21985A1231(12)

Accordo di disciplina concertata tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia sugli scambi reciproci di formaggi

Gazzetta ufficiale n. L 370 del 31/12/1985 pag. 0042
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 25 pag. 0078
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 25 pag. 0078


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ACCORDO

di disciplina concertata tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia sugli scambi reciproci di formaggi

La Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia hanno proceduto a consultazioni sugli scambi reciproci di formaggi.

Durante le consultazioni, le due parti hanno constatato che sarebbe opportuno, alla luce dell'esperienza acquisita, concludere un nuovo accordo con le disposizioni seguenti a decorrere dal 1o gennaio 1986.

1. La Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia convengono che i dazi all'importazione siano limitati, per i quantitativi annui di formaggi sotto elencati, ai seguenti livelli:

a) All'importazione nella Comunità

Formaggi della voce 04.04 della tariffa doganale comune, originari e provenienti dalla Finlandia, accompagnati da un certificato riconosciuto:

1.2.3 // // Dazi all'importazione (ECU/100 kg) // Quantitativi // - Finlandia, avente un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 100 giorni, in blocchi rettangolari, di peso netto uguale o superiore a 30 kg, della sottovoce 04.04 E I b) 2 della tariffa doganale comune // 18,13 // // - Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkaese, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi, della sottovoce 04.04 A della tariffa doganale comune: // // 6 850 t (1) di cui un massimo di 3 000 t per la categoria Finlandia // - in forme standard // 18,13 // // - in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, con la crosta almeno da un lato, di peso netto uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg // 18,13 // 1 700 t (1) // - Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi se non l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto « Schabziger »), condizionati per la vendita al minuto, aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca inferiore o uguale a 56 %, della sottovoce 04.04 D della tariffa doganale comune // 36,27 // 700 t // - Tilsit, Turunmaa e Lappi della sottovoce 04.04 E I b) 2 della tariffa doganale comune // 60 //

(1) I quantitativi assegnati a queste categorie di formaggi sono intercambiabili entro il limite del 25 % dei quantitativi indicati. b) All'importazione in Finlandia

Formaggi della voce 04.04 della tariffa doganale della Finlandia, originari e provenienti dalla Comunità, accompagnati da un titolo di qualità e di origine riconosciuto:

1.2.3.4 // // // Dazi all'importazione // Quantitativi // 04.04.150 // Formaggi freschi, latticini // 2 / 3 del prelievo // // 200 // Formaggi fusi // 1 / 3 del prelievo // // 300 // Formaggi di siero // 2 / 3 del prelievo // 1 500 t senza restrizioni relative ai tipi e alle qualità dei formaggi // 400 // Formaggi a pasta muffita // 1 / 6 del prelievo // // 901 // Formaggi del tipo Emmental // Prelievo intero // // 902 // Formaggi del tipo Edam // Prelievo intero // // 909 // Altri formaggi // // // // - « formaggi a pasta molle stagionati » (1) // 1 / 6 del prelievo // // // - altri // 1 / 3 del prelievo //

2. La Repubblica di Finlandia s'impegna a prendere le misure necessarie per garantire che:

- da un lato, non siano superati i quantitativi concordati all'esportazione dalla Finlandia verso la Comunità economica europea (vedi punto 1, lettera a));

- dall'altro, siano rilasciate licenze all'importazione in modo regolare e tale che possano essere realizzati i quantitativi concordati per l'importazione in Finlandia dalla Comunità (vedi punto 1, lettera b)).

La Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia faranno in modo che i reciproci vantaggi concessi non vengano compromessi da altre misure all'importazione.

3. La Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia si impegnano, ciascuna per quanto la riguarda, a vigilare affinché i prezzi praticati dai rispettivi esportatori non provochino difficoltà sul mercato del paese importatore.

Esse concordano al riguardo di istituire un dispositivo di mutua informazione e di cooperazione, gli elementi del quale figurano nell'allegato del presente accordo.

Qualora sorgano difficoltà in ordine ai prezzi praticati, si procederà al più presto, su richiesta di una delle parti, a consultazioni per l'adozione di misure correttive adeguate.

4. Le due parti potranno consultarsi in qualsiasi momento sul funzionamento del presente accordo e modificarlo eventualmente di comune intesa, in funzione soprattutto dell'evoluzione dei prezzi di mercato, della produzione, della commercializzazione e del consumo dei formaggi di produzione interna e importati.

