21992A1223(01)

Accordo internazionale sullo zucchero del 1992

Gazzetta ufficiale n. L 379 del 23/12/1992 pag. 0016 - 0029
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 47 pag. 0011
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 47 pag. 0011


ACCORDO INTERNAZIONALE SULLO ZUCCHERO DEL 1992 INDICE >PIC FILE= "T0048512"> >PIC FILE= "T0048513">

CAPITOLO I OBIETTIVI

Articolo 1

Obiettivi

Gli obiettivi dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (in seguito denominato «presente accordo») alla luce delle disposizioni della risoluzione n. 93 (IV) adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), sono: a) intensificare la cooperazione internazionale in tutte le questioni concernenti direttamente o indirettamente lo zucchero nel mondo;

b) fornire un quadro idoneo per le consultazioni intergovernative sullo zucchero e sui mezzi per migliorare l'economia mondiale nel settore saccarifero;

c) facilitare il commercio di zucchero mediante la raccolta e la pubblicazione di informazioni sul mercato mondiale dello zucchero e degli altri edulcoranti;

d) incoraggiare l'aumento della domanda di zucchero, in particolare per nuovi usi.

CAPITOLO II DEFINIZIONI

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo: 1) per «organizzazione» s'intende l'Organizzazione internazionale dello zucchero di cui all'articolo 3;

2) per «consiglio» s'intende il consiglio internazionale dello zucchero, di cui all'articolo 3, paragrafo 3;

3) per «membro» s'intende una parte contraente del presente accordo;

4) «votazione speciale» indica una votazione che richiede almeno i due terzi dei voti espressi dai membri presenti e votanti, purché tali voti siano espressi da almeno i due terzi del numero dei membri presenti e votanti;

5) per «votazione a maggioranza semplice» s'intende una votazione che richiede più della metà del totale dei voti dei membri presenti e votanti, purché alla votazione partecipi almeno la metà dei membri presenti e votanti;

6) per «anno» s'intende l'anno civile;

7) il termine «zucchero» indica lo zucchero in tutte le forme commerciali riconosciute, ottenuto dalla canna da zucchero o dalla barbabietola da zucchero, comprese le melasse commestibili o no, gli sciroppi e qualsiasi altra forma di zucchero liquido, ma non comprese le melasse finali, né gli zuccheri non centrifugati di qualità inferiore, prodotti con metodi primitivi;

8) «entrata in vigore» indica la data alla quale il presente accordo entra in vigore a titolo provvisorio o definitivo, in conformità con le disposizioni dell'articolo 40;

9) per «mercato libero» s'intende il totale delle importazioni nette del mercato mondiale, salvo quelle che risultano dall'applicazione di accordi speciali quali quelli definiti al capitolo IX dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1977;

10) per «mercato mondiale» s'intende il mercato internazionale dello zucchero, che abbraccia sia lo zucchero commercializzato sul mercato libero, sia lo zucchero commercializzato in base ad accordi speciali quali quelli definiti al capitolo IX dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1977.

CAPITOLO III ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DELLO ZUCCHERO

Articolo 3

Continuazione, sede e struttura dell'Organizzazione internazionale dello zucchero

1. L'Organizzazione internazionale dello zucchero, istituita con l'accordo internazionale sullo zucchero del 1968 e prorogata in virtù degli accordi internazionali sullo zucchero del 1973, del 1977, del 1984 e del 1987, continua a sussistere, al fine di garantire l'attuazione del presente accordo e di sorvegliarne il funzionamento, alle condizioni che il presente accordo stabilisce quanto ai membri, ai poteri e alle funzioni.

2. L'organizzazione ha sede a Londra, salvo diversa decisione del consiglio adottata con voto speciale.

3. L'organizzazione esercita le sue funzioni per il tramite del consiglio internazionale dello zucchero, del comitato amministrativo, del direttore esecutivo e del personale.

Articolo 4

Membri dell'organizzazione

1. Ogni parte al presente accordo è membro dell'organizzazione.

Articolo 5

Partecipazione di organizzazioni intergovernative

Ogni riferimento, nel presente accordo, al termine «governo» o «governi» s'intende applicabile anche alla Comunità economica europea o a qualsiasi altra organizzazione intergovernativa con responsabilità nel negoziato, la conclusione e l'applicazione di accordi internazionali riguardanti, in particolare, i prodotti di base. Di conseguenza, qualsiasi riferimento nel presente accordo a firma, ratifica, accettazione o approvazione, oppure a notifica di applicazione provvisoria o ad adesione, va interpretato, nel caso di tali organizzazioni internazionali, come riferentesi alla firma, ratifica, accettazione o approvazione, notifica di applicazione provvisoria, adesione, effettuate da tali organizzazioni intergovernative.

Articolo 6

Privilegi e immunità

1. L'organizzazione è dotata di personalità giuridica.

2. L'organizzazione ha la capacità di stipulare contratti, di acquistare e alienare beni mobili e immobili e di stare in giudizio.

3. Lo statuto, i privilegi e le immunità dell'organizzazione nel territorio del Regno Unito continuano ad essere regolati dall'accordo sulla sede, sottoscritto a Londra il 29 maggio 1969 dal governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dall'Organizzazione internazionale dello zucchero, con gli emendamenti che si rivelassero necessari per il buon funzionamento del presente accordo.

