ACCORDO DI COOPERAZIONE tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia concernente la ricerca e lo sviluppo nel settore della protezione dell' ambiente -
Gazzetta ufficiale n. L 304 del 20/10/1989 pag. 0002 - 0007
ACCORDO DI COOPERAZIONE tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia concernente la ricerca e lo sviluppo nel settore della protezione dell'ambiente LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, qui di seguito denominata «Comunità», e IL REGNO DI NORVEGIA, qui di seguito denominato «Norvegia», entrambi denominati «parti contraenti», CONSIDERANDO che la Comunità e la Norvegia hanno concluso un accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica entrato in vigore il 17 luglio 1987; CONSIDERANDO che, con decisione del 10 giugno 1986, il Consiglio delle Comunità europee, qui di seguito denominato «Consiglio», ha adottato dei programmi pluriennali di ricerca e sviluppo nel settore dell'ambiente (1986-1990) comprendenti un programma sulla protezione dell'ambiente, qui di seguito denominato «programma comunitario»; CONSIDERANDO che l'associazione della Norvegia al programma comunitario può contribuire a migliorare l'efficacia della ricerca svolta dalle parti contraenti nel settore della protezione dell'ambiente, evitando quindi inutili doppioni; CONSIDERANDO che la Comunità e la Norvegia prevedono di trarre reciproco vantaggio dall'associazione della Norvegia al programma comunitario, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 La Norvegia è associata, con il presente accordo, a decorrere dal 1g gennaio 1989, alla realizzazione del programma comunitario quale figura all'allegato A. Articolo 2 Il contributo finanziario della Norvegia, derivante dalla sua associazione alla realizzazione del programma comunitario, viene definito in proporzione all'importo disponibile ogni anno nel bilancio generale delle Comunità europee per gli stanziamenti destinati a far fronte agli impegni in materia di obblighi finanziari della Commissione delle Comunità europee, qui di seguito denominata «Commissione», sulla base dell'attività da svolgere nel quadro dei contratti di ricerca a costi ripartiti per la realizzazione del programma comunitario e delle spese di gestione e di funzionamento amministrativo del programma comunitario. Il coefficiente di proporzionalità per il contributo della Norvegia si ottiene dal rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL) della Norvegia, ai prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi, ai prezzi di mercato, degli Stati membri della Comunità e della Norvegia. Tale rapporto viene calcolato sulla base degli ultimi dati statistici disponibili dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE). L'importo ritenuto necessario per lo svolgimento del programma comunitario, l'ammontare del contributo della Norvegia e lo scadenzario indicativo degli stanziamenti sono riportati all'allegato B. Le disposizioni e modalità riguardanti il contributo finanziario della Norvegia sono definite all'allegato C. Articolo 3 Le condizioni applicate alle persone e alle imprese norvegesi per la presentazione e la valutazione delle proposte di ricerca nonché per l'assegnazione e la conclusione di contratti nell'ambito del programma comunitario sono uguali a quelle applicabili alle persone e alle imprese della Comunità. In particolare, le disposizioni delle condizioni generali applicabili ai contratti di ricerca all'interno della Comunità sono valide, mutatis mutandis, anche per i contratti di ricerca con le persone e le imprese norvegesi per quanto riguarda le imposte ed i dazi doganali nonché lo sfruttamento dei risultati delle ricerche. Articolo 4 La Commissione è responsabile dell'esecuzione del programma comunitario. A tal fine essa è assistita del comitato consultivo in materia di gestione e di coordinamento «ambiente e climatologia», qui di seguito denominato «comitato», costituito con decisione 84/338/CEE del Consiglio (1). Il comitato sarà ampliato al fine di consentire la partecipazione di due rappresentanti designati dalla Norvegia che possono essere assistiti o sostituiti da un esperto norvegese. Essi partecipano esclusivamente all'attività del comitato, che si riunisce in configurazione variabile, per lo svolgimento dei compiti riguardanti il programma comunitario relativo alla protezione dell'ambiente. Articolo 5 1. Per quanto riguarda le azioni concertate di cui all'allegato A, la Norvegia, la Comunità e gli Stati membri comunitari partecipanti si scambiano periodicamente tutte le informazioni utili per l'esecuzione delle ricerche inerenti a dette azioni. 2. La Norvegia fornisce alla Commissione tutte le informazioni utili ai fini del coordinamento. Un'informazione è considerata riservata, se richiesto dalla Norvegia. 