21991A1211(02)

Protocollo riguardante il commercio e la cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità europea del carbone e dell' acciaio (CECA), da un lato, e la Repubblica di Ungheria, dall' altro -

Gazzetta ufficiale n. L 340 del 11/12/1991 pag. 0040


PROTOCOLLO

riguardante il commercio e la cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), da un lato, e la Repubblica di Ungheria, dall'altro

LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO (CECA),

da un lato, e

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

dall'altro,

CONSIDERANDO che il 1o dicembre 1988 (1) la Comunità economica europea (CEE) e la Repubblica popolare di Ungheria hanno concluso un accordo riguardante il commercio e la cooperazione commerciale ed economica per i settori soggetti alla suddetta Comunità,

PERSEGUENDO gli stessi obiettivi e volendo trovare soluzioni analoghe per i settori soggetti alla CECA,

DESIDERANDO completare il suddetto accordo al fine di applicare le stesse norme e gli stessi principi per i prodotti disciplinati dal trattato CECA,

CONSIDERANDO gli sviluppi verificatisi dopo la conclusione di detto accordo, in particolare l'abolizione da parte della Comunità delle restrizioni quantitative specifiche relative ai prodotti disciplinati dal trattato CEE e originari dell'Ungheria,

HANNO DECISO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

Articolo 1

Gli articoli 1, 2, 3 paragrafo 2, 5 e dal 13 al 21 dell'accordo tra la CEE e la Repubblica popolare di Ungheria, concluso il 1o dicembre 1988 e riguardante il commercio e la cooperazione commerciale ed economica, si applicano anche ai settori disciplinati dal trattato che istituisce la CECA.

Articolo 2

Ciascuna parte contraente accorda alle importazioni dei prodotti dell'altra parte il livello di liberalizzazione più alto che essa applica di solito ai paesi terzi, tenendo conto delle disposizioni del GATT e del protocollo di adesione della Repubblica popolare di Ungheria a quest'ultimo.

A questo fine, a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo, vengono abolite le restrizioni quantitative all'importazione in alcuni Stati membri indicati in allegato dei prodotti originari dell'Ungheria elencati e disciplinati dal trattato CECA.

Articolo 3

Il presente protocollo si applica, da un lato, ai territori in cui è in vigore il trattato che istituisce la CECA, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altro, al territorio della Repubblica di Ungheria.

Articolo 4

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data della notifica (2), ad opera delle parti contraenti, dell'espletamento delle procedure all'uopo necessarie. Esso cessa di essere applicabile qualora l'accordo di cui all'articolo 1 venga a scadere oppure sia denunciato.

Articolo 5

L'allegato al presente protocollo costituisce parte integrante dello stesso.

Articolo 6

Il presente protocollo è redatto in due esemplari nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e ungherese, ciascun testo facendo ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1991.

Per la Comunità europea

del carbone e dell'acciaio

Horst KRENZLER

Direttore generale

delle Relazioni esterne

Per la Repubblica di Ungheria

Iván SZÁSZ

Capo della Missione di Ungheria

presso le Comunità europee

(1) GU n. L 327 del 30. 11. 1988.

(2) Le parti contraenti hanno notificato il 26 novembre 1991 la conclusione dei procedimenti giuridici necessari.

ALLEGATO

GERMANIA

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BENELUX

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ITALIA

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