4. Se la sede dell'organizzazione è trasferita in un paese membro dell'organizzazione, tale paese stipulerà al più presto un accordo con quest'ultima, da approvarsi dal consiglio, relativamente allo statuto, ai privilegi e alle immunità dell'organizzazione, del direttore esecutivo, del personale e degli esperti, nonché dei rappresentanti dei membri che si trovino nel suo territorio per l'esercizio delle loro funzioni.

5. A meno che in virtù dell'accordo di cui al paragrafo 4 del presente articolo non si applichino altre disposizioni fiscali e in attesa della conclusione di tale accordo, il nuovo membro ospitante è tenuto a: a) esentare da ogni imposta le retribuzioni versate dall'organizzazione ai propri dipendenti, fermo restando che tale esenzione non si applica necessariamente ai suoi cittadini;

b) esonerare da ogni imposta patrimonio, redditi e altri beni dell'organizzazione.

6. In caso di trasferimento della sede dell'organizzazione in un paese non membro, il consiglio deve, prima del trasferimento, ottenere un'assicurazione scritta con la quale il governo di tale paese s'impegna: a) a concludere il più presto possibile con l'organizzazione un accordo come quello previsto al paragrafo 4 del presente articolo;

b) in attesa della conclusione di tale accordo, a concedere le esenzioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

7. Il consiglio si adopera affinché l'accordo di cui al paragrafo 4 del presente articolo con il governo del paese nel quale sarà trasferita la sede dell'organizzazione sia concluso prima del trasferimento stesso.

CAPITOLO IV CONSIGLIO INTERNAZIONALE DELLO ZUCCHERO

Articolo 7

Composizione del consiglio internazionale dello zucchero

1. L'autorità suprema dell'organizzazione è il consiglio internazionale dello zucchero, di cui fanno parte tutti i membri dell'organizzazione.

2. Ogni membro ha un rappresentante in seno al consiglio e, ove lo desideri, uno o più rappresentanti supplenti. Ogni membro può inoltre aggiungere al proprio rappresentante o ai propri supplenti uno o più consiglieri.

Articolo 8

Poteri e funzioni del consiglio

1. Il consiglio esercita tutti i poteri ed adempie o si adopera per l'adempimento di tutte le funzioni necessarie all'esecuzione delle disposizioni previste dal presente accordo e al proseguimento della liquidazione del Fondo di finanziamento delle giacenze creato in virtù dell'articolo 49 dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1977, conformemente alla delega conferita dal consiglio costituito nell'ambito di tale accordo al consiglio, costituito nell'ambito dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1984 e dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1987, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1 di quest' ultimo accordo.

2. Il consiglio approva con un voto speciale i regolamenti necessari per l'esecuzione delle disposizioni del presente accordo e con esso compatibili, in particolare il regolamento interno del consiglio e dei suoi comitati, il regolamento finanziario e lo statuto del personale dell'organizzazione. Nel suo regolamento interno, il consiglio può prevedere una procedura che gli consenta di prendere decisioni su questioni specifiche, senza riunirsi.

3. Il consiglio raccoglie e conserva la documentazione necessaria per l'adempimento delle funzioni conferitegli dal presente accordo, e qualsiasi altra documentazione ritenuta idonea.

4. Il consiglio pubblica una relazione annuale e qualsiasi altra informazione giudicata idonea.

Articolo 9

Presidente e vicepresidente del consiglio

1. Ogni anno il consiglio elegge fra le delegazioni un presidente e un vicepresidente, rieleggibili e non retribuiti dall'organizzazione.

2. In assenza del presidente, le funzioni connesse a tale carica sono assunte dal vicepresidente. In caso di assenza temporanea simultanea del presidente e del vicepresidente o di assenza permanente di uno dei due o di entrambi, il consiglio può eleggere tra le delegazioni nuovi titolari di queste cariche, temporanei o permanenti a seconda dei casi.

3. Né il presidente né alcun altro membro dell'esecutivo che presiede una riunione del consiglio ha diritto di voto. Essi possono tuttavia incaricare un'altra persona di esercitare i diritti di voto del membro che rappresentano.

Articolo 10

Sessioni del consiglio

1. Di regola, il consiglio si riunisce in sessione ordinaria una volta per semestre.

2. Il consiglio inoltre si riunisce in sessione straordinaria se decide in tal senso o su richiesta: a) di cinque membri;

b) di due o più membri che detengano, complessivamente, almeno 250 voti, a norma dell'articolo 11 e conformemente al disposto dell'articolo 25;

c) o del comitato amministrativo.

3. Le sessioni del consiglio devono essere annunciate ai membri con almeno 30 giorni di anticipo, salvo in caso di urgenza, nel qual caso il preavviso sarà di almeno 10 giorni.

4. Le sessioni si svolgono nella sede dell'organizzazione, salvo diversa decisione del consiglio con voto speciale. Se un membro invita il consiglio a riunirsi in una sede diversa dalla sede dell'organizzazione e il consiglio acconsente, le spese supplementari che ne derivano sono a carico di tale paese membro.

Articolo 11

Voti

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto nel quadro del presente accordo, i membri dispongono, in totale, di 2 000 voti, ripartiti secondo il disposto dell'articolo 25.

2. Qualora i diritti di voto di un membro siano sospesi in applicazione dell'articolo 26, paragrafo 2 del presente accordo, tali voti sono ripartiti tra gli altri membri, proporzionalmente alle quote da essi possedute, conformemente all'articolo 25. La medesima procedura viene applicata quando sono ristabiliti i diritti di voto del membro interessato, che è allora incluso nella distribuzione.

