21992A0331(01)

Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e Stati terzi COST su cinque progetti di azione concertata nel settore delle biotecnologie (programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico Bridge) -

Gazzetta ufficiale n. L 085 del 31/03/1992 pag. 0032


ACCORDO DI COOPERAZIONE tra la Comunità economica europea e Stati terzi COST su cinque progetti di azione concertata nel settore delle biotecnologie (programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico Bridge)

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

in appresso denominata «Comunità», e GLI STATI FIRMATARI DEL PRESENTE ACCORDO,

in appresso denominati «Stati terzi contraenti»,

entrambi in appresso denominati «parti contraenti»,

considerando che due accordi Comunità-COST relativi a due progetti di azione concertata nei settori della ricerca in materia di biomassa marina primaria (COST 48) e di coltura vegetale in vitro per la purificazione e la propagazione di specie vegetali (COST 87) sono stati approvati dal Consiglio il 14 luglio 1986 (1) e firmati rispettivamente da Norvegia (COST 48) e da Finlandia, Svezia e Svizzera (COST 87);

considerando che nel quadro della cooperazione nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST) è entrato in vigore, per il periodo dal 26 gennaio 1989 al 25 gennaio 1994, un memorandum d'intesa mirante alla realizzazione di un progetto europeo di ricerca sulle micorrize vescicolari-arbuscolari (MVA) (COST 810), che è stato sottoscritto da Danimarca, Germania, Francia, Italia, Regno Unito, Spagna, Austria, Finlandia e Svizzera;

considerando che nel quadro della cooperazione nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST) è entrato in vigore, per il periodo dal 27 novembre 1986 al 26 novembre 1991, un memorandum d'intesa mirante alla realizzazione di un progetto di ricerca europeo sui metodi per rilevare ed identificare tempestivamente le fitopatologie (COST 88), che è stato sottoscritto da Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Austria, Finlandia, Svezia, Svizzera e Turchia;

considerando che nel quadro della cooperazione nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST) è entrato in vigore, per il periodo dal 22 marzo 1989 al 21 marzo 1994, un memorandum d'intesa mirante alla realizzazione di un progetto di ricerca europeo sullo sviluppo di vaccini contro la coccidiosi (COST 89), che è stato sottoscritto da Belgio, Danimarca, Germania, Italia, Spagna e Svizzera;

considerando che un memorandum d'intesa nel quadro della cooperazione nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST) può decadere al momento dell'entrata in vigore, tra le parti contraenti, di un accordo «Comunità-COST» che abbia gli stessi obiettivi;

considerando che, con decisione del 27 novembre 1989 (2), il Consiglio delle Comunità europee ha adottato un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore delle biotecnologie (Bridge) per il periodo 1990-1994, in appresso denominato «programma comunitario», che prevede, tra l'altro, la realizzazione di progetti di azione concertata;

considerando che gli Stati membri della Comunità e gli Stati terzi contraenti intendono, conformemente alle norme e procedure applicabili ai loro programmi nazionali, eseguire le ricerche descritte all'allegato A e sono disposti ad integrarle in un processo di concertazione che essi ritengono di reciproco vantaggio,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Le parti contraenti partecipano, fino al 31 dicembre 1993, ad uno o più dei seguenti progetti di azioni concertata:

- COST 48: Biomassa marina primaria (macroalghe marine),

- COST 810: Micorrize vescicolari-arbuscolari (MVA),

- COST 87: Colture in vitro per la purificazione e la propagazione di specie vegetali,

- COST 88: Metodi per rilevare ed identificare tempestivamente le fitopatologie,

- COST 89: Sviluppo di vaccini contro la coccidiosi.

Questi progetti consistono nell'armonizzare i progetti comunitari di azione concertata con i corrispondenti programmi degli Stati terzi contraenti. Le materie di ricerca che formano oggetto del presente accordo sono specificate nell'allegato A.

Gli Stati membri e gli Stati terzi restano interamente responsabili delle ricerche condotte dalle loro istituzioni o dai loro organismi.

Articolo 2

Il contributo finanziario stimato delle parti contraenti alle spese di coordinamento per il periodo di cui all'articolo 1, primo comma è, per ciascuno dei cinque progetti di azione concertata, il seguente:

- progetto COST 48: 400 000 ecu a carico della Comunità,

34 000 ecu a carico di ogni Stato terzo contraente;

- progetto COST 810: 400 000 ecu a carico della Comunità,

34 000 ecu a carico di ogni Stato terzo contraente;

- progetto COST 87: 400 000 ecu a carico della Comunità,

34 000 ecu a carico di ogni Stato terzo contraente;

- progetto COST 88: 400 000 ecu a carico della Comunità,

34 000 ecu a carico di ogni Stato terzo contraente;

- progetto COST 89: 400 000 ecu a carico della Comunità,

34 000 ecu a carico di ogni Stato terzo contraente.

