21992A1231(08)

Accordo in forma di scambio di lettere che modifica lo scambio di lettere tra la Comunità economica europea («Comunità») e l'Ungheria per quanto riguarda il transito, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991

Gazzetta ufficiale n. L 407 del 31/12/1992 pag. 0048 - 0051
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 4 pag. 0154
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 4 pag. 0154


ACCORDO in forma di scambio di lettere che modifica lo scambio di lettere tra la Comunità economica europea («Comunità») e l'Ungheria per quanto riguarda il transito, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991

A. Lettera della Comunità

Signor . . . . . .,

il 16 dicembre 1991, in occasione della firma dell'accordo europeo tra le Comunità e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ungheria, dall'altra, e dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, è stato firmato un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea («Comunità») e l'Ungheria per quanto riguarda il transito. L'accordo europeo non è ancora entrato in vigore. L'accordo interinale è entrato in vigore il 1o marzo 1992.

Successivamente alla firma dello scambio di lettere, l'Ungheria ha adottato la legge n. LXXXII del 1991 relativa alle imposte sugli autoveicoli. Per tener conto di detta legge, le parti ritengono necessario stipulare, tramite il presente scambio di lettere, un accordo che modifichi le relative disposizioni dello scambio di lettere firmato il 16 dicembre 1991.

Propongo pertanto che lo scambio di lettere firmato il 16 dicembre 1991 sia modificato nel modo qui di seguito specificato.

La parte del punto 2, lettera a) che inizia con le parole «l'Ungheria concede» è sostituita dal testo seguente:

«i) L'Ungheria concede, in sostituzione degli attuali contingenti accordati per il 1991 conformemente all'accordo bilaterale tra Grecia e Ungheria, i seguenti permessi per il 1992:

10 000 non tassati,

14 000 tassabili con una tassa di 1 fiorino per t/km,

1 200 tassabili con una tassa di 3 fiorini per t/km,

600 paesi terzi (1) (2).

Tutti i permessi non tassati e tassabili comprendono i viaggi di andata e ritorno. Per il 1993 e il 1994, il numero complessivo di permessi non tassati e tassabili è aumentato del 5 % l'anno, di modo che i permessi ammontano a 10 500 permessi non tassati e a 14 700 e 1 260 permessi tassabili nel 1993, e a 11 025 permessi non tassati e a 15 435 e 1 323 permessi tassabili nel 1994. Il numero di permessi per paesi terzi rimane fissato a 600 permessi l'anno per il 1993 e per il 1994.

Per il 1993, le tasse di 1 fiorino e di 3 fiorini per t/km sono corrette in modo da mantenere un tasso di cambio del fiorino rispetto all'ecu pari alla media registrata da tale cambio nel periodo dal 6 febbraio al 31 dicembre 1992 e, per il 1994, in modo da mantenere il tasso medio pari alla media registrata nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1993;

ii) Per il 1992 la Comunità concede all'Ungheria 12 000 permessi non tassati, da utilizzarsi unicamente sul territorio della Grecia.

Qualora la situazione del transito sul territorio delle repubbliche che nel 1991 facevano parte della Jugoslavia non si dovesse normalizzare, entro il 31 dicembre 1992 la Comunità e l'Ungheria esaminano congiuntamente le eventuali modifiche agli accordi previsti dal presente paragrafo 2, lettera a).

Fino alla fine del 1994 o, se precedente, fino alla conclusione di un accordo bilaterale sui trasporti tra la Comunità e l'Ungheria, le disposizioni di cui sopra possono essere modificate di comune intesa tra le parti.

La Comunità prende atto che l'Ungheria intende discutere con la Commissione e con gli Stati membri più direttamente interessati altri aspetti relativi ai trasporti, quali i trasporti aerei e i permessi stradali per paesi terzi.»

Qualora quanto sopra risulti accettabile per l'Ungheria, mi pregio di proporre che la presente lettera, unitamente alla Sua risposta affermativa, costituisca una modifica dello scambio di lettere firmato il 16 dicembre 1991.

Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti conformemente alle rispettive procedure.

L'accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al comma precedente sono state espletate. Esso è applicabile a decorrere dal 1o marzo 1992.

Le sarei grato se volesse confermarmi che il governo dell'Ungheria è d'accordo su quanto precede.

Voglia accettare, Signore, l'espressione della mia profonda stima.

