Decisione n. 2/89 del comitato congiunto CEE-EFTA «Transito comune» dell'8 dicembre 1989 recante emendamento alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime di transito comune
Gazzetta ufficiale n. L 108 del 28/04/1990 pag. 0004 - 0004
DECISIONE N. 2/89 DEL COMITATO CONGIUNTO CEE-EFTA «TRANSITO COMUNE» dell'8 dicembre 1989 recante emendamento alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime di transito comune IL COMITATO CONGIUNTO vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera b), considerando che per l'applicazione della convenzione l'ecu è definita secondo la regolamentazione della Comunità; considerando che detta regolamentazione è stata recentemente modificata in vista dell'applicazione, a partire dal 21 settembre 1989, di una nuova composizione dell'ecu ; che conviene quindi adattare la convenzione per tener conto di tale nuova composizione dell'ecu, DECIDE: Articolo 1 Il testo dell'articolo 10, paragrafo 3 della convenzione è sostituito dal testo seguente: «3. Ai fini della garanzia forfettaria di cui alle appendici I e II della presente convenzione, si intende per "ecu" la somma dei seguenti importi: >PIC FILE= "T0047830"> Il valore dell'ecu in una moneta qualsiasi è pari alla somma del controvalore in tale moneta degli importi in divise sopra elencati.» Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il 1° maggio 1990. Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 1989. Per il comitato congiunto Il Presidente O. GRATSCHMAYER