Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera relativo ad un' azione concertata nel settore della citologia analitica automatica
Gazzetta ufficiale n. L 158 del 13/06/1986 pag. 0059
***** ACCORDO tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera relativo ad un'azione concertata nel settore della citologia analitica automatica LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, in appresso denominata « Comunità », da una parte, e LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, dall'altra, CONSIDERANDO che un'azione di ricerca europea concertata nel settore della citologia analitica automatica può contribuire efficacemente a garantire un livello ottimale di salute per il singolo cittadino e per la società; CONSIDERANDO che con la decisione del 17 agosto 1982 il Consiglio delle Comunità europee ha adottato un programma settoriale di ricerca e sviluppo nel settore della medicina e della sanità pubblica - azione concertata (1982-1986), programma che comprende un'azione concertata nel settore della citologia analitica automatica; CONSIDERANDO che gli Stati membri della Comunità e la Confederazione svizzera, in appresso denominati « Stati », intendono svolgere, conformemente alle norme e procedure applicabili ai loro programmi nazionali, tutte o parte delle ricerche descritte nell'allegato A e sono disposte ad integrarle in un quadro di coordinamento che ritengono proficuo per entrambe le parti; CONSIDERANDO che i costi delle ricerche indicate all'allegato A, svolte negli Stati, sono stimati a 27 milioni di ECU, CONVENGONO QUANTO SEGUE: Articolo 1 La Comunità e la Confederazione svizzera, in appresso denominate « parti contraenti », partecipano, nel periodo 1o gennaio 1984 - 31 dicembre 1986, ad un'azione concertata nel settore della citologia analitica automatica. L'azione consiste nel coordinamento del programma d'azione concertata della Comunità con il corrispondente programma della Confederazione svizzera. Le ricerche contemplate dal presente accordo sono elencate nell'allegato A. Gli Stati rimangono interamente responsabili delle ricerche effettuate dai loro istituti o organismi nazionali. Articolo 2 La Commissione delle Comunità europee, in appresso denominata « Commissione », è responsabile del coordinamento. Nell'esecuzione di detto compito essa è assistita da un capoprogretto. Articolo 3 Al fine di agevolare l'esecuzione dell'azione, il comitato generale d'azione concertata e il comitato d'azione concertata relativo a tale azione, istituiti con la decisione del Consiglio delle Comunità europee del 17 agosto 1982, sono ampliati alla Confederazione svizzera, per tutte le attività inerenti all'azione concertata prevista dal presente accordo. Il mandato dei suddetti comitati ampliati è definito nell'allegato B. La Commissione è incaricata di svolgere le funzioni di segreteria di detti comitati ampliati. Articolo 4 Il contributo finanziario delle parti contraenti previsto per le spese di coordinamento nel periodo di cui all'articolo 1 ammonta a: - 480 000 ECU per la Comunità, - 48 000 ECU per la Confederazione svizzera. L'ECU è definita dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e dalle disposizioni finanziarie adottate in applicazione di detto regolamento. Le norme che disciplinano il finanziamento del presente accordo formano oggetto dell'allegato C. Articolo 5 Gli Stati e la Commissione si scambiano periodicamente tutte le informazioni utili riguardanti l'esecuzione delle ricerche contemplate dal presente accordo. Gli Stati comunicano alla Commissione tutte le informazioni necessarie ai fini del coordinamento. Essi inoltre si adoperano per trasmettere alla Commissione anche le informazioni riguardanti richerche analoghe in progetto o già effettuate da organismi che non dipendono da essi. Qualsiasi informazione deve essere considerata riservata qualora lo richieda lo Stato che la fornisce. Al termine del programma, previa consultazione del comitato generale ampliato, la Commissione invia agli Stati una relazione di sintesi sull'attuazione e sui risultati del programma, in particolare affinché questi ultimi siano accessibili il più rapidamente possibile alle imprese, agli istituti e agli altri interessati, soprattutto sul piano sociale. Articolo 6 1. Il presente accordo entra in vigore il giorno della sua firma. 