21992A0811(01)

Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia relativo alla ricerca ed allo sviluppo tecnologico nel settore delle materie prime rinnovabili: la foresta e i prodotti del legno (compreso il sughero) (FOREST, 1990-1992) -

Gazzetta ufficiale n. L 228 del 11/08/1992 pag. 0034


ACCORDO DI COOPERAZIONE tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia relativo alla ricerca ed allo sviluppo tecnologico nel settore delle materie prime rinnovabili: la foresta e i prodotti del legno (compreso il sughero) (FOREST, 1990-1992)

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

in appresso denominata «Comunità», e

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

in appresso denominata «Finlandia»,

entrambe in appresso denominate «parti contraenti»,

CONSIDERANDO che la Comunità e la Finlandia hanno concluso un accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica che è entrato in vigore il 17 luglio 1987;

CONSIDERANDO che, con la decisione 89/626/CEE del 20 novembre 1989, il Consiglio delle Comunità europee, in appresso denominato «Consiglio», ha adottato un programma di ricerca e sviluppo nei settori delle materie prime e del riciclo (1990-1992), il quale comprende tra l'altro un sottoprogramma concernente la foresta e i prodotti del legno (compreso il sughero) come materie prime rinnovabili (FOREST), in appresso denominato «sottoprogramma comunitario»;

CONSIDERANDO che l'associazione della Finlandia al sottoprogramma comunitario può contribuire a migliorare l'efficacia delle ricerche svolte dalle parti contraenti nei settori della foresta e dei prodotti del legno e può evitare un'inutile reiterazione degli sforzi;

CONSIDERANDO che probabilmente le discussioni in corso tra la Comunità e i paesi dell'EFTA sulla creazione di uno spazio economico europeo possono raggiungere risultati nel campo della ricerca e sviluppo (R & S) e che le parti contraenti dovrebbero cercare soluzioni per continuare la cooperazione nell'ambito della R & S nel settore della foresta, le quali tengano conto di tale sviluppo;

CONSIDERANDO che la Comunità e la Finlandia prevedono di trarre reciproco beneficio dall'associazione della Finlandia al sottoprogramma comunitario,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Dal 20 novembre 1989 la Finlandia è associata all'attuazione del sottoprogramma comunitario di cui all'allegato A. L'attuazione del sottoprogramma e la percentuale della partecipazione finanziaria della Comunità sono riportate nell'allegato B.

Articolo 2

Il contributo finanziario della Finlandia, derivante dalla sua associazione all'attuazione del sottoprogramma comunitario, è fissato in proporzione all'importo disponibile ogni anno nel bilancio generale delle Comunità europee per gli stanziamenti di impegno a copertura degli obblighi finanziari della Commissione delle Comunità europee (in appresso denominata «Commissione»), derivanti dalle attività da svolgere nel quadro dei contratti di ricerca a compartecipazione finanziaria necessari all'attuazione del sottoprogramma comunitario e dalle spese di gestione e amministrazione riguardanti detto sottoprogramma.

Il coefficiente di proporzionalità con cui determinare il contributo della Finlandia è pari al rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL) della Finlandia, ai prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi, ai prezzi di mercato, degli Stati membri della Comunità e della Finlandia. Detto rapporto è calcolato sulla base dei più recenti dati statistici dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Gli stanziamenti ritenuti necessari per l'esecuzione del sottoprogramma comunitario, l'importo del contributo della Finlandia e la ripartizione annua indicativa dei relativi impegni sono riportati all'allegato C.

Le modalità di erogazione del contributo finanziario della Finlandia sono riportate all'allegato D.

Articolo 3

1. Ai fini del presente accordo, viene costituito un comitato di cooperazione, in appresso denominato «comitato», al fine di assistere la Commissione nell'esecuzione del sottoprogramma di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore della silvicoltura (1990-1992), adottato con la decisione 89/626/CEE del Consiglio.

2. Il comitato è composto da rappresentanti della Comunità e della Finlandia.

3. Il comitato viene consultato su tutte le questioni riguardanti l'esecuzione del presente accordo. A tal fine esso formula raccomandazioni.

4. Il rappresentante della Comunità prende le opportune iniziative per assicurare il coordinamento fra l'esecuzione del presente accordo e le decisioni adottate dalla Comunità relativamente all'esecuzione del sottoprogramma comunitario.