Le norme che disciplinano il finanziamento del presente accordo e il calendario degli impegni finanziari sono riportati nell'allegato B.

Articolo 3

1. Ai fini del presente accordo è istituito un comitato di cooperazione, qui di seguito denominato «comitato», incaricato di assistere la Commissione nella realizzazione dei progetti di azione concertata nel quadro del programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore delle biotecnologie (Bridge), adottato con decisione del Consiglio delle Comunità europee il 27 novembre 1989.

2. Il comitato è formato da rappresentanti della Comunità e degli Stati terzi contraenti e si occupa della realizzazione dei progetti di azione concertata.

3. Il comitato viene consultato su qualsiasi argomento riguardante l'applicazione del presente accordo. A questo fine, esso formula raccomandazioni.

4. Il rappresentante delle Comunità adotta le disposizioni atte ad assicurare il coordinamento tra l'applicazione del presente accordo e le decisioni adottate dalla Comunità riguardo all'attuazione del programma comunitario.

5. Ai fini della corretta applicazione del presente accordo, le parti contraenti si scambiano informazioni e, su richiesta di una delle parti, si possono consultare nell'ambito del comitato.

6. Il comitato adotta il proprio regolamento interno e si riunisce, su richiesta di una delle parti contraenti, conformemente alle condizioni stabilite dal suddetto regolamento.

Articolo 4

1. Le parti contraenti si scambiano regolarmente qualsiasi informazione utile risultante dalle ricerche previste dai progetti di azione concertata. Inoltre, esse si sforzano di fornire informazioni su ricerche analoghe progettate o eseguite da altri organismi. Le informazioni sono considerate riservate qualora lo richieda la parte contraente che le fornisce.

2. I risultati scientifici dei progetti di azione concertata sono pubblicati dalla Commissione, purché non siano dichiarati riservati da una delle parti contraenti.

3. La Commissione, in base alle informazioni acquisite, prepara una relazione sull'attività svolta e la invia agli Stati membri della Comunità e agli Stati terzi.

4. Al termine del programma Bridge, la Commissione fornisce agli Stati membri e agli Stati terzi le relazioni generali sulla realizzazione e sui risultati dei progetti di azione concertata.

Articolo 5

1. Il presente accordo può essere sottoscritto dalla Comunità e dagli Stati terzi che hanno partecipato alla conferenza ministeriale svoltasi a Bruxelles, il 22 e 23 novembre 1991.

2. Come condizione preliminare alla partecipazione ai progetti di azione concertata definiti all'articolo 1, ciascuna delle parti contraenti, quando sottoscrive il presente accordo, deve aver notificato al segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee i progetti di azione concertata cui intende partecipare e, dopo la sottoscrizione, notificare al segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee l'avvenuto espletamento delle procedure previste dalle proprie disposizioni interne per l'applicazione del presente accordo.

3. Per le parti contraenti che inviano la seconda notifica di cui al paragrafo 2, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui la Comunità e almeno uno degli Stati terzi contraenti hanno trasmesso le suddette notifiche.

Per le parti contraenti che inviano la notifica dopo l'entrata in vigore dell'accordo, esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata inviata la notifica. Le parti contraenti che non abbiano trasmesso la notifica alla data di entrata in vigore dell'accordo possono prendere parte all'attività del comitato senza diritto di voto.

4. Il segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee comunica a ciascuna delle parti contraenti le notifiche inviate conformemente al paragrafo 2 e la data di entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 6

1. Il presente accordo è valido per la durata del programma comunitario. Se la Comunità dovesse rivedere il programma comunitario, l'accordo può essere denunciato alle condizioni concordate dalle parti contraenti.

2. Qualora la Comunità adotti un nuovo programma di ricerca e sviluppo nel settore delle biotecnologie, il presente accordo può essere rinegoziato o rinnovato alle condizioni concordate tra le parti.

3. Conformemente al paragrafo 1, ciascuna parte contraente può recedere in qualsiasi momento dal presente accordo con un preavviso di sei mesi. I progetti e le attività in corso al momento del recesso e/o della scadenza del presente accordo saranno proseguiti fino al loro completamento, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo stesso.

Articolo 7

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, ai territori degli Stati terzi contraenti.

Articolo 8

Il presente accordo, redatto in un unico esemplare originale nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, ciascun testo facente egualmente fede, sarà depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee, che ne trasmetterà una copia certificata conforme a ciascuna delle parti contraenti.

(1) GU n. L 216 del 5. 8. 1986, pag. 13 e 19.

(2) GU n. L 360 del 9. 12. 1989, pag. 32.