Scambio di lettere che completa l' accordo tra la Comunità economica europea e la Nuova Zelanda sul commercio di carni di montone, di agnello e di capra e che costituisce un accordo relativo alla clausola 2, primo comma, di detta accordo
Gazzetta ufficiale n. L 187 del 14/07/1984 pag. 0076 - 0077
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 31 pag. 0152
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 31 pag. 0152
***** SCAMBIO DI LETTERE che completa l'accordo tra la Comunità economica europea e la Nuova Zelanda sul commercio di carni di montone, di agnello e di capra e che costituisce un accordo relativo alla clausola 2, primo comma, di detta accordo Lettera n. 1 Signor . . . . . . , ho l'onore di riferirmi all'accordo tra la Nuova Zelanda e la Comunità economica europea sul commercio di carni di montone, di agnello e di capra, firmato il 14 ottobre 1980, e all'accordo del 18 ottobre 1980 concluso nel quadro di detto accordo. Tenuto conto della scadenza di tale accordo e sulla base dei risultati del riesame effettuato a norma della clasuola 14 dell'accordo, nonché per garantire il corretto funzionamento dell'accordo in conformità della clausola 2 dello stesso, ho adesso l'onore di confermare l'intenzione della Nuova Zelanda di far sì che la commercializzazione dei prodotti neozelandesi nella Comunità si svolga in modo disciplinato. Inoltre, la Nuova Zelanda continuerà a vigilare a che le esportazioni verso determinate zone di commercializzazione riconosciute sensibili continuino ad essere subordinate a restrizioni amministrative intese a predisporre una solida base per lo sviluppo del mercato. Conseguentemente, dal 1o gennaio 1984 al 31 dicembre 1988, o a data successiva eventualmente convenuta, si applicherà il seguente regime. La Nuova Zelanda vigilerà a che, per il 1984 le esportazioni verso la Francia siano limitate a un quantitativo di 3 500 tonnellate (espresse in peso carcassa). Per ciascuno degli anni successivi, il quantitativo sarà pari a quello fissato per l'anno precedente, maggiorato del 10 %. I quantitativi da esportare dalla Nuova Zelanda verso l'Irlanda saranno fissati a tempo opportuno, secondo la procedura di cui alla clausola 10. In deroga a quanto precede, i quantitativi per il 1987 e il 1988 saranno fissati dalla Nuova Zelanda anteriormente al 1o agosto dell'anno precedente, previa consultazione della Comunità tramite la Commissione. Il presente accordo sarà considerato parte integrante dell'accordo di cui al primo comma. Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera. Voglia gradire, Signor . . . . . . , i sensi della mia più alta considerazione. Per il governo della Nuova Zelanda Lettera n. 2 Signor . . . . . . , ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, redatta come segue: « Ho l'onore di riferirmi all'accordo tra la Nuova Zelanda e la Comunità economica europea sul commercio di carni di montone, di agnello e di capra, firmato il 14 ottobre 1980, e all'accordo del 18 ottobre 1980 concluso nel quadro di detto accordo. Tenuto conto della scadenza di tale accordo e sulla base dei risultati del riesame effettuato a norma della clausola 14 dell'accordo, nonché per garantire il corretto funzionamento dell'accordo in conformità della clausola 2 dello stesso, ho adesso l'onore di confermare l'intenzione della Nuova Zelanda di far sì che la commercializzazione dei prodotti neozelandesi nella Comunità si svolga in modo disciplinato. Inoltre, la Nuova Zelanda continuerà a vigilare a che le esportazioni verso determinate zone di commercializzazione riconosciute sensibili continuino ad essere subordinate a restrizioni amministrative intese a predisporre una solida base per lo sviluppo del mercato. Conseguentemente, dal 1o gennaio 1984 al 31 dicembre 1988, o a data successiva eventualmente convenuta, si applicherà il seguente regime. La Nuova Zelanda vigilerà a che, per il 1984, le esportazioni verso la Francia siano limitate a un quantitativo di 3 500 tonnellate (espresse in peso carcassa). Per ciascuno degli anni successivi, il quantitativo sarà pari a quello fissato per l'anno precedente, maggiorato del 10 %. I quantitativi da esportare dalla Nuova Zelanda verso l'Irlanda saranno fissati a tempo opportuno, secondo la procedura di cui alla clausola 10. In deroga a quanto precede, i quantitativi per il 1987 e il 1988 saranno fissati dalla Nuova Zelanda anteriormente al 1o agosto dell'anno precedente, previa consultazione della Comunità tramite la Commissione. Il presente accordo sarà considerato parte integrante dell'accordo di cui al primo comma. Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera. ». Voglia gradire, Signor . . . . . . , i sensi della mia più alta considerazione. A nome del Consiglio delle Comunità europee