21985A0920(01)

Scambio di lettere relativo al punto 2 dell' accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica argentina sugli scambi di carni ovine

Gazzetta ufficiale n. L 251 del 20/09/1985 pag. 0059


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SCAMBIO DI LETTERE

relativo al punto 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica argentina sugli scambi di carni ovine

Lettera n. 1

Signor . . . . . .,

riferendomi all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Repubblica argentina e la Comunità economica europea sugli scambi di carni ovine, firmato il 14 ottobre 1980, nonché alla dichiarazione argentina del 23 giugno 1981, ho l'onore di informarLa che il governo della Repubblica argentina continuerà ad adoperarsi affinché la commercializzazione dei prodotti argentini nella Comunità economica europea sia orientata in modo da evitare qualsiasi mutamento di tendenza delle correnti commerciali tradizionali verso i mercati considerati sensibili, cioè la Francia e l'Irlanda.

A questo riguardo, le competenti autorità argentine garantiscono che le esportazioni verso la Francia e l'Irlanda saranno limitate ai quantitativi seguenti:

- 1985: Francia: 1 100 tonnellate; Irlanda: zero.

- 1986: Francia: 1 100 tonnellate; Irlanda: zero.

- 1987: Francia: 1 100 tonnellate; Irlanda: zero.

Quanto alle 50 tonnellate di carni ovine che nel 1984 l'Argentina ha esportato in eccedenza al limite fissato per la Francia per quell'anno, tengo ad informarLa che le autorità argentine defalcheranno tale quantitativo dal volume stabilito per il 1985.

D'altro canto, vorrei indicarLe che qualsiasi eventuale modifica apportata alle condizioni previste dall'accordo di cui al primo comma lascerà impregiudicato l'impegno di cui sopra per ciò che riguarda le condizioni di accesso alle zone sensibili.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente.

Voglia accettare, Signor . . . . . ., l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo

della Repubblica argentina

Lettera n. 2

Signor . . . . . .,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

« Riferendomi all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Repubblica argentina e la Comunità economica europea sugli scambi di carni ovine, firmato il 14 ottobre 1980, nonché alla dichiarazione argentina del 23 giugno 1981, ho l'onore di informarLa che il governo della Repubblica argentina continuerà ad adoperarsi affinché la commercializzazione dei prodotti argentini nella Comunità economica europea sia orientata in modo da evitare qualsiasi mutamento di tendenza delle correnti commerciali tradizionali verso i mercati considerati sensibili, cioè la Francia e l'Irlanda.

A questo riguardo, le competenti autorità argentine garantiscono che le esportazioni verso la Francia e l'Irlanda saranno limitate ai quantitativi seguenti:

- 1985: Francia: 1 100 tonnellate; Irlanda: zero.

- 1986: Francia: 1 100 tonnellate; Irlanda: zero.

- 1987: Francia: 1 100 tonnellate; Irlanda: zero.

Quanto alle 50 tonnellate di carni ovine che nel 1984 l'Argentina ha esportato in eccedenza al limite fissato per la Francia per quell'anno, tengo ad informarLa che le autorità argentine defalcheranno tale quantitativo dal volume stabilito per il 1985.

D'altro canto, vorrei indicarLe che qualsiasi eventuale modifica apportata alle condizioni previste dall'accordo di cui al primo comma lascerà impregiudicato l'impegno di cui sopra per ciò che riguarda le condizioni di accesso alle zone sensibili.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente. »

Voglia accettare, Signor . . . . . ., l'espressione della mia profonda stima.

A nome

del Consiglio delle Comunità europee