21989A0816(04)

Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la partecipazione finanziaria previste nell' accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell' Angola sulla pesca al largo dell' Angola per il periodo dal 3 maggio 1989 al 2 maggio 1990

Gazzetta ufficiale n. L 239 del 16/08/1989 pag. 0011
L 341 23/11/1989 P. 0009
L 341 23/11/1989 P. 0009


PROTOCOLLO che fissa le possibilità di pesca e la partecipazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola per il periodo dal 3 maggio 1989 al 2 maggio 1990

LE PARTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO,

VISTO l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola, firmato il 1g febbraio 1989,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 A decorrere dal 3 maggio 1989 e per un periodo di un anno, i limiti di cui all'articolo 2 dell'accordo sono stabiliti come segue:

1) pescherecci adibiti alla pesca di gamberetti:

- nel mese di maggio 1989: 39 pescherecci (p 12 000 tsl)

- nel periodo dal 1g giugno al 31 dicembre 1989: 29 pescherecci (p 8 950 tsl)

- nel periodo dal 1g gennaio al 2 maggio 1990: 22 pescherecci (p 6 800 tsl).

Inoltre, i pescherecci della Comunità non possono catturare più di 5 000 t di gamberetti all'anno di cui 30 % di gamberetti rosa e 70 % di gamberetti grigi;

2) tonniere oceaniche congelatrici: 28 navi;

3) a titolo sperimentale:

a) pescherecci a strascico per la pesca demersale: 1 200 t di stazza lorda al mese, limitatamente a 3 pescherecci;

b) pescherecci con palangari galleggianti: 2 natanti, con una stazza massima di 400 tsl al mese.

Articolo 2 1. L'importo della compensazione finanziaria prevista all'articolo 7 dell'accordo è fissata, per il periodo di cui all'articolo 1 del presente protocollo, a 7 925 000 ECU.

2. L'impiego della compensazione suddetta è di esclusiva competenza dell'Angola.

3. Una compensazione di 6 945 000 ECU è versata su un conto aperto presso un istituto finanziario o qualsiasi altro ente designato dall'Angola. Il saldo, pari a 980 000 ECU, è versato sul conto del ministero della pesca.

Articolo 3 Durante il periodo di cui all'articolo 1, la Comunità partecipa inoltre con un importo di 400 000 ECU al finanzia-

mento di programmi scientifici e tecnici dell'Angola (attrezzature, infrastrutture, seminari, studi, ecc.). Tale somma sarà messa a disposizione del centro di ricerche del ministero della pesca entro il 30 settembre 1989.

Articolo 4 1. Durante il periodo di cui all'articolo 1, la Comunità concorre, con un importo di 270 000 ECU, alla formazione di quadri in Angola. Tale somma serve a finanziare gli stipendi dei professori stranieri del complesso scolastico marittimo Helder Neto, nella provincia di Namibe.

2. La Comunità metterà a disposizione dell'Angola, mediante uno stanziamento complementare di 390 000 ECU, borse di studio o di formazione pratica nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche attinenti alla pesca nei diversi istituti degli Stati membri della Comunità o dei paesi ACP; su richiesta delle autorità angolane, il 15 % di tale somma può essere destinato a coprire le spese per la partecipazione a riunioni internazionali o a tirocini nel settore della pesca. L'importo suddetto viene corrisposto man mano che viene utilizzato.

3. Entro tre mesi dalla firma del presente protocollo, la Comunità trasmette alla controparte angolana un elenco degli istituti di formazione nel settore della pesca a livello dell'insegnamento secondario e superiore esistenti negli Stati membri, nonché le relative condizioni di ammissione.

Articolo 5 La mancata esecuzione da parte della Comunità, entro i termini stabiliti, dei pagamenti previsti agli articoli 2 e 3 può comportare la sospensione dell'applicazione dell'accordo.

Articolo 6 L'allegato dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola è abrogato e sostituito dall'allegato del presente protocollo.

Articolo 7 Il presente protocollo entra in vigore alla data della firma.

