21989D0712(01)

DECISIONE N. 6/88 DEL COMITATO MISTO CEE-SVEZIA del 5 dicembre 1988 che modifica l' accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia e taluni altri accordi conclusi allo stesso proposito tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia, a seguito dell' introduzione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci

Gazzetta ufficiale n. L 197 del 12/07/1989 pag. 0002 - 0082


DECISIONE N. 6/88 DEL COMITATO MISTO CEE-SVEZIA del 5 dicembre 1988 che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia e taluni altri accordi conclusi allo stesso proposito tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia, a seguito dell'introduzione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci

IL COMITATO MISTO CEE-SVEZIA

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, qui di seguito denominato «accordo», in particolare l'articolo 12 bis,

considerando che in seguito all'introduzione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci la Comunità e il Regno di Svezia hanno modificato la nomenclatura delle proprie tariffe doganali;

considerando che, di conseguenza, conviene adeguare a tali modifiche le disposizioni che si riferiscono alla predetta nomenclatura, figuranti nell'accordo, nel protocollo addizionale all'accordo in seguito all'adesione alla Comunità del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, qui di seguito denominato «protocollo addizionale», nonché in altri accordi ed accordi in forma di scambio di lettere,

DECIDE:

Articolo 1

1. Il testo dell'articolo 2 dell'accordo è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

L'accordo si applica ai prodotti originari della Comunità e della Svezia: i) rilevanti dai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, esclusi i prodotti elencati nell'allegato I;

ii) elencati nell'allegato II;

iii) elencati nel protocollo n. 2, tenendo conto delle modalità particolari previste in detto protocollo.»

2. Il testo dell'articolo 14, paragrafo 1, primo comma dell'accordo è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 14

1. La Comunità si riserva di modificare il regime dei prodotti petroliferi delle voci 2710, 2711, ex 2712 (escluse l'ozocerite e la cera di lignite o di torba) e 2713 del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci al momento dell'adozione di una definizione comune d'origine per i prodotti petroliferi, al momento di decisioni prese nel quadro della politica commerciale comune per i prodotti in questione o al momento della costituzione di una politica energetica comune.»

3. L'allegato dell'accordo è sostituito dall'allegato I seguente:

«ALLEGATO I

Lista dei prodotti di cui all'articolo 2, punto i) dell'accordo

>PIC FILE= "T0047540"> 4. L'allegato II come sottoindicato è aggiunto all'accordo:

«ALLEGATO II

Lista dei prodotti di cui all'articolo 2, punto ii) dell'accordo

>PIC FILE= "T0047541"> 5. Il testo dell'articolo 3 del protocollo n. 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

1. Il presente protocollo si applica ugualmente alle bevande alcoliche delle sottovoci da 2208 20 a 2208 90 (escluso l'alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 80 %) del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci non specificate negli elenchi I e II allegati a tale protocollo. Le modalità di riduzione tariffaria applicabili a detti prodotti sono stabilite dal comitato misto.

Al momento della definizione di tali modalità o ulteriormente, il comitato misto decide l'inclusione eventuale nel presente protocollo di altri prodotti dei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci che non sono soggetti a regolamenti agricoli delle parti contraenti.

2. Con tale occasione, il comitato misto aggiorna, se del caso, il protocollo n. 3.»

6. L'elenco I del protocollo n. 2 è sostituito dall'elenco seguente:

«ELENCO I

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

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7. L'elenco II del protocollo n. 2 è sostituito dall'elenco seguente:

«ELENCO II

SVEZIA

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8. Nel protocollo addizionale il testo dell'articolo 4, paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Per gli oli greggi del petrolio o dei minerali bituminosi di cui al codice NC 2709, il dazio della Spagna è uguale a 0.»

9. Nel protocollo addizionale, il testo dell'articolo 7, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. A decorrere dal 1° marzo 1986, il Regno di Spagna apre contingenti tariffari annui per l'importazione di autoveicoli per il trasporto di persone, azionati da motore a scoppio o a combustione interna, diversi dalle autocorriere, dai torpedoni e dagli autobus, dei codici NC 8703 22, 8703 23, 8703 31, 8703 32 e 8703 33, originari della Svezia, come indicato nell'allegato I bis. Il dazio doganale applicabile nei limiti del contingente tariffario è fissato al 17,4 %. Il contingente è abolito il 31 dicembre 1988.»

10. Nel protocollo addizionale il testo dell'articolo 11, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. La Repubblica portoghese elimina, per gli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore al 10 %, senza aggiunta di altre materie di cui al codice NC 1704 90 10, l'elemento fiscale di 5 Esc per kg progressivamente come sul calendario dell'articolo 9.»

