Protocollo conernente la cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e Malta
Gazzetta ufficiale n. L 180 del 27/06/1989 pag. 0047 - 0052
***** PROTOCOLLO conernente la cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e Malta IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, da una parte, e IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MALTA, dall'altra, DESIDEROSI di favorire lo sviluppo dell'economia maltese e di perseguire gli obiettivi dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta, HANNO DECISO di concludere il presente protocollo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE: Francisco FERNANDEZ ORDOÑEZ, ministro per gli affari esteri del Regno di Spagna, presidente in esercizio del Consiglio delle Comunità europee, Abel MATUTES, membro della Commissione delle Comunità europee, IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MALTA: Dr. U. MIFSUD BONNICI, ministro della pubblica istruzione, della cultura e dell'ambiente, I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica prevista dall'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta, la Comunità partecipa, alle condizioni indicate nel presente protocollo, al finanziamento di progetti destinati a contribuire allo sviluppo economico e sociale di questo paese. Articolo 2 1. Ai fini di cui all'articolo 1, e per un periodo che scadrà il 31 ottobre 1993, potrà essere impegnato un importo complessivo di 38 milioni di ecu, a concorrenza di: a) 23 milioni di ecu sotto forma di prestiti della Banca europea per gli investimenti, qui di seguito denominata la « Banca », concessi sulle risorse proprie; b) 12,5 milioni di ecu sulle disponibilità di bilancio della Comunità, sotto forma di aiuti non rimborsabili; c) 2,5 milioni di ecu sulle disponibilità di bilancio della Comunità, in forma di contributi alla costituzione di capitali di rischio. 2. I prestiti di cui al paragrafo 1, lettera a) fruiscono di abbuoni d'interesse dell'1,5 %, finanziati sui fondi di cui al paragrafo 1, lettera b). 3. I capitali di rischio di cui al paragrafo 1, lettera c) contribuiscono a realizzare gli obiettivi e le azioni di cooperazione definiti all'articolo 3, in particolare quelli indicati al paragrafo 2, primo trattino. Essi costituiscono in via prioritaria fondi propri o assimilati da mettere a disposizione di imprese private, imprese statali o a partecipazione statale maltesi, in particolare quelle a cui sono associate persone fisiche o giuridiche di uno Stato membro della Comunità. I capitali potranno inoltre essere utilizzati, nelle stesse condizioni, per finanziare studi specifici ai fini della preparazione e della messa a punto dei progetti di queste imprese, nonché l'assistenza necessaria nel periodo d'avviamento. I capitali di rischio vengono concessi e gestiti dalla Banca e possono assumere forma di: a) prestiti subordinati, per i quali il rimborso o, eventualmente, il pagamento degli interessi avvengono soltanto dopo il pagamento degli altri debiti bancari; b) prestiti condizionati, il cui rimborso o la cui durata dipendono dalla realizzazione di condizioni stabilite al momento di concederli; c) partecipazioni minoritarie e temporanee, a nome della Comunià, al capitale delle imprese con sede a Malta; d) finanziamento di partecipazioni sotto forma di prestiti condizionati concessi a Malta oppure, con l'accordo del governo maltese, a imprese maltesi, direttamente o tramite istituti finanziari maltesi. Articolo 3 1. L'importo complessivo di cui all'articolo 2 viene utilizzato in via prioritaria per il finanziamento o per la partecipazione al finanziamento di progetti o azioni di cooperazione volti a rafforzare, nel reciproco interesse delle parti, i legami economici tra la Comunità e Malta, sviluppando la cooperazione nei settori dell'industria, della formazione, della ricerca, della tecnologia, del commercio e degli altri servizi. Possono altresì essere finanziati le infrastrutture economiche e gli investimenti complementari delle succitate azioni di cooperazione. 