3. I risultati scientifici delle azioni concertate sono pubblicati dalla Commissione, eccetto quelli che sono dichiarati riservati. 4. D'accordo con il comitato, la Commissione redige relazioni annuali sulla base delle informazioni pervenute e le invia alla Norvegia e agli Stati membri comunitari partecipanti. 5. Al termine del periodo di concertazione, la Commissione, d'accordo con il comitato, invia alla Norvegia, agli Stati membri comunitari e al Parlamento europeo una relazione riassuntiva sull'esecuzione e sui risultati delle azioni concertate. D'accordo con il comitato, questa relazione può essere pubblicata dalla Commissione. Articolo 6 Ciascuna delle parti contraenti s'impegna, in conformità alle rispettive disposizioni e norme, ad agevolare gli spostamenti e la residenza dei ricercatori che partecipano in Norvegia e nella Comunità alle attività previste dal presente accordo. Articolo 7 La Commissione e il Ministero dell'ambiente norvegese provvedono all'esecuzione del presente accordo. Articolo 8 Il presente accordo si applica ai territori nei quali si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni da questo fissate, nonché al territorio del Regno di Norvegia. Articolo 9 1. Il presente accordo è concluso per la durata del programma comunitario. In caso di revisione del programma comunitario da parte della Comunità, l'accordo può essere denunziato a condizioni accettate di comune accordo. Il contenuto esatto del programma rivisto è notificato alla Norvegia nella settimana successiva all'adozione da parte della Comunità. Le parti contraenti si notificano l'eventuale rescissione dell'accordo nel mese successivo all'adozione della decisione della Comunità. 2. Quando la Comunità adotta un nuovo programma di R& S nel settore dell'ambiente, il presente accordo può essere rinegoziato o rinnovato alle condizioni accettate di comune accordo. 3. Fatto salvo il paragrafo 1, ciascuna parte contraente può, in qualsiasi momento, porre fine al presente accordo con un preavviso di sei mesi. I progetti e le attività in corso al momento della fine e/o scadenza del presente accordo vengono proseguiti fino al loro completamento alle condizioni definite dal presente accordo. Articolo 10 Gli allegati A, B e C del presente accordo costituiscono parte integrante dello stesso. Articolo 11 Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure esistenti. Esso entra in vigore alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l'espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Articolo 12 Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e norvegese, ciascun testo facente ugualmente fede. (1) GU n. L 177 del 4. 7. 1984, pag. 25. ALLEGATO A PROGRAMMA COMUNITARIO NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (1986-1990) I settori di ricerca seguenti sono inclusi nel programma comunitario. La menzione degli elementi di cui ai trattini degli undici punti seguenti ha valore indicativo: 1. Effetti degli inquinanti sulla salute - Effetti cronici e tardivi a bassi livelli di esposizione e rilevazione dei primi sintomi. - Epidemiologia e curve di esposizione. 2. Effetti degli inquinanti sull'ambiente - Effetti su specie sensibili importanti. - Effetti sugli ecosistemi. 3. Caratterizzazione delle sostanze chimiche - Sviluppo e valutazione delle procedure di prova. - Sostituzione di vertebrati utilizzati per prove di tossicità. - Relazioni tra struttura e attività (SAR). - Valutazione delle sostanze chimiche. 4. Qualità dell'aria - Analisi, origine, trasporto, trasformazione e deposizione degli inquinanti. - Effetti dell'inquinamento dell'aria sull'ambiente naturale. - Effetti dell'inquinamento dell'aria sui materiali. - Chimica stratosferica. - Tecniche di telerilevamento. - Qualità dell'aria in ambienti chiusi. 5. Qualità dell'acqua - Metodi analitici. - Degradazione biotica e abiotica di inquinanti. - Eutrofizzazione. - Tecniche di telerilevamento. 6. Qualità del suolo - Metodi analitici. - Comportamento degli inquinanti nel suolo. - Effetti degli inquinanti sul suolo. - Effetti delle attività agricole e forestali sulla qualità del suolo. 7. Ricerche sull'inquinamento acustico - Effetti dei rumori sul sistema cardiovascolare. - Confronto tra gli effetti di rumori intermittenti e di rumori continui. - Sinergismo di rumori e vibrazioni. 8. Ricerche sugli ecosistemi - Ricerca fondamentale sul funzionamento degli ecosistemi. - Effetti delle attività agricole e dell'urbanizzazione sugli ecosistemi, ridotta diversificazione genetica. - Oceanografia ambientale. - Cicli biogeochimici. - Conservazione della flora e della fauna. 9. Ricerche sui rifiuti - Gestione dei rifiuti. - Rifiuti organici. - Rifiuti tossici e pericolosi. - Depositi abbandonati. 10. Riduzione dell'inquinamento - Tecnologie avanzate di riduzione dell'inquinamento. - Tecnologie pulite. 