21989A0315(01)

Accordo tra la Comunità economica europea e il Canada sul commercio delle bevande alcoliche - Scambi di lettere

Gazzetta ufficiale n. L 071 del 15/03/1989 pag. 0042 - 0048
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 15 pag. 0004
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 15 pag. 0004


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ACCORDO

tra la Comunità economica europea e il Canada sul commercio delle bevande alcoliche

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

e

IL GOVERNO DEL CANADA,

in appresso denominati « parti »,

TENENDO CONTO dei rispettivi diritti e obblighi a norma dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio per quanto riguarda il trattamento delle merci, in particolare delle bevande alcoliche, originarie del territorio dell'altra parte;

RICORDANDO le conclusioni del gruppo sociale GATT sull'importazione, la distribuzione e la vendita di bevande alcoliche da parte degli enti di commercializzazione provinciali canadesi;

DESIDEROSI di risolvere le loro controversie in merito al commercio delle bevande alcoliche e di garantire il rispetto degli obblighi internazionali, pur riconoscendo la necessità momentanea di adeguamenti strutturali;

NELL'INTENTO di evitare che le misure in vigore a favore della vendita di bevande alcoliche originarie della Comunità economica europea vengano rese più restrittive,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Nel presente accordo:

l'espressione « prezzo di base » indica il costo allo sbarco delle bevande alcoliche, che può includere il costo del servizio, sostenuto dalle competenti autorità canadesi;

l'espressione « vino miscelato » indica il vino prodotto nell'Ontario e nella Columbia britannica contenente una percentuale di uve o di prodotti a base di uve canadesi inferiore a 100 ma non a 30;

l'espressione « vino canadese al 100 % » indica il vino prodotto interamente con uve o prodotti di uve canadesi nella Columbia britannica, nella Nuova Scozia o nell'Ontario e venduto nella provincia di origine;

l'espressione « competente autorità canadese » indica qualsiasi governo, commissione, consiglio o altro ente governativo autorizzato dalla legge a controllare la vendita di bevande alcoliche distillate, vino e birra;

l'espressione « costo del servizio » indica le spese verificate inerenti all'acquisto, al magazzinaggio, alla consegna ai punti di vendita, alla movimentazione e alla vendita di bevande alcoliche;

il termine « Comunità » indica la Comunità economica europea;

l'espressione « cancellazione dal listino » significa che il prodotto è stato tolto dal listino;

l'espressione « bevande alcoliche distillate » indica le acqueviti, i liquori e le altre bevande alcoliche;

il termine « distribuzione » indica l'accesso, per le bevande alcoliche, a punti di vendita diversi da quelli delle competenti autorità canadesi;

l'espressione « inserimento nel listino » indica una decisione presa dalla competente autorità canadese riguardo alla possibilità di vendere nei suoi centri marche o varietà di bevande alcoliche distillate, di vini e di birra;

il termine « maggiorazione » indica l'importo aggiunto a un prezzo di base e ai dazi e alle tasse applicabili onde stabilire un prezzo al dettaglio;

l'espressione « differenza nelle maggiorazioni » indica la differenza tra la maggiorazione su un prodotto originario della Comunità e la maggiorazione sul prodotto simile originario del Canada, diversa dai costi del servizio supplementari necessariamente associati ai prodotti importati dalla Comunità;

il termine « misura » include tutte le leggi, i regolamenti, le procedure, i requisiti o le pratiche; l'espressione « trattamento nazionale » indica il trattamento, da parte di una competente autorità canadese, di un prodotto originario della Comunità non meno favorevole del trattamento più favorevole concesso dall'autorità competente suddetta ad un prodotto simile originario del Canada;

l'espressione « brandy dell'Ontario » indica il brandy prodotto nell'Ontario con uve o prodotti a base di uve dell'Ontario;

l'espressione « prodotto del Canada » indica le bevande alcoliche distillate, i vini o la birra prodotti, imbottigliati o imballati in Canada;

l'espressione « prodotto della Comunità » indica le bevande alcoliche distillate, i vini o la birra prodotti nel territorio doganale della Comunità.

Articolo 2

Bevande alcoliche distillate

1. Le competenti autorità canadesi concedono il trattamento nazionale alle bevande alcoliche distillate prodotte nella Comunità per quanto riguarda l'inserimento nel listino, la cancellazione dal listino, la distribuzione e le maggiorazioni di tali prodotti.

2. Fatto salvo il paragrafo 1,

a) la competente autorità dell'Ontario può concedere una preferenza al brandy dell'Ontario per quanto riguarda le maggiorazioni per il periodo di tempo e nella misura di cui all'allegato D;

b) le competenti autorità canadesi possono limitare le vendite effettuate da una distilleria nei suoi locali alle bevande alcoliche distillate prodotte da questa.