2. Fra i progetti e le azioni che possono beneficiare di finanziamenti, verranno privilegiati quelli destinati a: - incoraggiare, nel settore dell'industria e dei servizi, le joint ventures tra operatori degli Stati membri della Comunità e operatori maltesi, i contatti diretti, gli scambi d'informazioni, la promozione degli investimenti e l'apporto di capitali privati, il sostegno delle piccole e medie imprese, comprese quelle di natura artigianale, onde favorire l'occupazione; - nel settore della scienza e della tecnologia, ampliare le capacità di formazione e di ricerca di Malta ed instaurare o rafforzare i contatti tra istituti di formazione e di ricerca maltesi ed europei, privati o pubblici; - nel settore commerciale, diversificare e promuovere le esportazioni, organizzare incontri tra operatori maltesi e operatori degli Stati membri della Comunità; - nei summenzionati settori prioritari, effettuare azioni di formazione pratica collegate a progetti o a operazioni nelle imprese e negli istituti di ricerca. 3. I contributi finanziari della Comunità sono destinati a coprire le spese interne ed esterne necessarie alla realizzazione di progetti (comprese le spese di studio, le spese per i consulenti tecnici e quelle per l'assistenza tecnica) o di azioni approvate. Essi non possono essere utilizzati per coprire le spese correnti di amministrazione, manutenzione e funzionamento. Articolo 4 1. I progetti di investimenti possono essere finanziati mediante prestiti della Banca con abbuoni di interesse alle condizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 2, mediante capitali di rischio o aiuti non rimborsabili o con una combinazione di questi mezzi. 2. Le azioni di cooperazione tecnica ed economica sono di norma finanziate con aiuti non rimborsabili. Articolo 5 1. Gli importi da impegnare ogni anno devono essere ripartiti per quanto possibile sull'intero periodo di applicazione del presente protocollo. 2. L'eventuale rimanenza non impegnata al termine del periodo di cui all'articolo 2, paragrafo 1 sarà utilizzata, fino ad esaurimento, secondo le modalità previste nel presente protocollo. Articolo 6 1. I prestiti della banca sulle risorse proprie sono concessi secondo le modalità, le condizioni e le procedure previste dal suo statuto. Essi sono corredati da condizioni di durata determinate sulla base delle caratteristiche economiche e finanziarie dei progetti cui sono destinati e tenuto conto anche delle condizioni prevalenti sui mercati dei capitali sui quali la Banca si procura i fondi. Il tasso di interesse è stabilito secondo gli usi della Banca in materia al momento della firma di ciascun contratto di prestito, fatto salvo l'abbuono di interesse di cui all'articolo 2, paragrafo 2. 2. Le condizioni e le modalità dei contributi alla formazione dei capitali di rischio vengono stabilite caso per caso. 3. Gli aiuti sulle risorse di bilancio della Comunità, diversi dagli abbuoni di interesse dei prestiti della Banca e dagli aiuti destinati alle operazioni relative ai capitali di rischio, sono concessi e gestiti dalla Commissione. 4. I foni di cui all'articolo 2 possono essere concessi per il tramite dello Stato o di organismi maltesi appropriati, i quali provvedono ad assegnare a loro volta i fondi ai beneficiari a determinate condizioni, d'intesa con la Comunità, in base alle caratteristiche economiche e finanziarie dei progetti e azioni cui sono destinati. Articolo 7 Il contributo della Comunità alla realizzazione di taluni progetti può, con l'accordo di Malta, assumere la forma di un cofinanziamento al quale possono partecipare in particolare organismi ed istituti di credito e di sviluppo di Malta, degli Stati membri o di Stati terzi, ovvero organismi finanziari internazionali. Articolo 8 Possono beneficiare della cooperazione finanziaria e tecnica: a) in genere: - lo Stato di Malta; b) con l'accordo del governo maltese, per progetti e azioni da esso approvati: - gli organismi pubblici di sviluppo di Malta; - gli organismi privati che operano a Malta per lo sviluppo economico e sociale; - le imprese che svolgono la loro attività secondo metodi di gestione industriale e commerciale e costituite in persone giuridiche ai sensi dell'articolo 12; - le associazioni di produttori di nazionalità maltese o, in mancanza di dette associazioni e a titolo eccezionale, i produttori stessi; - i borsisti e tirocinanti inviati da Malta nel quadro delle azioni di formazione di cui all'articolo 3. Articolo 9 1. Ai fini di un'utilizzazione ottimale degli strumenti e dei mezzi previsti nel presente protocollo e della realizzazione degli obiettivi dell'articolo 3, la Comunità e Malta stabiliscono di comune accordo, in base ai dati forniti da Malta, un programma indicativo che impegna entrambe le parti e definisce le finalità specifiche di cooperazione finanziaria e tecnica, i settori prioritari d'intervento e i programmi d'azione previsti. 2. Il programma indicativo può essere riveduto, di comune accordo, in funzione dei mutamenti della situazione economica di Malta o degli obiettivi e priorità stabiliti nel suo piano di sviluppo. 