 5 % e del 3 %.

Nel periodo di validità del presente protocollo gli armatori della flotta adibita alla pesca di gamberetti contribuiscono alla realizzazione di studi scientifici fino ad un importo annuo di 350 000 ecu.

II. Disposizioni applicabili alle tonniere e ai pescherecci con palangari di superficie

I canoni sono fissati a 20 ecu per tonnellata catturata nella zona di pesca dell'Angola.

Le licenze sono rilasciate previo versamento di una somma forfettaria di 4 000 ecu all'anno per ciascuna tonniera congelatrice con reti a circuizione, equivalente ai canoni dovuti per la cattura di 200 tonnellate all'anno, e di una somma forfettaria di 2 000 ecu all'anno per ciascun peschereccio con palangari di superficie, equivalente ai canoni dovuti per la cattura di 100 tonnellate all'anno.

Al termine del primo trimestre dell'anno successivo a quello delle catture, la Commissione delle Comunità europee effettua il computo definitivo dei canoni dovuti per la campagna di pesca, sulla base delle dichiarazioni di cattura effettuate da ciascun peschereccio e confermate da un organismo scientifico specializzato stabilito nella regione.

Il computo suddetto viene comunicato contemporaneamente alle autorità angolane e agli armatori. Eventuali pagamenti supplementari saranno effettuati dagli armatori entro 30 giorni dalla notifica del computo definitivo, mediante versamento sul conto aperto presso un istituto finanziario o qualunque altro organismo designato dalle autorità angolane.

Tuttavia, qualora l'importo definitivo sia inferiore all'anticipo summenzionato, l'armatore non può recuperare il saldo corrispondente.

C. CATTURE ACCESSORIE

Le catture accessorie dei natanti adibiti alla pesca di gamberetti sono di proprietà degli armatori. Detti pescherecci sono autorizzati a pescare granchi fino ad un limite di 500 tonnellate all'anno.

D. SBARCHI

I pescherecci comunitari con palangari di superficie cercano di contribuire all'approvvigionamento dei conservifici di tonno dell'Angola in funzione del loro sforzo di pesca nella zona, ad un prezzo fissato di comune accordo fra gli armatori e le autorità angolane della pesca, sulla base dei prezzi correnti del mercato internazionale. L'importo viene pagato in valuta convertibile.

E. TRASBORDI

Tutti i trasbordi devono essere notificati con otto giorni di anticipo alle autorità angolane competenti e vengono effettuati in una delle boe di Luanda/Lobito alla presenza di agenti del fisco.

Quindici giorni prima della fine di ciascun mese deve essere trasmessa al servizio di ispezione e di sorveglianza del Ministero della pesca copia della documentazione concernente i trasbordi del mese precedente.

F. DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

1. Natanti adibiti alla pesca di gamberetti e pescherecci a strascico per la pesca demersale

a) Al termine di ciascuna campagna di pesca questi pescherecci sono tenuti ad inoltrare al Centro di controllo della pesca a Luanda, tramite la delegazione delle Comunità europee, una scheda giornaliera delle catture, redatta dal capitano secondo il modello riportato nell'appendice 3.

Inoltre, ogni peschereccio deve presentare al Gabinetto del piano o al Ministero della pesca, tramite la delegazione delle Comunità europee, una relazione mensile in cui siano indicati i quantitativi catturati durante il mese e i quantitativi conservati a bordo l'ultimo giorno del mese. La relazione deve essere presentata entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo al mese di cui trattasi. In caso di mancata osservanza di tali disposizioni, l'Angola si riserva il diritto di applicare le sanzioni previste dall'articolo 12 del decreto n. 12-A/80 del 6 febbrario 1980.

b) Essi devono inoltre comunicare ogni giorno alla stazione radio di Luanda la loro posizione geografica e le catture effettuate il giorno precedente. L'indicativo di chiamata viene notificato all'armatore al momento del rilascio della licenza di pesca. Qualora risulti impossibile servirsi di questa radio, i pescherecci possono utilizzare mezzi alternativi di comunicazione quali il telex o il telegramma.

I suddetti pescherecci possono lasciare la zona di pesca dell'Angola soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione del servizio di ispezione e di sorveglianza del Ministero della pesca e previo controllo delle catture conservate a bordo.

2. Tonniere e pescherecci con palangari di superficie

Durante il periodo di attività nella zona di pesca dell'Angola i pescherecci devono comunicare ogni tre giorni alla stazione radio di Luanda la loro posizione e il volume delle catture effettuate. All'entrata o all'uscita dalla zona di pesca dell'Angola i pescherecci devono comunicare alla stazione radio summenzionata la loro posizione e il volume delle catture conservate a bordo.

Qualora sia impossibile servirsi di questa radio, i pescherecci possono utilizzare mezzi alternativi di comunicazione quali il telex o il telegramma.

Inoltre, il capitano deve compilare un giornale di bordo, conformemente all'appendice 4, per ciascun periodo di pesca nella zona di pesca dell'Angola.

