PROTOCOLLO N. 2 che fissa le possibilità di pesca dell' aragosta e la compensazione finanziaria corrispondente previste nell' accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco per il periodo dal 1o aprile 1991 al 29 febbraio 1992 -
Gazzetta ufficiale n. L 195 del 18/07/1991 pag. 0042
L 021 30/01/1992 P. 0003
PROTOCOLLO N. 2 che fissa le possibilità di pesca dell'aragosta e la compensazione finanziaria corrispondente previste nell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco per il periodo dal 1o aprile 1991 al 29 febbraio 1992 LE PARTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO: visto l'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 26 maggio 1988, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 A decorrere dal 1o aprile 1991 e fino al 29 febbraio 1992 vengono concesse mensilmente cinque licenze per la pesca dell'aragosta con utilizzazione esclusiva delle nasse per un totale che non superi in media 600 tsl nella zona sud. Le tsl non utilizzate nel corso di un trimestre possono essere compensate nei trimestri successivi. I pescherecci in possesso di una licenza per la pesca dell'aragosta potranno detenere a bordo soltanto nasse. Articolo 2 Su richiesta del Marocco e per contribuire a una migliore conoscenza delle popolazioni di aragoste, i pescherecci autorizzati in virtù del presente protocollo si impegnano a imbarcare un osservatore scientifico designato dal Ministero della pesca marittima e della marina mercantile. Le condizioni di soggiorno a bordo di questo osservatore sono le stesse previste nell'allegato all'accordo sopra menzionato. Articolo 3 Conformemente alla regolamentazione marocchina in materia, i pescherecci autorizzati in virtù del presente protocollo debbono astenersi dalla pesca dell'aragosta dal 1o luglio al 30 settembre di ogni anno, periodo che corrisponde alla punta massima di riproduzione delle specie in questione. Articolo 4 La compensazione finanziaria corrispondente per il periodo di cui all'articolo 1 è fissata a 360 000 ecu, da versare sul conto del Ministero della pesca marittima e della marina mercantile, aperto presso la Tesoreria generale. Articolo 5 Il protocollo n. 2 allegato all'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco per il periodo dal 1o aprile 1990 al 31 marzo 1991 è sostituito dal presente protocollo. Articolo 6 Il presente protocollo entra in vigore alla data della sua firma. Esso è provvisoriamente applicabile a decorrere dal 1o aprile 1991.