Articolo 12

Procedura di voto del consiglio

1. Ogni membro dispone per il voto del numero dei voti che gli spettano in virtù dell'articolo 11, conformemente al disposto dell'articolo 25. Non è autorizzato a frazionarli.

2. Qualsiasi membro può autorizzare, informandone per iscritto il presidente, qualsiasi altro membro a rappresentare i suoi interessi e ad utilizzare i suoi voti in ogni riunione del consiglio. Una copia di tale autorizzazione è sottoposta all'esame di ogni commissione per la verifica delle credenziali istituita in applicazione del regolamento interno del consiglio.

3. Un membro autorizzato da un altro membro ad esprimere i voti attribuiti a quest'ultimo in virtù dell'articolo 11 e conformemente al disposto dell'articolo 25, esercita il diritto, di voto attenendosi a tale autorizzazione e in conformità con le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 13

Decisioni del consiglio

1. Tutte le decisioni e le raccomandazioni del consiglio sono adottate, di norma, per consensus. In assenza di consensus, tutte le decisioni e le raccomandazioni del consiglio sono adottate a maggioranza semplice ripartita, a meno che il presente accordo non preveda un voto speciale.

2. Nel calcolo del numero dei voti necessari per l'adozione di qualunque decisione del consiglio non si tiene conto dei voti dei membri astenuti e i membri in questione non sono considerati «votanti» ai sensi dell'articolo 2, definizione 4 o definizione 5, a seconda dei casi. Qualora un membro invochi le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 2, ed i suoi voti siano espressi in una riunione del consiglio, esso è considerato presente e votante, ai fini del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Tutte le decisioni adottate dal consiglio in virtù del presente accordo sono vincolanti per i membri.

Articolo 14

Cooperazione con altre organizzazioni

1. Il consiglio prende tutte le disposizioni che ritiene opportune per la consultazione o la collaborazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite ed i suoi organi, in particolare la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo, e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e le altre istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, e le opportune organizzazioni intergovernative.

2. In considerazione del particolare ruolo della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo nel commercio internazionale dei prodotti di base, il consiglio mette al corrente questo organismo delle proprie attività e dei propri programmi di lavoro.

3. Il consiglio può altresì prendere tutte le disposizioni necessarie per avere positivi contatti con le organizzazioni internazionali dei produttori, dei commercianti e dei fabbricanti di zucchero.

Articolo 15

Rapporti con il Fondo comune per i prodotti di base

1. L'organizzazione si avvale dei dispositivi del Fondo comune per i prodotti di base.

2. Per l'esecuzione di qualsiasi progetto ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, l'organizzazione non funge da agente esecutivo, né assume alcuna obbligazione finanziaria per quanto riguarda le garanzie fornite dai membri o da altri soggetti. L'appartenenza all'organizzazione non comporta, per i suoi membri, alcuna responsabilità in relazione ai prestiti contratti o concessi da un altro membro o da qualsiasi altro soggetto nel quadro dei suddetti progetti.

Articolo 16

Ammissione di osservatori

1. Il consiglio può invitare qualsiasi Stato non membro ad assistere alle sue riunioni in qualità di osservatore.

2. Il consiglio può altresì invitare qualsiasi organizzazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, ad assistere in qualità di osservatore, alle sue riunioni.

Articolo 17

Numero legale per le riunioni del consiglio

Il numero legale richiesto per le riunioni del consiglio è costituito dalla presenza di più dei due terzi di tutti i membri, purché i membri presenti detengano almeno due terzi del totale dei voti di tutti i membri conformemente all'articolo 11 e secondo quanto stabilito all'articolo 25. Se il giorno fissato per l'apertura di una sessione del consiglio non si raggiunge il numero legale oppure se nel corso di una sessione non si raggiunge il numero legale in tre riunioni consecutive, il consiglio è convocato sette giorni dopo ; a quella data e per il resto della sessione il numero legale è rappresentato dalla presenza di più della metà di tutti i membri, purché i membri presenti rappresentino più della metà del totale dei voti di tutti i membri, calcolati conformemente all'articolo 11 e secondo quanto stabilito all'articolo 25. I membri rappresentati conformemente al disposto dell'articolo 12, paragrafo 2 si considerano presenti.

CAPITOLO V COMITATO AMMINISTRATIVO

Articolo 18

Composizione del comitato amministrativo

1. Il comitato amministrativo si compone di 18 membri. Dieci membri sono, di norma, i membri che versano ogni anno i contributi finanziari più elevati e otto membri vengono eletti tra gli altri membri del consiglio.

2. Se uno o più dei dieci principali membri contribuenti non desiderano essere automaticamente nominati in seno al comitato amministrativo, la lacuna viene colmata mediante la nomina del o dei principali membri contribuenti che seguono nell'ordine e che accettano di far parte del comitato amministrativo. Una volta nominati questi dieci membri del comitato amministrativo, si procede all'elezione degli altri otto membri del comitato tra i rimanenti membri del consiglio.

3. L'elezione degli otto membri supplementari ha luogo ogni anno sulla base dei voti espressi conformemente all'articolo 11 e secondo il disposto dell'articolo 25. I membri eletti al comitato amministrativo ai sensi dei paragrafi 1 o 2 del presente articolo non partecipano a tale votazione.

4. Nessun membro può far parte del comitato amministrativo se non ha versato la totalità dei contributi a norma dell'articolo 26.

