Accordo in forma di scambio di lettere che codifica e modifica il testo del protocollo n. 3 dell' accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese @Protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa
Gazzetta ufficiale n. L 323 del 11/12/1984 pag. 0189
++++ ACCORDO in forma di scambio di lettere che codifica e modifica il testo del protocollo n . 3 dell ' accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese Lettera n . 1 Bruxelles , ... Signor ... , il protocollo n . 3 dell ' accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese firmato il 22 luglio 1972 è stato modificato dal comitato misto con le decisioni nn . 1/77 , 1/78 , 1/80 , 2/80 , 1/81 , 2/81 , 3/81 , 4/81 , 1/82 , 2/82 , 1/83 e 1/84 e ci sono stati due scambi di lettere del 14 giugno 1977 e del 20 marzo 1981 che derogano all ' articolo 1 del protocollo medesimo . Inoltre , gli articoli 18 , 21 e 24 e l ' articolo 25 , paragrafi da 1 a 4 , che hanno un carattere transitorio non sono più applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1985 . Occorre ricordare che l ' articolo 23 , paragrafo 1 , ultimo comma , l ' articolo 25 , paragrafo 5 , ed il secondo comma della nota esplicativa n . 8 sono applicabili solo fino al 31 dicembre 1985 . Inoltre non è più necessario l ' articolo 28 che limita la competenza del comitato misto consentendogli di modificare solo le disposizioni del titolo I , articolo 5 , paragrafo 3 , del titolo II , del titolo III , articolo 23 , 24 e 25 , nonché degli allegati I , II , III , V e VI del protocollo . Al fine di chiarire la situazione e d ' introdurre nel protocollo modifiche che il comitato misto non può apportare e per consolidare tutte le disposizioni esistenti in un unico testo , ad eccezione , per motivi tecnici di presentazione , della decisione n . 2/82 del comitato misto , mi pregio proporre che si convenga sul fatto che il testo del protocollo n . 3 allegato al presente accordo , sostituisca quello allegato all ' accordo e modificato dalle decisione del comitato misto nn . 1/77 , 1/78 , 1/80 , 2/80 , 3/80 , 1/81 , 2/81 , 3/81 , 4/81 , 1/82 , 1/83 e 1/84 e degli scambi di lettere del 14 giugno 1977 e 20 marzo 1981 poiché questi documenti sono tutti abrogati dal testo allegato e non costituiscono pertanto strumenti legali applicabili . Le propongo che il presente accordo entri in vigore il 1° gennaio 1985 . Le sarei grato se Ella volesse confermarmi l ' accordo del Suo governo su questa proposta . La prego di gradire , Signor ... , l 'espressione della mia più alta considerazione . A nome del Consiglio delle Comunità europee Lettera n . 2 Bruxelles , ... Signor ... , mi pregio di accusare ricezione della Sua lettera in data odierna , del seguente tenore : « Il protocollo n . 3 dell ' accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica potoghese firmato il 22 luglio 1972 è stato modificato dal comitato misto con le decisioni nn . 1/77 , 1/78 , 1/80 , 2/80 , 1/81 , 2/81 , 3/81 , 4/81 , 1/82 , 2/82 , 1/83 1/84 e ci sono stati due scambi di lettere del 14 giugno 1977 ed del 20 marzo 1981 che derogano all ' articolo 1 del protocollo medesimo . Inoltre , gli articoli 18 , 21 e 24 e l ' articolo 25 , paragrafi da 1 a 4 , che hanno un carattere transitorio non sono più applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1985 . Occorre ricordare che l ' articolo 23 , paragrafo 1 , ultimo comma , l ' articolo 25 , paragrafo 5 , ed il secondo comma della nota esplicativa n . 8 sono applicabili solo fino al 31 dicembre 1985 . Inoltre non è più necessario l ' articolo 28 che limita la competenza del comitato misto consentendogli di modificare solo le disposizioni del titolo I , articolo 5 , paragrafo 3 , del titolo II , del titolo III , articolo 23 , 24 e 25 , nonché degli allegati I , II , III , V e VI del protocollo . Al fine di chiarire la situazione e d ' introdurre nel protocollo modifiche che il comitato misto non può apportare e per consolidare tutte le disposizioni esistenti in un unico testo , ad eccezione , per motivi tecnici di presentazione , della decisione n . 2/82 del comitato misto , mi pregio proporre che si convenga sul fatto che il testo del protocollo n . 3 allegato al presente accordo , sostituisca quello allegato all ' accordo e modificato dalle decisione del comitato misto nn . 1/77 , 1/78 , 1/80 , 2/80 , 1/81 , 2/81 , 3/81 , 4/81 , 1/82 , 1/83 e 1/84 e degli scambi di lettere del 14 giugno 1977 e 20 marzo 1981 poiché questi documenti sono tutti abrogati dal testo allegato e non costituiscono pertanto strumenti legali applicabili . Le propongo che il presente accordo entri in vigore il 1° gennaio 1985 . Le sarei grato se Ella volesse confermarmi l ' accordo del Suo governo su questa proposta . » Ho l ' onore di informarLa che il mio governo è d ' accordo sul contenuto di questa lettera . La prego di gradire , Signor ... , l ' espressione della mia più alta considerazione . Per il governo della Repubblica portoghese PROTOCOLLO N . 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa TITOLO I Definizione della nozione di « prodotti originari » Articolo 1 Ai fini dell ' applicazione dell ' accordo e senza pregiudizio delle disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente protocollo sono considerati : 1 . come prodotti originari della Comunità : a ) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità , b ) i prodotti ottenuti nella Comunità e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a ) , a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell ' articolo 5 . Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti che , ai sensi del presente protocollo , sono originari del Portogallo ; 2 . come prodotti originari del Portogallo ; a ) i prodotti totalmente ottenuti nel Portogallo , b ) i prodotti ottenuti in Portogallo e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a ) , a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell ' articolo 5 . Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti che , ai sensi del presente protocollo , sono originari della Comunità . I prodotti , di cui all ' elenco C , sono temporaneamente esclusi dall ' applicazione del presente protocollo . Ciò nonostante , a questi prodotti si applicano , mutatis mutandis , le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa e l ' articolo 23 . Articolo 2 1 . Nella misura in cui gli scambi effettuati tra la Comunità o il Portogallo , da un lato , e l ' Austria , la Finlandia , l ' Islanda , la Norvegia , la Svezia o la Svizzera , dall ' altro , nonché tra ciascuno di questi sei paesi tra di loro sono disciplinati da accordi contenenti norme identiche a quelle del presente protocollo , si considerano parimenti : A . come prodotti originari della Comunità , i prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , che dopo essere stati esportati dalla Comunità non abbiano subito in uno qualsiasi dei sei paesi suddetti lavorazioni o trasformazioni , ovvero vi abbiano subito lavorazioni o trasformazioni insufficienti a classificarli come prodotti originari dell ' uno o dell ' altro dei suddetti paesi ai sensi delle disposizioni corrispondenti a quelle dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera b ) , o paragrafo 2 , lettera b ) , del presente protocollo che figurano negli accordi di cui sopra e a condizione che : a ) siano stati utilizzati nelle lavorazioni o trasformazioni esclusivamente prodotti originari di uno dei sei paesi summenzionati , ovvero prodotti originari della Comunità o del Portogallo ; b ) allorché negli elenchi A o B di cui all ' articolo 5 , una regola di percentuale limita la proporzione in valore di prodotti non originari suscettibili di essere incorporati a determinate condizioni , il plusvalore sia stato ottenuto nell ' osservanza , in ciascuno dei paesi , delle regole di percentuale , nonché delle altre regole che figurano negli elenchi suddetti , senza possibilità di cumulo da un paese all ' altro ; B . come prodotti originari del Portogallo , i prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , che dopo essere stati esportati dal Portogallo , non abbiano subito poi in uno qualsiasi dei sei paesi suddetti o nella Comunità lavorazioni o trasformazioni , ovvero vi abbiano subito lavorazioni o trasformazioni insufficienti a classificarli come prodotti originari di uno dei suddetti paesi ai sensi delle disposizioni corrispondenti a quelle dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera b ) , o paragrafo 2 , lettera b ) , del presente protocollo , che figurano negli accordi di cui sopra , a condizione che : a ) siano stati utilizzati nelle lavorazioni o trasformazioni esclusivamente prodotti originari di uno dei sei paesi summenzionati , ovvero prodotti originari della Comunità o del Portogallo ; b ) allorché negli elenchi A o B di cui all ' articolo 5 , una regola di percentuale limita la proporzione in valore di prodotti non originari suscettibili di essere incorporati a determinate condizioni , il plusvalore sia stato ottenuto nell ' osservanza , in ciascuno dei paesi , delle regole di percentuale , nonché delle altre regole che figurano negli elenchi suddetti , senza possibilità di cumulo da un paese all ' altro . 2 . Per l ' applicazione del paragrafo 1 , punto A , lettera a ) , e punto B , lettera a ) , l ' utilizzazione di prodotti diversi da quelli contemplati da detto paragrafo in una proporzione non superiore complessivamente al 5 % del valore dei prodotti ottenuti importati nel portogallo o nella Comunità non incide sulla determinazione dell ' origine di questi ultimi , purché i suddetti prodotti utilizzati non abbiano tolto il carattere originario ai prodotti inizialmente esportati dalla Comunità o dal Portogallo se vi fossero stati incorporati . 3 . Nei casi di cui al paragrafo 1 , punto A , lettera b ) , punto B , lettera b ) , e al paragrafo 2 , non devono essere stati incorporati prodotti non originari che siano stati oggetto soltanto delle lavorazioni o trasformazioni di cui all ' articolo 5 , paragrafo 3 . Articolo 3 In deroga alle disposizioni dell ' articolo 2 e purché siano comunque soddisfatte tutte le condizioni previste da tale articolo , i prodotti ottenuti rimangono originari rispettivamente della Comunità o del Portogallo solo se il valore dei prodotti messi in opera , originari della Comunità o del Portogallo rappresenta la percentuale prevalente del valore dei prodotti ottenuti . Negli altri casi questi ultimi prodotti sono considerati come prodotti originari del paese in cui il plusvalore realizzato rappresenta la maggiore percentuale del loro valore . Articolo 4 Ai sensi dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera a ) , e paragrafo 2 , lettera a ) , sono considerati « totalmente ottenuti » nella Comunità o nel Portogallo : a ) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino od oceanico ; b ) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti ; c ) gli animali vivi , ivi nati ed allevati ; d ) i prodotti che provengono da animali vivi che ivi sono allevati ; e ) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate ; f ) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con le loro navi ; g ) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi-officina , esclusivamente a partire dal prodotti indicati alla lettera f ) ; h ) gli articoli fuori uso a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al ricupero di materie prime ; i ) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manufatturiere ivi effettuate ; j ) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a ) a i ) . Articolo 5 1 . Ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera b ) , e paragrafo 2 , lettera b ) , sono considerate sufficienti : a ) le lavorazioni o trasformazioni che hanno per effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella efferente a ciascuno dei prodotti messi in opera , ad eccezione , tuttavia , di quelle comprese nell ' elenco A , alle quali si applicano le disposizioni particolari a questo elenco ; b ) le lavorazioni o trasformazioni indicate nell ' elenco B . Per sezioni , capitoli e voci tariffarie si intendono le sezioni , i capitoli e le voci della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali . 2 . Quando , per un determinato prodotto ottenuto , una regola di percentuale dell ' elenco A e dell ' elenco B limita il valore dei prodotti messi in opera , suscettibili di essere utilizzati , il valore totale di questi prodotti , che abbiano o meno cambiato voce tariffaria nel corso delle lavorazioni , trasformazioni o del montaggio - entro i limiti e le condizioni previste nei singoli elenchi - non può superare , rispetto al valore del prodotto ottenuto , il valore corrispondente , se i tassi sono identici nelle due liste , a questo tasso comune o , se sono differenti , al più elevato dei due . Ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera b ) , paragrafo 2 , lettera b ) , le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario , indipendentemente dal cambiamento o meno della voce doganale : a ) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio ( ventilazione , spanditura , essiccazione , refrigerazione , immersione in acqua salata , solforata o addizionata di altre sostanze , estrazione di parti avariate e operazioni analoghe ) ; b ) le semplici operazioni di spolveratura , vagliatura , cernita , selezione , classificazione , assortimento ( ivi inclusa la composizione di serie di merci ) , lavaggio , verniciatura , riduzione in pezzi ; c ) i ) il cambiamento di imballaggi , nonché le divisioni e le riunioni di colli ; ii ) le semplici operazioni di messa in bottiglie , boccette , sacchi , nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole , o su tavolette , ecc . , e ogni altra semplice operazione di condizionamento ; d ) l ' apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi , etichette o altri segni distintivi similari ; e ) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse , quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o del Portogallo ; f ) la semplice riunione di parti di oggetti allo scopo di formare un oggetto completo ; g ) il cumulo di due o più operazioni indicate nelle lettere da a ) a f ) ; h ) la macellazione degli animali . Articolo 6 1 Quando gli elenchi A e B , di cui all ' articolo 5 , dispongono che le merci ottenute nella Comunità o nel Portogallo sono considerate esclusivamente originarie a condizione che il valore dei prodotti messi in opera non superi una data percentuale del valore delle merci ottenute , i valori da prendere in considerazione per la determinazione di detta percentuale sono : - da un lato , per quanto riguarda i prodotti di cui è comprovata l ' importazione : il loro valore in dogana al momento dell ' importazione ; per quanto riguarda i prodotti di origine non determinata : il primo prezzo controllabile pagato per detti prodotti nel territorio della parte contraente in cui avviene la fabbricazione ; - dall ' altro il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute , al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione . Il presente articolo vale anche per l ' applicazione degli articoli 2 e 3 . 2 . In caso di applicazione degli articoli 2 e 3 s ' intende per plusvalore acquisito la differenza tra il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute , al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione dal paese interessato o dalla Comunità , da un lato , e il valore in dogana di tutti i prodotti importati o messi in opera in tale paese o nella Comunità , dall ' altro . Articolo 7 Il trasporto dei prodotti originari del Portogallo o della Comunità in una sola spedizione può effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quello della Comunità e del Portogallo , dell ' Austria , della Finlandia , dell ' Islanda , della Norvegia , della Svezia o della Svizzera , all ' occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori , a condizione che l ' attraversamento di questi ultimi sia giustificato da ragioni geografiche e che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito , non vi siano immessi in commercio o al consumo e non vi abbiano , all ' occorrenza , subito altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico od operazioni destinate a garantirne la conservazione come tali . TITOLO II Metodi di cooperazione amministrativa Articolo 8 1 . I prodotti originari ai sensi del presente protocollo sono ammessi , all ' importazione nella Comunità o nel Portogallo al beneficio delle disposizioni dell ' accordo , su presentazione di uno dei seguenti documenti : a ) un certificato di circolazione delle merci EUR . 1 , denominato qui di seguito « certificato EUR . 