Articolo 3

Birra

Le competenti autorità canadesi

a) concedono il trattamento nazionale alla birra prodotta dalla Comunità per quanto riguarda l'inserimento nel listino o la cancellazione dal listino;

b) s'impegnano a non incrementare le differenze esistenti al 1o dicembre 1988 tra le maggiorazioni sulla birra prodotta dalla Comunità e quella prodotta dal Canada.

Articolo 4

Vino

1. Le competenti autorità canadesi concedono il trattamento nazionale al vino prodotto dalla Comunità per quanto riguarda l'inserimento nel listino, la cancellazione dal listino e la distribuzione.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, la competente autorità canadese può:

a) limitare le vendite effettuate da una cantina nel suoi locali ai vini prodotti da questa;

b) imporre alle rivendite private di vino dell'Ontario di vendere soltanto vini prodotti da cantine canadesi;

c) esigere che il vino venduto nei negozi di alimentari del Quebec a norma dei regolamenti applicabili sia imbottigliato nel Quebec, purché in questa provincia esistano punti di vendita alternativi per il vino prodotto dalla Comunità, indipendentemente dal fatto che sia stato imbottigliato o meno nel Quebec;

3. Le competenti autorità canadesi aboliscono le differenze tra le maggiorazioni sul vino prodotto dalla Comunità e su quello prodotto dal Canada, secondo i calendari di cui agli allegati A, B e C. Qualsiasi aumento delle differenze nelle maggiorazioni applicato dopo il 22 marzo 1988 verrà eliminato prima di operare le riduzioni previste. Articolo 5

Inserimento nel listino e cancellazione

1. Tutte le misure delle competenti autorità canadesi relative all'inserimento nel listino o alla cancellazione dal listino dei prodotti della Comunità sono:

a) non discriminatorie;

b) basate su normali considerazioni commerciali;

c) trasparenti e tali da non costituire ostacoli mascherati al commercio;

d) pubblicate e rese disponibili alle persone interessate al commercio e all'inserimento nei listini oppure alle decisioni di cancellazione dai listini stessi.

2. Nell'applicare le decisioni di inserimento nei listini o di cancellazione dai listini dei prodotti della Comunità, le competenti autorità canadesi forniscono:

a) una tempestiva notifica scritta delle decisioni ai richiedenti;

b) motivazioni scritte delle decisioni;

c) procedure amministrative di appello onde garantire il riesame tempestivo e obiettivo di una decisione volta a rifiutare l'inserimento nel listino o la cancellazione dal listino.

Articolo 6

Consultazioni

Le parti sorvegliano l'applicazione dell'accordo e si consultano tempestivamente, su richiesta di una di esse, per qualsiasi problema di interpretazione e di esecuzione. Le consultazioni riguarderanno fra l'altro le attuali misure a favore della vendita del prodotto della Comunità.

Articolo 7

Riferimento al GATT

Le parti mantengono i propri diritti ed obblighi a norma dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

Articolo 8

Durata

Il presente accordo entra in vigore alla data della firma.

Il presente accordo ha durata indeterminata. Esso può essere denunciato da ciascuna delle parti mediante preavviso di trenta giorni.

Hecho en doble ejemplar en Bruselas, el veintiocho de febrero de mil novecientos ochenta y nueve.

Udfaerdiget i to eksemplarer i Bruxelles den otteogtyvende februar nitten hundrede og niofirs.

Geschehen zu Bruessel am achtundzwanzigsten Februar neunzehnhundertneunundachtzig in zwei Urschriften.

Égine se dýo antítypa stis Vryxélles, tin eikostí ogdói Fevroyaríoy chília enniakósia ogdónta ennéa.

Done in duplicate at Brussels this twenty-eighth day of February in the year one thousand nine hundred and eighty-nine.

Fait en double exemplaire à Bruxelles, le vingt-huit février mille neuf cent quatre-vingt neuf.

Fatto in duplice esemplare a Bruxelles, il ventotto febbraio millenovecentottantanove.

Gedaan in tweevoud, te Brussel, op achtentwintig februari negentienhonderd negenenachtig.

Feito em duplo exemplar em Bruxelas, aos vinte e oito de Fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove.

