21988D1231(03)

Decisione n. 3/88 del comitato misto CEE-Austria, del 14 dicembre 1988, che integra e modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Gazzetta ufficiale n. L 379 del 31/12/1988 pag. 0004 - 0004


DECISIONE N. 3/88 DEL COMITATO MISTO CEE-AUSTRIA del 14 dicembre 1988 che integra e modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL COMITATO MISTO CEE-AUSTRIA,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, in appresso denominato «protocollo n. 3», in particolare l'articolo 28,

considerando che le norme in materia di origine applicabili ai pneumatici usati raccolti nella Comunità o in Austria, ai fini della loro rigenerazione in una delle parti contraenti devono, alla luce dell'esperienza acquisita, essere precisate per evitare le difficoltà pratiche incontrate dagli operatori e dalle amministrazioni doganali; che a tale scopo occorre, da un lato, integrare l'articolo 4, lettera h) del protocollo n. 3 e, dall'altro, introdurre una nuova nota esplicativa relativa a tale disposizione,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo n. 3 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 4, lettera h) è sostituito dal testo seguente:

«h) gli articoli usati che possono essere utilizzati unicamente per il recupero delle materie prime, ivi raccolti, fatta salva la nota 5 bis riguardante i pneumatici usati, che figura nell'allegato I del presente protocollo»;

2) nell'allegato I («Note esplicative») è inserita la nota seguente:

«Nota 5 bis - ad articolo 4, lettera h)

Per quanto riguarda i pneumatici usati, l'espressione ''gli articoli usati che possono essere utilizzati unicamente per il recupero delle materie prime, ivi raccolti'', copre non soltanto i pneumatici usati che possono servire unicamente per il recupero delle materie prime, ma anche i pneumatici usati che possono servire unicamente per la rigenerazione o ad essere utilizzati come scarti».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1g gennaio 1989.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1988.

Per il comitato misto

CEE-Austria

Il Presidente

G. WAAS