2. Per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, al presente accordo possono aderire altri Stati europei che hanno partecipato alla conferenza ministeriale svoltasi a Bruxelles il 22 e 23 novembre 1971, Gli strumenti d'adesione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Lo Stato aderente al presente accordo diventa parte contraente, ai sensi dell'articolo 1, alla data del deposito dello strumento di adesione e i riferimenti alla « Confederazione svizzera » di cui al presente accordo devono essere interpretati come riferimenti anche a detto Stato aderente. Ogni Stato aderente contribuisce alle spese di coordinamento alle condizioni previste per la Confederazione svizzera all'articolo 4. 3. Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notifica a ciascuna delle parti contraenti il deposito degli strumenti di adesione di cui al paragrafo 2. Articolo 7 Il presente accordo è applicabile nel territorio in cui è d'applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni da esso previste, da un lato, nonché nel territorio della Confederazione svizzera, dall'altro. Articolo 8 Il presente accordo, redatto in esemplare unico in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca, spagnola e portoghese, tutti i testi facenti ugualmente fede, è depositato negli archivi del segretariato del Consiglio delle Comunità europee che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuna parte contraente. ALLEGATO A RICERCHE CONTEMPLATE DALL'ACCORDO 1. Prelievo, preparazione e colorazione delle cellule. 2. Analisi dei sistemi: - sistema e raccolta dati, - trattamento dati. 3. Valutazione del sistema e creazione di una banca di campioni. 4. Nuove applicazioni cliniche. ALLEGATO B MANDATO DEI COMITATI AMPLIATI I. Comitato generale di azione concertata ampliato 1. Il comitato generale: - contribuisce allo svolgimento ottimale del programma esprimendo il suo parere su tutti gli aspetti del medesimo; - si adopera al fine di integrare le parti delle attività nazionali di ricerca contemplate dall'accordo nel quadro di un processo di coordinamento tra le parti contraenti; - entro i limiti del programma secondo quanto definito nell'allegato A dell'accordo, coordina l'avvio, il proseguimento ed eventualmente la cessazione anticipata dei progetti che rientrano nei campi di ricerca del programma, in funzione delle necessità che si presenteranno o dei risultati delle valutazioni periodiche; - fornisce orientamenti al comitato d'azione concertata ampliato; - consiglia la Commissione circa la ripartizione dei fondi per svolgere l'opera di coordinamento, sostenere l'azione delle infrastrutture centralizzate, far fronte agli eventuali bisogni urgenti di settori critici e intraprendere attività esplorative per la preparazione dei programmi futuri. 2. Le relazioni e i pareri del comitato generale ampliato sono trasmessi alle parti contraenti. La Commissione trasmette detti pareri al comitato della ricerca scientifica e tecnica (CREST). II. Comitato d'azione concertata ampliato 1. Il comitato: - assiste il comitato generale ampliato nell'espletamento delle sue funzioni di gestione, garantendo l'esecuzione scientifica e tecnica di tutti i progetti attribuitigli in base alla sua competenza; - valuta i risultati e ne trae conclusioni sulle loro possibili applicazioni; - garantisce lo scambio di informazioni di cui all'articolo 5, primo comma dell'accordo; - segue i progressi delle ricerche nazionali svolte negli stessi settori dei progetti e, più particolarmente, gli sviluppi scientifici e tecnici che possono incidere sulla loro esecuzione; - fornisce orientamenti al capo progetto. 