ACCORDO in forma di scambio di lettere che modifica l' accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare del Bangladesh sul commercio dei tessili
Gazzetta ufficiale n. L 090 del 04/04/1992 pag. 0173
ACCORDO in forma di scambio di lettere che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare del Bangladesh sul commercio dei tessili Lettera n. 1 Signor . . . . . ., 1. Mi pregio fare riferimento alle consultazioni svoltesi il 12 dicembre 1991 tra le nostre rispettive delegazioni per la modifica dell'accordo sul commercio dei tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare del Bangladesh siglato il 16 luglio 1986 e in vigore dal 1o gennaio 1987. 2. In seguito alle suddette consultazioni entrambe le parti hanno convenuto di modificare l'articolo 18, paragrafo 1 e il protocollo E dell'accordo in questione prorogando di un anno, fino al 31 dicembre 1992, tutte le sue disposizioni. 3. Le parti hanno inoltre convenuto che, relativamente all'articolo 14, paragrafo 3 dell'accordo, la percentuale dei trasferimenti interregionali per l'anno 1992 è fissata al 40 %. Rimane inteso che, qualora l'applicazione della summenzionata percentuale dovesse dar luogo a gravi difficoltà in determinate regioni della Comunità per i note voli mutamenti della struttura del mercato, le parti si consulteranno senza indugio al fine di riesaminare la situazione. 4. Entrambe le parti hanno convenuto che la proroga dell'accordo entrerà in vigore il 1o gennaio 1992 e sarà valida fino al 31 dicembre 1992. Le parti hanno inoltre concordato che l'accordo sarà applicato provvisoriamente a decorrere dal 1o gennaio 1992. 5. Le sarei grato se volesse comunicarmi l'accettazione da parte del Suo governo di quanto precede. 6. Voglia accettare, Signor . . . . . ., l'espressione della mia profonda stima. Per il Consiglio delle Comunità europee Lettera n. 2 Signor . . . . . ., Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera del 12 dicembre 1991, così redatta: «1. Mi pregio fare riferimento alle consultazioni svoltesi il 12 dicembre 1991 tra le nostre rispettive delegazioni per la modifica dell'accordo sul commercio dei tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare del Bangladesh, siglato il 16 luglio 1986 e in vigore dal 1o gennaio 1987. 2. In seguito alle suddette consultazioni entrambe le parti hanno convenuto di modificare l`articolo 18, paragrafo 1 e il protocollo E dell'accordo in questione prorogando di un anno, fino al 31 dicembre 1992, tutte le sue disposizioni. 3. Le parti hanno inoltre convenuto che, relativamente all'articolo 14, paragrafo 3 dell'accordo, la percentuale dei trasferimenti interregionali per l'anno 1992 è fissata al 40 %. Rimane inteso che, qualora l'applicazione della summenzionata percentuale dovesse dar luogo a gravi difficoltà in determinate regioni della Comunità per i notevoli mutamenti della struttura del mercato, le parti si consulteranno senza indugio al fine di riesaminare la situazione. 4. Entrambe le parti hanno convenuto che la proroga dell'accordo entrerà in vigore il 1o gennaio 1992 e sarà valida fino al 31 dicembre 1992. Le parti hanno inoltre concordato che l'accordo sarà applicato provvisoriamente a decorrere dal 1o gennaio 1992. 5. Le sarei grato se volesse comunicarmi l'accettazione da parte del Suo governo di quanto precede.» Mi pregio confermarLe che il mio governo è d'accordo sul contenuto della Sua lettera. Voglia accettare, Signor . . . . . ., l'espressione della mia profonda stima. Per il governo della Repubblica popolare del Bangladesh Scambio di note La direzione generale Relazioni esterne della Commissione delle Comunità europee si congratula con la missione della Repubblica popolare del Bangladesh presso le Comunità europee e si pregia fare riferimento all'accordo sui prodotti tessili tra il Bangladesh e la Comunità, siglato il 16 luglio 1986 e in vigore dal 1o gennaio 1987, prorogato con lo scambio di lettere siglato il 12 dicembre 1991. La direzione generale conferma alla missione della Repubblica popolare del Bangladesh che, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la conclusione e l'entrata in vigore dell'accordo prorogato, la Comunità accetta che le disposizioni dell'accordo siano applicate de facto a decorrere dal 1o gennaio 1992, salvo restando che entrambe le parti possano porre fine in ogni momento a tale applicazione mediante preavviso di 90 giorni. La direzione generale Relazioni esterne sarebbe grata se la missione della Repubblica popolare del Bangladesh volesse confermare il suo accordo su quanto precede. La direzione generale Relazioni esterne coglie l'occasione per rinnovare alla missione della Repubblica popolare del Bangladesh presso le Comunità europee l'espressione della sua profonda stima. Scambio di note La missione della Repubblica popolare del Bangladesh presso le Comunità europee si congratula con la direzione generale Relazioni esterne della Commissione delle Comunità europee e si pregia fare riferimento all'accordo sui prodotti tessili tra il Bangladesh e la Comunità, siglato il 12 agosto 1986 e in vigore dal 1o gennaio 1987, prorogato con lo scambio di lettere siglato il 12 dicembre 1991. La missione desidera confermare alla direzione generale che, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la conclusione e l'entrata in vigore dell'accordo prorogato, il governo della Repubblica popolare del Bangladesh accetta che le disposizioni di detto accordo siano applicate de facto a decorrere dal 1o gennaio 1992, salvo restando che entrambe le parti possano porre fine in ogni momento a tale applicazione mediante preavviso di 90 giorni. La missione della Repubblica popolare del Bangladesh presso le Comunità europee coglie l'occasione per rinnovare alla direzione generale Relazioni esterne l'espressione della sua profonda stima.