1 » , il cui modello figura all ' allegato V del presente protocollo , o b ) un formulario EUR . 2 , il cui modello figura all ' allegato VI del presente protocollo , per spedizioni che contengano esclusivamente prodotti originari e a condizione che il valore di ogni spedizione non superi i 3 400 ECU . 2 . Sono ammessi all ' importazione nella Comunità o nel Portogallo al beneficio delle disposizioni dell ' accordo , senza che sia necessario produrre uno dei documenti di cui al paragrafo 1 , i seguenti « prodotti originari » ai sensi del presente protocollo : a ) che sono oggetto di piccole spedizioni dirette a privati da privati e il cui valore non sia superiore a 240 ECU ; b ) che sono contenuti nei bagagli dei passaggeri e il cui valore non sia superiore a 680 ECU . Queste disposizioni vengono applicate solo nel caso in cui si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale , dichiarate come rispondenti alle condizioni richieste per l ' applicazione dell ' accordo e non esista nessun dubbio sulla veridicità di detta dichiarazione . Sono considerate prive di ogni valore commerciale le importazioni a carattere occasionale e che consistono unicamente in merci riservate all ' uso personale o familiare dei destinatari o dei passeggeri ; queste merci non devono costituire , per la loro natura e il loro quantitativo , nessuna preoccupazione di carattere commerciale . 3 . Gli importi nella moneta nazionale dello Stato esportatore equivalenti a quelli espressi in ECU sono fissati dallo Stato esportatore e notificati alle altre parti dell ' accordo . Se gli importi sono superiori agli importi corrispondenti fissati dallo Stato d ' importazione , quest ' ultimo li accetta se la merce è fatturata nella moneta dello Stato d ' esportazione . Se la merce è fatturata nella moneta di un altro Stato membro della Comunità o di uno dei paesi di cui all ' articolo 2 del presente protocollo , lo Stato d ' importazione riconosce l ' importo notificato dal paese considerato . 4 . Fino al 30 aprile 19814 incluso , l ' ECU da utilizzare in moneta nazionale di un determinato paese è il controvalore in moneta nazionale di tale paese dell ' ECU in vigore al 30 giugno 1978 . Per ogni periodo successivo di due anni , essa è il controvalore in moneta nazionale di tale paese dell ' ECU in vigore il primo giorno feriale del mese di ottobre dell ' anno precedente il periodo di due anni . 5 . Gli accessori , pezzi di ricambio e attrezzature che vengono consegnati con un materiale , una macchina , un apparecchio o in veicolo e fanno parte della sua normale attrezzatura e il cui prezzo è compreso in quello di questi ultimi o non è fatturato a parte sono considerati come costituenti un tutto unico con il materiale , la macchina , l ' apparecchio o il veicolo considerato . 6 . Gli assortimenti , ai sensi della regola generale 3 della nomenclatura , sono considerati come originari a condizione che tutti gli articoli che entrano nella loro composizione siano originari . Tuttavia , un assortimento composto d ' articoli originari e non originari è considerato come originario nel suo insieme , a condizione che il valore degli articoli non originari non superi il 15 % del valore totale dell ' assortimento . Articolo 9 1 . Il certificato EUR . 1 viene rilasciato all ' atto dell ' esportazione delle merci alle quali si riferisce dalle autorità doganali dello Stato d ' esportazione . Esso viene tenuto a disposizione dell ' esportatore dal momento in cui l ' esportazione viene realmente effettuata o assicurata . 2 . Il rilascio del certificato EUR . 1 è effettuato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità economica europea se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunità ai sensi dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , del presente protocollo . l rilascio del certificato EUR . 1 viene effettuato dalle autorità doganali del Portogallo se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari del Portogallo ai sensi dell ' articolo 1 , paragrafo 2 , del presente protocollo . 3 . Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità o del Portogallo sono abilitate a rilasciare i certificati EUR . 1 secondo le condizioni fissate dagli accordi di cui all ' articolo 2 del presente protocollo , se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunità , del Portogallo o dell ' Austria , della Finlandia , dell ' Islanda , della Norvegia , della Svezia o della Svizzera ai sensi dell ' articolo 2 e , all ' occorrenza , dell ' articolo 3 del presente protocollo e con la riserva che i prodotti ai quali i certificati EUR . 1 si riferiscono si trovino nella Comunità o nel Portogallo . In caso di applicazione dell ' articolo 2 e , all ' occorrenza , dell ' articolo 3 del presente protocollo , i certificati EUR . 1 vengono rilasciati dalle autorità doganali di ciascuno dei paesi interessati nei quali le merci abbiano o soggiornato prima della loro riesportazione senza aver subito modificazioni , oppure subit le modificazioni di cui all ' articolo 2 del presente protocollo , su presentazione dei certificati EUR . 1 rilasciati precedentemente . 4 . Il certificato EUR . 1 può essere rilasciato solo se è idoneo a costituire titolo giustificativo per l ' applicazione del regime preferenziale previsto dall ' accordo . La data di rilascio del certificat EUR . 1 deve essere indicata nella casella dei certificati EUR . 1 riservata alla dogana . 5 . A titolo eccezionale , il certificato EUR . 1 può essere rilasciato anche dopo l ' esportazione delle merci alle quali si riferisce , quando non sia stato rilasciato all ' atto dell ' esportazione a causa di errori , omissioni involontarie o circostanze particolari . Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR . 1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell ' esportatore sono conformi a quelle dell pratica corrispondente . I certificati EUR . 1 rilasciati a posteriori devono recare una delle menzioni seguenti : « RILASCIATO A POSTERIORI » , 6 . In caso di furto , di perdita o di distruzione di un certificato EUR . 1 , l ' esportatore può richiedere alle autorità doganali che l ' hanno rilasciato un duplicato , compilato sulla base dei documenti d ' esportazione che sono in loro possesso . I duplicati così rilasciati devono portare una delle menzioni seguenti : « DUPLICATO » , Il duplicato , sul quale deve essere riprodotta la data del certificato EUR . 1 originale , ha valore da tale data . 7 . Le menzioni di cui ai paragrafi 5 e 6 vengono apposte nella rubrica « osservazioni » del certificato EUR . 1 . 8 . La sostituzione di uno o più certificati EUR . 1 con uno o più certificati EUR . 1 è sempre possibile , a condizione che venga effettuata nell ' ufficio doganale in cui le merci si trovano . 9 . Al fine di verificare se siano soddisfatte le condizioni previste ai paragrafi 2 e 3 , le autorità doganali hanno la facoltà di richiedere tutti i documenti giustificativi o di procedere a tutti i controlli che esse ritengano utili . Articolo 10 1 . Il certificato EUR . 1 viene rilasciato solo su richiesta scritta compilata dall ' esportatore o , sotto la sua responsabilità , dal suo rappresentante autorizzato , sul modulo il cui modello figura all ' allegato V del presente protocollo , e che sia riempito in conformità di questo protocollo . 2 . Spetta alle autorità doganali del paese d ' esportazione accertare che il modulo di cui al paragrafo 1 sia riempito correttamente . Esse verificano in particolare che la rubrica riservata alla descrizione delle merci sia stata riempita in modo da escludere qualsiasi possibilità di aggiunta fraudolenta . A tale scopo , la descrizione delle merci deve essere effettuata senza spaziatura . Se la rubrica non viene completamente riempita , deve essere tracciata una linea orizzontale sotto l ' ultima riga , cancellando o tratti di penna la parte non riempita . 3 . Poiché il certificato EUR . 1 costituisce il titolo giustificativo per l ' applicazione del regime tariffario e di contingentamento preferenziale previsto dall ' accordo , spetta alle autorità doganali del paese d ' esportazione adottare le disposizioni necessarie per la verifica dell ' origine delle merci e per il controllo degli altri dati del certificato EUR . 1 . 4 . L ' esportatore , o il suo rappresentante presenta insieme alla domanda ogni documentazione giustificativa utile , che possa fornire la prova che le merci da esportare possono consentire il rilascio di un certificato EUR . 1 . 5 . Quando un certificato EUR . 1 viene rilasciato ai sensi dell ' articolo 9 , paragrafo 5 , del presente protocollo , dopo l ' esportazione effettiva delle merci alle quali si riferisce , l ' esportatore deve , sulla domanda di cui al paragrafo 1 : - indicare luogo e data di spedizione delle merci alle quali si riferisce il certificato EUR . 1 , - attestare che non è stato rilasciato nessun certificato EUR . 1 , all ' atto dell ' esportazione delle merci di cui trattasi , precisandone i motivi . 6 . Le richieste di certificati EUR . 1 nonché i certificati EUR . 1 di cui all ' articolo 9 , paragrafo 3 , secondo comma , del presente protocollo , in sostituzione dei quali vengono rilasciati nuovi certificati EUR . 1 , devono essere conservati dalle autorità doganali del paese d ' esportazione almeno per due anni . Articolo 11 1 . Il certificato EUR . 1 è compilato sul modulo di cui un modello figura all ' allegato V del presente protocollo . Questo modulo è stampato in una o più delle lingue nelle quali l ' accordo è redatto . Il certificato EUR . 1 viene compilato in una di tali lingue e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato d ' esportazione ; se viene compilato a mano , deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello . 2 . Il certificato EUR . 1 deve avere il formato di 210 × 297 millimetri , con una tolleranza massima di 5 millimetri in meno e di 8 millimetri in più nel senso della lunghezza , ed essere stampato su carta collata bianca per scritture , non contenente pasta meccanica , del peso minimo di 25 grammi il metro quadrato . Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde , in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici . 3 . Gli Stati membri della Comunità e il Portogallo possono riservarsi la stampa dei certificati EUR . 1 oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate . In quest ' ultimo caso , su ogni certificato EUR . 1 deve essere indicata tale autorizzazione . Ogni certificato EUR . 1 deve recare menzione del nome e indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l ' identificazione . Il certificato deve recare , inoltre , un numero di serie , stampato o meno , destinato a contraddistinguerlo . Articolo 12 1 . Il certificato EUR . 1 deve essere presentato , nel termine di quattro mesi a partire dalla data di rilascio da parte della dogana dello Stato d ' esportazione , all ' ufficio doganale dello Stato importatore nel quale le merci sono presentate secondo le modalità previste dalla legge di tale Stato . Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione . Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d ' importazione sia completata da un attestato dell ' importatore certificante che le merci soddisfano alle condizioni richieste per l ' applicazione dell ' accordo . 2 . Fermo restando l ' articolo 5 , paragrafo 3 , del presente protocollo , quando , su domanda del dichiarante in dogana , un articolo , smontato o non montato , rientrante nei capitoli 84 e 85 della nomenclatura viene importato con spedizioni scaglionate alle condizioni fissate dalle autorità competenti , esso viene considerato come costituente un solo articolo e può essere presentato un certificato EUR . 1 per l ' articolo completo all ' atto dell ' importazione della prima spedizione parziale . 3 . I certificati EUR . 1 che vengono presentati alle autorità doganali dello Stato importatore dopo lo spirare del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati ai fini dell ' applicazione del regime preferenziale , quando l ' inosservanza del termine è dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali . A parte tali casi , le autorità doganali dello Stato importarore possono accettare i certificati EUR . 1 se le merci sono state loro presentate prima della scadenza di detto termine . 4 . La constatazione di piccole discordanze tra le menzioni esistenti sul certificato EUR . 1 e quelle contenute sui documenti presentati all ' ufficio doganale per l ' assolvimento delle formalità d ' importazione delle merci non comporta ipso facto l ' invalidità del certificato EUR . 1 se viene regolarmente accertato che quest ' ultimo corrisponde alle merci presentate . 5 . I certificati EUR . 1 vengono conservati dalle autorità doganali della Stato importatore secondo le norme vigenti in tale Stato . 6 . La prova che esistono le condizioni di cui all ' articolo 7 del presente protocollo è fornita con la presentazione alle autorità doganali competenti dello Stato d ' importazione : a ) o di un titolo giustificativo del trasporto unico redatto nello Stato di esportazione e sotto la cui scorta è stato effettuato l ' attraversamento del paese di transito , b ) o di un ' attestazione rilasciata dalle autorità doganali del paese di transito e contenente : - una descrizione esatta delle merci , - la data di carico e scarico delle merci o , eventualmente , del loro imbarco e sbarco , con l ' indicazione delle navi utilizzate , - la certificazione delle condizioni nelle quali si è effettuata la sosta delle merci , c ) o , in mancanza , di qualsiasi documento probatorio . Articolo 13 1 . In deroga all ' articolo 9 , paragrafi da 1 a 6 , e all ' articolo 10 , paragrafi 1 e 6 , del presente protocollo , una procedura semplificata di rilascio del certificato EUR . 1 è applicabile , secondo le disposizioni seguenti . 2 . Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore , di seguito chiamato « esportatore gradito » , che corrisponda alle condizioni previste dal paragrafo 3 e che intenda effettuare operazioni per le quali può essere rilasciato un certificato EUR . 1 , a non presentare , all ' atto dell ' esportazione , all ' ufficio doganale dello Stato esportatore , né la merce , né la richiesta di certificato EUR . 1 di cui le merci costituiscono l ' oggetto , allo scopo di consentire il rilascio di un certificato EUR.1 alle condizioni previste all ' articolo 8 , paragrafo 5 , all ' articolo 9 , paragrafi da 1 a 4 , e all ' articolo 12 , del presente protocollo . Le autorità doganali dello Stato esportatore possono escludere alcune categorie di merci dalle facilitazioni previste dal paragrafo 1 . 3 . L ' autorizzazione di cui al paragrafo 2 è accordata solo all ' esportatore abituale e che offre , a parere delle autorità doganali , ogni garanzia per il controllo del carattere originario dei prodotti . Le autorità doganali rifiutano l ' autorizzazione a quell ' esportatore che non offra tutte le garanzie che esse giudicano utili . Le autorità doganali possono revocare l ' autorizzazione in qualsiasi momento . Esse sono tenute a farlo allorché l ' esportatore gradito non soddisfa più alle condizioni o non offre più tali garanzie . 4 . L ' autorizzazione specifica , a scelta delle autorità doganali , se la casella n . 11 « visto della dogana » del certificato EUR . 1 debba : a ) o essere munita preventivamente dell ' impronta del timbro dell ' ufficio doganale competente dello Stato esportatore , nonché della firma , manoscrittta o no , di un funzionario del predetto ufficio , b ) o essere stampigliata dall ' esportatore gradito con l ' impronta di un timbro speciale autorizzato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione e conforme al modello che figura nell ' allegato VII del presente protocollo . Questa impronta può essere stampata sui moduli . La rubrica n . 11 « visto della dogana » del certificato EUR . 1 viene eventualmente riempita dall ' esportatore gradito . 5 . Nei casi di cui al paragrafo 4 , lettera a ) , la casella n . 7 « osservazioni » del certificato EUR . 1 porta una delle menzioni seguenti : « Procedimento simplificado » . L ' esportatore gradito precisa , all ' occorrenza , nella casella n . 13 « richiesta di controllo » del certificato EUR . 1 il nome e l ' indirizzo dell ' autorità doganale competente a effettuare il controllo del certificato EUR . 1 . 6 . Nell ' autorizzazione , le autorità doganali precisano in particolare : a ) le condizioni nelle quali sono redatte le domande di certificati EUR . 1 : b ) le condizioni in cui vengono conservati , per lo meno per due anni , tali domande , nonché i certificati EUR . 1 che siano serviti alla redazione di altri certificati EUR . 