21987A0929(01)

Intesa in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni comunitarie di paste alimentari negli Stati Uniti - Lettera aggiuntiva: dalla Comunità agli Stati Uniti

Gazzetta ufficiale n. L 275 del 29/09/1987 pag. 0037 - 0041
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 24 pag. 0139
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 24 pag. 0139


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INTESA

in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni comunitarie di paste alimentari negli Stati Uniti

A. Lettera della Comunità

Bruxelles, . . . . . .

Signor . . . . . .,

mi pregio trasmetterLe il testo e l'allegato dell'intesa raggiunta dalle due parti sulla vertenza delle paste alimentari, a norma del paragrafo D dell'accordo CEE/Stati Uniti del 10 agosto 1986, subordinatamente alle condizioni ivi specificate.

Le confermo l'accettazione dell'intesa da parte della Comunità.

Le sarei grato di volermi confermare l'accettazione dell'intesa, negli stessi termini, da parte del governo degli Stati Uniti d'America.

A nome del

Consiglio delle Comunità europee

B. Lettera degli Stati Uniti

. . . . . ., . . . . . .

Signor . . . . . .,

mi pregio accusare ricevuta della Sua lettera del 5 agosto 1987, cui era allegato il testo dell'intesa sulle paste alimentari, redatta nei seguenti termini:

« mi pregio trasmetterLe il testo e l'allegato dell'intesa raggiunta dalle due parti sulla vertenza delle paste alimentari, a norma del paragrafo D dell'accordo CEE/Stati Uniti del 10 agosto 1986, subordinatamente alle condizioni ivi specificate.

Le confermo l'accettazione dell'intesa da parte della Comunità.

Le sarei grato di volermi confermare l'accettazione dell'intesa, negli stessi termini, da parte del governo degli Stati Uniti d'America ».

Confermo l'accettazione dell'intesa, negli stessi termini, da parte del governo degli Stati Uniti d'America.

Per il governo

degli Stati Uniti d'America

ALLEGATO

A. Al fine di facilitare l'aggiustamento rapido ed accurato al livello concordato di utilizzo del regime di perfezionamento attivo di cui al paragrafo 4 dell'intesa a cui è accluso il presente allegato (« livello concordato »), gli Stati Uniti e la Comunità europea convengono di effettuare una serie di quattro riesami iniziali del funzionamento della stessa.

1. Il primo riesame, che avrà luogo nella prima metà del dicembre 1987, verte sugli scambi effettuati nell'ottobre 1987. Sulla base di tale riesame la Comunità europea, in conformità alla lettera B seguente, modifica la riduzione percentuale della restituzione all'esportazione di cui al paragrafo 1 dell'intesa a cui è accluso il presente allegato, aumentandola o riducendola in modo da raggiungere il livello concordato. Tale modifica ha efficacia a decorrere dal 1o gennaio 1988.

2. Il secondo riesame, che ha luogo nella prima metà del marzo 1988, verte sugli scambi effettuati nel periodo novembre-gennaio. Sulla base di questo secondo riesame, la Comunità europea, in conformità alla lettera B seguente, modificherà la riduzione percentuale della restituzione all'esportazione applicata tra il 1o gennaio e il 31 marzo 1988, aumentandola o riducendola in modo da raggiungere il livello concordato. Tale modifica ha efficacia a decorrere dal 1o aprile 1988.

3. Il terzo riesame, che ha luogo nella prima metà del giugno 1988, verte sugli scambi effettuati nel periodo febbraio-aprile. Sulla base di questo terzo riesame, la Comunità europea, in conformità alla lettera B seguente, modifica la riduzione percentuale della restituzione all'esportazione applicata nel periodo 1o aprile - 30 giugno 1988, aumentandola o riducendola in modo da raggiungere il livello concordato. Tale modifica ha efficacia a decorrere dal 1o luglio 1988.

4. Il quarto riesame, che ha luogo nella prima metà del settembre 1988, verte sugli scambi effettuati nel periodo maggio-luglio. Sulla base di questo quarto riesame, la Comunità europea, in conformità alla lettera B seguente, modifica la riduzione percentuale delle restituzioni all'esportazione applicata nel periodo 1o luglio - 30 settembre 1988, aumentandola o riducendola in modo da raggiungere il livello concordato. Tale modifica ha efficacia a decorrere dal 1o ottobre 1988.

B. L'ampiezza delle modifiche da apportare alla riduzione percentuale della restituzione all'esportazione di cui al paragrafo 1 dell'intesa a cui è accluso il presente allegato, in seguito a ciascuno dei riesami di cui alla lettera A, è determinata in modo da raggiungere il livello concordato nel periodo successivo. Se in un determinato periodo il tasso di utilizzo del perfezionamento attivo è superiore o uguale a più o meno 10 punti percentuali del livello concordato, la modifica da apportare deve essere pari ad almeno il 5 % della restituzione generale, salvo diverso accordo. Se il tasso di utilizzo del regime di perfezionamento attivo è inferiore a più o meno 10 punti percentuali del livello concordato, la modifica deve essere pari ad almeno l'1 % della restituzione generale, salvo diverso accordo. Se il tasso di utilizzo corrisponde al livello concordato, non è necessario apportare modifiche.

C. Al momento del quarto riesame, la Comunità europea e gli Stati Uniti convengono di esaminare in quale misura il livello effettivo delle esportazioni di pasta dalla Comunità europea negli Stati Uniti in regime di perfezionamento attivo si è discostato dal livello concordato nel periodo novembre 1987 - luglio 1988. Ogni eventuale differenza in difetto o in eccesso deve essere aggiunta o sottratta al livello concordato per il semestre avente inizio il 1o ottobre 1988.

D. Dopo la prima serie di riesami, ovvero iniziando dal semestre agosto 1988 - gennaio 1989, e partendo dal presupposto che le esportazioni di pasta della Comunità europea negli Stati Uniti corrisponderanno o saranno vicine al livello concordato, i riesami e le modifiche del tasso di aggiustamento al livello della restituzione generale avranno luogo in conformità al paragrafo 6 dell'intesa, a cui è accluso il presente allegato.

Lettera aggiuntiva: dalla Comunità agli Stati Uniti

Signor . . . . . .,

con riferimento al paragrafo A. 1 dell'allegato all'intesa (primo riesame), e tenendo debitamente conto dei tempi tecnici necessari per la messa in opera del regime di perfezionamento attivo, nonché della scarsa rappresentatività di un periodo di un mese, sono consapevole che entrambe le parti pur impegnandosi a mettere in atto quanto prima l'intesa, si rendono conto delle difficoltà che incontreranno gli esportatori della Comunità europea nell'adeguarsi, in un lasso di tempo così breve, al livello concordato di scambi in regime di perfezionamento attivo. Di conseguenza i risultati del primo riesame dovrebbero essere trattati con cautela.

Informazione relativa alla firma dell'intesa tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti

L'intesa in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti (1) è stata firmata, nella versione inglese, dai plenipotenziari delle due parti (il signor Willy De Clercq a nome del Consiglio della Comunità e il signor Clayton Yeutter per il governo degli Stati Uniti) rispettivamente a Bruxelles e Washington il 12 agosto e il 15 settembre 1987.

(1) Vedi pagina 37 della presente Gazzetta ufficiale.