5. Ogni membro del comitato amministrativo nomina un rappresentante e può nominare uno o più supplenti e consiglieri. Inoltre, tutti i membri del consiglio possono assistere alle riunioni del comitato in veste di osservatori e possono essere invitati a prendere la parola.

6. Il comitato amministrativo elegge ogni anno il proprio presidente e il proprio vicepresidente. Il presidente non ha diritto di voto e può essere rieletto. In mancanza del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente.

7. Il comitato amministrativo si riunisce di norma tre volte all'anno.

8. Il comitato amministrativo si riunisce nella sede dell'organizzazione, a meno che non decida altrimenti. Se un membro invita il comitato amministrativo a riunirsi in una sede diversa dalla sede dell'organizzazione e il comitato acconsente a tale invito, le spese supplementari che ne derivano sono a carico del membro ospite.

Articolo 19

Elezione del comitato amministrativo

1. I membri scelti tra i principali membri contribuenti vengono nominati in seno al comitato amministrativo secondo la procedura di cui ai paragrafi 1 o 2 dell'articolo 18.

2. L'elezione degli otto membri supplementari del comitato amministrativo ha luogo presso il consiglio. Ciascun membro eleggibile in virtù dell'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3, esprime tutti i voti a cui ha diritto a norma dell'articolo 11 e conformemente all'articolo 25 a favore di un unico candidato. Un membro può esprimere a favore di un altro candidato i voti che è autorizzato ad utilizzare a norma dell'articolo 12, paragrafo 2. Sono eletti gli otto candidati che ottengono il maggior numero di voti.

3. In caso di sospensione del diritto di voto a carico di un membro del comitato amministrativo in virtù di una delle pertinenti disposizioni del presente accordo, i membri che hanno votato a suo favore o che gli hanno attribuito i loro voti in conformità del presente articolo possono, nel periodo di sospensione, attribuire i propri voti ad un altro membro del comitato.

4. Se un membro del comitato amministrativo, nominato ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 1 o 2, cessa di essere membro dell'organizzazione, i membri che hanno votato a suo favore o che gli hanno attribuito i loro voti e i membri che non hanno né votato a suo favore né hanno attribuito ì propri voti ad un altro membro del comitato eleggono, nel corso della successiva sessione del consiglio, un membro per occupare il posto vacante in seno al comitato. Ogni membro che abbia votato per il membro che ha cessato di essere membro dell'organizzazione o che gli abbia attribuito i propri voti e che non voti a favore del membro eletto per occupare il posto vacante in seno al comitato può attribuire i propri voti ad un altro membro del comitato.

5. In casi speciali e previa consultazione del membro del comitato amministrativo a favore del quale esso abbia votato o al quale abbia attribuito i propri voti a norma delle disposizioni del presente articolo, un membro può ritirare i propri voti a suo favore per il resto dell'anno. Egli può attribuirli ad un altro membro del comitato amministrativo, ma non può, per il resto dell'anno, ritirare i propri voti a quest'ultimo membro. Il membro del comitato amministrativo al quale i voti siano stati ritirati conserva il proprio seggio nel comitato amministrativo per il resto dell'anno. Qualsiasi provvedimento preso in conformità al disposto del presente paragrafo acquista efficacia dopo che il presidente del comitato amministrativo ne sia stato informato per iscritto.

Articolo 20

Delega di poteri del consiglio al comitato amministrativo

1. Il consiglio può, con un voto speciale, delegare al comitato amministrativo l'esercizio di tutti o parte dei suoi poteri, salvo i seguenti: a) scelta della sede dell'organizzazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 2;

b) nomina del direttore esecutivo e degli altri funzionari a norma dell'articolo 23;

c) approvazione del bilancio amministrativo e fissazione dei contributi a norma dell'articolo 25;

d) richiesta al segretario generale della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo di convocare una conferenza di negoziazione a norma dell'articolo 35, paragrafo 2;

e) raccomandazione di un emendamento a norma dell'articolo 44;

f) proroga o termine del presente accordo a norma dell'articolo 45.

2. Il consiglio può revocare in qualsiasi momento la delega di un qualsiasi potere al comitato amministrativo.

Articolo 21

Procedura di voto e decisioni del comitato amministrativo

1. Ogni membro del comitato amministrativo dispone, per il voto, del numero di voti attribuitigli a norma dell'articolo 19, e non può frazionarli.

2. Le decisioni prese dal comitato amministrativo richiedono la stessa maggioranza che richiederebbero le decisioni prese dal consiglio e vengono notificate al consiglio.

3. Qualsiasi membro ha il diritto di appellarsi al consiglio, alle condizioni da quest'ultimo definite nel regolamento interno, contro qualsiasi decisione del comitato amministrativo.

Articolo 22

Numero legale per le riunioni del comitato amministrativo

Il numero legale per le riunioni del comitato amministrativo è costituito dalla presenza di più della metà di tutti i membri del comitato, purché i membri presenti rappresentino almeno i due terzi del totale dei voti di tutti i membri del comitato.

CAPITOLO VI DIRETTORE ESECUTIVO E PERSONALE

Articolo 23

Direttore esecutivo e personale

1. Il consiglio con voto speciale nomina il direttore esecutivo e ne fissa le condizioni d'assunzione.

2. Il direttore esecutivo è il più alto funzionario dell'organizzazione ; egli è responsabile dell'adempimento dei compiti che gli spettano ai fini dell'applicazione del presente accordo.

3. Il consiglio, previa consultazione del direttore esecutivo, nomina con voto speciale gli altri alti funzionari e ne fissa le condizioni di assunzione.