1 , alle condizioni previste dall ' articolo 9 , paragrafo 3 , secondo comma , del presente protocollo ; c ) nei casi di cui al paragrafo 4 , lettera b ) , le autorità doganali competenti a effettuare i controlli a posteriori di cui al successivo articolo 17 . Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono prescrivere , nel caso della procedura semplificata , l ' utilizzazione di certificati EUR . 1 muniti di un segno distintivo destinato a contraddistinguerli . 7 . L ' esportatore gradito può essere tenuto a informare le autorità doganali , secondo le modalità da esse determinate , delle spedizioni che effettua , per consentire all ' ufficio doganale competente di procedere ad un eventuale controllo prima della spedizione della merce . Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono effettuare , nei confronti degli esportatori graditi , tutti i controlli che ritengono utili . Detti esportatori sono tenuti a sottoporvisi . 8 . Le disposizioni di questo articolo non pregiudicano l ' applicazione dei regolamenti della Comunità , degli Stati membri e del Portogallo relativi alle formalità doganali e all ' utilizzo dei documenti doganali . Articolo 14 1 . Il formulario EUR . 2 è redatto e firmato dall ' esportatore o , sotto la sua responsabilità , da un suo rappresentante autorizzato . Esso viene redatto sul modulo di cui un modello figura all ' allegato VI . Tale modulo è stampato in una o più delle lingue in cui è stato redatto l ' accordo . Il formulario è redatto in una di dette lingue , in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato esportatore ; se viene redatto a mano deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello . 2 . Per ogni spedizione viene redatto un formulario EUR . 2 . 3 . Il formulario EUR . 2 deve avere il formato di 210 × 148 millimetri , con una tolleranza massima ammessa di 5 millimetri in meno e di 8 millimetri in più nel senso della lunghezza . La carta utillizzabile è una carta collata bianca per scritture , non contenente pasta meccanica , del peso minimo di 64 grammi il metro quadrato . 6 . Gli Stati membri della Comunità e il Portogallo possono riservarsi la stampa dei formulari EUR . 2 oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate . In quest ' ultimo caso , su ogni formulario deve essere indicata tale autorizzazione . Ogni formulario deve recare menzione del nome e dell ' indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l ' identificazione . Il certificato deve recare inoltre un numero di serie , stampato o no , destinato a contraddistinguerlo . 5 . Se le merci oggetto della spedizione sono state sottoposte a un controllo nel paese di esportazione per la definizione della nozione di prodotti originari , l ' esportatore può indicare i riferimenti a detto controllo nella rubrica « osservazioni » del formulario EUR . 2 . 6 . L ' esportatore che ha redatto un formulario EUR . 2 è tenuto a fornire , su richiesta delle autorità doganali del paese d ' esportazione , ogni possibile giustificazione per quanto riguarda l ' utilizzazione di detto formulario . Articolo 15 1 . Le merci spedite dalla Comunità o dal Portogallo per un ' esposizione in un paese diverso da quelli di cui all ' articolo 2 del presente protocollo e vendute , dopo l ' esposizione , per essere importate nel Portogallo o nella Comunità beneficiano , all ' importazione , delle disposizioni dell ' articolo , purché soddisfino alle condizioni previste nel presente protocollo al fine di essere riconosciute originarie della Comunità o del Portogallo e purché alle autorità doganali competenti sia fornita la prova : a ) che un esportatore ha spedito tali merci dalla Comunità o dal Portogallo nel paese dell ' esposizione e ivi le ha esposte ; b ) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute a un destinatario in Portogallo o nella Comunità ; c ) che le merci sono state spedite durante l ' esposizione o subito dopo in Portogallo o nella Comunità nello stato in cui sono state inviate all ' esposizione ; d ) che dal momento in cui sono state inviate all ' esposizione le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione a tale esposizione . 2 . Alle autorità doganali competenti deve essere presentato , nelle condizioni normali , un certificato EUR . 1 con l ' indicazione della denominazione e dell ' indirizzo dell ' esposizione . All ' occorrenza può essere richiesta una prova documentale supplementare sulla natura delle merci e sulle condizioni nelle quali queste sono state esposte . 3 . Il paragrafo 1 è applicabile a qualsiasi esposizione , fiera o manifestazione pubblica analoga , di carattere commerciale , industriale , agricolo o artigianale - diverse da quelle organizzate per finalità private in negozi o locali commerciali e aventi per oggetto la vendita di merci straniere - durante le quali le merci restano sotto controllo della dogana . Artcolo 16 1 . Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente titolo , gli Stati membri della Comunità e il Portogallo si prestano mutua assistenza tramite le rispettive amministrazioni doganali , per il controllo dell ' autenticità e della regolarità dei certificati EUR . 1 compresi quelli rilasciati in base all ' articolo 9 , paragrafo 3 , del presente protocollo nonché delle dichiarazioni degli esportatori che figurano sul formulario EUR . 2 . 2 . Il comitato misto è autorizzato a prendere le decisioni necessarie affinché i metodi di cooperazione amministrativa possano essere applicati in tempo utile nella Comunità e nel Portogallo . 3 . Le autorità doganali degli Stati membri e quelle del Portogallo si comunicano a vicenda , tramite la Commissione delle Comunità europee , il facsimile dell ' impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici per il rilascio dei certificati EUR . 1 . 4 . Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque rediga o faccia redigere un documento contenente dati inesatti , allo scopo di fare ammettere una merce ai benefici del regime preferenziale . Il presente paragrafo si applica mutatis mutandis nel caso di utilizzo della procedura di cui all ' articolo 13 del presente protocollo . 5 . Gli Stati membri e il Portogallo adottano ogni misura necessaria ad evitare che le merci scambiate sotto la scorta di un certificato EUR . 1 e che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio vengano fatte oggetto a sostituzioni o trasformazioni diverse dalle trasformazioni usuali destinate ad assicurare la loro conservazione . 6 . Quando i prodotti originari della Comunità o del Portogallo importati in una zona franca sotto la scorta di un certificato EUR . 1 subiscono una lavorazione o una trasformazione , le autorità doganali competenti devono rilasciare , su domanda dell ' esportatore , un nuovo certificato EUR . 1 , se la lavorazione o la trasformazione cui si è proceduto sono conformi alle disposizioni del presente protocollo . Articolo 17 1 . Il controllo a posteriori dei certificati EUR . 1 o dei formulari EUR . 2 è effettuato per sondaggio ( scandaglio ) o ogni qualvolta le autorità doganali dello Stato importatore hanno fondati dubbi sull ' autenticità del documento o sull ' esattezza delle informazioni relative alla reale origine della merce in questione . 2 . Per l ' applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 , le autorità doganali dello Stato importatore rimandano il certificato EUR . 1 o il formulario EUR . 2 , o una fotocopia di tale certificato o di tale modulo , alle autorità doganali dello Stato di esportazione , indicando , all ' occorrenza , i motivi di fondo o di forma che giustificano un ' inchiesta . Esse uniscono al certificato EUR . 1 o al formulario EUR . 2 , se è stata presentata , la fattura o una copia di essa , e forniscono tutte le informazioni che hanno potuto ottenere e che fanno pensare che le menzioni riportate su detto certificato o su detto formulario sono inesatte . Se decidono di soprassedere all ' applicazione delle disposizioni dell ' accordo in attesa dei risultati del controllo , le autorità doganali dello Stato d ' importazione offrono all ' importatore la sospensione del sequestro , con riserva delle misure conservative giudicate necessarie . 3 . I risultati del controllo a posteriori sono portati a conoscenza , appena possibile , delle autorità doganali dello Stato importatore . Essi devono permettere di stabilire se il certificato EUR . 1 o il formulario EUR . 2 contestato è applicabile alle merci realmente esportate e se queste ultime possono dare effettivamente luogo all ' applicazione del regime preferenziale . Quando tali contestazioni non hanno potuto essere risolte tra le autorità doganali dello Stato importatore e quelle dello Stato esportatore , o quando sollevano un problema d ' interpretazione del presente protocollo , vengono sottoposte al comitato doganale . Ai fini del controllo a posteriori dei certificati EUR . 1 , i documenti di esportazione o le copie dei certificati EUR . 1 sostitutivi devono essere conservati per lo meno per due anni dalle autorità doganali del paese esportatore . TITOLO III Disposizioni finali ( Articolo 18 Disposizione transitoria annullata . ) Articolo 19 La Comunità e il Portogallo adottano , per quanto li riguarda , le misure relative all ' esecuzione del presente protocollo . Articolo 20 Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso . ( Articolo 21 Disposizione transitoria annullata . ) Articolo 22 Le parti contraenti si impegnano ad adottare le misure necessarie perché il rilascio dei certificati di circolazione delle merci , che le autorità doganali degli Stati membri della Comunità e del Portogallo sono abilitate a rilasciare in applicazione degli accordi di cui all ' articolo 2 , venga effettuato nei modi previsti da tali accordi . Esse si impegnano altresi ad assicurare la cooperazione amministrativa necessaria a tal fine , in particolare per quanto riguarda i controlli sul viaggio e sulla sosta delle merci scambiate nel quadro degli accordi di cui all ' articolo 2 . Articolo 23 1 . Senza pregiudizio delle disposizioni dell ' articolo 1 del protocollo n . 2 , i prodotti del tipo di quelli ai quali si applica l ' accordo , messi in opera nella fabbricazione di prodotti per i quali vengono rilasciati o previsti un certificato EUR . 1 o un formulario EUR . 2 , non possono essere oggetto di una restituzione dei dazi doganali o beneficiare di un ' esenzione dai dazi doganali sotto qualsiasi forma , a meno che non si tratti di prodotti originari della Comunità , del Portogallo o di uno degli altri sei paesi di cui all ' articolo 2 del presente protocollo . Tuttavia , in eccezione a quest ' ultima disposizione relativa ai prodotti originari , non viene concessa una restituzione dei dazi doganali o il beneficio dell ' esenzione dai dazi doganali , sotto qualsiasi forma , ai prodotti originari contemplati nell ' accordo CECA-Portogallo provenienti dalla Grecia se tali prodotti sono utilizzati per la fabbricazione di merci nella Comunità a nove o nel Portogallo , per cui è rilasciato nella Comunità a nove in Portogallo un certificato EUR . 1 oppure per cui è compilato EUR . 1 oppure per cui è compilato nella Comunità a nove o nel Portogallo un formulario EUR 2 , oppure se tali prodotti sono riesportati tal quali dai suddetti territori con un certificato di circolazione EUR . 1 o un formulario EUR . 2 rispettivamente rilasciato o compilato nella Comunità a nove o nel Portogallo ( 1 ) . ( 2 . Disposizione transitoria annullata . ) 3 . L ' espressione « dazi doganali » , quando è utilizzata nel presente articolo e negli articoli seguenti , comprende anche le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali . Articolo 24 Disposizione transitoria annullata . ) Articolo 25 ( Paragrafi da 1 a 4 : Disposizioni transitorie annullate . ) 5 . Se in virtù dell ' articolo 3 del protocollo addizionale all ' accordo CECA-Portogallo , viene riservato un differente trattamento tariffario alle importazioni in Portogallo , provenienti dalla Grecia o dalla Comunità a nove , è d ' applicazione il trattamento speciale riservato alla Grecia per tutti i prodotti originari della Comunità accompagnati da un certificato di circolazione EUR . 1 o da un formulario EUR . 2 rispettivamente rilasciato o compilato in Grecia ( 2 ) . Articolo 26 Le parti contraenti adottano le misure necessarie al fine di concludere degli accordi con l ' Austria , la Finlandia l ' Islanda , la Norvegia , la Svezia e la Svizzera atti a garantire l ' applicazione del presente protocollo . Articolo 27 1 . Per l ' applicazione dell ' articolo 2 , paragrafo 1 , punto A , del presente protocollo , ogni prodotto , ogni prodotto originario di uno dei sei paesi , di cui al detto articolo , è trattato come prodotto non originario durante il periodo o i periodi in cui - per tale prodotto e nei riguardi di tale paese - il Portogallo applica il dazio paesi terzi o una corrispondente misura di salvaguardia in forza delle disposizioni che regolano gli scambi tra il Portogallo e i paesi di cui all ' articolo precitato . 2 . Per l ' applicazione dell ' articolo 2 , paragrafo 1 , punto B , del presente protocollo ogni prodotto originario di uno dei paesi , di cui al detto articolo , è trattato come prodotto con originario durante il periodo o i periodi in cui - per tale prodotto e nei riguardi di tale paese - la Comunità applica il dazio paesi terzi in forza dell ' accordo da essa concluso con detto paese . Articolo 28 Il comitato misto può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo . ( 1 ) Questo comma è applicabile fino al 31 dicembre 1985 . ( 2 ) Il presente paragrafo è applicabile fino al 31 dicembre 1985 . ALLEGATO I NOTE ESPLICATIVE Nota 1 - ad articolo 1 L ' espressione « la Comunità » o « il Portogallo » comprende anche le acque territoriali degli Stati membri della Comunità o del Portogallo . Le navi operanti in alto mare , comprese le « navi-officina » a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca , sono considerate parte del territorio dello Stato al quale esse appartengono purché le stesse rispondano alle condizioni di cui alla nota esplicativa 5 . Nota 2 - ad articoli 1 , 2 e 3 $$Allo scopo di determinare se un prodotto è originario dell Comunità o del Portogallo o di uno degli altri paesi di cui all ' articolo 2 non ha rilevanza il fatto che i prodotti energetici , le installazioni , le macchine e gli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto siano o meno originari di paesi terzi . Nota 3 - ad articoli 2 e 5 Ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 2 , paragrafo 1 , punto A , lettera b ) , e punto B , lettera b ) , la regola di percentuale deve essere rispettata facendo riferimento , per il plusvalore , acquisito , alle disposizioni particolari previste negli elenchi A e B . Detta regola costituisce quindi , nei casi in cui il prodotto ottenuto figura nell ' elenco A , un criterio aggiuntivo a quello del cambiamento di voce tariffaria per il prodotto non originario eventualmente utilizzato . Del pari , il divieto di cumulare le percentuali previste negli elenchi A e B per uno stesso prodotto ottenuto sono applicabili nei singoli paesi per il plusvalore acquisito . Nota 4 - ad articoli 1 , 2 e 3 Gli imballaggi sono considerati come formanti un tutto unic con le merci in essi contenute . Tuttavia , questa disposizione non è applicabile nei riguardi degli imballaggi che non sono di un tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore d ' utilizzazione con carattere durevole , indipendentemente dalla loro funzione d ' imballaggio . Nota 5 - ad articolo 4 , lettera f ) L ' espressione « loro navi » si applica soltanto nei confronti delle navi : - che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o nel Portogallo , - che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o del Portogallo , - che appartengono almeno per metà a cittadini degli Stati membri e della Comunità o del Portogallo o ad una società con sede principale in uno di tali Stati , di cui il gerente o i gerenti , il presidente del consiglio di amministrazione o di controllo e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini degli Stati membri della Comunità e del Portogallo e di cui , inoltre , per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata , almeno la metà del capitale appartiene a tali Stati , a enti pubblici o a cittadini di tali Stati , PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 284A1211(04).1 - il cui stato maggiore è interamente composto di cittadini degli Stati membri della Comunità e del Portogallo , - e il cui equipaggio è composto , almeno nella proporzione del 75 % , di cittadini degli Stati membri della Comunità e del Portogallo . Nota 6 - ad articolo 6 Per « prezzo franco fabbrica » s ' intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l ' ultima lavorazione o trasformazione , compreso il valore di tutti i prodotti messi in opera . Per « valore in dogana » si intende quello definito conformemente all ' accordo relativo all ' attuazione dell ' articolo VII dell ' accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio , firmato a Ginevra il 12 aprile 1979 . Nota 7 - ad articolo 16 , paragrafo 1 , e ad articolo 22 Quando un certificato EUR . 