Esso è applicabile a decorrere dal 3 maggio 1989.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA DA PARTE DELLE NAVI DELLA COMUNITÀ NELLE ACQUE DELL'ANGOLA A. Richiesta di licenza e formalità per il rilascio

Le procedure di richiesta e di rilascio delle licenze che autorizzano i pescherecci della Comunità a pescare nelle acque dell'Angola sono le seguenti:

a) la Commissione delle Comunità europee presenta alle autorità angolane competenti in materia di pesca, tramite il rappresentante della Commissione delle Comunità europee in Angola, una domanda compilata dall'armatore per ogni peschereccio che intenda pescare in virtù del presente accordo, almeno quindici giorni prima che inizi il periodo di validità della licenza richiesta. Le domande devono essere compilate nei formulari appositi che sono forniti dall'Angola ed i cui modelli figurano nelle appendici 1 e 2. Ogni domanda di licenza deve essere accompagnata da una prova documentaria del pagamento;

b) ciascuna licenza viene rilasciata all'armatore per un determinato peschereccio. Su richiesta della Commissione della Comunità europee, una licenza per un peschereccio può essere sostituita da una licenza per un altro peschereccio della Comunità in caso comprovato di forza maggiore;

c)

la licenza viene rilasciata dalle autorità angolane al capitano del peschereccio nel porto di Luanda, previa ispezione dell'imbarcazione da parte delle autorità competenti. Tuttavia, le licenze per le navi tonniere e i pescherecci a palangari vengono rilasciate agli armatori oppure ai loro rappresentanti o agenti;

d)

il rappresentante della Commissione delle Comunità europee in Angola viene informato delle licenze rilasciate dalle autorità angolane competenti in materia di pesca;

e)

la licenza deve essere tenuta a bordo del peschereccio in qualsiasi momento;

f)

le licenze sono valide per periodi di un anno, ad eccezione delle sette licenze per i pescherecci adibiti alla pesca di gamberetti la cui validità è di otto mesi;

g)

ogni peschereccio deve essere rappresentato da un agente che sia stato riconosciuto dal ministero della pesca;

h)

prima dell'entrata in vigore dell'accordo, le autorità angolane comunicano le modalità di pagamento dei canoni delle licenze, in particolare le informazioni relative ai conti bancari e alla valuta da utilizzare.

B. Canoni delle licenze

III. Disposizioni per i pescherecci adibiti alla pesca di gamberetti

I canoni delle licenze sono fissati a 24 ECU per tonnellata di stazza lorda.

III. Disposizioni per le navi tonniere e i pescherecci con palangari galleggianti

I canoni sono fissati a 20 ECU per tonnellata di tonno catturato nella zona di pesca dell'Angola.

Queste licenze sono rilasciate previo versamento all'Angola di una somma forfettaria di 4 000 ECU all'anno per ciascuna nave tonniera oceanica congelatrice, equivalente ai canoni dovuti per 200 tonnellate all'anno di tonnidi pescati nelle acque dell'Angola, e di una somma forfettaria di 2 000 ECU all'anno per ciascun peschereccio a palangari, equivalente ai canoni dovuti per 100 t di pesce spada all'anno pescate nelle acque dell'Angola.

Alla fine di ogni anno civile la Commissione delle Comunità europee stabilisce un computo provvisorio dei canoni dovuti per la campagna di pesca sulla base delle dichiarazioni di cattura effettuate dagli armatori e comunicate simultaneamente alle autorità dell'Angola e alla Commissione delle Comunità europee. L'importo corrispondente è versato da ciascun armatore all'Angola entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il computo definitivo dei canoni dovuti viene stabilito dalla Commissione dopo che un organismo scientifico specializzato della regione avrà verificato il volume di ciascuna cattura. Il computo suddetto viene comunicato alle autorità angolane e notificato agli armatori che dispongono di trenta giorni per assolvere i propri obblighi finanziari.

Qualora l'importo del computo definitivo sia inferiore all'anticipo summenzionato, il saldo corrispondente non viene rimborsato.

III. Disposizioni per i pescherecci a strascico per la pesca demersale

I canoni delle licenze sono fissati a 165 ECU per tonnellata di stazza lorda all'anno.