(1) Per « formaggi a pasta molle stagionati » si intendono i formaggi trattati o fatti stagionare mediante agenti biologici quali le muffe, i lieviti o altri organismi che hanno provocato la formazione di una crosta visibile sulla superficie del formaggio. Gli effetti del trattamento o della stagionatura devono progredire visibilmente dalla superficie verso l'interno del formaggio.

Il tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, non è inferiore a 50 %.

Il tenore, in peso, di acqua nella materia non grassa non deve essere inferiore a 65 %.

A titolo di esempio, possono corrispondere a questa definizione i formaggi seguenti:

1.2.3 // Bibress Brie Camembert Cambré Carré de l'Est Chaource // Coulommiers Epoisse Herve Limbourg Livarot Maroilles // Munster Pont-l'Évêque Reblochon Saint-Marcellin Taleggio

Formaggi commercializzati con un marchio di fabbrica (esempio):

1.2 // Boursault Caprice des Dieux // Ducs (Suprême des) Explorateur.

In particolare, se nel corso di un anno contingentario vengono raggiunti i quantitativi fissati all'importazione nella Comunità e/o in Finlandia, le due parti si consulteranno, a richiesta dell'una o dell'altra, per esaminare la possibilità di modificare i quantitativi fissati inizialmente.

5. Il presente accordo potrà essere denunciato mediante preavviso di un anno dato per iscritto.

Qualora ci si avvalesse di tale disposizione, ciascuna delle due parti si riserva i diritti che deteneva prima della conclusione del presente accordo.

6. Il presente accordo sostituisce l'accordo temporaneo di disciplina concertata tra la Repubblica di Finlandia e la Comunità economica europea sugli scambi reciproci di formaggi, firmato il 9 dicembre 1981 e modificato, da ultimo, con lo scambio di lettere del 23 gennaio 1985.

Fatto a Bruxelles, addì . . . . . .

1.2 // Per il governo della Repubblica di Finlandia // A nome del Consiglio delle Comunità europee

ALLEGATO

Mutua informazione

Per evitare che i prezzi praticati dagli esportatori siano tali da creare difficoltà sul mercato del paese importatore, sono istituiti i seguenti meccanismi d'informazione e di cooperazione:

a) La Finlandia fornisce alla Commissione delle Comunità europee le seguenti informazioni per ciascuna delle categorie di formaggi comprese nell'accordo:

- due settimane prima dell'inizio di ogni trimestre, le prospettive delle importazioni finlandesi verso la Comunità per il trimestre successivo (quantitativi previsti, prezzi franco frontiera finlandese presumibili, mercati di destinazione prevedibili);

- due settimane dopo la fine di ciascun trimestre, le esportazioni finlandesi effettive realizzate verso la Comunità nel trimestre precedente (quantitativi esportati, prezzi franco frontiera finlandese effettivamente praticati, stati membri della Comunità destinatari).

b) La Commissione delle Comunità europee fornisce periodicamente le quotazioni e tutte le altre informazioni utili relative al mercato dei formaggi di produzione interna ed importati.

Lettera n. 1

Signor . . . . . .,

ho l'onore di riferirmi all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia sugli scambi reciproci di formaggi ed alle consultazioni tenutesi il 25 luglio 1985 circa le condizioni per la proroga di detto accordo.

Le confermo che, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità, quest'ultima è disposta ad avviare quanto prima negoziati per adattare l'accordo in modo da tener conto delle relazioni commerciali bilaterali tra i paesi aderenti e la Finlandia.

Le sarei grato se vorrà accusare ricevuta della presente.

Voglia gradire, Signor . . . . . ., l'espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio

delle Comunità europee

Lettera n. 2

Signor . . . . . .,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

« ho l'onore di riferirmi all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia sugli scambi reciproci di formaggi ed alle consultazioni tenutesi il 25 luglio 1985 circa le condizioni per la proroga di detto accordo.

Le confermo che, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità, quest'ultima è disposta ad avviare quanto prima negoziati per adattare l'accordo in modo da tener conto delle relazioni commerciali bilaterali tra i paesi aderenti e la Finlandia.

Le sarei grato se vorrà accusare ricevuta della presente. ».

Voglia gradire, Signor . . . . . ., l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della

Repubblica di Finlandia