2. Le relazioni e i pareri del comitato sono trasmessi al comitato generale ampliato e alla Commissione. 3. Il capo progetto partecipa alle riunioni del comitato senza diritto di voto. ALLEGATO C NORME DI FINANZIAMENTO Articolo 1 Il presente allegato fissa le norme di finanziamento di cui all'articolo 4 dell'accordo. Articolo 2 All'entrata in vigore dell'accordo, la Commissione invia alla Confederazione svizzera una richiesta di versamento di fondi corrispondenti all'importo fissato all'articolo 4 dell'accordo. Tale contributo viene espresso in ECU e nella moneta della Confederazione svizzera; il valore dell'ECU è definito nel regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e fissato alla data della richiesta di versamento di fondi. I contributi totali coprono, oltre alle spese di coordinamento propriamente dette, le spese di trasferta dei delegati del comitato. La Confederazione svizzera versa il suo contributo per le spese di coordinamento previste dall'accordo al più tardi tre mesi dopo l'invio della richiesta di versamento di fondi da parte della Commissione. Qualsiasi ritardo nel versamento comporta il pagamento di un interesse il cui tasso è pari al tasso di sconto più elevato applicato negli Stati il giorno della scadenza. Tale tasso è maggiorato di 0,25 punti per mese di ritardo. Dette tasso maggiorato è applicato per tutto il periodo del ritardo. Articolo 3 I fondi versati dalla Confederazione svizzera sono segnati a credito dell'azione concertata come entrate di bilancio imputate ad un capitolo dello stato delle entrate del bilancio generale delle Comunità europee (sezione Commissione). Articolo 4 Lo scadenzario previsionale delle spese di coordinamento di cui all'articolo 4 dell'accordo figura in allegato. Articolo 5 Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee è d'applicazione alla gestione degli stanziamenti. Articolo 6 Al termine di ogni esercizio, viene stabilita la situazione degli stanziamenti relativi all'azione concertata, che viene trasmessa per informazione alla Confederazione svizzera. ALLEGATO SPESE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'AZIONE CONCERTATA NEL SETTORE DELLA CITOLOGIA ANALITICA AUTOMATICA VOCE DI BILANCIO 7325 « RICERCA MEDICA » (in ECU) 1.2,3.4,5.6,7.8,9 // // // // // // // 1984 // 1985 // 1986 // TOTALE // // // // 1.2.3.4.5.6.7.8.9 // // SI // SP // SI // SP // SI // SP // SI // SP // // // // // // // // // // 1. Stima iniziale dei bisogni globali // // // // // // // // // - Personale // - // - // - // - // - // - // - // - // - Funzionamento amministrativo // 22 000 // 22 000 // 22 000 // 22 000 // 22 000 // 22 000 // 66 000 // 66 000 // - Contratti // 138 000 // 138 000 // 138 000 // 138 000 // 138 000 // 138 000 // 414 000 // 414 000 // TOTALE // 160 000 // 160 000 // 160 000 // 160 000 // 160 000 // 160 000 // 480 000 // 480 000 // (da coprire con stanziamenti iscritti nella voce 7325) // // // // // // // // // // // // // // // // // // 2. Stima riveduta delle spese, tenuto conto dei bisogni supplementari derivanti dall'adesione della Confederazione svizzera // // // // // // // // // - Personale // - // - // - // - // - // - // - // // - Funzionamento amministrativo // 22 000 // 22 000 // 22 000 // 22 000 // 22 000 // 22 000 // 66 000 // 66 000 // // 2 200 // 2 200 // 2 200 // 2 200 // 2 200 // 2 200 // 6 600 // 6 600 // - Contratti // 138 000 // 138 000 // 138 000 // 138 000 // 138 000 // 138 000 // 414 000 // 414 000 // // 13 800 // 13 800 // 13 800 // 13 800 // 13 800 // 13 800 // 41 400 // 41 400 // // // // // // // // // // NUOVO TOTALE // 160 000 // 160 000 // 160 000 // 160 000 // 160 000 // 160 000 // 480 000 // 480 000 // // 16 000 // 16 000 // 16 000 // 16 000 // 16 000 // 16 000 // 48 000 // 48 000 // // // // // // // // // // 3. Differenza tra 1 e 2, da coprire con i contibuti della Confederazione svizzera // 16 000 // 16 000 // 16 000 // 16 000 // 16 000 // 16 000 // 48 000 // 48 000 // // // // // // // // // SI = Stanziamenti d'impegno SP = Stanziamenti di pagamento