3. La Comunità e Malta proseguano gli scambi di vedute nei consessi appropriati e procedono, almeno una voltza durante l'esecuzione del presente protocollo e al più tardi entro la fine del terzo anno dall'entrata in vigore, ad una valutazione dell'esecuzione del programma indicativo. Articolo 10 1. Nel contesto stabilito a norma dell'articolo 9, lo Stato di Malta oppure, con l'accordo del governo, gli altri beneficiari eventuali di cui all'articolo 8, presentano alla Comunità le richieste di contributo finanziario. 2. La Comunità esamina le richieste di finanziamento in collaborazione con le autorità maltesi competenti e con gli altri beneficiari, tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 9, e li informa del seguito riservato alle domande. Articolo 11 1. Malta o gli altri beneficiari di cui all'articolo 8 sono responsabili dell'esecuzione, della gestione e della manutenzione delle opere finanziate a titolo del presente protocollo. La Comunità si accerta che questi contributi finanziari siano utilizzati, nelle migliori condizioni economiche, per gli scopi previsti. 2. I progetti e programmi d'azione sono oggetto di valuzioni appropriate, i cui risultati vengono comunicati alle parti che, di concerto, prendono le misure del caso. 3. Alcune modalità di gestione dei contributi finanziari concessi dalla Comunità formano oggetto di uno scambio di lettere tra la Commissione e Malta al momento della conclusione del presente protocollo. Articolo 12 1. La partecipazione alle aggiudicazioni, alle gare d'appalto ed ai contratti che possono essere finanziati è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche che rientrano nel campo di applicazione del trattato che istituisce la Comunità economica europea, nonché a tutte le persone fisiche e giuridiche di Malta. Tali persone giuridiche, costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro della Comunità economica europea o di Malta, devono avere la sede sociale, l'amministrazione centrale o lo stabilimento principale nei territori nei quali si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea o a Malta; tuttavia, se esse hanno in tali territori o a Malta soltanto la sede sociale, la loro attività deve presentare un legame effettivo e continuo con l'economia di questi territori o di Malta. 2. Di concerto con Malta, le persone fisiche e giuridiche dei paesi in via di sviluppo associati alla Comunità da accordi globali di cooperazione e di associazione possono essere autorizzate da quest'ultima, caso per caso e in via eccezionale, a partecipare alle operazioni di cui al paragrafo 1 finanziate dalla Comunità. L'ammissibilità delle persone fisiche e giuridiche verrà valutata secondo gli stessi criteri applicati alle persone di cui al paragrafo 1. Articolo 13 Per favorire la partecipazione delle imprese maltesi all'esecuzione dei contratti di lavori, e onde garantire un'esecuzione rapida e efficace dei progetti e delle azioni finanziati sulle risorse gestite dalla Commissione: 1) Malta, di concerto con la Commissione, può ricorrere ad una procedura accelerata di bandi di gara, con termini più brevi per la presentazione delle offerte, in caso di appalti che, data la loro entità, interessano principalmente le imprese maltesi. La procedura accelerata non esclude la possibilità di indire una gara internazionale, quando ciò sia giustificato dalla natura dei lavori o dalla convenienza di estendere la partecipazione; 2) qualora si constati una certa urgenza, oppure se ciò è giustificato dalla natura, dall'importanza limitata o dalle caratteristiche specifiche di alcuni lavori o forniture, Malta può, di concerto con la Commissione, autorizzare, in via eccezionale, l'aggiudicazione di contratti d'appalto previa licitazione privata, la conclusione di trattative private e l'esecuzione in economia. Il ricorso alle procedure di cui ai punti 1) e 2) è possibile per le operazioni il cui costo stimato è inferiore a 3 milioni di ECU Articolo 14 1. Malta riserva agli appalti e contratti stipulati per l'esecuzione di progetti ed azioni finanziati dalla Comunità un regime fiscale e doganale non meno favorevole di quello applicato nei confronti dello Stato o dell'organizzazione internazionale in materia di sviluppo più favoriti. 