21991A1123(01)

Convenzione sulla commissione internazionale per la protezione dell'Elba (Traduzione CEE)

Gazzetta ufficiale n. L 321 del 23/11/1991 pag. 0025 - 0027


CONVENZIONE sulla Commissione internazionale per la protezione dell'Elba

I GOVERNI DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA CECA E SLOVACCA E LA COMUNITÀ EUROPEA (PARTI CONTRAENTI),

AL FINE di salvaguardare la qualità delle acque dell'Elba,

SOLLECITI di prevenire un suo ulteriore inquinamento e di migliorare le sue condizioni attuali,

IN CONSIDERAZIONE della necessità di diminuire in modo efficace l'inquinamento del Mare del Nord proveniente dall'Elba,

CONVINTE dell'urgenza di tali compiti,

NELL'INTENTO di rafforzare la cooperazione già esistente in materia tra le parti contraenti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. Le parti contraenti collaborano nel campo della protezione delle acque dell'Elba e del suo bacino idrografico nella Commissione internazionale per la protezione dell'Elba, in appresso denominata « Commissione ».

2. In questo intento esse avranno in particolare cura di:

a) rendere possibile l'utilizzazione delle acque per ottenere, in particolare, acqua potabile mediante processi di filtrazione e per poter far uso delle acque e dei sedimenti in agricoltura,

b) ottenere un ecosistema il più possibile naturale con una varietà delle specie equilibrata,

c) diminuire in modo efficace l'inquinamento del Mare del Nord proveniente dalla regione dell'Elba.

3. Per attuare gradualmente questi obiettivi, le parti contraenti fisseranno, nel quadro della Commissione, dei programmi di lavoro e delle scadenze per i compiti che, di volta in volta, risultano prioritari. Tali programmi prevedono tra l'altro anche proposte di misure atte a ridurre le emissioni con metodi conformi ai progressi della tecnica e a diminuire gli inquinamenti provenienti da fonti diffuse.

4. La convenzione non regola questioni attinenti alla pesca e alla navigazione; ciò non esclude tuttavia che possono essere trattate questioni riguardanti la tutela delle acque da inquinamenti dovuti a tali attività.

Articolo 2

1. La Commissione avrà in particolare il compito di:

a) elaborare un quadro sinottico delle immissioni essenziali locali (catasto delle immissioni), valutare l'inquinamento delle acque provenienti da fonti diffuse e registrare ambedue progressivamente,

b) proporre dei valori limite per l'immissione delle acque di scarico,

c) proporre degli obiettivi concreti di qualità tenendo conto delle esigenze di utilizzazione delle acque, delle condizioni particolari per la protezione del Mare del Nord e degli ecosistemi acquatici naturali,

d) proporre dei programmi comuni di misurazioni e di esami per la raffigurazione della qualità delle acque e dei sedimenti e del deflusso nonché degli ecosistemi acquatici e rivieraschi, coordinare la loro attuazione e registrare e valutare i risultati degli stessi,

e) elaborare dei metodi uniformi per la classificazione della qualità delle acque dell'Elba,

f) proporre dei programmi d'azione concreti per la riduzione degli scarichi di sostanze inquinanti provenienti sia da emissioni locali di origine comunale e industriale sia da fonti diffuse e proporre misure ulteriori, compresi uno scadenzario e una valutazione dei costi,

g) proporre misure preventive per evitare inquinamenti dovuti a incidenti,

h) proporre un sistema di allarme e di segnalazione uniforme per il bacino idrografico e aggiornarlo in base all'esperienza acquisita,

i) rappresentare le condizioni idrologiche nella regione dell'Elba e documentare i fattori essenziali che le influenzano (monografia sull'Elba),

j) documentare l'importanza dei diversi elementi dei biotopi per l'ecologia delle acque ed elaborare proposte per la salvaguardia e il miglioramento degli ecosistemi acquatici,

k) procedere a consultazioni su modi di utilizzazione delle acque in progetto e, su richiesta di una delegazione, anche su modi di utilizzazione già in uso, che potrebbero comportare effetti transfrontalieri rilevanti, comprese opere di ingegneria idraulica e regolazione delle acque,

l) promuovere la cooperazione soprattutto in progetti di ricerca scientifica e nell'ambito dello scambio di informazioni, in particolare informazioni sui progressi della tecnica,

m) preparare le basi per eventuali regolazioni tra le parti contraenti relative alla protezione dell'Elba e del suo bacino idrografico.

2. Alla Commissione spetta inoltre la competenza per tutte le altre questioni che le parti contraenti le affidano di comune accordo.

Articolo 3

La presente convenzione si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio della Repubblica federale di Germania e della Repubblica federativa ceca e slovacca.

Articolo 4

Le parti contraenti informano la Commissione sulle basi necessarie per l'attuazione dei compiti della Commissione nonché sulle misure adottate e sulle risorse complessive impiegate a tale scopo. La Commissione può sottoporre alle parti contraenti proposte di miglioramenti in materia.

Articolo 5

1. La Commissione è composta da delegazioni delle parti contraenti. Ciascuna parte contraente designa al massimo cinque delegati e i loro supplenti, tra cui un capo della delegazione e il suo supplente.

