Accordo in forma di scambio di lettere recante adeguamento dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay sul commercio di carni di montone e di agnello
Gazzetta ufficiale n. L 069 del 16/03/1990 pag. 0062 - 0068
***** ACCORDO in forma di scambi di lettere recante adeguamento dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay sul commercio di carni di montone e di agnello A Lettera n. 1 Bruxelles, 23 febbraio 1990 Signor . . . . . ., mi pregio riferirmi allo scambio di lettere del 14 ottobre 1980, che costituisce un accordo tra la Comunità economica europea e l'Uruguay, inteso a disciplinare le importazioni nella Comunità europea di carni di montone e di agnello provenienti dall'Uruguay, nonché ai negoziati intercorsi tra le rispettive delegazioni, al fine di concordare deroghe temporanee ad alcune delle disposizioni, concomitanti con le misure destinate a stabilizzare il settore ovino nella Comunità, allo scopo di realizzare un mercato comunitario unico delle carni ovine. Sono state concordate le seguenti deroghe all'accordo principale che rimarranno in vigore per tutta la durata del presente accordo. Clausola 1 A. Accesso e limite quantitativo Nella clausola 2 dell'accordo principale, modificata dalla clausola 6 del medesimo, la cifra « 5 800 t » è sostituita dalla cifra « 5 220 t ». Nell'ambito di questo massimale, è prevista l'importazione dall'Uruguay nella Comunità europea dei seguenti quantitativi massimi di carni di agnello mai sottoposte a congelamento: 2 000 t nel 1989, 2 200 t nel 1990, 2 400 t nel 1991 e 2 600 t nel 1992. B. Disposizioni tariffarie Nella clausola 5 dell'accordo principale, i termini « ad un importo massimo del 10 % ad valorem » sono sostituiti dai termini « a zero ». C. Controllo dei prezzi Al fine di ottenere prezzi migliori per le carni ovine nella Comunità economica europea, i prezzi relativi agli agnelli importati dall'Uruguay verranno sottoposti a controllo conformemente alle procedure descritte nell'allegato del presente accordo. Clausola 2 Consultazione Fatta salva la clausola 1, punto C del presente accordo, ciascuna delle parti può chiedere in qualsiasi momento l'avvio di consultazioni in merito all'applicazione dell'accordo stesso. Clausola 3 Obbligazioni GATT L'approvazione delle disposizioni del presente accordo lascia impregiudicati i diritti dell'Uruguay e della Comunità economica europea nel quadro del GATT. Clausola 4 Il presente accordo entra in vigore il 1o gennaio 1989 e resterà in vigore fino al 31 dicembre 1992. Clausola 5 Le disposizioni del presente accordo verranno riesaminate nei 6 mesi antecedenti alla data di scadenza dell'accordo stesso. Ho l'onore di proporre che, qualora quanto precede sia accettabile per il Suo governo, la presente lettera e la Sua risposta di conferma costituiscano insieme un accordo in materia tra la Comunità economica europea e l'Uruguay. Voglia accettare, Signor . . . . . ., l'espressione della mia più profonda stima. A nome del Consiglio delle Comunità europee Rolf MOEHLER ALLEGATO Procedura di controllo dei prezzi 1. La Comunità economica europea provvederà a controllare i prezzi in ciascuno degli Stati membri delle carcasse di agnello congelate importate dall'Uruguay, calcolati in base ai prezzi medi constatati ogni mese. 2. Il rapporto tra i prezzi delle carcasse di agnello congelate importate dall'Uruguay praticati in ciascuno degli Stati membri e i prezzi di mercato degli agnelli di produzione comunitaria praticati in ciascuno degli Stati membri verrà raffrontato al livello di riferimento sotto indicato per i singoli Stati membri. Ove dal raffronto risulti che, nello stesso mese, tale rapporto è sceso in due Stati membri al di sotto del livello di riferimento stabilito per tali Stati membri, verranno avviate, su richiesta indifferentemente dell'una o dell'altra parte, consultazioni di carattere tecnico al fine di determinare i fattori che hanno provocato tale movimento al ribasso. Tra i fattori da esaminare dalle parti in queste consultazioni dovranno figurare i rapporti e le fluttuazioni di prezzo di natura tradizionale e stagionale, i prezzi dei tagli, l'incidenza dei prezzi di altre carni e altri fattori eccezionali. 