Protocollo addizionale all'accordo europeo sullo scambio dei reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni
Gazzetta ufficiale n. L 037 del 07/02/1987 pag. 0044 - 0044
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 11 pag. 0388
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 11 pag. 0388
PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO EUROPEO sullo scambio dei reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni GLI STATI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA, parti contraenti dell'accordo europeo del 14 maggio 1962 sullo scambio dei reagenti per la determinazione dei gruppi sanguigni, in seguito denominato «accordo», viste le disposizioni dell'articolo 5, primo comma, dell'accordo ai sensi del quale «le parti contraenti adotteranno tutte le misure necessarie per esentare da qualsiasi dazio all'importazione i reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni messi a loro disposizione dalle altre parti», considerando che, per quanto riguarda gli Stati membri della Comunità economica europea, l'impegno di concedere detta esenzione compete alla suddetta Comunità la quale dispone dei poteri necessari a tale fine in virtù del trattato che l'ha istituita; considerando pertanto che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, primo comma, dell'accordo, è necessario che la Comunità economica europea possa essere parte contraente dell'accordo stesso, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI: Articolo 1 La Comunità economica europea può divenire parte contraente dell'accordo con la firma dello stesso. L'accordo entrerà in vigore nei confronti della Comunità il primo giorno del mese successivo alla firma. Articolo 2 1. Il presente protocollo addizionale è aperto all'accettazione delle parti contraenti dell'accordo. Esso entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo dalla data alla quale l'ultima delle parti contraenti avrà depositato il suo strumento di accettazione presso il segretario generale del Consiglio d'Europa. 2. Nondimeno, questo protocollo addizionale entrerà in vigore allo scadere di un periodo di due anni a decorrere dalla data alla quale esso sarà stato aperto all'accettazione, fatto salvo il caso in cui una parte contraente abbia notificato un'obiezione all'entrata in vigore. In caso di notifica di una siffatta obiezione, si applica il paragrafo 1 del presente articolo. Articolo 3 Dalla data della sua entrata in vigore, il presente protocollo addizionale sarà parte integrante dell'accordo. A decorrere da tale data nessuno Stato potrà diventare parte contraente dell'accordo senza divenire nel contempo parte contraente del protocollo addizionale. Articolo 4 Il segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a ciascuno Stato che ha anche aderito all'accordo ed alla Comunità economica europea, qualsiasi accettazione od obiezione ai sensi dell'articolo 2 e la data di entrata in vigore del presente protocollo addizionale conformemente all'articolo 2. Il segretario generale notificherà inoltre alla Comunità economica europea ogni atto, notifica o comunicazione attinenti all'accordo. Fatto a Strasburgo, il 29 settembre 1982, in francese e in inglese, e aperto all'accettazione il 1° gennaio 1983, i due testi facenti ugualmente fede, in esemplare unico che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni Stato invitato ad aderire all'accordo ed alla Comunità economica europea.