11. Base scientifica per la gestione e la regolamentazione dell'ambiente, compreso lo sviluppo di criteri scientifici per la valutazione dell'impatto ambientale. Azioni concertate Possono essere svolte azioni concertate nelle seguenti aree del programma scientifico: 1. Effetti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi terrestri ed acquatici (COST 612/2). 2. Comportamento fisico-chimico degli inquinanti atmosferici (COST 611/2). 3. Microinquinanti organici nell'ambiente acquatico (COST 641/2). 4. Trattamento e utilizzazione di fanghi organici e di rifiuti agricoli liquidi (COST 681/2). 5. Ecologia dei sistemi bentici costieri (COST 647/1). 6. Qualità dell'aria in ambienti chiusi e suoi effetti sull'uomo (COST 613/1). 7. Protezione di talune specie (COST 691/1). 8. Nuove tecnologie e protezione dell'ambiente: - effetti sull'ambiente di nuovi processi tecnologici, - effetti sull'ambiente di nuovi prodotti tecnologici, - utilizzazione di nuove tecnologie per la protezione dell'ambiente. 9. Tollerabilità ambientale e sanitaria dei materiali a base di fibre. Il lavoro sarà realizzato mediante contratti di ricerca in compartecipazione di spese, azioni concertate e attività di coordinamento e di formazione. ALLEGATO B DISPOSIZIONI FINANZIARIE Articolo 1 L'importo stimato necessario per lo svolgimento del programma comunitario è pari a 55 milioni di ecu. Questo importo include una somma di 4 464 000 ecu per le azioni concertate. Articolo 2 L'importo stimato per il contributo finanziario della Norvegia è pari a 365 295 ecu. Articolo 3 Lo scadenzario indicativo degli stanziamenti e del contributo finanziario della Norvegia è riportato alla tabella seguente. Scadenzario degli stanziamenti ritenuti necessari per lo svolgimento del programma comunitario (stanziamenti d'impegno) e del contributo della Norvegia (ecu) Stanziamenti per Contributo della Norvegia Anno Gestione e funzionamento amministrativo Azioni concertate Contratti a spese ripartite Totale Gestione e funzionamento amministrativo Azioni concertate Contratti a spese ripartite Totale 1986 1987 1988 1989 1990 958 000 1 200 000 1 292 000 1 292 000 992 000 720 000 720 000 1 008 000 1 008 000 1 008 000 0 34 080 000 10 722 000 0 0 1 678 000 36 000 000 13 022 000 2 300 000 2 000 000 0 0 25 155 25 155 19 314 14 018 14 018 19 626 19 626 19 626 0 0 208 757 0 0 14 018 14 018 253 538 44 781 38 940 Totale 5 734 000 4 464 000 44 802 000 55 000 000 69 624 86 914 208 757 365 295 ALLEGATO C MODALITÀ DI FINANZIAMENTO Articolo 1 Il presente allegato definisce le disposizioni e le modalità riguardanti il contributo finanziario della Norvegia di cui all'articolo 2 dell'accordo. Articolo 2 All'inizio di ogni anno, o al momento di una revisione del programma comunitario comportante un aumento dell'importo ritenuto necessario per il suo svolgimento, la Commissione invia alla Norvegia una richiesta di fondi corrispondente al contributo di tale paese alle spese previste dall'accordo. Tale contributo è espresso in ecu e in moneta norvegese; la composizione dell'ecu è quella definita dal regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (1). Il valore in moneta norvegese del contributo in ecu viene determinato alla data di richiesta dei fondi. La Norvegia versa il proprio contributo alle spese annue previste dall'accordo all'inizio di ogni anno e comunque entro tre mesi dall'invio della richiesta di fondi. In caso di ritardato versamento del contributo, la Norvegia è tenuta al pagamento degli interessi ad un tasso corrispondente al tasso di sconto più elevato applicato negli Stati membri della Comunità alla data di scadenza. Il tasso è maggiorato dello 0,25 per cento per ogni mese di ritardo. Il tasso maggiorato viene applicato all'intero periodo di ritardo. Tuttavia gli interessi di mora sono esigibili soltanto se il pagamento è effettuato con un ritardo superiore a tre mesi dalla data di invio della richiesta di fondi da parte della Commissione. Le spese di viaggio sostenute dai rappresentanti e esperti norvegesi per la partecipazione ai lavori del comitato di cui all'articolo 4 dell'accordo vengono rimborsate dalla Commissione in conformità alle procedure attualmente in vigore per i rappresentanti e esperti degli Stati membri della Comunità e, in particolare, in conformità alla decisione 84/338/CEE del Consiglio. Articolo 3 Le quote versate dalla Norvegia vengono iscritte a credito del programma comunitario comme entrate di bilancio imputate alla voce prevista nello stato delle entrate del bilancio generale delle Comunità europee. Articolo 4 Per la gestione degli stanziamenti viene applicato il regolamento finanziario in vigore per il bilancio generale delle Comunità europee. Articolo 5 Al termine di ogni anno, viene preparato e trasmesso alla Norvegia per informazione un bilancio degli stanziamenti del programma comunitario. (1) GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1.