Convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, relativa ad un regime comune di transito
Gazzetta ufficiale n. L 226 del 13/08/1987 pag. 0002 - 0117
CONVENZIONE RELATIVA AD UN REGIME COMUNE DI TRANSITO LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, LA REPUBBLICA D'ISLANDA, IL REGNO DI NORVEGIA, IL REGNO DI SVEZIA, LA CONFERAZIONE SVIZZERA, in seguito denominati «paesi EFTA», e LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA in seguito denominata «Comunità», VISTI gli accordi di libero scambio tra la Comunità ed i singoli paesi EFTA, VISTA la dichiarazione congiunta intesa a costituire uno spazio economico europeo, adottata dai ministri dei paesi EFTA e degli Stati membri della Comunità, nonché dalla Commissione delle Comunità europee a Lussemburgo, il 9 aprile 1984, particolarmente per quanto riguarda la semplificazione delle formalità di frontiera e le norme di origine, CONSIDERANDO che la convenzione per la semplificazione delle formalità relative alla circolazione delle merci, stipulata tra i paesi EFTA e la Comunità, introduce un documento amministrativo unico da utilizzare per tali scambi; CONSIDERANDO che l'uso di detto documento unico, da utilizzare nel quadro di un regime comune di transito per il trasporto di merci tra la Comunità ed i paesi EFTA, nonché tra i paesi EFTA, semplificherà in tal modo gli scambi; CONSIDERANDO che il modo più adeguato per raggiungere questo obiettivo è di estendere ai paesi EFTA che non lo applicano il regime di transito attualmente in vigore per il trasporto di merci all'interno della Comunità, tra la Comunità, l'Austria e al Svizzera, nonché tra l'Austria e la Svizzera; CONSIDERANDO inoltre il regime di transito nordico vigente tra la Finlandia, la Norvegia e la Svezia, HANNO DECISO di stipulare la seguente convenzione: Disposizioni generali Articolo 1 1. La presente convenzione, con l'introduzione di un regime comune di transito indipendentemente dal tipo e dall'origine delle merci, stabilisce le misure per il trasporto di merci in transito tra la Comunità ed i paesi EFTA nonché tra i paesi EFTA, e riguarda, se del caso, le merci trasbordate, rispedite o immagazzinate. 2. Fatte salve le disposizioni della presente convenzione, in particolare quelle concernenti le garanzie, le merci che circolano all'interno della Comunità sono considerate vincolate al regime di transito comunitario. 3. Fatte salve le disposizioni degli articoli da 7 a 12, le norme che disciplinano la procedura di transito comunitario figurano nelle appendici I e II della presente convenzione. 4. Ai fini del regime comune di transito, le dichiarazioni ed i documenti di transito sono conformi e sono redatti secondo quanto predisposto nell'appendice III. Articolo 2 1. Il regime di transito comunitario è qui di seguito definito «regime T 1» o «regime T 2», secondo il caso. 2. Il regime T 1 può essere applicato a qualsiasi merce trasportata in conformità dell'articolo 1, paragrafo 1. 3. Il regime T 2 si applica alle merci trasportate in conformità dell'articolo 1, paragrafo 1: a) nella Comunità, soltanto quando le merci soddisfano le condizioni stabilite negli articoli 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunità economica europea e non sono state oggetto di formalità doganali di esportazione ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione in paesi che non sono Stati membri della Comunità, nel quadro della politica agricola comune, oppure quando le merci sono contemplate dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e sono in libera pratica conformemente al trattato stesso («merci comunitarie»); b) in un paese EFTA, soltanto quando le merci sono arrivate in detto paese EFTA in regime T 2 e vengono rispedite in osservanza delle condizioni particolari stabilite nell'articolo 9. 4. Le condizioni particolari stabilite nella presente convenzione per quanto riguarda l'inquadramento delle merci nel regime T 2 si applicano anche al rilascio dei documenti T 2 L che attestano il carattere comunitario delle merci e le merci accompagnate da un documento T 2 L sono trattate come le merci trasportate in regime T 2, eccettuato il fatto che il documento T 2 L non accompagna necessariamente le merci. Articolo 3 1. Ai fini della presente convenzione, con il termine: a) «transito», si intende una procedura doganale secondo la quale le merci vengono trasportate, sotto controllo doganale, da un ufficio doganale in un determinato paese ad un ufficio doganale nel medesimo o in un altro paese, attraverso almeno una frontiera; b) «paese», si intende qualsiasi paese EFTA e qualsiasi Stato membro della Comunità; c) «paese terzo», si intende qualsiasi Stato che non sia un paese EFTA né uno Stato membro della Comunità. 2. Ai fini dell'applicazione delle norme stabilite nella presente convenzione relative al regime T 1 o T 2, i paesi EFTA e la Comunità, e gli Stati membri della Comunità godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi obblighi. Articolo 4 1. La presente convenzione non pregiudica l'applicazione di eventuali altri accordi internazionali relativi ad un regime di transito, in particolare il regime TIR oppure quello del Manifesto renano, fatte salve le restrizioni a tale applicazione per quanto riguarda il trasporto di merci tra due luoghi situati nella Comunità, nonché le restrizioni al rilascio del documento T 2 L attestanti il carattere comunitario delle merci. 2. La presente convenzione non pregiudica inoltre: a) la circolazione delle merci in regime di ammissione temporanea, né b) gli accordi relativi al traffico frontaliero. Articolo 5 In mancanza di un accordo tra le parti contraenti e un paese terzo, tendente a rendere applicabile il regime T 1 o T 2 all'attraversamento di tale paese da parte di merci che circolano tra le parti contraenti, tale regime si applica ai trasporti che toccano il territorio del paese terzo considerato, soltanto a condizione che l'attraversamento di tale paese si effettui con un titolo di trasporto unico emesso nel territorio di una parte contraente; l'effetto di tale regime resta sospeso nel territorio del paese terzo. Articolo 6 A condizione che sia garantita l'applicazione di qualsiasi misura cui le merci sono assoggettate, le parti contraenti possono porre in atto tra loro, mediante accordi bilaterali o multilaterali e nel quadro del regime T 1 o T 2, procedure semplificate applicabili a taluni tipi di traffico. Tali accordi sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee, la quale informa in proposito le altre parti contraenti. Modalità di applicazione della procedura di transito Articolo 7 1. Gli uffici doganali competenti dei paesi EFTA sono autorizzati ad espletare le funzioni di ufficio di partenza, di passaggio, di destinazione e di garanzia, fatte salve le disposizioni particolari della presente convenzione. 2. Gli uffici doganali competenti degli Stati membri della Comunità sono autorizzati a rilasciare documenti T 1 o T 2 per il transito fino ad un ufficio di destinazione situato in un paese EFTA. Fatte salve le disposizioni della presente convenzione, detti uffici sono ugualmente autorizzati a rilasciare documenti T 2 L per le merci spedite a destinazione di un paese EFTA. 3. Quando parecchie spedizioni di merci vengono raggruppate e caricate su un unico mezzo di trasporto, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2 dell'appendice I, e vengono spedite come collettame da un medesimo obbligato principale, nell'ambito di un'unica operazione T 1 o T 2, da un ufficio di partenza ad un ufficio di destinazione, per un medesimo destinatario, una parte contraente può richiedere che tali spedizioni siano, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, annotate su un'unica dichiarazione T 1 o T 2 ed essere scortate dalle relative distinte di carico. 4. Nonostante l'obbligo di attestare il carattere comunitario delle merci, se del caso, la persona che assolve le formalitá di esportazione presso l'ufficio doganale di frontiera di una parte contraente non è tenuta a vincolare le merci consegnate ad un regime T 1 o T 2, indipendentemente dal regime doganale cui vengono vincolate le merci presso l'ufficio doganale di frontiera limitrofo. 5. Nonostante l'obbligo di attestare il carattere comunitario delle merci, se del caso, l'ufficio doganale di frontiera della parte contraente dove vengono espletate le formalità doganali può rifiutare di vincolare le merci al regime T 1 o T 2 se tale regime deve concludersi presso l'ufficio doganale di frontiera limitrofo. Articolo 8 Le merci trasportate, accompagnate da un documento T 1 o T 2, non possono essere oggetto di alcuna aggiunta, sottrazione o sostituzione, particolarmente in caso di rottura del carico, di trasbordo o di collettame. Articolo 9 1. Le merci che sono introdotte in un paese EFTA con un documento T 2 e che sono suscettibili di essere rispedite secondo detto regime, restano sotto controllo permanente dell'amministrazione doganale di detto paese, le quali ne garantiscono l'identità e l'integrità. 2. Quando tali merci sono rispedite da un paese EFTA dopo essere state vincolate, in detto paese EFTA, ad un regime doganale diverso da quello del transito o del deposito, non si può applicare il regime T 2. Tuttavia, la presente disposizione non si applica alle merci che sono state temporaneamente importate per esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe e che non sono state oggetto di manipolazioni diverse da quelle necessarie alla loro conservazione nello stato originario o da quelle consistenti nel frazionamento delle spedizioni. 3. Per le merci che sono rispedite da un paese EFTA previo regime di magazzinaggio può essere applicato il regime T 2 soltanto alle condizioni seguenti: - la durata del deposito non deve aver superato cinque anni: tuttavia, per quanto riguarda le merci comprese nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali (convenzione internazionale sulla designazione armonizzata dei prodotti e sul sistema di codificazione, del 14 giugno 1983), tale durata è limitata a sei mesi; - le merci devono essere state depositate in aree speciali e non aver subito manipolazioni diverse da quelle necessarie per la loro conservazione nello stato originario o da quelle consistenti nel frazionamento delle spedizioni senza sostituzione dell'imballaggio; - le manipolazioni devono essere state effettuate sotto sorveglianza doganale. 4. I documenti T 2 o T 2 L rilasciati da un ufficio doganale di un paese EFTA devono far riferimento ai corrispondenti documenti T 2 o T 2 L in base ai quali le merci sono entrate in detto paese EFTA e recare tutte le menzioni particolari figuranti su questi ultimi. Articolo 10 1. Salvo altrimenti disposto nel paragrafo 2 o nelle appendici, tutte le operazioni T 1 o T 2 fanno oggetto di una garanzia valida per tutti i paesi che intervengono in detta operazione. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto: a) delle parti contraenti di convenire fra loro di soprassedere alla garanzia per operazioni T 1 o T 2 che riguardano solo i loro territori; b) di una parte contraente di non esigere la garanzia per la parte di un'operazione T 1 o T 2 tra l'ufficio di partenza ed il primo ufficio di passaggio. 3. Ai fini della garanzia forfettaria di cui alle appendici I e II della presente convenzione, s'intende per ECU la somma dei seguenti importi: 0,719 // marchi tedeschi 0,0878 // lire sterline 1,31 // franchi francesi 140 // lire italiane 0,256 // fiorini olandesi 3,71 // franchi belgi 0,14 // franchi lussemburghesi 0,219 // corone danesi 0,00871 // sterline irlandesi 1,15 // dracme greche Il valore dell'ECU in una moneta qualsiasi è pari alla somma del controvalore in tale moneta degli importi in divise sopra elencati. Articolo 11 1. L'identificazione delle merci è effettuata, di regola, mediante suggellamento. 2. Il suggellamento è effettuato: a) per volume, quando il mezzo di trasporto è stato approvato in applicazione di altre disposizioni doganali o riconosciuto dall'ufficio di partenza come idoneo al suggellamento; b) per collo, negli altri casi. 3. Sono suscettibili di essere considerati idonei al suggellamento i mezzi di trasporto che: a) possono essere suggellati in maniera semplice ed efficace; b) sono costruiti in modo da precludere la possibilità di estrazioni o introduzioni di merci, senza lasciare tracce visibili di effrazione o senza rottura dei suggelli; c) non presentano spazi idonei all'occultamento delle merci; d) presentano gli spazi riservati al carico facilmente accessibili per le visite doganali. 4. L'ufficio di partenza può rinunciare al suggellamento quando, tenuto conto di altre eventuali misure di identificazione, la descrizione delle merci nella dichiarazione T 1 o T 2 o nei documenti complementari permette la loro identificazione. Articolo 12 1. Fino a quando non sia stata convenuta una procedura per lo scambio d'informazioni statistiche il quale garantisca ai paesi EFTA ed agli Stati membri della Comunità le informazioni necessarie all'elaborazione delle loro statistische di transito, un esemplare supplementare, identico all'esemplare n. 4 dei documenti T 1 e T 2, è consegnato, a fini statistici, a meno che non sia richiesto da una parte contraente: a) al primo ufficio di passaggio in ogni paese EFTA; b) al primo ufficio di passaggio nella Comunità, quando le merci sono oggetto di un'operazione T 1 o T 2 che ha inizio in un paese EFTA. 2. Tuttavia, l'esemplare supplementare di cui al paragrafo 1 non è richiesto quando le merci sono trasportate alle condizioni previste dal capitolo I, titolo IV dell'appendice II. 3. A richiesta dei servizi nazionali competenti per le statistische del commercio estero, l'obbligato principale, o il suo rappresentante autorizzato, forniscono qualsiasi informazione riferentesi ai documenti T 1 o T 2 e necessaria all'elaborazione di dette statistiche. Assistenza amministrativa Articolo 13 1. Le autorità doganali dei paesi interessati si comunicano reciprocamente qualsiasi informazione di cui dispongono e che sia importante per verificare la corretta applicazione della presente convenzione. 2. Ove occorra, le autorità doganali dei paesi interessati si comunicano reciprocamente le constatazioni, i documenti, i rapporti, i processi verbali e le informazioni relative alle operazioni di trasporto effettuate in regime T 1 o T 2 nonché alle irregolarità o infrazioni avvenute in relazione a dette operazioni. Inoltre, ove occorra, esse si comunicano reciprocamente le costatazioni fatte nei confronti di merci per le quali è prevista l'assistenza amministrativa e che sono state oggetto di deposito doganale. 3. In caso di sospetto di irregolarità o di infrazioni riguardanti merci che sono state introdotte in un paese in provenienza da un altro paese o che hanno attraversato un paese o che hanno costituito oggetto di deposito doganale, le autorità doganali dei paesi interessati si comunicano reciprocamente, su richiesta, tutte le informazioni concernenti: a) le condizioni in cui le merci sono state spedite: - quando esse sono arrivate nel paese cui è rivolta la richiesta, corredate da un documento T 1, T 2 o T 2 L, qualunque sia il modo di rispedizione, o - quando esse sono state rispedite da questo paese, corredate da un documento T 1, T 2 o T 2 L, qualunque sia il modo di introduzione: b) le condizioni di depostio doganale di queste merci quando esse sono arrivate nel paese cui è rivolta la richiesta, corredate da un documento T 2 o T 2 L o quando esse sono state rispedite da questo paese, corredate da un documento T 2 o T 2 L. 4. Le richieste formulate ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 devono indicare il(i) caso(i) cui si riferiscono. 5. Se le autorità doganali di un paese chiedono un tipo di assistenza che a loro volta non potrebbero fornire, esse devono porre in rilievo tale impossibilità nella loro richiesta. Le autorità doganali interpellate possono accogliere o respingere la richiesta. 6. Le informazioni ottenute in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3 sono impiegate unicamente per gli scopi della presente convenzione e ad esse viene riconosciuta dal paese ricevente la stessa protezione di cui beneficiano le informazioni dello stesso genere a norma delle leggi di detto paese. Tali informazioni possono essere impiegate per altri scopi soltanto con il consenso scritto dell'autorità doganale che le fornisce e sono sottoposte alle restrizioni stabilite da tale autorità. Comitato congiunto Articolo 14 1. È istituito un comitato congiunto nel quale sono rappresentate le parti contraenti della presente convenzione. 2. Il comitato congiunto opera di comune accordo. 3. Il comitato congiunto si riunisce in caso di necessità e almeno una volta all'anno. Ciascuna parte contraente può chiedere la convocazione di una riunione. 4. Il comitato congiunto stabilisce il proprio regolamento interno, che contiene, tra l'altro, disposizioni riguardanti l'organizzazione delle riunioni nonché la nomina e la durata in carica del presidente. 5. Il comitato congiunto può decidere di istituire qualsiasi sottocomitato o gruppo di lavoro che possa assisterlo nell'esercizio delle sue funzioni. Articolo 15 1. Il comitato congiunto ha la responsabilità di gestire la presente convenzione e di garantirne la corretta applicazione. A tal fine, esso deve regolarmente essere informato dalle parti contraenti in merito alle esperienze acquisite nell'applicazione della presente convenzione e formulare raccomandazioni, nonché prendere decisioni nei casi di cui al paragrafo 3. 2. In particolare, esso raccomanda: a) le modifiche della presente convenzione, diverse da quelle di cui al paragrafo 3; b) ogni altra misura utile all'applicazione della presente convenzione. 3. Il comitato adotta, mediante decisione: a) le modifiche alle appendici; b) le modifiche della definizione dell'ECU, quale figura nell'articolo 10, paragrafo 3; c) le altre modifiche alla presente convenzione, rese necessarie dalle modifiche delle appendici; d) le misure da prendere a norma dell'articolo 28, paragrafo 2 dell'appendice I; e) le misure transitorie necessarie in caso di adesione di nuovi Stati membri alla Comunità. Tali decisione vengono messe in vigore dalle parti contraenti in conformità delle rispettive legislazioni. 4. Se il rappresentante di una parte contraente nel comitato congiunto accetta una decisione con riserva dell'osservanza delle proprie norme costituzionali, la decisione entra in vigore, se essa non precisa una data, il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dello scioglimento della riserva. Disposizioni generali e finali Articolo 16 Ciascuna parte contraente prende le misure atte a garantire che le disposizioni della presente convenzione vengano effettivamente e armoniosamente applicate, tenendo presente la necessità di ridurre, per quanto possibile, le formalità imposte agli scambi e l'esigenza di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti alle difficoltà che insorgono nell'applicazione delle suddette disposizioni. Articolo 17 Le parti contraenti si tengono reciprocamente informate in merito alle disposizioni che esse adottano per l'applicazione della presente convenzione. Articolo 18 Le disposizioni della presente convenzione lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci, stabiliti dalle parti contraenti o dagli Stati membri della Comunità, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Articolo 19 Le appendici ed il protocollo addizionale alla presente convenzione costituiscono parte integrante della stessa. Articolo 20 1. La presente convenzione si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate e, dall'altra, ai territori dei paesi dell'EFTA. 2. La presente convenzione si applica anche al principato di Liechtenstein, finché esso rimane vincolato alla Confederazione svizzera da un trattato di unione doganale. Articolo 21 Ogni parte contraente può recedere dalla presente convenzione con un preavviso scritto di dodici mesi, comunicato al depositario che provvede a informarne tutte le parti contraenti. Articolo 22 1. Le presente convenzione entra in vigore il 1g gennaio 1988, sempreché le parti contraenti abbiano depositato, anteriormente al 1g novembre 1987, i rispettivi atti di accettazione presso il segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee, il quale agisce in qualità di depositario. 2. Se la presente convenzione non entra in vigore il 1g gennaio 1988, essa entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo atto di accettazione. 3. Il depositario notifica la data del deposito dell'atto di accettazione di ciascuna parte contraente e la data di entrata in vigore della presente convenzione. Articolo 23 1. Con l'entrata in vigore della presente convenzione cessano di essere applicabili gli accordi del 30 novembre 1972 e 23 novembre 1972 sull'applicazione della regola del transito comunitario, conclusi rispettivamente dall'Austria e dalla Svizzera con la Comunità, nonché l'accordo del 12 luglio 1977 sull'estensione dell'applicazione delle regole sul transito comunitario concluso tra questi paesi e la Comunità. 2. Tuttavia, gli accordi di cui al paragrafo 1 continuano ad essere applicabili alle operazioni T 1 o T 2 avviate anteriormente all'entrata in vigore della presente convenzione. 