2. Le modalità del regime di cui al paragrafo 1 formano oggetto di uno scambio di lettere tra le parti. Articolo 15 Malta adotta le misure necessarie affinché gli interessi e tutte le altre somme dovute alla Banca per le operazioni effettuate in base al presente protocollo siano esenti da qualsiasi imposta o prelievo fiscale, nazionale o locale. Articolo 16 La concessione di un prestito ad un beneficiario che non sia lo Stato di Malta è subordinata da parte della Banca alla garanzia di quest'ultimo o ad altre garanzie considerate sufficienti. Articolo 17 Per tutta la durata dei prestiti o delle operazioni relative ai capitali di rischio di cui all'articolo 2, Malta si impegna a mettere a disposizione: a) dei beneficiari o dei loro garanti, la valuta necessaria per gli interessi, le commissioni e l'ammortamento dei prestiti e dei contributi sui capitali di rischio concessi per realizzare interventi sul suo territorio; b) della Banca, la valuta necessaria per il trasferimento di tutte le somme da essa ricevute in moneta nazionale, che rappresentano il reddito e il ricavato netto delle acquisizioni di partecipazioni della Comunità al capitale delle imprese. Articolo 18 I risultati della cooperazione finanziaria e tecnica possono formare oggetto di esame in sede di consiglio di associazione. Quest'ultimo definisce eventualmente gli orientamenti generali di detta cooperazione. Articolo 19 Un anno prima della scadenza del presente protocollo, le parti contraenti esamineranno le disposizioni che potrebbero essere adottate in materia di cooperazione finanziaria e tecnica per un eventuale nuovo periodo. Articolo 20 Il presente protocollo è allegato all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta. Articolo 21 1. Il presente protocollo è soggetto ad approvazione secondo le procedure proprie delle parti contraenti, le quali si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. 2. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui sono state effettuate le notifiche di cui al paragrafo 1. Articolo 22 Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, ciascuno di detti testi facente egualmente fede. En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo. Til bekraeftelse heraf har undertegnede befuldmaegtigede underskrevet denne protokol. Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmaechtigten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt. Eis pístosi ton anotéro, oi ypogegramménoi plirexoýsioi éthesan tis ypografés toys sto parón protókollo. In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo. Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld. Em fé do que os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente protocolo. Hecho en Bruselas, a veinte de marzo de mil novecientos ochenta y nueve. Udfaerdiget i Bruxelles, den tyvende marts nitten hundrede og niogfirs. Geschehen zu Bruessel am zwanzigsten Maerz neunzehnhundertneunundachtzig. Égine stis Vryxélles, stis eíkosi Martíoy chília enniakósia ogdónta ennéa. Done at Brussels on the twentieth day of March in the year one thousand nine hundred and eighty-nine. Fait à Bruxelles, le vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-neuf. Fatto a Bruxelles, addì venti marzo millenovecentottantanove. Gedaan te Brussel, de twintigste maart negentienhonderd negenentachtig. Feito em Bruxelas, em vinte de Março de mil novecentos e oitenta e nove. Por el Consejo de las Comunidades Europeas For Raadet for De Europaeiske Faellesskaber Fuer den Rat der Europaeischen Gemeinschaften Gia to Symvoýlio ton Evropaïkón Koinotíton For the Council of the European Communities Pour le Conseil des Communautés européennes Per il Consiglio delle Comunità europee Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen Pelo Conselho das Comunidades Europeias Por el Gobierno de la República de Malta For regeringen for Republikken Malta Fuer die Regierung der Republik Malta Gia tin kyvérnisi tis Dimokratías tis Máltas For the Government of the Republic of Malta Pour le gouvernement de la république de Malte Per il governo della Repubblica di Malta Voor de Regering van de Republiek Malta Pelo Governo da República de Malta Informazione relativa alla data entrata in vigore del protocollo concernente la cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e Malta, firmata a Bruxelles il 20 marzo 1989 (1) Poiché si è proceduto, il 16 giugno 1989, allo scambio degli strumenti di notifica dell'espletamente delle procedure necessarie per l'entrata in vigore del protocollo concernente la cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e Malta, firmato a Bruxelles il 20 marzo 1989, il protocollo entra in vigore, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, il 1o agosto 1989. (1) Vedi pagina 46 della presente Gazzetta ufficiale.