1 è stato rilasciato alle condizioni previste all ' articolo 9 , paragrafo 3 , e si riferisce a merci riesportate tali quali , le autorità doganali del paese di destinazione devono poter ottenere , nell ' ambito della cooperazione amministrativa , le copie conformi del certificato o dei certificati EUR . 1 rilasciati anteriormente e riguardanti dette merci . Nota 8 - ad articolo 23 Per « restituzione dei dazi doganali od esenzione dai dazi doganali sotto qualsiasi forma » si intende ogni disposizione concernente il rimborso o la non riscossione totale o parziale dei dazi doganali applicabili a prodotti messi in opera , sempreché tale disposizione accordi , espressamente o di fatto , questo rimborso o questa non riscossione quando le merci ottenute da detti prodotti sono esportate , ma non quando le stesse sono destinate al consumo interno . Ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 23 , paragrafo 1 , l ' espressione utilizzata nel secondo comma « esenzione dai dazi doganali sotto qualsiasi forma » comprende anche , nel caso di merci riesportate tal quali , l ' applicazione dei regimi applicabili ai porti franchi , ai depositi doganali o al transito attraverso il Portogallo o la Comunità alla volta di un ' altra destinazione e di ogni altro regime in virtù del quale sono applicabili i dazi doganali solo se le merci sono state trattenute per essere immesse in consumo ( 1 ) . Per « prodotti messi in opera » si intendono tutti i prodotti per i quali una « restituzione dei dazi doganali o esenzione dai dazi doganali sotto qualsiasi forma » viene richiesta a causa dell ' esportazione di prodotti originari per i quali è rilasciato un certificato EUR . 1 o redatto un formulario EUR . 2 . ( 1 ) Questo comma è applicabile fino al 31 dicembre 1985 . ALLEGATO II ELENCO A Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che comportano un cambiamento della voce doganale , ma che non conferiscono il carattere di prodotti originari ai prodotti che le subiscono , oppure lo conferiscono a determinare condizioni Prodotti ottenuti * N . della tariffa doganale * Designazione * Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » * Lavorazione o trasformazione che , quando le condizioni sottoindicate risultano osservate , conferisce il carattere di « prodotti originari » * ex 07.04 * Ortaggi e piante mangerecce , disseccati , disidratati o evaporati , anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati , ma non altrimenti preparati , ad esclusione delle cipolle * Essicazione , disidratazione , evaporazione , riduzione in pezzi , triturazione , polverizzazione degli ortaggi e piante mangerecce delle voci nn . 07.01 , 08.02 e 07.03 * * ex 15.04 * Olio di fegato di pesci , di un tenore in vitamina A uguale o inferiore a 2 500 unità internazionali per grammo * Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 3 * * 16.04 * Preparazioni e conserve di pesci , compreso il caviale ed i suoi succedanei * Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 3 * * ex 17.04 * Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao , esclusi gli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore al 10 % in peso , senza aggiunta d ' altre materie * Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17 , il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito * * ex 18.06 * Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao , esclusi i prodotti diversi dal cacao in polvere , semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio , i gelati , la cioccolata e i prodotti di cioccolata , anche ripieni e i prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero , contenenti cacao , in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 500 g * Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17 , il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito * * ex 19.02 * Estratti di malto * Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n . 11.07 * * ex 19.02 * Preparazioni per l ' alimentazione dei fanciulli , per usi dietetici o di cucina , a base di farine , semolini , amidi , fecole o estratti di malto , anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso * Fabbricazione a partire da cereali e derivati , carni , latte o per i quali sono utilizzati dei prodotti del capitolo 17 , il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito * * 19.03 * Paste alimentari * * Fabbricazione a partire da grano duro * 19.04 * Tapioca , compresa quella di fecola di patate * Fabbricazione a partire da fecola di patate * * 19.05 * Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura : « puffed rice » , « corn-flakes » e simili * Fabbricazione a partire da prodotti diversi ( 1 ) oppure per la quale vengono impiegati prodotti di cui al capitolo 17 , il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito * * 19.07 * Pane , biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria , senza aggiunta da zuccheri , miele , uova , materie grasse , formaggio o frutta ; ostie , capsule per medicamenti , ostie per sigilli , fogli di paste seccate di farina , di amido o di fecole e prodotti simili * Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11 * * 19.08 * Prodotti della panetteria fine , della pasticceria e della biscotteria anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione * Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11 * * ex 20.02 * Pomodori e olive , preparati o conservati senza acetato o acido acetico * Conservazione di pomoderi e olive , freschi o congelati * * ex 21.05 * Preparazioni per zuppe , minestre o brodi ; zuppe minestre o brodi , preparati * Fabbricazione a partire da prodotti dalla voce n . 20.02 * * 22.02 * Limonate , acque gassose aromatizzate ( comprese le acque minerali aromatizzate ) e altre bevande non alcoliche , esclusi i succhi di frutta o gli ortaggi della voce n . 20.07 * Fabbricazione a partire da succhi di frutta ( 2 ) oppure per la quale vengono usati prodotti del capitolo 17 , il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito * * 22.06 * Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 08.04 , 20.07 , 22.04 o 22.05 * * ex 22.09 * Bevande alcoliche , ad esclusione del rum , arack , tafia , gin , whisky , vodka , con tenore di alcole etilico di 45,2° o meno ed acquaviti di prugne , di pere o di ciliegie , contenenti uova o tuorli d ' uova e/o zucchero ( saccarosio o zucchero invertito ) * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 08.04 , 20.07 , 22.04 o 22.05 * * ex 28.19 * Ossido di zinco * Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n . 79.01 * * ex 28.38 * Solfato d ' alluminio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * 30.03 * Medicamenti per la medicina umana o veterinaria * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * 31.05 * Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette , pastiglie e altre forme simili , sia in recipienti o in involucri di un peso lordo massimo di 10 kg * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * 32.06 * Lacche coloranti * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 32.04 e 32.05 ( 1 ) * * 32.07 * Altre sostanze coloranti ; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti » * Miscela di ossidi o di sali compresi nel capitolo 28 con delle cariche , quali il solfato di bario , la creta , il carbonato di bario , il bianco satinato ( 1 ) * * ex 33.06 * Acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali , anche medicinali * Fabbricazione a partire da oli essenziali ( deterpenati o no ) , liquidi o concreti , e resinoidi ( 1 ) * * 35.05 * Destrina e colle di destrina : amidi e fecole solubili o torrefatti ; colle di amido o di fecola * Fabbricazione a partire da granturco o patate * ex 35.07 * Enzimi preparati non nominati né compresi altrove * * Fabbricazione per la quale sono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * 37.01 * Lastre fotografiche e pellicole piane , sensibilizzate , non impressionate , diverse da quelle di carta , di cartone , di cartoncino o di tessuto * Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n . 37.02 ( 1 ) * * 37.02 * Pellicole sensibilizzate , non impressionate , anche perforate , in rotoli o in strisce * Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n . 37.01 ( 1 ) * * 37.04 * Lastre e pellicole impressionate , non sviluppate , negative o positive * Fabbricazione a partire dei prodotti delle voci nn . 37.01 o 37.02 ( 1 ) * * 38.11 * Disinfettanti , insetticidi fungicidi , rodenticidi , erbicidi , inibitori di germinazione , regolatori di crescita per piante e prodotti simili , presentati allo stato di preparazioni in forme , in recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri , stoppini e candele solforati e carte moschicide * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * 38.12 * Bozzime preparate , appretti preparati e preparazione per la mordenzatura , del tipo di quelli utilizzati nell ' industria tessile , nell ' industria della carta , nell ' industria del cuoio o in industrie simili * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * 38.13 * Preparazione per il decapaggio dei metalli ; preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la salsatura dei metalli ; pasta e polveri per saldare , composte di metallo di apporto e di altri prodotti ; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * ex 38.14 * Preparazioni antidetonanti , inibitori di ossidazione , additivi peptizzanti , additivi per la viscosità , additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati simili per oli minerali , esclusi gli additivi preparati per lubrificanti * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * 38.15 * « Acceleranti di vulcanizzazione » preparati * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * 38.17 * Preparazioni e cariche per apparecchi estintori ; granate e bombe estintrici * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * 38.18 * Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * ex 38.19 * Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse ( comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali ) , non nominati né compresi altrove ; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse , non nominati né compresi altrove , esclusi : * - gli oli di flemma e l ' olio di Dippel * * * * - gli acidi naftenici e i loro sali insolubili in acqua ; gli esteri di acidi naftenici * * * * - gli acidi solfonaftenici e i loro sali insolubili in acqua ; gli esteri di acidi solfonaftenici * * * * - i solfonati di petrolio , ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini , d ' ammonio o d ' etanolammine ; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi , tiofenici e loro sali * * * * - gli alchilbenzoli o alchilnaftaline , in miscele * * * * - gli scambiatori di ioni * * * * - i catalizzatori * * * * - le composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche * * * * - i cementi , le malte e composizioni simili , refrattari * * * * - gli ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione d gas * * * * - i carboni ( esclusi quelli in grafite artificiale della voce n . 38.01 ) in composizioni metallografitiche od altre , presentati sotto forma di placchette , di barre , o di altri semiprodotti * * * * - la sorbite diversa dalla sorbite della sottovoce n . 29.04 * * * * - le acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * ex 39.02 * Prodotti di polimerizzazione * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * ex 39.07 * Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n . 39.01 al n . 39.06 incluso , esclusi ventagli e ventole a mano , loro ossature e parti di ossature , e stecche per busti , per vestiti e accessori di vestimenta e simili * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * 40.05 * Lastre , fogli e nastri di gomma , naturale o sintetica , non vulcanizzata , diversi dai fogli affumicati e dai fogli crêpe delle voci nn . 40.01 e 40.02 ; granuli di gomma , naturale o sintetica , sotto forma di mescole pronte per la vulacanizzazione ; mescole , dette « mescole-madri » , costituite da gomma , naturale o sintetica , non vulcanizzata , addizionata , prima o dopo coagulazione , di nero fumo ( con o senza oli minerali ) o di anidride silicilica ( con o senza oli minerali ) , sotto qualsiasi forma * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore , escluso quello della gomma naturale , non è superiore al 50 % del valore del prodotto finito * 41.08 * Cuoio e pelli , verniciati o metallizzati * * Verniciatura o metallizzazione delle pelli delle voci dal n . 41.02 al n . 41.06 incluso ( diverse dalle pelli di meticci delle Indie e dalle pelli di capre delle Indie , semplicemente conciate con sostanze vegetali , anche sottoposte ad altre preparazioni , ma evidentemente non utilizzabili , in tale stato , per la fabbricazione di lavori di cuoio ) ; il valore delle pelli utilizzate non deve superare il 50 % del valore del prodotto finito * 43.03 * Pelliccerie lavorate o confezionate * Confezioni di pellicce effettuata a partire da pelli da pellicceria in tavole , sacchi , mappette , croci e similari della voce n . ex 43.02 ( 1 ) * * ex 44.21 * Casse , cassette , gabbie , cilindri e imballaggi simili , completi , di legno , esclusi quelli di pannelli di fibre * * Fabbricazione a partire da tavole non tagliate , in determinate misure * ex 44.28 * Legno preparato per fiammiferi ; zeppe di legno per calzature * Fabbricazione a partire da legno in fuscelli * * 45.03 * Lavori di sughero naturale * * Fabbricazione che utilizza i prodotti della voce n . 45.01 * ex 48.07 * Carta e cartoni semplicemente rigati , lineati o quadrettati , in rotoli o in fogli * * Fabbricazione a partire dalla pasta di carta * 48.14 * Prodotti cartotecnini per corrispondenza ; carta da lettere in biocchi , buste , biglietti postali , cartoline postali non illustrate e cartoncini ; scatole , involucri a busta e simili , di carta o di cartone , contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * 48.15 * Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato * * Fabbricazione a partire dalla pasta di carta * ex 48.16 * Scatole , sacchi , sacchetti , cartocci ed altri imballaggi e contenitori di carta o di cartone * * Fabbricazione per la quale sono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * 49.09 * Cartoline postali , cartoline per anniversari , cartoline di Natale e simili , illustrate , ottenute con qualsiasi procedimento , anche con guarnizioni od applicazioni * Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n . 49.11 * * 49.10 * Calendari di ogni specie di carta o cartone , compresi i blocchi di calendari da sfogliare * Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n . 49.11 * * 50.04 ( 1 ) * Filati di seta non preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire dai prodotti diversi da quelli della voce n . 50.04 * 50.05 ( 1 ) * Filati di borra di seta ( schappe ) o di cascami di borra di seta ( roccadino o pettenuzzo di seta ) , non preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 50.03 * 50.07 ( 1 ) * Filati di seta , di borra di seta ( schappe ) o di cascami di borra di seta ( roccadino o pettenuzzo di seta ) , preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da prodotti compresi nelle voci dal n . 50.01 al n . 50.03 incluso * ex 50.07 ( 1 ) * Imitazioni del catgut preparate con fili di seta * * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 50.01 o da prodotti della voce n . 50.03 non cardati né pettinati * 50.09 ( 2 ) * Tessuti di seta , di borra di seta ( schappe ) o di cascami di borra di seta ( roccadino o pettenuzzo di seta ) * * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 50.02 o della voce n . 50.03 * 51.01 ( 1 ) * Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue , non preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili * 51.02 ( 1 ) * Monofili , lamette e simili ( paglia artificiale ) ed imitazione del catgut , di materie tessili sintetiche ed artificiali * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili * 51.03 ( 1 ) * Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue , preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili * 51.04 ( 2 ) * Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue ( compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci nn . 