4. Il direttore esecutivo nomina gli altri membri del personale, conformemente alle norme e alle decisioni del consiglio.

5. Il consiglio, conformemente all'articolo 8, adotta i regolamenti che disciplinano le condizioni di base d'impiego e i diritti, gli obblighi e i compiti fondamentali di tutti i membri del segretariato.

6. Il direttore esecutivo e il personale non devono avere interessi finanziari nell'industria o nel commercio dello zucchero.

7. Il direttore esecutivo e i membri del personale nello svolgimento dei compiti loro assegnati in virtù del presente accordo non possono sollecitare o ricevere istruzioni da alcun membro o da alcuna autorità esterna all'organizzazione. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il loro status di funzionari internazionali responsabili solamente verso l'organizzazione. I membri sono tenuti a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del direttore esecutivo e del personale e non devono cercare di influenzarli nello svolgimento delle loro funzioni.

CAPITOLO VII FINANZE

Articolo 24

Spese

1. Le spese delle delegazioni in seno al consiglio, al comitato amministrativo o ai comitati del consiglio o del comitato amministrativo, sono a carico dei membri interessati.

2. Per la copertura delle spese necessarie all'applicazione del presente accordo, i membri versano un contributo annuo, come stabilito all'articolo 25. Tuttavia, nel caso in cui un membro richieda servizi speciali, il consiglio può imporgli di pagarli.

3. L'organizzazione mantiene la contabilità necessaria per l'applicazione del presente accordo.

Articolo 25

Adozione del bilancio amministrativo e contributi dei membri

1. Ai fini del presente articolo, ai membri sono attribuiti 2 000 voti.

2. a) Ogni membro dispone del numero di voti indicato nell'allegato, modificato conformemente al disposto della lettera d).

b) Nessun membro può avere meno di 6 voti.

c) Non sono ammesse le frazioni di voto. Le cifre possono essere arrotondate durante la procedura di calcolo affinché sia attribuito il totale dei voti.

d) I voti di cui all'allegato non attribuiti al momento dell'entrata in vigore del presente accordo vengono ripartiti tra i membri diversi da quelli che dentengono 6 voti, figuranti in allegato. I voti non attribuiti sono ripartiti proporzionalmente al rapporto esistente tra il numero dei loro voti indicato in allegato e il numero totale dei voti dei membri che detengono più di 6 voti.

3. I voti vengono riveduti annualmente secondo la procedura seguente: a) Ogni anno, compreso l'anno di entrata in vigore del presente accordo, al momento della pubblicazione dell'Annuario dello zucchero a cura dell'Organizzazione internazionale dello zucchero, viene calcolata per ciascun membro una base composita in tonnellate, comprendente: - 35 % delle sue esportazioni sul mercato libero

più

- 15 % delle sue esportazioni complessive in virtù di accordi speciali

più

- 35 % delle sue importazioni sul mercato libero

più

- 15 % delle sue importazioni complessive in virtù di accordi speciali.

Per calcolare la base composita in tonnellate di ciascun membro, per ognuna delle categorie summenzionate, viene presa in considerazione la media di tale categoria per le tre annate più abbondanti degli ultimi quattro anni coperti dall'edizione più recente dell'Annuario dello zucchero pubblicato dall'organizzazione. La quota di ciascun membro sul totale delle basi composite di tutti i membri viene calcolata dal direttore esecutivo. Tutti i dati sopraesposti vengono comunicati ai membri al momento dell'effettuazione dei calcoli.

b) Per il secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo e per gli anni successivi, i voti di ciascun membro vengono adattati in funzione dell'evoluzione della sua quota sul totale delle basi composite di tutti i membri rispetto all'anno precedente.

c) I membri che detengono 6 voti beneficiano di una correzione verso l'alto, ai sensi della lettera b), soltanto se la loro quota sul totale delle basi composite di tutti i membri supera lo 0,3 %.

4. In caso di adesione di uno o più membri dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i voti dei nuovi membri vengono determinati conformemente all'allegato, previo adattamento ai sensi dei precedenti paragrafi 2 e 3. Se i nuovi membri non figurano nell'allegato al presente accordo, il consiglio decide il numero di voti da attribuire loro. Dopo che i membri non figuranti in allegato hanno accettato il numero di voti loro attribuito dal consiglio, i voti dei membri esistenti vengono ricalcolati in modo che il totale dei voti rimanga 2 000.

5. In caso di recesso di uno o più membri, i rispettivi voti vengono ripartiti tra i membri rimanenti proporzionalmente alla loro quota sul totale dei voti di tutti i membri rimanenti, in modo che il totale dei voti di tutti i membri rimanga 2 000.

6. Disposizioni transitorie: a) Le disposizioni seguenti si applicano esclusivamente ai membri dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1987 al 31 dicembre 1992 e limitatamente ai primi due anni civili successivi all'entrata in vigore del presente accordo (ossia fino al 31 dicembre 1994).

b) Il numero complessivo di voti attribuiti a ciascun membro nel 1993 non deve superare il numero di voti detenuti dallo stesso membro nel 1992 in virtù dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1987, moltiplicato per 1,33 e nel 1994 non deve superare il numero di voti detenuti dallo stesso membro nel 1992 in virtù dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1987, moltiplicato per 1,66.

c) Ai fini della determinazione del contributo per voto, i voti non attribuiti a motivo dell'applicazione del paragrafo 6, lettera b) non vengono ripartiti tra gli altri membri. Di conseguenza, il contributo per voto è determinato sulla base del totale ridotto di voti.