C. Catture accessorie

La proprietà delle catture accessorie effettuate dai pescherecci adibiti alla pesca di gamberetti è stata trasferita dalle autorità angolane agli armatori, dietro aumento della contropartita finanziaria.

I pescherecci adibiti alla pesca di gamberetti sono autorizzati a pescare granchi, nei limiti di 500 t.

I pescherecci a palangari non possono rigettare in mare le catture effettuate; i capitani devono indicare accuratamente nella scheda di pesca tutte le catture accessorie.

D. Trasbordi

Tutti i trasbordi devono essere notificati otto giorni in anticipo alle competenti autorità angolane della pesca affinché queste ultime possano controllare le operazioni.

I trasbordi si effettuano in una delle baie di Luanda/Lobito alla presenza di agenti angolani del fisco.

Quindici giorni prima della fine di ciascun mese deve essere inviata al servizio di ispezione e di sorveglianza del ministero della pesca copia della documentazione concernente i trasbordi del mese precedente.

E. Dichiarazione del pescato

1. Pescherecci adibiti alla pesca di gamberetti e pescherecci a strascico per la pesca demersale

a) Questi pescherecci sono tenuti, al termine di ciascuna campagna, ad inoltrare al servizio di ispezione e di sorveglianza del ministero della pesca, tramite la delegazione delle Comunità europee a Luanda, una scheda giornaliera delle catture redatta dal capitano secondo il modello riportato nell'appendice 3.

Inoltre ogni peschereccio deve presentare al ministero della pesca una relazione mensile in cui vanno indicati i quantitativi catturati durante il mese e i quantitativi conservati a bordo l'ultimo giorno del mese. Questa relazione deve essere presentata entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo al mese di cui trattasi. In caso di mancata osservanza di tali disposizioni, l'Angola si riserva il diritto di applicare le sanzioni previste all'articolo 12 del decreto n. 12-A/80 del 6 febbraio 1980.

b) Essi devono comunicare ogni giorno alla radiostazione del servizio di ispezione e di sorveglianza del ministero della pesca o, in caso di impedimento, via Luanda-radio, la loro posizione geografica e le catture effettuate il giorno precedente.

L'indicativo di chiamata viene notificato all'armatore al momento del rilascio della licenza di pesca.

I pescherecci suddetti possono lasciare la zona di pesca dell'Angola soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione del servizio di ispezione della pesca e previo controllo del pesce detenuto a bordo.

2. Navi tonniere e pescherecci con palangari galleggianti

Durante il periodo di attività nella zona di pesca dell'Angola, i pescherecci comunicano ogni tre giorni la propria posizione e le catture effettuate alla radiostazione del servizio di ispezione e di sorveglianza del ministero della pesca o, in caso di impedimento, via Luanda-radio. All'entrata e all'uscita dalla zona di pesca dell'Angola, le navi tonniere comunicano la propria posizione ed il volume delle catture detenute a bordo alla radiostazione del servizio di ispezione e di sorveglianza del ministero della pesca o, in caso di impedimento, via Luanda-radio.

Il capitano deve inoltre compilare un giornale di bordo, il cui modello è riportato nell'appendice 4, per ciascun periodo di pesca nella zona di pesca dell'Angola.

Questo formulario deve essere redatto in modo leggibile, firmato dal capitano del peschereccio ed inviato, tramite la delegazione delle Comunità europee a Luanda, al servizio di ispezione e di sorveglianza del Ministero della pesca entro quarantacinque giorni dal termine della campagna di pesca nella zona di pesca dell'Angola. In caso di mancata osservanza di tali disposizioni, l'Angola si riserva il diritto di applicare le sanzioni previste all'articolo 12 del decreto n. 12-A/80 del 6 febbraio 1980.

F. Zone di pesca

a) Le zone di pesca accessibili ai pescherecci adibiti alla pesca di gamberetti comprendono tutte le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica popolare dell'Angola a nord di 12g20m e situate al di là di 12 miglia nautiche misurate dalle linee di base.

b) Le zone di pesca accessibili alle navi tonniere e ai pescherecci a strascico per la pesca demersale comprendono tutte le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica popolare dell'Angola situate al di là di 12 miglia nautiche misurate dalle linee di base.

c) Le zone di pesca accessibili ai pescherecci con palangari galleggianti comprendono tutte le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica popolare dell'Angola situate al di là di 50 miglia nautiche misurate dalle linee di base.