3. Il regime di transito nordico tra Finlandia, Norvegia e Svezia cesserà a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore della presente convenzione. Articolo 24 La presente convenzione, redatta in esemplare unico in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca, finlandese, islandese, norvegese e svedese, ciascun testo facente ugualmente fede, è depositata negli archivi del segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee il quale ne consegna una copia autentica a ciascuna parte contraente. Fatto a Interlaken, addì 20 maggio 1987. APPENDICE I TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 1. Il regime di transito stabilito nella convenzione è applicabile ai trasporti di merci conformemente all'articolo 1, paragrafo 1 della convenzione. 2. Si tratta di applicare il regime T 1 o il regime T 2, secondo le disposizioni dell'articolo 2 della convenzione. Articoli da 2 a 10 (Nella presente appendice non figurano gli articoli da 2 a 10) Articolo 11 Ai fini della presente convenzione, s'intende: a) per «obbligato principale»: la persona che chiede, eventualmente tramite un rappresentante autorizzato, con una dichiarazione che abbia formato oggetto delle prescritte formalità doganali, di effettuare un'operazione di transito e che di conseguenza si rende responsabile, nei confronti delle autorità competenti, dell'esecuzione di tal operazione conformemente alle norme; b) per «mezzo di trasporto», in particolare: - ogni veicolo stradale, rimorchio, semirimorchio; - ogni carrozza o vagone ferroviario; - ogni battello o nave; - ogni aeromobile; - ogni contenitore, ai sensi della convenzione doganale relativa ai contenitori; c) per «ufficio di partenza»: l'ufficio doganale nel quale ha inizio l'operazione di transito; d) per «ufficio di passaggio»: - l'ufficio doganale d'entrata situato in un paese diverso da quello di partenza; - nonché l'ufficio doganale d'uscita da una parte contraente, quando la spedizione lascia il territorio di tale parte contraente durante l'operazione di transito attraverso una frontiera tra una parte contraente ed un paese terzo; e) per «ufficio di destinazione»: l'ufficio doganale ove devono essere ripresentate le merci per porre termine all'operazione di transito; f) per «ufficio di garanzia»: l'ufficio doganale ove è costituita una garanzia globale; g) per «frontiera interna»: la frontiera comune a due parti contraenti. Si ritiene che varchino una frontiera interna le merci imbarcate in un porto marittimo di una parte contraente e sbarcate in un porto marittimo di un'altra parte contraente, purché la traversata in mare sia effettuata con un titolo di trasporto unico. Non si ritiene che varchino una frontiera interna le merci provenienti da paesi terzi per via marittima e trasbordate in un porto marittimo di una parte contraente per essere sbarcate in un porto marittimo di un'altra parte contraente. TITOLO II REGIME T 1 Articolo 12 1. Ogni merce, per circolare vincolata al regime T 1, deve formare ogetto, alle condizioni fissate dalla convenzione, di una dichiarazione T 1. Per dichiarazione T 1 s'intende una dichiarazione compilata su un formulario corrispondente ai modellli figuranti nell'appendice III. 2. Il formulario T 1 di cui al paragrafo 1 può essere completato, ove occorra, da uno o più formulari T 1 bis, corrispondenti ai modelli dei formulari complementari figuranti nell'appendice III. 3. I formulari T 1 e T 1 bis sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali delle parti contraenti, accettata dalle autorità competenti del paese di partenza. Se necessario, le autorità competenti di un paese interessato all'operazione T 1 possono chiedere la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di detto paese. 4. La dichiarazione T 1 è firmata dalla persona che chiede di effettuare un'operazione di transito T 1 o dal suo rappresentante autorizzato ed è presentata all'ufficio di partenza in almeno tre esemplari. 5. I documenti complementari acclusi alla dichiarazione T 1 ne costituiscono parte integrante. 6. La dichiarazione T 1 è corredata dal documento di trasporto. L'ufficio di partenza può dispensare dalla presentazione di tale documento quando vengano espletate le formalità doganali. Tuttavia, il documento di trasporto deve essere presentato, nel corso del trasporto, ad ogni richiesta dei servizi doganali. 7. Quando il regime T 1 è successivo, nel paese di partenza, ad un altro regime doganale, nella dichiarazione T 1 è fatta menzione di tale regime o dei corrispondenti documenti doganali. Articolo 13 L'obbligato principale è tenuto a: a) ripresentare le merci tal quali all'ufficio di destinazione entro il termine fissato e attenersi alle misure d'identificazione adottata dalle autorità competenti; b) rispettare le disposizioni relative al regime T 1 e al transito in ciascuno dei paesi sul cui territorio si effettua il trasporto. Articolo 14 1. Ogni paese, alle condizioni da esso stabilite, può prevedere l'impiego del documento T 1 per l'applicazione dei regimi nazionali. 2. Le indicazioni complementari apposte a tal fine sul documento T 1 da una persona diversa dall'obbligato principale impegnano soltanto la responsabilità di tale persona, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali. Articolo 15 (Nella presente appendice non figura l'articolo 15) Articolo 16 1. Lo stesso mezzo di trasporto può essere utilizzato sia per il carico di merci in più uffici di partenza, sia per il loro scarico in più uffici di destinazione. 2. Su una stessa dichiarazione T 1 possono figurare soltanto le merci caricate o che devono essere caricate su un solo mezzo di trasporto e destinate ad essere trasportate dallo stesso ufficio di partenza ad uno stesso ufficio di destinazione. Per l'applicazione del primo comma sono considerati come un solo mezzo di trasporto, a condizione che trasportino merci che devono formare oggetto di un'unica spedizione: a) un veicolo stradale accompagnato dal suo o dai suoi rimorchi o semirimorchi; b) un gruppo di carrozze o vagoni ferroviari; c) le navi componenti un unico convoglio; d) i contenitori caricati su un mezzo di trasporto ai sensi del presente articolo. Articolo 17 1. L'ufficio di partenza registra la dichiarazione T 1, fissa il termine entro il quale le merci devono essere ripresentate all'ufficio di destinazione e adotta le misure d'identificazione ritenute necessarie. 2. Dopo aver debitamente compilato il documento T 1, l'ufficio di partenza conserva il proprio esemplare e consegna gli altri all'obbligato principale o al suo rappresentante. Articolo 18 (Nella presente appendice non figura l'articolo 18) Articolo 19 1. Il trasporto delle merci si effettua sotto scorta degli esemplari del documento T 1 consegnati dall'ufficio di partenza all'obbligato principale o al suo rappresentante. 2. Il trasporto si effettua transitando per gli uffici di passaggio indicati nel documento T 1. Quando le circostanze lo giustificano, il trasporto può effettuarsi transitando per altri uffici di passaggio. 3. Ai fini della sorveglianza, ogni paese può stabilire gli itinerari di transito da seguire sul proprio territorio. 4. Ogni paese comunica alla Commissione delle Comunità europee l'elenco e gli orari degli uffici doganali competenti per le operazioni T 1. La Commissione comunica tali informazioni agli altri paesi. Articolo 20 Gli esemplari del documento T 1 sono esibiti in ogni paese a richiesta delle autoritá doganali, che possono controllare l'integrità dei suggelli. Non si procede alle visita delle merci, salvo in caso di sospetto d'irregolarità che possa dare adito ad abusi. Articolo 21 La spedizione, nonché gli esemplari del documento T 1 sono presentati ad ogni ufficio di passaggio. Articolo 22 1. Il vettore consegna ad ogni ufficio di passaggio un avviso di passaggio. Il modello dell'avviso di passaggio figura nell'appendice II. 2. Gli uffici di passaggio non procedono alla verifica delle merci, salvo in caso di sospetto d'irregolarità che possa dare adito ad abusi. 3. Quando il trasporto, in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 2, si effettua transitando per un ufficio di passaggio diverso da quello indicato nel documento T 1, l'ufficio di passaggio effettivo trasmette immediatamente l'avviso di passaggio all'ufficio indicato in tale documento. Articolo 23 Quando un carico o uno scarico è effettuato in un ufficio intermedio, devono essere presentati gli esemplari del documento T 1 consegnati dal o dagli uffici di partenza. Articolo 24 1. Le merci indicate in un documento T 1 possono essere trasbordate su altro mezzo di trasporto sotto vigilanza dei servizi doganali del paese sul cui territorio il trasbordo deve essere effettuato, senza che sia necessario rinnovare la dichiarazione. In tal caso, le autorità doganali appongono sul documento T 1 le indicazioni necessarie. 2. Le autorità doganali possono, alle condizioni da esse stabilite, autorizzare il trasbordo senza imporre il proprio controllo. In tal caso, il vettore appone sul documento T 1 le indicazioni necessarie e informa, per ottenere l'attestazione di trasbordo, il successivo ufficio doganale in cui le merci devono essere ripresentate. Articolo 25 1. In caso di rottura di suggelli durante il trasporto, per causa indipendente dalla volontà del vettore, questi deve chiedere al più presto la compilazione di un verbale di constatazione, nel paese in cui si trova il mezzo di trasporto, all'autorità doganale, se questa si trova in prossimità, o, in mancanza, a ogni altra autorità competente. L'autorità che interviene appone, se possibile, nuovi suggelli. 2. In caso d'incidente che renda necessario il trasbordo su un altro mezzo di trasporto, si applicano le disposizioni dell'articolo 24. Se non vi è un'autorità doganale in prossimità, può intervenire, alle condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, ogni altra autorità abilitata. 3. In caso di pericolo imminente che renda necessario l'immediato scarico, parziale o totale, il vettore può agire di propria iniziativa. Egli ne fa menzione sul documento T 1. In tal caso, si applicano le disposizioni del paragrafo 1. 4. Quando, a seguito d'incidenti o di altri avvenimenti intervenuti durante il trasporto, il vettore non è in grado di rispettare il termine di cui all'articolo 17, egli deve darne pronta comunicazione all'autorità competente prevista al paragrafo 1. Tale autorità appone sul documento T 1 le indicazioni del caso. Articolo 26 1. L'ufficio di destinazione indica sugli esemplari del documento T 1 i risultati del controllo, rispedisce immediatamente un esemplare all'ufficio di partenza e conserva l'altro. 2. (Quest'articolo non comprende il paragrafo 2) 3. Quando le merci vengono ripresentate all'ufficio di destinazione dopo la scadenza del termine fissato dall'ufficio di partenza e il mancato rispetto del termine è dovuto a circostanze debitamente giustificate con soddisfazione dell'ufficio di destinazione e non imputabili al vettore o all'obbligato principale, si considera che questi abbia rispettato il termine fissato. 4. Fatti salvi gli articoli 34 e 51 dell'appendice II, l'operazione di transito comunitario può avere termine in un ufficio diverso da quello previsto nel documento T 1, purché entrambi appartengano alla medesima parte contraente. Tale ufficio diventa, in tal caso, ufficio di destinazione. Qualora, a titolo eccezionale, si rivelasse necessario ripresentare le merci - per terminarne il trasporto - ad un ufficio diverso da quello previsto nel documento T 1 e qualora i due uffici appartengano a parti contraenti diverse, le autorità doganali proposte all'ufficio nel quale vengono presentate le merci possono autorizzare la modifica in un ufficio di destinazione. Il nuovo ufficio di destinazione appone nel riquadro «Controllo dell'ufficio di destinazione» dell'esemplare del documento T 1 da rispedire, oltre alle consuete indicazioni prescritte, una delle diciture seguenti: - Diferencias: mercancías presentadas en la aduana . . . . (nombre y país) - Forskelle: det toldsted, hvor varerne blev frembudt . . . . (navn og land) - Unstimmigkeiten: Zollstelle der Gestellung . . . (Name und Land) - ÄéáöïñÝò: åìðïñåýìáôá ðñïóêïìéóèÝíôá óôï ôåëùíåßï (üíïìá êáé ùñá) - Differences: office where goods were presented . . . . (name and country) - Différences: marchandises présentées au bureau . . . . (nom et pays) - Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci . . . . (nome e paese) - Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht . . . . (naam en land) - Diferenças: mercadorias apresentadas na estãncia . . . . (nome e país) - Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty . . . . (nimi ja maa) - Breying: Tollstjóraskrifstofa øar sem vörum var framvisad . . . . (Nafn og land) - Forskjell: det tollsted hvor varene ble framlagt . . . . (navn og land) - Avvikelase: tullanstalt där varorna anmäldes . . . . (namn och land) Tuttavia una simile modifica dell'ufficio di destinazione non è autorizzata se sul documento T 1 figura una delle diciture seguenti: - Salida de la Comunidad sometida a restricciones - Udførsel fra Fællesskabet undergivet restriktioner - Ausgang aus der Gemeinschaft Beschränkungen unterworfen - éÅîïäïò áðü ôçí Êïéíüôçôá õðïêåßìåíç óå ðåñéïñéóìïýò - Export from the Community subject to restrictions - Sortie de la Communauté soumise à des restrictions - Uscita dalla Comunità assoggettata a restrizioni - Verlaten van de Gemeenschap aan beperkingen onderworpen - Saída da Comunidade sujeita a restriçoes - Salida de la Comunidad sujeita a pago de derechos - Udførsel fra Fællesskabet betinget af afgiftsbetaling - Ausgang aus der Gemeinschaft Abgabenerhebung - Åîïäïò áðü ôçí Êïéíüôçôá õðïêåßìåíç óå åðéâÜñõíóç - Export from the Community subject to duty - Sortie de la Communauté soumise à imposition - Uscita dalla Comunità assoggettata a tassazione - Verlaten van de Gemeenschap aan belastingheffing onderworpen - Saída da Comunidade sujeta a pagamento de imposiçoes L'ufficio di partenza non appura il documento T 1 sinché non siano stati soddisfatti tutti gli obblighi derivanti dal cambiamento dell'ufficio di destinazione e, se necessario, informa il garante in merito al non appuramento. Articolo 27 1. Al fine di garantire la riscossione dei dazi e degli altri diritti e tributi che ciascun paese è in diritto di esigere per le merci che attraverseranno il suo territorio durante un'operazione T 1, l'obbligato principale presta una garanzia, salvo disposizioni contrarie della presente appendice. 2. La garanzia può essere prestata globalmente per diverse operazioni T 1, o isolatamente per una sola operazione T 1. 3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 2, la garanzia consiste in una garanzia solidale di un terzo - persona fisica o giuridica stabilita nel paese nel quale la garanzia è prestata - accettato come garante in detto paese. Articolo 28 1. La persona che si costituisce garante alle condizioni di cui all'articolo 27 è tenuta a designare, in ciascuno dei paesi il cui territorio sarà attraversato durante l'operazione T 1, una terza persona fisica o giuridica che si costituisca del pari garante dell'obbligato principale. Questo garante deve essere stabilito nel paese interessato e deve impegnarsi in solido con l'obbligato principale a pagare i dazi e gli altri diritti e tributi esigibili. 2. L'applicazione del paragrafo l è subordinata ad una decisione del comitato congiunto e in seguito ad un esame delle condizioni secondo cui le parti contraenti hanno potuto, in applicazione dell'articolo 36, esercitare il loro diritto di ricupero. Articolo 29 1. La costituzione della garanzia prevista all'articolo 27, paragrafo 3, deve formare oggetto di un atto conforme, a seconda dei casi, al modello I o II allegati alla presente appendice. 2. Quando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o gli usi lo esigono, ogni paese può permettere che la garanzia abbia una forma diversa, purché i suoi effetti giuridici siano identici a quelli dei documenti conformi ai modelli. Articolo 30 1. La garanzia globale è costituita presso un ufficio di garanzia. 2. L'ufficio di garanzia determina l'importo della garanzia, accetta l'impegno del garante e concede un'autorizzazione che permette all'obbligato principale, nel limite della garanzia, di svolgere ogni operazione T 1, qualunque sia l'ufficio di partenza. 3. A chiunque abbia ottenuto un'autorizzazione è rilasciato, alle condizioni fissate dalle autorità competenti dei paesi interessati, un certificato di garanzia, in uno o più esemplari. Il modello del certificato di garanzia è riportato nell'appendice II. 4. In ogni dichiarazione T 1 è fatto riferimento a detto certificato. Articolo 31 1. L'ufficio di garanzia può revocare l'autorizzazione quando non sussistono più le condizioni che hanno presieduto al suo rilascio. 2. Ogni paese notifica alla Commissione delle Comunità europee le revoche di autorizzazioni. La Commissione trasmette le informazioni agli altri paesi. Articolo 32 1. Ogni paese può accettare che il terzo - persona fisica o giuridica - che si costituisce garante alle condizioni di cui agli articoli 27 e 28 garantisca, con un solo atto e per un importo forfettario di 7 000 ECU per dichiarazione, il pagamento dei dazi e altri diritti e tributi eventualmente esigibili in occasione di un'operazione T 1 effettuata sotto la sua responsabilità, chiunque sia l'obbligato principale. Quando il trasporto delle merci presenta rischi maggiori, tenuto conto, tra l'altro, dell'incidenza dei dazi e degli altri diritti e tributi di cui esse sono passibili in uno o più paesi, l'importo forfettario è fissato dall'ufficio di partenza ad un livello superiore. La costituzione della garanzia di cui al primo comma deve formare oggetto di un atto conforme al modello III allegato alla presente appendice. 2. Il controvalore dell'ECU nelle monete nazionali, da applicare al regime disciplinato dalla presente convenzione, è stabilito una volta all'anno. 3. Sono determinati nell'appendice II: a) i trasporti di merci che possono dar luogo all'aumento dell'importo forfettario, nonché le condizioni in cui tale aumento è applicabile; b) le condizioni in cui è stabilito che la garanzia di cui al paragrafo 1 si applica ad una determinata operazione T 1; c) le modalità di applicazione del controvalore dell'ECU nelle monete nazionali. Articolo 33 1. La garanzia prestata isolatamente per una sola operazione T 1 è costituita presso l'ufficio di partenza. 2. La garanzia può consistere in un deposito in contanti. In questo caso il relativo importo è fissato dalle autorità competenti dei paesi interessati ed essa deve essere rinnovata in ogni ufficio di passaggio ai sensi dell'articolo 11, lettera d), primo trattino. Articolo 34 Fatte salve le disposizioni nazionali che prevedono altri casi di dispensa, le autorità competenti dei paesi interessati dispensano l'obbligato principale dal pagamento dei dazi e altri diritti e tributi nel caso di: a) merci che sono andate distrutte per causa di forza maggiore o caso fortuito debitamente accertato; b) penuria ufficialmente riconosciuta per cause dipendenti dalla natura delle merci. Articolo 35 Il garante è liberato dalle sue obbligazioni nei confronti del paese il cui territorio è stato attraversato nel corso di un'operazione T 1, quando il documento T 1 è appurato dall'ufficio di partenza. Il garante è del pari liberato dalle sue obbligazioni alla scadenza di un periodo di dodici mesi dalla data di allibramento della dichiarazione T 1, quando gli è stato notificato dalle autorità doganali competenti del paese di partenza il non appuramento del documento T 1. Quando, entro il termine stabilito dal secondo comma, è stato notificato al garante dalle autorità doganali competenti il non appuramento del documento T 1, gli deve essere anche notificato che egli è tenuto o potrà essere tenuto al pagamento delle somme di cui è garante per l'operazione T 1 in questione. Tale notifica deve pervenire al garante nel termine di tre anni dall'allibramento della dichiarazione T 1. In mancanza di tale notifica nel termine suddetto, il garante è pure liberato dalle sue obbligazioni. Articolo 36 1. Quando è accertato che, nel corso di un'operazione T 1, è stata commessa un'irregolarità o un'infrazione in un determinato paese, l'azione per il recupero dei dazi e degli altri diritti e tributi eventualmente esigibili è svolta da tale paese in conformità delle sue disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, senza pregiudizio dell'esercizio delle azioni penali. 