Accordo in forma di scambio di lettere relativo all' applicazione provvisoria del protocollo n. 2 che fissa le possibilità di pesca dell' aragosta e la compensazione finanziaria corrispondente previste nell' accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco per il periodo dal 1° aprile 1990 al 31 marzo 1991 -
Gazzetta ufficiale n. L 208 del 07/08/1990 pag. 0040
***** ACCORDO in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo n. 2 che fissa le possibilità di pesca dell'aragosta e la compensazione finanziaria corrispondente previste nell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco per il periodo dal 1o aprile 1990 al 31 marzo 1991 A. Lettera del Regno del Marocco Signor con riferimento al protocollo n. 2, siglato il 20 marzo 1990, che fissa le possibilità di pesca dell'aragosta e la compensazione finanziaria corrispondente per il periodo dal 1o aprile 1990 al 31 marzo 1991, mi pregio informarLa che il Regno del Marocco è disposto ad applicare provvisoriamente detto protocollo a decorrere dal 1o aprile 1990, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 7, a condizione che la Comunità economica europea adotti una decisione analoga. Resta inteso che in tal caso deve essere versata anteriormente al 30 agosto 1990 la compensazione finanziaria di cui all'articolo 4 del protocollo. Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità economica europea su tale applicazione provvisoria. Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima. Per il governo del Regno del Marocco B. Lettera della Comunità Signor mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta: « Con riferimento al protocollo n. 2, siglato il 20 marzo 1990, che fissa le possibilità di pesca dell'aragosta e la compensazione finanziaria corrispondente per il periodo dal 1o aprile 1990 al 31 marzo 1991, mi pregio informarLa che il Regno del Marocco è disposto ad applicare provvisoriamente detto protocollo a decorrere dal 1o aprile 1990, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 7, a condizione che la Comunità economica europea adotti una decisione analoga. Resta inteso che in tal caso deve essere versata anteriormente al 30 agosto 1990 la compensazione finanziaria di cui all'articolo 4 del protocollo. Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità economica europea su tale applicazione provvisoria. » Ho l'onore di confermarLe l'accordo della Comunità economica europea su tale applicazione provvisoria. Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima. A nome del Consiglio delle Comunità europee