11. L'allegato I del protocollo addizionale è sostituito dall'allegato seguente:

«ALLEGATO I

DAZI DI BASE (ELEMENTI FISSI) SPAGNOLI AL 1° GENNAIO 1986

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12. L'allegato I bis del protocollo è sostituito dall'allegato seguente:

«ALLEGATO I bis

Contingenti tariffari applicati dal Regno di Spagna agli autoveicoli dei codici NC 8703 22, 8703 23, 8703 31, 8703 32 et 8703 33 originari della Svezia

>PIC FILE= "T0047571"> 13. L'allegato II del protocollo addizionale è sostituito dall'allegato seguente:

«ALLEGATO II

CONTINGENTI DI BASE PER I PRODOTTI SOGGETTI A RESTRIZIONI QUANTITATIVE ALL'IMPORTAZIONE IN SPAGNA FINO AL 31 DICEMBRE 1988

>PIC FILE= "T0047572"> 14. L'allegato III del protocollo addizionale è sostituito dall'allegato seguente:

«ALLEGATO III

CONTINGENTI DI BASE PER I PRODOTTI SOGGETTI A RESTRIZIONI QUANTITATIVE ALL'IMPORTAZIONE IN SPAGNA FINO AL 31 DICEMBRE 1989

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15. L'allegato IV del protocollo addizionale è sostituito dall'allegato seguente:

«ALLEGATO IV

DAZI DI BASE (ELEMENTI FISSI) PORTOGHESI AL 1° GENNAIO 1986

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16. L'allegato V del protocollo addizionale è sostituito dall'allegato seguente:

«ALLEGATO V

DAZI DI BASE PORTOGHESI PER CERTI PRODOTTI

Per i prodotti menzionati qui di seguito i dazi di base sui quali la Repubblica portoghese opera le successive riduzioni di cui all'articolo 9 sono quelli indicati a fronte di ciascuno di essi

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17. L'allegato VI del protocollo addizionale è sostituito dall'allegato seguente:

«ALLEGATO VI

1. PRODOTTI PER I QUALI I DAZI MINIMI (ELEMENTO FISSO) SONO FISSATI A 35 % ALL'IMPORTAZIONE DALLA COMUNITÀ NELLA SUA COMPOSIZIONE AL 31 DICEMBRE 1985

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2. PRODOTTI PER I QUALI I DAZI MINIMI (ELEMENTO FISSO) SONO FISSATI A 14 % ALL'IMPORTAZIONE DALLA COMUNITÀ NELLA SUA COMPOSIZIONE AL 31 DICEMBRE 1985

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3. PRODOTTI PER I QUALI I DAZI MINIMI (ELEMENTO FISSO) SONO FISSATI A 12 % ALL'IMPORTAZIONE DALLA COMUNITÀ NELLA SUA COMPOSIZIONE AL 31 DICEMBRE 1985

>PIC FILE= "T0047611"> 4. PRODOTTI PER I QUALI I DAZI MINIMI (ELEMENTO FISSO) SONO FISSATI A 11 % ALL'IMPORTAZIONE DALLA COMUNITÀ NELLA SUA COMPOSIZIONE AL 31 DICEMBRE 1985

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18. Nell'allegato B del protocollo addizionale l'elenco è sostituito dall'elenco seguente: >PIC FILE= "T0047614">

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19. Lo scambio di lettere relativo all'importazione in Spagna dei prodotti della sottovoce 84.41 A I della tariffa doganale comune è modificato come segue:

Nel titolo e nel testo dello scambio di lettere il riferimento alla sottovoce 84.41 A I della tariffa doganale comune è sostituito da:

«dei codici NC 8452 10 11 e 8452 10 19.»

Articolo 2

L'accordo sotto forma di scambio di lettere del 14 luglio 1986 relativo ai prodotti non agricoli ed ai prodotti agricoli trasformati non coperti dall'accordo è aggiornato come segue: 1) L'allegato I è sostituito dall'allegato seguente:

«ALLEGATO I

SPAGNA

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2) L'allegato II è sostituito dall'allegato seguente:

«ALLEGATO II

PORTOGALLO

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3) L'allegato IV è sostituito dall'allegato seguente:

«ALLEGATO IV

PORTOGALLO

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Articolo 3

Gli Accordi stipulati sotto forma di scambio di lettere in materia di agricoltura e pesca vengono così emendati: 1) Scambio di lettere nel settore della pesca del 21 luglio 1972:

La tabella oggetto dello scambio di lettere è sostituita dalla tabella seguente: >PIC FILE= "T0047625">

2) Scambi di lettere in materia di agricoltura avvenuti in data 21 luglio 1972, 16 luglio 1980 e 23 giugno 1982:

Le tabelle oggetto degli scambi di lettere sono sostituite dal seguente elenco consolidato: >PIC FILE= "T0047626">

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3) Scambio di lettere in materia di agricoltura e pesca avvenuto in data 14 luglio 1986: a) Al punto A II (settore agricolo) il riferimento alla sottovoce ex 07.02 B della tariffa doganale comune è sostituito da:

«codice NC 0710 21».

b) L'elenco di prodotti di cui al punto B (settore della pesca), paragrafo 5 è sostituito dall'elenco seguente: >PIC FILE= "T0047628">

c) L'allegato I è sostituito dall'allegato seguente:

«Allegato I

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I dazi sopraindicati saranno applicati a decorrere dal 1° marzo 1986 alle importazioni nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 di prodotti originari della Svezia.

Per questo tipo di importazioni destinate al Portogallo e alla Spagna, sarà applicato il seguente calendario di ravvicinamento dei dazi:

PORTOGALLO

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SPAGNA

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Articolo 4

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1988.

Per il Comitato misto CEE-Svezia

Il Presidente

P. BENAVIDES