Proposta della Commissione internazionale per la protezione del Reno dell'inquinamento, volta a completare l'allegato IV della convenzione per la protezione del Reno dell'inquinamento chimico, firmata a Bonn il 3 dicembre 1976
Gazzetta ufficiale n. L 183 del 14/07/1988 pag. 0031 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 14 pag. 0095
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 14 pag. 0095
Proposta della Commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento, volta a completare l'allegato IV della convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico, firmata a Bonn il 3 dicembre 1976 LA COMMISSIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DEL RENO DALL'INQUINAMENTO, riferendosi alla convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico, firmata a Bonn il 3 dicembre 1976, considerando in particolare gli articoli 3, 4, 5 e 14 di tale convenzione e la propria proposta del 28 giugno 1979 a Baden/Svizzera, volta a completare l'allegato IV di detta convenzione con valori limite per lo scarico di mercurio proveniente da stabilimenti di elettrolisi dei cloruri alcalini, PROPONE ALLE PARTI CONTRAENTI DELLA CONVENZIONE di completare come segue l'allegato IV alla convenzione del 3 dicembre 1976 per quanto concerne il mercurio: >PIC FILE= "T0045972"> >PIC FILE= "T0045973"> >PIC FILE= "T0045974"> In caso di necessità, la commissione internazionale provvederà in seguito a proporre valori limite per altri settori industriali, quali l'industria della carta e dell'acciaio o le centrali termiche a carbone. Nel frattempo i governi stabiliscono in modo autonomo, conformemente agli articoli 3 e 4 della convenzione, norme di emissione per il mercurio. Queste norme devono tener conto dei migliori mezzi tecnici disponibili e non devono essere meno rigorose del valore limite dell'allegato IV, che ad esse meglio corrisponde. In applicazione degli articoli 14 e 19 della convenzione, queste disposizioni entreranno in vigore dopo essere state adottate all'unanimità dalle parti contraenti della convenzione. Le parti contraenti notificheranno l'adozione al governo della Confederazione svizzera che confermerà il ricevimento di queste dichiarazioni.