51.01 o 51.02 ) * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili * 52.01 ( 1 ) * Fili di metallo combinati con filati tessili ( filati metallici ) , compresi i filati tessili spiralati con metallo e filati tessili metallizzati * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici , paste tessili o da fibre tessili naturali , fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e loro cascami , non cardati né pettinati * 52.02 ( 2 ) * Tessuti di fili di metalli , di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce n . 52.01 , per l ' arredamento ed usi simili * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici , paste tessili , fibre tessili naturali , fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o da loro cascami * 53.06 ( 1 ) * Filati di lana cardata , non preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 53.01 e 53.03 * 53.07 ( 1 ) * Filati di lana pettinata , non preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 53.01 e 53.03 * 53.08 ( 1 ) * Filati di peli fini , cardati o pettinati , non preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da peli fini greggi della voce n . 53.02 * 53.09 ( 1 ) * Filati di peli grossolani o di crine , non preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da peli grossolani della voce n . 53.02 o da crini della voce n . 05.03 , greggi * 53.10 ( 1 ) * Filati di lana , di peli ( fini o grossolani ) o di crine , preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 05.03 e dal 53.01 al 53.04 incluso * 53.11 ( 2 ) * Tessuti di lana o di peli fini * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n . 53.01 al n . 53.05 incluso * 53.12 ( 2 ) * Tessuti di peli grossolani o di crine * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n . 53.02 al n . 53.05 incluso o a partire da crine della voce n . 05.03 * 54.03 ( 1 ) * Filati di lino o di ramiè , non preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 54.01 non cardati n é pettinati , o a partire da prodotti della voce n . 54.02 * 54.04 ( 1 ) * Filati di lino o di ramiè , preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da materie delle voci nn . 54.01 o 54.02 * 54.05 ( 2 ) * Tessuti di lino o di ramiè * * Fabbricazione a partire da materie delle voci nn . 54.01 o 54.02 * 55.05 ( 1 ) * Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 555.01 o 55.03 * 55.06 ( 1 ) * Filati di cotone preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 55.01 o 55.03 * 55.07 ( 2 ) * Tessuti di cotone a punto di garza * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 55.01 , 55.03 o 55.04 * 55.08 ( 2 ) * Tessuti di cotone ricci del tipo spugna * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 55.01 , 55.03 o 55.04 * 55.09 ( 2 ) * Altri tessuti di cotone * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 55.01 , 55.03 o 55.04 * 56.01 * Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali , in massa * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili * 56.02 * Fasci ( câbles ) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili * 56.03 * Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali ( continue o in fiocco ) in massa , compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili * 56.04 * Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali ( continue o in fiocco ) , cardati , pettinati o altrimenti preparati per la filatura * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili * 56.05 ( 1 ) * Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco ( o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali ) , non preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili * 56.06 ( 1 ) * Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco ( o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali ) , preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili * 56.07 ( 2 ) * Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 56.01 , 56.02 e 56.03 incluso * 57.06 ( 1 ) * Filati di iuta e di altre tessili liberiane della voce n . 57.03 * * Fabbricazione a partire da iuta greggia o da altre fibre tessili liberiane gregge della voce n . 57.03 * ex 57.07 ( 1 ) * Filati di canapa * * Fabbricazione a partire da canapa greggia * ex 57.07 ( 1 ) * Filati di altre fibre tessili vegetali esclusi i filati di canapa * * Fabbricazione a partire da fibre tessili vegetali gregge delle voci dal n . 57.02 al n . 57.04 incluso * ex 57.07 * Filati di carta * * Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 47 , da prodotti chimici , paste tessili o di fibre tessili naturali , fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocchi o loro cascami , non cardati né pettinati * 57.10 ( 2 ) * Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce n . 57.03 * * Fabbricazione a partire da iuta greggia o da altre fibre tessili liberiane gregge della voce n . 57.03 * ex 57.11 ( 2 ) * Tessuti di altre fibre tessili vegetali * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 57.01 , 57.02 , 57.04 o dai filati di cocco della voce n . 57.07 * ex 57.11 * Tessuti di filati di carta * * Fabbricazione a partire da carta , da prodotti chimici , paste tessili o da fibre tessili naturali , fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o loro cascami * 58.01 ( 1 ) * Tappeti a punti annodati od arrotolati , anche confezionati * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . dal 50.01 al 50.03 incluso , 51.01 , dal 53.01 al 53.05 incluso , 54.01 , dal 55.01 al 55.04 incluso , dal 56.01 al 56.03 incluso o dal 57.01 al 57.04 incluso * 58.02 ( 1 ) * Altri tappeti , anche confezionati ; tessuti detti Kelim o Kilim , Schumacks o Soumak , Karamanie e simili , anche confezionati * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . dal 50.01 al 50.03 incluso , 51.01 , dal 53.01 al 53.05 incluso , 54.01 , dal 55.01 al 55.04 incluso , dal 56.01 al 56.03 incluso , dal 57.01 al 57.04 incluso o dai filati di cocco della voce n . 57.07 * 58.04 ( 1 ) * Velluti , tessuti ricci e tessuti di ciniglia , esclusi i manufatti delle voci nn . 55.08 e 58.05 * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . dal 50.01 al 50.03 incluso , dal 53.01 al 53.05 incluso , 54.01 , dal 55.01 al 55.04 incluso , dal 56.01 al 56.03 incluso , dal 57.01 al 57.04 incluso o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili * 58.05 ( 1 ) * Nastri , galloni e simili ; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati ( bolduc ) , esclusi i manufatti della voce n . 58.06 * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . dal 50.01 al 50.03 incluso , dal 53.01 al 53.05 incluso , 54.01 , dal 55.01 al 55.04 incluso , dal 56.01 al 56.03 incluso , o dal 57.01 al 57.04 incluso , o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili * 58.06 ( 1 ) * Etichette , scudetti e simili , tessuti , ma non ricamati , in pezza , in nastri o tagliati * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 50.01 al 50.03 incluso , dal 53.01 al 53.05 incluso , 54.01 , dal 55.01 al 55.04 incluso , o dal 56.01 al 56.03 incluso , o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili * 58.07 ( 6 ) * Filati di ciniglia ; filati spiralati ( vergolinati ) , diversi da quelli della voce n . 52.01 e dai filati di crine spiralati ; trecce in pezza ; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali , in pezza ; ghiande , nappe , olive , noci , fiocchetti ( pompons ) e simili * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n . 50.01 al n . 50.03 incluso , dal n . 53.01 al n . 53.05 incluso , n . 54.01 , dal n . 55.01 al n . 55.04 incluso , dal n . 56.01 al n . 56.03 incluso , o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili * 58.08 ( 6 ) * Tulli e tessuti a maglie annodate ( reti ) , lisci * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n . 50.01 al n . 50.03 incluso , dal n . 53.01 al n . 53.05 incluso , n . 54.01 , dal n . 55.01 al n . 55.04 incluso , dal n . 56.01 al n . 56.03 incluso , o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili * 58.09 ( 6 ) * Tulli , tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate ( reti ) , operati ; pizzi ( a macchina o a mano ) in pezza , in strisce o in motivi * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n . 50.01 al n . 50.03 incluso , dal n . 53.01 al n . 53.05 incluso , n . 54.01 , dal n . 55.01 al n . 55.04 incluso , dal n . 56.01 al n . 56.03 incluso , o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili * 58.10 * Ricami in pezza , in strisce o in motivi * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * 59.01 ( 6 ) * Ovatte o manufatti ovatta : borre di cimatura , nodi e groppetti ( bottoni ) di materie tessili * * Fabbricazione a partire sia da fibre naturali sia da prodotti chimici o da paste tessili * ex 59.02 ( 6 ) * Feltri e manufatti di feltro , anche impregnati o spalmati , esclusi i feltri all ' ago anche impregnati o spalmati * * Fabbricazione a partire sia da fibre naturali sia da prodotti chimici o da paste tessili * ex 59.02 ( 6 ) * Feltri all ' ago anche impregnati o spalmati * * Fabbricazione a partire sia da fibre naturali , sia prodotti chimici o da paste tessili ; ottenuti a partire da fibre o da fasci continui di polipropilene i cui filamenti hanno un titolo inferiore a 8 denari e il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito * 59.03 ( 6 ) * « Stoffe non tessute » e manufatti di « Stoffe non tessute » anche impregnati o spalmati * * Fabbricazione a partire sia da fibre naturali , sia da prodotti chimici o da paste tessili * 59.04 ( 6 ) * Spago , corde e funi , anche intrecciati * * Fabbricazione a partire sia da fibre naturali , sia da prodotti chimici o da paste tessili o filati di cocco della voce n . 57.07 * 59.05 ( 6 ) * Reti ottenute con l 'impiego di manufatti previsti dalla voce n . 59.04 , in strisce , in pezza o in forme determinate ; reti per la pesca , in forme determinate , costituite da filati , spago o corde * * Fabbricazione a partire sia fibre naturali , sia da prodotti chimici o da paste tessili o filati di cocco della voce n . 57.07 * 59.06 ( 6 ) * Altri manufatti ottenuti , con l 'impiego di filati , spago , corde o funi , esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto * * Fabbricazione a partire sia da fibre naturali , sia da prodotti chimici o paste tessili o filati di cocco della voce n . 57.07 * 59.07 * Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee , del tipo usato in legatoria , per cartonaggi , nella fabbricazione di astucci o per usi simili ( percallina spalmata , ecc . ) , telle per decalco o trasparenti per il disegno ; tele preparate per la pittura ; bugrane e tessuti simili per cappelleria * * Fabbricazione a partire da filati * 59.08 * Tessuti impregnati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con le stesse materie * * Fabbricazione a partir da filati * 59.10 ( 6 ) * Linoleum per qualsiasi uso , anche tagliati : copripavimenti ; copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili , anche tagliati * * Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili * ex 59.11 * Tessuti gommati , diversi da quelli a maglia , ad esclusione di quelli costituiti da tessuti di fibre tessili sintetiche continue i da nappe di filati di fibre tessili sintetiche continue , disposti parallelamente , impregnati o ricoperti di lattice di gomma , contenenti in peso almeno 90 % di materie tessili e utilizzati per la fabbricazione di pneumatici o per altri usi tecnici * * Fabbricazione a partire da filati * ex 59.11 * Tessuti gommati diversi da quelli a maglia , costituiti da tessuti di fibre tessili sintetiche continue o da nappe di filati di fibre tessili sintetiche continue , disposti parallelamente , impregnati o ricoperti di lattice di gomma , contenenti in peso almeno 90 % di materie tessili e utilizzati per la fabbricazione di pneumatici o per altri usi tecnici * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici * 59.12 * Altri tessuti impregnati o spalmati ; tele dipinte per scenari di teatri , per sfondi di studi o per usi simili * * Fabbricazione a partire da filati * 59.13 ( 6 ) * Tessuti ( diversi da quelli a maglia elastici , costituiti da materie tessili miste a fili di gomma * * Fabbricazione a partire da filati semplici * 59.15 ( 6 ) Tubi per pompe ed altri tubi simili , di materie tessili , anche con armature od accessori di altre materie * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n . 50.01 al n . 50.03 incluso , dal n . 53.01 al n . 53.05 incluso , n . 54.01 , dal n . 55.01 al n . 55.04 incluso , dal n . 56.01 al n . 56.03 incluso , dal n . 57.01 al n . 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili * 59.16 ( 6 ) * Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili , anche armati * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n . 50.01 al n . 50.03 incluso , dal n . 53.01 al n . 53.05 incluso , n . 54.01 , dal n . 55.01 al n . 55.04 incluso , dal n . 56.01 al n . 56.03 incluso , dal n . 57.01 al n . 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili * ex 59.17 ( 6 ) * Tessuti e manufatti per usi tecnici , di materie tessili , esclusi i dischi e le corone per lucidare diversi da quelli di feltro * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n . 50.01 al n . 50.03 incluso , dal n . 53.01 al n . 53.05 incluso , n . 54.01 , dal n . 55.01 al n . 55.04 incluso , dal n . 56.01 al n . 56.03 incluso , dal n . 57.01 al n . 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili * ex 59.17 * Dischi e corone per lucidare diversi da quelli di feltro * * Fabbricazione a partire da filati o a partire da cascami di tessuti o da stracci della voce n . 63.02 * ex Capitolo 60 ( 6 ) * Maglierie , esclusi i manufatti a maglia ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria ( tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta ) * * Fabbricazione a partire da fibre naturali cardate o pettinate , da prodotti delle voici dal n . 56.03 incluso , da prodotti chimici o paste tessili * ex 60.02 * Guanti a maglia non elastica né gommata , ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria ( tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta ) * * Fabbricazione a partire da filati ( 7 ) * ex 60.03 * Calze , sottocalze , calzini , proteggicalze e manufatti simili a maglia non elastica né gommata ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria ( tagliati o ottenuti ) direttamente nella forma voluta ) * * Fabbricazione a partire da filati ( 7 ) * ex 60.04 * Sottovesti a maglia non elastica né gommata , ottenute per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria ( tagliati o ottenuti direttamente nelle forme voluta ) * * Fabbricazione a partire da filati ( 7 ) * ex 60.05 * Indumenti esterni , accessori di abbigliamento ed altri manufatti , a maglia non elastica ne gommata , ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria ( tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta ) * * Fabbricazione a partire da filati ( 7 ) * ex 60.06 Altri manufatti ( comprese le ginocchiere e le calze per varici ) a maglia gommata , ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria ( tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta ) * * Fabbricazione a partire da filati ( 7 ) * ex 61.01 * Indumenti esterni per uomo e per ragazzo , esclusi gli equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato * * Fabbricazione a partire da filati ( 7 ) ( 8 ) * ex 61.01 * Equipaggiamenti ignifughi in tessuto di un foglio di poliestere alluminato * * Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati , il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ( 7 ) ( 8 ) * ex 61.02 * Indumenti esterni per donna , per ragazza e per bambini , non ricamati , esclusi gli equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato * * Fabbricazione a partire da filati ( 7 ) ( 8 ) * ex 61.02 * Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato * * Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati , il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ( 7 ) ( 8 ) * ex 61.02 * Indumenti esterni per donna , per ragazzo e ragazza e per bambini , ricamati * * Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ( 7 ) * 61.03 * Sottovesti ( biancheria da dosso ) per uomo e per ragazzo , compressi i colli , colletti , sparati e polsini * * Fabbricazione a partire da filati ( 7 ) ( 8 ) * ex 61.04 * Sottovesti ( biancheria da dosso ) per donna , per ragazza e per bambini * * Fabbricazione a partire da filati ( 7 ) ( 8 ) * ex 61.05 * Fazzoletti da naso e da taschino , non ricamati * * Fabbricazione a partire da filati semplici greggi ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) * ex 61.05 Fazzoletti da naso e da taschino , ricamati * * Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ( 7 ) * ex 61.06 * Scialli , sciarpe , fazzoletti da collo , sciarpette , mantiglie , veli e velette , e manufatti