21986A1122(09)

Accordi in forma di scambi di lettere tra la Communità economica europea e il regno di Norvegia nei settori dell'agricoltura e della pesca

Gazzetta ufficiale n. L 328 del 22/11/1986 pag. 0077 - 0088


ACCORDI in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea e il regno di Norvegia nei settori dell'agricoltura e della pesca

Scambio di lettere n. 1

Bruxelles, 14 luglio 1986

Signor . . . . . . ,

ho l'onore di far riferimento agli accordi in forma di scambi di lettere del 16 aprile 1973 tra la Comunità e il Regno di Norvegia relativi a taluni prodotti agricoli, nonché ai negoziati svoltisi tra le due parti per adeguare gli accordi suddetti e fissare, secondo lo spirito dell'articolo 15 dell'accordo di libero scambio CEE/Norvegia, il regime degli scambi di taluni prodotti agricoli, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità.

Le confermo che questi negoziati hanno permesso di raggiungere i seguenti risultati:

I. Il Regno di Norvegia e la Comunità convengono di estendere alla Comunità ampliata, a decorrere dal 1g marzo 1986, le concessioni accordate dal Regno di Norvegia in virtù degli scambi di lettere summenzionati.

II. A decorrere dal 1g marzo 1986, la Comunità apre a favore della Norvegia un contingente tariffario annuo di 1 000 tonnellate al dazio dell'8,5 % per gli oli e i grassi animali di origine marina, esclusi gli oli e i grassi di balena e di capodoglio, della sottovoce 15.12 ex B della tariffa doganale comune, presentati in imballaggi di oltre 1 kg.

III. A decorrere dal 1g marzo 1986, il Regno di Norvegia apre a favore della Comunità un contingente tariffario annuo di 4 300 tonnellate in esenzione da dazio per lo zucchero della voce 17.01.909 della tariffa doganale norvegese.

IV. Il Regno di Norvegia accorda inoltre a titolo autonomo alla Comunità, a decorrere dal 1g marzo 1986, le concessioni tariffarie che figurano nell'allegato della presente lettera.

Il presente scambio di lettere sarà approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure.

Le sarei grato se Ella volesse confermarmi il Suo accordo sul contenuto della presente lettera.

Voglia gradire, Signor . . . . . . , i sensi della mia più alta considerazione.

Per il governo

del Regno di Norvegia

Bruxelles, 14 luglio 1986

Signor . . . . . . ,

con lettera in data odierna Ella mi ha comunicato quanto segue:

«ho l'onore di far riferimento agli accordi in forma di scambi di lettere del 16 aprile 1973 tra la Comunità e il Regno di Norvegia relativi a taluni prodotti agricoli, nonché ai negoziati svoltisi tra le due parti per adeguare gli accordi suddetti e fissare, secondo lo spirito dell'articolo 15 dell'accordo di libero scambio CEE/Norvegia, il regime degli scambi di taluni prodotti agricoli, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità.

Le confermo che questi negoziati hanno permesso di raggiungere i seguenti risultati:

I. Il Regno di Norvegia e la Comunità convengono di estendere alla Comunità ampliata, a decorrere dal 1g marzo 1986, le concessioni accordate dal Regno di Norvegia in virtù degli scambi di lettere summenzionati.

II. A decorrere dal 1g marzo 1986, la Comunità apre a favore della Norvegia un contingente tariffario annuo di 1 000 tonnellate al dazio dell'8,5 % per gli oli e i grassi animali di origine marina, esclusi gli oli e i grassi di balena e di capodoglio, della sottovoce 15.12 ex B della tariffa doganale comune, presentati in imballaggi di oltre 1 kg.

III. A decorrere dal 1g marzo 1986, il Regno di Norvegia apre a favore della Comunità un contingente tariffario annuo di 4 300 tonnellate in esenzione da dazio per lo zucchero della voce 17.01.909 della tariffa doganale norvegese.

IV. Il Regno di Norvegia accorda inoltre a titolo autonomo alla Comunità, a decorrere dal 1g marzo 1986, le concessioni tariffarie che figurano nell'allegato della presente lettera.

Il presente scambio di lettere sarà approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure.

Le sarei grato se Ella volesse confermarmi il Suo accordo sul contenuto della presente lettera.».

Mi pregio confermarLe l'accordo della Comunità economica europea.

