21986A0610(01)

Protocollo che rinnova l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno di Tailandia in materia di produzione, commercializzazione e scambi di manioca

Gazzetta ufficiale n. L 155 del 10/06/1986 pag. 0009 - 0010


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PROTOCOLLO

che rinnova l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno di Tailandia in materia di produzione, commercializzazione e scambi di manioca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

da una parte,

IL GOVERNO DEL REGNO DI TAILANDIA

dall'altra,

AVENDO proceduto, a richiesta del Regno di Tailandia, a consultazioni a norma dell'articolo 9 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno di Tailandia in materia di produzione, commercializzazione e scambi di manioca, in appresso denominato « accordo di cooperazione »;

CONSIDERANDO che dalla data di entrata in vigore dell'accordo di cooperazione il Regno di Tailandia è divenuto parte contraente dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT);

RICONOSCENDO che l'accordo di cooperazione è stato correttamente applicato;

TENENDO conto del fatto che non tutte le finalità di sviluppo agricolo e di diversificazione delle colture in Tailandia hanno potuto essere conseguite nel quinquennio iniziale e che pertanto occorre proseguire l'azione in tal senso intrapresa ricorrendo anche, se del caso, a consultazioni a livello ministeriale;

AFFERMANDO la propria volontà di mantenere in vigore l'accordo di cooperazione,

HANNO DECISO di rinnovare l'accordo di cooperazione nella versione ampliata e modificata, per quanto riguarda in particolare gli articoli 1,3 e 9, dal presente protocollo e, a questo effetto, hanno designato come plenipotenziari:

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

IL GOVERNO DEL REGNO DI TAILANDIA:

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

Articolo 1

L'accordo di cooperazione è prorogato per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1o gennaio 1987.

Esso resterà in vigore per ulteriori periodi di quattro anni, sulla base dei quantitativi fissati per il periodo 1o gennaio 1987 - 31 dicembre 1990, a condizione che non venga denunciato da una delle due parti almeno un anno prima della scadenza del periodo iniziale di quattro anni o di un quadriennio successivo. La denuncia avrà effetto a decorrere dalla fine del quadriennio nel corso del quale sarà stata notificata.

Tuttavia, prima di notificare la denuncia dell'accordo, ciascuna parte avvierà consultazioni con la controparte per ricercare soluzioni o concordare eventuali modifiche che consentano di mantenere in vigore l'accordo stesso.

Articolo 2

1. Per il quadriennio 1o gennaio 1987 - 31 dicembre 1990 e per ciascuno dei successivi quadrienni il quantitativo totale delle esportazioni è fissato a 21 milioni di tonnellate. Tuttavia, il quantitativo esportato annualmente non potrà eccedere 5,5 milioni di tonnellate. 2. Ai fini della continuità dell'offerta di manioca tra il 1986 e il 1987 e tra i successivi periodi quadriennali a decorrere dal 1991, nel rispetto del quantitativo annuo massimo specificato al paragrafo 1, il Regno di Tailandia può rilasciare titoli di esportazione per un quantitativo supplementare non eccedente 500 000 tonnellate nell'ultimo trimestre del 1986/1990 e nell'ultimo anno di ogni successivo quadriennio. Tale quantitativo verrà imputato al quantitativo esportabile fissato per il quadriennio immediatamente successivo.

Articolo 3

1. Per i quantitativi convenuti, la Comunità economica europea continuerà ad applicare l'aliquota di prelievo all'importazione massima del 6 % ad valorem alle radici e ai prodotti di manioca attualmente importati in virtù dell'accordo di cooperazione, inclusi gli agglomerati (hard pellets) ottenuti mediante un procedimento con il quale le radici di manioca vengono ridotte in farina prima della formellatura. Si riconosce che il gruppo di lavoro misto istituito dall'articolo 7 dell'accordo di cooperazione dovrà seguire i progressi tecnologici in materia di trasformazione della manioca, intesi a facilitarne il trasporto e/o a risolvere problemi ambientali.

2. L'entrata in vigore del nuovo sistema armonizzato di classificazione tariffaria non pregiudica le disposizioni del paragrafo 1.

3. Il presente articolo non pregiudica tuttavia la futura definizione:

a) dei prodotti oggetto del consolidamento comunitario iniziale nel quadro del GATT, attualmente sospeso, o

b) dei prodotti oggetto dell'attuale regime GATT, consistente nella temporanea sospensione del consolidamento comunitario nel GATT, sostituita da un contingentamento tariffario.

4. Eventuali future definizioni o interpretazioni del consolidamento comunitario nell'ambito del GATT o del regime di sospensione temporanea di cui al paragrafo 3 non avranno ripercussioni sull'accordo di cooperazione.

Articolo 4

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e tailandese, tutti i testi facenti ugualmente fede.