2. Qualora non si possa accertare il luogo dell'irregolarità o dell'infrazione, si ritiene che essa sia stata commessa: a) se nel corso dell'operazione T 1, l'irregolarità o l'infrazione è accertata in un ufficio di passaggio situato ad una frontiera interna: nell'ultimo paese attraversato dal mezzo di trasporto o dalle merci; b) se, nel corso delle operazioni T 1, l'irregolarità o l'infrazione è accertata in un ufficio di passaggio ai sensi dell'articolo 11, lettera d), secondo trattino: nel paese da cui dipende tale ufficio; c) se, nel corso dell'operazione T 1, l'irregolarità o l'infrazione è accertata sul territorio di un paese ma non in un ufficio di passaggio: nel paese dove l'accertamento è stato effettuato; d) se la spedizione non è stata ripresentata all'ufficio di destinazione: nell'ultimo paese sul cui territorio è constatata, in base agli avvisi di passaggio, l'entrata del mezzo di trasporto o delle merci; e) se l'irregolarità o l'infrazione è accertata dopo il compimento dell'operazione T 1: nel paese dove l'accertamento è effettuato. Articolo 37 1. I documenti T 1 rilasciati in modo regolare e le misure d'identificazione adottate dalle autorità doganali di un paese hanno, negli altri paesi, effetti giuridici identici a quelli attribuiti ai documenti T 1 rilasciati in modo regolare e alle misure d'identificazione adottate dalle autorità doganali di ciascuno di tali paesi. 2. Le constatazioni effettuate dalle autorità competenti di un paese al momento dei controlli compiuti nel quadro del regime T 1 hanno, negli altri paesi, la medesima forza probante di quella delle constatazioni effettuate dalle autorità competenti di ciascuno di tali paesi. Articolo 38 (Nella presente appendice non figura l'articolo 38) TITOLO III REGIME T 2 Articolo 39 1. Ogni merce, per circolare vincolata al regime T 2, deve formare oggetto, alle condizioni fissate dalla convenzione, di una dichiarazione T 2 compilata su un formulario corrispondente ai modelli figuranti nell'appendice III. La dichiarazione di cui al primo comma reca la sigla T 2. Se si impiegano formulari complementari, su questi deve comparire la sigla T 2 bis. 2. Le disposizioni del titolo II si applicano, mutatis mutandis, al regime T 2. Articoli 40 e 41 (Nella presente appendice non figurano gli articoli 40 e 41) TITOLO IV DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AD ALCUNI MODI DI TRASPORTO Articolo 42 1. Le amministrazioni ferroviarie dei paesi interessati sono esonerate dall'obbligo di prestare garanzia. 2. Le disposizioni dell'articolo 19, paragrafi 2 e 3 e degli articoli 21 e 22 non si applicano ai trasporti di merci per ferrovia. 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 36, paragrafo 2, lettera d), le scritture tenute dalle amministrazioni ferroviarie sostituiscono gli avvisi di passaggio. Articolo 43 1. Non occorre garanzia per i trasporti di merci sul Reno e sulle idrovie renane. 2. Ciascun paese può, per il trasporto di merci su altre vie navigabili situate nel proprio territorio, concedere l'esonero dalla garanzia. Esso comunica alla Commissione delle Comunità europee, che ne informa gli altri paesi, i provvedimenti adottati a tale effetto. Articolo 44 1. Le merci il cui trasporto comporta l'attraversamento di una frontiera interna ai sensi dell'articolo 11, lettera g) possono non essere vincolate al regime T 1 o T 2 prima di attraversare detta frontiera. 2. Il paragrafo 1 non si applica quando il trasporto delle merci per mare, nel contesto di un unico contratto di trasporto, deve essere seguito, al porto di sbarco, da un trasporto terrestre o per idrovia interna soggetto a un regime di transito, a meno che il trasporto da tale porto non debba essere effettuato secondo il regime del Manifesto renano. 3. Se le merci sono state vincolate al regime T 1 o T 2 prima di attraversare la frontiera interna, gli effetti di tale regime sono sospesi durante la traversata in alto mare. 4. Non occorre garanzia per i trasporti di merci per mare. Articolo 45 1. Il regime T 1 o T 2 non è obbligatorio per i trasporti di merci per via aerea, a meno che non si tratti di merci soggette a misure che comportino il controllo della loro utilizzazione o destinazione. 2. Qualora ci si avvalga del regime T 1 o T 2 per un trasporto effettuato totalmente o parzialmente per via aerea, non occorre garanzia a copertura del percorso aereo di merci trasportate da imprese autorizzate ad effettuare nei paesi interessati trasporti commerciali con voli di linea o no. Articolo 46 1. Il regime T 1 o T 2 non è obbligatorio per i trasporti di merci a mezzo di condutture. 2. Qualora ci si avvalga di un simile regime per trasporti di merci a mezzo di condutture, non occorre garanzia. Articolo 47 (Nella presente appendice non figura l'articolo 47) TITOLO V DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE SPEDIZIONI A MEZZO POSTA Articolo 48 1. In deroga all'articolo 1, il regime T 1 o T 2 non si applica alle spedizioni a mezzo posta (compresi i pacchi postali). 2. (Il presente articolo non comprende il paragrafo 2) TITOLO VI DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE MERCI A SEGUITO DI VIAGGIATORI O CONTENUTE NEI LORO BAGAGLI Articolo 49 1. Il regime T 1 o T 2 non è obbligatorio per i trasporti di merci a seguito di viaggiatori o contenute nei loro bagagli, se si tratta di merci non destinate a fini commerciali. 2. (Il presente articolo non comprende il paragrafo 2) Articoli da 50 a 61 (Nella presente appendice non figurano gli articoli da 50 a 61) ALLEGATO Questo allegato contiene i modelli dei vari sistemi di garanzia applicabili in virtù del regime comune di transito e del regime di transito comunitario MODELLO I REGIME COMUNE DI TRANSITO/TRANSITO COMUNITARIO GARANZIA GLOBALE (Garanzia prestata globalmente per diverse operazioni di transito nel quadro della convenzione relativa ad un regime comune di transito/diverse operazioni di transito comunitario nel quadro dei pertinenti regolamenti della Comunità) II. Impegno del garante 1. Il(la) sottoscritto(a) (¹) . . residente a (²) . . si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di . garanzia di . nei confronti del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica portoghese, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché nei confronti della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica d'Islanda, del Regno di Norvegia, del Regno di Svezia e della Confederazione svizzera (³), per tutte le somme di cui un obbligato principale (%) . . è o diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati sia per il debito principale e addizionale che per gli accessori e spese, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi, tasse, prelievi agricoli e altri diritti e tributi, dovuti in conseguenza di infrazioni o irregolarità commesse nel corso o in occasione di operazioni di transito nel quadro della convenzione relativa al regime comune di transito/transito comunitario, effettuate dall'obbligato principale. 2. Il(la) sottoscritto(a) si obbliga ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza dell'importo massimo citato e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'operazione di transito nel quadro della convenzione relativa al regime comune di transito/del transito comunitario si è svolta senza alcuna infrazione o irregolarità ai sensi del paragrafo 1. Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data di richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale. Tale importo può essere diminuito delle somme già pagate in virtù del presente impegno soltanto quando il(la) sottoscritto(a) è chiamato(a) in causa in seguito ad un'operazione di transito nel quadro della convenzione relativa al regime comune di transito/del transito comunitario, la quale abbia avuto inizio anteriormente alla data di ricevimento della precedente richiesta di pagamento oppure nei trenta giorni successivi a detta data. (¹) Cognome e nome o ragione sociale. (²) Indirizzo completo. (³) Cancellare l'indicazione dello o degli Stati il cui territorio non sarà attraversato. (%) Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo dell'obbligato principale. 3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è stato accettato dall'ufficio di garanzia. La garanzia può essere revocata in qualsiasi momento dal(la) sottoscritto(a), nonché dallo Stato nel cui territorio si trova l'ufficio di garanzia. La revoca prende effetto il sedicesimo giorno successivo alla sua notifica all'altra parte. Il(la) sottoscritto(a) resta responsabile del pagamento delle somme che diverranno esigibili in seguito alle operazioni di transito nel quadro della convenzione relativa al regime comune di transito/del transito comunitario, le quali sono coperte dal presente impegno ed hanno avuto inizio anteriormente alla data in cui la revoca ha avuto effetto, anche se il pagamento di dette somme è richiesto successivamente. 4. Ai fini del presente impegno (¹), il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio in (²) . . nonché in ciascuno degli altri Stati di cui al paragrafo 1, presso: >SPAZIO PER TABELLA> Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti sono state accettate come debitamente comunicategli (comunicatele). Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio. Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia. Fatto a . , addì . . Firma (1) II. Accettazione dell'ufficio di garanzia Ufficio di garanzia di . Impegno del garante accettato il . . Timbro e firma MODELLO II REGIME COMUNE DI TRANSITO/TRANSITO COMUNITARIO GARANZIA PRESTATA PER UNA SOLA OPERAZIONE (Garanzia prestata per una sola operazione di transito nel quadro della convenzione relativa al regime comune di transito/una sola operazione di transito comunitario nel quadro dei pertinenti regolamenti della Comunità) II. Impegno del garante 1. Il(la) sottoscritto(a) (¹) . . residente a (²) . . si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di partenza di . nei confronti del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica portoghese, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché nei confronti della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica d'Islanda, del Regno di Norvegia, del Regno di Svezia e della Confederazione svizzera (³), per tutte le somme di cui un obbligato principale (%) . . è o diverebbe debitore nei confronti di detti Stati, sia per il debito principale e addizionale che per gli accessori e spese, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi, tasse, prelievi agricoli e altri diritti e tributi, dovuti in conseguenza di infrazioni o irregolarità commesse nel corso o in occasione di operazioni di transito nel quadro della convenzione relativa al regime comune di transito/del transito comunitario, effettuate dall'obbligato principale dall'ufficio di partenza di . all'ufficio di destinazione di . e riguardante le merci qui di seguito designate. 2. Il(la) sottoscritto(a) si obbliga ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'operazione di transito nel quadro della convenzione relativa al regime comune di transito/del transito comunitario si è svolta senza alcuna infrazione o irregolarità ai sensi del paragrafo 1. Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data di richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale. 3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è stato accettato dall'ufficio di partenza. (¹) Cognome e nome o ragione sociale. (²) Indirizzo completo. (³) Cancellare l'indicazione dello o degli Stati il cui territorio non sarà attraversato. (%) Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo dell'obbligato principale. 4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio (¹) in (²) . . nonché in ciascuno degli altri Stati di cui al paragrafo 1, presso: >SPAZIO PER TABELLA> Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, sono state accettate come debitamente comunicategli (comunicatele). Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio. Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di partenza. Fatto a . , addì . . Firma (2) II. Accettazione dell'ufficio di partenza Ufficio di partenza di . Impegno del garante accettato il . a copertura dell'operazione di transito T 1/T 2 (3) rilasciato il ............................... n. . . Timbro e firma MODELLO III REGIME COMUNE DI TRANSITO/TRANSITO COMUNITARIO GARANZIA FORFETTARIA (Sistema di garanzia forfettaria) II. Impegno del garante 1. Il(la) sottoscritto(a) (¹) . . residente a (²) . . si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di garanzia di . nei confronti del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché nei confronti della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica d'Islanda, del Regno di Norvegia, del Regno di Svezia e della Confederazione svizzera, per tutte le somme di cui un obbligato principale diverebbe debitore nei confronti di detti Stati sia per il debito principale e addizionale, che per gli accessori e spese, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi, tasse, prelievi agricoli e altri diritti e tributi dovuti in conseguenza di infrazioni o irregolarità commesse nel corso o in occasione di operazioni di transito nel quadro della convenzione relativa al regime comune di transito/transito comunitario, per i quali il(la) sottoscritto(a) ha consentito di impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia ed a concorrenza di un importo massimo di 7 000 ECU per certificato. 2. Il(la) sottoscritto(a) si obbliga ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza di 7 000 ECU per titolo di garanzia e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'operazione di transito nel quadro della convenzione relativa al regime comune di transito/del transito comunitario si è svolta senza alcuna infrazione o irregolarità ai sensi del paragrafo 1. Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data di richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale. 3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è stato accettato dall'ufficio di garanzia. La garanzia può essere revocata in qualsiasi momento dal(dalla) sottoscritto(a), nonché dallo Stato nel cui territorio si trova l'ufficio di garanzia. La revoca prende effetto il sedicesimo giorno successivo alla sua notifica all'altra parte. Il(la) sottoscritto(a) resta responsabile del pagamento delle somme che diverranno esigibili in seguito alle operazioni di transito nel quadro della convenzione relativa al regime comune di transito/del transito comunitario, le quali sono coperte dal presente impegno, ed hanno avuto inizio anteriormente alla data in cui la revoca ha avuto effetto anche se il pagamento di dette somme è richiesto successivamente. (¹) Cognome e nome o ragione sociale. (²) Indirizzo completo. 4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio (¹) in (²) . . nonché in ciascuno degli altri Stati di cui al paragrafo 1, presso: >SPAZIO PER TABELLA> Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, sono state accettate come debitamente comunicategli (comunicatele). Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio. Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia. Fatto a . , addì . . Timbro e firma (4) II. Accettazione dell'ufficio di garanzia Ufficio di garanzia di . Impegno del garante accettato il . . Timbro e firma (1) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Stati, il garante designa, in ciascuno degli altri Stati indicati al paragrafo 1, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti per conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia. Gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. (2) Indirizzo completo. (3) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia per l'importo di ....................................», indicando l'importo in lettere. (4) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Stati, il garante designa, in ciascuno degli altri Stati indicati al paragrafo 1, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia. Gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. (5) Indirizzo completo. (6) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia». (7) Cancellare la voce inutile. (8) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Stati, il garante designa, in ciascuno degli altri Stati indicati al paragrafo 1, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti per conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia. Gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. (9) Indirizzo completo. (10) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia». APPENDICE II TITOLO I DISPOSIZIONI RELATIVE AI FORMULARI E ALLA LORO UTILIZZAZIONE NELL'AMBITO DEL REGIME COMUNE DI TRANSITO CAPITOLO I FORMULARI Elenco dei formulari Articolo 1 1. I formulari su cui vengono compilate le dichiarazioni T 1 o T 2 debbono essere conformi ai modelli figuranti negli allegati da I a IV dell'appendice III. Queste dichiarazioni sono compilate secondo le modalità previste dalla presente convenzione. 2. Nelle condizioni di cui agli articoli da 5 a 9 e all'articolo 85 le distinte di carico conformi al modello figurante nell'allegato I della presente appendice possono essere utilizzate come parti descrittive delle dichiarazioni di transito. Questa utilizzazione non pregiudica affatto gli obblighi concernenti le formalità relative, secondo il caso, ai regimi di spedizione, di esportazione o a qualsiasi altro regime nello Stato di destinazione, nonché quelli relativi ai formulari che vi si riferiscono. 3. Il formulario su cui è redatto l'avviso di passaggio ai fini dell'applicazione dell'articolo 22 dell'appendice I deve essere conforme al modello figurante nell'allegato II della presente appendice. 4. Il formulario su cui è redatta la ricevuta attestante la presentazione all'ufficio di destinazione di un documento T 1 o T 2 e della spedizione cui si riferisce deve essere conforme al modello figurante nell'allegato III della presente appendice. Tuttavia, per quanto riguarda il documento T 1 o T 2 può essere utilizzata la ricevuta a tergo della copia da restituire. La ricevuta è rilasciata ed utilizzata conformemente all'articolo 10. 5. Il formulario su cui è redatto il certificato di garanzia previsto all'articolo 30, paragrafo 3 dell'appendice I deve essere conforme al modello figurante nell'allegato IV della presente appendice. Il certificato di garanzia è rilasciato ed utilizzato conformemente alle disposizioni degli articoli da 12 a 15. 6. Il formulario su cui è redatto il certificato di garanzia forfettaria deve essere conforme al modello figurante nell'allegato V della presente appendice. Tuttavia, le indicazioni contenute a tergo di questo modello possono figurare sul recto, in alto, prima dell'indicazione dell'organismo emittente, restando inalterate le indicazioni successive. Il certificato di garanzia forfettaria è rilasciato ed utilizzato conformemente alle disposizioni degli articoli da 16 a 19. 7. Il documento, che serve a comprovare il carattere comunitario delle merci - denominato «documento T 2 L» - è redatto su un formulario conforme all'esemplare n. 4 del modello di formulario figurante nell'allegato I dell'appendice III o all'esemplare n. 4/5 del modello di formulario figurante nell'allegato II di detta appendice. Se del caso, tale formulario viene completato da uno o più formulari conformi all'esemplare n. 4 o all'esemplare n. 4/5 del modello di formulario figurante, rispettivamente, negli allegati III e IV dell'appendice III. Qualora venga utilizzato un sistema informatizzato di trattamento delle dichiarazioni per la pubblicazione di queste ultime, non vengono usati come formulari complementari i formulari figuranti negli allegati III e IV dell'appendice III; il documento T 2 L viene completato da uno o più formulari conformi all'esemplare n. 4 o all'esemplare n. 4/5 del modello di formulario figurante, rispettivamente, negli allegati I e II dell'appendice III. L'interessato appone la sigla «T 2 L» nella sottocasella di destra della casella 1 del formulario conforme all'esemplare n. 4 o all'esemplare n. 4/5 del modello di formulario figurante, rispettivamente, negli allegati I e II dell'appendice III. Quando vengano utilizzati formulari complementari, l'interessato appone la sigla «T 2 L bis» nella sottocasella di destra della casella 1 del formulario conforme all'esemplare n. 4 o all'esemplare n. 4/5 del modello di formulario figurante, rispettivamente, negli allegati I e III oppure II e IV dell'appendice III. Questo documento che, ai fini dell'applicazione della presente convenzione, è denominato «Documento T 2 L», è rilasciato ed utilizzato conformemente alle disposizioni del titolo V della presente appendice. Stampa e compilazione dei formulari Articolo 2 1. Per i formulari delle distinte di carico, degli avvisi di passaggio e delle ricevute è utilizzata una carta collata per scritture, del peso di almeno 40 gr/m$; la sua resistenza deve essere tale da non presentare, ad un uso normale, alcuna lacerazione o sgualcitura. 2. Per i formulari dei certificati di garanzia forfettaria è utilizzata una carta collata per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso di almeno 55 gr/m$. Essa deve avere un fondo arabescato di colore rosso, il quale faccia apparire qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici. 3. Per i formulari dei certificati di garanzia forfettaria è utilizzata una carta non contenente pasta meccanica, del peso di almeno 100 gr/m$. Essa deve avere sulle due facciate un fondo arabescato di colore verde, il quale faccia apparire qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici. 4. La carta di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è di colore bianco, salvo per quanto concerne le distinte di carico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per le quali il colore della carta è a scelta degli interessati. 