Voglia gradire, Signor . . . . . . , i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Consiglio

delle Comunità europee

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

Scambio di lettere n. 2

Bruxelles, 14 luglio 1986

Signor . . . . . .,

ho l'onore di far riferimento all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia sugli scambi reciproci di formaggi, firmato il 31 gennaio 1986, ed ai negoziati svoltisi tra le parti contraenti per definire misure transitorie e adeguare il suddetto accordo, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità.

1. Le confermo che, durante il periodo di transizione previsto dall'atto di adesione, la Comunità e il Regno di Norvegia convengono, per quanto riguarda i quantitativi annui di formaggi di seguito menzionati e destinati al mercato della Spagna, di limitare il dazio all'importazione al livello seguente:

Formaggi della sottovoce 04.04 E I b) 2 della tariffa doganale comune, originari della Norvegia e da essa provenienti, accompagnati da un titolo riconosciuto:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Durante il periodo di transizione, l'applicazione del dazio all'importazione sopra indicato non osta alla riscossione di un importo compensativo fissato in conformità delle disposizioni dell'atto di adesione.

3. Allo scadere del periodo di transizione, il quantitativo suindicato viene aggiunto al contingente tariffario annuo previsto nell'accordo in vigore tra la Comunità e il Regno di Norvegia.

4. La Comunità si impegna inoltre ad aumentare di 120 tonnellate a favore della Norvegia, a decorrere dal 1° marzo 1986, il contingente comunitario annuo previsto nell'accordo tra la Comunità e il Regno di Norvegia sugli scambi reciproci di formaggi, firmato il 31 gennaio 1986.

5. Il presente scambio di lettere costituisce parte integrante dell'accordo tra la Comunità e il Regno di Norvegia sugli scambi reciproci di formaggi.

Il presente scambio di lettere sarà approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del governo del Regno di Norvegia sul contenuto della presente lettera.

Voglia gradire, Signor . . . . . ., i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Consiglio

delle Comunità europee

Bruxelles, 14 luglio 1986

Signor . . . . . .,

con lettera in data odierna Ella mi ha comunicato quanto segue:

«ho l'onore di far riferimento all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia sugli scambi reciproci di formaggi, firmato il 31 gennaio 1986, ed ai negoziati svoltisi tra le parti contraenti per definire misure transitorie e adeguare il suddetto accordo, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità.

1. Le confermo che, durante il periodo di transizione previsto dall'atto di adesione, la Comunità e il Regno di Norvegia convengono, per quanto riguarda i quantitativi annui di formaggi di seguito menzionati e destinati al mercato della Spagna, di limitare il dazio all'importazione al livello seguente:

Formaggi della sottovoce 04.04 E I b) 2 della tariffa doganale comune, originari della Norvegia e da essa provenienti, accompagnati da un titolo riconosciuto:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Durante il periodo di transizione, l'applicazione del dazio all'importazione sopra indicato non osta alla riscossione di un importo compensativo fissato in conformità delle disposizioni dell'atto di adesione.

3. Allo scadere del periodo di transizione, il quantitativo suindicato viene aggiunto al contingente tariffario annuo previsto nell'accordo in vigore tra la Comunità e il Regno di Norvegia.

4. La Comunità si impegna inoltre ad aumentare di 120 tonnellate a favore della Norvegia, a decorrere dal 1° marzo 1986, il contingente comunitario annuo previsto nell'accordo tra la Comunità e il Regno di Norvegia sugli scambi reciproci di formaggi, firmato il 31 gennaio 1986.

5. Il presente scambio di lettere costituisce parte integrante dell'accordo tra la Comunità e il Regno di Norvegia sugli scambi reciproci di formaggi.

Il presente scambio di lettere sarà approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del governo del Regno di Norvegia sul contenuto della presente lettera.».

Mi gregio confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della lettera sopra citata.

Voglia gradire, Signor . . . . . ., i sensi della mia più alta considerazione.

Per il governo

del Regno di Norvegia

Scambio di lettere n. 3

Bruxelles, 14 luglio 1986

Signor . . . . . . ,

la firma del protocollo di adeguamento dell'accordo tra la Norvegia e la Comunità, a seguito dell'ampliamento della Comunità, ha offerto alle due parti contraenti l'opportunità di esaminare i mezzi idonei a potenziare la loro cooperazione nello spirito della dichiarazione di Lussemburgo del 9 aprile 1984.

