21986A0517(02)

Protocollo aggiuntivo all'accordo per l'importazione temporanea in esenzione doganale, a titolo di prestito gratuito ed a fini diagnostici o terapeutici, di materiale medico-chirurgico e di laboratorio destinato ad ospedali e cliniche

Gazzetta ufficiale n. L 131 del 17/05/1986 pag. 0050 - 0050
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 4 pag. 0119
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 4 pag. 0119


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PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

all'accordo per l'importazione temporanea in esenzione doganale, a titolo di prestito gratuito ed a fini diagnostici o terapeutici, di materiale medico-chirurgico e di laboratorio destinato ad ospedale e cliniche

(TRADUZIONE)

GLI STATI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA, parti contraenti dell'accordo del 28 aprile 1960 per per l'importazione temporanea in esenzione doganale, a titolo di prestito gratuito e per scopi diagnostici o terapeutici, di materiale medico-chirurgico denominato « accordo »,

VISTE le disposizioni degli articoli 1 e 2 dell'accordo che prevedono che, a determinate condizioni, tale tipo di materiale beneficia di un regime d'importazione temporanea in esenzione doganale,

CONSIDERANDO che per quanto concerne gli Stati membri della Comunità economica europea la concessione di detta esenzione deve tener conto in particolare dell'esistenza della tariffa doganale comune istituita da detti Stati e che ogni deroga ad essa è di competenza della Comunità economica europea, che dispone dei poteri necessari a tal fine in virtù del trattato che l'ha istituita;

CONSIDERANDO pertanto che per l'applicazione degli articoli 1 e 2 dell'accordo è necessario che la Comunità economica europea possa essere parte contraente dell'accordo stesso,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Comunità economica europea può divenire parte contraente all'accordo mediante la firma dello stesso. L'accordo entrerà in vigore nei confronti della Comunità il primo giorno del mese successivo a quello della firma.

Articolo 2

1. Il presente protocollo aggiuntivo è aperto all'accettazione delle parti contraenti dell'accordo. Esso entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data alla quale l'ultima delle parti contraenti avrà depositato il suo strumento di accettazione presso il segretario generale del Consiglio d'Europa.

2. Nondimeno il protocollo aggiuntivo entrerà in vigore alla scadenza di un periodo di due anni a decorrere dalla data alla quale esso sarà stato aperto all'accettazione, fatto salvo il caso in cui una parte contraente abbia notificato un'obiezione all'entrata in vigore. In caso di notifica di una siffatta obiezione, si applica il paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 3

Dalla data della sua entrata in vigore, il presente protocollo aggiuntivo costituirà parte integrante dell'accordo. A decorrere da tale data nessuno Stato potrà divenire parte contraente dell'accordo senza divenire nel contempo parte contraente del protocollo aggiuntivo.

Articolo 4

Il segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a ciascuno Stato che ha aderito all'accordo ed alla Comunità economica europea, qualsiasi accettazione od obiezione ai sensi dell'articolo 2 e la data di entrata in vigore del presente protocollo aggiuntivo conformemente all'articolo 2.

Il segretario generale notificherà inoltre alla Comunità economica europea ogni atto, notifica o comunicazione attinenti all'accordo.

Fatto a Strasburgo, il 29 settembre 1982, in francese ed in inglese e aperto all'accettazione il 1o gennaio 1983. I due testi fanno ugualmente fede e saranno depositati, in esemplare unico, negli archivi del Consiglio d'Europa. Il segretario generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni Stato invitato ad aderire all'accordo ed alla Comunità economica europea.