simili , non ricamati * * Fabbricazione a partire da filati semplici greggi di fibre tessili naturali o di fibre tessili sintetiche e artificiali a fiocco o loro cascami o da prodott chimici o paste tessili ( 7 ) ( 8 ) * ex 61.06 * Scialli , sciarpe , fazzoletti da collo sciarpette , mantiglie , veli e velette , e manufatti simili , ricamati * * Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del prodotto finito ( 7 ) * 61.07 * Cravatte * * Fabbricazione a partire da filati ( 7 ) ( 8 ) * 61.09 * Busti , fascette , guaine , reggiseno , bretelle , giarrettiere , reggicalze e manufatti simili , di tessuto o di maglia , anche elastici * * Fabbricazione a partire da filati ( 7 ) ( 8 ) * ex 61.10 * Guanti , calze e calzini , esclusi quelli a maglia , seclusi gli equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato * * Fabbricazione a partire da filati ( 7 ) ( 8 ) * ex 61.10 * Equipaggiamenti ignifughi in tessuto di un foglio di poliestere alluminato * * Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati , il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ( 7 ) ( 8 ) * ex 61.11 * Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario : sottobraccia , imbottiture e spalline di sostegno per sarti , cinture e cinturoni , manicotti , maniche di protezione , ecc . , esclusi i colli , collaretti , soggoli , sparati , gale , polsi , polsini , sproni , fronzoli ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna , ricamati * * Fabbricazione a partire da filati ( 7 ) ( 8 ) * ex 61.11 * Colli , collaretti , soggoli , sparati , gale , polsi , polsini , sproni , fronzoli ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna , ricamati * * Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ( 7 ) * 62.01 * Coperte * * Fabbricazione a partire da filati greggi di cui ai capitoli da 50 a 56 compreso ( 8 ) ( 9 ) * ex 62.02 * Biancheria da letto , da tavola , da toletta , da servizio o da cucina ; tende , tendine ed altri manufatti per l ' arredamento , non ricamati * * Fabbricazione a partire da filati semplici greggi ( 8 ) ( 9 ) * ex 62.02 * Biancheria da letto , da tavola , da toletta , da servizio o da cucina ; tende , tendine ed altri manufatti per l ' arredamento , ricamati * * Fabbricazione a partire de tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito * 62.03 * Sacchi e sacchetti da imballagio * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici , da paste tessili o fibre tessili , da fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco o loro cascami ( 8 ) ( 9 ) * 62.04 * Copertoni , vele per imbarcazioni tende per l ' esterno , tende e oggetti per campeggio * * Fabbricazione a partire da filati semplici e greggi ( 8 ) ( 9 ) * ex 62.05 * Altri manufatti confezionati di tessuti , compresi i modelli di vestiti , esclusi ventagli e ventole a mano , loro ossature e parti di ossature * * Fabbricazione per la quale sono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito * 64.01 * Calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale * Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne , di qualsiasi materia eccetto il metallo * * 64.02 * Calzature con suole esterne di cuoio naturale , artificiale o ricostituito ; calzature ( non comprese nella voce n . 64.01 ) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale * Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne , di qualsiasi materia eccetto il metallo * * 64.03 * Calzature di legno o con suole esterne di legno o di sughero * Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne , di qualsiasi materia eccetto il metallo * * 64.04 * Calzature con suole esterne di altre materie ( corda , cartone , tessuto , feltro , giunco , materie da intreccio , ecc . ) * Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne , di qualsiasi materia eccetto il metallo * * 65.03 * Cappelli , copricapi ed altre acconciature , di feltro , fabbricati con la campane o con i dischi o piatti della voce n . 65.01 , anche guarniti * * Fabbricazione a partire da fibre tessili * 65.05 * Cappelli , copricapi ed altre acconciature ( comprese le retine per cappelli ) , di maglia o fabbricati con tessuti , pizzi o feltro ( in pezzi , ma non in striscie ) , anche guarniti * * Fabbricazione a partire o da filati o da fibre tessili * 66.01 * Ombrelli ( da pioggia e da sole ) , compresi gli ombrelli-bastone , i parasoli-tende , gli ombrelloni e simili * * Fabbricazione per la quale sono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * ex 70.07 * Vetro colato o laminate e « vetro per vetrate » ( anche sgrossati e smerigliati o puliti ) , tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare , o curvati o altrimenti lavorati ( smussati , incisi , ecc . ) vetri isolanti a pareti multiple * Fabbricazione a partire dal vetro tirato , colato o laminato delle voci nn . dal 70.04 al 70.06 incluso * * 70.08 * Lastre o vetri di sicurezza , anche sagomati , consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro * Fabbricazione a partire dal vetro tirato , colato o laminato delle voci nn . del 70.04 al 70.06 incluso * * 70.09 * Specchi di vetro , anche incorniciati , compresi gli specchi retrovisivi * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . dal 70.04 al 70.06 incluso * * 71.15 * Lavori di perle fini , di pietre preziose ( gemme ) , di pietre semipreziose ( fini ) , di pietre sintetiche o ricostituite * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % valore del prodotto finito ( 8 ) * 73.07 * Ferro ed acciaio in blumi , billette , bramme e bidoni ; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio ( sbozzi di forgia ) * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 73.06 * * 73.08 * Sbozzi in rotoli per lamiere , di ferro o di acciaio * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 73.07 * * 73.09 * Larghi piatti di ferro o di acciaio * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 73.07 o 73.08 * * 73.10 * Barre di ferro o di acciaio , laminate o estruse a caldo o fucinate ( compresa la vergella o bordione ) ; barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a fredddo , barre forate di acciaio per la perforazione delle mine * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 73.07 * * 73.11 * Profilati di ferro o di acciaio , laminati o estrusi a caldo , fucinati , oppure ottenuti o rifiniti a freddo ; palancole di ferro o di acciaio , anche forate o fatte di elementi riuniti * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . dal 73.07 al 73.10 incluso , 73.12 o 73.13 * * 73.12 * Nastri di ferro o di acciaio , laminati a caldo o a freddo * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . dal 73.07 al 73.09 incluso o 73.13 * * 73.13 * Lamiere di ferro o di acciaio , laminate a caldo o e freddo * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . dal 73.07 al 73.09 incluso * * 73.14 * Fili di ferro o di acciaio , nudi o rivestiti , esclusi i fili isolati per l ' elettricità * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 73.10 * * 73.16 * Elementi per la costruzione di strade ferrate , di ghisa , di ferro o di acciaio : rotaie , controrotaie , aghi , cuori , incroci e scambi , tiranti per aghi , rotaie a cremagliera , traverse , stecche , cuscinetti , cunei , piastre di appoggio , piastre di fissaggio , piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa , la congiunzione o il fissaggio delle rotaie * * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 73.06 * 73.18 * Tubi ( compresi i loro sbozzi )à di ferro o di acciaio , esclusi gli oggetti della voce n . 73.19 * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 73.06 e 73.07 e della voce n . 73.15 sotto le forme indicate alle voci nn . 73.06 e 73.07 * 74.03 * Barre , profilati e fili sezione piena , di rame * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ( 10 ) * 74.04 * Lamiere , lastre , fogli e nastri di rame , di spessore superiore a 0,15 mm * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ( 10 ) * 74.05 * Fogli e nastri sottili di rame ( anche goffrati , tagliati , perforati , ricoperti , stampati o fissati su carta , cartone , materie plastiche artificiali o supporti simili ) , di spessore di 0,15 mm o meno ( non compreso il supporto ) * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ( 10 ) * 74.06 * polveri e pagliette di rame * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ( 10 ) * 74.07 * Tubi ( compresi i loro sbozzi ) e barre forate , di rame * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ( 10 ) * 74.08 * Accessori per tubi , di rame ( raccordi , gomiti , giunti , manicotti , flange , ecc . ) * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ( 10 ) * 74.10 * Cavi , corde , trecce e simili , di fili di rame , esclusi i prodotti isolati per l ' elettricità * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ( 10 ) * 74.11 * Tele matalliche ( comprese le tele continue o senza fine ) , reti e griglie di fili di rame ; lamiere o lastre incise e stirate , di rame * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ( 10 ) * 74.15 * Punte , chiodi , rampini , ganci e puntine , di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la testa di rame ; bulloni e dadi ( anche non filettati ) , viti , viti ad occhio e ganci a vite , ribadini , copiglie , pernotti , chiavette e oggetto simili di bulloneria e di viteria , di rame ; rondelle ( comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla ) , di rame * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ( 10 ) * 74.16 * Molle di rame * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ( 10 ) * 74.17 * Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare , dei tipi di uso domestico , loro parti e pezzi staccati , di rame * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ( 10 ) * 74.18 * Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti , di rame * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ( 10 ) * 74.19 * Altri lavori di rame * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ( 10 ) * 75.02 * Barre , profilati e fili di sezione piena , di nichelio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ( 10 ) * 75.03 * Lamiere , lastre , fogli e nastri di qualunque spessore , di nichelio ; polveri e pagliette di nichelio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ( 10 ) * 75.04 * Tubi ( compresi i loro sbozzi ) , barre forate ed accessori per tubi ( raccordi , gomiti , giunti manicotti , flange , ecc . ) , di nichelio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ( 10 ) * 75.05 * Anodi per nichelatura , compresi quelli ottenuti per elettrolisi , greggi o lavorati * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ( 10 ) * 75.06 * Altri lavori di nichelio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ( 10 ) * 76.02 * Barre , profilati e fili di sezione piena , di alluminio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * 76.03 * Lamiere , lastre , fogli e nastri , di alluminio , di spessore superiore a 0,20 mm * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * 76.04 * Fogli e nastri sottili , di alluminio ( anche goffrati , tagliati , perforati , ricoperti , stampati o fissati su carta , cartone , materie plastiche artificiali o supporti simili ) , di spessore di 0,20 mm o meno ( con compreso il supporto ) * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * 76.05 * Polveri e pagliette di alluminio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * 76.06 * Tubi ( compresi i loro sbozzi ) e barre forate , di alluminio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * 76.07 * Accessori per tubi , di alluminio ( raccordi , gomiti , giunti , manicotti , flange , ecc . ) * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 284A1211(04).2 76.08 * Costruzioni e loro parti ( capannoni , ponti ed elementi di ponti , torri , piloni , pilastri , colonne , ossature , impalcature , tettoie , intelaiature di porte e finestre , balaustrate , ecc . ) , di alluminio : lamiere , barre , profilati , tubi , ecc . , di alluminio , predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * 76.09 * Serbatoi , cisterne , vasche , tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia ( esclusi i gas compresi o liquefatti ) , di alluminio , di capacità superiore a 300 litri , senza dispositivi meccanici o termici , anche con rivestimento interno o calorifugo * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * 76.10 * Fusti , tamburi , bidoni , scatole ed altri recipienti simili , per il trasporto o l ' imballaggio , di alluminio , compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * 76.11 * Recipienti di alluminio per gas compressi e liquefatti * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * 76.12 * Cavi , corde , trecce e simili , di fili di alluminio , esclusi i prodotti isolati per l ' elettricità * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * 76.15 * Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti , di alluminio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * 76.16 * Altri lavori di alluminio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * 77.02 * Barre , profilati , fili , lamiere , fogli , nastri , torniture calibrate , polveri e pagliette , tubi ( compresi i loro sbozzi ) , barre forate , di magnesio ; altri lavori di magnesio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * 78.02 * Barre , profilati e fili di sezione piena , di piombo * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ( 10 ) * 78.03 * Lamiere , fogli e nastri di piombo , del peso superiore a 1,700 kg per m² * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ( 10 ) * 78.04 * Fogli e nastri sottili di piombo ( anche goffrati , tagliati , perforati , ricoperti , stampati o fissati su carta , cartone , materie plastiche artificiali o supporti simili ) , pesanti 1,700 kg e meno per m² ( non compreso il supporto ) ; polveri e pagliette di piombo * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ( 10 ) * 78.05 * Tubi ( compresi i loro sbozzi ) , barre forate ed accessori per tubi ( raccordi , gomiti , tubi a S per sifoni , giungi , manicotti , flange , ecc . ) , di piombo * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ( 10 ) * 78.06 * Altri lavori di piombo * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ( 10 ) * 79.02 * Barre , profilati e fili di sezione piena , di zinco * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * 79.03 * Lamiere , fogli e nastri , di qualsiasi spessore , di zinco ; polveri e pagliette di zinco * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * 79.04 * Tubi ( compresi i loro sbozzi ) , barre forate ed accessori per tubi ( raccordi , gomiti , giunti , manicotti , flange , ecc . ) , di zinco * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * 79.06 * Altri lavori di zinco * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * 80.02 * Barre , profilati e fili di sezione piena , di stagno * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * 80.03 * Lamiere , lastre , fogli e nastri , di stagno , del peso superiore a 1 kg per m² * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * 80.04 * Fogli e nastri sottili di piombo ( anche goffrati , tagliati , perforati , ricoperti , stampati o fissati su carta , cartone , materie plastiche artificiali o supporti simili ) , pesanti 1 kg o meno per m² ( non compreso il supporto ) ; polveri e pagliette di stagno * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * 80.05 * Tubi ( compresi i loro sbozzi ) , barre forate ed accessori per tubi ( raccordi , gomiti , giunti , manicotti , flange , ecc . ) , di stagno * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * 82.05 * Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano , anche meccanica ( per imbutire , stampare , maschiare , alesare , filettare , fresare , mandrianare , intagliare , tornire , avvitare , ecc . ) , comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli nonché gli utensili per forare , con parte operante * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non è superiore a 40 % del valore del prodotto finito ( 10 ) * 82.06 * Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non è superiore a 40 % del valore del prodotto finito ( 10 ) * ex Capitolo 84 * Caldaie , macchine , apparecchi e congegni meccanici , eccettuati materiale , macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie ( n . 