21985A1231(01)

Nuovo testo dell' allegato I all' accordo del 26 luglio 1957 tra il governo federale austriaco, da una parte, e i governi degli stati membri della Comunità europea del carbone e dell' acciaio e l' Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell' acciaio, dall' altra, relativo all' istituzione di tariffe ferroviarie dirette internazionali per i trasporti di carbone e di acciaio in transito attraverso il territorio della Repubblica austriaca

Gazzetta ufficiale n. C 338 del 31/12/1985 pag. 0004


Nuovo testo dell'allegato I all'accordo del 26 luglio 1957 tra il governo federale austriaco, da una parte, e i governi degli stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, dall'altra, relativo all'istituzione di tariffe ferroviarie dirette internazionali per i trasporti di carbone e di acciaio in transito attraverso il territorio della Repubblica austriaca (85/C 338/04) (Gazzetta ufficiale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio n. 6 del 20 febbraio 1958, pagina 78)

A decorrere dal 1° gennaio 1986, l'allegato I al citato accordo (l'ultima modifica a detto accordo è intervenuta il 9 gennaio 1985, Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, n. C 6 del 9 gennaio 1985, pagina 2) è redatto come segue:

QUOTE DELLE FERROVIE FEDERALI AUSTRIACHE

Le quote delle ferrovie federali austriache di cui al terzo comma dell'articolo 2 dell'accordo sono formate come segue: 1. I prezzi base di trasporto per carichi di 15, 20 e 25tonnellate delle tariffe interne austriache sono ridottidi importi determinati per le seguenti categorie dimerci : carbone, coke, minerale, polveri di bocca d'altoforno,acciaio greggio, ghise gregge, semiprodotti,sbozzati per lamiere in rotoli d'acciaio, laminati acaldo, destinati ad essere rilaminati, di larghezza superiorea 500 mm («coils» a caldo), prodotti finiti erottami.

2. Le riduzioni di cui al punto 1 sono le seguenti:

Kufstein - Brennero/BrennerSalzburg Hbf - Tarvisio CentraleSalzburg Hbf - Rosenbach frontieraLindau-Reutin - Brennero/BrennerSimbach (Inn) - Tarvisio CentralePassau Hbf - Spielfeld frontieraBuchs (SG) - Rosenbach frontieraLindau-Reutin - Rosenbach frontiera

3. Ogni modifica da apportare alle regole di formazionedi queste quote in base ad un ritocco dei prezzi delletariffe interne delle ferrovie federali austriache, deveessere portata a conoscenza dei governi partecipantiall'accordo e della Commissione delle Comunità europeealmeno 15 giorni prima della data prevista perla sua applicazione.

4. Qualora una tale modifica derivi dalla procedura dicui all'articolo 8 dell'accordo, essa deve essere decretatadi comune accordo tra il governo federale austriaco,i governi degli stati membri e la Commissionedelle Comunità europee, e pubblicata nella Gazzettaufficiale delle Comunità europee.

5. Le quote così determinate sono pubblicate nella «tariffainternazionale per il trasporto delle merci tra glistati membri della Comunità europea del carbone edell'acciaio».