5. Ai fini della corretta esecuzione del presente accordo, le parti contraenti si scambiano informazioni e, a richiesta di una delle parti, si consultano nell'ambito del comitato.

6. Il comitato adotta il proprio regolamento interno e si riunisce, a richiesta di una delle parti contraenti, secondo le condizioni fissate nel regolamento interno.

Articolo 4

Nei confronti delle persone e degli enti di ricerca e sviluppo finlandesi, le condizioni per la presentazione e valutazione delle proposte, nonché per l'assegnazione e conclusione dei relativi contratti nel quadro del sottoprogramma comunitario, possono essere solo quelle previste dai contratti conclusi nel quadro del medesimo sottoprogramma. In particolare, fatto salvo il presente articolo, le disposizioni generali applicabili ai contratti di ricerca nell'ambito della Comunità sono applicabili, mutatis mutandis, ai contratti di ricerca con persone ed enti di ricerca e sviluppo finlandesi, relativamente alle questioni in materia di imposte, di diritti doganali e di utilizzazione dei risultati delle ricerche.

Articolo 5

La Commissione invia alla Finlandia una copia delle relazioni previste all'articolo 4 della decisione 89/626/CEE del Consiglio.

Articolo 6

Ciascuna parte contraente s'impegna, in conformità delle rispettive norme e disposizioni, a facilitare lo spostamento e il soggiorno dei ricercatori che partecipano in Finlandia e nella Comunità alle attività previste dal presente accordo.

Articolo 7

La Commissione ed il Centro per lo sviluppo tecnologico della Finlandia garantiscono l'esecuzione del presente accordo.

Articolo 8

Gli allegati A, B, C e D del presente accordo costituiscono parte integrante dello stesso.

Articolo 9

1. Il presente accordo è concluso per la durata del sottoprogramma comunitario.

In caso di revisione del sottoprogramma da parte della Comunità, l'accordo può essere risolto alle condizioni concordate dalle parti contraenti. L'esatto contenuto del sottoprogramma riveduto viene notificato alla Finlandia entro una settimana dalla data della sua adozione da parte della Comunità. La parte contraente che intenda recedere dal presente accordo comunica all'altra parte tale intenzione entro tre mesi dalla data in cui la Comunità ha adottato la decisione.

2. Qualora la Comunità adotti un nuovo programma di R & S nei settori della foresta e dei prodotti del legno, il presente accordo può essere rinegoziato o rinnovato alle condizioni concordate da entrambe le parti.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, ciascuna parte contraente può recedere in qualsiasi momento dal presente accordo con un preavviso di sei mesi. I progetti e i lavori in corso al momento del recesso e/o della scadenza del presente accordo vengono proseguiti sino al loro completamento alle condizioni fissate nel presente accordo.

Articolo 10

Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure in vigore.

Esso entra in vigore alla data in cui le parti contraenti si notificano l'espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 11

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate e, dall'altra, al territorio della Repubblica di Finlandia.

Articolo 12

Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e finlandese, ciascun testo facente ugualmente fede.

A nome del Consiglio delle Comunità europee

Per la Repubblica di Finlandia

ALLEGATO A

SOTTOPROGRAMMA COMUNITARIO NEL SETTORE DELLE MATERIE PRIME RINNOVABILI: LA FORESTA ED I PRODOTTI DEL LEGNO (COMPRESO IL SUGHERO) (FOREST, 1990-1992) Il sottoprogramma comunitario deve comprendere i seguenti campi di ricerca:

Ripartizione indicativa dei fondi (in milioni di ecu)

1. Risorse forestali4

1.1. Miglioramento delle piante

1.2. Pianificazione e gestione

1.3. Protezione della foresta

2. Tecnologie del legname e del sughero4

2.1. Valutazione di qualità

2.2. Tecnologia di processo

3. Produzione di pasta da carta e carta4

3.1. Miglioramento del processo di fabbricazione della pasta, sbiancatura

3.2. Miglioramento della produzione e del rivestimento della carta

Totale12

ALLEGATO B

ATTUAZIONE DEL SOTTOPROGRAMMA E PERCENTUALE DELLA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELLA COMUNITÀ Il sottoprogramma deve essere attuato per mezzo di:

i) contratti di ricerca a compartecipazione finanziaria,

ii) azioni concertate,

iii) attività di coordinamento,

iv) attività di istruzione e formazione e

v) studi e valutazione.