5. Il formato dei formulari è di: a) 210 × 297 mm per le distinte di carico; è ammessa una tolleranza per quanto riguarda la lunghezza di al massimo 5 mm in meno e 8 mm in più; b) 210 × 148 mm per gli avvisi di passaggio e i certificati di garanzia; c) 148 × 105 mm per le ricevute e i certificati di garanzia forfettaria. 6. Le dichiarazioni e i documenti devono essere redatti in una delle lingue ufficiali delle parti contraenti accettata dalle autorità competenti del paese di partenza. Questa disposizione non si applica ai certificati di garanzia forfettaria. PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 287A0813(01).1 Ove necessario, le autorità competenti di un altro paese in cui le dichiarazioni e i documenti devono essere presentati possono chiedere la traduzione di tali dichiarazioni e documenti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di questo paese. Per quanto riguarda il certificato di garanzia, la lingua da utilizzare è indicata dalle autorità competenti del paese da cui dipende l'ufficio di garanzia. 7. I formulari del certificato di garanzia forfettaria devono essere corredati di una dicitura che indichi il nome e l'indirizzo del tipografo o di una sigla che ne consenta l'identificazione. Il certificato di garanzia forfettaria reca, inoltre, un numero di serie che lo contraddistingue. 8. È compito delle parti contraenti provvedere o far provvedere alla stampa dei formulari dei certificati di garanzia. Ogni certificato porta un numero che lo contraddistingue. 9. I formulari del certificato di garanzia e dei certificati di garanzia forfettaria devono essere compilati a macchina o con un procedimento meccanografico o affine. I formulari delle distinte di carico, dell'avviso di passaggio e della ricevuta possono essere compilati sia a macchina, sia con un procedimento meccanografico o affine, sia a mano, in modo leggibile; in quest'ultimo caso, devono essere compilati con inchiostro e in stampatello. I formulari non devono contenere cancellature o alterazioni. Le modifiche eventualmente apportate devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, all'occorrenza, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dall'autore e appositamente vistata dalle autorità competenti. CAPITOLO II UTILIZZAZIONE DEI FORMULARI Dichiarazioni T 1 e T 2 Descrizione e utilizzazione Spedizioni composite Articolo 3 1. Gli esemplari che compongono i formulari su cui vengono compilate le dichiarazioni T 1 e T 2 sono descritti nella nota esplicativa contenuta nell'allegato VII dell'appendice III, e verranno completati in conformità di detta nota esplicativa. Quando taluni particolari da inserire in tali formulari devono essere espressi in codice, questi codici saranno conformi alle indicazioni particolareggiate di cui all'allegato IX dell'appendice III. 2. Quando le merci circolano vincolate alla procedura T 1, l'obbligato principale deve apporre la sigla «T 1» nella sottocasella di destra della casella n. 1 del formualario corrispondente al modello figurante negli allegati I e II dell'appendice III. Qualora vengano utilizzati formulari complementari, l'obbligato principale appone la sigla «T 1 bis» nella sottocasella di destra della casella n. 1 di uno o più formulari corrispondenti al modello figurante negli allegati III e IV dell'appendice III. Quando, qualora venga utilizzato un sistema informatizzato di trattamento delle dichiarazioni per la pubblicazione di queste ultime, i formulari complementari utilizzati corrispondono al modello figurante negli allegati I o II dell'appendice III, la sigla «T 1 bis» viene apposta nella sottocasella di destra della casella 1 di detti formulari. Quando le merci circolano vincolate alla procedura T 2, l'obbligato principale appone la sigla «T 2» nella sottocasella di destra della casella 1 del formulario corrispondente al modello figurante negli allegati I e II dell'appendice III. Qualora vengano utilizzati formulari complementari, l'obbligato principale appone la sigla «T 2 bis» nella sottocasella di destra della casella 1 di uno o più formulari corrispondenti al modello figurante negli allegati III e IV dell'appendice III. Quando, qualora venga utilizzato un sistema informatizzato di trattamento delle dichiarazioni per la pubblicazione di queste ultime, i formulari complementari utilizzati corrispondono al modello di formulario figurante negli allegati I o II dell'appendice III, la sigla «T 2 bis» viene apposta nella sottocasella di destra della casella 1 di detti formulari. 3. Per le spedizioni concernenti contemporaneamente merci circolanti in regime T 1 e in regime T 2, i documenti complementari corrispondenti al modello di cui agli allegati III e IV o eventualmente agli allegati I e II dell'appendice III, corredati, rispettivamente, della sigla «T 1 bis» o «T 2 bis», possono essere allegati ad uno stesso formulario corrispondente al modello di cui agli allegati I e II dell'appendice III. In tal caso, la sigla «T» deve essere apposta nella sottocasella di destra della casella 1 di quest'ultimo formulario e lo spazio vuoto intorno a questa sigla «T» va sbarrato; inoltre, le caselle n. 32 «Articolo n.», n. 33 «Codice delle merci», n. 35 «Massa lorda (kg)», n. 38 «Massa netta (kg)» e n. 44 «Menzioni speciali, documenti presentati, certificati ed autorizzazioni» devono essere sbarrati. Un riferimento ai numeri d'ordine dei documenti complementari recanti la sigla «T 1 bis» e dei documenti complementari recanti la sigla «T 2 bis» è apposto nella casella n. 31 «Colli e descrizione delle merci» del formulario corrispondente al modello di cui agli allegati I e II dell'appendice III. 4. Nei casi in cui una delle sigle di cui al paragrafo 2 non sia stata apposta nella sottocasella di destra della casella n. 1 del formulario utilizzato o quando, nel caso di spedizioni concernenti contemporaneamente merci circolanti in regime T 1 e in regime T 2, le disposizioni di cui al paragrafo 3 e all'articolo 5, paragrafo 7, non siano state rispettate, le merci trasportate con tali documenti sono considerate circolare vincolate al regime T 1. Presentazione congiunta della dichiarazione di spedizione o di esportazione e della dichiarazione di transito Articolo 4 Fatte salve le misure di semplificazione eventualmente applicabili, il documento doganale di spedizione o di rispedizione delle merci o il documento doganale di esportazione o di riesportazione delle merci o qualsiasi documento di effetto equivalente deve essere presentato all'ufficio di partenza con la dichiarazione di transito cui si riferisce. Ai fini suddetti, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3 della convenzione, possono essere raggruppate in un unico formulario la dichiarazione di spedizione o di rispedizione o la dichiarazione di esportazione o di riesportazione, da un lato, e la dichiarazione di transito dall' altro. Distinte di carico Utilizzazione delle distinte di carico Spedizioni composite Articolo 5 1. Quando l'obbligato principale si avvale della possibilità di utilizzare distinte di carico per una spedizione comportante più specie di merci, le caselle n. 15 «Paese di spedizione/esportazione», n. 32 «Articolo n.», n. 33 «Codice delle merci», n. 35 «Massa lorda (kg)», n. 38 «Massa netta (kg)» ed, eventualmente, n. 44 «Menzioni speciali, documenti presentati, certificati ed autorizzazioni» del formulario utilizzato per il transito vanno sbarrati e la casella n. 31 «Colli e designazione delle merci» dello stesso non deve essere utilizzata per indicare i contrassegni, i numeri, la quantità e la natura dei colli, nonché la designazione delle merci. Questo formulario non può essere completato da formulari complementari. 2. Per distinta di carico, di cui all'allegato 1, paragrafo 2, si intende qualsiasi documento commerciale rispondente alle condizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, paragrafo 5, lettera a), paragrafo 6, primo e secondo comma, e paragrafo 9, secondo e terzo comma e degli articoli 6 e 7. 3. La distinta di carico è presentata nello stesso numero di esemplari del formulario utilizzato per il transito cui si riferisce; essa è firmata dalla stessa persona che firma il predetto formulario. 4. In sede di registrazione della dichiarazione la distinta di carico è munita dello stesso numero di registrazione del formulario utilizzato per il transito comunitario cui si riferisce. Questo numero deve essere apposto sia a mezzo di un timbro che porti il nome dell'ufficio di partenza, sia a mano. In quest'ultimo caso deve essere autenticato dal timbro ufficiale di detto ufficio. La firma di un funzionario dell'ufficio di partenza è facoltativa. 5. Quando ad un formulario utilizzato per il transito comunitario sono allegate più distinte di carico, queste devono recare un numero d'ordine attribuito dall'obbligato principale; il numero delle distinte di carico allegate è indicato nella casella 4 «Distinte di carico» di detto formulario. 6. Una dichiarazione compilata su un formulario corrispondente al modello di cui agli allegati I e II dell'appendice III, recante nella sottocasella di destra della casella 1 la sigla «T 1» o «T 2» e completata da una o più distinte di carico rispondenti alle condizioni degli articoli da 6 a 9, equivale, secondo il caso, alla dichiarazione T 1 o alla dichiarazione T 2 di cui rispettivamente all'articolo 12 o all'articolo 39 dell'appendice I. 7. Per le spedizioni concernenti contemporaneamente merci circolanti in regime T 1 e in regime T 2, vanno compilate distinte di carico separate; queste possono essere allegate ad uno stesso formulario corrispondente al modello di cui agli allegati I o II dell'appendice III. In tal caso, la sigla «T» deve essere apposta nella sottocasella di destra della casella n. 1 di quest'ultimo formulario e lo spazio vuoto intorno a questa sigla va sbarrato; inoltre, le caselle n. 15 «Paese di spedizione/esportazione», n. 32 «Articolo n.», n. 33 «Codice delle merci», n. 35 «Massa lorda (kg)», n. 38 «Massa netta (kg)» ed eventualmente n. 44 «Menzioni speciali, documenti presentati, certificati ed autorizzazioni» devono essere sbarrate. Il riferimento ai numeri d'ordine delle distinte di carico relative a ciascuna delle due categorie di merci va apposto nella casella n. 31 «Colli e designazione delle merci» del formulario utilizzato. Forma delle distinte di carico Articolo 6 Le distinte di carico recano: a) l'intestazione «distinta di carico»; b) un riquadro di 70 × 55 mm, diviso in una parte superiore di 70 × 15 mm destinata a ricevere la sigla «T» seguita da una delle diciture di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e una parte inferiore di 70 × 40 mm destinata a ricevere le indicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4; c) delle colonne la cui intestazione è redatta come segue: - numero d'ordine, - marche, numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci, - paese di spedizione/esportazione, - massa lorda in kg, - spazio riservato alla dogana. Gli interessati possono adattare alle loro necessità la larghezza di queste colonne. Tuttavia, la colonna intestata «Spazio riservato alla dogana» deve avere una larghezza minima di 30 mm. Gli interessati possono inoltre disporre liberamente degli spazi diversi da quelli previsti alle lettere a), b) e c). Compilazione Articolo 7 1. Può essere utilizzata come distinta di carico soltanto la faccia anteriore del formulario. 2. Ogni articolo indicato nella distinta di carico deve essere preceduto da un numero d'ordine. 3. (Questo articolo non contiene il paragrafo 3) 4. Immediatamente sotto l'ultima iscrizione deve essere tracciata una linea orizzontale e gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile qualsiasi altra aggiunta. Misure di semplificazione Articolo 8 1. Le autorità doganali competenti di ogni paese possono permettere che le imprese stabilite sul loro territorio, le cui strutture siano basate su un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati, utilizzino le distinte di carico che sono previste all'articolo 1, paragrafo 2 e che, benché non rispondano a tutte le condizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 9, secondo e terzo comma e dell'articolo 6, sono concepite e compilate in modo da poter essere utilizzate senza difficoltà dalle autorità doganali e statistiche interessate. 2. Queste distinte di carico devono, in ogni caso, indicare la quantità, la natura, le marche e i numeri dei colli, la designazione delle merci, la massa lorda in kg di ogni articolo, nonché il paese di spedizione/esportazione. Spedizioni per ferrovia Articolo 9 1. Quando ci si avvale degli articoli da 29 a 61, si applicano l'articolo 5, paragrafo 2 e gli articoli 6, 7 e 8 alle distinte di carico allegate alla lettera di vettura internazionale o al bollettino di consegna TR. Nel primo caso, il numero di dette distinte è indicato nella casella 32 della lettera di vettura internazionale; nel secondo caso, il numero delle distinte è indicato nella casella riservata alla designazione degli allegati al bollettino di consegna TR. Inoltre, la distinta di carico deve recare il numero del vagone cui la lettera di vettura internazionale si riferisce oppure, all'occorrenza, il numero del contenitore contenente le merci. 2. Per i trasporti che iniziano nel territorio delle parti contraenti e concernono contemporaneamente merci circolanti in regime T 1 o in regime T 2, le distinte di carico sono compilate separatamente; per i trasporti mediante grandi contenitori accompagnati da bolletini di consegna TR, queste distinte separate devono essere compilate per ciascuno dei grandi contenitori contenenti contemporaneamente le due categorie di merci. Per i trasporti che iniziano nel territorio della Comunità, i numeri di serie delle distinte di carico relative a merci circolanti in regime T 1 vengono apposti, secondo il caso: a) nella casella n. 25 della lettera di vettura internazionale; b) nella casella destinata alla designazione delle merci nel bollettino di consegna TR. Per i trasporti che iniziano nel territorio di un paese EFTA, un riferimento ai numeri di serie delle distinte di carico relative alle merci circolanti in regime T 2 viene apposto, secondo il caso: a) nella casella n. 25 della lettera di vettura internazionale; b) nella casella destinata alla designazione delle merci nel bollettino di consegna TR. 3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 e ai fini delle procedure previste agli articoli da 29 a 61, le distinte di carico allegate alla lettera di vettura internazionale o al bollettino di consegna TR fanno parte integrante di detti documenti e producono gli stessi effetti giuridici. L'originale di tali distinte di carico deve recare il visto della stazione di spedizione. Ricevuta Utilizzazione della ricevuta Articolo 10 1. La persona che presenta all'ufficio di destinazione un documento T 1 o T 2 e la spedizione cui si referisce, può, su richiesta, ottenere una ricevuta. 2. La ricevuta deve essere previamente compilata dall'interessato e può contenere altre indicazioni relative alla spedizione al di fuori della casella riservata alla dogana, ma la validità del visto della dogana è limitata alle indicazioni che figurano in detta casella. Rinvio dei documenti Uffici centralizzatori Articolo 11 Ogni paese ha il diritto di designare uno o più organismi centrali cui i documenti devono essere rinviati dagli uffici doganali competenti del paese di destinazione. I paesi che hanno designato a questo effetto tali organismi ne informano la Commissione delle Comunità europee, precisando il tipo di documenti che devono essere rinviati. La Commissione ne dà notizia agli altri paesi. TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE GARANZIE GARANZIA GLOBALE Certificati di garanzia Persone autorizzate Articolo 12 1. Sul verso del certificato di garanzia l'obbligato principale designa, sotto la sua responsabilità, al momento del rilascio o durante il periodo di validità del certificato, le persone da lui autorizzate a firmare a suo nome le dichiarazioni T 1 o T 2. Ogni designazione implica l'indicazione del cognome e nome della persona autorizzata, seguito dalla firma di detta persona. L'obbligato principale deve convalidare con la sua firma la designazione di ogni persona autorizzata. L'obbligato principale ha il diritto di sbarrare le caselle che non intende utilizzare. 2. L'obbligato principale può, in qualsiasi momento, annullare l'iscrizione del nome di una persona autorizzata figurante sul verso del certificato. Rappresentanti autorizzati Articolo 13 Ogni persona indicata sul verso di un certificato di garanzia presentato ad un ufficio di partenza è considerata essere il rappresentante autorizzato dall'obbligato principale. Periodo di validità; proroga Articolo 14 Il periodo di validità del certificato di garanzia non può essere superiore a due anni. Questo periodo può tuttavia essere prorogato una sola volta dall'ufficio di garanzia per un nuovo periodo di due anni. Revoca Articolo 15 In caso di revoca della garanzia, l'obbligato principale deve restituire immediatamente all'ufficio di garanzia tutti i certificati di garanzia in corso di validità che gli sono stati rilasciati. Garanzia forfettaria Atto costitutivo della garanzia Articolo 16 1. Quando una persona fisica o giuridica intende costituirsi garante alle condizioni di cui agli articoli 27 e 28 e secondo le modalità di cui all'articolo 32, paragrafo 1 dell'appendice I, la costituzione della garanzia deve formare oggetto di un atto conforme al modello III figurante nell'allegato dell'appendice I. 2. Quando lo esigono le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o gli usi, ogni paese può autorizzare una diversa stesura dell'atto costitutivo della garanzia, purché gli effetti siano identici a quelli dell'atto previsto al paragrafo 1. Certificati di garanzia Articolo 17 1. L'accettazione della garanzia di cui all'articolo 16 da parte dell'ufficio doganale dove è costituita la garanzia - denominato «ufficio di garanzia» - comporta per il garante stesso l'autorizzazione a rilasciare, alle condizioni stabilite nella garanzia, il certificato o i certificati di garanzia forfettaria richiesti a persone che intendono effettuare, da un ufficio di partenza di loro scelta e in qualità di obbligati principali, un'operazione T 1 o T 2. Il garante può rilasciare certificati di garanzia forfettaria: - non validi per un'operazione T 1 o T 2 concernente merci figuranti nell'elenco di cui all'allegato VII della presente appendice, e - utilizzabili nel numero massimo di sette certificati per mezzo di trasporto, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2 dell'appendice I, per merci diverse da quelle di cui al primo trattino. A tal fine, il garante fa figurare in diagonale, sul certificato o sui certificati di garanzia forfettaria che rilascia, in lettere maiuscole, una delle seguenti diciture: - VALIDEZ LIMITADA - BEGRÆNSET GYLDIGHED - BESCHRÄNKTE GELTUNG - ÐÅÑÉÏÑÉÓÌÅÍÇ ÉÓ×ÕÓ - LIMITED VALIDITY - VALIDITÉ LIMITÉE - VALIDITÀ LIMITATA - BEPERKTE GELDIGHEID - VALIDADE LIMITADA - VOIMASSA RAJOITETUSTI - TAKMARKAD GILDISSVID - BEGRENSET GYLDIGHET - BEGRÄNSAD GILTIGHET Lo Stato da cui dipende l'ufficio di garanzia notifica senza indugio agli altri Stati la revoca di una garanzia. 2. La responsabilità del garante è impegnata fino alla concorrenza di 7 000 ECU per ogni certificato di garanzia forfettaria. 3. Ferme restando le disposizioni previste al paragrafo 1, secondo e terzo comma e all'articolo 18, ogni certificato di garanzia forfettaria permette all'obbligato principale di effettuare un'operazione T 1 o T 2. Il certificato consegnato all'ufficio di partenza viene ivi conservato. Aumento della garanzia; conversione dell'ECU Articolo 18 1. Ad eccezione dei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, l'ufficio di partenza non può esigere una garanzia superiore all'importo forfettario di 7 000 ECU per ogni dichiarazione T 1 o T 2, indipendentemente dall'importo dei dazi e degli altri diritti e tributi relativi alle merci che formano oggetto di una stessa dichiarazione. 2. Eccezionalmente, quando un trasporto di merci, per circostanze ad esso particolari, presenta rischi maggiori e l'ufficio di partenza reputa insufficiente, per queste ragioni, la garanzia di 7 000 ECU, detto ufficio può esigere una garanzia superiore pari ad un multiplo di 7 000 ECU. 3. I trasporti di merci figuranti nell'elenco di cui all'allegato VII della presente appendice danno luogo ad un aumento della garanzia forfettaria quando la quantità della o delle merci trasportate supera la quantità corrispondente all'importo forfettario di 7 000 ECU. In tal caso, l'importo forfettario è pari al multiplo di 7 000 ECU necessario a garantire la quantità delle merci da spedire. 4. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, l'obbligato principale deve consegnare all'ufficio di partenza il numero di certificati di garanzia forfettaria corrispondenti al multiplo di 7 000 ECU richiesto. 