G. Ingaggio di equipaggi

Gli armatori che hanno ottenuto licenze di pesca in virtù del presente accordo contribuiscono alla formazione professionale pratica di marinai angolani assumendone due a bordo di ciascun peschereccio, ad eccezione delle navi tonniere oceaniche congelatrici.

I salari dei marinai, fissati secondo le tariffe vigenti in Angola, e gli altri oneri retributivi sono a carico degli armatori e devono essere versati su un conto aperto presso un istituto finanziario designato dal ministero della pesca.

Qualora gli armatori intendessero assumere altri membri di equipaggio angolani, potranno rivolgersi al ministero della pesca.

H. Osservatori scientifici

Ogni peschereccio può essere invitato a ricevere a bordo un funzionario scientifico designato e stipendiato dal ministero della pesca.

Questo osservatore scientifico fruisce a bordo delle stesse prerogative previste per gli ufficiali della nave; ciò vale, per quanto possibile, anche per il suo alloggio. L'osservatore riceve tutte le agevolazioni necessarie per l'espletamento delle proprie mansioni. Le modalità di imbarco e i lavori dell'osservatore non devono interrompere né ostacolare le operazioni di pesca.

Per rifondere l'Angola delle spese derivanti dalla presenza degli osservatori a bordo delle navi, nel canone degli armatori è incluso un importo di 4 ECU/tsl all'anno per ciascun peschereccio operante nella zona di pesca dell'Angola.

I. Ispezione e controllo

Su richiesta delle autorità dell'Angola, i pescherecci della Comunità che operano nell'ambito dell'accordo autorizzano e agevolano l'accesso a bordo dei funzionari angolani incaricati di ispezionare e controllare le attività di pesca e li agevolano nell'espletamento delle loro funzioni.

La permanenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario all'esecuzione dei loro compiti.

J. Fornitura di carburante, riparazioni ed altre prestazioni di servizi

Ad eccezione delle navi tonniere, tutti i pescherecci che operano nella zona di pesca dell'Angola in virtù del presente accordo devono effettuare per quanto possibile in Angola gli approvvigionamenti di carburante e di acqua nonché le riparazioni e la manutenzione in cantiere navale, sempre che l'Angola sia in grado di prestare tali servizi.

Fatte salve le stesse condizioni, il trasporto degli equipaggi deve essere effettuato per quanto possibile dalla compagnia aerea nazionale dell'Angola.

L'approvvigionamento di carburante è vietato fuori delle rade di Luanda o di Lobito, salvo autorizzazione del servizio di ispezione e di sorveglianza del ministero della pesca.

K. Dimensioni delle maglie

La dimensione minima delle maglie è la seguente:

a) pesca di gamberetti: 40 mm;

b) pesca demersale: 60 mm.

L'eventuale introduzione di una nuova dimensione delle maglie si applicherà ai pescherecci comunitari soltanto a partire dal sesto mese dalla notifica alla Commissione delle Comunità europee.

L. Procedura in caso di fermo

La delegazione della Commissione a Luanda viene informata entro 48 ore di qualsiasi fermo di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità avvenuto nella zona economica esclusiva dell'Angola e riceve contemporaneamente un breve rapporto sulle circostanze ed i motivi per cui è stato effettuato.

Appendice 1 DOMANDA DI UNA LICENZA PER LA PESCA DI GAMBERETTI E DELLE SPECIE DEMERSALI NELLE ACQUE DELL'ANGOLA

PARTE A 1. Nome del proprietario/armatore: . 2. Nazionalità del proprietario/armatore: . 3. Indirizzo d'ufficio del proprietario/armatore: . . . 4. Additivi chimici utilizzabili (marca e composizione): . . PARTE B Sezione da compilare per ciascun peschereccio

