21988D1231(16)

Decisione n. 4/88 del comitato misto CEE-Svezia, del 6 dicembre 1988, che modifica, per quanto riguarda la voce 84.01, l'elenco dell'allegato III del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Gazzetta ufficiale n. L 379 del 31/12/1988 pag. 0025 - 0025


DECISIONE N. 4/88 DEL COMITATO MISTO CEE-SVEZIA del 6 dicembre 1988 che modifica, per quanto riguarda la voce 8401, l'elenco dell'allegato III del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa

IL COMITATO MISTO CEE-SVEZIA,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia, firmato a Bruxelles, il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, in appresso denominato «protocollo n. 3», in particolare l'articolo 28,

considerando che la nota in calce che figura nell'elenco di cui all'allegato III del protocollo n. 3 e che accorda agli elementi di combustibile nucleare una deroga alla regola di origine applicabile al capitolo 84 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA) è applicabile solo fino al 31 dicembre 1988; che gli elementi di combustibile nucleare della voce 8401 ottenuti a partire da uranio non originario, arricchito nella Comunità, non soddisfano ancora i criteri di base definiti dalle regole di origine applicabili al capitolo 84 e probabilmente non li soddisferanno nel prossimo futuro; che è pertanto necessario prorogare la deroga per un ulteriore periodo;

considerando che nell'industria dei combustibili nucleari i contratti vengono stipulati per lunghi periodi e molto prima della data in cui hanno inizio le forniture; che è opportuno garantire la certezza del diritto in questo campo; che è quindi già ora necessario prorogare la deroga in vigore,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'elenco dell'articolo III del protocollo n. 3 il testo della nota in calce che si riferisce alla voce 8401 è sostituito dal testo seguente:

«Per quanto riguarda gli elementi di combustibili della voce 8401, fino al 31 dicembre 1993 la regola di cui alla colonna 3 non è applicabile. Tuttavia, materiali classificati nella voce 8401 possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1g gennaio 1989.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 1988.

Per il comitato misto

CEE-Svezia

Il Presidente

P. BENAVIDES