92/499/CEE: Decisione n. 2/92 del comitato misto CEE- Svizzera, dell'8 settembre 1992, che proroga la validità della decisione n. 5/88 del comitato misto che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa al fine di semplificare le regole in materia di cumulo  
Gazzetta ufficiale n. L 304 del 20/10/1992 pag. 0013 - 0013
 
 DECISIONE N.  2/92 DEL COMITATO MISTO CEE-SVIZZERA dell'8 settembre 1992  che proroga la validità della  decisione n. 5/88 del comitato misto che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione  della nozione di «  prodotti originari  » ed ai metodi di cooperazione amministrativa al fine di  semplificare le regole in materia di cumulo  (92/499/CEE)  IL COMITATO MISTO  CEE-SVIZZERA,  visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, firmato a Bruxelles  il 22 luglio 1972,  visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «  prodotti originari  » e ai  metodi di cooperazione amministrativa, in particolare l'articolo 28,  considerando che il 6 dicembre 1988 il comitato misto ha adottato la decisione n. 5/88 che modifica  il protocollo n. 3 per semplificare le regole in materia di cumulo;  considerando che a suo tempo si era ritenuto necessario esaminare le conseguenze dell'introduzione  delle nuove regole di cumulo dopo un periodo di prova, per verificarne le ripercussioni sul piano  economico e per limitare a tre anni l'applicazione della decisione;  considerando che la decisione n. 5/88 è entrata in vigore il 1° gennaio 1989 ed è applicabile fino  al 31 dicembre 1991;  considerando che dall'esame effettuato dal comitato misto è emerso che le nuove regole in materia  di cumulo introdotte da detta decisione sono applicate in modo soddisfacente per quanto riguarda la  loro utilizzazione da parte degli operatori, il loro controllo da parte delle amministrazioni  doganali e le loro ripercussioni sul piano economico;  considerando che è necessario prorogare a tempo indeterminato la validità della decisione n. 5/88,  DECIDE:  Articolo 1  La validità della decisione n. 5/88 del comitato misto  CEE-Svizzera è prorogata a tempo indeterminato.  Articolo 2  La presente decisione entra in vigore  il 1° gennaio 1992.  Fatto a Bruxelles, addì 8 settembre 1992. Per il comitato  misto  Il Presidente  B. DE TSCHARNER