7. Non si applicano al presente articolo le disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 2 concernenti la sospensione dei diritti di voto per il mancato rispetto degli obblighi.

8. Nella seconda metà di ogni anno, il consiglio adotta il bilancio amministrativo di gestione dell'organizzazione per l'esercizio successivo e stabilisce l'ammontare del contributo dovuto ai membri per ogni voto per finanziare tale bilancio nei primi due anni, tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 6 del presente articolo.

9. Il contributo di ogni membro al bilancio amministrativo è calcolato moltiplicando il contributo per voto per il numero di voti detenuto da tale membro ai sensi del presente articolo, ossia: a) per i paesi che sono membri al momento dell'adozione definitiva del bilancio amministrativo, il numero di voti da essi detenuto ; e

b) per i paesi che diventano membri dopo l'adozione del bilancio amministrativo, il numero di voti ad essi attribuito al momento della loro adesione, adattato proporzionalmente al rimanente periodo di applicazione del bilancio o dei bilanci. I contributi stabiliti per gli altri membri restano invariati.

10. Se il presente accordo entra in vigore più di otto mesi prima dell'inizio del primo anno completo, il consiglio, nel corso della sua prima sessione, adotta un bilancio amministrativo che copre il periodo che va fino all'inizio di questo primo anno completo. Negli altri casi il primo bilancio amministrativo copre il periodo iniziale e il primo anno completo.

11. Con voto speciale, il consiglio può prendere i provvedimenti che ritiene idonei per attenuare gli effetti che un'eventuale limitata partecipazione al presente accordo al momento dell'adozione del bilancio di gestione per il primo esercizio del presente accordo o una diminuzione rilevante dei partecipanti all'organizzazione potrebbero avere sui contributi dei membri.

Articolo 26

Versamento dei contributi

1. I membri versano i loro contributi al bilancio amministrativo di ogni esercizio, conformemente alle rispettive procedure costituzionali. I contributi di bilancio amministrativo di ciascun esercizio sono pagabili in valuta liberamente convertibile e sono esigibili il primo giorno dell'esercizio ; i contributi dei membri relativi all'esercizio nel corso del quale essi entrano a far parte dell'organizzazione sono esigibili alla data di adesione.

2. Se allo scadere di quattro mesi a decorrere dalla data alla quale il suo contributo è esigibile, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, un membro non ha versato per intero il proprio contributo al bilancio di gestione, il direttore esecutivo gli chiede di effettuare il pagamento il più presto possibile. Se allo scadere di due mesi dalla richiesta del direttore esecutivo il membro non ha ancora versato il proprio contributo, i suoi diritti di voto in seno al consiglio e al comitato esecutivo sono sospesi fino al versamento integrale del contributo.

3. Il consiglio può decidere con voto speciale che un membro, il quale non abbia versato il proprio contributo per due anni, decada dai diritti riconosciuti ai membri o cessi di essere preso in considerazione a fini di bilancio. Detto membro continua ad essere tenuto al versamento del proprio contributo e all'assunzione di tutti gli altri obblighi finanziari ad esso spettanti in forza del presente accordo. Dietro pagamento degli arretrati, esso sarà reintegrato nei suoi diritti. Ogni versamento effettuato in ritardo sarà dedotto dagli arretrati anziché dai contributi correnti.

Articolo 27

Verifica e pubblicazione dei conti

Il più presto possibile, dopo la chiusura di ciascun esercizio, i conti finanziari dell'organizzazione per tale esercizio, certificati da un controllore indipendente, sono presentati al consiglio per essere approvati e pubblicati.

CAPITOLO VIII IMPEGNI GENERALI DEI MEMBRI

Articolo 28

Impegni dei membri

I membri si impegnano a prendere i provvedimenti necessari per poter adempiere agli obblighi imposti dal presente accordo e a cooperare pienamente per garantire il raggiungimento dei suoi obiettivi.

Articolo 29

Condizioni di lavoro

I membri si adoperano affinché nell'industria dello zucchero dei rispettivi paesi siano mantenute eque condizioni di lavoro e, per quanto possibile, si sforzano di migliorare il tenore di vita dei lavoratori agricoli e industriali dei vari rami della produzione di zucchero, nonché dei coltivatori di canna da zucchero e di barbabietola da zucchero.

Articolo 30

Aspetti ambientali

I membri prendono in debita considerazione gli aspetti ambientali in ogni fase della produzione dello zucchero.

Articolo 31

Responsabilità finanziaria dei membri

La responsabilità finanziaria di ogni membro nei confronti dell'organizzazione e degli altri membri è limitata agli obblighi concernenti i contributi ai bilanci amministrativi adottati dal consiglio nel quadro del presente accordo.

CAPITOLO IX INFORMAZIONE E STUDI

Articolo 32

Informazione e studi

1. L'organizzazione funge da centro per la raccolta e la pubblicazione di dati statistici e di studi sulla produzione, i prezzi, le esportazioni ed importazioni, il consumo e le scorte di zucchero (sia greggio che raffinato) e degli altri edulcoranti, nonché sulle imposte gravanti sullo zucchero e sugli altri edulcoranti.

2. I membri si impegnano a fornire all'organizzazione, entro i termini eventualmente fissati dal regolamento interno, tutti i dati disponibili statistici e di altro tipo che, ai sensi di tale regolamento, sono necessari per adempiere ai compiti assegnati dal presente accordo. Se necessario, l'organizzazione utilizza tutte le informazioni pertinenti eventualmente ottenute da altre fonti. L'organizzazione non pubblica informazioni che possano consentire di identificare le operazioni di privati o di imprese che producono, lavorano e commercializzano zucchero.