2. Ciascuna delegazione può chiamare a consulto, per il trattamento di determinate questioni, degli esperti da essa designati.

Articolo 6

1. La presidenza della Commissione viene assicurata a rotazione dalle delegazioni delle parti contraenti. I dettagli dell'esercizio della presidenza saranno stabiliti dalla Commissione e inclusi nel suo regolamento interno; la delegazione incaricata della presidenza designa tra i suoi membri il presidente. Per la durata della sua presidenza questa delegazione può nominare un ulteriore delegato.

2. Nelle riunioni della Commissione il presidente normalmente non deve parlare per la sua delegazione.

Articolo 7

1. La Commissione tiene, almeno una volta all'anno, su invito del presidente e in un luogo da stabilire dallo stesso, una riunione ordinaria.

2. Le riunioni straordinarie vengono convocate dal presidente su richiesta di una delegazione.

3. Negli intervalli tra le riunioni della Commissione possono aver luogo consultazioni dei capi delle delegazioni e dei loro rappresentanti.

4. Il presidente propone l'ordine del giorno. Ciascuna delegazione ha diritto a fare mettere all'ordine del giorno i punti che essa desidera vedere trattati. L'ordine in cui vengono trattati i punti viene stabilito dalla Commissione con decisione a maggioranza.

Articolo 8

1. Ciascuna delegazione ha un voto.

2. Nei dibattiti e nelle decisioni nel quadro della presente convenzione, nonché nell'esecuzione della stessa, la Comunità economica europea e la Repubblica federale di Germania agiscono ciascuna nell'ambito delle sue competenze. La Comunità economica europea non esercita il suo diritto di voto nei casi in cui la competenza spetta alla Repubblica federale di Germania; lo stesso vale nel caso inverso.

3. Le decisioni e le proposte della Commissione, qualora non sia stabilito diversamente nella presente convenzione, sono adottate all'unanimità; alle condizioni da stabilire dal regolamento interno può aver luogo una procedura scritta.

4. L'astensione dal voto non impedisce l'unanimità se tutte le delegazioni sono presenti.

Articolo 9

1. Per l'esecuzione di determinati compiti la Commissione istituisce dei gruppi di lavoro.

2. I gruppi di lavoro sono composti dai delegati o dagli esperti designati da ciascuna delegazione.

3. La Commissione determina i compiti nonché il numero dei membri di ciascun gruppo di lavoro e nomina i loro presidenti.

Articolo 10

Per la preparazione e l'esecuzione dei suoi lavori e per l'assistenza negli stessi la Commissione istituisce un segretariato. La sede del segretariato è a Magdeburgo. I dettagli sono stabiliti dal regolamento interno.

Articolo 11

La Commissione può avvalersi dei servizi di personalità o istituzioni adatte per l'esame di questioni speciali.

Articolo 12

La Commissione delibera sulla cooperazione con altre organizzazioni internazionali e nazionali che possono operare nel settore della tutela delle acque.

Articolo 13

La Commissione presenta alle parti contraenti almeno ogni due anni un rapporto d'attività e, se del caso, altri rapporti nei quali sono da includere in particolare anche i risultati degli esami e le valutazioni degli stessi.

Articolo 14

1. Ciascuna parte contraente sostiene i costi della sua rappresentanza nella Commissione e nei gruppi di lavoro come pure i costi degli esami correnti effettuati sul suo territorio.

2. Gli altri costi dei lavori della Commissione, compresi quelli del segretariato, son ripartiti tra le parti contraenti nella proporzione seguente: >SPAZIO PER TABELLA>

In determinati casi la Commissione può stabilire anche una ripartizione diversa.

Articolo 15

La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 16

1. La presente convenzione non modifica gli accordi e i trattati in vigore.

2. La Commissione esaminerà in quale misura è il caso di modificare, completare o abrogare accordi e trattati ai sensi del paragrafo 1 a causa del loro contenuto o per altri motivi; essa elabora raccomandazioni per la loro modifica o abrogazione nonché per la stipulazione di nuovi accordi e trattati.

Articolo 17

Le lingue di lavoro della Commissione sono il tedesco e il ceco.

Articolo 18

La convenzione entra in vigore il giorno in cui tutti i firmatari avranno comunicato al governo della Repubblica federale di Germania nella sua qualità di depositario che i presupposti eventualmente necessari, secondo il proprio diritto interno, sono soddisfatti.

La convenzione viene conclusa per una durata indeterminata. Essa può essere denunciata con un termine di preavviso di cinque anni. La relativa notifica deve essere presentata per iscritto al depositario; questo la comunica alle altre parti contraenti. La dichiarazione di denuncia prende effetto a decorrere dal giorno di ricezione da parte del depositario.

Articolo 19

Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingue tedesca e ceca, i due testi facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica federale di Germania che provvederà a rimettere copia certificata conforme a ciascuna delle parti contraenti.

Fatto a Magdeburgo,

l'otto ottobre millenovecentonovanta.

Per il governo della Repubblica federale di Germania

Per la Comunità economica europea

Per il governo della Repubblica federativa ceca e slovacca