1. Periodo di validità: . 2. Nome del peschereccio: . 3. Anno di costruzione: . 4. Stato di bandiera originario: . 5. Stato di bandiera attuale: . 6. Data in cui è stata ottenuta la bandiera attuale: . 7. Anno di acquisizione: . 8. Porto e numero d'immatricolazione: . 9. Tipo di pesca: . 10. Stazza lorda di registro: . 11. Indicativo di chiamata: . 12. Lunghezza fuoritutto (metri): . 13. Prua (metri): . 14. Altezza (metri): . 15. Materiale di costruzione dello scafo: . 16. Potenza motrice (potenza al freno): . 17. Velocità (nodi): . 18. Capacità dei locali frigoriferi: . 19. Capacità dei serbatoi carburante (m³): . 20. Capacità delle stive per il pesce (m³): . 21. Colore dello scafo: . 22. Colore della sovrastruttura: . 23. Impianti di comunicazione installati a bordo: . .

Tipo

Marca

Potenza

(Watt)

Anno di

costruzione

Frequenze

Ricezione

Trasmissione

24. Impianti di navigazione e di individuazione installati a bordo:

.

Tipo

Marca

Modello

Portata

25. Nome del capitano: . 26. Nazionalità del capitano: . Accludere:

- tre fotografie a colori del peschereccio (di profilo);

- diagramma e descrizione particolareggiata degli strumenti di pesca utilizzati;

- documento comprovante che il rappresentante del proprietario/armatore è autorizzato a firmare la presente domanda.

. (Data della domanda)

. (Firma del rappresentante dell'armatore)

Appendice 2 DOMANDA DI UNA LICENZA PER LA PESCA DEL TONNO E DEL PESCE SPADA NELLE ACQUE DELL'ANGOLA

PARTE A 1. Nome del proprietario/armatore: . 2. Nazionalità del proprietario/armatore: . 3. Indirizzo d'ufficio del proprietario/armatore: . . . PARTE B Sezione da compilare per ciascun peschereccio

1. Periodo di validità: . 2. Nome del peschereccio: . 3. Anno di costruzione: . 4. Stato di bandiera originario: . 5. Stato di bandiera attuale: . 6. Data in cui è stata ottenuta la bandiera attuale: . 7. Anno di acquisizione: . 8. Porto e numero d'immatricolazione: . 9. Tipo di pesca: . 10. Stazza lorda di registro: . 11. Indicativo di chiamata: . 12. Lunghezza fuoritutto (metri): . 13. Prua (metri): . 14. Altezza (metri): . 15. Materiale di costruzione dello scafo: . 16. Potenza motrice (potenza al freno): . 17. Velocità (nodi): . 18. Capacità della cabina: . 19. Capacità dei serbatoi carburante (m³): . 20. Capacità delle stive per il pesce (m³): . 21. Capacità di congelazione (t/24 ore) e sistema di congelazione utilizzato: . . 22. Colore dello scafo: . 23. Colore della sovrastruttura: . 24. . Impianti di comunicazione istallati a bordo: . ..

Tipo

Marca

Modello

Potenza

(Watt)

Anno di

costruzione

Frequenze

Ricezione

Trasmissione

25. . Impianti di navigazione e di individuazione installati a bordo:

..

Tipo

Marca

Modello

26. . Natanti ausiliari utilizzati (per ciascun peschereccio): . 26.1. Stazza lorda di registro: . 26.2. Lunghezza fuoritutto (m): . 26.3. Prua (m): . 26.4. Altezza (m): . 26.5. Materiale di costruzione dello scafo: . 26.6. Potenza motrice (potenza al freno): . 26.7. Velocità (nodi): . 27.

Impianti aerei ausiliari di individuazione del pesce (anche se non sono installati a bordo): . . 28.

Porto di registro: . 29.

Nome del capitano: . 30.

Nazionalità del capitano: . Accludere:

- tre fotografie a colori del peschereccio (di profilo), dei natanti ausiliari e degli impianti aerei ausiliari per l'individuazione del pesce;

- diagramma e descrizione particolareggiata degli strumenti di pesca utilizzati;

- documento comprovante che il rappresentante del proprietario/armatore è autorizzato a firmare la presente domanda.

. (Data della domanda)

. (Firma del rappresentante del proprietario/armatore)