Articolo 33

Situazione del mercato, consumo e statistiche

1. Il consiglio istituisce un comitato della situazione del mercato dello zucchero, del consumo e delle statistiche di cui fanno parte tutti i membri, presieduto dal direttore esecutivo.

2. Il comitato esamina costantemente tutti i fattori che incidono sull'economia mondiale dello zucchero e degli altri edulcoranti e comunica le sue conclusioni ai membri convocando, di norma, due riunioni all'anno. In tale esame, il comitato tiene conto delle informazioni raccolte dall'organizzazione, conformemente al disposto dell'articolo 32.

3. Il comitato è investito dei seguenti compiti: a) elaborare statistiche sullo zucchero ed effettuare analisi statistiche della produzione, del consumo, delle scorte, del commercio internazionale e dei prezzi dello zucchero;

b) analizzare l'andamento del mercato e i fattori che incidono su di esso, con particolare riferimento alla partecipazione dei paesi in via di sviluppo al commercio mondiale;

c) analizzare la domanda dello zucchero e in particolare gli effetti dell'uso dei prodotti di sostituzione naturali e artificiali sul commercio mondiale e sul consumo di zucchero;

d) esaminare altre questioni approvate dal consiglio.

4. Ogni anno il consiglio prende in esame un progetto di programma di lavoro preparato dal direttore esecutivo, corredato di stime relative alle risorse necessarie.

CAPITOLO X RICERCA E SVILUPPO

Articolo 34

Ricerca e sviluppo

Ai fini della realizzazione degli obiettivi enunciati all'articolo 1, il consiglio può prestare assistenza alla ricerca attinente all'economia saccarifera e alla diffusione dei risultati ottenuti in questo campo. A tale scopo, il consiglio può cooperare con organizzazioni internazionali ed istituti di ricerca, a condizione di non assumere ulteriori impegni finanziari.

CAPITOLO XI PREPARAZIONE DI UN NUOVO ACCORDO

Articolo 35

Preparativi in vista di un nuovo accordo

1. Il consiglio può studiare la possibilità di negoziare un nuovo accordo internazionale sullo zucchero, compreso un eventuale accordo contenente disposizioni di carattere economico, nonché riferire in merito ai membri e fare le raccomandazioni che giudichi opportune.

2. Il consiglio, quando lo consideri opportuno, può pregare il segretario generale della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo di convocare una conferenza di negoziato.

CAPITOLO XII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36

Depositario

Il segretario generale delle Nazioni Unite è designato depositario del presente accordo.

Articolo 37

Firma

Il presente accordo sarà aperto dal 1° maggio al 31 dicembre 1992 presso la sede dell'organizzazione delle Nazioni Unite alla firma dei governi invitati alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo zucchero del 1992.

Articolo 38

Ratifica, accettazione e approvazione

1. Il presente accordo è soggetto a ratifica, ad accettazione o ad approvazione dei governi firmatari, conformemente alle rispettive procedure costituzionali.

2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati entro il 31 dicembre 1992 presso il depositario. Il consiglio, tuttavia, può concedere una proroga ai governi firmatari che non abbiano potuto depositare i propri strumenti entro tale data.

Articolo 39

Notifica di applicazione a titolo provvisorio

1. Un governo firmatario che intende ratificare, accettare o approvare il presente accordo, oppure un governo per il quale il consiglio abbia fissato delle condizioni di adesione, ma non sia stato in grado di depositare il proprio strumento, può, in qualsiasi momento, notificare al depositario che applicherà il presente accordo a titolo provvisorio, sia al momento della sua entrata in vigore come previsto all'articolo 40, sia, se già in vigore, ad una data determinata.

2. Un governo che abbia notificato, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, che applicherà il presente accordo al momento della sua entrata in vigore o, se già in vigore, ad una data determinata diventa - da quel momento - membro provvisorio, fino a quando non abbia depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, diventando, in questo modo, membro.

Articolo 40

Entrata in vigore

1. Il presente accordo entrerà in vigore a titolo definitivo il 1° gennaio 1993 o a qualsiasi data successiva, se a tale data i governi, che detengono il 60 % dei voti, conformemente alla ripartizione stabilita nell'allegato del presente accordo, abbiano depositato i propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2. Se non sarà entrato in vigore il 1° gennaio 1993, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, il presente accordo entrerà in vigore a titolo provvisorio a condizione che a tale data siano stati depositati strumenti di ratifica, di accettazione o approvazione, o di notifiche di applicazione provvisoria, a nome di governi che coprano le condizioni in materia di percentuale indicate al paragrafo 1 di questo articolo.

3. Se il 1° gennaio 1993 non saranno raggiunte le percentuali richieste per l'entrata in vigore del presente accordo, conformemente ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo, il Segretario generale delle Nazioni Unite inviterà i governi che hanno provveduto a depositare uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione oppure una notifica di applicazione provvisoria, a decidere se esso debba entrare in vigore tra loro in via definitiva o provvisoria, per intero o in parte, alla data che essi stabiliranno. Se il presente accordo entra in vigore a titolo provvisorio in conformità con le disposizioni del presente paragrafo, entrerà in vigore successivamente in via definitiva quando sussisteranno le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, senza che sia necessaria un'ulteriore decisione.