84.15 ) e macchine per cucire unicamente con punto annodato , la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con il motore ( n . ex 84.41 ) * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non è superiore a 40 % del valore del prodotto finito ( 10 ) * 84.15 * Materiale , machine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non è superiore a 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti , parti e pezzi ( 10 ) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » * ex 84.41 * Macchine per cucire unicamente con punto annodato , la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con il motore * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non è superiore a 40 % del valore del prodotto finito e a condizione : * * * * - che almeno il 50 % del valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi ( 1 ) utilizzati per il montaggio della testa ( motore escluso ) siano prodotti « originari » , * * * * - e che il meccanismo di tensione , del filo , il meccanismo dell ' uncinetto il meccanismo zig-zag , siano prodotti « originari » * ex Capitolo 85 * Macchine ed apparecchi e elettrici : materiali destinati ad usi elettrotecnici , ad eccezione dei prodotti delle voci nn . 85.14 e 85.15 * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non è superiore a 40 % del valore del prodotto finito * 85.14 * Microfoni e loro supporti , altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non è superiore a 40 % del valore del prodotto finito e a condizione : * * * * - che almeno il 50 % del valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi ( 1 ) utilizzati sia rappresentato da prodotti « non originari » * * * * - e che il valore dei trasistori non originari utilizzati non superi il 3 % del valore del prodotto finito ( 2 ) * 85.15 * Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione ( compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono ) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione ; apparecchi di radioguida , di radiorilevazione , di radioscandaglio e di radiotelecomando * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non è superiore a 40 % del valore del prodotto finito e a condizione : * * * * - che almeno il 50 % del valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi ( 1 ) utilizzati sia rappresentato da prodotti « non originari » * * * * - e che il valore dei trasistori non originari utilizzati non superi il 3 % del valore del prodotto finito ( 2 ) * Capitolo 86 * Veicoli e materiale per strade ferrate ; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non è superiore a 40 % del valore del prodotto finito * ex Capitolo 87 * Vetture automobili , trattori , velocipedi ed altri veicoli terrestri , esclusi i prodotti della voce n . 87.09 * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non è superiore a 40 % del valore del prodotto finito * 87.09 * Motocicli e velocipedi con motore ausiliario , anche con carrozzetta : carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta , presentate isolatamente * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi ( 12 ) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » * ex Capitolo 90 * Strumenti ed apparecchi di ottica , per fotografia e per cinematografia , di misura , di verifica , di precisione ; strumenti e apparecchi medico-chirurgici , esclusi i prodotti delle voci nn . 90.05 , 90.07 ( esclusi lampade e tubi per la produzione di lampi di luce in fotografia ad accensione elettrica ) , 90.08 , 90.12 e 90.26 * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non è superiore a 40 % del valore del prodotto finito * 90.05 * Binocoli e cannocchiali con e senza prismi * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi ( 12 ) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » * ex 90.07 * Apparecchi fotografici : apparecchi e disposiviti , compresi lampade e tubi per la produzione di lampi di luce in fotografia , diversi da lampade e tubi a scarica della voce n . 85.20 , esclusi lampade e tubi per la produzione di lampi di luce in fotografia , ad accensione elettrica * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi ( 12 ) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » * 90.08 * Apparecchi cinematografici ( da presa delle immagini e da presa del suono , anche combinati , apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono ) * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi ( 12 ) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » * 90.12 * Microscopi ottici , compresi gli apparecchi per la microfotografia , la microcinematografia e la microproiezione * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi ( 12 ) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » * 90.26 * Contatori di gas , di liquidi e di elettricità , compresi i contatori di produzione , di controllo e di taratura * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi ( 12 ) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » * ex Capitolo 91 * Orologeria , ad eccezione dei prodotti di cui alle voci nn . 91.04 e 91.08 * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito * 91.04 * Orologi , pendole , svegile e simili apparecchi di orologeria , con movimento diverso da quello degli orologi tascabili * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi ( 12 ) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » * 91.08 * Altri movimenti finiti di orologeria * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi ( 12 ) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » * ex Capitolo 92 * Strumenti musicali , apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono , apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagnini e del suono in televisione , loro parti ed accessori , esclusi i prodotti della voce n . 92.11 * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non è superiore a 40 % del valore del prodotto finito * 92.11 * Fonografi , apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono , compresi i giradischi , girafilm o girafili , con o senza lettore di suono : apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non è superiore a 40 % del valore del prodotto finito e a condizione : * * * * - che almeno il 50 % del valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi ( 12 ) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » , * * * * - e che il valore dei trasistori non originari utilizzati non superi il 3 % del valore del prodotto finito ( 14 ) * Capitolo 93 * Armi e munizioni * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * ex 96.01 * Oggetti di spazzolificio ( spazzole , spazzolini , scope-spazzole , pennelli e simili ) ; comprese le spazzole costituenti elementi di macchine , rulli per dipingere , raschini di gomma o di altre simili materie flessibili * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * 97.03 * Altri giocattoli ; modelli ridotti per divertimento * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * 98.01 * Bottoni , bottoni a pressione , bottoni per polsini e simili ( compresi gli sbozzi , i dischetti per bottoni e le parti di bottoni ) * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * 98.08 * Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili , anche montati su bobine ; cuscinetti per timbri , anche impregnati , con o senza scatola * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * ( 1 ) Questa norma non viene applicata quando si tratta di granturco del tipo Zea indurata oppure di frumento duro . ( 2 ) Questa norma non viene applicata quando si tratta di succhi di frutta a base di ananasso , di limmeta e di pompelmo . ( 3 ) Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti sono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all ' elenco B . ( 4 ) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili , si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco , tanto per la voca nella quale il filato misto è classifico , quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto . Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste , nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate . ( 5 ) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili , si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco , tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato , quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto . Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste , nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate . Questa percentuale viene portata : - al 20 % , quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere , anche rivestiti , di cui alle voci nn . 51.01 e ex 58.07 ; - al 30 % , quando si tratta di filati formati da un ' anima consiste o in un nastro sottile di alluminio o in una pillicola di materia plastica artificiale , ricoperta o non di polvere di alluminio . Detta anima viene inserita mediante incollatura , con l ' ausilio di una colla trasparente o colorata , tra due pellicole di materia plastica artificiale , di larghezza non superiore ai 5 mm . ( 6 ) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili , si devono applicare le disposizioni che figurano nella colonna 4 per tutte le materie tessili che entrano nella composizione del prodotto mito . Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste , nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate . Questa percentuale viene portata : - al 20 % , quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere , anche rivestiti , di cui alle voci nn . 51.01 e ex 58.07 ; - al 30 % , quando si tratta di filati formati da un ' anima consiste o in un nastro sottile di alluminio o in una pellicola di materia plastica artificiale , ricoperta o non di polvere di alluminio . Detta anima viene inserita mediante incollatura , con l ' ausilio di una colla trasparente o colorata , tra due pellicole di materia plastica artificiale , di larghezza non superiore ai 5 mm . ( 7 ) Le guarnizioni e gli accessori usati ( ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria ) , che rientrano in un ' altra voce tariffaria , non tolgono il carattere originario del prodoto ottenuto se il loro peso non supera il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate . ( 8 ) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono fabbricati con tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all ' elenco B . ( 9 ) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due e più materie tessili , questa norma non si applica a una o più materie tessili miste , nel caso che il peso della o delle stesse non superi 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate . ( 10 ) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all ' elenco B . ( 11 ) Queste disposizioni particolari non vengono applicate agli elementi di combustibile di cui alla voce n . 84.59 fino al 31 dicembre 1988 . ( 12 ) Per stabilire il valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi , sono da prendere in considerazione : a ) per i prodotti , le parti e i pezzi originari , il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato in caso di vendita dei suddetti prodotti nel territori dello Stato in cui si effettua la lavorazione , la trasformazione o il montaggio ; b ) per gli altri prodotti , parti e pezzi , le disposizioni dell ' articolo 6 del presente protocollo che determinano : - il valore dei prodotti importati , - il valore dei prodotti di origine indeterminata . ( 13 ) Questa percentuale non si somma a quella del 40 % . ( 14 ) Questa percentuale non si somma a quella del 40 % . ALLEGATO III ELENCO B Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che non danno luogo a cambiamento della voce doganale , ma che tuttavia conferiscono il carattere di prodotti originari ai prodotti che ne sono oggetto Prodotti finiti * N . della tariffa doganale * Designazione * Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari » * * * L ' incorporazione dei prodotti , parti e pezzi staccati « non originari » , nella caldaie , macchine , apparecchi , ecc . , dei capitoli da 84 e 92 , nelle caldaie e radiatori , di cui alla voce n . 77.37 , nonché nei prodotti delle voci nn . 97.07 e 98.03 , non ha l ' effetto di far perdere il carattere di « prodotti originari » ai suddetti prodotti , a condizione che il valore di questi ultimi , parti e pezzi non superi il 5 % del valore del prodotto finito * ex 25.15 * Marmi semplicemente segati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm * Segamento in lastre o in elementi , lucidatura , levigatura grossolana e pulitura di marmi greggi sgrossati , semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm * ex 25.16 * Granito , porfido , basalto , arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione , greggi , sgrossati o semplicemente segati , di spessore uguale o inferiore a 25 cm * Segamento di granito , porfido , basalto , arenaria ed altre pietre da costruzione greggi , sgrossati , semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm * ex 25.18 * Dolomite calcinata ; pigiata di dolomite * Calcinazione della dolomite greggia * ex 25.19 * Altro ossido di magnesio anche chimicamente puro * Fabbricazione a partire da carbonato di magnesio naturale ( magnetise ) * ex 25.19 * Carbonato di magnesio naturale ( magnesite ) , anche calcinato , escluso l ' ossido di magnesio macinato e riposto in recipienti ermetici * Macinazione e condizionamento in recipienti ermetici di carbonato di magnesio naturale ( magnesite ) anche calcinato , escluso l ' ossido di magnesio * ex 25.24 * Fibre di amianto grezze * Trattamento del minerale di amianto ( concentrato d ' asbesto ) * ex 25.26 * Scarti di mica macinati ed omogeneizzati * Macinatura e omogeneizzazione dei residui di mica * ex 25.32 * Terre coloranti , calcinate o polverizzate * Triturazione e calcinazione o polverizzazione di terre coloranti * ex Capitoli da 28 a 37 * Prodotti delle industrie chimiche e delle industrie connesse , eccetto l 'anidride solforica ( n . ex 28.13 ) , i tannini ( n . ex 32.01 ) , gli oli essenziali , i resinoidi e i sottoprodotti terpenici ( n . ex 33.01 ) e gli enzimi preparati non nominati né compresi altrove ( n . ex 35.07 ) * Lavorazione o trasformazione per le quali sono utilizzati prodotti non originari il cui valore non supera il 20 % del valore del prodotto finito * ex 28.13 * Anidride solforica * fabbricazione a partire da anidride solforosa * ex 32.01 * Tannini ( acidi tannici ) , compreso il tannino di noci di galla all ' acqua , e loro sali eteri , esteri ed altri derivati * Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale * ex 33.01 * Oli essenziali ( deterpenati o no ) , liquidi o concreti ; resinoidi ; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali * Fabbricazione a partire da soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi , negli oli fissi , nelle cere o prodotti analoghi , ottenuti per « effleurage » o macerazione * ex 35.07 * Enzimi preparati non nominati né compresi altrove * Fabbricazione per la quale sono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * ex Capitolo 38 * Prodotti diversi delle industrie chimiche , eccetto il tallol raffinato ( ex 38.05 ) , l ' essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato , purificata ( n . ex 38.07 ) , la pece nera ( pece di catrame vegetale ) ( n . ex 38.09 ) * Lavorazione o trasformazione per le quali sono utilizzati prodotti non originari il cui valore non supera il 20 % del valore del prodotto finito * ex 38.05 * Tallol raffinato * Raffinazione del tallol greggio * ex 38.07 * Essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato , depurata * Depurazione consistente nella distillazione e nella raffinazione dell ' essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato , greggia * ex 38.09 * Pece nera ( pece di catrame vegetale ) * Distillazione dal catrame di legno * ex Capitolo 39 * Materie plastiche artificiali , eteri ed esteri della cellulosa , resine artificiali e lavori di tali sostanze , escluse le pellicole di ionomeri ( n . ex 39.02 ) * Lavorazione o trasformazione per le quali sono utilizzati prodotti non originari il cui valore non supera il 20 % del valore del prodotto finito * ex 39.02 * Pellicole di ionomeri * Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica , che è un copolimero d ' etilene e dell ' acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici , principalmente di zinco e di sodio * ex 40.01 * Lastre « crêpe » di gomma per suole * Laminazione di fogli « crêpe » di gomma naturale * ex 40.07 * Fili e corde di gomma vulcanizzata ricoperti di materie tessili * Fabbricazione a partire da fili e corde di gomma vulcanizzata , nudi * ex 40.11 * Coperture rigenerate * Rigenerazione di copertura * ex 41.01 * Pelli di ovini senza vello * Slanatura di pelli di ovini * ex 41.02 * Pelli di bovini ( compresi i bufali ) e di equini , preparate ma non pergamenate , escluse quelle delle voci nn . 41.06 e 41.08 , riconciate * Riconciatura di pelli di bovini ( compresi i bufali ) e di equini , semplicemente conciate * ex 41.03 * Pelli ovine , preparate ma non pergamenate , escluse quelle delle voci nn . 