5. Il controvalore in moneta nazionale degli importi in ECU di cui alla presente appendice è calcolato sulla base dei tassi di conversione in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre, con effetto dal 1g gennaio dell'anno successivo. Quando, per una determinata moneta nazionale, tale tasso non è disponibile, ad essa viene applicato il tasso dell'ultimo giorno per il quale è stato pubblicato un tasso. Il controvalore dell'ECU da prendere in considerazione per l'applicazione del primo comma è quello applicabile alla data di registrazione della dichiarazione T 1 o T 2 accompagnata dal(dai) titolo(i) di garanzia forfettaria. Spedizione congiunta di merci sensibili e non sensibili Articolo 19 1. Quando la dichiarazione T 1 o T 2 comprende altre merci, oltre a quelle menzionate nell'elenco di cui all'articolo 18, paragrafo 3, le disposizioni relative alla garanzia forfettaria si applicano come se le due categorie di merci formassero oggetto di dichiarazioni separate. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, non si tiene conto della presenza di merci di una delle categorie quando la loro quantità o il loro valore è relativamente modesto. TITOLO III Articoli da 20 a 27 (Nella presente appendice non figurano gli articoli da 20 a 27) TITOLO IV MISURE DI SEMPLIFICAZIONE Norme fatte salve dal presente titolo Articolo 28 Le disposizioni del presente titolo non pregiudicano affatto gli obblighi connessi con le formalità relative, secondo il caso, ai regimi di spedizione, di esportazione, o a qualsiasi altro regime nel paese di destinazione. CAPITOLO I PROCEDURE DEL TRANSITO COMUNITARIO PER LE MERCI TRASPORTATE DALLE FERROVIE Disposizioni generali relative ai trasporti ferroviari Generalità Articolo 29 Le formalità relative alle procedure T 1 o T 2 sono semplificate conformemente alle disposizioni degli articoli da 30 a 43 e da 59 a 61 per i trasporti di merci effettuati dalle amministrazioni ferroviarie con la lettera di vettura internazionale (CIM) o con il bollettino di spedizione colli espressi internazionale (TIEx). Valore giuridico dei documenti utilizzati Articolo 30 La lettera di vettura internazionale o il bollettino di spedizione colli espressi internazionale equivale alla dichiarazione T 1 o T 2, secondo il caso. Controllo delle scritture Articolo 31 Per eventuali controlli, l'amministrazione ferroviaria di ogni paese tiene a disposizione dell'amministrazione delle dogane nazionali le scritture del(dei) centro(i) contabile(i). Obbligato principale Articolo 32 1. L'amministrazione ferroviaria che accetta di trasportare la merce accompagnata dalla lettera di vettura internazionale o dal bollettino di spedizione colli espressi internazionale è l'obbligato principale per tale operazione T 1 o T 2. 2. L'amministrazione ferroviaria del paese attraverso il cui territorio il trasporto entra nel territorio delle parti contraenti è l'obbligato principale per le operazioni T 1 o T 2 relative alle merci che l'amministrazione ferroviaria di un paese terzo ha accettato di trasportare. Etichette Articolo 33 Le amministrazioni ferroviarie fanno in modo che i trasporti effettuati in regime T 1 o T 2 siano caratterizzati da etichette munite di un pittogramma il cui modello figura nell'allegato VIII della presente appendice. Le etichette sono apposte sulla lettera di vettura internazionale o sul bollettino di spedizione colli espressi internazionale nonché sul vagone, quando si tratta di un carico completo o sul(sui) collo(i) negli altri casi. Modifica del contratto di trasporto Articolo 34 Se un contratto di trasporto è modificato in modo che: - un trasporto che avrebbe dovuto concludersi fuori dal territorio di una parte contraente si conclude all'interno del territorio di detta parte contraente, - un trasporto che avrebbe dovuto concludersi all'interno del territorio di una parte contraente si conclude fuori dal territorio di detta parte contraente le amministrazioni ferroviarie possono procedere all'esecuzione del contratto modificato, soltanto previo accordo dell'ufficio di partenza. In caso di modifica del contratto di trasporto in virtù della quale un trasporto si conclude all'interno del paese di partenza, l'esecuzione del contratto modificato è subordinata alle condizioni che saranno state stabilite dall'amministrazione doganale di questo paese. In tutti gli altri casi le amministrazioni ferroviarie possono procedere all'esecuzione del contratto modificato; esse informano immediatamente l'ufficio di partenza della modifica intervenuta. Circolazione delle merci tra parti contraenti Posizione doganale delle merci; utilizzazione della lettera di vettura internazionale Articolo 35 1. Quando un trasporto inizia e termina all'interno del territorio delle parti contraenti la lettera di vettura internazionale è presentata all'ufficio di partenza. 2. Le merci il cui trasporto inizia nella Comunità sono considerate come circolanti in regime T 2. Tuttavia, quando le merci devono circolare in regime T 1, l'ufficio di partenza indica sugli esemplari n. 1, n. 2 e n. 3 della lettera di vettura internazionale che le merci cui essa si riferisce circolano in regime T 1; a tal fine, esso appone in modo visibile nella casella 25 la sigla «T 1». Non si appone nel documento la sigla «T 2» nel caso di merci circolanti in regime T 2. 3. Le merci il cui trasporto ha inizio in un paese EFTA sono considerate come circolanti in regime T 1. Tuttavia, quando le merci devono circolare in regime T 2 a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) della convenzione, l'ufficio di partenza indica sull'esemplare n. 3 della lettera di vettura internazionale che le merci alle quali essa si riferisce circolano in regime T 2; a tal fine esso appone chiaramente nella casella 25 la sigla «T 2», con timbro dell'ufficio doganale di partenza e firma del funzionario competente. Non si appone nel documento la sigla «T 1» nel caso di merci circolanti in regime T 1. 4. Tutti gli esemplari della lettera di vettura internazionale sono consegnati all'interessato. 5. Ogni Stato membro della Comunità può decidere che le merci circolanti in regime T 2 possono essere vincolate, alle condizioni da esso o dalla Comunità stabilite, al regime T 2, senza che occorra presentare all'ufficio di partenza la lettera di vettura internazionale relativa a tali merci. Ogni paese EFTA può decidere che le merci circolanti in regime T 1 possono essere trasportate in regime T 1 senza che occorra presentare all'ufficio di partenza la lettera di vettura internazionale. 6. L'ufficio doganale competente per la stazione di destinazione assolve la funzione di ufficio di destinazione. Tuttavia, quando le merci sono immesse in consumo o sono vincolate ad un altro regime doganale in una stazione intermedia, l'ufficio competente per questa stazione assolve la funzione di ufficio di destinazione. Misure d'identificazione Articolo 36 In genere e tenuto conto delle misure d'identificazione applicate dall'amministrazione ferroviaria, l'ufficio di partenza non procede al suggellamento dei mezzi di trasporto o dei colli. Funzione dei diversi esemplari della lettera di vettura internazionale Articolo 37 1. L'amministrazione ferroviaria del paese da cui dipende l'ufficio di destinazione consegna a quest'ultimo gli esemplari n. 2 e n. 3 della lettera di vettura internazionale. 2. L'ufficio di destinazione restituisce senza indugio all'amministrazione ferroviaria l'esemplare n. 2, dopo averlo vistato, e conserva l'esemplare n. 3. Trasporto di merci a destinazione di paesi terzi o in provenienza dagli stessi Trasporti a destinazione di paesi terzi Articolo 38 1. Quando un trasporto inizia all'interno e termina all'esterno del territorio delle parti contraenti, si applicano gli articoli 35 e 36. 2. L'ufficio doganale competente per la stazione di frontiera attraverso cui il trasporto lascia il territorio delle parti contraenti assolve la funzione di ufficio di destinazione. contraenti assolve la funzione di ufficio di destinazione. 3. Nessuna formalità deve essere assolta negli uffici di partenza e di destinazione. Trasporti in provenienza da paesi terzi Articolo 39 1. Quando un trasporto inizia all'esterno e termina all'interno del territorio delle parti contraenti, l'ufficio doganale competente per la stazione di frontiera attraverso la quale il trasporto entra nel territorio delle parti contraenti assolve la funzione di ufficio di partenza. Nessuna formalità deve essere assolta nell'ufficio di partenza. 2. L'ufficio doganale competente per la stazione di destinazione assolve la funzione di ufficio di destinazione. Tuttavia, quando le merci sono immesse in consumo o sono assoggettate ad un altro regime doganale in una stazione intermedia, l'ufficio doganale competente per questa stazione assolve la funzione di ufficio di destinazione. Le formalità previste all'articolo 37 devono essere assolte nell'ufficio di destinazione. Trasporto in transito attraverso il territorio delle parti contraenti Articolo 40 1. Quando un trasporto inizia e termina all'esterno del territorio delle parti contraenti, gli uffici doganali che assolvono la funzione di ufficio di partenza e di destinazione sono rispettivamente quelli di cui all'articolo 39, paragrafo 1 e all'articolo 38, paragrafo 2. 2. Nessuna formalità deve essere assolta negli uffici di partenza e di destinazione. Posizione doganale delle merci in provenienza da paesi terzi o in transito Articolo 41 Le merci che formano oggetto di un trasporto di cui all'articolo 39, paragrafo 1 o all'articolo 40, paragrafo 1, sono considerate merci che circolano vincolate al regime T 1 a meno che per dette merci non venga presentato un documento T 2 L rilasciato per giustificare il carattere comunitario delle merci. Disposizioni relative ai colli espressi Disposizioni applicabili Articolo 42 Fatto salvo il disposto dell'articolo 43, le disposizioni degli articoli da 35 a 41 si applicano anche ai trasporti scortati dal bollettino di spedizione colli espressi internazionale. Posizione doganale delle merci; utilizzazione dei diversi esemplari del documento TIEx Articolo 43 Per i trasporti effettuati con il bollettino di spedizione colli espressi internazionale: a) le sigle di cui: - all'articolo 35, paragrafo 2, sono da apporre sugli esemplari n. 2, 3 e 4 del bollettino di spedizione colli espressi internazionale; - all'articolo 35, paragrafo 3, sono da apporre sull'esemplare n. 4 del bollettino di spedizione colli espressi internazionale; b) gli esemplari n. 2 e n. 4 del bollettino di spedizione colli espressi internazionale sono consegnati, in applicazione dell'articolo 37, all'ufficio di destinazione il quale, restituisce immediatamente all'amministrazione ferroviaria l'esemplare n. 2, dopo averlo vistato, e conserva l'esemplare n. 4. Disposizioni relative ai trasporti mediante grandi contenitori Generalità Articolo 44 Le formalità relative al regime T 1 o T 2 sono semplificate conformemente alle disposizioni degli articoli da 45 a 60 e dell'articolo 61, paragrafi 3 e 4, per i trasporti di merci che le amministrazioni ferroviarie effettuano mediante grandi contenitori, per il tramite d'imprese di trasporto, scortati da un bollettino di consegna del modello appositamente concepito per essere utilizzato come documento di transito e denominato ai fini della presente appendice «bollettino di consegna TR». Detti trasporti comportano, se del caso, l'inoltro di queste spedizioni, a cura delle imprese di trasporto, mediante mezzi di trasporto diversi dalla ferrovia, nel paese di provenienza fino alla stazione di partenza e nel paese di destinazione dalla stazione di destinazione, nonché il trasporto marittimo che potrebbe essere effettuato durante il percorso tra queste due stazioni. Definizioni Articolo 45 Ai fini dell'applicazione degli articoli da 44 a 60 e dell'articolo 61, paragrafi 3 e 4, s'intende: 1. per «impresa di trasporto», un'impresa che le amministrazioni ferroviarie hanno costituito in forma di società di cui esse sono le associate, per effettuare trasporti di merci mediante grandi contenitori, accompagnati da bollettini di consegna; 2. per «grande contenitore», un mezzo di trasporto: - di carattere permanente; - appositamente concepito per facilitare il trasporto delle merci, senza rottura di carico, con uno o più mezzi di trasporto; - concepito per essere assicurato e/o manipolato facilmente; - preparato per poter essere suggellato con ogni garanzia, qualora l'applicazione dell'articolo 53 renda necessario il suo suggellamento; - di dimensioni tali che la superficie delimitata dai quattro angoli inferiori esterni sia di almeno 7 m$; 3. per «bollettino di consegna TR», il documento che concreta il contratto con il quale l'impresa di trasporto provvede ad inoltrare dalla sede dello speditore a quella del destinatario uno o più grandi contenitori in traffico internazionale. Il bollettino di consegna TR è munito nell'angolo superiore destro di un numero d'ordine che ne permette l'identificazione. Detto numero è composto di sei cifre, separate in due gruppi uguali dalle lettere TR. Il bollettino di consegna TR è composto dei seguenti esemplari, che si presentano, nell'ordine della loro numerazione, come segue: 1 - esemplare per la direzione generale dell'impresa di trasporto; 2 - exemplare per il rappresentante nazionale dell'impresa di trasporto nella stazione di destinazione; 3 A - esemplare per la dogana; 3 B - esemplare per il destinatario; 4 - esemplare per la direzione generale dell'impresa di trasporto; 5 - esemplare per il rappresentante nazionale dell'impresa di trasporto nella stazione di partenza; 6 - esemplare per lo speditore. Ciascun esemplare del bollettino di consegna TR, eccetto l'esemplare n. 3 A, ha un bordo sulla destra, di colore verde della larghezza di circa 4 centimetri. 4. per «distinta dei grandi contenitori», in seguito denominata «distinta», il documento allegato ad un bollettino di consegna TR di cui fa parte integrante, destinato a coprire la spedizione di parecchi grandi contenitori da una stessa stazione di partenza verso una stessa stazione di destinazione, dal momento che le formalità doganali dovranno essere effettuate in dette stazioni. Il numero di distinte è indicato nella casella riservata alla designazione dei documenti allegati al «bollettino di consegna TR». Inoltre, il numero di serie del bollettino di consegna TR corrispondente deve essere indicato nell'angolo superiore destro di ciascuna distinta. Valore giuridico del documento utilizzato Articolo 46 Il bollettino di consegna TR utilizzato dall'impresa di trasporto equivale alla dichiarazione T 1 o T 2, secondo il caso. Controllo delle scritture; informazioni da fornire Articolo 47 1. Nei singoli paesi, l'impresa di trasporto - tramite il suo o i suoi rappresentanti - tiene a disposizione delle autorità doganali nel suo o nei suoi centri contabili o in quelli del(dei) suo(suoi) rappresentante(i) nazionale(i) le relative scritture per permettere eventuali controlli. 2. Su richiesta delle autorità doganali, l'impresa di trasporto o il suo o i suoi rappresentanti nazionali comunicano loro senza indugio tutti i documenti, scritture contabili e informazioni relative alle spedizioni effettuate o in corso, di cui dette autorità ritengono di dover essere informate. 3. L'impresa di trasporto o il suo (i suoi) rappresentante(i) nazionale(i) informano in particolare: a) gli uffici doganali di destinazione dei «bollettini di consegna TR» il cui esemplare n. 1 le sia pervenuto senza il visto doganale; b) gli uffici doganali di partenza dei «bollettini di consegna TR» il cui esemplare n. 1 non le sia stato restituito e nei confronti dei quali non le sia stato possibile determinare se la spedizione sia stata regolarmente presentata all'ufficio doganale di destinazione, oppure, in caso di applicazione dell'articolo 55, se la spedizione abbia lasciato il territorio delle parti contraenti a destinazione di un paese terzo. Obbligato principale Articolo 48 1. Per i trasporti di cui all'articolo 44, accettati dall'impresa di trasporto in un paese, l'amministrazione ferroviaria di questo paese è l'obbligato principale. 2. Per i trasporti di cui all'articolo 44, accettati dall'impresa di trasporto in un paese terzo, l'amministrazione ferroviaria del paese attraverso il cui territorio il trasporto entra nel territorio delle parti contraenti è l'obbligato principale. Formalità doganali nel corso di un trasporto diverso da quello ferroviario Articolo 49 Se alcune formalità doganali debbono essere espletate durante il percorso effettuato per via diversa da quella ferroviaria fino alla stazione di partenza o dalla stazione di destinazione, il «bollettino di consegna TR» deve riferirsi soltanto ad un unico grande contenitore. Etichette Articolo 50 L'impresa di trasporto fa in modo che i trasporti effettuati in regime di transito comunitario siano caratterizzati da etichette munite di un pittogramma il cui modello figura nell'allegato VIII della presente appendice. Le etichette sono apposte sul bollettino di consegna TR e sul(sui) grande(i) contenitore(i). Modifica del contratto di trasporto Articolo 51 Se un contratto di trasporto è modificato in modo che: - un trasporto che avrebbe dovuto concludersi fuori dal territorio di una parte contraente si conclude all'interno del territorio di detta parte contraente - un trasporto che avrebbe dovuto concludersi all'interno - un trasporto che avrebbe dovuto concludersi all'interno del territorio di una parte contraente si conclude fuori dal territorio di detta parte contraente l'impresa di trasporto può procedere all'esecuzione del contratto modificato, soltanto previo accordo dell'ufficio di partenza. In caso di modifica del contratto di trasporto in virtù della quale un trasporto si conclude all'interno del paese di partenza, l'esecuzione del contratto modificato è subordinata alle condizioni che verranno stabilite dall'amministrazione doganale di questo paese. In tutti gli altri casi, l'impresa di trasporto può procedere all'esecuzione del contratto modificato; essa informa immediatamente l'ufficio di partenza della modifica intervenuta. Circolazione delle merci fra parti contraenti Posizione doganale delle merci - Rilevazioni - Dispensa della presentazione del bollettino di consegna all'ufficio di partenza Articolo 52 1. Quando un trasporto inizia e termina all'interno del territorio di una parte contraente, il bollettino di consegna TR è presentato all'ufficio di partenza. 2. Le merci il cui trasporto inizia all'interno del territorio della Comunità sono considerate come circolanti in regime T 2. Tuttavia, se le merci devono circolare in regime T 1, l'ufficio di partenza indica sugli esemplari n. 2, n. 3 A e n. 3 B del «bollettino di consegna TR» che le merci alle quali esso si riferisce circolano vincolate al regime T 1; a tal fine esso appone in modo visibile nel riquadro riservato alla dogana degli esemplari n. 2, n. 3 A e n. 3 B del «bollettino di consegna TR» la sigla «T 1». Non si appone nel documento la sigla «T 2» nel caso di merci circolanti in regime T 2. 3. Le merci il cui trasporto ha inizio all'interno di un paese EFTA sono considerate come circolanti in regime T 1. Tuttavia, quando le merci debbano circolare in regime T 2 a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera (b) della convenzione, l'ufficio di partenza indica chiaramente sull'esemplare n. 3 A del bollettino di consegna TR che le merci alle quali si riferisce circolano in regime T 2; a tal fine esso appone nel riquadro riservato alla dogana dell'esemplare 3 A del bollettino di consegna TR la sigla «T 2», con il timbro dell'ufficio doganale di partenza e la firma del funzionario competente. Non si appone nel documento la sigla «T 1» nel caso di merci circolanti in regime T 1. 4. Quando, in un trasporto che inizia all'interno della Comunità uno o parecchi grandi contenitori, accompagnati da un «bollettino di consegna TR» contengono merci circolanti in regime T 1 e il o gli altri grandi contenitori contengono esclusivamente merci circolanti in regime T 2, nella casella riservata alla dogana degli esemplari n. 2, n. 3 A e n. 3 B del bollettino di consegna TR, in corrispondenza della sigla «T 1» l'ufficio di partenza deve indicare un riferimento al o ai grandi contenitori contenenti le merci circolanti in regime T 1. 5. Quando, in un trasporto che inizia all'interno di un paese EFTA, uno o parecchi grandi contenitori, accompagnati da un «bollettino di consegna TR», contengano merci circolanti in regime T 1 ed il o gli altri grandi contenitori contengono esclusivamente merci circolanti in regime T 2 ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera (b) della convenzione, nel riquadro riservato alla dogana dell'esemplare n. 3 A del bollettino di consegna TR, in corrispondenza della sigla «T 2», l'ufficio di partenza deve indicare un riferimento al o ai grandi contenitori contenenti le merci circolanti in regime T 2 a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera (b) ed apporre il timbro dell'ufficio di partenza e la firma del funzionario competente. 