4. Per ogni governo che abbia depositato uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, oppure una notifica di applicazione provvisoria dopo l'entrata in vigore del presente accordo, conformemente al disposto dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, lo strumento o la notifica prenderà effetto a partire dalla data del deposito e, per quanto riguarda la notifica di applicazione provvisoria, in conformità con le disposizioni dell'articolo 39, paragrafo 1.

Articolo 41

Adesione

I governi di tutti gli Stati possono aderire al presente accordo alle condizioni stabilite dal consiglio. Con l'adesione, lo Stato in questione viene iscritto nell'allegato del presente accordo, con l'indicazione del numero dei voti di cui dispone sulla base delle sue condizioni di adesione. L'adesione avviene mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il depositario. Gli strumenti di adesione devono attestare che il governo accetta tutte le condizioni stabilite dal consiglio.

Articolo 42

Recesso

1. Qualsiasi membro ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente accordo dopo la sua entrata in vigore, notificandolo per iscritto al depositario. Tale membro è tenuto contemporaneamente ad informare il consiglio della decisione presa.

2. Il recesso di cui al presente articolo prende effetto 30 giorni dopo la ricezione della notifica da parte del depositario.

Articolo 43

Liquidazione dei conti

1. Il consiglio procede, secondo le condizioni che giudicherà eque, alla liquidazione dei conti di un membro che si sia ritirato dal presente accordo o che, in qualunque altro modo, abbia cessato di essere parte del presente accordo. L'organizzazione conserva le somme già versate da tale membro. Quest'ultimo è tenuto a corrispondere le somme dovute all'organizzazione.

2. Alla fine del presente accordo, un membro che si trovi nelle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non ha diritto a nessuna quota del ricavo della liquidazione dei conti o degli altri averi dell'organizzazione. Egli non può peraltro essere chiamato a coprire alcuna quota del disavanzo dell'organizzazione.

Articolo 44

Emendamento

1. Il consiglio può, con voto speciale, raccomandare ai membri un emendamento al presente accordo. Può fissare la data a partire dalla quale ogni membro notificherà al depositario l'accettazione dell'emendamento. Quest'ultimo prenderà effetto 100 giorni dopo che il depositario abbia ricevuto le notifiche di accettazione da membri che detengono almeno i due terzi del totale dei voti di tutti i membri, a norma dell'articolo 11 e conformemente al disposto dell'articolo 25, oppure ad una data successiva fissata dal consiglio con voto speciale. Il consiglio può fissare un termine entro il quale ciascun membro è tenuto a notificare al depositario l'accettazione dell'emendamento ; qualora non sia entrato in vigore entro tale data, l'emendamento si considera ritirato. Il consiglio fornisce al depositario le informazioni necessarie per stabilire se le notifiche di accettazione ricevute siano sufficienti affinché l'emendamento prenda effetto.

2. Un membro, a nome del quale non sia stata notificata l'accettazione di un emendamento alla data in cui esso prende effetto, cessa, a partire da tale data, di essere parte del presente accordo, a meno che tale membro non provi al consiglio di non aver potuto far accettare l'emendamento in tempo utile a causa di difficoltà incontrate nell'espletamento delle proprie procedure costituzionali, e il consiglio non decida di prorogare per tale membro il termine di accettazione. L'emendamento non è vincolante per tale membro fino a quando esso non abbia notificato la sua accettazione.

Articolo 45

Durata, proroga e risoluzione

1. Il presente accordo resterà in vigore fino al 31 dicembre 1995, a meno che non sia prorogato a norma del paragrafo 2 del presente articolo o che non vi si metta fine precedentemente a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

2. Il consiglio può, con voto speciale, prorogare il presente accordo oltre il 31 dicembre 1995, per periodi successivi non superiori a due anni. I membri che non accettino una proroga così decisa del presente accordo ne informano il consiglio per iscritto e cessano di far parte del presente accordo a partire dalla data d'inizio del periodo di proroga.

3. Il consiglio può decidere in qualsiasi momento, con voto speciale, di mettere fine al presente accordo, a partire dalla data e alle condizioni da esso decise.

4. Alla fine del presente accordo, l'organizzazione continua ad esistere per il periodo necessario alla sua liquidazione e mantiene i poteri ed esercita le funzioni necessari a tal fine.

5. Il consiglio notifica al depositario qualsiasi decisione presa a norma dei paragrafi 2 o 3 del presente articolo.

Articolo 46

Misure transitorie

1. Qualora, in conformità con l'accordo internazionale sullo zucchero del 1987, le conseguenze derivanti da qualsiasi misura presa, da prendere o omessa si ripercuotano, ai fini del funzionamento di tale accordo, in un anno successivo, esse avranno lo stesso effetto, nell'ambito del presente accordo, come se continuassero a vigere al riguardo le disposizioni dell'accordo del 1987.

2. Il bilancio amministrativo dell'organizzazione per il 1993 verrà approvato in via provvisoria dal consiglio istituito dall'accordo internazionale sullo zucchero del 1987 nel corso della sua ultima sessione ordinaria del 1992, con riserva di approvazione definitiva da parte del consiglio istituito dal presente accordo, nel corso della sua prima sessione del 1993.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo effetto, hanno apposto la propria firma sul presente accordo alle date indicate.

Fatto a Ginevra, il 20 marzo 1992. I testi del presente accordo in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno tutti ugualmente fede.

ALLEGATO Attribuzione dei voti ai sensi dell'articolo 25

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