Per quanto riguarda le loro relazioni commerciali, e nello spirito dell'articolo 15 dell'accordo, dal 1° marzo 1986 la Comunità estenderà alla Comunità ampliata, secondo il calendario precisato nell'allegato I, l'applicazione delle disposizioni dello scambio di lettere tra il Regno di Norvegia e la Comunità del 16 aprile 1973, relativo alle concessioni tariffarie accordate dalla Comunità al Regno di Norvegia per alcuni prodotti della pesca; inoltre, la Comunità concede al Regno di Norvegia un trattamento preferenziale sotto forma di esenzione o riduzione tariffaria per taluni prodotti della pesca originari della Norvegia ed importati nella Comunità, entro i limiti ed alle condizioni esposte nell'allegato II della presente lettera. Questa decisione prenderà effetto il 1° marzo 1986.

Onde decidere in merito ad una data mutualmente accettabile per l'entrata in vigore, ogni esercizio annuo, del suddetto trattamento preferenziale, le due parti si consulteranno anteriormente al 1° novembre dell'anno precedente. Per il 1986 le consultazioni avranno luogo prima del 28 febbraio 1986.

Le preferene di cui sopra sono subordinate al permanere delle attuali condizioni di concorrenza generale nel settore della pesca.

Inoltre, le importazioni della Comunità dei prodotti in causa beneficeranno dell'aliquota preferenziale soltanto a condizione che il loro prezzo franco frontiera, accertato dagli Stati membri in conformità dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3796/81, sia almeno uguale al prezzo di riferimento fissato dalla Comunità per i prodotti o le categorie di prodotti di cui trattasi.

Se necessario, le due parti contraenti possono avviare consultazioni in merito alle concessioni definite nel presente scambio di lettere, per esaminare la possibilità di estenderle ulteriormente.

Prendo atto che il Regno di Norvegia s'impegna ad abolire, dal 1° marzo 1986, i dazi doganali sui prodotti elencati nell'allegato III, originari della Comunità ed importati in Norvegia, entro i limiti indicati nello stesso allegato.

Per quanto riguarda il regime applicabile alle isole Canarie ed a Ceuta e Melilla, le due parti contraenti hanno convenuto quanto segue:

a) il Regno di Norvegia applica alle importazioni in provenienza da tali territori le concessioni tariffarie definite nella presente lettera. Per ciò che concerne le concessioni quantitative, il Regno di Norvegia fissa le parti per le isole Canarie e Ceuta e Melilla in consultazione con la Comunità, tenendo conto delle importazioni in provenienza da tali territori;

b) qualora al regime che disciplina l'importazione dei prodotti della pesca nelle isole Canarie ed a Ceuta e a Melilla venissero apportate modifiche suscettibili d'incidere negativamente sulle esportazioni norvegesi, la Comunità e il Regno di Norvegia avvieranno consultazioni allo scopo di concordare misure idonee per rimediare alla situazione;

c) il comitato misto procede alle modifiche delle regole di origine eventualmente necessarie ai fini dell'applicazione delle lettere a) e b).

Le sarò grato se vorrà confermare l'accordo del governo del Regno di Norvegia su quanto sopra esposto.

Voglia gradire, Signor . . . . . . , i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Consiglio

delle Comunità europee

Bruxelles, 14 luglio 1986

Signor . . . . . . ,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, formulata nei termini seguenti:

«La firma del protocollo di adeguamento dell'accordo tra la Norvegia e la Comunità, a seguito dell'ampliamento della Comunità, ha offerto alle due parti contraenti l'opportunità di esaminare i mezzi idonei a potenziare la loro cooperazione nello spirito della dichiarazione di Lussemburgo del 9 aprile 1984.

Per quanto riguarda le loro relazioni commerciali, e nello spirito dell'articolo 15 dell'accordo, dal 1° marzo 1986 la Comunità estenderà alla Comunità ampliata, secondo il calendario precisato nell'allegato I, l'applicazione delle disposizioni dello scambio di lettere tra il Regno di Norvegia e la Comunità del 16 aprile 1973, relativo alle concessioni tariffarie accordate dalla Comunità al Regno di Norvegia per alcuni prodotti della pesca; inoltre, la Comunità concede al Regno di Norvegia un trattamento preferenziale sotto forma di esenzione o riduzione tariffaria per taluni prodotti delle pesca originari della Norvegia ed importati nella Comunità, entro i limiti ed alle condizioni esposte nell'allegato II della presente lettera. Questa decisione prenderà effetto il 1° marzo 1986.