6. Qualora, nel caso di cui ai paragrafi 4 e 5 sia fatto uso delle distinte di grandi contenitori, devono essere compilate distinte separate per i contenitori che contengono le merci circolanti in regime T 1 e per i contenitori che contengono esclusivamente le merci circolanti in regime T 2. Ad ogni distinta deve essere attribuito un numero d'ordine che ne permetta l'identificazione. Per i trasporti che iniziano all'interno della Comunità un riferimento al(ai) numero(i) di ordine della o delle distinte dei grandi contenitori che contengono merci circolanti in regime T 1 deve essere apposto dall'ufficio di partenza nel riquadro riservato alla dogana degli esemplari n. 2, n. 3 A e n. 3 B del «bollettino di consegna TR» in corrispondenza della sigla «T 1». Per i trasporti che iniziano all'interno di un paese EFTA, un riferimento al(ai) numero(i) di ordine della o delle distinte dei grandi contenitori che contengono merci circolanti in regime T 2 a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera (b) della convenzione deve essere apposto dall'ufficio di partenza nel riquadro riservato alla dogana dell'esemplare 3 A del «bollettino di consegna TR» in corrispondenza della sigla «T 2», con timbro dell'ufficio di partenza e firma del funzionario competente. 7. Tutti gli esemplari del bollettino di consegna TR vengono restituiti all'interessato. 8. Ogni Stato membro della Comunità può decidere che le merci circolanti in regime T 2 possono essere vincolate, alle condizioni da esso o dalla Comunità stabilite, al regime T 2, senza che occorra presentare all'ufficio di partenza il bollettino di consegna TR relativo a tali merci. Ogni paese EFTA può decidere che le merci circolanti in regime T 1 possono essere vincolate al regime T 1 senza che occorra presentare all'ufficio di partenza il bollettino di consegna TR. 9. Il bollettino di consegna TR deve essere presentato all'ufficio doganale, in appresso denominato «ufficio di destinazione», dove le merci formano oggetto di una dichiarazione per la loro immissione in consumo o vengono assegnate ad un altro regime doganale. Misure d'identificazione Articolo 53 L'identificazione delle merci avviene in conformità delle disposizioni dell'articolo 11 della convenzione. Tuttavia, nei casi in cui conformemente alle disposizioni applicabili alle parti contraenti il «bollettino di consegna TR» non venga presentato all'ufficio di partenza, la dogana non procede, in generale, al suggellamento dei grandi contenitori, tenuto conto delle misure d'identificazione applicate dalle amministrazioni ferroviarie. In caso di apposizioni di suggelli doganali, questi sono menzionati nella casella riservata alla dogana degli esemplari n. 3 A e n. 3 B del «bollettino di consegna TR». Utilizzazione dei diversi esemplari del bollettino di consegna Articolo 54 1. L'impresa di trasporto consegna all'ufficio doganale di destinazione gli esemplari n. 1, n. 2 e n. 3 A del «bollettino di consegna TR». 2. L'ufficio di destinazione restituisce senza indugio all'impresa di trasporto gli esemplari n. 1 e n. 2, dopo averli vistati e conserva l'esemplare n. 3 A. Trasporto di merci a destinazione di paesi terzi o in provenienza dagli stessi Trasporti a destinazione di paesi terzi Articolo 55 1. Quando un trasporto inizia all'interno del territorio delle parti contraenti e deve concludersi all'esterno di detto territorio, si applicano le disposizioni degli articoli 52 e 53. 2. L'ufficio doganale competente per la stazione di frontiera attraverso la quale il trasporto lascia il territorio delle parti contraenti assolve la funzione di ufficio di destinazione. 3. Nell'ufficio di destinazione non viene espletata alcuna formalità. Trasporti in provenienza da paesi terzi Articolo 56 1. Quando un trasporto inizia all'esterno del territorio delle parti contraenti e deve concludersi all'interno di detto territorio, l'ufficio doganale competente per la stazione di frontiera attraverso la quale il trasporto entra nel territorio delle parti contraenti assolve la funzione di ufficio di partenza. Nell'ufficio di partenza non viene espletata alcuna formalità. 2. L'ufficio doganale presso il quale le merci sono ripresentate assolve la funzione di ufficio di destinazione. Le formalità di cui all'articolo 54 vanno espletate nell'ufficio di destinazione. Trasporti in transito nel territorio delle parti contraenti Articolo 57 1. Quando un trasporto inizia e deve concludersi all'esterno del territorio delle parti contraenti, gli uffici doganali che assolvono la funzione di ufficio di partenza e di ufficio di destinazione sono quelli indicati rispettivamente nell'articolo 56, paragrafo 1 e nell'articolo 55, paragrafo 2. 2. Negli uffici di partenza e di destinazione non viene espletata alcuna formalità. Posizione doganale delle merci in provenienza da paesi terzi o in transito Articolo 58 Le merci che formano oggetto di un trasporto di cui all'articolo 56, paragrafo 1 o all'articolo 57, paragrafo 1, sono considerate merci circolanti in regime T 1, a meno che per queste merci non venga presentato un documento T 2 L predisposto per comprovarne il carattere comunitario. Disposizioni statistiche Articolo 59 (Nella presente appendice non figura l'articolo 59) Altre disposizioni Disposizioni dell'appendice I non applicabili Articolo 60 Le disposizioni dei titoli II e III dell'appendice I, rese caduche dall'applicazione del presente capitolo, in particolare l'articolo 12, paragrafi da 3 a 6, gli articoli 17 e 23, l'articolo 26, paragrafo 1 e l'articolo 41, non sono applicabili. Campo di applicazione della procedura normale e delle misure di semplificazione Articolo 61 1. Le disposizione degli articoli da 29 a 43 non escludono la possibilità di ricorrere alla procedura definita nell'appendice I. In tal caso, sono comunque applicabili le disposizioni degli articoli 31 e 33. 2. In questo caso occorre apporre un chiaro riferimento al(ai) documento(i) di transito utilizzato(i) al momento della compilazione della lettera di vettura internazionale o del bollettino di spedizione colli espressi internazionale rispettivamente nella casella n. 32 o nella casella n. 20 di questi documenti. Tale riferimento deve comportare l'indicazione della specie, dell'ufficio di rilascio, della data e del numero del (dei) documento(i) utilizzato(i). Inoltre, l'esemplare n. 2 della lettera di vettura internazionale o del bollettino di spedizione colli espressi internazionale deve recare il visto dell'amministrazione ferroviaria dalla quale dipende l'ultima stazione interessata dall'operazione di transito. Tale amministrazione vi appone il proprio visto dopo aver accertato che il trasporto delle merci è scortato dal(dai) documento(i) di transito al(ai) quale(i) è fatto riferimento. Quando le operazioni di transito di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo terminano in un paese dell'EFTA, tale paese può stipulare che l'esemplare n. 2 della lettera di vettura internazionale o del bollettino di spedizione colli espressi internazionale deve essere presentato all'ufficio doganale da cui dipende l'ultima stazione interessata dall'operazione di transito. Tale ufficio appone il proprio visto sull'esemplare dopo aver accertato che il trasporto delle merci è scortato dal (dai) documento (i) di transito al (ai) quale (i) è fatto riferimento. 3. Le disposizioni degli articoli da 44 a 58 escludono la possibilità di utilizzare la procedura definita dall'appendice I. 4. Quando un'operazione di transito comunitario è effettuata con un bollettino di consegna TR, secondo le disposizioni degli articoli da 44 a 58, la lettera di vettura internazionale utilizzata nel quadro di questa operazione è esclusa dal campo di applicazione degli articoli da 29 a 43, degli articoli 59 e 60 e dell'articolo 61, paragrafi 1 e 2. Nella casella n. 32 della lettera di vettura internazionale deve essere indicato, in modo visibile, un riferimento al bollettino di consegna TR. Detto riferimento deve comportare, tra l'altro, l'indicazione «bollettino di consegna», seguita dal numero di serie. CAPITOLO II SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITÀ DA ESPLETARE NEGLI UFFICI DI PARTENZA E DI DESTINAZIONE Generalità Articolo 62 Ogni paese può decidere la semplificazione delle formalità relative alle procedure di transito da espletare negli uffici di partenza e di destinazione situati sul suo territorio, conformemente alle disposizione che seguono. Formalità nell'ufficio di partenza Speditore autorizzato Articolo 63 Le autorità doganali di ogni paese possono autorizzare qualsiasi persona che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 64 e che intenda effettuare operazioni di transito, qui di seguito denominato «speditore autorizzato», a non presentare all'ufficio di partenza le merci e la relativa dichiarazione di transito comunitario. Condizioni dell'autorizzazione Articolo 64 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 63 è concessa unicamente alle persone: a) che effettuano frequenti spedizioni, b) le cui scritture consentano alle autorità doganali di controllare le operazioni, e c) che, allorché le disposizioni relative al transito in regime T 1 o T 2 esigono una garanzia, forniscano una garanzia globale. 2. Le autorità doganali possono rifiutare l'autorizzazione alle persone che non offrono tutte le garanzie che esse reputano necessarie. 3. Le autorità doganali possono revocare l'autorizzazione, in particolare quando lo speditore autorizzato non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 1 o non offre più le garanzie di cui al paragrafo 2. Contenuto dell'autorizzazione Articolo 65 Nell'autorizzazione che viene rilasciata dalle autorità doganali vengono stabiliti in particolare: a) l'ufficio o gli uffici doganali competenti come ufficio(i) di partenza per le spedizioni da effettuare; b) il termine e le modalità cui lo speditore autorizzato deve ottemperare per informare l'ufficio di partenza delle spedizioni da effettuare, onde eventualmente permettergli di controllare le merci prima della partenza; c) il termine entro cui le merci debbono essere ripresentate all'ufficio di destinazione; e d) le misure d'identificazione da adottare. A tal fine, le autorità doganali possono stabilire che i mezzi di trasporto o i colli siano muniti di suggelli doganali di modello speciale, ammessi dalle autorità doganali e apposti dallo speditore autorizzato. Preautenticazione Articolo 66 1. L'autorizzazione stabilisce che la casella riservata all'ufficio di partenza figurante sul recto dei formulari di dichiarazione T 1 o T 2 deve: a) essere munita preventivamente del timbro dell'ufficio di partenza e della firma di un funzionario di detto ufficio, oppure b) recare, apposto dallo speditore autorizzato, un timbro speciale in metallo ammesso dalle autorità doganali e conforme al modello figurante nell'allegato IX. L'impronta del timbro può essere prestampata sui formulari, quando la loro stampa è affidata ad una tipografia a tal fine autorizzata. Lo speditore autorizzato è tenuto a completare tale riquardo, indicandovi la data di spedizione delle merci, ed a munire la dichiarazione di un numero, conformemente alle disposizioni all'uopo previste nell'autorizzazione. 2. Le autorità doganali possono prescrivere l'impiego di formulari che rechino un segno distintivo che ne permetta l'identificazione. Formalità alla partenza delle merci Articolo 67 1. Al più tardi al momento della spedizione delle merci, lo speditore autorizzato completa la dichiarazione T 1 o T 2, debitamente compilata, indicando sul recto degli esemplari n. 1, n. 4 e n. 5, nella casella «controllo dell'ufficio di partenza», il termine entro cui le merci devono essere ripresentante all'ufficio di destinazione, le misure di identificazione adottate, nonché una delle seguenti diciture: - Procedimiento simplificado - Forenklet procedure - Vereinfachtes Verfahren - ÁðëïõóôåõìÝíç äéáäéêáóßá - Simplified procedure - Procédure simplifiée - Procedura semplificata - Vereenvoudigde regeling - Procedimento simplificado - Yksinkertaistettu menettely - Einföldun afgreidslu - Forenklet prosedyre - Förenklat förfarande 2. L'esemplare n. 1 è inviato all'ufficio di partenza subito dopo la spedizione. Le autorità doganali possono stabilire, nell'autorizzazione, che l'esemplare n. 1 venga inviato all'ufficio di partenza non appena redatta la dichiarazione T 1 o T 2. Gli altri esemplari accompagnano le merci in conformità delle disposizioni stabilite nell'appendice I. 3. Qualora le autorità doganali delle Stato membro di partenza procedano al controllo di una spedizione in partenza, esse appongono il loro visto nel riquadro «controllo dell'ufficio di partenza» figurante sul recto degli esemplari n. 1, n. 4 e n. 5 della dichiarazione di transito comunitario. Obbligato principale Articolo 68 La dichiarazione T 1 o T 2, debitamente compilata e completata con le indicazioni di cui all'articolo 67, paragrafo 1, vale documento T 1 o T 2, secondo il caso, e lo speditore autorizzato che ha firmato la dichiarazione è l'obbligato principale. Dispensa dalla firma Articolo 69 1. Le autorità doganali possono autorizzare lo speditore autorizzato a non porre la firma sulle dichiarazioni T 1 o T 2 munite del timbro speciale di cui all'allegato IX della presente appendice, compilate con un sistema integrato per il trattamento elettronico o automatico dei dati. Tale autorizzazione è concessa sempre che lo speditore autorizzato abbia preventivamente fornito alle suddette autorità un impegno scritto in cui si riconosce come principale obbligato di tutte le operazioni T 1 o T 2 effettuate con la scorta di documenti T 1 o T 2 muniti del timbro speciale. 2. I documenti T 1 o T 2 compilati conformemente a quanto previsto al paragrafo 1 devono recare, nel riquadro riservato alla firma dell'obbligato principale, una delle seguenti diciture: - Dispensa de firma - Fritages for underskrift - Freistellung von der Unterschriftsleistung - Äåí áðáéôåßôáé õðïãñáöÞ - Signature waived - Dispense de signature - Dispensa dalla firma - Van ondertekening vrijgesteld - Dispensada a assinatura - Vapautettu allekirjoituksesta - Fratekid fyrir undirskrift - Fritatt for underskrift - Befriad från underskrift Responsabilità dello speditore autorizzato Articolo 70 1. Lo speditore autorizzato è tenuto: a) a rispettare le condizioni previste nel presente capitolo e nell'autorizzazione; e b) a prendere tutte le misure necessarie per assicurare la custodia del timbro speciale o dei formulari che recano l'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o del timbro speciale. 2. In caso di utilizzazione abusiva da parte di qualsiasi persona di formulari preventivamente muniti del timbro dell'ufficio doganale competente o recanti il timbro speciale, lo speditore autorizzato risponde, fatte salve azioni penali, del pagamento dei dazi e di altri diritti e tributi divenuti esigibili in un determinato paese e relativi alle merci trasportate con la scorta di questi formulari, a meno che egli non dimostri alle autorità doganali che l'hanno autorizzato di aver preso le misure di cui al paragrafo 1, lettera b). Formalità nell'ufficio di destinazione Destinatario autorizzato Articolo 71 1. Le autorità doganali di ciascun paese possono consentire che le merci trasportate vincolate ad una procedura T 1 o T 2 non siano presentate all'ufficio di destinazione quando esse sono destinate ad una persona che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 72, qui di seguito denominata «destinatario autorizzato», preventivamente autorizzata dalle autorità doganali del paese da cui dipende l'ufficio di destinazione. 2. In tal caso, l'obbligato principale ha adempiuto agli obblighi che gli incombono, a norma delle disposizioni dell'articolo 13, lettera a), dell'appendice I, dal momento che gli esemplari del documento T 1 o T 2 che hanno scortato la spedizione e le merci intatte sono stati consegnati al destinatario autorizzato, nei suoi locali o nei luoghi precisati nell'autorizzazione, entro il termine prescritto e rispettando debitamente le misure d'identificazione. 3. Per ogni spedizione consegnata nelle condizioni di cui al paragrafo 2, il destinatario autorizzato rilascia, su richiesta del trasportatore, una ricevuta nella quale dichiara che il documento e le merci sono stati consegnati. Condizioni dell'autorizzazione Articolo 72 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 71 è accordata unicamente alle persone: a) che ricevono frequenti spedizioni soggette ad un controllo doganale, e b) le cui scritture consentono alle autorità doganali di controllare le operazioni. 2. Le autorità doganali possono rifiutare l'autorizzazione alle persone che non offrono tutte le garanzie che esse reputano utili. 3. Le autorizzazioni possono essere revocate, in particolare quando il destinatario autorizzato non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 1 o non offre più le garanzie di cui al paragrafo 2. 4. Il destinatario autorizzato deve rispettare le condizioni previste nel presente capitolo e nell'autorizzazione. Contenuto dell'autorizzazione Articolo 73 1. Nell'autorizzazione che viene rilasciata dalle autorità doganali vengono stabiliti in particolare: a) l'ufficio o gli uffici doganali competenti come uffici di destinazione per le spedizioni che il destinatario autorizzato riceve; e b) il termine e le modalità cui il destinatario autorizzato deve ottemperare per informare l'ufficio di destinazione dell'arrivo delle merci, onde eventualmente permettergli di procedere al loro controllo. 2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 76, le autorità doganali stabiliscono nell'autorizzazione se il destinatario autorizzato può disporre della merce arrivata senza alcun intervento dell'ufficio di destinazione. Obblighi del destinatario autorizzato Articolo 74 1. Per le spedizioni che arrivano nei suoi locali o nei luoghi precisati nell'autorizzazione, il destinatario autorizzato deve: a) informare immediatamente l'ufficio di destinazione, secondo le modalità previste nell'autorizzazione, in merito ad eventuali eccedenze, deficienze, sostituzioni o altre irregolarità, quali la manomissione dei suggelli; e b) inviare immediatamente all'ufficio di destinazione gli esemplari del documento T 1 o T 2 che hanno scortato la spedizione, segnalando la data di arrivo della stessa nonché lo stato dei suggelli apposti. 2. L'ufficio di destinazione appone su questi esemplari del documento T 1 o T 2 le prescritte annotazioni. Altre disposizioni Controlli Articolo 75 Le autorità doganali possono effettuare presso gli speditori autorizzati e i destinatari autorizzati ogni controllo ritenuto utile. Detti speditori e destinatari sono tenuti a prestare la loro assistenza a tal fine nonché a fornire le informazioni necessarie. Esclusione di talune merci Articolo 76 Le autorità doganali del paese di partenza o di destinazione possono escludere dalle agevolazioni di cui agli articoli da 63 a 71 talune categorie di merci. Caso particolare delle spedizioni per ferrovia Articolo 77 1. (Questo articolo non contiene il paragrafo 1). 2. Quando le merci trasportate in applicazione delle disposizioni degli articoli da 29 a 61 sono destinate ad un destinatario autorizzato, le autorità doganali possono prevedere che, in deroga all'articolo 71, paragrafo 2, e all'articolo 74, paragrafo 1, lettera b), gli esemplari n. 2 e n. 3 della lettera di vettura internazionale, gli esemplari n. 2 e n. 4 del bollettino di spedizione colli espressi internazionale o gli esemplari n. 1, n. 2 e n. 3 A del «bollettino di consegna TR», siano consegnati direttamente all'ufficio di destinazione dall'amministrazione delle ferrovie o dall'impresa di trasporto. CAPITOLO III Articoli da 78 a 81 (Nella presente appendice non figurano gli articoli da 78 a 81) TITOLO V DISPOSIZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO CHE SERVE A COMPROVARE IL CARATTERE COMUNITARIO DELLE MERCI CHE NON CIRCOLANO VINCOLATE AL REGIME T 2 (DOCUMENTO T 2 L) CAPITOLO I RILASCIO E UTILIZZAZIONE DEL DOCUMENTO Formulari - Campo di applicazione Articolo 82 1. Il documento T 2 L è redatto sui formulari di cui all'articolo 1, paragrafo 7 della presente appendice. 2. Tali formulari vanno compilati in conformità della nota esplicativa di cui all'allegato VIII dell'appendice III. 3. Il documento T 2 L è rilasciato per merci aventi carattere comunitario, ma non circolanti in regime T 2, escluse: a) le merci destinate all'esportazione all'esterno del territorio delle parti contraenti; o b) le merci in imballaggi non aventi carattere comunitario; o c) le merci circolanti nel regime di trasporto internazionale di merci scortate da carnet TIR, a meno che: - le merci destinate ad essere scaricate nel territorio di una parte contraente siano trasportate unitamente a merci destinate ad essere scaricate in un paese terzo; o - le merci siano trasportate dal territorio di una parte contraente al territorio di un'altra parte contraente passando per un paese terzo. 