Per il Consiglio delle Comunità europee

B. Lettera dell'Ungheria

Signor . . . . . .,

mi pregio confermarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«Il 16 dicembre 1991, in occasione della firma dell'accordo europeo tra le Comunità e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ungheria, dall'altra, e dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, è stato firmato un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea ("Comunità") e l'Ungheria per quanto riguarda il transito. L'accordo europeo non è ancora entrato in vigore. L'accordo interinale è entrato in vigore il 1o marzo 1992.

Successivamente alla firma dello scambio di lettere, l'Ungheria ha adottato la legge n. LXXXII del 1991 relativa alle imposte sugli autoveicoli. Per tener conto di detta legge, le parti ritengono necessario stipulare, tramite il presente scambio di lettere, un accordo che modifichi le relative disposizioni dello scambio di lettere firmato il 16 dicembre 1991.

Propongo pertanto che lo scambio di lettere firmato il 16 dicembre 1991 sia modificiato nel modo qui di seguito specificato.

La parte del punto 2, lettera a) che inizia con le parole l'Ungheria concede è sostituita dal testo seguente:

"i) l'Ungheria concede, in sostituzione degli attuali contingenti accordati per il 1991 conformemente all'accordo bilaterale tra Grecia e Ungheria, i seguenti permessi per il 1992:

10 000 non tassati,

14 000 tassabili con una tassa di 1 fiorino per t/km,

1 200 tassabili con una tassa di 3 fiorini per t/km,

600 paesi terzi (3) (4).

Tutti i permessi non tassati e tassabili comprendono i viaggi di andata e ritorno. Per il 1993 e il 1994, il numero complessivo di permessi non tassati e tassabili è aumentato del 5 % l'anno, di modo che i permessi ammontano a 10 500 permessi non tassati e a 14 700 e 1 260 permessi tassabili nel 1993 e a 11 025 permessi non tassati e a 15 435 e 1 323 permessi tassabili nel 1994. Il numero di permessi per paesi terzi rimane fissato a 600 permessi l'anno per il 1993 e per il 1994.

Per il 1993, le tasse di 1 fiorino e di 3 fiorini per t/km sono corrette in modo da mantenere un tasso di cambio del fiorino rispetto all'ecu pari alla media registrata da tale cambio nel periodo dal 6 febbraio al 31 dicembre 1992 e, per il 1994, in modo da mantenere il tasso medio pari alla media registrata nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1993;

ii) per il 1992 la Comunità concede all'Ungheria 12 000 permessi non tassati, da utilizzarsi unicamente sul territorio della Grecia.

Qualora la situazione del transito sul territorio delle repubbliche che nel 1991 facevano parte della Iugoslavia non si dovesse normalizzare, entro il 31 dicembre 1992 la Comunità e l'Ungheria esaminano congiuntamente le eventuali modifiche agli accordi previsti dal presente paragrafo 2, lettera a).

Fino alla fine del 1994 o, se precedente, fino alla conclusione di un accordo bilaterale sui trasporti tra la Comunità e l'Ungheria, le disposizioni di cui sopra possono essere modificate di comune intesa tra le parti.

La Comunità prende atto che l'Ungheria intende discutere con la Commissione e con gli Stati membri più direttamente interessati altri aspetti relativi ai trasporti, quali i trasporti aerei e i permessi stradali per paesi terzi".

Qualora quanto sopra risulti accettabile per l'Ungheria, mi pregio di proporre che la presente lettera, unitamente alla Sua risposta affermativa, costituisca una modifica dello scambio di lettere firmato il 16 dicembre 1991.

Il presente accordo è approvato dalla parti contraenti conformemente alle rispettive procedure.

L'accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al comma precedente sono state espletate. Esso è applicabile a decorrere dal 1o marzo 1992.

Le sarei grato se volesse confermarmi che il Governo dell'Ungheria è d'accordo su quanto precede.»

Mi pregio confermare che l'Ungheria è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accettare, Signore, l'espressione della mia profonda stima.

Per la Repubblica ungherese

>RIFERIMENTO A UN FILM>

(1) Tutti questi permessi, esistenti o supplementari, per paesi terzi possono essere scambiati con permessi di transito nel rapporto di 1:2 (1 permesso per paesi terzi per 2 permessi di transito).

(2) La Comunità concede all'Ungheria 600 permessi per paesi terzi, da utilizzarsi unicamente per il traffico diretto in Grecia o proveniente dalla Grecia.

(3) Tutti questi permessi, esistenti o supplementari, per paesi terzi possono essere scambiati con permessi di transito nel rapporto di 1:2 (1 permesso per paesi terzi per 2 permessi di transito).

(4) La Comunità concede all'Ungheria 600 permessi per paesi terzi, da utilizzarsi unicamente per il traffico diretto in Grecia o proveniente dalla Grecia.