I partecipanti possono essere università, enti di ricerca e società industriali, comprese le piccole e medie imprese, privati o combinazione dei suddetti e devono essere stabiliti nella Comunità ed in Finlandia. I progetti devono in generale essere transnazionali e comprendere almeno un partner stabilito nella Comunità.

Per i contratti a compartecipazione finanziaria, la partecipazione della Comunità di norma non supera il 50 % della spesa complessiva, ma questa percentuale può variare a seconda del tipo e dello stadio di sviluppo della ricerca. Se i progetti contemplati dal presente sottoprogramma sono realizzati da università e istituti di ricerca, la Comunità può sostenere fino al 100 % della spesa aggiuntiva.

ALLEGATO C

DISPOSIZIONI FINANZIARIE 1. In base alla decisione 89/626/CEE con la quale il Consiglio ha adottato il sottoprogramma FOREST, l'importo stimato necessario per lo svolgimento del sottoprogramma comunitario è pari a ecu 12 milioni

2. L'importo del contributo finanziario della Finlandia per la sua associazione al sottoprogramma comunitario, è stimato a ecu 280 423 e va aggiunto, insieme ad altri eventuali contributi da parte di paesi terzi, all'importo summenzionato, come previsto all'articolo 2 del presente accordo.

3. La ripartizione annua indicativa degli stanziamenti d'impegno per il sottoprogramma FOREST e del contributo finanziario della Finlandia è riportata nella tabella seguente:

(in ecu)

Gestione e amministrazione 456 000 510 000 490 000 1 456 000

Contratti 2 644 000 6 090 000 1 810 000 10 544 000

Totale 3 100 000 6 600 000 2 300 000 12 000 000

Contributo Finlandia

Gestione amministrativa 10 65611 918 11 451 34 025

Contratti 61 786 142 315 42 297 246 398

Totale 72 442 154 233 53 748 280 423

ALLEGATO D

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO 1. Il presente allegato definisce in dettagli le modalità del contributo finanziario della Finlandia, di cui all'articolo 2 dell'accordo.

2. All'inizio di ogni anno, o quando il sottoprogramma comunitario è sottoposto a una revisione che comporti un aumento dell'importo stimato necessario per la sua attuazione, la Commissione rivolge alla Finlandia una richiesta di fondi corrispondente al contributo di questo paese alla copertura delle spese previste dall'accordo.

Tale contributo è espresso sia in ecu sia in moneta finlandese; la composizione dell'ecu è quella definita dal regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio(1) . Il valore in moneta finlandese del contributo in ecu viene determinato alla data della richiesta di fondi.

La Finlandia versa il proprio contributo alle spese annue previste dall'accordo all'inizio di ogni anno e comunque entro tre mesi dall'invio della richiesta di fondi. In caso di ritardato versamento del contributo, la Finlandia è tenuta al pagamento degli interessi a un tasso corrispondente al tasso di sconto più elevato applicato negli Stati membri della Comunità alla data di scadenza. Il tasso è maggiorato dello 0,25 % per ogni mese di ritardo.

Il tasso maggiorato viene applicato all'intero periodo di ritardo. Tuttavia gli interessi di mora sono esigibili soltanto se il pagamento è compiuto con un ritardo superiore a tre mesi a decorrere dalla data d'invio della richiesta di fondi da parte della Commissione.

Le spese di viaggio dei rappresentanti ed esperti finlandesi inerenti alla loro partecipazione ai lavori del comitato di cui all'articolo 3 dell'accordo, sono rimborsate dalla Commissione secondo la procedura attualmente vigente per i rappresentanti ed esperti degli Stati membri della Comunità europea e, in particolare, in conformità della decisione 84/338/Euratom, CECA, CEE del Consiglio(2) .

3. Le somme pagate dalla Finlandia vengono iscritte a credito del sottoprogramma comunitario a titolo di entrate di bilancio imputate alla corrispondente voce nel conto delle entrate del bilancio generale delle Comunità europee.

4. Per la gestione degli stanziamenti è applicabile il regolamento finanziario vigente per il bilancio generale delle Comunità europee.

5. Al termine di ogni anno viene preparato e trasmesso alla Finlandia per informazione un conto degli stanziamenti per il sottoprogramma comunitario.

(1) GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

(2) GU n. L 177 del 4. 7. 1984, pag. 25.