Por el Consejo de las Comunidades Europeas

For Raadet for De Europaeiske Faellesskaber

Fuer den Rat der Europaeischen Gemeinschaften

Gia to Symvoýlio ton Evropaïkón Koinotíton

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Pelo Conselho das Comunidades Europeias

Por el Gobierno de Canadá

For Canadas regering

Fuer die Regierung Canadas

Gia tin kyvérnisi toy Kanadá

For the Government of Canada

Pour le gouvernement du Canada

Per il governo del Canada

Voor de Regering van Canada

Pelo Governo do Canadá

ALLEGATO A

1. Salvo diverse disposizioni degli allegati B e C, le competenti autorità canadesi aboliscono, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, la differenza che esiste tra le maggiorazioni sul vino prodotto dalla Comunità e quello prodotto dal Canada secondo il seguente scadenzario:

a) entro e non oltre il 1o aprile 1989, il 25 % della differenza;

b) il 1o gennaio 1990, il 25 % della differenza;

c) il primo giorno di gennaio di ogni anno dal 1991 al 1995, il 10 % della differenza.

2. Nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle competenti autorità canadesi di eliminare la differenza secondo un ritmo più rapido di quello previsto al paragrafo 1.

ALLEGATO B

Le competenti autorità canadesi dell'Ontario e della Columbia britannica riducono la differenza tra le maggiorazioni sul vino miscelato e sul vino prodotto dalla Comunità secondo il seguente scadenzario:

a) entro e non oltre il 1o aprile 1989, il 19 % della differenza;

b) il 1o gennaio 1990, il 19 % della differenza;

c) il primo giorno di gennaio di ogni anno dal 1991 al 1995, il 12,4 % della differenza.

ALLEGATO C

Le competenti autorità canadesi della Columbia britannica, della Nuova Scozia e dell'Ontario riducono la differenza esistente tra le maggiorazioni sul vino canadese al 100 % e sul vino prodotto dalla Comunità secondo il seguente scadenzario:

a) entro e non oltre il 1o aprile 1989, il 10 % della differenza;

b) il primo giorno di gennaio di ogni anno dal 1990 al 1998, il 10 % della differenza.

ALLEGATO D

La competente autorità dell'Ontario abolisce la differenza tra le maggiorazioni sul brandy dell'Ontario e sul prodotto simile della Comunità secondo il seguente scadenzario:

a) entro e non oltre il 1o aprile 1989, il 20 % della differenza;

b) il primo giorno di gennaio di ogni anno dal 1990 al 1993, il 20 % della differenza.

SCAMBI DI LETTERE

Lettera n. 1

Bruxelles, 28 febbraio 1989.

Signor . . . . . .,

mi pregio far riferimento all'accordo sul commercio delle bevande alcoliche tra il Canada e la Comunità economica europea, firmato in data odierna.

Desidero confermare che il primo ministro del Canada e quelli delle province hanno accettato di avviare negoziati, a cui parteciperanno i governo federali e provinciali, per la riduzione o l'eliminazione degli ostacoli interprovinciali al commercio di bevande alcoliche, compresa la birra.

Se i negoziati si concluderanno positivamente, il Canada renderà le sue misure relative ai prezzi della birra conformi agli obblighi assunti a norma del GATT.

Voglia accettare, Signor . . . . . ., l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo del Canada

Lettera n. 2

Bruxelles, 28 febbraio 1989.

Signor . . . . . .,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna relativa alle differenze nelle maggiorazioni sulla birra.

Desidero rilevare che il governo del Canada intende rendere le misure relative ai prezzi della birra conformi agli obblighi da esso assunti a norma del GATT.

Voglia accettare, Signor . . . . . ., l'espressione della mia profonda stima.

A nome

del Consiglio delle Comunità europee

Lettera n. 1

Bruxelles, 28 febbraio 1989.

Signor . . . . . .,

nell'ambito della composizione bilaterale delle controversie tra Canada e Comunità relative alle pratiche dei liquor boards provinciali in Canada, da noi firmata in data odierna, Le confermo che la Comunità è disposta ad avviare negoziati con il Canada in merito al controllo e alla protezione reciproca delle denominazioni delle bevande alcoliche. Faccio inoltre presente che il governo del Canada è disposto ad avviare negoziati paralleli per il riconoscimento reciproco delle denominazioni di origine del vino e che accettiamo di avviare i negoziati nel primo trimestre 1989.

Le sarei grato se potesse confermarmi l'accordo del governo del Canada in merito a quanto precede.

Voglia accettare, Signor . . . . . ., l'espressione della mia profonda stima.

A nome

del Consiglio delle Comunità europee

Lettera n. 2

Bruxelles, 28 febbraio 1989.

Signor . . . . . .,

ringraziandoLa per la Sua lettera in data odierna relativa alla disponibilità comunitaria ad avviare negoziati sul controllo e sulla protezione reciproca della denominazioni delle bevande alcoliche e sul riconoscimento reciproca delle denominazioni di origine per il vino, Le confermo che il governo del Canada è disposto ad avviare i negoziati proposti.

Voglia accettare, Signor . . . . . ., l'espressione della mia profonda stima.

A nome del governo del Canada