4. Il documento T 2 L può inoltre essere rilasciato per: - spedizioni a mezzo posta (compresi i pacchi postali) effettuate da un ufficio postale situato nel territorio di una parte contraente ad un ufficio postale situato nel territorio di un'altra parte contraente; - merci che a norma dell'articolo 49 dell'appendice I non vengono trasportate in regime T 2. Condizioni del trasporto diretto Articolo 83 Il documento T 2 L può essere utilizzato per giustificare il carattere comunitario delle merci cui si riferisce soltanto quando tali merci sono trasportate direttamente da uno Stato ad un altro. Sono considerate trasportate direttamente da un paese ad un altro: a) le merci il cui trasporto si effettua senza che venga attraversato il territorio di un paese terzo; b) le merci il cui trasporto si effettua con attraversamento del territorio di uno o più paesi terzi, a patto che l'attraversamento di tali paesi avvenga con la scorta di un documento di trasporto unico, emesso in una parte contraente. Condizioni per il rilascio; rilascio a posteriori Articolo 84 1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 92, il documento T 2 L è redatto in un unico esemplare. 2. Il documento T 2 L e, se del caso, il o i documenti T 2 L bis sono vistati dalle autorità doganali del paese di partenza su richiesta dell'interessato nella casella C («ufficio di partenza»). Essi vengono consegnati all'interessato non appena sono state espletate le formalità doganali per la spedizione delle merci verso il paese di destinazione. 3. Per valide ragioni l'interessato può ricevere dalle competenti autorità del paese di partenza un documento T 2 L rilasciato a posteriori; in questo caso il documento reca in rosso, una delle seguenti diciture: - Expedido a posteriori - Udstedt efterfølgende - Nachträglich ausgestellt - ÅêäïèÝí åê ôùí õóôÝñùí - Issued retroactively - Délivré a posteriori - Rilasciato a posteriori - Achteraf afgegeven - Emitido a posteriori - Annettu jälkikäteen - Utgefid eftirá - Utstedt i etterhånd - Utfärdat i efterhand Utilizzazione delle distinte di carico Articolo 85 1. Quando un documento T 2 L deve essere compilato per una spedizione comportante più di una specie di merci, le indicazioni relative a queste ultime possono, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, essere fornite su una o più distinte di carico invece di essere annotate nelle caselle n. 31 «Colli e designazione delle merci», n. 32 «Articolo n...»,n. 33 «Codice delle merci», n. 35 «Massa lorda (kg)»,n. 38 «Massa netta (kg)», e, se del caso, n. 44 «Menzioni speciali, documenti presentati, certificati ed autorizzazioni» del formulario utilizzato per la compilazione del documento T 2 L. Quando ci si avvalga di distinte di carico, le relative caselle del formulario utilizzato per la compilazione del documento T 2 L vanno sbarrate. 2. Nella parte superiore del riquadro di cui all'articolo 6, lettera b), viene apposta la sigla «T 2 L», mentre in quella inferiore viene apposto il visto dell'ufficio doganale. La colonna «Paese di spedizione/esportazione» figurante nella distinta di carico non va compilata. 3. La distinta di carico è presentata in un numero di esemplari pari a quello del documento T 2 L a cui si riferisce ed è firmata da chi firma detto documento T 2 L. 4. Quando ad un documento T 2 L sono allegate più distinte di carico, queste devono recare un numero d'ordine apposto dall'interessato; il numero delle distinte di carico allegate viene indicato nel riquadro «Distinte di carico» del formulario utilizzato per la compilazione del documento T 2 L. Presentazione a destinazione del documento T 2 L Articolo 86 1. Il documento T 2 L deve essere presentato all'ufficio doganale nel quale le merci formano oggetto di una dichiarazione al fine di vincolarle ad un regime doganale diverso da quello in cui sono arrivate. 2. Quando le merci sono state trasportate via mare, per aereo o a mezzo di condutture, il documento T 2 L è presentato all'ufficio doganale dove viene loro assegnato un regime doganale. Controllo del documento T 2 L Articolo 87 Gli Stati membri si prestano mutua assistenza al fine di controllare l'autenticità dei documenti T 2 L e l'esattezza delle indicazioni in essi apposte. Compilazione del documento T 2 L in tre copie Articolo 88 (Nella presente appendice non figura l'articolo 88) CAPITOLO II PROCEDURA SEMPLIFICATA PER IL RILASCIO DEL DOCUMENTO T 2 L Speditori autorizzati Articolo 89 Le autorità doganali di ciascun paese possono autorizzare qualsiasi persona che soddisfi le condizioni previste all'articolo 90 e che intenda spedire delle merci con un documento T 2 L, qui di seguito denominata «speditore autorizzato», ad utilizzare questo documento senza che siano osservate le disposizioni dell'articolo 84, paragrafo 2. Condizioni dell'autorizzazione Articolo 90 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 89 è concessa unicamente alle persone: a) che effettuano frequenti spedizioni; b) le cui scritture consentono alle autorità doganali di controllare le operazioni. 2. Le autorità doganali possono rifiutare l'autorizzazione alle persone che non offrono tutte le garanzie che esse reputano necessarie. 3. Esse possono revocare l'autorizzazione, in particolare quando lo speditore autorizzato non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 1 e non offre più le garanzie di cui al paragrafo 2. Contenuto dell'autorizzazione Articolo 91 1. Nell'autorizzazione rilasciata dalle autorità doganali vengono stabiliti, in particolare: a) l'ufficio doganale incaricato della preautentificazione, a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera a) dei formulari utilizzati per compilare i documenti T 2 L, e b) le condizioni nelle quali lo speditore autorizzato deve giustificare l'utilizzazione dei predetti formulari. 2. Le autorità doganali fissano il termine e le condizioni a cui lo speditore autorizzato deve ottemperare per informare l'ufficio competente onde permettergli di procedere eventualmente ad un controllo delle merci prima della loro partenza. Preautentificazione e formalità alla partenza Articolo 92 1. L'autorizzazione stabilisce che la casella C («Ufficio di partenza») figurante sul recto dei formulari utilizzati per compilare il documento T 2 L e, se del caso, il o i documenti T 2 L bis, deve: a) essere preventivamente munita del timbro dell'ufficio doganale di cui all'articolo 91, paragrafo 1, lettera a), e della firma di un funzionario di detto ufficio, oppure b) recare, apposta dallo speditore autorizzato, il timbro speciale di metallo ammesso dalle autorità doganali e conforme al modello figurante nell'allegato IX della presente appendice. L'impronta del timbro può essere prestampata sui formulari quando la stampa degli stessi è affidata ad una tipografia espressamente autorizzata. 2. Lo speditore autorizzato è tenuto a compilare il formulario ed a firmarlo al più tardi al momento della spedizione delle merci. Inoltre, egli deve indicare nel riquadro riservato al visto dell'ufficio di partenza, il nome dell'ufficio doganale competente, la data di compilazione del documento, i riferimenti al documento di spedizione richiesti dallo Stato membro di partenza nonché una delle seguenti diciture: - Procedimiento simplificado - Forenklet procedure - Vereinfachtes Verfahren - ÁðëïõóôåõìÝíç äéáäéêáóßá - Simplified procedure - Procédure simplifiée - Procedura semplificata - Vereenvoudigde regeling - Procedimento simplificado - Yksinkertaistettu menettely - Einföldun afgreidslu - Forenklet prosedyre - Förenklat förfarande 3. Il formulario debitamente compilato e completato con le indicazioni di cui al paragrafo 2 e firmato dallo speditore autorizzato vale quale documento comprovante il carattere comunitario delle merci. Obbligo di predisporre una copia Articolo 93 Lo speditore autorizzato è tenuto a predisporre una copia di ciascun documento T 2 L rilasciato in virtù del presente capitolo. Le autorità doganali determinano le modalità secondo cui detta copia è presentata ai fini di controllo e conservata per almeno due anni. Controlli presso lo speditore autorizzato Articolo 94 Le autorità doganali possono effettuare presso gli speditori autorizzati ogni controllo ritenuto utile. Gli speditori autorizzati sono tenuti a prestare la loro assistenza a tal fine ed a fornire le informazioni necessarie. Responsabilità dello speditore autorizzato Articolo 95 1. Lo speditore autorizzato è tenuto: a) a rispettare le condizioni previste nel presente capitolo e nell'autorizzazione; e b) a prendere tutte le misure necessarie per assicurare la custodia del timbro speciale o dei formulari che recano la impronta del timbro dell'ufficio di autentificazione previsto all'articolo 91, paragrafo 1, lettera a), o del timbro speciale. 2. In caso di utilizzazione abusiva da parte di qualsiasi persona di formulari necessari per compilare i documenti T 2 L, preventivamente muniti del timbro dell'ufficio doganale di cui all'articolo 91, paragrafo 1, lettera a), o recanti il timbro speciale, lo speditore autorizzato risponde, fatte salve azioni penali, del pagamento dei dazi e degli altri diritti e tributi che non siano stati pagati in un determinato paese in seguito a tale utilizzazione abusiva, a meno che egli non dimostri alle autorità doganali che l'hanno autorizzato di aver preso le misure di cui al paragrafo 1, lettera b). Esclusione di talune merci Articolo 96 Le autorità doganali del paese di esportazione possono escludere dalle agevolazioni previste nel presente capitolo alcune categorie di merci oppure determinati traffici. ALLEGATO I DISTINTA DI CARICO >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO IV >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO V >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO VI (Nella presente appendice non figura l'allegato VI) ALLEGATO VII ELENCO DELLE MERCI IL CUI TRASPORTO PUÒ DAR LUOGO AD UN AUMENTO DELLA GARANZIA FORFETTARIA >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO VIII ETICHETTA (articoli 33 e 50) >INIZIO DI UN GRAFICO> >FINE DI UN GRAFICO> ALLEGATO IX TIMBRO SPECIALE >INIZIO DI UN GRAFICO> >FINE DI UN GRAFICO> APPENDICE III Articolo 1 1. I formulari su cui sono redatte le dichiarazioni T 1 o T 2 sono conformi agli allegati da I a IV della presente appendice. 2. I dati annotati sui formulari devono risultare a ricalco: a) per gli allegati I e III, sugli esemplari di cui all'allegato V; b) per gli allegati II e IV, sugli esemplari di cui all'allegato VI. 3. I formulari sono compilati ed utilizzati: a) come dichiarazioni T 1 o T 2, in conformità della nota esplicativa di cui all'allegato VII; b) come documenti T 2 L, in conformità della nota esplicativa di cui all'allegato VIII. In entrambi i casi ci si dovrebbe servire ove necessario, delle note di cui all'allegato IX. Articolo 2 1. I formulari sono stampati su carta collata per scrittura, a ricalco, del peso di almeno 40 grammi al metro quadro. L'opacità di questa carta deve essere tale che le indicazioni che figurano su una delle facciate non pregiudichino la leggibilità delle indicazioni sull'altra facciata e la sua resistenza non deve normalmente consentire lacerazioni e sgualciature. La carta è di colore bianco per tutti gli esemplari. Tuttavia, sugli esemplari per il transito (1, 4, 5 e 7), le caselle nn. 1 (eccettuata la suddivisione centrale), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (prima suddivisione a sinistra), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 e 56 hanno lo sfondo verde. I caratteri dei formulari sono stampati in verde. 2. Il formato dei formulari è di 210 per 297 millimetri, con una tolleranza massima di 5 millimetri in meno e di 8 millimetri in più nel senso della lunghezza. 3. Le parti contraenti possono esigere che i formulari rechino anche il nome e l'indirizzo del tipografo o un marchio che ne permetta l'identificazione. 4. Nell'angolo a sinistra della parte superiore, le parti contraenti possono imprimere un'indicazione che permetta d'identificare la parte contraente interessata. Esse possono inoltre imprimere le parole «Transito comune» invece delle parole «Transito comunitario». I documenti che rechino una di tali indicazioni o entrambe sono accettati quando sono presentati in un'altra parte contraente. Articolo 3 1. Quando le formalità sono espletate mediante sistemi informatizzati pubblici o privati, le autorità competenti autorizzano gli interessati che ne facciano richiesta a sostituire la firma manoscritta con un procedimento tecnico di identificazione che, ove occorra, può fondarsi sull'uso di codici e ha le stesse conseguenze giuridiche della firma manoscritta. Tale agevolazione è concessa solo qualora siano soddisfatte le condizioni tecniche e amministrative fissate dalle autorità competenti. 2. Qualora per l'espletamento delle formalità ci si avvalga di sistemi informatizzati pubblici o privati che permettano anche la stampa automatica delle dichiarazioni, le autorità competenti possono disporre che le dichiarazioni stesse siano direttamente autenticate da tali sistemi, anziché procedere all'apposizione manuale o meccanica del timbro dell'ufficio doganale e della firma del funzionario competente. ALLEGATO I MODULO-TIPO PER LA DICHIARAZIONE T 1 o T 2 Nota: Lo spazio sotto le caselle n. 15 e n. 17 della copia 5 può recare una traduzione delle parole «Ritornare a» in finnico, islandese, norvegese e svedese. ALLEGATO II FORMULARIO-TIPO ALTERNATIVO PER LA DICHIARAZIONE T 1 o T 2 Nota: Lo spazio sotto le caselle n. 15 e n. 17 della copia 4/5 può recare una traduzione delle parole «Ritornare a» in finnico, islandese, norvegese e svedese. ALLEGATO III SEGUITO FOGLIO DI FORMULARIO-TIPO DA UTILIZZARE UNITAMENTE AL FORMULARIO-TIPO DI CUI ALL'ALLEGATO I ALLEGATO IV SEGUITO FOGLIO DI FORMULARIO-TIPO DA UTILIZZARE UNITAMENTE AL FORMULARIO-TIPO DI CUI ALL'ALLEGATO II ALLEGATO V INDICAZIONE DEGLI ESEMPLARI DEI FORMULARI DI CUI AGLI ALLEGATI I E III NEI QUALI I DATI ANNOTATI DEVONO RISULTARE A RICALCO >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO VI INDICAZIONE DEGLI ESEMPLARI DEI FORMULARI DI CUI AGLI ALLEGATI II E IV NEI QUALI I DATI ANNOTATI DEVONO RISULTARE A RICALCO >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO VII ISTRUZIONI PER L'IMPIEGO DEI FORMULARI NECESSARI PER LE DICHIARAZIONI T 1 E T 2 TITOLO I Osservazioni generali A. Presentazione generale I formulari di cui agli allegati da I a IV della presente appendice devono essere utilizzati per le merci circolanti tra i paesi interessati secondo il regime T 1 o T 2 (salvo semplificazioni in materia di transito per i trasporti effettuati con determinati modi di trasporto). Dei formulari di cui agli allegati I e III, vengono utilizzati soltanto i seguenti esemplari: - esemplare n. 1, che verrà custodito dalle autorità del paese di spedizione/esportazione (formalità di spedizione e di transito); - esemplare n. 4, che verrà custodito dall'ufficio di destinazione (formalità di transito e attestazione del carattere comunitario delle merci); - esemplare n. 5, che costituisce il documento da rinviare per il regime di transito; - esemplare n. 7, che verrà utilizzato per le statistiche del paese di destinazione (formalità di transito e all'arrivo/importazione). (L'esemplare n. 7 può servire anche per altri fini amministrativi, secondo le esigenze delle parti contraenti). Si può fare uso anche dei formulari di cui agli allegati II e IV della presente appendice, in particolare quando si ricorre ad un sistema informatizzato di trattamento delle dichiarazioni. In tal caso è necessario utilizzare due «pacchetti», costituiti almeno dagli esemplari nn. 1/6, 2/7 e 4/5; il primo «pacchetto» corrisponde, per quanto concerne le informazioni da fornire, agli esemplari n. 1 e n. 4; il secondo agli esemplari n. 5 e n. 7. In tal caso, su ogni «pacchetto» deve essere indicata la numerazione degli esemplari utilizzati, cancellando la numerazione indicata a margine relativa a quelli non utilizzati. Ogni «pacchetto» così definito è concepito in modo che le informazioni da riprodurre sui vari esemplari risultino a ricalco, grazie al trattamento chimico subito dalla carta. In determinate circostanze è necessario attestare a destinazione il carattere comunitario delle merci in questione senza che si sia fatto ricorso al regime T 1 o T 2. In casi del genere, si dovranno usare i formulari conformi all'esemplare n. 4 del modello di formulario figurante nell'allegato I della presente appendice o all'esemplare n. 4/5 del formulario figurante nell'allegato II. Questi formulari sono completati, all'occorrenza, da uno o più formulari conformi all'esemplare n. 4 o all'esemplare n. 4/5 del modello di formulario figurante rispettivamente negli allegati III e IV della presente appendice o del modello di formulario figurante rispettivamente negli allegati I e II della presente appendice, quando, ove si ricorra ad un sistema informatizzato di trattamento delle dichiarazioni per la loro pubblicazione, non vengano utilizzati, come formulari complementari, i formulari figuranti negli allegati III e IV della presente appendice. Gli operatori economici che lo desiderino possono anche far stampare direttamente i tipi di «pacchetti» di formulari da loro eventualmente prescelti, sempreché il formulario utilizzato sia conforme al modello ufficiale. B. Informazioni richieste I formulari in oggetto contengono tutti i dati che i vari paesi possono richiedere. Alcune caselle devono essere obbligatoriamente compilate, mentre altre lo saranno soltanto su richiesta del paese in cui vengono espletate le formalità. È quindi opportuno, in proposito, conformarsi alla parte di queste istruzioni che riguardano l'uso delle varie caselle. Il numero massimo di caselle eventualmente da compilare è il seguente: 1 (esclusa la seconda sottocasella), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15,17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (prima sottocasella), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55, 56 (caselle a fondo verde). C. Modalità per l'uso del formulario I formulari debbono essere compilati con la macchina per scrivere o con un procedimento meccanografico o affine, o anche a mano, in modo leggibile, a penna e stampatello. Per facilitare la compilazione a macchina è necessario introdurre il formulario in modo tale che la prima lettera dell'indicazione da scrivere nella casella n. 2 venga apposta nella piccola casella nell'angolo superiore sinistro. I formulari non possono recare raschiature, cancellature o aggiunte. Le eventuali modifiche devono essere apportate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendovi quelle desiderate. Ogni modifica in tal modo effettuata deve essere siglata dall'autore ed espressamente convalidata dalle autorità competenti le quali, possono, all'occorrenza, esigere la presentazione di una nuova dichiarazione. Inoltre, i formulari possono essere compilati con un procedimento tecnico di riproduzione, invece che con i sistemi suddetti, sempreché siano rigorosamente osservate le disposizioni relative ai modelli, alla carta, al formato dei formulari, alla lingua da utilizzare, alla leggibilità, al divieto di raschiature o aggiunte e alle modifiche. Devono essere compilate, se necessario, unicamente le caselle recanti un numero d'ordine; le altre, indicate con una lettera maiuscola, sono riservate alle amministrazioni. L'esemplare destinato ad essere custodito presso l'ufficio di partenza deve recare la firma originale dell'obbligato principale. Tale firma, come eventualmente quella del suo rappresentante autorizzato, impegna l'obbligato principale per tutto quanto riguarda l'operazione di transito quale risulta dall'applicazione dell'appendice I della convenzione e dalla descrizione di cui al precedente punto B. TITOLO II Dati da riportare nelle varie caselle I. Formalità da espletare nel paese di partenza Casella n. 1: Dichiarazione Devono figurare nella terza sottocasella le seguenti indicazioni: 1) Merci spedite o rispedite secondo il regime T 2 da uno Stato membro della Comunità a un altro. T 2 2) Merci esportate da uno Stato membro della Comunità a un paese dell'EFTA o rinviate in un paese dell'EFTA, secondo il regime T 2. T 2 3) Merci spedite o esportate secondo il regime T 1. T 1 4) Invio misto di merci comunitarie e non comunitarie, indicate su formulari complementari a parte o su distinte di carico per ciascun tipo di merci. T 5) Spedizione o rispedizione di merci senza ricorrere al regime T 2, ma attestando il carattere comunitario delle merci stesse. T 2 L Casella n. 2: Speditore/esportatore Compilare tale casella è facoltativo per le parti contraenti. Indicare il cognome e il nome o la ragione sociale dell'interessato. Per quanto riguarda il numero d'identificazione, possono indicarlo le parti contraenti stesse (è il numero d'identificazione attribuito all'interessato dalle autorità competenti per fini fiscali, statistici o altri). In caso di spedizioni raggruppate, le parti contraenti possono far apporre in questa casella la dicitura «vari» e accludere alla dichiarazione l'elenco degli speditori. Casella n. 3: Formulari Indicare il numero d'ordine del «pacchetto» e il numero totale di «pacchetti» di formulari e di fogli supplementari impiegati (per esempio, se si presentano un formulario e due fogli supplementari, numerare il formulario con le cifre 1/3, il primo foglio supplementare con 2/3, ed il secondo foglio supplementare con 3/3). Se la dichiarazione riguarda un unico articolo (cioè quando si deve compilare una sola casella «descrizione delle merci»), non indicare nulla in questa casella n. 3, ed apporre un «1» nella casella n. 5. Se invece di un «pacchetto» di 8 esemplari vengono utilizzati