Onde decidere in merito ad una data mutualmente accettabile per l'entrata in vigore, ogni esercizio annuo, del suddetto trattamento preferenziale, le due parti si consulteranno anteriormente al 1° novembre dell'anno precedente. Per il 1986 le consultazioni avranno luogo prima del 28 febbraio 1986.

Le preferenze di cui sopra sono subordinate al permanere delle attuali condizioni di concorrenza generale nel settore della pesca.

Inoltre, le importazioni nelle Comunità dei prodotti in causa beneficeranno dell'aliquota preferenziale soltanto a condizione che il loro prezzo franco frontiera, accertato dagli Stati membri in conformità dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3796/81, sia almeno uguale al prezzo di riferimento fissato dalla Comunità per i prodotti o le categorie di prodotti di cui trattasi.

Se necessario, le due parti contraenti possono avviare consultazioni in merito alle concessioni definite nel presente scambio di lettere, per esaminare la possibilità di estenderle ulteriormente.

Prendo atto che il Regno di Norvegia s'impegna ad abolire, dal 1° marzo 1986, i dazi doganali sui prodotti elencati nell'allegato III, originari della Comunità ed importati in Norvegia, entro i limiti indicati nello stesso allegato.

Per quanto riguarda il regime applicabile alle isole Canarie ed a Ceuta e Melilla, le due parti contraenti hanno convenuto quanto segue:

a) il Regno di Norvegia applica alle importazioni in provenienza da tali territori le concessioni tariffarie definite nella presente lettera. Per ciò che concerne le concessioni quantitative, il Regno di Norvegia fissa le parti per le isole Canarie e Ceuta e Melilla in consultazione con la Comunità, tenendo conto delle importazioni in provenienza da tali territori;

b) qualora al regime che disciplina l'importazione dei prodotti della pesca nelle isole Canarie ed a Ceuta e a Melilla venissero apportate modifiche suscettibili d'incidere negativamente sulle esportazioni norvegesi, la Comunità e il Regno di Norvegia avvieranno consultazioni allo scopo di concordare misure idonee per rimediare alla situazione;

c) il comitato misto procede alle modifiche delle regole di origine eventualmente necessarie ai fini dell'applicazione delle lettere a) e b).

Le sarò grato se vorrà confermare l'accordo del governo del Regno di Norvegia su quanto sopra esposto.».

Ho l'onore di informaLa che il mio governo è d'accordo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia gradire, Signor . . . . . . , i sensi della mia più alta considerazione.

Per il governo

del Regno di Norvegia

ALLEGATO I

I dazi doganali da applicare alle importazioni in Portogallo dei seguenti prodotti originari della Norvegia sono ridotti ai livelli seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

I dazi doganali da applicare all'importazione in Spagna dei seguenti prodotti originari della Norvegia sono ridotti ai livelli seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) Subordinatamente al rispetto delle condizioni relative al prezzo di riferimento.

I dazi doganali di cui sopra si applicano, a decorrere dal 1° marzo 1986, alle importazioni nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, di prodotti originari della Norvegia.

Per le importazioni comparabili in Portogallo e in Spagna, i ravvicinamenti tariffari vengono applicati secondo il calendario seguente:

PORTOGALLO

Calendario di ravvicinamento dei dazi

>SPAZIO PER TABELLA>

SPAGNA

Calendario di ravvicinamento dei dazi

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

A decorrere dal 1° marzo 1986, i dazi doganali applicabili all'importazione in Norvegia dei seguenti prodotti originari della Comunità sono ridotti ai livelli seguenti, entro i limiti sotto indicati:

>SPAZIO PER TABELLA>

Clausola riguardante le isole Canarie e Ceuta e Melilla

Per quanto concerne le isole Canarie e Ceuta e Melilla, le due parti hanno convenuto quanto segue:

a) il Regno di Norvegia applicherà alle sue importazioni in provenienza da tali territori le concessioni tariffarie risultanti sia dallo scambio di lettere del 16 aprile 1973, sia dal presente scambio di lettere;

b) ove il regime d'importazione dei prodotti agricoli nelle isole Canarie ed a Ceuta e Melilla subisca modifiche tali da danneggiare le esportazioni norvegesi, la Comunità e il Regno di Norvegia si consulteranno per adottare i provvedimenti atti ad ovviare alla situazione.

c) il comitato misto adotterà le modifiche che occorra eventualmente apportare alle regole d'origine ai fini dell'applicazione delle lettere a) e b).