Il modulo, compilato in modo leggibile, deve essere firmato dal capitano del peschereccio e inviato, tramite la delegazione delle Comunità europee, al servizio di ispezione e di sorveglianza del Ministero della pesca entro 45 giorni dal termine della campagna di pesca.

In caso di mancata osservanza di tale disposizione, l'Angola si riserva il diritto di applicare le sanzioni previste dall'articolo 12 del decreto n. 12-A/80 del 6 febbraio 1980.

G. ZONE DI PESCA

a) Le zone di pesca accessibili ai natanti adibiti alla pesca di gamberetti comprendono tutte le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica popolare dell'Angola a nord di 12°20& prime; situate oltre le prime 12 miglia nautiche misurate dalle linee di base.

b) Le zone di pesca accessibili alle tonniere congelatrici con reti a circuizione e ai pescherecci con palangari di superficie comprendono tutte le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica popolare dell'Angola situate oltre le prime 12 miglia nautiche misurate dalle linee di base.

c) Le zone di pesca accessibili ai pescherecci a strascico per la pesca bentonica comprendono le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica popolare dell'Angola situate oltre le prime 12 miglia nautiche misurate dalle linee di base e limitate a nord dal parallelo 13°00& prime; Sud e a sud da una linea situata a 5 miglia a nord della frontiera tra le ZEE dell'Angola e della Namibia.

H. ASSUNZIONE DI MARINAI

Gli armatori che hanno ottenuto licenze di pesca in virtù del presente accordo devono contribuire alla formazione professionale pratica di quattro marinai angolani a bordo di ciascun peschereccio, ad eccezione delle tonniere congelatrici con reti a circuizione e dei pescherecci con palangari di superficie.

I salari dei marinai, fissati secondo le tariffe vigenti in Angola, e gli altri oneri retributivi sono a carico degli armatori e devono essere versati su un conto aperto presso un istituto finanziario designato dal Ministero della pesca.

Qualora gli armatori intendessero assumere altri membri dell'equipaggio angolani, potranno farlo rivolgendosi al Ministero della pesca.

I. OSSERVATORI SCIENTIFICI

Ogni peschereccio può essere invitato ad accogliere a bordo un osservatore scientifico designato e stipendiato dal Ministero della pesca.

Questo osservatore scientifico fruisce a bordo, per quanto possibile, delle stesse prerogative previste per gli ufficiali della nave. L'osservatore scientifico deve ricevere tutte le agevolazioni necessarie per l'espletamento delle sue funzioni. Le modalità d'imbarco e le attività degli osservatori scientifici non devono interrompere né ostacolare le operazioni di pesca.

Per rimborsare l'Angola delle spese derivanti dalla presenza a bordo degli osservatori, nel canone degli armatori è incluso l'importo di 8 ECU/TSL all'anno per ciascun peschereccio operante nelle acque dell'Angola.

J. ISPEZIONE E CONTROLLO

Su richiesta delle autorità angolane, i pescherecci della Comunità che operano nell'ambito dell'accordo devono autorizzare ed agevolare l'accesso a bordo e il lavoro dei funzionari angolani incaricati di ispezionare e controllare le attività di pesca.

La permanenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario all'esecuzione dei loro compiti.

K. APPROVVIGIONAMENTO DI CARBURANTE, RIPARAZIONI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI

Ad eccezione delle tonniere, tutti i pescherecci che operano nella zona di pesca dell'Angola in virtù del presente accordo devono effettuare, in Angola per quanto possibile, gli approvvigionamenti di carburante e di acqua nonché le riparazioni e la manutenzione in cantiere.

Analogamente il trasporto degli equipaggi verrà effettuato per quanto possibile dalla compagnia aerea di bandiera dell'Angola.

L'approvvigionamento di carburante è vietato fuori dalle rade di Luanda o di Lobito, salvo autorizzazione del servizio di ispezione e di sorveglianza del Ministero della pesca.

L. DIMENSIONI DELLE MAGLIE

Le dimensioni minime delle maglie sono le seguenti:

a) pesca di gamberetti: 40 mm;

b) pesca demersale: 60 mm.

L'eventuale introduzione di nuove dimensioni delle maglie si applicherà ai pescherecci comunitari soltanto a decorrere dal sesto mese successivo alla notifica alla Commissione delle Comunità europee.

M. PROCEDURA IN CASO DI FERMO

La delegazione della Commissione a Luanda viene informata entro 48 ore di qualsiasi fermo di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità avvenuto nella zona di pesca dell'Angola e riceve contemporaneamente un rapporto sulle circostanze e i motivi che lo hanno determinato.

Appendice 1

DOMANDA DI UNA LICENZA PER LA PESCA DI GAMBERETTI E DELLE SPECIE DEMERSALI NELLE ACQUE DELL'ANGOLA

PARTE A

1. Nome del proprietario/armatore:

2. Nazionalità del proprietario/armatore:

3. Indirizzo d'ufficio del proprietario/armatore:

.

.