due «pacchetti» di 4 esemplari, questi sono ritenuti costituire un solo «pacchetto». Casella n. 4: Distinte di carico Indicare in cifre il numero di distinte di carico eventualmente allegate o il numero di elenchi commerciali descrittivi autorizzati dalla autorità competente. Casella n. 5: Articoli Indicare il numero totale degli articoli dichiarati dall'interessato in tutti i formulari e fogli supplementari (o distinte di carico o elenchi commerciali) utilizzati. Il numero degli articoli deve corrispondere al numero di caselle «Descrizione delle merci» da riempire. Casella n. 6: Totale dei colli Compilare tale casella è facoltativo per le parti contraenti. Indicare il numero totale dei colli componenti la spedizione in oggetto. Casella n. 8: Destinatario Indicare il nome o la ragione sociale e l'indirizzo completo della o delle persone a cui le merci devono essere consegnate. In questo stadio non è obbligatorio indicare il numero d'identificazione. Casella n. 15: Paese di spedizione/esportazione Indicare il nome del paese dal quale le merci sono spedite o esportate. Casella n. 17: Paese di destinazione Indicare il nome del paese interessato. Casella n. 18: Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza Indicare l'identità, per esempio il(i) numero(i) d'immatricolazione del(i) mezzo(i) di trasporto (autocarro, imbarcazione, carrozza ferroviaria, aeromobile) su cui le merci sono direttamente caricate al momento della loro presentazione all'ufficio doganale nel quale sono espletate le formalità di spedizione/esportazione o di transito, seguita dal codice della nazionalità del mezzo di trasporto (o del veicolo propulsore, se si tratta di un convoglio), servendosi dei codici previsti a tale scopo. Per esempio, se la motrice e il rimorchio hanno targhe diverse, indicare il numero di targa della motrice e del rimorchio e la nazionalità della motrice. In caso di spedizione a mezzo posta o di trasporto mediante infrastrutture fisse non è necessario indicare il numero d'immatricolazione e la nazionalità. In caso di trasporto ferroviario, non è necessario indicare la nazionalità. Negli altri casi, indicare la nazionalità è facoltativo per le parti contraenti. Casella n. 19: Contenitore (Ctr) Compilare tale casella è facoltativo per le parti contraenti. Indicare, conformemente ai codici riportati all'allegato IX, i dati necessari alla situazione presunta al passaggio della frontiera del paese di spedizione/esportazione al momento dell'espletamento delle formalità di spedizione/esportazione o di transito. Casella n. 21: Identità e nazionalità del mezzo attivo di trasporto che attraversa la frontiera Per quanto riguarda l'identità, compilare questa casella è facoltativo per le parti contraenti. È invece obbligatorio per quanto concerne la nazionalità. Tuttavia, in caso di spedizioni postali, di trasporti ferroviari o di trasporti mediante infrastrutture fisse non è necessario indicare il numero d'immatricolazione e la nazionalità. Indicare il tipo di mezzo di trasporto (autocarro, imbarcazione, carrozza ferroviaria, aeromobile) precisando ad esempio il numero d'immatricolazione o la denominazione del mezzo attivo di trasporto (cioè il propulsore) del quale si presuppone l'uso al momento del passaggio della frontiera del paese di spedizione/esportazione, seguito dal codice relativo alla nazionalità di tale mezzo di trasporto quale risultava al momento dell'espletamento delle formalità di spedizione/esportazione o di transito. In caso di trasporto combinato, o quando siano utilizzati più mezzi di trasporto, il mezzo attivo di trasporto è quello che assicura la movimentazione del tutto (esempio: nel caso di autocarro su nave, il mezzo attivo di trasporto è la nave; tra motrice e rimorchio, il mezzo attivo di trasporto è la motrice). Casella n. 25: Modo di trasporto alla frontiera Compilare tale casella è facoltativo per le parti contraenti. Indicare, conformemente ai codici di cui all'allegato IX, il modo di trasporto corrispondente al mezzo attivo di trasporto col quale si presume che le merci lascino il territorio del paese di spedizione/esportazione. Casella N. 27: Luogo di carico Compilare tale casella è facoltativo per le parti contraenti. Indicare il luogo di carico delle merci quale risultava al momento dell'espletamento delle formalità di spedizione/esportazione o di transito, se del caso sotto forma di codice quando ciò sia previsto sul mezzo attivo di trasporto sul quale attraversano la frontiera del paese di spedizione/esportazione. Casella n. 31: Colli e descrizione delle merci - marchi e numeri - numero di contenitori - quantità e natura Indicare i marchi, i numeri, la quantità e la natura dei colli, oppure nel caso di merci non imballate, il numero degli articoli oggetto della dichiarazione o apporre la dicitura «alla rinfusa», secondo il caso nonché i riferimenti necessari all'identificazione di dette merci. Per descrizione delle merci s'intende la loro denominazione commerciale abituale, espressa in termini sufficientemente precisi per permettere l'identificazione e la classificazione. In questa casella devono risultare anche informazioni richieste da eventuali norme specifiche (imposte di consumo, ecc.). In caso d'impiego di contenitori, nella casella vanno indicati anche i loro marchi d'identificazione. Casella n. 32: Numero dell'articolo Indicare il numero d'ordine dell'articolo in questione rispetto al totale degli articoli dichiarati nei formulari utilizzati, secondo quanto precisato nella nota relativa alla casella n. 5. PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 287A0813(01).2 Se la dichiarazione si riferisce ad un solo articolo, le parti contraenti possono prevedere che non sia indicato nulla in questa casella, tenuto conto che la cifra «1» deve figurare nella casella n. 5. Casella n. 33: Codice delle merci Compilare tale casella è facoltativo per le parti contraenti. Indicare il numero di codice di cui all'allegato IX. Per quanto concerne le dichiarazioni redatte in un paese EFTA, questa casella va completata solo quando il documento T 2 precedente contiene un'indicazione del codice delle merci; si inserisce il numero di codice figurante nel precedente documento T 2. Casella n. 35: Massa lorda Indicare la massa lorda, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella n. 31. La massa lorda corrisponde alla massa globale delle merci e di tutti i loro imballaggio, esclusi i contenitori e le altre attrezzature di trasporto. Casella n. 38: Massa netta Casella n. 38: Massa netta Compilare tale casella è facoltativo per le parti contraenti. Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella n. 31: si tratta della massa delle merci prive del loro imballaggio. Questo dato deve essere indicato sulle dichiarazioni T 2 redatte in un paese EFTA soltanto quando la massa netta figuri nel precedente documento T 2. Casella n. 40: Dichiarazione sommaria/documento precedente Compilare tale casella è facoltativo per le parti contraenti (numeri di riferimento dei documenti riguardanti la procedura amministrativa che ha preceduto la spedizione/esportazione in un altro paese). Casella n. 44: Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni Indicare i dati richiesti da normative specifiche eventualmente vigenti nel paese di spedizione/esportazione e i numeri di riferimento dei documenti presentati a sostegno della dichiarazione (compresi se del caso, i numeri degli esemplari di controllo T 5, il numero della licenza e autorizzazione di esportazione, i dati relativi ai regolamenti veterinari e fitosanitari, il numero della fattura di carico, ecc.). Nella sottocasella «codice menzioni speciali» (MS) indicare, se del caso, il numero di codice corrispondente alle menzioni speciali che possono essere richieste per il regime di transito. Tale sottocasella dovrà essere utilizzata solo quando entrerà in applicazione un sistema informatizzato di appuramento delle operazioni di transito. Casella n. 50: Obbligato principale e rappresentante autorizzato; luogo, data e firma Indicare cognome e nome o ragione sociale e indirizzo completo dell'obbligato principale e l'eventuale numero d'identificazione attribuitogli dalle autorità competenti. Se del caso, indicare cognome, nome o ragione sociale del rappresentante autorizzato che firma per l'obbligato principale. Fatte salve le disposizioni particolari da adottare in caso di uso dell'informatica, l'originale della firma manoscritta della persona interessata deve figurare sull'esemplare che viene conservato all'ufficio di partenza. Se l'interessato è una persona giuridica, il firmatario deve indicare, dopo la firma, il proprio cognome, nome e qualifica. Casella n. 51: Uffici di passaggio previsti (e paesi) Indicare l'ufficio di entrata previsto in ogni paese di cui si prevede di attraversare il territorio e, se il trasporto debba attraversare il territorio di paesi terzi, l'ufficio di uscita attraverso il quale il trasporto lascerà il territorio delle parti contraenti. Gli uffici di passaggio figurano nell'elenco degli uffici doganali competenti per operazioni di transito. Indicare inoltre il paese, avvalendosi del codice previsto. Casella n. 52: Garanzia Indicare, avvalendosi dei codici previsti, il tipo di garanzia utilizzata per l'operazione considerata e, se necessario, il numero del certificato o buono della garanzia corrispondente e l'ufficio di garanzia. Se la garanzia globale oppure la singola garanzia non è valida per tutti i paesi, oppure se l'obbligato principale esclude determinati paesi dall'applicazione della garanzia globale, si indichi dopo «non valida per . . .» il codice del paese o paesi interessati. Casella n. 53: Ufficio di destinazione (e paese) Indicare l'ufficio a cui le merci devono essere presentate per porre termine all'operazione di transito. Gli uffici di destinazione figurano nell'elenco degli uffici doganali competenti per le operazioni di transito. Dopo il nome dell'ufficio, indicare il codice del paese interessato. II. Formalità durante il percorso Tra il momento in cui le merci lasciano l'ufficio di esportazione e/o di partenza e quello in cui arrivano all'ufficio di destinazione può accadere che si renda necessario aggiungere negli esemplari del documento che accompagnano le merci, alcuni dati riguardanti l'operazione di trasporto, che devono essere annotati sul documento dal vettore responsabile del mezzo di trasporto su cui le merci si trovano caricate, e cioè nel corso delle operazioni di trasporto. Questi dati si possono annotare a mano, in modo leggibile, a penna e in stampatello. Tali dati, che figurano soltanto sugli esemplari n. 4 e 5, si rifersicono alle suguenti caselle: - Trasbordi: riempire la casella n. 55 Casella n. 55 (trasbordi): Le prime tre righe di tale casella devono essere riempite dal vettore se nel corso dell'operazione in questione le merci sono trasbordate da un mezzo di trasporto a un altro o da un contenitore a un altro. Si noti che, in caso di trasbordo, il vettore deve mettersi in contatto con le autorità competenti, in particolare quando sia necessario apporvi nuovi suggelli, per far controllare il documento di transito. Quando il servizio delle dogane ha autorizzato il trasbordo senza il suo controllo, il vettore deve annotare personalmente il documento di transito ed informare, ai fini amministrativi, il successivo ufficio doganale al quale le merci debbono essere presentate. - Altri incidenti di percorso: riempire la casella n. 56 Casella 56 (altri incidenti durante il trasporto): La casella deve essere compilata conformemente agli obblighi esistenti in materia di transito. Inoltre, quando le merci sono state caricate su un semirimorchio, e durante il trasporto viene cambiata solo la motrice (senza che vi siano manipolazioni o trasbordi di merci), indicare in questa casella il numero di immatricolazione e la nazionalità del nuovo veicolo trainante. In tal caso, l'attestazione di controllo delle autorità competenti non è necessaria. TITOLO III Osservazioni relative ai fogli supplementari A. I fogli supplementari devono essere utilizzati unicamente quando la dichiarazione riguardi più di un articolo (vedi casella n. 5). Essi devono essere presentati congiuntamente a un formulario contenuto negli allegati I e II. B. Le osservazioni di cui ai titoli I e II si applicano anche ai fogli supplementari. Tuttavia: - la sigla «T 1 bis» o «T 2 bis» deve apparire nella terza sottocasella della casella 1; - l'uso delle caselle 2 e 8 del formulario supplementare contenuto nell'allegato III e delle caselle 2/8 del formulario supplementare contenuto nell'allegato IV è facoltativo per le parti contraenti e dovrebbero recare solo il nome o il numero di identificazione eventuale della persona interessata. C. Se vengono utilizzati fogli supplementari, le caselle «descrizione delle merci» non utilizzate devono essere sbarrate, in modo da impedire ulteriori aggiunte. ALLEGATO VIII ISTRUZIONI SULL'IMPIEGO DEI FORMULARI PER LA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI ATTESTANTI IL CARATTERE COMUNITARIO DELLE MERCI CHE NON CIRCOLANO IN REGIME T 2 (DOCUMENTO T 2 L) A. Osservazioni generali 1. Il documento T 2 L può essere usato per attestare il carattere comunitario delle merci a cui esso si riferisce soltanto nel caso che dette merci non circolino in regime di transito e vengano trasportate direttamente da un paese a un altro. 2. Il dichiarante deve compilare soltanto le caselle nella parte superiore del documento, alla voce «Nota importante». 3. I formulari devono essere compilati con la macchina per scrivere o con un procedimento meccanografico o affine, anche a mano, in modo leggibile, a penna e in stampatello. 4. Non devono essere fatte raschiature o aggiunte. Le eventuali modifiche devono essere apportate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendovi quelle desiderate. Ogni modifica effettuata in tal modo deve essere siglata dall'autore e convalidata dalle autorità doganali dell'ufficio di rilascio, le quali possono eventualmente esigere la presentazione di una nuova dichiarazione. 5. I documenti T 2 L devono essere completati nella lingua indicata dalle autorità competenti del paese di partenza. 6. Gli spazi non utilizzati nelle caselle compilate dal dichiarante devono essere sbarrati, in modo da impedire iscrizioni successive. 7. I documenti T 2 L devono essere utilizzati conformemente al titolo V dell'appendice II. B. Indicazioni relative ad alcune caselle Casella n. 1: Dichiarazione Indicare la sigla «T 2 L» nella terza sottocasella. In caso d'impiego di fogli supplementari la casella n. 1 del formulario o dei formulari usati a tale fine deve recare la sigla T 2 L bis nella terza suddivisione. Casella n. 2: Speditore/esportatore Indicare il cognome e il nome o la ragione sociale e l'indirizzo. Per quanto riguarda il numero d'identificazione, possono indicarlo i paesi interessati (numero d'identificazione attribuito all'interessato dalle autorità competenti per fini fiscali, statistici o altri). In caso di spedizioni raggruppate, i paesi possono fare apporre in questa casella la dicitura «vari» e accludere alla dichiarazione l'elenco degli speditori. Casella n. 3: Formulari Indicare il numero d'ordine del formulario rispetto al totale dei formulari eventualmente usati. Esempi: se il documento T 2 L è costituito da un solo formulario, indicare 1/1; se il documento T 2 L comporta un foglio supplementare T 2 L bis, numerare il documento T 2 L 1/2 e il foglio supplementare 2/2; se il documento T 2 L comprende due fogli supplementari T 2 L bis, numerare il documento T 2 L 1/3; il primo documento T 2 L bis 2/3 e il secondo documento T 2 L bis 3/3. Casella n. 4: Distinte di carico Indicare il numero di distinte di carico allegate al documento T 2 L. Casella n. 5: Articoli Indicare il numero totale degli articoli dichiarati dall'interessato in tutti i formulari di dichiarazione (T 2 L e formulari complementari o distinte di carico) utilizzati. Il numero degli articoli deve corrispondere al numero di caselle «Descrizione delle merci» da riempire. Casella n. 14: Dichiarante/rappresentante Indicare il cognome e nome o la regione sociale e l'indirizzo dell'interessato, conformemente alle norme in vigore. In caso d'identità tra il dichiarante e lo speditore, indicare «speditore». Per quanto riguarda il numero d'identificazione, potranno indicarlo i paesi interessati (numero d'identificazione attribuito all'interessato dalle autorità competenti per fini fiscali, statistici o altri). Casella n. 31: Colli e descrizione delle merci marchi e numeri numero di contenitori Indicare i marchi, i numeri, la quantità e la natura dei colli, oppure, nel caso di merci non imballate, il numero degli articoli oggetto della dichiarazione o apporre la dicitura «alla rinfusa», secondo il caso, nonché i riferimenti necessari all'identificazione di dette merci. Per descrizione delle merci s'intende la loro denominazione commerciale abituale, espressa in termini sufficientemente precisi per permetterne l'identificazione e la classificazione. In questa casella devono essere apposte anche le informazioni richieste da eventuali norme specifiche (imposte di consumo, ecc.). In caso d'impiego di contenitori, nella casella vanno indicati anche i loro marchi d'identificazione. Casella n. 32: Numero dell'articolo Indicare il numero d'ordine dell'articolo in questione rispetto al totale degli articoli dichiarati nel documento T 2 L e nei formulari complementari, secondo quanto precisato nella nota relativa alla casella n. 5. Casella n. 33: Codice delle merci Questa casella va redatta in un paese EFTA solo quando il documento T 2 precedente contiene un'indicazione del codice delle merci: va inserito il numero di codice del documento T 2 precedente. Casella n. 35: Massa lorda Indicare la massa lorda, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella n. 31. La massa lorda corrisponde alla massa globale delle merci e di tutti i loro imballaggi, esclusi i contenitori e le altre attrezzature di trasporto. Casella n. 38: Massa netta Questa casella va redatta in un paese EFTA solo quando il documento precedente T 2 contiene l'indicazione della massa netta. Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci dichiarate nella casella n. 31. Si tratta della massa delle merci prive del loro imballaggio. Casella n. 40: Dichiarazione sommaria/documento precedente Per merci trasportate vincolate al regime TIR o al manifesto renano o oggeto di carnet ATA, apporre la diciture «TIR», «Manifesto renano» oppure «ATA» a seconda dei casi, seguite dalla data di rilascio e dal numero di riferimento del documento relativo al regime in questione. Casella n. 44: Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni Questa casella deve essere compilata in un paese EFTA solo quando il documento T 2 precedente contiene dettagli in tale casella; questi dettagli devono essere ripresi nel documento T 2 L. Casella n. 54: Luogo e data, firma, cognome e nome del dichiarante o del suo rappresentante Fatte salve le disposizioni specifiche da adottare in caso di uso del'informatica, la firma della persona interessata, seguita dal nome e cognome, deve figurare nel documento T 2 L. Se l'interessato è una persona giuridica, dopo la firma e il nome e cognome l'interessato deve precisare il proprio statuto. ALLEGATO IX CODICI DA UTILIZZARE NEI FORMULARI PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI T 1 E T 2 Casella n. 1: Dichiarazione (Vedi allegato VII) Casella n. 19: Contenitore I codici da utilizzare sono i seguenti: 0: merci non trasportate in contenitori 1: merci trasportate in contenitori. Casella n. 25: Modo di trasporto alla frontiera La lista dei codici da utilizzare è la seguente: Codice dei modi di trasporto, posta ed altre spedizioni. A. Codice di una cifra (obbligatorio) B. Codice di due cifre (la seconda è facoltativa per le parti contraenti). >SPAZIO PER TABELLA> Casella n. 27: Luogo di carico/scarico I codici saranno stabiliti dalle parti contraenti. Casella n. 33: Codice delle merci Prima sottocasella Nella Comunità, indicare le otto cifre della nomenclatura integrata; nei paesi EFTA, indicare nella parte sinistra della prima sottocasella le sei cifre del sistema armonizzato di descrizione e di codificazione delle merci, ferme restando eventuali altre indicazioni necessarie per il documento T 2 o T 2 L. Altre sottocaselle Da compilare utilizzando altri codici specifici delle parti contraenti (da indicare cominciando subito dopo la prima sottocasella). Casella n. 51: Uffici di passaggio previsti Indicazione dei paesi L'elenco dei codici da utilizzare è il seguente: Belgio // B o BE Danimarca // DK RF di Germania // D o DE Grecia // EL o GR Francia // FR Irlanda // IRL o IE Italia // IT Lussemburgo // LU Paesi Bassi // NL Regno Unito // GB Svizzera // CH Austria // A o AT Spagna // ES Portogallo // PT Norvegia // NO Svezia // SE Finlandia // FI Islanda // IS Casella n. 52: Garanzia Tipo di garanzia L'elenco dei codici da utilizzare è il seguente: >SPAZIO PER TABELLA> Indicazione dei paesi: Si utilizzano i codici previsti per la casella n. 51 Casella n. 53: Ufficio di destinazione (e paese) Si utilizzano i codici previsti per la casella n. 51.