1.2 // // // Stati membri, raggruppati in regioni // Livello di riferimento per il rapporto tra i prezzi degli agnelli congelati importati, in carcasse, e i prezzi degli agnelli di produzione interna // // // Stati membri settentrionali (Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito) // 55 % // Stati membri meridionali (Grecia, Italia, Portogallo, Spagna) // 45 % // // 3. Qualora la diminuzione del rapporto tra il prezzo delle carcasse di agnello congelate provenienti dall'Uruguay e il prezzo delle carni di agnello di produzione comunitaria fino ad un livello inferiore ai livelli di riferimento negli Stati membri presi specificatamente in considerazione e la permanenza di detto rapporto a tale livello inferiore rivelino l'esistenza di un problema, le parti prenderanno in esame qualsiasi raccomandazione cui pervengano le consultazioni tecniche avviate per risolvere il problema stesso. Ove il problema identificato sia da ascrivere ai prezzi ai quali le carcasse di agnello congelate sono vendute in tali Stati membri dagli esportatori uruguaiani, nella misura del possibile l'Uruguay prenderà i provvedimenti necessari per riportare il rapporto di prezzo tra le carcasse di agnello congelate e gli agnelli di produzione comunitaria al livello di riferimento negli Stati membri interessati. 4. Se nel corso delle consultazioni tecniche le parti contraenti non riusciranno a concordare misure adeguate per risolvere il problema, può essere convocato, ad un livello politico superiore, su richiesta di una delle parti, per un esame urgente del problema, il comitato consultivo istituito in virtù della clausola 10 dell'accordo principale. In caso non si giunga ad un accordo a livello ufficiale, su richiesta di una qualsiasi delle parti contraenti, l'esame e la soluzione del problema possono essere affidati al membro della Commissione europea competente per l'agricoltura e al Ministro uruguaiano dell'agricoltura. 5. L'Uruguay e la Comunità economica europea si prefiggono come obiettivo da raggiungere entro la fine del 1992 un miglioramento dei livelli di riferimento sopra menzionati di 5 punti percentuali per gli Stati membri settentrionali e di 8 punti percentuali per gli Stati membri meridionali. Lettera n. 2 Bruxelles, 23 febbraio 1990 Signor . . . . ., mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta: « mi pregio riferirmi allo scambio di lettere del 14 ottobre 1980, che costituisce un accordo tra la Comunità economica europea e l'Uruguay, inteso a disciplinare le importazioni nella Comunità europea di carni di montone e di agnello provenienti dall'Uruguay, nonché ai negoziati intercorsi tra le rispettive delegazioni, al fine di concordare deroghe temporanee ad alcune delle disposizioni, concomitanti con le misure destinate a stabilizzare il settore ovino nella Comunità, allo scopo di realizzare un mercato comunitario unico delle carni ovine. Sono state concordate le seguenti deroghe all'accordo principale che rimarranno in vigore per tutta la durata del presente accordo. Clausola 1 A. Accesso e limite quantitativo Nella clausola 2 dell'accordo principale, modificata dalla clausola 6 del medesimo, la cifra "5 800 t" è sostituita dalla cifra "5 220 t". Nell'ambito di questo massimale, è prevista l'importazione dall'Uruguay nella Comunità europea dei seguenti quantitativi massimi di carni di agnello mai sottoposte a congelamento: 2 000 t nel 1989, 2 200 t nel 1990, 2 400 t nel 1991 e 2 600 t nel 1992. B. Disposizioni tariffarie Nella clausola 5 dell'accordo principale, i termini "ad un importo massimo del 10 % ad valorem" sono sostituiti dai termini "da zero". C. Controllo dei prezzi Al fine di ottenere prezzi migliori per le carni ovine nella Comunità economica europea, i prezzi relativi agli agnelli importati dall'Uruguay verranno sottoposti a controllo conformemente alle procedure descritte nell'allegato del presente accordo. Clausola 2 Consultazione Fatta salva la clausola 1, punto C del presente accordo, ciascuna delle parti può chiedere in qualsiasi momento l'avvio di consultazioni in merito all'applicazione dell'accordo stesso. Clausola 3 Obbligazioni GATT L'approvazione delle disposizioni del presente accordo lascia impregiudicati i diritti dell'Uruguay e della Comunità economica europea nel quadro del GATT. Clausola 4 Il presente accordo entra in vigore il 1o gennaio 1989 e resterà in vigore fino al 31 dicembre 1992. Clausola 5 Le disposizioni del presente accordo verranno riesaminate nei 6 mesi antecedenti alla data di scadenza dell'accordo stesso. Ho l'onore di proporre che, qualora quanto precede sia accettabile per il Suo governo, la presente lettera e la Sua risposta di conferma costituiscano insieme un accordo in materia tra la Comunità economica europea e l'Uruguay. » Mi pregio confermarLe che quanto precede è accettabile per il mio governo e che la Sua lettera, unitamente alla presente risposta, costituiscono un accordo conformemente a quanto da Lei proposto. Voglia accettare, Signor . . . . ., l'espressione della mia più profonda stima. Per il governo dell'Uruguay José María ARANEO ALLEGATO Procedura di controllo dei prezzi 1. La Comunità economica europea provvederà a controllare i prezzi in ciascuno degli Stati membri delle carcasse di agnello congelate importate dall'Uruguay, calcolati in base ai prezzi medi constatati ogni mese. 2. Il rapporto tra i prezzi delle carcasse di agnello congelate importate dall'Uruguay