41.06 e 41.08 , riconciate * Riconciatura di pelli ovine , semplicemente conciate * ex 41.04 * Pelli caprine , preparate ma non pergamenate , escluse quelle delle voci nn . 41.06 e 41.08 , riconciate * Riconciatura di pelli caprine , semplicemente conciate * ex 41.05 * Pelli preparate , ma non pergamenate , di altri animali , escluse quelle delle voci nn . 41.06 e 41.08 , riconciate * Riconciatura di pelli di altri animali , simplicemente conciate * ex 43.02 * Pelli confezionate * Imbianchimento , tintura , appretto , taglio e cucitura di pelli da pellicceria conciate o preparate * ex 44.22 * Fusti , botti , mastelli , secchie e altri lavori di bottaio e loro parti * Fabbricazione a partire da legname da bottaio , anche segato sui due lati principali , ma non altrimenti lavorato * ex 47.01 * Paste per carta al solfato , imbianchite * Fabbricazione a partire da paste per carta al solfato , grezze , a condizione che il valore dei prodotti non originari utilizzati non sia superiore al 60 % del valore del prodotto finito * ex 50.03 * Cascami di seta , borra , roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura , cardati o pettinati * Cardatura o pettinatura dei cascami di seta , borra , roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura * ex 50.09 , ex 51.04 , ex 53.11 , ex 53.12 , ex 54.05 , ex 55.07 , ex 55.08 , ex 55.09 , ex 56.07 * Tessuti stampati * Stampa accompagnata da operazioni di finitura o rifinitura ( imbianchimento , apprettatura , essiccamento , vaporizzazione , desmottamento ( « épincetage » ) , rattoppatura , impregnazione , sanforizzazione , mercerizzazione ) di tessuti il cui valore non supera il tasso del 47,5 % del valore del prodotto finito * ex 59.14 * Reticelle ad incandescenza * Fabbricazione a partire da tessuti tubolari di maglia * ex 67.01 * Spolverini e scopette di piume * Fabbricazione a partire da piume , parti di piume e calugine * ex 68.03 * Lavori di ardesia naturale o agglomerata * Fabbricazione di lavori di ardesia * ex 68.04 * Pietre per affilare , per avvivare o levigare a mano , di pietre naturali , di abrasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche * Taglio , aggiustamento ed incollaggio di abrasivi che per la forma non sono riconoscibili come destinati all ' uso a mano * ex 68.13 * Lavori di amianto ; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio * Fabbricazione di lavori di amianto , di miscele a base di amianto o a base di amianto e di carbonato di magnesio * ex 68.15 * Lavori di mica , compresa la mica su carta o su tessuto * Fabbricazione di lavori di mica * ex 70.10 * Bottiglie e boccette tagliate * Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * 70.13 * Oggetti di vetro per il servizio di tavola , di cucina , di toletta , per ufficio , per la decorazione degli appartamenti o per usi simili , esclusi gli oggetti della voce n . 70.19 * Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito o decorazione eseguita completamente a mano , ad esclusione della stampa serigrafica , di oggetti di vetro soffiati a bocca , il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * ex 70.20 * Lavori di fibre di vetro * Fabbricazione a partire da fibre di vetro gregge * ex 71.20 * Pietre preziose ( gemme ) e pietre semipreziose ( fini ) , tagliate o altrimenti lavorate , non incastonate n montate , anche infilate per comodità di trasporto , ma non assortite * Fabbricazione a partire da pietre preziose gregge * ex 71.03 * Pietre sintetiche e ricostituite , tagliate o altrimenti lavorate , non incastonate né montate , anche infilate per comodità di trasporto , ma non assortite * Fabbricazione a partire da pietre sintetiche o ricostituite gregge * ex 71.05 * Argento e sue leghe ( compreso l ' argento dorato e l ' argento platinato ) , semilavorati * Laminazione , stiratura , trafilatura , battitura e triturazione dell ' argento e sue leghe , greggi * ex 71.05 * Argento e sue leghe ( compreso l ' argento dorato e l ' argento platinato ) , greggi * Mescolanza o separazione elettrolitica dell ' argento e sue leghe , greggi * ex 71.06 * Metalli comuni placcati o ricoperti d ' argento , semi-lavorati * Laminazione , stiratura , trafilatura , battitura o triturazione di metalli comuni placcati o ricoperti di argento , greggi * ex 71.07 * Oro e sue leghe ( compreso l ' oro platinato ) , semilavorati * Laminazione , stiratura , trafilatura , battitura o triturazione dell ' oro e delle sue leghe ( compreso l ' oro platinato ) , greggi * ex 71.07 * Oro e sue leghe ( compreso l ' oro platinato ) , greggi * Mescolanza o separazione elettrolitica dell ' oro e sue leghe , greggi * ex 71.08 * Metalli comuni o argento , placcati o ricoperti di oro , semilavorati * Laminazione , stiratura , trafilatura , battitura o triturazione di metalli comuni placcati o ricoperti di oro o di argento , greggi * ex 71.09 * Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe , greggi * Laminazione , stiratura , trafilatura , battitura o triturazione del platino e dei metalli del gruppo del platine e loro leghe , greggi * ex 71.09 * Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe , semilavorati * Mescolanza e separazione elettrolitica del platino e dei metalli del gruppo del platino e delle loro leghe , greggi * ex 71.10 * Metalli comuni o metalli preziosi , placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino * Laminazione , stiratura , battitura o triturazione dei metalli comuni o metalli preziosi , placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino , greggi * ex 71.16 * Minuteria di fantasia di metalli comuni , ad esclusione dei cinturini per orologio * Fabbricazione a partire da prodotti di metalli comuni , non dorati , né argentati , né platinati , a condizione che il valore totale di tutti i prodotti non originari non superi il 50 % del valore del prodotto finito * ex 73.15 * Acciai legati e acciai fini al carbonio : * * * - nelle forme indicate alle voci dal n . 73.07 al n . 73.13 incluso * Fabbricazione a partire dai prodotti nelle forme indicate alla voce n . 73.06 * * - nelle forme di cui alla voce n . 73.14 * Fabbricazione a partire dai prodotti nelle forme indicate alle voci nn . 73.06 e 73.07 * ex 73.29 * Caterne antisdrucciolo * Lavorazione o trasformazione per le quali vengono utilizzati prodotti non originari il cui valore non è superiore al 50 % del valore del prodotto finito * ex 74.01 * Rame da affinazione ( blister ed altri ) * Conversione di metalline cuprifere * ex 74.01 * Rame raffinato * Affinazione termica od elettrolitica del rame da affinazione ( blister ed altri ) , dei cascami e dei rottami di rame * ex 74.01 * Leghe di rame * Fusione e trattamento termico del rame raffinato , dei cascami e dei rottami di rame * ex 75.01 * Nichelio greggio ( esclusi gli anodi della voce n . 75.05 ) * Affinazione per elettrolisi , per fusione o con processi chimici delle metalline « speiss » ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio * ex 75.01 * Nichelio greggio , escluse le leghe di nichelio * Affinazione per elettrolisi , per fusione o per via chimica di avanzi e rottami * ex 76.01 * Alluminio greggio * Fabbricazione , con trattamento termico e elettrolitico , di alluminio non legato , di cascami e di rottami * 76.16 * Altri lavori di alluminio * Fabbricazione per la quale sono utilizzate delle tele metalliche ( comprese le tele continue o senza fine ) , reti e griglie , di fili di alluminio ; lamiere o nastri spiegati di alluminio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * ex 77.02 * Altri lavori di magnesio * Fabbricazione a partire da barre , profilati , fili , lamiere , tubi ( compresi i loro sbozzi ) , barre forate di magnesio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * ex 77.04 * Berillio ( glucinio ) lavorato * Laminazione , stiratura , trafilatura e triturazione del berillio greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * ex 78.01 * Piombo affinato * Produzione per affinazione termica di piombo d ' opera * ex 81.01 * Tungsteno lavorato * Fabbricazione a partire dal tungsteno greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * ex 81.02 * Molibdeno lavorato * Fabbricazione a partire dal molibdeno greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * ex 81.03 * Tantalio lavorato * Fabbricazione a partire dal tantalio greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * ex 81.04 * Altri metalli comuni lavorati * Fabbricazione a partire da altri metalli comuni greggi il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * ex 82.09 * Coltelli a lama trinciante a dentata ( compresi i roncoli chiudibili ) , esclusi i coltelli della voce n . 82.06 * Fabbricazione a partire da lame di coltelli * ex 83.06 * Oggetti di ornamento per interni , di metalli comuni , escluse le statuette * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 30 % del valore del prodotto finito * ex 84.05 * Locomobili ( ad esclusione dei trattori della voce n . 87.01 ) e macchine semifisse , a vapore * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito * 84.06 * Motori a scoppio o a combustione interna , a pistone * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito * ex 84.08 * Altri motori e macchine motrici , ad esclusione dei propulsori a reazione e delle turbine a gas * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi ( 1 ) utilizzati sia rappresentato da prodotti originari * 84.16 * Calandre e laminatoi , diversi dai laminatoi per metalli e dalle macchine per laminare il vetro ; cilindri per dette macchine * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito * ex 84.17 * Apparecchi e dispositivi , anche riscaldati elettricamente , per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura , per l ' industria del legno , delle paste per carta , carta e cartoni * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito * 84.31 * Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa ( pasta per carta ) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito * 84.33 * Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta , della carta e del cartone comprese le tagliatrici di ogni specie * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito * ex 84.41 * Macchine per cucire ( tessuti , cuoi , calzature , ecc . ) , compresi i mobili per dette macchine , escluse le macchine per cucire unicamente con punto annodato , la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con il motore * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non è superiore al 40 % del valore del prodotto finito * ex 84.41 * Macchine per cucire unicamente con punto annodato , la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con il motore * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non è superiore al 40 % del valore del prodotto finito , e a condizione : * * * - che almeno il 50 % del valore dei prodotti , del delle parti e dei pezzi ( 1 ) , utilizzati per il montaggio della testa ( motore escluso ) siano prodotti « originari » * * * - e che il meccanismo di tensione del filo , il meccanismo dell ' uncinetto e il meccanismo zig zag siano prodotti « originari » * 85.14 * Microfoni e loro supporti , altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati « non originari » , il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi utilizzati sia rappresentato da « prodotti originari » ( 2 ) * 85.15 * Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia : apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione ( compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono ) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione ; apparecchi di radioguida , di radiorilevazione , di radioscandaglio e di radiotelecomando * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati « non originari » , il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi utilizzati sia rappresentato da « prodotti originari » ( 2 ) * 87.06 * Parti , pezzi staccati e accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n . 87.01 al n . 87.03 incluso * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati , il cui valore non supera il 15 % del valore del prodotto finito * ex 94.01 * Mobili per sedersi , anche trasformabili in letti ( esclusi quelli della voce n . 94.02 ) , di metalli comuni * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati tessuti non imbottiti di cotone , di peso non superiore a 300 g/m2 in forme pronte per l ' uso , il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito ( 3 ) * ex 94.03 * Altri mobili , di metalli comuni * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati tessuti non imbottiti di cotone , di peso non superiore a 300 g/m2 in forme pronte per l ' uso , il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito ( 3 ) * ex 95.05 * Lavori di tartaruga , madreperla , avorio , osso , corno , corna di animali , corallo naturale o ricostituito ed altre materie animali da intaglio * Fabbricazione a partire da tartaruga , madreperla , avorio , osso , corno , corna di animali , corallo naturale o ricostituito e altre materie animali da intaglio , lavorati * ex 95.08 * Lavori di materie vegetali da intaglio ( corozo , noci , semi duri , ecc . ) lavori di schiuma di mare e ambra gialla ( succino ) , naturali o ricostituite , giavazzo e materie minerali simili al giavazzo * Fabbricazione a partire da materie vegetali da intaglio ( corozo , noci , semi duri , ecc . ) , lavorate , o a partire da schiuma di mare e ambra gialla ( succino ) , naturali o ricostituite , giavazzo e materie minerali simili al giavazzo * ex 96.01 * Oggetti di spazzolificio * Fabbricazione per la quale sono utilizzate le teste preparate per oggetti di spazzolificio , il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * ex 97.06 * Teste di mazze da golf di legno o di altre materie * Fabbricazione a partire da sbozzi * ex 98.11 * Pipe ( comprese le teste ) * Fabbricazione a partire da sbozzi * ( 1 ) Per stabilire il valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi , sono da prendere in considerazione : a ) per i prodotti , le parti e i pezzi originari , il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato in caso di vendita dei suddetti prodotti nel territorio dello Stato in cui si effettua la lavorazione , la trasformazione o il montaggio : b ) per gli altri prodotti , parti e pezzi , le disposizioni dell ' articolo 6 del presente protocollo che determinano : - il valore dei prodotti importati , - il valore dei prodotti di origine indeterminata . ( 2 ) Con l ' applicazione di questa norma non si deve tuttavia superare la percentuale del 3 % per i transistori no originari di cui all ' elenco A della stessa voce tariffaria . ( 3 ) Questa norma non si applica ove si applichi la regola generale del cambiamento della voce tariffaria per le altre parti e gli altri pezzi staccati , non originari , rientranti nella composizione del prodotto . ALLEGATO IV ELENCO C Elenco dei prodotti di cui all ' articolo 1 N . della tariffa doganale * Designazione delle merci * ex 27.07 * Oli aromatici analoghi ai sensi della nota 2 del capitolo 27 , distillanti più del 65 % del loro volume a 250° C ( comprese le miscele di benzine e di benzolo ) , destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili * da 27.09 a 27.16 * Oli minerali e prodotti della loro distillazione ; materie bituminose ; cere minerali * ex 29.01 * Idrocarburi : * * - aciclici , * * - cicloparaffinici e cicloolefinici , esclusi gli azuleni , * * - benzolo , toluolo , xiloli , * * destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili * ex 34.03 * Preparazioni lubrificanti , escluse quelle contenenti 70 % o più , in peso , di oli di petrolio o di minerali bituminosi , contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi * ex 34.04 * Cere a base di paraffina , di cere di petrolio o di minerali bituminosi , di residui paraffinici * ex 38.14 * Additivi preparati per lubrificanti * ALLEGATO V Formularie : vedi G.U . DICHIARAZIONE DELL ' ESPORTATORE lo sottoscritto , esportatore delle merci descritte a fronte , DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato ; PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni : PRESENTO i seguenti documenti giustificativi ( 1 ) : M ' IMPEGNO a presentare , su richiesta delle autorità competenti , qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato , come pure ad accettare qualunque controllo da parte delle dette autorità , della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra ; CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci . Fatto a ... , addì ( Firma ) ( 1 ) Ad esempio : documenti d ' importazione , certificati di circolazione , fatture , dichiarazioni del fabbricante , ecc . , relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali . ALLEGATO VI Formularie : vedi G.U . ALLEGATO VII Designo : vedi G.U .