4. Additivi chimici utilizzabili (marca e composizione):

.

.

.

PARTE B

Sezione da compilare per ciascun peschereccio

1. Periodo di validità:

2. Nome del peschereccio:

3. Anno di costruzione:

4. Stato di bandiera originario:

5. Stato di bandiera attuale:

6. Data in cui è stata ottenuta la bandiera attuale:

7. Anno di acquisizione:

8. Porto e numero d'immatricolazione:

9. Tipo di pesca:

10. Stazza lorda di registro:

11. Indicativo di chiamata:

12. Lunghezza fuoritutto (metri):

13. Prua (metri):

14. Altezza (metri):

15. Materiale di costruzione dello scafo:

16. Potenza motrice (potenza al freno):

17. Velocità (nodi):

18. Capacità dei locali frigoriferi:

19. Capacità dei serbatoi carburante (m3):

20. Capacità delle stive per il pesce (m3):

21. Colore dello scafo:

22. Colore della sovrastruttura:

23. Impianti di comunicazione installati a bordo:

Tipo

Marca

Potenza

(Watt)

Anno di

costruzione

Frequenze

Ricezione

Trasmissione

24. Impianti di navigazione e di individuazione installati a bordo:

Tipo

Marca

Modello

Portata

25. Nome del capitano:

26. Nazionalità del capitano:

Accludere:

- tre fotografie a colori del peschereccio (di profilo);

- diagramma e descrizione particolareggiata degli strumenti di pesca utilizzati;

- documento comprovante che il rappresentante del proprietario/armatore è autorizzato a firmare la presente domanda.

(Data della domanda)

(Firma del rappresentante del proprietario/armatore)

Appendice 2

DOMANDA DI UNA LICENZA PER LA PESCA DEI TONNIDI NELLE ACQUE DELL'ANGOLA

PARTE A

1. Nome del proprietario/armatore:

2. Nazionalità del proprietario/armatore:

3. Indirizzo d'ufficio del proprietario/armatore:

.

.

PARTE B

Sezione da compilare per ciascun peschereccio

1. Periodo di validità:

2. Nome del peschereccio:

3. Anno di costruzione:

4. Stato di bandiera originario:

5. Stato di bandiera attuale:

6. Data in cui è stata ottenuta la bandiera attuale:

7. Anno di acquisizione:

8. Porto e numero d'immatricolazione:

9. Tipo di pesca:

10. Stazza lorda di registro:

11. Indicativo di chiamata:

12. Lunghezza fuoritutto (metri):

13. Prua (metri):

14. Altezza (metri):

15. Materiale di costruzione dello scafo:

16. Potenza motrice (potenza al freno):

17. Velocità (nodi):

18. Capacità della cabina:

19. Capacità dei serbatoi carburante (m3):

20. Capacità delle stive per il pesce (m3):

21. Capacità di congelazione (t/24 ore) e sistema di congelazione utilizzato:

.

22. Colore dello scafo:

23. Colore della sovrastruttura:

24. Impianti di comunicazione installati a bordo:

Tipo

Marca

Modello

Potenza

(Watt)

Anno di

costruzione

Frequenze

Ricezione

Trasmissione

25. Impianti di navigazione e di individuazione installati a bordo:

Tipo

Marca

Modello

26. Natanti ausiliari utilizzati (per ciascun peschereccio):

26.1. Stazza lorda di registro:

26.2. Lunghezza fuoritutto (m):

26.3 Prua (m):

26.4. Altezza (m):

26.5. Materiale di costruzione dello scafo:

26.6. Potenza motrice (potenza al freno):

26.7. Velocità (nodi):

27. Impianti aerei ausiliari di individuazione del pesce (anche se non sono installati a bordo):

.

28. Porto di registro:

29. Nome del capitano:

30. Nazionalità del capitano:

Accludere:

- tre fotografie a colori del peschereccio (di profilo), dei natanti ausiliari e degli impianti aerei ausiliari per l'individuazione del pesce;

- diagramma e descrizione particolareggiata degli strumenti di pesca utilizzati;

- documento comprovante che il rappresentante del proprietario/armatore è autorizzato a firmare la presente domanda.

(Data della domanda)

(Firma del rappresentante del proprietario/armatore)

Appendice 3

MINISTERO DELLA PESCA

DATI STATISTICI

SULLE CATTURE E SULLE ATTIVITÀ DI PESCA

Mese:

Anno:

Nome del peschereccio:

Potenza motrice:

Metodo di pesca:

Nazionalità (bandiera):

Stazza lorda

Porto di sbarco:

Data

Zona di pesca

Longitudine

Latitudine

Numero

di retate

Ore di pesca

effettuate

Specie (kg)

Gamberetti e granchi

Gamberetti

Granchi

Totale

Pesci

Totale

1/

2/

3/

4/

5/

6/

7/

8/

9/

10/

11/

12/

13/

14/

15/

16/

17/

18/

19/

20/

21/

22/

23/

24/

25/

26/

27/

28/

29/

30/

31/

TOTALE

Appendice 4