praticati in ciascuno degli Stati membri e i prezzi di mercato degli agnelli di produzione comunitaria praticati in ciascuno degli Stati membri verrà raffrontato al livello di riferimento sotto indicato per i singoli Stati membri. Ove dal raffronto risultati che, nello stesso mese, tale rapporto è sceso in due Stati membri al di sotto del livello di riferimento stabilito per tali Stati membri, verranno avviate, su richiesta indifferentemente dell'una o dell'altra parte, consultazioni di carattere tecnico al fine di determinare i fattori che hanno provocato tale movimento al ribasso. Tra i fattori da esaminare dalle parti in queste consultazioni dovranno figurare i rapporti e le fluttuazioni di prezzi di natura tradizionale e stagionale, i prezzi dei tagli, l'incidenza dei prezzi di altre carni e altri fattori eccezionali. 1.2 // // // Stati membri, raggruppati in regioni // Livello di riferimento per il rapporto tra i prezzi degli agnelli congelati importati, in carcasse, e i prezzi degli agnelli di produzione interna // // // Stati membri settentrionali (Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito) // 55 % // Stati membri meridionali (Grecia, Italia, Portogallo, Spagna) // 45 % // // 3. Qualora la diminuzione del rapporto tra il prezzo delle carcasse di agnello congelate provenienti dall'Uruguay e il prezzo delle carni di agnello di produzione comunitaria fino ad un livello inferiore ai livelli di riferimento negli Stati membri presi specificatamente in considerazione e la permanenza di detto rapporto a tale livello inferiore rivelino l'esistenza di un problema, le parti prenderanno in esame qualsiasi raccomandazione cui pervengano le consultazioni tecniche avviate per risolvere il problema stesso. Ove il problema identificato sia da ascrivere ai prezzi ai quali le carcasse di agnello congelate sono vendute in tali Stati membri dagli esportatori uruguaiani, nella misura del possibile l'Uruguay prenderà i provvedimenti necessari per riportare il rapporto di prezzo tra le carcasse di agnello congelate e gli agnelli di produzione comunitaria al livello di riferimento negli Stati membri interessati. 4. Se nel corso delle consultazioni tecniche le parti contraenti non riusciranno a concordare misure adeguate per risolvere il problema, può essere convocato, ad un livello politico superiore, su richiesta di una delle parti, per un esame urgente del problema, il comitato consultivo istituito in virtù della clausola 10 dell'accordo principale. In caso non si giunga ad un accordo a livello ufficiale, su richiesta di una qualsiasi delle parti contraenti, l'esame e la soluzione del problema possono essere affidati al membro della Commissione europea competente per l'agricoltura e al Ministro uruguaiano dell'agricoltura. 5. L'Uruguay e la Comunità economica europea si prefiggono come obiettivo da raggiungere entro la fine del 1992 un miglioramento dei livelli di riferimento sopra menzionati di 5 punti percentuali per gli Stati membri settentrionali e di 8 punti percentuali per gli Stati membri meridionali. B Lettera n. 1 Bruxelles, 23 febbraio 1990 Signor . . . . . ., mi pregio riferirmi alla clausola 1 dello scambio di lettere del 23 febbraio 1990 riguardante l'accordo del 1980 tra la Comunità economica europea e l'Uruguay relativo al commercio di carni di montone e di agnello. Ho anche il piacere di confermarLe che prima del 31 dicembre 1990, in aggunta al limite massimo di 5 220 tonnellate, una quantità di 1 700 tonnellate potrà essere esportata. Questa quantità addizionale dovrà includere un massimo di 500 tonnellate di carne di agnello importate nella Comunità economica europea dall'Uruguay sotto forma di carne che non è mai stata congelata. La prego di voler cortesemente accusare ricevuta della presente. Voglia accettare, Signor . . . . . . , l'espressione della mia profonda stima. A nome del Consiglio delle Comunità europee Rolf MOEHLER Lettera n. 2 Bruxelles, 23 febbraio 1990 Signor . . . . . ., mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta: « mi pregio riferirmi alla clausola 1 dello scambio di lettere del 23 febbraio 1990 riguardante l'accordo del 1980 tra la Comunità economica europea e l'Uruguay relativo al commercio di carni di montone e di agnello. Ho anche il piacere di confermarLe che prima del 31 dicembre 1990, in aggiunta al limite massimo di 5 220 tonnellate, una quantità di 1 700 tonnellate potrà essere esportata. Questa quantità addizionale dovrà includere un massimo di 500 tonnellate di carne di agnello importate nella Comunità economica europea dall'Uruguay sotto forma di carne che non è mai stata congelata. La prego di voler cortesemente accusare ricevuta della presente. » Voglia accettare, Signor . . . . . . , l'espressione della mia profonda stima. Per il governo dell'Uruguay José María ARANEO